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1.-
Scriveva Giorgio Del Vecchio nel 1951 che "l'attività
giudiziaria, tanto civile quanto penale, ha per primo ufficio l'accertamento
della verità, che è manifestamente
un presupposto essenziale per la retta applicazione della legge e quindi per una giusta sentenza".
E
nello stesso anno il legislatore rielaborava la formula di giuramento
prevista per i giudici popolari della corte di assise (art.30 L.
n.287/1951) che appare esemplarmente chiara sul rapporto tra giustizia e
verità. Giurano i giudici popolari di ascoltare con diligenza e di
esaminare con serietà le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa,
e di formare quindi il loro intimo convincimento giudicando con
imparzialità "affinché la
sentenza riesca quale la società deve attenderla: affermazione
di verità e giustizia". Secondo il legislatore di
cinquant'anni or sono la società, pertanto, non può non attendere dal
giudice (non rileva qui se popolare o
togato; non si dimentichi che quest'ultimo
pronunzia sentenze "in nome del popolo") una sentenza
che, accertata la verità
del fatto di cui all'imputazione -attraverso le prove assunte in sua
presenza, e valutate alla luce delle "ragioni" esposte
dall'accusa e dalla difesa- sia contestualmente "giusta". E'
di tutta evidenza che non si è alluso alla giustizia c.d.
"formale", rispettosa delle
forme di legge (la precisazione sarebbe stata, infatti, del tutto
pleonastica), bensì a quella "materiale".
Un'endiadi,
quindi : giustizia e verità.
E'
<giusto> quel processo in cui il giudizio espresso in sentenza
rispetti la <verità> del fatto. Perché se il fatto ritenuto in
sentenza non risponde al vero, la sentenza -pur se legittima in rito-
sarà ingiusta.
E'
paradigmatico il processo
a Gesù.
Ciò
che particolarmente colpisce in quel processo (e magari fosse solo
quello!) è la sostanziale "ingiustizia" della sentenza.
Ingiusta perchè contraria alla verità, e non già perchè il
processo (nei suoi due momenti, religioso e laico) sia
stato affetto da vizi. Per molti studiosi quel processo fu,
infatti, "formalmente" giusto. Ma non ogni processo esente da
vizi porta ad una sentenza giusta, sì come non ogni processo viziato
(vi sono vizi e vizi!) porta inevitabilmente ad una sentenza
sostanzialmente ingiusta. L'ingiustizia di quel processo sta nel
tradimento della <verità>. Allorchè
Gesù rispose a Caifa d’essere “figlio di Dio”, disse
-e non potè non dire- il
vero. Epperò non fu creduto, non gli si volle credere, nonostante la
prova testimoniale fosse miseramente naufragata (v. Marco,14,55 e segg.)
e le dichiarazioni di quell'"imputato" trovassero riscontro
nei molteplici “segni” della sua vita che avrebbero dovuto far
riflettere tutti i sinedrini (e non solo Giuseppe d’Arimatea e
Nicodemo). E fu -pur palesemente innocente, come del resto ammise lo
stesso Pilato- condannato per bestemmia (reato religioso), "in
verità" del tutto inesistente!
La
società (e non solo questa, ovviamente, ma in
primis le parti coinvolte!) attende quindi un "giusto
processo" -affermazione di verità e giustizia- come precisa
l'art.111 della Costituzione nella nuova recente formulazione,
che aggiunge un tassello di particolare spessore qual'è quello di una
durata "ragionevole" del processo. E' quanto ha ricordato
Papa Giovanni Paolo II° il 31.3.2000 ai partecipanti ad un
congresso dell'A.N.M.: "La giustizia deve sforzarsi di assicurare la celerità dei processi: una
loro eccessiva lunghezza diventa intollerabile per i cittadini e finisce
per tradursi in una vera e propria ingiustizia".
E'
forse necessario, poi, ricordare che assolvere un colpevole o condannare
un innocente incide, forse irreparabilmente, sulla fiducia nella
giustizia?
Se
la tendenza alla verità, insita nel nostro spirito, non è soltanto un
dato psicologico e gnoseologico, ma è anche un principio etico,
un'esigenza morale d'ogni uomo,
ancor più tale esigenza preme nel giudice. "La missione del giudice si esplica nell'impegno di disvelare, in
rapporto al dettato della legge, la verità racchiusa nel caso concreto",
così, ancora, il S.Padre.
E
icasticamente Pajardi affermava che per il giudice "la
verità è la sua ossessione deontologicamente professionale"!
2.-
La "funzione" di ogni processo non può non essere la ricerca
della verità <reale> su un fatto descritto nell'imputazione, come
auspica ed attende la società.
Gli
orientamenti moderni del pensiero scientifico, riguardo all'attività
gnoseologica, evidenziano come la libertà di ricerca (che
presuppone la pari valenza di ciascun elemento conoscitivo, elidendo
ogni valore privilegiato di alcuni di essi) e di apprezzamento costituisca la scelta più congrua ed
adeguata rispetto al fine di una più calzante e precisa ricostruzione
dei fatti oggetto del giudizio.
Sul
piano giudiziario, il giudice -nella diligente ricerca della <verità>
del fatto- assume necessariamente la veste dello "storico"
dovendo, anche lui, ricostruire gli accadimenti passati. Se lo storico
può però utilizzare tutti gli elementi in suo possesso, anche i più
disparati, per cogliere, con una veduta d'assieme,
l'histoire des idées,
il giudice è invece obbligato all'utilizzo dei soli elementi offerti
dalle parti che è tenuto a liberamente valutare per applicare la
relativa norma.
Si
è quindi ritenuto che solo la possibilità che il giudice formi in modo
<libero> (cioè privo di vincoli) il proprio convincimento,
pervenendo alla decisione attraverso una sua propria valutazione delle
prove addotte,
può garantire l'accertamento della verità <reale>, per cui
-secondo alcuni autori- sarebbero incompatibili sia la tipizzazione di
prove privilegiate o legali, sia la predeterminazione normativa del
valore probatorio di ogni singolo elemento.
Indubbiamente
il libero convincimento del giudice è principio cardine del
nostro ordinamento, ed è stato espressamente recepito dal legislatore
in sede penale dall'art.192
comma 1° c.p.p. secondo cui "il giudice valuta la prova
dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri
adottati", e in sede civile dall'art.116 c.p.c. secondo cui
"il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente
apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti".
Entrambe
le norme fanno però riferimento alla sola attività di <valutazione>,
di apprezzamento degli elementi probatori. Solo in questa fase -e non
certo in quelle precedenti di ammissione ed assunzione dei mezzi di
prova- v'è infatti spazio per il libero convincimento del giudice.
La motivazione della sentenza -a cui il giudice è obbligato-
deve tenere conto di tutti e solo gli elementi acquisiti in processo e
deve esplicitare quali siano stati i criteri logico/giuridici
utilizzati.
La
<verità>, ricercata
e poi ritenuta dal giudice in sentenza, non è che il punto di approdo
di una complessa procedura che, partendo dalle "fonti" di
prova (personali e/o reali, idonei a produrre una conoscenza), escusse
da predeterminati "mezzi" di prova (gli strumenti processuali
mediante i quali si accosta la fonte e la si escute per farle produrre
la conoscenza di cui è portatrice), giunge all'"elemento" di
prova(ossia all'ambito di conoscenza ricavabile dalla fonte) e quindi al
"risultato" della prova, mediante un procedimento intellettivo.
Poiché
la verità d'un fatto è -e
non può non essere- una sola, in estrema sintesi teorica può ritenersi
che la verità reale d'un fatto descritto nell'imputazione ha (maggiori)
"probabilità" di emergere ove -riconosciuto il pari
diritto alla prova all'accusa
e alla difesa- le "fonti" diano affidamento per attendibilità
e serietà, sia il più ampio possibile il ventaglio dei mezzi probatori
ammissibili ed escussi nel contraddittorio delle parti, e gli
"elementi" emersi siano tutti utilizzati.
Se
nell'attività gnoseologica la verità d'un fatto ha elevata probabilità
di evidenziarsi in costanza di una ampia libertà di ricerca ed
apprezzamento ed è verificabile sperimentalmente, sul piano giudiziario
-ove è indispensabile il controllo della sentenza- non è possibile
lasciare al giudice una libertà nella ricerca della prova.
Mirabili sono, sul punto, le riflessioni del Pajardi
secondo cui senza una metodologia processuale la speranza di trovare la
verità rischia di essere un'illusione. Certo il metodo può anche
fallire perché oggettivamente falloso; certo il giudice, se svincolato
dalla norma, potrebbe osare di più. Epperò
un "metodo" -più affinato possibile- consente di accertare se tutto
quello che si poteva fare per ricercare la verità si è fatto, se si è
proceduto con razionalità, e se la sentenza sia o meno corretta. Amaramente dovrà concludersi
che, forse, "non si sa se il
giudice troverà la verità, e se trovatala, farà giustizia vera" !
Impegno
del legislatore è di predeterminare
-in base a massime aggiornate di esperienza-
quali siano i parametri (i "criteri") che possano far ritenere
attendibili e serie (=affidabili) le "fonti" di prova
utilizzabili dal giudice, che questi ha escusso o si accinge ad escutere
con i prestabiliti "mezzi" di prova.
L'auspicio
-che sottende l'accorata invocazione di una giustizia finalmente
"giusta"- è che
la giustizia "formale" si accosti il più possibile a quella
"materiale", fino a sovrapporvisi!
Una
chimera? Un'utopia?
Qui
si gioca la credibilità della "giustizia": perché -in tempi
dominati da esigenze di tutela della collettività, e che vedono anche
il ricorso a "fonti" altamente inquinate ed inquinanti come i
c.d. pentiti e collaboratori impigliati in un variegato reticolo di
convenienze, e spesso interessati a sottrarsi al doveroso
contraddittorio- v'è il rischio, elevato, che la giustizia formale non
corrisponda a quella materiale, e che quest'ultima rimanga solo
una vuota aspirazione, un ideale pressoché irraggiungibile (quid est veritas?).
La
ricerca di corretti ed inequivoci criteri di indagine
è un compito indubbiamente
arduo per il legislatore (sono quanto mai accesi i dibattiti
parlamentari sugli atti che possono legittimamente entrare a far parte
del patrimonio utilizzabile dal giudice), dovendosi sfruttare tutto il
bagaglio delle recenti esperienze giudiziarie (a volte tragiche) anche
di altri Paesi, ed i progressi della
tecnologia scientifica; se entrambi avranno dimostrato l'insufficienza
e/o lacunosità dei criteri vigenti, il legislatore avrà il dovere di
aggiornarli affinché i giudici non usino quelli ormai superati dai
fatti.
La
variabilità e la relatività/opinabilità dei criteri -nel divenire
storico d'un Paese- impone a questo punto la domanda se il giudice sia
un inutile cercatore della verità reale e se deve accontentarsi di
quella processuale.
La
verità non è ciò che è, ma
ciò che appare?
La
"giustizia giusta" -per quanti tentativi si facciano- rimane
solo una lodevole aspirazione d'ogni cuore sincero?
Il
processo è un mezzo per giungere ad una decisione correttamente presa
in una contesa dialettica tra le parti in base a cangianti "regole
del gioco", o è un
mezzo per ricercare la verità (in quest'ultimo senso v. Corte Cost.
n.111/1993)?
Il
pessimismo sotteso a tali riflessioni
può però
attenuarsi solo che si ponga mente ad un principio cardine del nostro
sistema processuale, che è anche supremo principio etico: la
presunzione di veridicità delle dichiarazioni dell'imputato
che devono valere fino a "prova" contraria.
"Ogni
persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente accertata" statuisce l'art.6
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Presunzione d'innocenza
e non già di "non colpevolezza".
Le
dichiarazioni di ogni Cristo -in quanto non smentite da <prova>
generica o specifica contraria- devono ritenersi veritiere. Occorre
credere, cioè, nella "verità"
dichiarata dall'imputato.
Si
vuol dire, cioè, che la verità reale s'identifica in quella
processuale là ove -avendo il giudice diligentemente assunto tutti
i mezzi di prova e valutati tutti gli elementi probatori- dia
"credito" alle dichiarazioni dell'imputato ove non siano
contraddette da <prova>
contraria (in dubio pro reo).
Non senza sottacere che se le prove servono a giudicare, anche gli
elementi probatori (soprattutto quelli provenienti dalla prova
specifica) vanno a loro volta giudicati.
E
poiché l'imputato è -pur sempre- nostro "prossimo" da amare
"come noi stessi", occorre ricordarsi
che senza amore (id
est: carità) non è possibile trattare l'uomo con criteri di
giustizia, e dargli il "suo". Amore è "lo sforzo di chi
giudica di capire chi è giudicato" (Carnelutti).
Non
dimenticando che nel dies irae
"col giudizio col quale giudichiamo saremo giudicati, e con la
misura con la quale misuriamo saremo misurati" !
3.-Occorre
domandarsi se la vigente normativa di rito civile e penale sia proprio
finalizzata alla ricerca -in tempi ragionevoli-
della verità "materiale”.
Il
discorso è lungo e complesso. Qui ci si limita, ovviamente, a
pochi cenni.
-In materia civile si assiste da anni a (disorganici) tentativi del
legislatore di limitare il
principio dispositivo delle parti (secondo cui costoro devono offrire al
giudice il materiale probatorio: iuxta
allegata et probata) con quello inquisitorio, aumentando i poteri
del giudice, che diviene così co-protagonista con le parti in causa. Si
pensi, ad esempio, al potere del giudice di interrogare liberamente, già
nella prima udienza, le parti (art.183 c.p.c.), sia pure per
conciliarle, ma acquisendo elementi utili all'individuazione della
"verità", valorizzando le loro dichiarazioni che possono
essere fonte, anche unica, del suo convincimento!. Anche per nuovi
strumenti offerti alle parti incidenti sulla celerità del
“giudizio” (art.186/ter e quater c.p.c.), le recenti modifiche
legislative in rito appaiono di certo più appaganti rispetto alle
precedenti. E' vivo l'auspicio
che i procedimenti cautelari -che, nel contraddittorio delle parti,
consentono pronunzie in tempi assai rapidi- abbiano sempre maggiore
ingresso anche in altri ambiti (per incidens
va detto che appare sommamente ingiusto che il giudice, ritenuta
l'esistenza del fumus boni iuris,
debba dire al ricorrente che, difettando il periculum
in mora, gli si darà ragione, non oggi,
ma …poi!).
-In materia penale si assiste al tentativo sia della Corte Costituzionale (che fa anche
richiamo a “valori interni” alla Costituzione, come quello -per
l’appunto- della esigenza che il giudice ricerchi la "verità")
che del legislatore di meglio precisare (alla luce della maturata
esperienza) non solo quale sia il materiale probatorio che il giudice può
utilizzare (si pensi, ad esempio, alle problematiche sulla chiamata in
correità, sull'utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie non
confermate in dibattimento), ma anche assegnargli più incisivi poteri
per l’accertamento dei fatti.
Interessanti,
sotto tale ultimo profilo, sono i disposti -assai soft
ma quanto mai significativi- dell'art. 189 c.p.p. sull'ammissione ed
assunzione da parte del giudice di mezzi di prove non disciplinate
per "assicurare l'accertamento dei fatti" ,
dell'art.506 c.p.c. sul potere del giudice di indicare alle parti
"temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza
dell'esame", e dell'art.507 c.p.p. sull'ammissione di nuovi mezzi
di prova "se risulta assolutamente necessario". E s'è
precisato in dottrina che un sistema processuale può continuare ad
essere definito accusatorio (come quello italiano) anche se viene
riconosciuto al giudice un ruolo attivo, purché preveda la formazione
della prova nel contraddittorio.
-In materia
tributaria va ricordato il recente statuto del contribuente
(L.n.212/2000) che pone delle linee guida pienamente condivisibili
quali, ad esempio, l'irretroattività della norma fiscale, gli
obblighi di chiarezza, informazione e conoscibilità degli atti a carico
dell'amministrazione, e soprattutto la tutela dell'affidamento e della
buona fede dei contribuenti.
4.-In questo
scenario -in cui l'indagine sulla <verità reale> da parte del
giudice acquista particolare valenza ma il cui raggiungimento rimane pur
sempre problematico- tutte le parti in causa devono sentirsi coinvolti
"affinché la sentenza riesca quale la società l'attende:
affermazione di verità e giustizia"!
Permarrà
-ovviamente- pur sempre il rischio (più o meno elevato) che la sentenza
sia ingiusta per la non
eticità della norma, e/o per la condotta del difensore,
a volte anche non consona
al suo giuramento (che fa riferimento "ai fini della
giustizia"), e/o per incompletezza del materiale probatorio, e/o
per i molteplici condizionamenti psicologici interni ed esterni del
giudice,
anche inconsce (il giudice, per quanti sforzi compia, è pur sempre
soggetto a preconcetti e pregiudizi della classe sociale di provenienza,
a proprie opinioni politiche e religiose che possono influenzare
l'interpretazione del fatto e delle prove, e quindi il complesso
giudizio espresso in sentenza).
In
tale contesto di relatività e soggettività parlare di <verità
reale> può apparire eufemistico. Ricordo ancora, in un celebre ormai
vecchio romanzo, l'amaro "sfogo" d'un giudice, dimessosi dalla
magistratura per un ritenuta ingiustizia perpetrata dal collegio in
danno dell'imputata (rivelatasi poi effettivamente colpevole), sul suo
travaglio nella scelta tra verità formale e reale: "..
Dovermi dibattere fra la verità pura e la verità che risulta dalle
carte, quella cioè a cui mi debbo attenere per giudicare: quod non est
in actis non est de hoc mundo.; intravedere la verità, quella che non
risulta dai documenti, ma si sente, si intuisce, è nelle emanazioni
nervose dell'aula, e non poterla proclamare perché non è consacrata
negli atti!" .
Eppure
-nonostante tutto- l'esigenza
di disvelare la <verità reale> deve sempre costituire
l'"ossessione" del giudice
perché questi possa
tendere alla -da tutti auspicata- <giustizia giusta>!
Forse la "giustizia giusta" non esiste essendo solo una
nobile aspirazione dello spirito dell'uomo;
ma -per fortuna- esisterà sempre, invece, un giudice che -con
indubbio travaglio- si sforzerà, con la sua lanterna (ossia con
esperienza ed amore), di ricercare -tra
le tante righe- la verità.
Novembre
2000
Carmelo Copani
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