GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA 

E RAPPORTI GIURIDICI

di Domenico Airoma

(una seconda parte di questo studio è dedicato ai problemi della Comunità Europea)

Lo scopo delle presenti riflessioni è quello di accertare se e con quali modalità ed in quale misura la globalizzazione economica abbia prodotto e stia tuttora determinando ricadute sull’assetto della regolamentazione dei rapporti economici e, più in generale, sulla costituzione dei poteri, soprattutto di quelli statali, sia quanto alla fonte delle norme sia quanto all’applicazione giudiziale delle stesse.

 Interessa, in breve, considerare se accanto o per effetto della globalizzazione economica si possa discorrere di una globalizzazione giuridica.

 In via preliminare, appare opportuno richiamare sinteticamente le fasi che hanno attraversato la sovranità e la giustizia.

Nella società seguita alla Rivoluzione Francese, prima, ed alla Rivoluzione Industriale, poi, la giustizia viene confinata nello “Stato di diritto”.

 Ciò non significa che la giustizia non continui a racchiudere in sé l’essenza stessa della sovranità; se nell’ancien regime, il re è il giudice per eccellenza, chiamato a regolare in ultima istanza (in un sistema a sovranità, quindi anche a giurisdizione, diffusa) i conflitti fra le articolazioni –persone o gruppi - del corpo sociale, applicando, oltre al diritto scritto, soprattutto quello non scritto, espressione di un orizzonte sovra-ordinato, nella modernità, in cui la sovranità si contrae e si fa assoluta, lo Stato è il supremo facitore della legge (e del diritto, non concependosi diritto sovra-ordinato) e quindi della giustizia.

 Al percorso politico si associa, e spesso si confonde in un gioco di cause ed effetti, un più generale mutamento dei rapporti economici, caratterizzato dall’ascesa di un nuovo ceto sociale, qualitativamente egemone: la borghesia mercantile.

Tali nuovi soggetti economici spingono per operare senza i limiti del precedente ordine feudale (usi civici, diritti consuetudinari, diritti di organismi corporativi, giurisdizioni diffuse), così favorendo il processo di centralizzazione dell’amministrazione della giustizia, indispensabile per eliminare i mille lacci e lacciuoli derivanti da un sistema giuridico in cui venivano esaltate le autonomie delle comunità locali e di mestiere, con il corredo di privatae leges (privilegi!) che ne consentivano la sopravvivenza.

Ciò lasciava conseguire almeno due obiettivi:

· da un lato, l’eliminazione di soggetti (muniti di una soggettività anche normativa) che obiettivamente ostacolavano l’assetto liberistico del nascente mercato, insofferente di qualsivoglia limitazione;

· dall’altro, la concentrazione del potere normativo in capo ad un unico soggetto, con il correlato effetto in termini di certezza del regolamento, e del potere dello ius dicere, cioè delle risoluzione delle controversie applicative di quel regolamento, in capo ad un corpo di funzionari statali, slegati da ogni rapporto con le comunità, territoriali e di mestiere.

La versione giuridica della modernità è nota come Stato di diritto.  

 “Con esso si è operata l’identificazione del diritto nella legge e la riduzione della giustizia ad una realtà soprattutto ‘formale’(Guido Rossi) .

 Lo Stato di diritto rimane immutato in un suo aspetto fondamentale (il monopolio statale del diritto) anche durante la rivoluzione social-comunista; lo Stato socialista (ovvero, in Occidente, lo Stato sociale – di diritto), in ossequio alla considerazione del diritto come sovra-struttura, esalta il rapporto di strumentalità dell’ordinamento giuridico rispetto al processo di trasformazione della società e dell’uomo.

 La fase storica che stiamo vivendo, di quarta rivoluzione dominante, registra, invece, un mutamento qualitativo del rapporto diritto-Stato.

 Il fenomeno che va sotto il nome di globalizzazione –osserva Guido Rossi- ha … dato un primo grave colpo per smantellare il diritto come prodotto dello Stato (aggiungerei: sovrano nazionale), cioè come instrumentum regni. I traffici del villaggio globale non sono più controllabili dai singoli ordinamenti statuali e i singoli stati si rivelano impotenti”.

"Non è certo la prima volta –continua il Nostro- che il legame necessario fra diritto e Stato viene scisso, per recuperare il diritto alla natura stessa della società civile, frutto spontaneo della comunità che si auto-ordina. E la globalizzazione, nella moderna dimensione tecnologica imposta e voluta dai mercati, sta faticosamente avviandosi a individuare un nuovo ordinamento o meglio una serie di ordinamenti, caratterizzati da un diritto senza Stato, senza cioè gli Stati nazionali, essendo questi null'altro che uno dei tanti, tantissimi ordinamenti che si manifestano nel corso della storia umana".

Perché la globalizzazione ha posto in crisi l'ordinamento giuridico statuale (e quindi lo Stato di diritto)?

 Il superamento delle frontiere nazionali per lo svolgimento di attività economiche non è un dato esclusivo di questi ultimi anni: le società cosiddette multinazionali costituiscono un primo e significativo esempio di economia transfrontaliera.

Tanto è vero che Paolo VI, nell'Octogesima adveniens (nr. 44), osserva: "Sotto la spinta di nuovi mezzi di produzione, si fendono le frontiere nazionali ed emergono nuove potenze economiche: le multinazionali".

Tuttavia lo stesso Pontefice rileva che le multinazionali costituiscono il compimento di un processo di concentrazione di mezzi di produzione, tipico di una fase di capitalismo avanzato; si tratta, in altri termini, dello stadio monopolistico del capitalismo, espressione dell'esigenza di certezza dei rapporti di produzione (cfr. Armao).

 "… le grandi imprese economiche la cui proprietà e direzione si trovano in un paese, mentre gli impianti di produzione e le strutture di distribuzione sono dislocati in paesi diversi" (così il dizionario Treccani definisce le multinazionali); con un capitale multinazionale -che sempre la Treccani definisce come- "l'insieme dei mezzi di produzione (capitali liquidi, tecnologie, competenze manageriali, etc.) che un'impresa multinazionale è in grado di utilizzare, trasferendoli con facilità e rapidità da un paese all'altro".

 Come si vede, le imprese multinazionali si muovono comunque nell'ambito di un'economia controllabile dall'ordinamento giuridico statuale, non foss'altro che per la identificabilità della proprietà.

 Il vero e proprio mutamento di qualità si ha con l'introduzione della tecnologia telematica applicata ai rapporti economici e finanziari.

"…nell'era del commercio elettronico globale è più facile aggirare le rigidità e i costi del Vecchio continente. Delocalizzare produzione, servizi e vendite è un gioco alla portata di tutti, non solo delle grandi multinazionali. Il gettito fiscale e la sovranità dello Stato-esattore rischiano di squagliarsi di fronte al mercato virtuale di Internet" (così Federico Rampini).

 Ancora più dettagliato è il giudizio di Lester Thurow: "Alla fine del secondo millennio, all'alba del terzo è in atto un'interazione di sei nuove tecnologie -microelettronica, informatica, telecomunicazioni, nuovi materiali di sintesi, robotica e biotecnologia- per la creazione di ciò che gli storici dell'economia chiameranno la terza rivoluzione industriale. I progressi della scienza di base in queste sei aree hanno creato nuove tecnologie che hanno permesso la nascita, e stanno permettendo il rapidissimo sviluppo, di un insieme di nuove industrie, quali quella informatica. Mentre le vecchie industrie sono sottoposte a un processo di reinvenzione. Il retailing via Internet sostituisce il retailing tradizionale (…)

 Come la seconda rivoluzione industriale ha trasformato le economie da locali a nazionali, così la terza rivoluzione industriale sta trasformando la nostra economia da nazionale a globale. Per la prima volta nella storia, le imprese possono acquistare e produrre dove i costi sono più contenuti e vendere dove i prezzi sono più alti. (…) Pertanto, il mondo avrà un'economia globale senza avere un Governo globale, il che significa un'economia globale senza una serie di norme e regolamenti applicabili e concordati. (…) non vi saranno giudici ai quali appellarsi per chiedere giustizia".

Il passaggio dalla old economy alla new economy pone in crisi sia il tradizionale assetto dei poteri nello stato nazionale sia l'essenza stessa della sovranità, ovvero la giurisdizione statuale.

Perché?

In effetti, il nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari, caratterizzato dal mutevole quadro degli attori (non più concentrati ma polverizzati, per la rapidità dell'evoluzione tecnologica che richiede processi di adattamento altrettanto veloci), provenienti da contesti normativi differenti, impone di necessità l'elaborazione di schemi negoziali atipici, proprio per l'impossibilità di inquadrarli in ordinamenti giuridici nazionali.

 Tutto ciò determina, nei fatti, l'ampliamento di quella zona grigia del non ancora giuridicamente rilevante che -proprio per la difficoltà di inserimento in caselle normative prestabilite- richiede un'opera di interpretazione alla luce dei principi generali.

 Tradizionalmente la dottrina individua nella prevedibilità delle decisioni una, se non proprio la principale, delle caratteristiche dello Stato di diritto; essa si esprime nel noto brocardo latino “da mihi factum dabo tibi ius”, che pur provenendo da un contesto storico e giuridico diverso, dominato dal vincolo del precedente e dall’autorità cogente dei principi non scritti e vissuti nella consuetudine, tuttavia esprime bene la pretesa di completezza dell’ordinamento giuridico moderno e dell’attività giurisdizionale.

 Certo da sempre, per la natura stessa del rapporto fra società e diritto, l’intervento legislativo segue il concreto atteggiarsi delle relazioni sociali e degli scambi economici, materia quest’ultima che maggiormente richiede l’intervento regolatore, poiché esposta, più degli altri campi della convivenza sociale, a conflitti.

 La diversità qualitativa della attuale fase storica sta proprio nel fatto che non si tratta semplicemente di coprire un gap dalle dimensioni più ampie ma pur sempre contenibile con i medesimi strumenti, magari profusi con intensità maggiore; viceversa, l’atteggiarsi contemporaneo delle relazioni soprattutto economiche e finanziarie, nel modo in cui sopra si è detto, sfugge, evita di incanalarsi nell’alveo giurisdizionale statale.

  

Con ciò determinando il progressivo crearsi di un ambiente, riferito al diritto, caratterizzato da almeno due dominanti:

1. da un lato, la formazione, tutta negoziale e cioè volontaristica, di corpi normativi elementari, sorti attorno alla omogeneità degli interessi oggetto di regolamentazione;

2. dall’altro, l’attribuzione del compito di risoluzione delle controversie ad arbitri settoriali, scelti proprio sulla base della conoscenza delle regole proprie di quell’ambito.

E’ evidente che i settori interessati da questa elaborazione carsica di norme, accomunando aree geografiche anche notevolmente diverse fra loro, per tradizione giuridica ed assetto ordinamentale, costituiscono delle vere e proprie zone sismiche degli ordinamenti giuridici statali.

Se un tempo, bene veniva individuato (dal Carnelutti) nel diritto del lavoro il settore ad elevata sismicità dell’ordinamento (per la centralità del rapporto proprietà-lavoro nella prospettiva gramsciana), oggi le scosse sismiche interessano vasti settori dell’ordinamento, e sono causate dal vuoto creato dalla fuoriuscita delle materie e degli attori stessi!

 Se cioè in epoca di terza rivoluzione dominante si procedeva con iniezioni ideologiche, costituite da norme che avevano lo scopo di accelerare un processo di trasformazione dei rapporti sociali e dell’uomo stesso secondo parametri precostituiti, determinando nel corpo sociale ( e nella stessa complessiva struttura dell’ordinamento ) reazioni dirette a trovare un assestamento, oggi assistiamo ad un fenomeno assolutamente nuovo, definibile come implosione del diritto statale.

In luogo dell’unico ordinamento statale (nel quale tutti gli ordinamenti andavano a confluire e nel quale solo trovavano riconoscimento), vanno formandosi embrioni di ordinamenti, muniti di strumenti di tutela autonomi, fondati solo in via indiretta ed eventuale sul ricorso ai meccanismi di coazione statali (e cioè solo in presenza di inosservanza delle decisioni arbitrali, inosservanza comunque scoraggiata dalla stessa ottica economicistica di efficiente e rapida regolazione dei conflitti).

Indubbiamente si tratta di ordinamenti deboli, per varie ragioni:

1. innanzitutto, in fatto, poiché più facilmente esposti all’inquinamento della criminalità organizzata, che ben può assumervi ruolo egemone;

2. in secondo luogo, di principio, in quanto fondati sul minimo comune denominatore riconosciuto dai soggetti di quel settore, e, pertanto, caratterizzati dall’indifferenza nei confronti di norme espressione di principi universalmente riconosciuti: ciò che interessa è la contingente condivisione delle regole, unica garanzia dell’efficacia regolatrice dei conflitti. In effetti, il fatto che i soggetti-attori della scena economica e finanziaria si muovono in un contesto globalizzato, introduce un pregnante elemento di attrito, costituito dalle difficoltà di adattamento agli ordinamenti nazionali; il che spinge gli operatori a superare le difficoltà e le incertezze dei sistemi giurisdizionali statali mediante il ricorso a strumenti, sostanziali e processuali, capaci di assicurare un’efficace, poiché condivisa, risoluzione delle controversie..

 Lo Stato perde, quindi, il controllo delle dinamiche economiche, indispensabile sia per orientare lo sviluppo economico verso i fini individuati in sede politica, sia per calibrare l'imposizione fiscale.

 Gli attributi, propri del diritto moderno, della statalità e della generalità (quest’ultimo intrinsecamente connesso al giudizio di meritevolezza dei fini perseguiti dagli operatori economici che lo Stato sociale di diritto avoca a sé ), vengono svuotandosi di significato e contenuti, senza assumerne –e qui è la novità- altri.

Si profila una contrapposizione: la business society da un lato ed il vecchio Stato nazionale dall'altro; gli ordinamenti giuridici spontanei da un lato e quello statuale dall'altro; gli arbitri privati, nominati -sulla base della riconosciuta capacità di offrire soluzioni condivise- dagli operatori economici e finanziari da un lato, ed i magistrati statali dall'altro.

 Consideriamo il profilo dello Stato-giurisdizione.

 Quello che sta avvenendo per la sovranità nazionale, e cioè una carsica erosione dei poteri tradizionalmente propri dell’apparato statale, sta interessando anche la giurisdizione statale, posta progressivamente ai margini del contenzioso in cui si esprime l’attualità dei rapporti di forza.

Ciò è dimostrato, nell’attualità, per la giustizia civile, sempre più privata delle controversie in cui sono parti i soggetti finanziari transnazionali.

 Più in generale, stiamo assistendo ad una trasformazione della stessa legittimazione della giurisdizione.

 In altre parole, oggi assistiamo alla ricerca da parte dei soggetti economici di una regolazione dei conflitti esercitata in modo sollecito e soprattutto con un elevato grado di preparazione tecnica.

Neppure è da trascurare la sempre maggiore incidenza della giustizia penale sulle pre-condizioni dell’ordinato svolgersi degli attuali rapporti economici e politici; nel senso che, ad esempio, un’efficace e capace repressione dei fenomeni di inquinamento del mercato ad opera della criminalità organizzata (si ricordi l’allarme lanciato da Fazio) richiede un esercizio del sistema penale in modo rapido e tecnicamente accorto.

 Se, ancor più chiaramente, fino a qualche anno fa, il giudice dello Stato di diritto rinveniva la propria, per certi aspetti esclusiva, fonte di legittimazione nella mediazione tra i valori costituzionali e gli interessi in conflitto, sì da porsi spesso, per l’attività interpretativa, come motore dello sviluppo normativo della cosiddetta costituzione materiale, oggi quella stagione può dirsi conclusa e se ne è aperta un’altra.

 L’apparato giudiziario è in crisi perché avverte il rischio di essere posto ai margini dei circuiti di regolazione dei conflitti e cerca di reagire ampliando le maglie dell’attività interpretativa, soprattutto nei settori privi di specifica regolamentazione normativa (si veda il discorso del Papa ai magistrati in tema di biotecnologie), e giungendo, pertanto, ad esercitare una funzione creativa del diritto; per molti aspetti anche sollecitata dal potere legislativo, sia per le prolungate e dolose inerzie, sia nella prospettiva di una sollecitazione verso l’autorità del precedente giudiziario (emblematico il riferimento dell’on.le Violante nel discorso inaugurale del XXV Congresso nazionale dell’A.N.M.)

 L’eclissi della sovranità nazionale abbinata alla proliferazione di ordinamenti giuridici non statali, sovranazionali (ma su questo aspetto si tornerà successivamente) e settoriali, ha comportato le seguenti conseguenze:

· un indubbio affollamento normativo, con fonti eterogenee, nel quale la produzione legislativa statale si abbassa sempre più al livello di attività amministrativa;

· la necessità di trovare principi in grado di saldare i diversi ordinamenti settoriali (è il problema del diritto costituzionale mite) con una normazione di principio progressivamente trasferito in ambito sovranazionale (anche sul punto, si richiama al seguito);

· il porsi di un rapporto quasi immediato fra i singoli, privati degli abiti istituzionali statali, e gli organismi sovranazionali.

 La globalizzazione ( di cui la cosiddetta new economy è senza dubbio fattore trainante ) comporta, come si è detto, una riallocazione dei poteri di organizzazione, anche e soprattutto giuridica, del vivere sociale, secondo percorsi non sempre trasparenti; di qui la necessità di studiare la nuova geografia del potere.

 Decisivo diventa a questo punto il richiamo all’attuale assetto dei rapporti fra istituzioni statali e organismi sovranazionali.

 MarioChiti svolge sul punto alcune considerazioni di quadro: “…la vicenda degli Stati nazionali ha caratterizzato un nucleo limitato di paesi, per quanto politicamente egemoni; ed allo stesso tempo ha posto le premesse per uno sviluppo economico e politico caratterizzato dal progressivo superamento delle dimensioni nazionali e dalla tendenziale integrazione complessiva. 

E’ il paradosso dell’affermarsi degli Stati unitari, del superamento dell’assolutismo, del diffondersi delle idee a base della Rivoluzione francese e del costituzionalismo angloamericano.

La loro vittoria pone nel corso dell’Ottocento le premesse per ulteriori rapidi sviluppi che pongono in crisi la pur recente forma-Stato, ma ai quali non si può resistere proprio in virtù delle idee da cui lo Stato moderno era derivato: evoluzione, dialettica, concorrenzialità.

Basti qui ricordare che gli sforzi per un commercio mondiale integrato hanno portato, unitamente agli sviluppi tecnologici e telematici della c.d. seconda rivoluzione industriale, a scindere i mercati dagli Stati. Come è stato ben detto, ‘lo Stato è ormai troppo grande per le cose piccole e troppo piccolo per le cose grandi’ (Ferraioli, 1995).

Il mercato non corrisponde più ad un solo Stato, ma ha carattere tendenzialmente globale. Gli attori di tale mercato aperto ( si consideri che già G. Soros ha da tempo considerato la necessità di uno sviluppo verso società aperte –n.d.r.), non potendo contare su una precisa disciplina internazionale … tendono a darsi autonomamente una propria disciplina che riecheggia nei suoi caratteri formativi l’antica lex mercatoria per la vocazione universalistica e per il carattere apertamente politico, ma con ben altra incidenza e pervasività che nel passato. Insomma, un’economia senza Stati, che appaiono quasi un impiccio a sviluppi altrimenti rapidi e molto intensi … dato che ‘il grande capitale finanziario non è più nazionale, ma multinazionale; più esattamente è apolide’ (Galgano).

E’ alla luce di questa scissione tra Stati ed economie che deve essere letto lo sviluppo delle organizzazioni governative internazionali.

Esse rappresentano una delle maggiori risposte degli Stati alla altrimenti ineluttabile perdita di influenza su uno dei settori nevralgici della propria sovranità. … Senonchè le principali organizzazioni, una volta costituite, tendono ad affermare una distinta soggettività dagli Stati che le hanno costituite”.

 Decisiva è stata l’accelerazione data a questo processo dalla globalizzazione: “da un lato, il concetto di globalizzazione definisce un processo universale o un insieme di processi che generano una molteplicità di legami e interconnessioni che trascendono …; il concetto ha perciò una connotazione spaziale. Le attività sociali, politiche ed economiche sono ‘stirate’ per il globo, sì che eventi, decisioni ed attività in una parte del mondo possono assumere un immediato significato per i cittadini e comunità di altre parti assai remote. Dall’altro lato, la globalizzazione implica anche un’intensificazione nei livelli di interazione, interconnessione o interdipendenza tra gli Stati e le società che costituiscono la moderna comunità mondiale” (Held e Mc Grew).

 “A fronte di ciò –osserva ancora Chiti- le organizzazioni internazionali rappresentano la principale risposta istituzionale all’altrimenti inevitabile trasferimento di sovranità verso la business society”.

Anche per le organizzazioni sovranazionali è possibile fare analoghe considerazioni a quelle svolte per lo Stato di diritto.

Innanzitutto, colpiscono le modalità di trasformazione, del tutto similari a quelle considerate per l’ordinamento giuridico statale; anche nell’ambito dei rapporti fra Stati nazionali ed interessi sovranazionali, le vicende evolutive sono avvenute gradatamente ed in modo poco appariscente (Chiti), con ciò confermando quell’andamento carsico o strisciante (Ress) che ha caratterizzato il mutamento dell’assetto costituzionale dei poteri per via silenziosa (Calise).

 Riassumendo il processo di evoluzione che ha interessato questo ambito macro-istituzionale (per distinguerlo da quello micro-istituzionale sopra considerato, riferito alla frantumazione degli ordinamenti giuridici statali ed al formarsi di ordinamenti settoriali), è possibile individuare tre fasi, qualitativamente apprezzabili:

1. una prima fase “westfaliana” (fino al secondo conflitto mondiale), caratterizzata cioè dal modello scaturito dalla pace di Westfalia del 1648, primo atto internazionale espressione dell’assolutezza della sovranità degli Stati nazionali (dualismo Stato nazionale-comunità internazionale), di guisa che le nascenti organizzazioni internazionali avevano caratteri di strumentalità rispetto a fini di comune interesse degli Stati nazionali, erano prive di autonomo ordinamenti giuridici e vedevano come elementi costitutivi gli stessi Stati nazionali;

2. una seconda fase (secondo dopoguerra) caratterizzata dall’affermazione di organizzazioni internazionali intergovernative, cosiddette di prima generazione (quasi un centinaio), necessitata soprattutto dalla de-colonizzazione e dalla creazione di molti Stati indipendenti, e, quindi, dall’esigenza di dare soluzioni, soddisfacenti soprattutto per gli Stati industrializzati, a rilevanti problemi di stabilità economica e politica nonché per assicurare una tendenziale generale uniformità di indirizzi in settori nevralgici (quali il lavoro, la salute, i trasporti, le telecomunicazioni); (Cfr. Chiti, pp.4-5);

3. una terza fase (dopo il 1989; Unione Europea è del 1992) caratterizzata dalla formazione di organizzazioni internazionali di seconda generazione, dette anche organizzazioni sovranazionali; esempi di tali organismi sono la Comunità Europea (a carattere regionale) e l’Organizzazione mondiale del commercio (a carattere universale); tali organizzazioni vengono chiamate sovranazionali in quanto “dispongono di organi propri, preposti a garantire il loro interesse autonomo, e che sono subentrate nell’esercizio di rilevanti funzioni già esercitate dagli Stati” (Chiti).

Le caratteristiche innovative di tali organizzazioni possono essere così riassunte:

· ad esse viene trasferito il potere decisionale degli Stati nazionali in determinati settori (con perdita per gli organi legislativi, esecutivi e giudiziari nazionali delle correlative sovrane attribuzioni);

· esse vengono dotate di ordinamenti giuridici autonomi capaci di dettare norme direttamente incidenti sui rapporti interpersonali dei consociati degli Stati aderenti;

· esse, ancora, vengono a munirsi di un autonomo apparato burocratico, reclutato in base a meccanismi di cooptazione, sorretti dalla rispondenza ad interessi transnazionali (Cfr. Chiti, p.26).