GIUSTIZIA  “GIUSTA” ?

(Alcune riflessioni su <giustizia e verità>)

di Carmelo Copani

     1.- Scriveva Giorgio Del Vecchio nel 1951 che "l'attività giudiziaria, tanto civile quanto penale, ha per primo ufficio l'accertamento della verità, che è manifestamente  un presupposto essenziale per la retta  applicazione della legge e quindi per una giusta sentenza"[1].

E nello stesso anno il legislatore rielaborava la formula di giuramento prevista per i giudici popolari della corte di assise (art.30 L. n.287/1951) che appare esemplarmente chiara sul rapporto tra giustizia e verità. Giurano i giudici popolari di ascoltare con diligenza e di esaminare con serietà le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa, e di formare quindi il loro intimo convincimento giudicando con imparzialità "affinché la sentenza riesca quale la società deve attenderla: affermazione di verità e giustizia". Secondo il legislatore di cinquant'anni or sono la società, pertanto, non può non attendere dal giudice (non rileva qui se popolare o  togato; non si dimentichi che quest'ultimo  pronunzia sentenze "in nome del popolo") una sentenza che, accertata  la verità del fatto di cui all'imputazione -attraverso le prove assunte in sua presenza, e valutate alla luce delle "ragioni" esposte dall'accusa e dalla difesa- sia contestualmente "giusta". E' di tutta evidenza che non si è alluso alla giustizia c.d. "formale", rispettosa delle  forme di legge (la precisazione sarebbe stata, infatti, del tutto pleonastica), bensì a quella "materiale".

Un'endiadi, quindi : giustizia e verità.

E' <giusto> quel processo in cui il giudizio espresso in sentenza rispetti la <verità> del fatto. Perché se il fatto ritenuto in sentenza non risponde al vero, la sentenza -pur se legittima in rito- sarà ingiusta.

E' paradigmatico il  processo  a Gesù.

Ciò che particolarmente colpisce in quel processo (e magari fosse solo quello!) è la sostanziale "ingiustizia" della sentenza.  Ingiusta perchè contraria alla verità, e non già perchè il processo (nei suoi due momenti, religioso e laico) sia  stato affetto da vizi. Per molti studiosi quel processo fu, infatti, "formalmente" giusto. Ma non ogni processo esente da vizi porta ad una sentenza giusta, sì come non ogni processo viziato (vi sono vizi e vizi!) porta inevitabilmente ad una sentenza sostanzialmente ingiusta. L'ingiustizia di quel processo sta nel tradimento della <verità>. Allorchè  Gesù rispose a Caifa d’essere “figlio di Dio”, disse  -e non potè non dire-  il vero. Epperò non fu creduto, non gli si volle credere, nonostante la prova testimoniale fosse miseramente naufragata (v. Marco,14,55 e segg.) e le dichiarazioni di quell'"imputato" trovassero riscontro nei molteplici “segni” della sua vita che avrebbero dovuto far riflettere tutti i sinedrini (e non solo Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo). E fu -pur palesemente innocente, come del resto ammise lo stesso Pilato- condannato per bestemmia (reato religioso), "in verità" del tutto inesistente!

La società (e non solo questa, ovviamente, ma in primis le parti coinvolte!) attende quindi un "giusto processo" -affermazione di verità e giustizia- come precisa l'art.111 della Costituzione nella nuova recente formulazione[2], che aggiunge un tassello di particolare spessore qual'è quello di una durata "ragionevole" del processo. E' quanto ha ricordato  Papa Giovanni Paolo II° il 31.3.2000 ai partecipanti ad un congresso dell'A.N.M.: "La giustizia deve sforzarsi di assicurare la celerità dei processi: una loro eccessiva lunghezza diventa intollerabile per i cittadini e finisce per tradursi in una vera e propria ingiustizia".

E' forse necessario, poi, ricordare che assolvere un colpevole o condannare un innocente incide, forse irreparabilmente, sulla fiducia nella giustizia?

Se la tendenza alla verità, insita nel nostro spirito, non è soltanto un dato psicologico e gnoseologico, ma è anche un principio etico, un'esigenza morale d'ogni uomo[3], ancor più tale esigenza preme nel giudice. "La missione del giudice si esplica nell'impegno di disvelare, in rapporto al dettato della legge, la verità racchiusa nel caso concreto", così, ancora, il  S.Padre.

E icasticamente Pajardi affermava che per il giudice "la verità è la sua ossessione deontologicamente professionale"![4] 

   2.- La "funzione" di ogni processo non può non essere la ricerca della verità <reale> su un fatto descritto nell'imputazione, come auspica ed attende la società. 

Gli orientamenti moderni del pensiero scientifico, riguardo all'attività gnoseologica, evidenziano come la libertà di ricerca (che presuppone la pari valenza di ciascun elemento conoscitivo, elidendo ogni valore privilegiato di alcuni di essi)  e di apprezzamento costituisca la scelta più congrua ed adeguata rispetto al fine di una più calzante e precisa ricostruzione dei fatti oggetto del giudizio.

Sul piano giudiziario, il giudice -nella diligente ricerca della <verità> del fatto- assume necessariamente la veste dello "storico" dovendo, anche lui, ricostruire gli accadimenti passati. Se lo storico può però utilizzare tutti gli elementi in suo possesso, anche i più disparati, per cogliere, con una veduta d'assieme,  l'histoire des idées, il giudice è invece obbligato all'utilizzo dei soli elementi offerti dalle parti che è tenuto a liberamente valutare per applicare la relativa norma.

Si è quindi ritenuto che solo la possibilità che il giudice formi in modo <libero> (cioè privo di vincoli) il proprio convincimento, pervenendo alla decisione attraverso una sua propria valutazione delle prove addotte[5], può garantire l'accertamento della verità <reale>, per cui -secondo alcuni autori- sarebbero incompatibili sia la tipizzazione di prove privilegiate o legali, sia la predeterminazione normativa del valore probatorio di ogni singolo elemento[6].

Indubbiamente il libero convincimento del giudice è principio cardine del nostro ordinamento, ed è stato espressamente recepito dal legislatore  in sede penale dall'art.192  comma 1° c.p.p. secondo cui "il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", e in sede civile dall'art.116 c.p.c. secondo cui "il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti".

Entrambe le norme fanno però riferimento alla sola attività di <valutazione>, di apprezzamento degli elementi probatori. Solo in questa fase -e non certo in quelle precedenti di ammissione ed assunzione dei mezzi di prova- v'è infatti spazio per il libero convincimento del giudice.  La motivazione della sentenza -a cui il giudice è obbligato- deve tenere conto di tutti e solo gli elementi acquisiti in processo e deve esplicitare quali siano stati i criteri logico/giuridici utilizzati.

La <verità>,  ricercata e poi ritenuta dal giudice in sentenza, non è che il punto di approdo di una complessa procedura che, partendo dalle "fonti" di prova (personali e/o reali, idonei a produrre una conoscenza), escusse da predeterminati  "mezzi" di prova (gli strumenti processuali mediante i quali si accosta la fonte e la si escute per farle produrre la conoscenza di cui è portatrice), giunge all'"elemento" di prova(ossia all'ambito di conoscenza ricavabile dalla fonte) e quindi al "risultato" della prova, mediante un procedimento intellettivo[7].

Poiché la verità d'un fatto è  -e non può non essere- una sola, in estrema sintesi teorica può ritenersi che la verità reale d'un fatto descritto nell'imputazione ha (maggiori) "probabilità" di emergere ove -riconosciuto il pari diritto alla prova  all'accusa e alla difesa- le "fonti" diano affidamento per attendibilità e serietà, sia il più ampio possibile il ventaglio dei mezzi probatori ammissibili ed escussi nel contraddittorio delle parti, e gli "elementi" emersi siano tutti utilizzati.

Se nell'attività gnoseologica la verità d'un fatto ha elevata probabilità di evidenziarsi in costanza di una ampia libertà di ricerca ed apprezzamento ed è verificabile sperimentalmente, sul piano giudiziario -ove è indispensabile il controllo della sentenza- non è possibile lasciare al giudice una libertà nella ricerca della prova.  Mirabili sono, sul punto, le riflessioni del Pajardi[8] secondo cui senza una metodologia processuale la speranza di trovare la verità rischia di essere un'illusione. Certo il metodo può anche fallire perché oggettivamente falloso; certo il giudice, se svincolato dalla norma, potrebbe osare di più. Epperò  un  "metodo"  -più affinato possibile- consente di accertare se tutto quello che si poteva fare per ricercare la verità si è fatto, se si è proceduto con razionalità, e se la sentenza sia o meno corretta.  Amaramente dovrà  concludersi che, forse, "non si sa se il giudice troverà la verità, e se trovatala, farà giustizia vera" !

Impegno del legislatore è di predeterminare  -in base a massime aggiornate di esperienza[9]- quali siano i parametri (i "criteri") che possano far ritenere attendibili e serie (=affidabili) le "fonti" di prova utilizzabili dal giudice, che questi ha escusso o si accinge ad escutere con i prestabiliti "mezzi" di prova.

L'auspicio -che sottende l'accorata invocazione di una giustizia finalmente "giusta"-  è che la giustizia "formale" si accosti il più possibile a quella "materiale", fino a sovrapporvisi!

Una chimera? Un'utopia?

Qui si gioca la credibilità della "giustizia": perché -in tempi dominati da esigenze di tutela della collettività, e che vedono anche il ricorso a "fonti" altamente inquinate ed inquinanti come i c.d. pentiti e collaboratori impigliati in un variegato reticolo di  convenienze, e spesso interessati a sottrarsi al doveroso contraddittorio- v'è il rischio, elevato, che la giustizia formale non corrisponda a quella materiale, e che quest'ultima rimanga solo  una vuota aspirazione, un ideale pressoché irraggiungibile (quid est veritas?).

La ricerca di corretti ed inequivoci criteri di indagine  è un compito indubbiamente  arduo per il legislatore (sono quanto mai accesi i dibattiti parlamentari sugli atti che possono legittimamente entrare a far parte del patrimonio utilizzabile dal giudice), dovendosi sfruttare tutto il bagaglio delle recenti esperienze giudiziarie (a volte tragiche) anche di altri Paesi, ed i progressi  della tecnologia scientifica; se entrambi avranno dimostrato l'insufficienza e/o lacunosità dei criteri vigenti, il legislatore avrà il dovere di aggiornarli affinché i giudici non usino quelli ormai superati dai fatti.

La variabilità e la relatività/opinabilità dei criteri -nel divenire storico d'un Paese- impone a questo punto la domanda se il giudice sia un inutile  cercatore della verità reale e se deve accontentarsi di quella processuale. 

La verità non è ciò che è,  ma ciò che appare?

La "giustizia giusta" -per quanti tentativi si facciano- rimane solo una lodevole aspirazione d'ogni cuore sincero?

Il processo è un mezzo per giungere ad una decisione correttamente presa in una contesa dialettica tra le parti in base a cangianti "regole del gioco",  o è un mezzo per ricercare la verità (in quest'ultimo senso v. Corte Cost. n.111/1993)?

Il pessimismo sotteso a tali riflessioni  può  però attenuarsi solo che si ponga mente ad un principio cardine del nostro sistema processuale, che è anche supremo principio etico: la presunzione di veridicità delle dichiarazioni dell'imputato  che devono valere fino a "prova" contraria.

"Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata" statuisce l'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Presunzione d'innocenza e non già di "non colpevolezza". 

Le dichiarazioni di ogni Cristo -in quanto non smentite da <prova> generica o specifica contraria- devono ritenersi veritiere. Occorre credere, cioè,  nella "verità"  dichiarata dall'imputato[10].

Si vuol dire, cioè, che la verità reale s'identifica in quella processuale là ove -avendo il giudice diligentemente assunto tutti i mezzi di prova e valutati tutti gli elementi probatori- dia "credito" alle dichiarazioni dell'imputato ove non siano contraddette da  <prova> contraria (in dubio pro reo). Non senza sottacere che se le prove servono a giudicare, anche gli elementi probatori (soprattutto quelli provenienti dalla prova specifica) vanno a loro volta giudicati.

E poiché l'imputato è -pur sempre- nostro "prossimo" da amare "come noi stessi", occorre ricordarsi  che senza amore (id est: carità) non è possibile trattare l'uomo con criteri di giustizia, e dargli il "suo". Amore è "lo sforzo di chi giudica di capire chi è giudicato" (Carnelutti).

Non dimenticando che nel dies irae "col giudizio col quale giudichiamo saremo giudicati, e con la misura con la quale misuriamo saremo misurati" !

   3.-Occorre domandarsi se la vigente normativa di rito civile e penale sia proprio finalizzata alla ricerca -in tempi ragionevoli-  della verità "materiale”.

Il discorso è lungo e complesso. Qui ci si limita, ovviamente, a  pochi cenni.

-In materia civile si assiste da anni a (disorganici) tentativi del legislatore  di limitare il principio dispositivo delle parti (secondo cui costoro devono offrire al giudice il materiale probatorio: iuxta allegata et probata) con quello inquisitorio, aumentando i poteri del giudice, che diviene così co-protagonista con le parti in causa. Si pensi, ad esempio, al potere del giudice di interrogare liberamente, già nella prima udienza, le parti (art.183 c.p.c.), sia pure per conciliarle, ma acquisendo elementi utili all'individuazione della "verità", valorizzando le loro dichiarazioni che possono essere fonte, anche unica, del suo convincimento!. Anche per nuovi strumenti offerti alle parti incidenti sulla celerità del “giudizio” (art.186/ter e quater c.p.c.), le recenti modifiche legislative in rito appaiono di certo più appaganti rispetto alle precedenti. E' vivo  l'auspicio che i procedimenti cautelari -che, nel contraddittorio delle parti, consentono pronunzie in tempi assai rapidi- abbiano sempre maggiore ingresso anche in altri ambiti (per incidens va detto che appare sommamente ingiusto che il giudice, ritenuta l'esistenza del fumus boni iuris, debba dire al ricorrente che, difettando il periculum in mora, gli si darà ragione, non oggi,  ma …poi!).

-In materia penale si assiste al tentativo sia della Corte Costituzionale (che fa anche richiamo a “valori interni” alla Costituzione, come quello -per l’appunto- della esigenza che il giudice ricerchi la "verità") che del legislatore di meglio precisare (alla luce della maturata esperienza) non solo quale sia il materiale probatorio che il giudice può utilizzare (si pensi, ad esempio, alle problematiche sulla chiamata in correità, sull'utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie non confermate in dibattimento), ma anche assegnargli più incisivi poteri per l’accertamento dei fatti.

Interessanti, sotto tale ultimo profilo, sono i disposti -assai soft ma quanto mai significativi- dell'art. 189 c.p.p. sull'ammissione ed assunzione da parte del giudice di mezzi di prove non disciplinate  per "assicurare l'accertamento dei fatti" , dell'art.506 c.p.c. sul potere del giudice di indicare alle parti "temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame", e dell'art.507 c.p.p. sull'ammissione di nuovi mezzi di prova "se risulta assolutamente necessario". E s'è precisato in dottrina che un sistema processuale può continuare ad essere definito accusatorio (come quello italiano) anche se viene riconosciuto al giudice un ruolo attivo, purché preveda la formazione della prova nel contraddittorio.

-In materia tributaria va ricordato il recente statuto del contribuente (L.n.212/2000) che pone delle linee guida pienamente condivisibili  quali, ad esempio, l'irretroattività della norma fiscale, gli obblighi di chiarezza, informazione e conoscibilità degli atti a carico dell'amministrazione, e soprattutto la tutela dell'affidamento e della buona fede dei contribuenti.

 

   4.-In questo scenario -in cui l'indagine sulla <verità reale> da parte del giudice acquista particolare valenza ma il cui raggiungimento rimane pur sempre problematico- tutte le parti in causa devono sentirsi coinvolti "affinché la sentenza riesca quale la società l'attende: affermazione di verità e giustizia"!

Permarrà -ovviamente- pur sempre il rischio (più o meno elevato) che la sentenza sia ingiusta per  la non eticità della norma, e/o per la condotta del difensore[11], a volte anche  non consona al suo giuramento (che fa riferimento "ai fini della giustizia"), e/o per incompletezza del materiale probatorio, e/o per i molteplici condizionamenti psicologici interni ed esterni del giudice[12], anche inconsce (il giudice, per quanti sforzi compia, è pur sempre soggetto a preconcetti e pregiudizi della classe sociale di provenienza, a proprie opinioni politiche e religiose che possono influenzare l'interpretazione del fatto e delle prove, e quindi il complesso giudizio espresso in sentenza).

In tale contesto di relatività e soggettività parlare di <verità reale> può apparire eufemistico. Ricordo ancora, in un celebre ormai vecchio romanzo, l'amaro "sfogo" d'un giudice, dimessosi dalla magistratura per un ritenuta ingiustizia perpetrata dal collegio in danno dell'imputata (rivelatasi poi effettivamente colpevole), sul suo travaglio nella scelta tra verità formale e reale: ".. Dovermi dibattere fra la verità pura e la verità che risulta dalle carte, quella cioè a cui mi debbo attenere per giudicare: quod non est in actis non est de hoc mundo.; intravedere la verità, quella che non risulta dai documenti, ma si sente, si intuisce, è nelle emanazioni nervose dell'aula, e non poterla proclamare perché non è consacrata negli atti!" [13].

Eppure -nonostante tutto-  l'esigenza di disvelare la <verità reale> deve sempre costituire l'"ossessione" del giudice  perché  questi possa tendere alla -da tutti auspicata- <giustizia giusta>!  Forse la "giustizia giusta" non esiste essendo solo una nobile aspirazione dello spirito dell'uomo;  ma -per fortuna- esisterà sempre, invece, un giudice che -con indubbio travaglio- si sforzerà, con la sua lanterna (ossia con esperienza ed amore), di ricercare  -tra le tante righe- la verità.

Novembre 2000

                                                                           Carmelo Copani

 

 


[1]In La verità nella morale e nel diritto; Roma

[2] L. costituzionale 23.11.1999 n.2

[3] G. Del Vecchio, op. cit.

[4] Piero Pajardi in Essere giudice oggi; Milano;1990

[5] La dottrina distingue tra iudicium secundum conscientiam (che apre un ampio spazio di libertà al giudice) e iudicium secundum allegata et probata (che restringe la sua sfera di libertà)

[6] Così Massimo Nunziata su Critica Penale in L'articolo 192 comma 3° del c.p.p. comprime il libero convincimento del giudice; Bologna,1998,I,55

[7] Così Elvio Fassone in La prova penale: dalla certezza all'ipotesi preferibile:un metodo per la valutazione; Roma; 1998

[8] op. cit.

[9] L'esperienza insegna come, nella misura dell' id quod plerumque accidit, le azioni dell'uomo si svolgono secondo certe cadenze, seguono e si ripetono secondo un ordine previsto dalle leggi della psicologia.

[10] Secondo Enrico Ferri che "l'innocente, imputato in un processo penale ,fin dal primo momento dice apertamente l'animo suo, perché non ha da dire che la verità". L'affermazione è stata, però, posta in dubbio dall'Altavilla che ha evidenziato che spesso l'innocente si trova molte volte in una condizione processuale più difficile d'un colpevole e può quindi smarrirsi; può essere "vinto da un terrore folle, da un bisogno disordinato ed istintivo di difesa, nel quale o negherà il fatto o, anche accettandolo, si mostrerà così turbato da impressionare sinistramente l'istruente", ammettendo però che  generalmente "a parità di temperamento, a parità di conoscenza di fatti processuali, l'innocente è più sicuro, più sereno del colpevole…avrà contegno sicuro e risoluto e si guarderà bene dal dire una menzogna, potendo però sempre cadere in qualche errore di ricordo" (in  Il processo psicologico e la verità giudiziale;Torino,1925)

[11] Argutamente rilevava l'Altavilla che l'avvocato -come il giudice- spesso non conosce la verità; "l'imputato mente spesso al suo difensore, sia per timore di una indiscrezione, sia perché è convinto che l'avvocato che lo creda innocente esplichi con più ardore la sua missione". E questo nuoce, ovviamente, nella ricerca della verità.

[12] Rilevava ancora l'Altavilla che, ad esempio, il magistrato a "tipo intellettivo", che vive principalmente della preoccupazione di dare ai fatti la loro vera fisionomia giuridica, è piuttosto arido e spesso ingiustamente severo; quello a "tipo emotivo" vede il lato umano di ogni avvenimento, si rappresenta con facilità le emozioni e le passioni, e propende quindi all'indulgenza;  quello a "tipo logico" finisce con l'essere un pericoloso subiettivo che non riesce a darsi conto della realtà coi suoi poliedrici atteggiamenti.

[13] Pitigrilli (Dino Segre) in L'esperimento di Pott;  Milano,1929. Il giudice Pott così continua: "Dare valore alle testimonianze quando io penso che a chi mi domandasse se questa giubba che indosso da due anni ha la spaccatura in fondo alla schiena o non l'ha, io non saprei che cosa  rispondere. Eppure quasi tutti i testimoni affermano ed escludono con la più sfacciata sicurezza….Vedere, in certi giudizi d'appello, che l'imputato nel giudizio di I° grado non ha dedotto tutte le prove della sua innocenza o perché non aveva denaro, o perché non ne apprezzava l'importanza. Dover chiudere la porta dinanzi alla verità perché il teste d'accusa è una guardia campestre giurata.." (p.32)