I nuovi miserabili

Problemi umani e giuridici posti dall’immigrazione clandestina

Di Romano Ricciotti

   Una scialuppa carica di disperati si arena su di una spiaggia italiana. Uomini, donne e bambini  ne scendono dove l'acqua è ancora profonda. Ad attenderli c' è la polizia  la cui prima preoccupazione è quella di soccorrerli e di condurli in un luogo dove riceveranno cure, acqua e cibo.

   I quotidiani riferiscono che da quel momento gli immigranti saranno rimarranno -nello stesso luogo o in un altro- in attesa di essere rimpatriati; e che la loro permanenza in quei luoghi non può durare più di trenta giorni, trascorsi i quali essi saranno dimessi con  decreto di espulsione, intimazione a lasciare il territorio della Repubblica entro quindici giorni e "foglio di via" per la frontiera.

   La lettura delle notizie di stampa  non aiuta a comprendere sulla base di quali disposizioni e di quale linea interpretativa l'autorità di polizia eserciti i suoi poteri nei confronti degli  extracomunitari  che entrano arbitrariamente in Italia.

Gli strumenti giuridici per il controllo

   La materia è regolata dal Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

   Gli stranieri possono entrare nel territorio dello Stato, soltanto attraverso i valichi di frontiera,  se sono muniti di passaporto (o documento equipollente) e del visto d'ingresso,  (articolo 4 del testo unico). Coloro che si presentano alla frontiera senza questi requisiti sono respinti. Il respingimento, come prescrive l'articolo 10, non è una mera operazione materiale ma un provvedimento amministrativo, che non può essere assunto prima della prestazione del soccorso alle persone in pericolo (spesso a rischio di annegamento in mare) e prima dell'identificazione,  della constatazione della mancanza dei requisiti per l'ingresso e dell'accertamento che non si tratti di soggetti con diritto di asilo o aventi lo status di rifugiato.

   Queste operazioni, soprattutto l'identificazione delle persone e della loro nazionalità, richiedono tempo e non consentono il respingimento immediato. Si deve ricorrere allora, secondo le disposizioni dell'articolo 13, all'espulsione con decreto del prefetto. L'esecuzione del decreto può avvenire con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni oppure con accompagnamento coattivo alla frontiera.

Il trattenimento

   Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'accompagnamento alla frontiera perchè occorre procedere al soccorso, ad accertamenti sulla sua identità o nazionalità o reperire un vettore o un mezzo di trasporto,  il questore dispone il trattenimento (articolo 14) che consiste nell'introduzione dello straniero in un centro denominato di permanenza temporanea  e assistenza, dove la persona è custodita dalla polizia fino a che non siano cessati gli impedimenti. Il provvedimento del questore è  soggetto a convalida del giudice. La convalida legittima il trattenimento per un tempo non superiore a venti giorni, con possibilità di proroga per altri dieci.

    Ma le operazioni necessarie a rimuovere l'impedimento all'espulsione non sempre si concludono  entro il termine di trenta giorni. L'operazione più ardua, anzi impossibile senza la collaborazione dello straniero, è l'identificazione della persona e della nazionalità. Trascorsi  inutilmente i trenta giorni, lo straniero deve essere dimesso dal centro di permanenza.

   Si deve tener presente che nei suoi confronti è già stato emesso un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Senza questo decreto non sarebbe stato legittimo il provvedimento di trattenimento, che è disposto "quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione con accompagnamento" (art. 14). E, come si è visto, l'accompagnamento non può essere eseguito perchè nessun comandante di mezzo di trasporto aereo o marittimo imbarcherebbe una persona priva di documenti. E nessuna  autorità straniera di frontiera la riceverebbe.     

L'espulsione? Un pezzo di carta

   Quando si legge sulla stampa che l'extracomunitario dimesso è espulso e munito di foglio di via si deve supporre che il prefetto abbia rinnovato il decreto di espulsione con accompagnamento, trasformandolo in espulsione con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni con  prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

   Il soggetto rimane così nel territorio dello Stato colpito da un decreto di espulsione, senza permesso di soggiorno e senza documenti. Egli si trova dunque nella stessa condizione che aveva giustificato l'originario provvedimento di trattenimento. Si forma in tal modo una massa, destinata a essere sempre più numerosa, di persone non identificate, interessate a nascondere il decreto di espulsione, vaganti per il territorio nazionale.  

   Stando così le cose il questore ha due alternative. La prima è quella di disinteressarsi della sorte di questi stranieri, ritenendo di non avere strumenti giuridici a sua disposizione. La seconda è quella di rinnovare il provvedimento di trattenimento  e di sottoporlo poi  al pretore per la convalida.

Si può rinnovare il trattenimento?

   Nel nostro ordinamento non vi sono ostacoli giuridici alla reiterazione.

    Il termine di trenta giorni per la custodia non esaurisce il potere di trattenimento, che perdura -secondo l'articolo 14 del Testo unico- per tutto "il tempo strettamente necessario". Nell'ipotesi del clandestino non identificato il tempo è quello necessario  alla conclusione delle operazioni riguardanti l'accertamento dell'identità e della nazionalità. L'articolo 13 della Costituzione vieta la privazione della libertà a tempo indeterminato. Ma ciascun provvedimento di trattenimento è indipendente da quello precedente e la convalida giudiziaria fa decorrere  ogni volta il termine di venti giorni prorogabili a trenta. E' una disciplina paragonabile a quella dell'arresto in flagranza di reato. Se, scarcerato per decorrenza del termine di custodia cautelare, il soggetto è sorpreso in flagranza dello stesso reato (o di altro), costui è di nuovo arrestato, con decorrenza di un nuovo termine di custodia.  La cosa può ripetersi all'infinito. Nessuno sosterrebbe che, dopo il primo arresto e dopo il decorso del termine di custodia, il dimesso dal carcere non ppossa essere più arrestato per identici delitti. D'altra parte, lo stesso straniero  può far cessare la situazione che legittima il trattenimento fornendo le necessarie indicazioni sulla propria identità personale.

L’espulsione come obbligo internazionale

   La rilevanza straordinaria di questi problemi è data innanzitutto dalla necessità di difesa della collettività nei confronti di centinaia di migliaia di persone che vivono in clandestinità, traendo sovente sostentamento da attività criminose. In secondo luogo, l’ espulsione degli immigrati irregolari è un obbligo internazionale nascente dall’accordo di Schengen (sottoscritto dall’Italia il 27 novembre 1990 e ratificato con legge 30 settembre 1993 n. 388) il quale prevede  il controllo della circolazione delle persone alle frontiere esterne dell’Unione e l'allontanamento di esse  dal territorio della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente.

Progetti di riforma

    Dopo quasi due anni di vigenza del Testo unico del 1998 il dibattito politico sull’immigrazione è tuttora vivo e aspro soprattutto a causa della presenza sul territorio nazionale di immigrati clandestini e delle attività criminose di una parte di essi.

   Sono state presentate alla Camera dei Deputati proposte di legge che hanno per oggetto, fra l'altro,    nome di contrasto dell’immigrazione clandestina

   Vanno segnalate le proposte presentate dai deputati  Rivolta e altri (doc. 5062 del il 7 luglio 1998) e dai deputati Fini e altri (doc. 5808 del  15 marzo 1999).

   Il punto delicato della questione è quello relativo all’espulsione dei soggetti, non identificati e di nazionalità sconosciuta, penetrati clandestinamente nel territorio dello Stato o che comunque non hanno titolo per  soggiornarvi. Costoro -salvo eccezioni specificamente previste nel Testo unico del 1998- debbono essere espulsi, mediante intimazione a lasciare il territorio della Repubblica o mediante accompagnamento alla frontiera. Si verifica nella pratica che coloro ai quali è stato intimato di allontanarsi non ottemperano all’intimazione e rimangono nel territorio dello Stato come clandestini, vivendo di espedienti e sovente di attività criminali.    

   Nessuna delle proposte di legge delle quali si ha notizia contiene disposizioni su questo specifico problema che, in verità, appare di soluzione difficile se non impossibile.

   La stessa proposta, che Forza Italia a Lega Nord intendono proporre come iniziativa  “popolare”  sembra, dalle notizie di stampa, priva di norme in proposito. Interpellato sul “nodo” della vigente normativa, vale a dire sull’impossibilità di rimpatriare gli immigrati di incerta nazionalità, l’onorevole Tremonti (uno dei redattori del progetto) ha risposto: “E’ un problema che affronteremo con apposito decreto attuativo" (Il Corriere della sera, 30 marzo 2000). 

La proposta di legge Rivolta

   La proposta Rivolta abolisce l’esecuzione dell’espulsione mediante intimazione e stabilisce che “l’espulsione, in tutti i casi previsti dalla presente legge, è soggetta a esecuzione immediata da parte del questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica” (art. 27).

   Peraltro l’accompagnamento alla frontiera, previsto anche da testo unico in vigore, non risolve i problemi posti dall’impossibilità di identificare la persona espulsa, la quale abbia distrutto o nascosto i documenti di identificazione e dato alla polizia indicazioni false sulla propria identità.    In queste condizioni non è possibile accompagnare l’espulso oltre la frontiera di Stato e neppure imbarcarlo su di una nave o un aeroplano, perchè gli uffici di frontiera terrestri non accettano e i  comandanti rifiutano l’imbarco alle persone non identificate. La proposta Rivolta si fa carico di questa difficoltà e prevede (nello stesso articolo 27) un provvedimento di trattenimento (presso la questura o “altra struttura idonea”) simile a quello previsto dal Testo unico del 1998, soggetto a convalida giudiziaria ed efficace per non più di quaranta giorni prorogabili fino a settanta.

   Decorso questo termine, la persona viene dimessa dalla struttura. All’atto della dimissione il questore rilascia all’interessato un permesso di soggiorno temporaneo ordinando contestualmente nei suoi confronti la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora fino all’effettivo allontanamento dello straniero dal territorio italiano.

   La disciplina proposta è addirittura  meno efficace di quella contenuta nel Testo unico del 1998. Il testo unico non ha disposizioni riguardanti la sorte dello straniero dimesso dal centro di permanenza e privo di documenti. Ciò consente, in via di interpretazione, la rinnovazione del provvedimento di trattenimento. La proposta Rivolta, invece,  conferisce allo straniero una condizione di privilegio. Egli viene munito di un permesso di soggiorno piuttosto singolare dal momento che sarà intestato a persona non identificata. Lo straniero sarà soggetto ai vincoli della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora. Ma si tratta di soggetti privi di mezzi di sostentamento e non si capisce dove potranno fissare la propria dimora della quale non potranno sostenere le spese. I vincoli della sorveglianza speciale sono efficaci nei confronti di persone radicate in un territorio e ben identificate dall’autorità di pubblica sicurezza. Uno straniero non identificato, dopo il primo controllo, non ha alcuna difficoltà ad allontanarsi, procurandosi  poi il sostentamento con l’accattonaggio o commettendo delitti e rifugiandosi in casolari abbandonati o sotto i ponti.   

   Infine, ove, nella migliore delle ipotesi, lo straniero trovi una stamberga e ottemperi agli obblighi della sorveglianza speciale, il permesso di soggiorno rilasciatogli avrà valore “fino all’effettivo allontanamento dal territorio italiano”, ossia a tempo indeterminato. La qual cosa equivale a consentire illimitatamente la permanenza nel territorio dello Stato di persone non identificate, colpite da un provvedimento di espulsione. La loro condizione sarà preferibile a quella di chi è in possesso di un permesso di soggiorno, che può essere revocato.

La proposta di legge Fini

   La proposta Fini esordisce introducendo due incriminazioni specifiche: il delitto di ingresso clandestino e il delitto di rifiuto di indicazioni o di false dichiarazioni sulla propria identità.

   E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato (art. 3). E’ obbligatorio l’arresto e si procede con rito direttissimo. Il giudice, con la sentenza di condanna, ordina “la sanzione amministrativa dell’espulsione del reo”. Il provvedimento è immediatamente

esecutivo anche se soggetto a gravame. Il giudice, ricorrendone le condizioni, può disporre gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) ordinando che l’imputato “sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza”. Analoghe norme sono dettate per il delitto di rifiuto di indicazioni o false dichiarazioni sull' identità personale (art. 3).

   Anche il progetto Fini prevede l’abolizione dell’esecuzione dell’espulsione mediante intimazione. Il provvedimento è eseguito senz’altro con accompagnamento alla frontiera. Nell’ipotesi che “ai fini  dell’espulsione sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza”. Il provvedimento ha efficacia per quaranta giorni, prorogabili dal questore per altri venti (artt. 8 e 9).

   Occorre osservare che, se lo straniero arrestato in flagranza viene tratto a giudizio direttissimo e in quella sede l’arresto viene convalidato, il giudice, a norma dell’art. 391, deve disporre -a causa del pericolo di fuga (che trattandosi di straniero clandestino, è, come dicono i giuristi,  in re ipsa)- la custodia cautelare in carcere. Nel pronunciare la sentenza, poi, deve ordinare l’espulsione, che il questore esegue immediatamente, prelevando il condannato dal carcere.   Ma se il questore non riesce a eseguire l’espulsione, logica vorrebbe che il condannato venisse restituito all’istituto penitenziario, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, almeno fino alla scadenza del relativo termine. Solo dopo la scarcerazione si porrà l’esigenza di trattenere il condannato in luogo idoneo.   

   Invece il condannato non torna in carcere, ma viene assegnato a un centro di permanenza. La proposta non dispone circa la sorte del soggetto dopo i sessanta giorni previsti dalla legge. Se sarà dimesso puramente e semplicemente, potrà rendersi latitante ed evitare l’esecuzione della pena inflittagli. In particolare, siccome difficilmente i giudici infliggeranno al clandestino il massimo della pena (quattro anni), nei suoi confronti saranno applicabili le norme della legge 27 maggio 1998 n. 165 (c.d. Legge Simeone) la quale esige che l'ordine di esecuzione della pena detentiva sia consegnato materialmente al condannato. Diverrà in tal modo pressochè impossibile eseguire la condanna nei confronti di individui clandestini, non identificati e privi di dimora conosciuta.

   Peraltro,  la mancanza, nel progetto Fini, di norme sulla sorte della persona al termine del  trattenimento consente  almeno di ritenere in via di interpretazione che il provvedimento di trattenimento nei confronti dello straniero non ancora identificato (e perciò non acompagnabile alla frontiera) sia reiterabile fino all’identificazione. Sarebbe  opportuno però che la facoltà di reiterazione del trattenimento fosse prevista esplicitamente.                

 

    Sono passati meno di due anni e il Senato  ha  approvato alcune modifiche al Testo unico del 1998,che avrebbe dovuto contenere la disciplina organica e definitiva della materia..

   La riforma è contenuta in sei articoli del  testo 4656–4673–4738 approvato dal  Senato della Repubblica, l’11 ottobre 2000, (che concede anche il  il c.d. indultino).

   Le novità importanti sono le seguenti:

   La contravvenzione di rientro nel territorio dello Stato (art. 13 comma 13 T.U.) da parte dell’espulso è trasformata in delitto e punita con la reclusione fino a un anno; è consentito l’arresto  anche fuori dei casi di flagranza (art 3 lett. c ). In questo caso, come in tutti i casi di arresto consentito  fuori dei casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280  (norma di carattere generale con la quale l’art. 2 della stessa legge modifica l’art. 391 comma 5 del codice di procedura penale).

Il disegno introduce l’espulsione sostitutiva della custodia cautelare in carcere su domanda dell’imputato, con effetto di estinzione del reato per cui si procede (art. 4).

   All’espulsione come sanzione sostitutiva (art. 16 del T.U.) è stata aggiunta l’espulsione come misura alternativa alla detenzione, che deve essere disposta dal magistrato di sorveglianza,se richiesta dal detenuto, salvo che per gravi delitti (art. 6).

   E’ stabilito esplicitamente l’obbligo del giudice per le indagini preliminari (art.4), e del magistrato di sorveglianza (art. 6) di ordinare accertamenti sull’identità personale del detenuto. Gli stessi accertamenti debbono essere compiuti dall’amministrazione penitenziaria (art 8). Tutte queste indagini sull’identità si sovrappongono a quelle che compie per dovere d’ufficio la polizia giudiziaria. Incombe un vorticoso giro di carte.

  In conclusione 

Probabilmente il problema è senza soluzione. L'Europa e l'Italia potranno far fronte alla pressione di milioni di disperati soltanto inducendo gli Stati africani a partecipare al governo delle migrazioni, concordando e controllando ferreamente numero e qualità delle ammissioni e delle espulsioni. Ma anche questa collaborazione sarà insufficiente fino a che  non sorgerà una comunità economico-politica del Mediterraneo, che consenta a ciascuno di vivere dignitosamente a casa sua. E' la sfida del Terzo Millennio.  Intanto, avanti con la legislazione di contenimento.