UNA RISPOSTA

di  Riccardo Turrini Vita

Ho letto la riflessione e l’appello dell’illustre Collega ed Amico Nicola Mazzamuto, circa il tempo giubilare e, secondo quanto indicato dalla redazione di Giustiziacarita, che ha la sollecitudine di tutte le e – mail, mi prendo la libertà di una qualche considerazione, che spero non appaia supponente.

a proposito del giudice, si devono tenere presenti due considerazioni: primo, che egli è chiamato a giudicare fra l’accusatore ed il reo; secondo, che egli pronuncia la sentenza non a nome proprio, ma a nome della pubblica autorità. Perciò un giudice è impedito dal condonare la pena al reo per due motivi. Primo, per parte dell’accusatore, il quale può esigere che il reo sia punito dell’ingiuria commessa ai suoi danni: e il condono non è lasciato all’arbitrio di un  giudice, poiché il giudice è tenuto a rendere a ciascuno il proprio diritto. Secondo, è impedito per parte della società, del cui potere è investito, ed il cui bene esige la punizione dei malfattori. Però da questo lato c’è diversità fra i giudici subordinati ed il giudice supremo, che è il principe il quale detiene il pubblico potere nella sua pienezza. Infatti, i giudici subordinati non hanno il potere di condonare la pena al reo, contro le leggi imposte dai loro superiori. Ecco perché S. Agostino, spiegando quel passo evangelico, “non avresti potere alcuno sopra di me” afferma: “Dio aveva dato a Pilato un tale potere da dovere sottostare all’autorità di Cesare, in modo che non era libero di assolvere un imputato[1]”. Invece il principe che è investito dei pieni poteri dello stato, può lecitamente assolvere il reo, se la cosa non pregiudica l’interesse pubblico, qualora l’offeso voglia condonare l’ingiuria.[2]

Mutati i contesti istituzionali di riferimento, mi pare si possa dire che il Parlamento (princeps) abbia ritenuto esse nocivum publicae utilitati l’assoluzione dei rei già condannati, e comunque abbia costatato che qui passus est iniuriam non velit eam remittere. Che poi, in altro contesto, il parlamento avrebbe operato diversamente, è legittima induzione che si può appoggiare sui precedenti in materia.

La questione, ad ogni buon conto, sembra rinviare ad uno schiarimento di idee; presso i più è data per scontata l’origine consensualistica della società e dello Stato; il che espone, però, a dovere rendere ai consociati almeno quella sicurezza di vita che in tesi si ritiene li abbia convinti a fondare o a rimanere nello Stato. L’intero discorso muove da un presupposto falso, la teoria del contratto sociale, ma mi permetto di segnalare la difficoltà logica.

Aggiungo che, tuttavia, io ero e sono favorevole ad un indulto di sei mesi a tutti, segno di offerta di riconciliazione civile ai condannati in esecuzione della pena, detentiva e no, che in tale misura non può ritenersi foriero di problemi alla pubblica sicurezza.

La possibilità di un giubileo dei magistrati è andata perduta. ma forse,

Posto che anche una associazione non confessionale quale l’ANM può ascoltare il Pontefice ( e bene fa a farlo), solo i Cattolici possono però licite et utiliter celebrare il giubileo, sarebbe stato compito dell’associazione dei giuristi cattolici organizzare la cosa. Il carattere cattolico dell’evento avrebbe comunque richiesto una presenza internazionale di giuristi, che appunto solo le associazioni dei giuristi cattolici nel mondo sarebbero potute garantire.

Non mi pare possibile che la S. Sede acceda ad una dilazione del tempo giubilare; tuttavia, sarebbe possibile organizzare un omaggio al pontefice dei giuristi cattolici, così unendo giudici, cancellieri, avvocati, ministeri pubblici, notai, cui non mancherebbe la benedizione papale e l’indulgenza plenaria, frutto proprio dell’anno santo.

Roma, 2 gennaio 2001.

 

Riccardo Turrini Vita,  

Magistrato in Roma



[1] Augustinus, Tractatus 116 in Ioannem.

[2] Summa Theologiae, II – II, 67, a. 4. La versione è quella dei Padri Domenicani, pubblicata da  Salani Editore, 1966, XVII, 240; sotto alcuni profili, non rende interamente il senso delle espressioni di Tommaso d’Aquino, ma si è preferito non alterare la citazione. Il quesito è quello se il giudice possa legittimamente condonare la pena, ed in tale senso va anche preso il riferimento all’assoluzione.