"Disciplina degli accordi di convivenza"

Una nota critica 

 di Simonetta Sotgiu, Consigliere della Corte di Cassazione

Il disegno di legge, dal qual è stato deliberatamente escluso il tema attualissimo (oggetto anche, di interventi giurisprudenziali) relativo alla regolamentazione della c.d. famiglia di fatto (tema peraltro già all'esame della Commissione Giustizia del Senato) è accompagnato da una relazione che vorrebbe limitarne l'obbiettivo(pg. 1),il quale è invece vastissimo proprio a causa della sua voluta indeterminatezza.

Non si precisano infatti, se non in via generale nella relazione, le condizioni alle quali una "convivenza" (che potrebbe dunque presentare anche profili di illiceità: si pensi ad una prostituta e al suo sfruttatore) può generare i diritti soggettivi tutelabili,né si richiede una durata almeno minima, di tale convivenza.

Si afferma- e non potrebbe essere diversamente- che sono comunque validi, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, i patti stabiliti fra individui che convivono (art.2), senza necessità di tipizzazione degli stessi;ma poiché tali patti debbono presentare comunque il requisito della

liceità, si fa impropriamente ricorso al concetto di "obbligazione naturale" (art.3) per proporre una disciplina sostanzialmente cogente di tali accordi, in luogo degli adempimene del tutto volontari previsti dall'art.2034 c.c.

L'improprietà del riferimento deriva dal fatto che la tradizione romanistica ignora, invece, pur nell'ambito di una fattispecie così "aperta",rapporti personali che non hanno alcun carattere né "morale" né "sociale" (quale il rapporto fra omosessuali),senza che questa novità sia giustificata da alcuna particolare esigenza, quale può apparire quella relativa alla c.d. famiglia di fatto, di disciplinare almeno parzialmente, il rapporto della coppia convivente uomo/donna e dei loro figli,esigenza di cui la giurisprudenza anche costituzionale,si è fatta carico (ad esempio estendendo il contratto di locazione al convivente nella famiglia di fatto),proprio in funzione della tutela della famiglia quale "società naturale"in senso lato.

Al contrario, l'estensione (art.4) del contratto di locazione all'ospite convivente (non si precisa neppure per quanto tempo) del conduttore, e la opponibilità del contratto di convivenza anche ad eventuali acquirenti dell'immobile locato, costituisce forzatura della natura di un contratto, quale quello di locazione, che è "intuitu personae", è cioè fondato sulla scelta e sull'accettazione del conduttore da parte del locatore, elementi questi che possono essere superati soltanto in presenza di una più ampia esigenza di tutela, quale quella della famiglia di fatto. Così come potrebbe costituire fonte. di frode o di ricatto nei confronti del locatore la possibilità prevista dal disegno di legge(art.4) di opporre ad un eventuale acquirente la perdurante presenza di uno o più "conviventi" nell'immobile in vendita.

Quanto al problema affrontato dall’art. 5(autorizzazione ai trattamenti sanitari) esso appare del tutto diverso, perchè prescinde. dalla convivenza, potendo riguardare la relazione affettiva con chiunque sia interessato alla salute di un altro, sicchè può essere regolato da una delega ad hoc,oppure in sede di legislazione sanitaria (per esempio, allorchè si preciseranno meglio le condizioni per l'espianto di organi).

Contrari invece all'ordine pubblico, appaiono, secondo i principi giurisprudenziali che escludono da sempre la validità di accordi fra coniugi relativi alla gestione dei figli dopo la separazione,le previsioni di cui ai nn. 2 e 3 dell'art.6 che prevedono l'intervento del giudice soltanto in caso di dissenso fra i genitori..

La formulazione dell'art.6 è inaccettabile poiché affida ai privati la tutela di interessi (quelli dei minori) che travalicano la sfera privatistica (si pensi al genitore più forte, anche economicamente, che estorce il consenso al più debole, circa un inopportuno affidamento dei figli; si pensi ad accordi che mascherino la pedofilia, ecc.)

Nota redazionale: forti critiche al progetto di progetto di legge sono pubblicate su "L'Avvenire" del giorno 8 settembre 2000 In senso contrario è espressa (con un'intervista pubblicata sullo stesso numero del giornale) il Ministro Patrizia Toia.