Il disegno di legge, dal qual è stato deliberatamente escluso il tema
attualissimo (oggetto anche, di interventi giurisprudenziali) relativo alla
regolamentazione della c.d. famiglia di fatto (tema peraltro già all'esame
della Commissione Giustizia del Senato) è accompagnato da una relazione che
vorrebbe limitarne l'obbiettivo(pg. 1),il quale è invece vastissimo proprio a
causa della sua voluta indeterminatezza.
Non si precisano infatti, se non in via generale nella relazione, le
condizioni alle quali una "convivenza" (che potrebbe dunque presentare
anche profili di illiceità: si pensi ad una prostituta e al suo sfruttatore)
può generare i diritti soggettivi tutelabili,né si richiede una durata almeno
minima, di tale convivenza.
Si afferma- e non potrebbe essere diversamente- che sono comunque validi,
nell'ambito dell'autonomia contrattuale, i patti stabiliti fra individui che
convivono (art.2), senza necessità di tipizzazione degli stessi;ma poiché tali
patti debbono presentare comunque il requisito della
liceità, si fa impropriamente ricorso al concetto di "obbligazione
naturale" (art.3) per proporre una disciplina sostanzialmente cogente di
tali accordi, in luogo degli adempimene del tutto volontari previsti
dall'art.2034 c.c.
L'improprietà del riferimento deriva dal fatto che la tradizione romanistica
ignora, invece, pur nell'ambito di una fattispecie così
"aperta",rapporti personali che non hanno alcun carattere né
"morale" né "sociale" (quale il rapporto fra
omosessuali),senza che questa novità sia giustificata da alcuna particolare
esigenza, quale può apparire quella relativa alla c.d. famiglia di fatto, di
disciplinare almeno parzialmente, il rapporto della coppia convivente uomo/donna
e dei loro figli,esigenza di cui la giurisprudenza anche costituzionale,si è
fatta carico (ad esempio estendendo il contratto di locazione al convivente
nella famiglia di fatto),proprio in funzione della tutela della famiglia quale
"società naturale"in senso lato.
Al contrario, l'estensione (art.4) del contratto di locazione all'ospite
convivente (non si precisa neppure per quanto tempo) del conduttore, e la
opponibilità del contratto di convivenza anche ad eventuali acquirenti
dell'immobile locato, costituisce forzatura della natura di un contratto, quale
quello di locazione, che è "intuitu personae", è cioè fondato sulla
scelta e sull'accettazione del conduttore da parte del locatore, elementi questi
che possono essere superati soltanto in presenza di una più ampia esigenza di
tutela, quale quella della famiglia di fatto. Così come potrebbe costituire
fonte. di frode o di ricatto nei confronti del locatore la possibilità prevista
dal disegno di legge(art.4) di opporre ad un eventuale acquirente la perdurante
presenza di uno o più "conviventi" nell'immobile in vendita.
Quanto al problema affrontato dall’art. 5(autorizzazione ai trattamenti
sanitari) esso appare del tutto diverso, perchè prescinde. dalla convivenza,
potendo riguardare la relazione affettiva con chiunque sia interessato alla
salute di un altro, sicchè può essere regolato da una delega ad hoc,oppure in
sede di legislazione sanitaria (per esempio, allorchè si preciseranno meglio le
condizioni per l'espianto di organi).
Contrari invece all'ordine pubblico, appaiono, secondo i principi
giurisprudenziali che escludono da sempre la validità di accordi fra coniugi
relativi alla gestione dei figli dopo la separazione,le previsioni di cui ai nn.
2 e 3 dell'art.6 che prevedono l'intervento del giudice soltanto in caso di
dissenso fra i genitori..
La formulazione dell'art.6 è inaccettabile poiché affida ai privati la
tutela di interessi (quelli dei minori) che travalicano la sfera privatistica
(si pensi al genitore più forte, anche economicamente, che estorce il consenso
al più debole, circa un inopportuno affidamento dei figli; si pensi ad accordi
che mascherino la pedofilia, ecc.)