GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA 

E RAPPORTI GIURIDICI

La comunità europea

di Domenico Airoma

Emblematico, su quanto esposto nella prima parte di questo studio,  è quel che è accaduto in ambito europeo. 

Dalla nascita della Comunità Europea nel 1957 ispirata ancora ad un modello da prima generazione, all’Unione Europea, nata nel 1992 con il Trattato di Maastricht, si è assistito ad un progressivo trasferimento in ambito sovranazionale di fette sempre più cospicue della sovranità statale; non senza introdurre elementi di crisi anche quanto ai tradizionali meccanismi di rappresentanza e partecipazione.

Il rilevante e pressochè esclusivo ruolo attribuito alla Commissione con riferimento alle iniziative legislative (e non al Parlamento) pone, secondo più di un osservatore una questione di deficit di democrazia (Georg Ress).

 La diversità del rapporto Stati – Unione Europea rispetto al modello precedente sta proprio nel tenore in cui risulta codificato il principio di sussidiarietà: “nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario”. E’ evidente il rovesciamento della prospettiva regolatrice dei conflitti di competenza: agli Stati nazionali viene sottratto anche il potere su ciò che non spetta all’Unione, se gli organi statali non intervengono con sufficienza rispetto agli obiettivi, proprio per la loro comunque indiretta incidenza sulla comunità europea.

 Alcune cifre danno la misura evidente del rovesciamento dei rapporti: Georg Ress (p.102) cita ad esempio quel che è accaduto per la Francia (tradizionalmente gelosa delle sue prerogative statali) dove, secondo un rapporto del Conseil d’Etat più del 50% annuale degli atti normativi ha origine europea ed il 50% dei rimanenti atti normativi nazionali viene determinato da atti normativi europei. 

In ordine, poi, alla qualità delle competenze sottratte agli Stati nazionali, meritano di essere menzionate l’unione doganale, la politica commerciale e quella agraria (trasferite interamente) e la concorrenza, il fisco e le politiche sociali (trasferite in parte). 

Sempre con riferimento alla qualità dei poteri dismessi dagli Stati nazionali, va considerato che il diritto creato dagli organi comunitari a ciò deputati ha il primato applicativo rispetto al diritto interno degli Stati membri, anche di quello costituzionale, se si tratta di norme di principio.

E’ infatti previsto un vero e proprio dovere di disapplicazione dei giudici statali per le norme interne non conformi al diritto europeo.

La ricerca di principi generali (su cui in seguito pure ci si intratterrà), giustificata dalla necessità di armonizzazione  (pure codificata) orizzontale ma anche verticale (cioè tra diritto europeo e ordinamenti statali, ha condotto alla forma a livello comunitario di diritti fondamentali generali, i cui soggetti sono individuati nei cittadini europei; con ciò legittimando interventi censori e repressivi da parte degli organi comunitari nei confronti di quegli Stati che non sono ritenuti in linea con lo standard minimo di tutela di quei diritti. 

Tale rilevante migrazione (per quantità e qualità) non comporterebbe apprezzabili conseguenze sul piano politico se gli organi elettivi degli Stati nazionali mantenessero un diretto controllo sui procedimenti di formazione delle norme.

 Ma così non è. 

Infatti, da più parti si discorre del deficit democratico dell’Unione Europea. 

Quali i motivi?

 Guardiamo, innanzitutto al procedimento legislativo: il potere di emanazione di regolamenti (corrispondenti alle leggi degli Stati membri) e delle direttive (e degli altri atti giuridici vincolanti diversamente nominati) non segue lo schema della divisione dei poteri noto agli Stati membri (Ress, p.118).

 

L’organo legislativo principale è il Consiglio, che è composto da un rappresentante di ogni Stato membro indicato dall’apparato ministeriale; i parlamenti nazionali non partecipano direttamente al procedimento legislativo del Consiglio; innanzi ad essi possono rispondere (ex post) i rappresentanti designati dal ministero.

L’iniziativa legislativa è poi affidata in via monopolistica alla Commissione, anch’essa composta da membri designati dai governi degli Stati, pertanto non necessariamente a legittimazione elettiva. 

Come si vede, nel procedimento legislativo dell’Unione Europea entra in crisi quella che viene chiamata catena di legittimazione, essenziale per le democrazie parlamentari moderne, in cui, cioè, la produzione di norme è affidata o ad un organo direttamente elettivo, quale il Parlamento oppure ad organi espressione del primo e quindi indirettamente elettivi.

 Né può dirsi soddisfatto il presupposto democratico con il ritenere che il fondamento sanante sia nella legge di ratifica (approvata dai Parlamenti) dei trattati istitutivi degli organismi sovranazionali, giacchè, come si è detto, qui si tratta di soggetti sovra-nazionali, titolari di competenze esclusive e non più concorrenti rispetto a quelle statali. 

Secondo alcuni, il deficit democratico può essere ricomposto solo restituendo ai parlamenti nazionali un diretto potere di intervento nel procedimento di formazione delle leggi a livello comunitario; siccome non c’è un demos europeo né ci sono partiti europei, occorre ridare piena soggettività agli unici organi espressione di meccanismi democratici, i parlamenti nazionali.

Si tratta, in effetti, di una posizione che non tiene conto delle ragioni che hanno imposto i trasferimenti di competenze sopra indicati; non è che si voglia qui sostenere l’ineluttabilità del fluire delle vicende storiche, ma è evidente che tale prospettiva ritiene di poter applicare gli schemi ideologici preesistenti (con lo strumento classico del partito) ad un reale ormai non più riducibile in quegli ambiti. 

Ed infatti, altri osservatori (fra questi Georg Ress) ritengono al più praticabile un processo che conduca ad accrescere in capo al Parlamento europeo (come è stato fatto inizialmente con il Trattato di Amsterdam) un potere di co-decisione in regime di pari-ordinazione rispetto al Consiglio.

In realtà, ben scarsa sembra la fetta di sovranità attribuita al Parlamento, se è vero, come è vero, che il Parlamento non ha potere di sfiducia nei confronti dei componenti la Commissione, non può da solo modificare o approvare le leggi, per le quali non ha poteri di iniziativa.

Seguendo lo schema di C. Schmith (sovranità come decisione sullo stato di eccezione), la sovranità risiede nella Commissione, rectius nei soggetti che fanno indicazioni od esprimono gradimento per le designazione dei commissari, chiamati a garantire non più interessi meramente statali, bensì transnazionali (Chiti, p.26).  

La comunitarizzazione, tuttavia, non si ferma ai settori economici e finanziari; essa si sta progressivamente estendendo, come sopra si è accennato, al campo più generale dei rapporti sociali e dei diritti fondamentali (Cfr. Chiti, p.50).

L’art. 1 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea prevede che l’UE ha “compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli”; l’art. 2: “promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile”, ed ancora, l’Unione deve rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini mediante l’istituzione di una cittadinanza dell’Unione, sviluppando, altresì, una stretta cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

  Si tratta, dunque, di una macro-struttura con caratteristiche di globalità.

Dinanzi ad essa non ha più senso parlare di Stati a sovranità assoluta od anche limitata (come per le organizzazioni internazionali di prima generazione); bisogna prendere atto che si è realizzato un sistema a sovranità condivisa.

  Siffatto sistema costituzionale dei poteri impone che si formi un orizzonte giuridico anch’esso condiviso, un diritto comune europeo; “l’esigenza di categorie concettuali comuni o fungibili si impone ogni giorno di più al livello europeo … di qui la prospettiva di un diritto comune europeo… cosa concettualmente diversa sia dal diritto unico europeo prescritto dai trattati e introdotto dai regolamenti comunitari, sia dal diritto uniforme indotto dalle direttive. Il diritto comune presuppone infatti l’esistenza di diritti particolari, che si collocano rispetto al primo in un rapporto di complementarità” (Padoa Schioppa).

L’esigenza di un orizzonte giuridico comune, fatto di principi generali e di criteri interpretativi, nasce proprio dalla necessità di rendere complementari i diversi ordinamenti settoriali.

  E non si tratta di un intervento uniformatore dall’alto (o almeno non è solo questo); la domanda di armonizzazione, vissuta in termini di certezza delle regole, proviene dagli stessi fruitori degli ordinamenti specialistici (con ciò testimoniando ancora una volta l’illusorietà di una prospettiva esclusivamente tecnicistica).

  L’analisi delle trasformazioni politiche (cioè attinenti all’organizzazione della convivenza sociale e dei rapporti economici, che vanno dilatandosi oltre i confini nazionali), pur limitate all’Europa (ma sul punto si richiama la centralità rivoluzionaria e quindi contro-rivoluzionaria del continente europeo), conduce al recupero delle considerazioni sopra svolte in materia di micro-ordinamenti, sì da consentire alcune riflessioni complessive, conclusive e di prospettiva.

  “Il crescere degli ordinamenti giuridici al di fuori dello Stato, nel pullulare di autonomie ma non di sovranità, fa tanto assomigliare questo diritto comune della globalizzazione all’esperienza giuridica medievale” (G. Rossi).

  “Il particolarismo tardo medievale –come è stato scritto da Paolo Grossi- non è lacerazione, non è rottura di un grande ordine unitario. E’ l’ordine complessivo che si sfaccetta, si complica in autonomia, si articola in una pluralità di ordinamenti conviventi.”

  In linea con questo accostamento con un’esperienza storica, quella medioevale, guardata nel suo significato di paradigma politico e giuridico, è lo stesso Padoa Schioppa, il quale osserva: “la pluralità dei diritti particolari è anch’essa caratteristica degli ordinamenti europei del medioevo e dell’età moderna, sino alle codificazioni ottocentesche. Basti porre mente agli statuti delle città e delle comunità del contado, alle norme delle corporazioni di mestiere, alle coutumes locali e regionali, ai fueros, ai Landrechte.”

  Altri studiosi spingono anche oltre l’accostamento fra le due epoche, individuando vere e proprie analogie storiche ed effettuando parallelismi fra gli strumenti di regolazione dei nascenti rapporti economici e sociali propri della globalizzazione contemporanea e quelli applicati nell’alto medioevo con lo scopo di armonizzare i diversi statuti.

E’ stato fatto, in particolare (cfr. lo studio di Silvio Riondato, negli studi sul diritto penale europeo), l’accostamento con i capitularia, termine con il quale in Francia, in età  merovingia, erano denominati le disposizioni emanate dall’Imperatore nei parlamenti generali (costituiti dai rappresentanti di ogni parte dell’Impero) e destinate ad avere vigenza in tutte le partes Imperii. (Calasso) 

Il discorso allora si apre a considerazioni più ampie e di prospettiva, riassumibili in almeno due profili:

·                 “più ordinamenti giuridici esistono, più concezioni della giustizia vengono coltivate e più contrasti e conflitti si possono creare. Diverse concezioni della giustizia portano ad un totale disaccordo su ciò che è giusto e su ciò che è ingiusto e quindi sui diritti e sui doveri fondamentali” (Guido Rossi). La questione che si pone allora è in che cosa ed in quali principi debba essere rinvenuto quel minimo comune denominatore che costituisce l’idea della giustizia (Rossi), affinchè si possa passare dalla globalizzazione delle economie a quella della giustizia (e se globalizzazione della giustizia debba significare diritto costituzionale mite (Zagrebelsky) e centralizzazione degli organi giurisdizionali –si pensi al progetto dell’istituzione del p.m. unico europeo- oppure riespansione del diritto comune come espressione storica e sociale del diritto naturale;

                   l’implosione dello Stato sovrano, la polverizzazione degli ordinamenti non lascia il vuoto, ma richiede un’opera che, partendo dalle macerie, come nell’alto medioevo (ed il paragone, come si è visto, non è azzardato), restauri una società a misura d’uomo e secondo il piano di Dio.