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Ho letto la riflessione e l’appello dell’illustre
Collega ed Amico Nicola Mazzamuto, circa il tempo
giubilare e, secondo quanto indicato dalla redazione di Giustiziacarita,
che ha la sollecitudine di tutte le e
– mail, mi prendo la libertà di una qualche considerazione, che
spero non appaia supponente.
… a proposito
del giudice, si devono tenere presenti due considerazioni: primo, che
egli è chiamato a giudicare fra l’accusatore ed il reo; secondo, che
egli pronuncia la sentenza non a nome proprio, ma a nome della pubblica
autorità. Perciò un giudice è impedito dal condonare la pena al reo
per due motivi. Primo, per parte dell’accusatore, il quale può
esigere che il reo sia punito dell’ingiuria commessa ai suoi danni: e
il condono non è lasciato all’arbitrio di un
giudice, poiché il giudice è tenuto a rendere a ciascuno il
proprio diritto. Secondo, è impedito per parte della società, del cui
potere è investito, ed il cui bene esige la punizione dei malfattori.
Però da questo lato c’è diversità fra i giudici subordinati ed il
giudice supremo, che è il principe il quale detiene il pubblico potere
nella sua pienezza. Infatti, i giudici subordinati non hanno il potere
di condonare la pena al reo, contro le leggi imposte dai loro superiori.
Ecco perché S. Agostino, spiegando quel passo evangelico, “non
avresti potere alcuno sopra di me” afferma: “Dio aveva dato a Pilato
un tale potere da dovere sottostare all’autorità di Cesare, in modo
che non era libero di assolvere un imputato”.
Invece il principe che è investito dei pieni poteri dello stato, può
lecitamente assolvere il reo, se la cosa non pregiudica l’interesse
pubblico, qualora l’offeso voglia condonare l’ingiuria.
Mutati
i contesti istituzionali di riferimento, mi pare si possa dire che il
Parlamento (princeps) abbia
ritenuto esse nocivum publicae
utilitati l’assoluzione dei rei già condannati, e comunque abbia
costatato che qui passus est
iniuriam non velit eam remittere. Che poi, in altro contesto, il
parlamento avrebbe operato diversamente, è legittima induzione che si
può appoggiare sui precedenti in materia.
La
questione, ad ogni buon conto, sembra rinviare ad uno schiarimento di
idee; presso i più è data per scontata l’origine consensualistica
della società e dello Stato; il che espone, però, a dovere rendere ai
consociati almeno quella sicurezza di vita che in tesi si ritiene li
abbia convinti a fondare o a rimanere nello Stato. L’intero discorso
muove da un presupposto falso, la teoria del contratto sociale, ma mi
permetto di segnalare la difficoltà logica.
Aggiungo
che, tuttavia, io ero e sono favorevole ad un indulto di sei mesi a
tutti, segno di offerta di riconciliazione civile ai condannati in
esecuzione della pena, detentiva e no, che in tale misura non può
ritenersi foriero di problemi alla pubblica sicurezza.
La
possibilità di un giubileo dei magistrati è andata perduta. ma forse,
Posto
che anche una associazione non confessionale quale l’ANM può
ascoltare il Pontefice ( e bene fa a farlo), solo i Cattolici possono
però licite et utiliter
celebrare il giubileo, sarebbe stato compito dell’associazione dei
giuristi cattolici organizzare la cosa. Il carattere cattolico
dell’evento avrebbe comunque richiesto una presenza internazionale di
giuristi, che appunto solo le associazioni dei giuristi cattolici nel
mondo sarebbero potute garantire.
Non
mi pare possibile che la S. Sede acceda ad una dilazione del tempo
giubilare; tuttavia, sarebbe possibile organizzare un omaggio al
pontefice dei giuristi cattolici, così unendo giudici, cancellieri,
avvocati, ministeri pubblici, notai, cui non mancherebbe la benedizione
papale e l’indulgenza plenaria, frutto proprio dell’anno santo.
Roma,
2 gennaio 2001.
Riccardo
Turrini Vita,
Magistrato in Roma
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