CRIMINALITA’ MINORILE: NESSUNA MISURA REPRESSIVA?

spunti per una discussione

Per anni si è dato, sui mezzi di comunicazione di massa, per ovvio che in una società progredita e civile i delitti commessi dai minori non giustificherebbero –in linea di principio- alcun intervento dello Stato che avesse il carattere della coattività. Non vi è così più alcun luogo ove il minore di quattordici anni possa esser trattenuto contro la sua volontà, allo scopo di educarlo ed istruirlo. Ed anche coloro che hanno superato i quattordici anni, e non i diciotto, vengono rinchiusi nel carcere minorili per periodi estremamente  brevi quindi collocati presso strutture da dove possono allontanarsi  a loro piacimento.

Questa situazione provoca oggi continue reazioni scandalizzate da parte dell’opinione pubblica quando verifica la incapacità dello Stato ad affrontare individui, che sebbene giovani, sono indubitabilmente pericolosi.

Una  mia breve dichiarazione ad una agenzia che mi aveva interpellato, ha quindi suscitato un certo interesse ed ha dato spunto ad un dibattito, anche televisivo.

 Riporto la dichiarazione:

 Un lunga serie di riforme concluse con la legge 448/1988 ha creato un sistema penale minorile di tale mitezza da risultare inidoneo  anche ai fini di una effettiva rieducazione dei minori che delinquono. Il minore che constata come la sua attività criminosa non susciti alcuna incisiva reazione da parte dello Stato  si sente spesso  incoraggiato a proseguire in attività illecite, cui lo Stato  appare indifferente; mentre i suoi coetanei sono tentati di imitare l’esempio di chi attraverso il delitto consegue non indifferenti vantaggi. Inoltre la criminalità organizzata tende sempre più a reclutare la sua manovalanza fra i minori, nella consapevolezza che costoro godono di una sostanziale immunità.

Ed aggiungo che mi sono limitato a riprendere, spero senza strafalcioni, il succo delle riflessioni dell’amico Romano Ricciotti, che per tanti anni si è appassionatamente occupato di diritto penale minorile.

Fondamentale è in proposito il libro:

Romano RICCIOTTI, La giustizia penale minorile, Seconda edizione, Padova, Cedam, 2001, pp 296,  lire 42.000

Questo libro consente anche a chi non ha particolare esperienza del settore di uscire dalla pur sacrosante reazioni emotive e di inoltrarsi nella difficile strada di una razionalità correttiva, o forse alternativa, rispetto alle scelte del 1988.

Sarebbe certo opportuna una discussione a più voci che prenda le mosse dai contributi molto razionali e concreti di Mario Agnoli di Aldo Morgigni e dello stesso Romano Ricciotti, di Roberto Ripollino

                                                                                                                     m.c.     

materiali per una riforma del diritto minorile:

'O povero guaglione

di Roberto D'Ajello

con traduzione di Domenico Airoma

 

L’INTERVENTO DI MARIO AGNOLI

 

Sono persuaso che, a meno di essere spinti dall' urgenza di cogliere l' attimo fuggente dell' attualità,  quando si affrontano argomenti  strettamente connessi all' amministrazione della giustizia, sia opportuno  procedere, anche nella stesura di un commento o di un articolo di giornale  (o di sito internet), "frigido pacatoque animo".

Quando, dopo la decisione con la quale il Tribunale per i minori di Milano  ha sostanzialmente rinunciato a condannare i due autori dell' uccisione "per gioco" di una giovane prostituta di colore, "consegnati" per un paio  d' anni in una comunità di recupero, non ho potuto evitare un moto,diciamo  così, di fastidio, sentendo il presidente di quel tribunale definire, dalla ribalta nazionale dello schermo televisivo, "raffinato" lo strumento  normativo di cui i giudici si erano avvalsi per pervenire a quel risultato.

 Ho lasciato passare qualche giorno, ma, dal momento che il senso di  fastidio si ostinava a persistere (e ciò indipendentemente  dal nuovo  provvedimento, in parte diverso in quanto interlocutorio, di mancata  convalida del fermo e contestuale invio a centri di recupero della Capitale  dei giovani accusati di avere assassinato a scopo di rapina  una pensionata  92enne di Sora), ho ritenuto di dovergli attribuire natura razionale e non  semplicemente sentimentale,   come indubbiamente poteva essere  il mio  primo impulso di rivolgermi all' immagine televisiva della collega per  chiederle se, a suo avviso, la giovane nigeriana, anch' essa poco più che  minorenne, potesse avere trovato qualcosa di "raffinato" nell' intera vicenda di cui era rimasta vittima prima e dopo la morte.

 In realtà, in questi casi, al di là dell' impiego di espressioni e termini probabilmente inopportuni,più che di uomini (cioè di giudici) è un  problema di leggi (se si vuole, sempre di uomini, cioè di politici, dato  che le leggi -almeno quelle che si applicano nei tribunali- le fanno gli  uomini).
 In realtà, sempre, ma in particolare quando si tratta di minori non è  facile trovare il punto di equilibrio fra le varie esigenze in  gioco, sulle quali non  mi sembra il caso di indugiare in questo virtuale luogo di discussione riservato soprattutto ai  colleghi e agli addetti ai lavori.

 Credo tuttavia che da qualche anno in qua il legislatore, spinto dall'  ansia  di tentare il recupero dei delinquenti minorenni, sia andato troppo  oltre, dimenticando  che, accanto alla funzione afflittiva e (sperabilmente) rieducativa per il reo, la pena ha, non solo nel momento  della sua prospettazione normativa, ma anche, e, se non soprattutto, almeno in uguale misura, della sua applicazione ed esecuzione, una funzione di prevenzione generale, che viene totalmente annullata dalla persuasione di una  sostanziale impunità.

 Verosimilmente la soluzione del problema  va ricercato non in un generale abbassamento dell' età richiesta per la "normale" imputabilità (art. 98 C.P.), come pure si domanda a gran voce da non pochi settori dell'opinione pubblica di fronte all'aggravarsi (per quantità e qualità degli episodi) della delinquenza minorile, ma in una migliore e più puntuale (vogliamo dire più "raffinata"?)  valutazione degli interessi, sociali e individuali (inclusi quelli delle vittime  e dei loro familiari abitualmente assai trascurati), in gioco e in una più cauta ricerca del giusto punto di equilibrio.
 Così la determinazione del limite riguardante l' età, pur restando fermo in via generale quello al 18° anno attualmente previsto, potrebbe essere modulato in termini diversi  a seconda del tipo di reato, essendovene alcuni, primo fra tutti proprio l' omicidio, il cui  assoluto disvalore è percepibile anche dai quindici-sedicenni (se non addirittura prima) in misura piena e comunque non inferiore o diversa da quella di un adulto.

 Del resto anche in questi casi  potrebbe comunque riservarsi al minore un trattamento particolare e differenziato, da spostare però soprattutto sul versante delle modalità di esecuzione della pena (ad es: detenzione in stabilimenti particolari), che, proprio perché relativo ad una fase posteriore a quella del giudizio, non desterebbe allarme sociale e, soprattutto, non farebbe venir meno la essenziale e irrinunciabile funzione  di prevenzione generale della pena.

 

Francesco Mario Agnoli

 

 

L’INTERVENTO DI ROMANO RICCIOTTI:

CHI NON SA PUNIRE NON PUO’ PERDONARE

 

   se Mario (Agnoli) avverte un senso di fastidio, io lo avverto tre volte.

   Primo, perchè mentre a ogni settore dell' esperienza giuridica e giudiziaria si riconosce una dignità e il rispetto delle competenze, questi vengono negati al diritto minorile, materia nella quale qualunque "sutor" si impanca a esperto. In particolare nessun udienza viene accordata a coloro che hanno speso energie e intelligenza nella giustizia minorile.

   Secondo, perchè fra questi ultimi vi sono purtroppo quelli che dicono cose demenziali (come l'attribuire un omicidio a scopo di rapina al "disagio minorile")  e con ciò giustificano quanto dico al punto Primo.

   Terzo, perchè non si tien conto che i problemi della giustizia penale minorile sono stati elaborati (e continuano a esserlo) anche da persone che da decenni si oppongono al "minorilismo" giuridico e psico-sociologico dell'indulgenza per l'indulgenza e della negazione della giusta misura di coercizione che serve per il recupero dei minorenni delinquenti.

   Queste rampogne non sono rivolte, per carità, a Mario Agnoli, che propone una soluzione equilibrata. Egli nega che si debba pervenire a "un generale abbassamento dell' età richiesta per la 'normale' imputabilità (art. 98 C.P.),  ma a una migliore e più puntuale  valutazione degli interessi, sociali e individuali". Giustissimo. E suggerisce che "pur restando fermo in via generale quello al 18° anno attualmente previsto, potrebbe essere modulato in termini diversi  a seconda del tipo di reato, essendovene alcuni, primo fra tutti proprio l' omicidio, il cui  assoluto disvalore è percepibile anche dai quindici-sedicenni (se non addirittura prima) in misura piena e comunque non inferiore o diversa da quella di un adulto.  Del resto anche in questi casi  potrebbe comunque riservarsi al minore un trattamento particolare e differenziato, da spostare però soprattutto sul versante delle modalità di esecuzione della pena (ad es: detenzione in stabilimenti particolari), che, proprio perché relativo ad una fase posteriore a quella del giudizio, non desterebbe allarme sociale e, soprattutto, non farebbe venir meno la essenziale e irrinunciabile funzione di prevenzione generale della pena".

   Ancora più giusto. Condivido.

   Osservo soltanto quanto segue:

I.               Già dal 1934 il diritto penale minorile italiano tende al recupero del minore non solo con il perdono ma anche con la pena e con l'esecuzione di essa.

II.              Il problema del delinquente minorenne non è tanto quello dalla capacità di intendere (che Mario dice giustamente essere sovente pari a quella del maggiorenne) quanto la capacità di volere, ossia la capacità di resistere agli impulsi interiori e alla suggestioni esterne, che nel minore sono sovente irresistibili.

III.           La modulazione di trattamento era possibile prima della  riforma del 1988. Il suo strumento era il riformatorio giudiziario, eseguito in istituti chiusi, intelligentemente alternato con periodi di libertà vigilata. La riforma del 1988 ha svuotato il riformatorio disponendo che sia eseguito in comunità aperte. Occorre, per andare avanti, tornare indietro. Magari, secondo un uso italico, cambiando nome all'istituto,  e dotandolo secondo esigenze di umanità e di giustizia.

IV.           Ma non si deve intervenire quando il minore ha già maturato una personalità tendente al delitto. Dobbiamo scegliere. Il minore (questa volta sì in stato di disagio) lo educhiamo noi o lo educano istituzioni alternative come la Mafia, la Camorra e la Sacra corona unita? 

E' ancora in vigore la legge (del 1934, modificata nel 1956) che prevede, come strumenti di prevenzione,  le misure di rieducazione, anch'esse modulate con istituto chiuso e trattamento in libertà.

I Comuni, cui il D.P.R. 616 del 1977 ha attribuito le competenze amministrative in materia, hanno abbandonato  disapplicato la legge e non hanno creato gli istituto chiusi.

Molto altro ci sarebbe da dire, ma temo di avere abusato dello spazio concesso. Grazie per l'attenzione e riflettete tutti: il minorenne, buono o cattivo che sia, non è un uomo, ma una spes hominis.

Perdono e punizione servono per farne un uomo.

Romano Ricciotti

CRIMINALITA' MINORILE (E NON) RESPONSABILITA' DEL GIUDICE, RESPONSABILITA' DEL LEGISLATORE

di Aldo Morgigni

Condivido le osservazioni del collega Agnoli e aggiungo una breve considerazione.
Nel diritto penale minorile - in misura maggiore che nel diritto penale generale - il legislatore ha conferito poteri tali al giudice da farne derivare un fenomeno che va al di là della prassi denominata "supplenza giudiziaria": si tratta della "delega giudiziaria". In pratica il legislatore consente poteri talmente ampi e generici al giudice, soprattutto in tema di determinazione e esecuzione delle misure cautelari e delle pene, che la stessa latitudine delle varie possibilità comporta il livellamento delle decisioni verso limiti - per così dire - sicuri, ossia quelli dei minimi edittali assoluti, quando non sia possibile il proscioglimento "tout court".

Intendiamoci, il fenomeno è evidentissimo nello stesso diritto penale ordinario, laddove per una serie di furti in continuazione si va dalla possibilità di applicare una pena pecuniaria, magari sospesa, a un soggetto la cui abitualità è evidente (basta controllare i certificati penali è si scopre che ciò non è infrequente) fino all'astratta possibilità di condannarlo a trenta anni di reclusione (se i furti pluriaggravati sono almeno tre...ma sappiamo tutti che a memoria d'uomo ciò non si verifica mai). Non mi dilungo sul risibile effetto che avrà su tutto ciò il cosiddetto "pacchetto sicurezza" e torno all'oggetto delle osservazioni di F. M. Agnoli: la concreta applicazione delle norme penali in materia minorile influisce - in senso negativo - sulla prevenzione generale? La certezza di esimersi - in pratica - da ogni forma di seria responsabilità incide sulle scelte dei minori "quasi-adulti"?

Pensare che le decisioni dei tribunali per i minorenni in sede penale determinino da sole l'indirizzo della devianza minorile, aumentandola o diminuendola a seconda dei criteri adottati sarebbe ingenuo, poiché è ovvio che la devianza (o criminalità?) minorile costituisce anche essa una costante della società, proprio come la sua "sorella maggiore" ossia la criminalità comune degli adulti. Ritenere che le decisioni dei giudici non abbiano alcuna incidenza vorrebbe dire che.......possiamo andarcene tutti a casa. Fuori dallo scherzo è dimostrato dalle scienze criminologiche che le decisioni giudiziarie incidono sulla quota variabile della criminalità riducendola tanto più quanto sono effettive; ciò vale ancor di più in una materia come quella penale minorile, dove la "sensibilità" dell'autore del reato alla sanzione è superiore a quella dell'adulto, motivo per il quale le norme sono diversificate.

Purtroppo sperare che il legislatore si assuma la responsabilità di rendere effettiva l'incidenza delle decisioni giudiziarie attraverso la loro reale efficacia è utopistico, come sappiamo. Si tratta di scelte che, peraltro, non possono essere del tutto scaricate sul legislatore che potrebbe sempre affermare: "O giudice, io ti ho dato i mezzi per agire e una grande varietà di scelta, tuttavia tu hai fatto un cattivo uso della tua ampia discrezionalità e hai di fatto abrogato il diritto penale minorile!". Non credo di eccedere se affermo che nella mia esperienza giudiziaria ho incontrato non più di due o tre volte sui certificati penali condanne effettive di tribunali minorili a fronte delle centinaia di perdoni giudiziali concessi e ai quali seguivano poi numerose altre condanne da adulto (tutte sospese, per carità.....).

Non ritengo, ovviamente, che lo scopo del diritto minorile sia quello di sanzionare con l'inesorabile spada della giustizia chiunque gli capiti a tiro ma credo che la strada da seguire sia quella di un'applicazione oculata di sanzioni moderatamente afflittive, e quindi non "dannose" per il recupero del minore, ma assolutamente "effettive", e quindi a maggior ragione utili per la prevenzione speciale e generale.

Non è un discorso improntato alla severità ma alla serietà della giustizia, non solo minorile. Ne va della credibilità dell'intero sistema: ogni giudice con le sue decisioni può aumentarla o annientarla. Sappiamo tutti che il rigore generale può trasformarsi, di fronte alle scarse possibilità di concreta esecuzione, in un mero "facimm' a' faccia feroce", ma dobbiamo essere consapevoli che il lassismo totale si riduce a un altrettanto risibile "volemose bene" che non è utile a nessuno.

Il recupero di credibilità della giustizia passa in primo luogo attraverso le decisioni dei giudici ed essere equilibrati non vuol dire solo: "tre mesi pena sospesa e non menzione" sempre e comunque. Un sacerdote una volta mi disse che Dio non è solo misericordia ma anche giustizia. Al giudice non spetta la clemenza perché altrimenti dovrebbe essergli attribuito il potere assoluto che comprende anche il dispotismo. Compito del giudice è solo l'affermazione della giustizia. Anche del giudice minorile, appunto.

Aldo Morgigni

 

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