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CRIMINALITA’
MINORILE: NESSUNA MISURA REPRESSIVA?
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spunti
per una discussione
Per
anni si è dato, sui mezzi di comunicazione di massa, per ovvio che in
una società progredita e civile i delitti commessi dai minori non
giustificherebbero –in linea di principio- alcun intervento dello
Stato che avesse il carattere della coattività. Non vi è così più
alcun luogo ove il minore di quattordici anni possa esser trattenuto
contro la sua volontà, allo scopo di educarlo ed istruirlo. Ed anche
coloro che hanno superato i quattordici anni, e non i diciotto, vengono
rinchiusi nel carcere minorili per periodi estremamente
brevi quindi collocati presso strutture da dove possono
allontanarsi a loro
piacimento.
Questa
situazione provoca oggi continue reazioni scandalizzate da parte
dell’opinione pubblica quando verifica la incapacità dello Stato ad
affrontare individui, che sebbene giovani, sono indubitabilmente
pericolosi.
Una
mia breve dichiarazione ad una agenzia che mi aveva interpellato,
ha quindi suscitato un certo interesse ed ha dato spunto ad un
dibattito, anche televisivo.
Riporto
la dichiarazione:
Un
lunga serie di riforme concluse con la legge 448/1988 ha creato un
sistema penale minorile di tale mitezza da risultare inidoneo
anche ai fini di una effettiva rieducazione dei minori che
delinquono. Il minore che constata come la sua attività criminosa non
susciti alcuna incisiva reazione da parte dello Stato
si sente spesso incoraggiato a proseguire in attività illecite, cui lo Stato
appare indifferente; mentre i suoi coetanei sono tentati di
imitare l’esempio di chi attraverso il delitto consegue non
indifferenti vantaggi. Inoltre la criminalità organizzata tende sempre
più a reclutare la sua manovalanza fra i minori, nella consapevolezza
che costoro godono di una sostanziale immunità.
Ed
aggiungo che mi sono limitato a riprendere, spero senza strafalcioni, il
succo delle riflessioni dell’amico Romano Ricciotti, che per tanti
anni si è appassionatamente occupato di diritto penale minorile.
Fondamentale
è in proposito il libro:
Romano
RICCIOTTI, La giustizia penale minorile, Seconda edizione, Padova,
Cedam, 2001, pp 296, lire
42.000
Questo
libro consente anche a chi non ha particolare esperienza del settore di
uscire dalla pur sacrosante reazioni emotive e di inoltrarsi nella
difficile strada di una razionalità correttiva, o forse alternativa,
rispetto alle scelte del 1988.
Sarebbe
certo opportuna una discussione a più voci che prenda le mosse dai
contributi molto razionali e concreti di Mario Agnoli di Aldo Morgigni e dello stesso
Romano Ricciotti, di Roberto Ripollino
m.c.
materiali per una riforma del diritto minorile:
'O povero guaglione
di Roberto D'Ajello
con traduzione di Domenico Airoma |
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L’INTERVENTO
DI MARIO AGNOLI
Sono
persuaso che, a meno di essere spinti dall' urgenza di cogliere l'
attimo fuggente dell' attualità, quando si affrontano argomenti
strettamente connessi all' amministrazione della giustizia, sia
opportuno procedere, anche
nella stesura di un commento o di un articolo di giornale
(o di sito internet), "frigido pacatoque animo".
Quando,
dopo la decisione con la quale il Tribunale per i minori di Milano
ha sostanzialmente rinunciato a condannare i due autori dell'
uccisione "per gioco" di una giovane prostituta di colore,
"consegnati" per un paio
d' anni in una comunità di recupero, non ho potuto evitare un
moto,diciamo così, di fastidio, sentendo il presidente di quel tribunale
definire, dalla ribalta nazionale dello schermo televisivo,
"raffinato" lo strumento
normativo di cui i giudici si erano avvalsi per pervenire a quel
risultato.
Ho
lasciato passare qualche giorno, ma, dal momento che il senso di
fastidio si ostinava a persistere (e ciò indipendentemente
dal nuovo provvedimento, in
parte diverso in quanto interlocutorio, di mancata
convalida del fermo e contestuale invio a centri di recupero
della
Capitale dei giovani
accusati di avere assassinato a scopo di rapina una pensionata 92enne di Sora), ho ritenuto di dovergli attribuire natura
razionale e non semplicemente
sentimentale, come indubbiamente poteva essere il mio
primo impulso di rivolgermi all' immagine televisiva della
collega per chiederle se, a
suo avviso, la giovane nigeriana, anch' essa poco più che
minorenne, potesse avere trovato qualcosa di
"raffinato" nell' intera vicenda di cui era rimasta vittima
prima e dopo la morte.
In realtà, in questi casi, al di là dell' impiego di
espressioni e termini probabilmente inopportuni,più che di uomini (cioè
di giudici) è un problema
di leggi (se si vuole, sempre di uomini, cioè di politici, dato
che le leggi -almeno quelle che si applicano nei tribunali- le
fanno gli uomini).
In realtà, sempre, ma in
particolare quando si tratta di minori non è
facile trovare il punto di equilibrio fra le varie esigenze in
gioco, sulle quali non mi sembra il caso di indugiare in questo
virtuale luogo di discussione riservato soprattutto ai colleghi e
agli addetti ai lavori.
Credo tuttavia che da qualche anno in qua il legislatore,
spinto dall' ansia di
tentare il recupero dei delinquenti minorenni, sia andato troppo oltre, dimenticando che, accanto alla funzione
afflittiva e (sperabilmente) rieducativa per il reo, la pena ha, non
solo nel momento della sua
prospettazione normativa, ma anche, e, se non soprattutto, almeno in
uguale misura, della sua applicazione ed esecuzione, una funzione di
prevenzione generale, che viene totalmente annullata dalla persuasione
di una sostanziale impunità.
Verosimilmente la soluzione del problema va ricercato
non in un generale abbassamento dell' età richiesta per la
"normale" imputabilità (art. 98 C.P.), come pure si domanda a
gran voce da non pochi settori dell'opinione pubblica di fronte
all'aggravarsi (per quantità e qualità degli episodi) della
delinquenza minorile, ma in una migliore e più puntuale (vogliamo dire
più "raffinata"?) valutazione degli interessi, sociali
e individuali (inclusi quelli delle vittime e dei loro familiari
abitualmente assai trascurati), in gioco e in una più cauta ricerca del
giusto punto di equilibrio.
Così la determinazione del
limite riguardante l' età, pur restando fermo in via generale quello al
18° anno attualmente previsto, potrebbe essere modulato in termini
diversi a seconda del tipo di reato, essendovene alcuni, primo fra
tutti proprio l' omicidio, il cui assoluto disvalore è
percepibile anche dai quindici-sedicenni (se non addirittura prima) in
misura piena e comunque non inferiore o diversa da quella di un adulto.
Del
resto anche in questi casi potrebbe comunque riservarsi al minore
un trattamento particolare e differenziato, da spostare però
soprattutto sul versante delle modalità di esecuzione della pena (ad es:
detenzione in stabilimenti particolari), che, proprio perché relativo
ad una fase posteriore a quella del giudizio, non desterebbe allarme
sociale e, soprattutto, non farebbe venir meno la essenziale e
irrinunciabile funzione di
prevenzione generale della pena.
Francesco Mario Agnoli
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L’INTERVENTO
DI ROMANO RICCIOTTI:
CHI NON
SA PUNIRE NON PUO’ PERDONARE
se Mario (Agnoli) avverte un senso di fastidio, io lo avverto tre volte.
Primo, perchè mentre a ogni settore dell' esperienza giuridica e
giudiziaria si riconosce una dignità e il rispetto delle competenze,
questi vengono negati al diritto minorile, materia nella quale qualunque
"sutor" si impanca a esperto. In particolare nessun udienza
viene accordata a coloro
che hanno speso energie e intelligenza nella giustizia minorile.
Secondo, perchè fra questi ultimi vi sono purtroppo quelli che dicono
cose demenziali (come l'attribuire un omicidio a scopo di rapina al
"disagio minorile") e con ciò giustificano quanto dico
al punto Primo.
Terzo, perchè non si tien conto che i problemi della giustizia penale
minorile sono stati elaborati (e continuano a esserlo) anche da persone
che da decenni si oppongono al "minorilismo" giuridico e
psico-sociologico dell'indulgenza per l'indulgenza e della negazione
della giusta misura di coercizione che serve per il recupero dei
minorenni delinquenti.
Queste rampogne non sono rivolte, per carità, a Mario Agnoli, che
propone una soluzione equilibrata. Egli nega che si debba pervenire a
"un generale abbassamento dell' età richiesta per la 'normale'
imputabilità (art. 98 C.P.), ma a una migliore e più puntuale
valutazione degli interessi,
sociali e individuali". Giustissimo. E suggerisce che "pur
restando fermo in via generale quello al 18° anno attualmente previsto,
potrebbe essere modulato in termini diversi a seconda del tipo di
reato, essendovene alcuni, primo fra tutti proprio l' omicidio, il cui
assoluto disvalore è
percepibile anche dai quindici-sedicenni (se non addirittura prima) in
misura piena e comunque non inferiore o diversa da quella di un adulto.
Del resto anche in questi casi potrebbe comunque riservarsi al
minore un trattamento particolare e differenziato, da spostare però
soprattutto sul versante delle modalità di esecuzione della pena (ad es:
detenzione in stabilimenti particolari), che, proprio perché relativo
ad una fase posteriore a quella del giudizio, non desterebbe allarme
sociale e, soprattutto, non farebbe venir meno la essenziale e
irrinunciabile funzione di prevenzione generale della pena".
Ancora più giusto. Condivido.
Osservo soltanto quanto segue:
I.
Già dal 1934 il diritto penale minorile italiano tende al
recupero del minore non solo con il perdono ma anche con la pena e con
l'esecuzione di essa.
II.
Il problema del delinquente minorenne non è tanto quello
dalla capacità di intendere (che Mario dice giustamente essere sovente
pari a quella del maggiorenne) quanto la capacità di volere, ossia la
capacità di resistere agli impulsi interiori e alla suggestioni
esterne, che nel minore sono sovente irresistibili.
III.
La modulazione di trattamento era possibile prima della
riforma del 1988. Il suo strumento era il riformatorio giudiziario,
eseguito in istituti chiusi, intelligentemente alternato con periodi di
libertà vigilata. La riforma del 1988 ha svuotato il riformatorio
disponendo che sia eseguito in comunità aperte. Occorre, per andare
avanti, tornare indietro. Magari, secondo un uso italico, cambiando nome
all'istituto, e dotandolo secondo esigenze di umanità e di
giustizia.
IV.
Ma non si deve intervenire quando il minore ha già maturato una
personalità tendente al delitto. Dobbiamo scegliere. Il minore (questa
volta sì in stato di disagio) lo educhiamo noi o lo educano istituzioni
alternative come la Mafia, la Camorra e la Sacra corona unita?
E'
ancora in vigore la legge (del 1934, modificata nel 1956) che prevede,
come strumenti di prevenzione, le misure di rieducazione,
anch'esse modulate con istituto chiuso e trattamento in libertà.
I
Comuni, cui il D.P.R. 616 del 1977 ha attribuito le competenze
amministrative in materia, hanno abbandonato
disapplicato la legge e non hanno creato gli istituto chiusi.
Molto
altro ci sarebbe da dire, ma temo di avere abusato dello spazio
concesso. Grazie per l'attenzione e riflettete tutti: il minorenne,
buono o cattivo che sia, non è un uomo, ma una spes hominis.
Perdono
e punizione servono per farne un uomo.
Romano Ricciotti
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CRIMINALITA'
MINORILE (E NON) RESPONSABILITA' DEL GIUDICE, RESPONSABILITA' DEL
LEGISLATORE
di
Aldo Morgigni
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Condivido
le osservazioni del collega Agnoli e aggiungo una breve considerazione.
Nel diritto penale minorile - in misura maggiore che nel diritto penale
generale - il legislatore ha conferito poteri tali al giudice da farne
derivare un fenomeno che va al di là della prassi denominata
"supplenza giudiziaria": si tratta della "delega
giudiziaria". In pratica il legislatore consente poteri talmente
ampi e generici al giudice, soprattutto in tema di determinazione e
esecuzione delle misure cautelari e delle pene, che la stessa latitudine
delle varie possibilità comporta il livellamento delle decisioni verso
limiti - per così dire - sicuri, ossia quelli dei minimi edittali
assoluti, quando non sia possibile il proscioglimento "tout
court".
Intendiamoci,
il fenomeno è evidentissimo nello stesso diritto penale ordinario,
laddove per una serie di furti in continuazione si va dalla possibilità
di applicare una pena pecuniaria, magari sospesa, a un soggetto la cui
abitualità è evidente (basta controllare i certificati penali è si
scopre che ciò non è infrequente) fino all'astratta possibilità di
condannarlo a trenta anni di reclusione (se i furti pluriaggravati sono
almeno tre...ma sappiamo tutti che a memoria d'uomo ciò non si verifica
mai). Non mi dilungo sul risibile effetto che avrà su tutto ciò il
cosiddetto "pacchetto sicurezza" e torno all'oggetto delle
osservazioni di F. M. Agnoli: la concreta applicazione delle norme
penali in materia minorile influisce - in senso negativo - sulla
prevenzione generale? La certezza di esimersi - in pratica - da ogni
forma di seria responsabilità incide sulle scelte dei minori "quasi-adulti"?
Pensare
che le decisioni dei tribunali per i minorenni in sede penale
determinino da sole l'indirizzo della devianza minorile, aumentandola o
diminuendola a seconda dei criteri adottati sarebbe ingenuo, poiché è
ovvio che la devianza (o criminalità?) minorile costituisce anche essa
una costante della società, proprio come la sua "sorella
maggiore" ossia la criminalità comune degli adulti. Ritenere che
le decisioni dei giudici non abbiano alcuna incidenza vorrebbe dire
che.......possiamo andarcene tutti a casa. Fuori dallo scherzo è
dimostrato dalle scienze criminologiche che le decisioni giudiziarie
incidono sulla quota variabile della criminalità riducendola tanto più
quanto sono effettive; ciò vale ancor di più in una materia come
quella penale minorile, dove la "sensibilità" dell'autore del
reato alla sanzione è superiore a quella dell'adulto, motivo per il
quale le norme sono diversificate.
Purtroppo
sperare che il legislatore si assuma la responsabilità di rendere
effettiva l'incidenza delle decisioni giudiziarie attraverso la loro
reale efficacia è utopistico, come sappiamo. Si tratta di scelte che,
peraltro, non possono essere del tutto scaricate sul legislatore che
potrebbe sempre affermare: "O giudice, io ti ho dato i mezzi per
agire e una grande varietà di scelta, tuttavia tu hai fatto un cattivo
uso della tua ampia discrezionalità e hai di fatto abrogato il diritto
penale minorile!". Non credo di eccedere se affermo che nella mia
esperienza giudiziaria ho incontrato non più di due o tre volte sui
certificati penali condanne effettive di tribunali minorili a fronte
delle centinaia di perdoni giudiziali concessi e ai quali seguivano poi
numerose altre condanne da adulto (tutte sospese, per carità.....).
Non
ritengo, ovviamente, che lo scopo del diritto minorile sia quello di
sanzionare con l'inesorabile spada della giustizia chiunque gli capiti a
tiro ma credo che la strada da seguire sia quella di un'applicazione
oculata di sanzioni moderatamente afflittive, e quindi non
"dannose" per il recupero del minore, ma assolutamente
"effettive", e quindi a maggior ragione utili per la
prevenzione speciale e generale.
Non
è un discorso improntato alla severità ma alla serietà della
giustizia, non solo minorile. Ne va della credibilità dell'intero
sistema: ogni giudice con le sue decisioni può aumentarla o
annientarla. Sappiamo tutti che il rigore generale può trasformarsi, di
fronte alle scarse possibilità di concreta esecuzione, in un mero
"facimm' a' faccia feroce", ma dobbiamo essere consapevoli che
il lassismo totale si riduce a un altrettanto risibile "volemose
bene" che non è utile a nessuno.
Il
recupero di credibilità della giustizia passa in primo luogo attraverso
le decisioni dei giudici ed essere equilibrati non vuol dire solo:
"tre mesi pena sospesa e non menzione" sempre e comunque. Un
sacerdote una volta mi disse che Dio non è solo misericordia ma anche
giustizia. Al giudice non spetta la clemenza perché altrimenti dovrebbe
essergli attribuito il potere assoluto che comprende anche il
dispotismo. Compito del giudice è solo l'affermazione della giustizia.
Anche del giudice minorile, appunto.
Aldo
Morgigni
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