nel lontano 1969 mentre era in discussione avanti al Parlamento italiano il disegno di legge introduttivo del divorzio, il gruppo cattolico torinese "il quadrato" animato dal compianto prof. Mario Longo, pubblicò con l'editore Vallecchi il volume  "L'ora del divorzio?"  (pp 218). Nell'ambito di tale opera si inseriva il saggio:

La polemica laica sul divorzio dall'unità d'Italia all'avvento del fascismo, di Mario Cicala.

Lo scritto è datato, ma ci pare ancor oggi interessane perchè fornisce un quadro di quelle opinioni antidivorziste di "parte laica" che oggi appaiono del tutto spente, ma che nel periodo risorgimentale furono assai vivaci ed efficaci. A conferma della tesi secondo cui la indissolubilità del vincolo matrimoniale è patrimonio di tutta la comunità civile.

 

Il cinque maggio 1920, il deputato socialista Marangoni, parlando alla Camera a sostegno del suo progetto di legge per l'introduzione del divorzio, che era destinato a rimanere l'ultimo in ordine di tempo prima dell'avvento del fascismo, ebbe ad attaccare violentemente la classe politica liberale, accusandola di essersi resa complice del «partito clericale» nell'impedire l'avvento di una riforma, a suo giudizio, tanto importante [1].

Tale affermazione ben poteva, sotto un certo aspetto, dirsi fondata: la ferma opposizione dei cattolici[2] non era stata certo unica ragione di fallimento dei numerosi tentativi di introduzione del divorzio, fino allora portati alle soglie del Parlamento; a questo ripetuto fallire aveva contribuito, in maniera risolutiva, una larga corrente di pensiero laico cui avevano dato il loro apporto < illustri ed insospettabili liberali, giuristi scevri di ogni preconcetto religioso e tenaci propugnatori della autorità dello Stato, filosofi e storici, razionalisti e positivisti » [3].

Non di rado, nel corso dei dibattiti in proposito, i divorzisti avevano voluto addebitare il mantenimento del principio di indissolubilità del vincolo matrimoniale ad un residuo di influenze confessionali sulla legislazione italiana, favoriti, in ciò, da qualche affermazione di parte cattolica [4].

Essi infatti ritenevano che se di tale addebito di confessionalità si fosse convinta l'opinione pubblica, l'introduzione del divorzio ne sarebbe stata oltremodo facilitata.

Ma una evidente smentita a tesi siffatte risuonava già nei nomi stessi e negli atteggiamenti politici di coloro che, via via, si levarono alla Camera a contrastare i vari tentativi di introdurre il divorzio e tra essi facevano spicco il relatore della legge delle Guarentigie Bonghi e il Salandra [5]. D'altra parte era facile ritorcere l'accusa, imputando ai divorzisti di propugnare quella riforma appunto per il suo appariscente carattere anticlericale, di fare «di un punto tanto vitale per il sociale benessere, una politica di dispetti, una questione di rappresaglia di fronte alla Chiesa”[6].

Tuttavia è opportuno mettere in luce come quegli auto­revoli liberali, spesso formatisi al di fuori degli ambienti e delle ispirazioni della Chiesa Cattolica, ritenevano, al con­trario di  tanti nostri contemporanei che pur si professano credenti, che «prima di negar valore morale e sociale alle massime di Cristo, un po' di ponderatezza non fosse fuor di luogo »[7]; né esitavano ad ammettere che la indissolubilità del vincolo matrimoniale non rappresentava soltanto «un sacrificio chiesto all'individuo per la conquista della felicità ultraterrena », ma anche un precetto che la mano divina ha scolpito nel cuore dell'uomo.

È indubitabile, del resto, che il principio della indissolubilità del matrimonio è stato accolto nella nostra legislazione civile sulla scorta di considerazioni politiche, sociali e non religiose. Tutti i progetti legislativi, infatti, concernenti il matrimonio, ed elaborati in conformità programmatica con l'art. 7 della prima legge Siccardi (9 aprile 1850 n. 1013), non prevedevano altre cause di scioglimento del matrimonio al di fuori della morte[8]. Anche la Commissione parlamentare incaricata dell'esame del progetto definitivo e la Camera stessa erano state unanimi sul punto[9]. E questo orientamento risulta estremamente significativo quando si pensi invece che, sotto il Codice Albertino, ebrei e valdesi  avevano potuto ricorrere al divorzio nelle ipotesi consentite dalle loro rispettive discipline religiose[10].

Il problema riaffiorò successivamente, in sede di elabora­zione del codice civile del 1865, poiché ad alcuni sembrava contrario al principio di libertà imporre agli acattolici l'indissolubilità del vincolo[11]. Ma le Commissioni parlamentari ed il Pisanelli stesso, relatore della Commissione della Camera, replicarono che si ripudiava il divorzio in quanto « la natura umana vuole stabili e costanti le unioni dell'uomo e della donna per la procreazione della specie e l'educazione dei figli »[12] e che tali e simili considerazioni di carattere non confessionale ben potevano informare una legge ugualmente vincolante per tutti i cittadini. Emerge dunque da questi dati come le prime obbiezioni alla indissolubilità del vincolo matrimoniale sorgessero appunto sotto il profilo tutto particolare della sottoposizione degli acattolici alla disciplina civile stessa.

Fu il deputato Morelli il primo a sollevare il problema del divorzio, come problema d'indole generale, davanti al Parlamento italiano; ma, in un primo tempo, le sue iniziative rimasero isolate e suscitarono scarsa eco nel paese. Nel 1880, invece, il Guardasigilli Villa espresse il proprio parere favorevole al secondo progetto presentato dal Morelli[13] e diede così l'avvio ad una polemica di portata sempre più vasta. Nella discussione del grave problema intervennero alcuni fra i più bei nomi che il Paese potesse vantare[14] nel campo delle scienze politiche, giuridiche e sociali, mentre al Parlamento venivano successivamente presentate ben altre sei proposte per la istituzione del divorzio.

Non intendo, in questa sede, fare la storia minuta di tali singole iniziative legislative che costituiscono, per altro, il contesto storico in cui si inquadrò il dibattito di idee che esamino[15]. Mi limito pertanto, per ragioni di più spiccato interesse, a far cenno dei tre progetti di cui il Villa stesso si fece promotore, uno quale Ministro della Giustizia[16], ed altri due in qualità di deputato [17].

Osservo poi come, invece, il più serio tentativo per l'introduzione del divorzio sia stato operato nel 1902 dal governo Zanardelli[18]: in quanto tale disegno fu presentato in esecuzione di un preciso impegno programmatico assunto con il discorso della Corona del venti febbraio di quell'anno[19], abban­donato poi successivamente quando gli Uffici della Camera elessero, per l'esame del progetto, una commissione com­posta in maggioranza di antidivorzisti[20].

Chi vuole prendere in esame gli aspetti sostanziali del dibattito sul divorzio, via via rinnovatosi nell'arco di più che cinquant'anni della vicenda parlamentare, deve rilevare in primo luogo come sia i fautori che gli oppositori mostrassero chiaramente di voler far omaggio, gli uni e gli altri, ad una concezione assai elevata della famiglia e dei suoi compiti.

Scriveva il Villa nella relazione ad uno dei progetti per l'istituzione del divorzio: «il matrimonio deve essere indissolubile, come volevano i giureconsulti romani, un consorzio di tutta la vita, la fede data e giurata dagli sposi di una mutua assistenza, della concordia degli animi, del santo desiderio della famiglia, non può, non deve aver termine »[21]. Ed analoghi accenti troviamo pure, sia nella relazione del progetto Zanardelli‑Cocco Ortu, sia negli scritti di quasi tutti i divorzisti stessi[22].

I sostenitori del divorzio si mostravano tuttavia convinti che la solubilità del coniugio importasse «non una nega­zione, ma un temperamento al principio assoluto dell'indissolubilità»[23]; che il divorzio «lungi dal demolire, reintegrava il principio stesso dell'indissolubilità » ed andas­se istituito « non come una espressione di libertà... ma come una misura di ordine »[24]. Essi contestavano che «il diritto comune per lo scioglimento del matrimonio potesse essere lo stesso che per ogni altro contratto»[25], e si ripromettevano di articolare le leggi in guisa che fosse possibile sciogliere il vincolo solo «allorquando il legame degli affetti fosse irreparabilmente spezzato, ogni speranza di riconciliazione perduta, quando nessuno dei fini che il matrimonio avrebbe dovuto proporsi, potesse ormai essere raggiunto[26] ».

Ben si vede come allora, assai più accentuatamente che non oggi, i propugnatori del divorzio, nel presentare l'istituto, lo dicessero volto a dar atto dell'avvenuto fallimento di unioni irreparabilmente minate, e quindi  non a sciogliere il vincolo, ma ad accertare lo scioglimento già avvenuto. Replicavano gli antidivorzisti che anche se “l'indissolubi­lità del matrimonio genera talvolta mali ed inconvenienti, per persuadersi ad accettare il divorzio è d'uopo dimo­strare che questo sia rimedio atto a guarirli, e non sia invece sorgente di mali »[27]. E già il Pisanelli, sviluppando tali riserve durante il dibattito alla Camera sul progetto del Codice Civile del 1865,  asseriva: «quando una legge collocasse sulla soglia del matrimonio l'idea del divorzio, questa idea sarebbe un veleno perenne pel matrimonio, un sospetto incessante per i coniugi, una minaccia per i figli »[28].

Pertanto gli antidivorzisti si dichiaravano persuasi che la indissolubilità « ha la virtù di prevenire, o per lo meno di comporre molti dissidi e serve da freno al divampar di passioni cui con ferrea, ma salutare tenacia la potestà civile nega legale sanzione »[29].

In buona sostanza, anche allora veniva sottolineata quella convinzione che tutt'oggi è alla base dell'atteggiamento di noi che difendiamo l'indissolubilità del matrimonio: 1'esistenza stessa dell'istituto del divorzio è fonte di divorzi; i suoi effetti non possono esser limitati alla registrazione dei fallimenti familiari che comunque avverrebbero, ma altri ne favorisce, vuoi attenuando nei coniugi la volontà di superare ad ogni costo gli inevitabili screzi, vuoi favorendo, soprattutto nei giovani, una maggior leggerezza nell'accostarsi al vincolo[30].

L'illusoria speranza di chi ritenga di poter istituire un sistema legislativo qual consenta di sciogliere solo i matrimoni la cui mancata riuscita vada ricondotta a fatti talmente macroscopici che, pur senza la speranza del divorzio, essi avrebbero operato la totale ruina del coniugio, risulta fallace, e come tale ben veniva giudicata.

Scriveva il Salandra nella sua relazione: «l'indissolubilità è ideale che non ammette temperamenti; poichè ogni temperamento la nega e la distrugge »[31]. Ed il Chironi, il grande Maestro dello Studio torinese, tacciava di incongruenza la Camera francese che, dopo aver introdotto il divorzio, cercava di contenerne le estensioni, e metteva in luce come «chi avesse tenuto per vero che il divorzio ben potesse conciliarsi al concetto di indissolubilità», si era illuso ed aveva illuso[32].

D'altronde, se caliamo sul piano operativo, dobbiamo con­statare che un efficace limite al dilagare dei divorzi, si potrebbe rizzare solo con una legge in cui unica ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale fosse la con­danna di uno dei coniugi a gravissima pena detentiva; ma tale legge, oltre a prestare comunque il fianco a critiche, sul piano teorico, in realtà non soddisferebbe affatto le richieste dei divorzisti.

Costoro infatti instano affinchè lo scioglimento del vincolo possa esser determinato anche su presupposti di ben diversa indole; i fatti che possono comportare la «morte sociale» di un matrimonio, si sostiene, sono molteplici, dilatabili, e non si vede perchè taluni soltanto dovrebbero assumere rilievo a preferenza di altri. Ma è fin troppo chiaro che ogni ipotesi diversa dalla condanna penale e, semmai, dall'internamento definitivo in manicomio, po­trebbe venir provocata, creata, artificiosamente, o magari falsamente provata al giudice, con notevole facilità. In concreto: tutti i progetti presentati in quel periodo al Parlamento italiano prevedevano come causa di divorzio anche il protrarsi per un certo tempo di uno stato di sepa­razione. Fu quindi facile agli antidivorzisti rilevare come, per tale via, si porgesse ai coniugi un mezzo assai agevole per sciogliere il vincolo, un mezzo non già indipendente dalle loro possibilità di determinazione, e quasi ad essi sovrastante; ma tutt'al contrario rientrante nella loro piena disponibilità..

A queste gravi obbiezioni i divorzisti replicavano con un duplice ordine di argomenti: alcuni negavano financo che l'affermazione legislativa del principio di indissolubilità giovasse a tener salde le famiglie; altri, pur concedendo che la legge avesse la forza di contribuire a mantenere l'unità domestica, affermavano che non spetta allo Stato farsi vindice ed assertore delle virtù familiari. Ed in tal senso si esprimeva il Morelli presentando il suo primo progetto di divorzio: « sia pur perpetua l'unione quando vi è sincerità di affetti; ma quando gli sposi non s'amano, perchè volete esercitare su di essi una coercizione che crea tanti imbarazzi e tanti rischi? »[33]

Sul primo punto era ed è facile replicare che, sebbene la legge sia per la disciplina familiare un baluardo di per sé solo non sufficiente, quando venga meno l'assistenza delle concorrenti norme del costume, tuttavia la legge stessa non può rinunciare alla propria funzione, cioè a contri­buire, in quanto possibile, a mantenere nella popolazione quei sentimenti e quegli ordinati comportamenti che ap­paiono benefici per la comunità[34]. Alla obbiezione di coloro che tanto temono lo Stato si faccia, in questa materia, tutore di valori esclusivamente morali, rispondeva, ed è sempre degno di meditazione, un passo nel quale il Polacco rinfacciava ai divorzisti la contraddizione in cui cadevano non ammettendo che “quel legislatore medesimo il quale può efficacemente opporre alla sfruttatrice avidità del capitale restrizioni e limiti, che ogni padrone dovrebbe meglio trovare nel fondo della propria coscienza, questo legislatore possa, anche in altri campi, controoperare a malsane correnti, gelosamente custodendo quegli istituti intorno ai quali aleggi ancora uno spirito di elevata idealità » [35]

D'altro canto, di fronte a simili problemi, non giova rifu­giarsi in elusive espressioni poetiche, come questa che traggo da un libro di Isidoro Luzzati: «coll'ammissione del divorzio l'unione coniugale sarà più nobile, più intima perchè fondata sul movimento solo degli affetti, senza il peso di una costrizione "[36]. Coloro che non penserebbero alla possibilità del divorzio neppur quando fosse ammesso dalla legge, non vedono certo smorzata la spontaneità del loro sentimento dalla indissolubilità anche legale del vincolo. La indissolubilità va positivamente apprezzata in quanto utile a sostenere i coniugi che necessitino di tale incoraggiamento alle « piccole e grosse transazioni, alla mutua tolleranza, senza la quale nessuna associazione di individui umani può a lungo durare in pace »[37]

Si profila così un altro dei nodi fondamentali della polemica sul divorzio: gli antidivorzisti chiedevano a tutti « 1'adem­pimento stretto del proprio dovere, anche quando peno­so » ed a qualcuno il grave sacrificio di non poter costruire altra famiglia dopo che la prima fosse, magari incolpevolmente, ruinata. Non mancano essi di assumere talvolta at­teggiamenti che potevano pur apparire impietosi nei con­fronti di certe situazioni personali dolorose messe innanzi ed illustrate dai promotori del divorzio. Gli antidivorzisti, cioè, ammonivano che « mischiando e rimischiando le carte non cresce un infinitesimo la probabilità che i giocatori presi insieme e nel complesso della partita capitino mi­gliori». Troppi, secondo loro, credevano di poter raggiungere la felicità « liberandosi dell'altro, mentre avevano la causa del male in se stessi », chè, molto spesso, « il divorzio si desidera per effetto di una illusione dell'ottimismo, se non dell'egoismo» [38]. A1 che i divorzisti non risultavano in grado di contrapporre altra migliore replica, se non rifugiandosi, scopertamente, in una visione improntata a mero individualismo, e contestando che lo Stato possa, di fronte a questi problemi, imporre ai cittadini un vincolo nell'interesse sociale. Ed è questa, io penso, la ragione es­senziale per cui oggi siamo molto più vicini di allora all'introduzione del divorzio: nelle epoche cui mi rifaccio, era diffuso nella comune convinzione che l'interesse collettivo potesse imporre doveri, potesse chiedere sacrifici ai singoli; oggi, invece, la pretesa socialità, che pur costituisce 1'inse­gna di qualche grosso partito politico, non si risolve in null'altro che in una massiccia esaltazione degli egoismi, qua individuali, là di categoria, mentre lo Stato si riduce  ad esser considerato come « il grande debitore, quegli davanti a cui tutti hanno diritti e nessuno doveri»[39].

    

Da queste ultime considerazioni è facile il passaggio al problema della figliolanza, all'aspetto della complessa questione dal quale dovrebbe emergere una difficoltà perentoria e insuperabile alla introduzione del divorzio; nei confronti dei figli, infatti, quell'impressionante incremento di disgregazioni familiari che gli antidivorzisti prospettavano appunto come conseguenza del divorzio, assume la più viva e quasi spaventosa drammaticità.

1 sostenitori del divorzio replicavano già allora che, comunque, non può essere una « buona scuola per i figli quella famiglia ove i genitori che primi essi devono amare e rispettare a vicenda, si odiano e si disprezzano»[40].

Con siffatto assunto, essi peraltro contraddicevano quell'altro loro preteso postulato, secondo cui il divorzio avrebbe il solo effetto di dare sanzione giuridica a separazioni che comunque sarebbero di fatto avvenute; il dire cioè che il divorzio salvaguarda i figli da una atmosfera familiare tempestosa, significa proprio ammettere che esso cagiona lo scioglimento di un'unione che, pur tra i dissapori, altrimenti non si scioglierebbe. Ma è men peggio per i figli viver in una famiglia, ove pur sussistano incomprensioni e dissensi, che crescere senza famiglia, con la dolorosa sensazione che fra i genitori esiste una frattura insanabile. Né si può disconoscere che le liti più amare, forse quelle in cui padre e madre più frequentemente sono indotti a coinvolgere i figli, assumono i loro accenti più aspri nel momento in cui la coabitazione viene troncata. Quando, poi, sia intervenuta la pronuncia del divorzio, con il passaggio a nuove nozze e, forse, la nascita di figli di secondo letto, il genitore viene a trovarsi stretto da vincoli e da legami che si contrappongono alle doverose cure per i figli di primo letto[41]. E mi sembra contraddicessero lo scopo stesso del divorzio quei sostenitori dell'istituto i quali auspicavano che i coniugi divorziati non si risposassero, o, addirittura, prospettavano la possibilità di vietare nuove nozze ad uno dei divorziati[42]. Questa misura veniva del resto configurata come una sorta di sanzione da infliggersi al coniuge colpevole di adulterio. Ma nessun beneficio sarebbe venuto ai figli per il fatto che restassero vietate le seconde nozze a quel genitore che presumibilmente era il meno adatto a prendersi cura di loro e più incline ad intrecciare una relazione concubinaria. Mi sembra, poi, assolutamente illusoria l'opinione di chi vede nel nuovo matrimonio del genitore divorziato il sorgere di una famiglia in cui il figlio di primo letto possa inserirsi con naturalezza[43]; d'altro canto tal nuovo vincolo affettivo, se mai prenda corpo, non potrebbe realizzarsi che in pregiudizio di uno dei genitori, sostituito, ancor vivente, da altra persona, nell'affetto che natura e comunanza di sangue dovrebbero instillare nel figlio.

Instavano pur ancora i divorzisti: siete fautori dell'indissolubilità delle nozze? ebbene voi non ricorrerete al divorzio, vi asterrete dal valervene. Ma irragionevole ed eccessiva, è la vostra pretesa di costringer gli altri a sottostare alla vostra stessa disciplina.

Ma per gli antidivorzizti la esigenza di indissolubilità del vincolo matrimoniale saldamente poggiava, come pioggia oggi ancora, su ragioni di preciso carattere sociale, su valori che appartengono al patrimonio della collettività tutta quanta, e che, per ciò stesso, la legge non può non tradurre in norme cogenti. Constatati gli allarmanti pericoli che per la compagine sociale il divorzio comporta, fatto il quadro delle conseguenze, tutte dannose per il comun bene, che alla introduzione di esso terrebbero dietro, ne risulta  irragionevole la pretesa che l'ordinamento giuridico lo accolga, per un malinteso rispetto di libertà, contradditorio col bene comune.

Diversamente tanto vorrebbe ammettere anche la poligamia per rispetto alla libertà di orientamento dei cultori dell'harem.. Giustamente negava dunque il Polacco che l'istituto del divorzio restasse privo di riflessi sulla posizione personale di chi divorzista non sia[44]. Costui, infatti, qualora il coniuge suo stesso sia o diventi divorzista, risentirà  della spinta alla disgregazione familiare da cui l'altro membro della coppia è animato, dovrà subire il divorzio voluto dalla controparte, e quando sia questa passata a nuove nozze non potrà più nutrire speranza alcuna di giungere ad una riconciliazione, ad una ricomposizione del nucleo familiare originario.

Come oggi, anche allora, i divorzisti cercavano di trar sostegno alle proprie tesi dal riconoscimento del divorzio nelle legislazioni di tanti paesi civili[45], e parallelamente rimproveravano agli antidivorzisti di respingere, con una sorta di presunzione nazionalistica, la lezione di civiltà che da tali paesi avremmo potuto trarre.

A siffatti accenni polemici, gli antidivorzisti contrapponevano la considerazione che ogni paese deve legiferare secondo i principi che più giusti ed appropriati appaiono ai cittadini, e che non è mai buona regola di governo recepire semplicisticamente le esperienze altrui.

L'Italia, proprio in quel tempo, con il codice penale Zanardelli del 1889, assumeva un atteggiamento di lodevole isolamento in Europa con l'abolizione della pena di morte. Non vi erano altri paesi che seguissero il nostro esempio, ma nessuno nel Paese avrebbe pensato di trarre partito da questa considerazione per sostenere il ritorno alla sanzione della pena capitale. E ancora dimostravano, i fautori del matrimonio indissolubile, che l'analisi degli effetti che l'introduzione del divorzio aveva avuto in altri paesi, non dava incoraggianti argomenti per inoltrarsi sulla strada dell'innovazione: le nascite di illegittimi, lungi dal diminuire erano aumentate; non erano scomparse le cause giudiziali per adulterio e progressivamente il numero dei divorzi tendeva ad aumentare.

Ultimo fra gli argomenti che i sostenitori del divorzio accampavano era quello di imputare all'indissolubilità del vincolo una rilevante parte degli uxoricidi[46]. Non era certo difficile replicare che chi uccide è trascinato da impeti emotivi di tal natura che difficilmente posson esser placati con la promessa del divorzio[47] , anzi, se il movente è nella gelosia, questa può esser tutt'al più accresciuta e non certo attenuata dal timore che attraverso lo scioglimento del vincolo il fedigrafo possa legalmente unirsi ad altri. In ogni caso, diceva argutamente il Cenni: «ammettiamo pure che tutti gli uxoricidi trovino nell'indissolubilità del vincolo la loro causa; benissimo, ma ci saprebbe dire il signor Villa, quanti siano i misfatti commessi a cagione della proprietà?»[48], eppure nessuno, almeno allora, pensava di abolire questo istituto.

Ho tratteggiato, per sommi capi, i nodi della polemica attraverso cui l'Italia liberale, uscita dal  Risorgimento, elaborò le sue decisioni ed operò le sue scelte su di una tematica di così vitale importanza; e questo fu fatto con dibattiti, anche parlamentari, che furono condotti ad un livello indubitabilmente assai elevato.

 

Oggi sono gravemente scaduti tono, severità, ponderatezza delle discussioni intorno ad argomenti e problemi così gravi quali quelli che concernono l'istituto del matrimonio; e troppo spesso si constata un disinvolto e superficiale disinteressamento per gli insegnamenti della storia, anche recente. Eppure chi vi rifletta con animo sereno e sgombro da pregiudizi non può non constatare che i motivi, le ragioni quali prevalsero nel Parlamento e nel Paese per respingere l'introduzione del divorzio e tener ferma l'indissolubilità del matrimonio sono sempre genuinamente validi.

È una fortuna, ma immeritata, dei divorzisti d'oggi, che il pensiero delle generazioni anteriori resti per lo più sconosciuto, che ogni voce del passato, neppur tanto remoto, sia per ciò stesso che costituisce eredità del passato ignorata o presuntuosamente respinta.


 

 

[1] PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, discussioni, leg. XXV, sess. 1919‑1920, Roma, 1920, pag. 1963; alle parole del deputato socialista replicò brevemente il popolare Meda, e gravi riserve espresse pure Nitti, allora Presidente del Consiglio.

 

[2] Cfr. La Civiltà Catt., 1880, XI, 2, pag. 229; 1893, XV, 5, pag. 236 e 370; 1901, XVIII, 2, pag. 615 (ove si riporta una lettera dell'Episcopato Toscano in materia); 1902, XVIII, 6, pag. 103 (con notizie circa la costituzione ed il funzionamento di comitati antidi­vorzistici); 1903, XVIII, 9, pag. 108 (ove si commenta l'avvenuta presentazione al Parlamento di una petizione contro il divorzio firmata da oltre tre milioni e mezzo di cittadini). Per ulteriori notizie cfr. anche: LIGI, Divorzio: dibattito all'italiana, Padova, 1968, pag. 69 e segg.; DE CURTIS, I progetti di divorzio in Italia fino al Concordato, in Non separi l'uomo ciò che Dio ha unito, Roma, 1966, pag. 29 e segg.; BERUTTI, Il divorzio in Italia, Milano, 1964.

 

[3] SALANDRA, Relazione sul disegno di legge Zanardelli‑Cocco Ortu per la istituzione del divorzio (presentata alla Camera il 6‑6‑1903) in Riv. Dir. Eccl., 1903, pag. 465 e segg., COMITATO STUDENTESCO ANTIDIVORZISTA TORINESE, Contro il Divorzio, Torino, 1903, (que­sto opuscolo contiene brevi scritti di adesione di un folto gruppo di Parlamentari e Docenti universitari) Cfr. ancora in senso anti­divorzistico: FILOMUSI GUELFI, Enciclopedia Giuridica, IV ed., Napoli, 1904, pag. 374; LABANCA, Intorno al divorzio, Anagni, 1902; GABBA, Il divorzio, III ed., Torino, 1891. In favore del divorzio si espressero invece: SACCHI, Divorzio (voce), in Dig. It., vol. IX, par. III, Torino, 1899‑1902, pag. 430 e segg.; CARNEVALI, Del divorzio, Mantova, 1870; GIOIA, Teoria civile e penale del di­vorzio (1803), Bellinzona, 1902.

 

[4] Cfr. PARLAMENTO SUBALPINO, Atti della Camera, discussioni, IV leg. sess. 1852‑1853, Firenze, 1868, pag. 1299 (int. Pernigotti del 26‑6‑52); PARLAMENTO ITALANo, Atti della Camera, discussioni, VIII leg. sess. 1863‑1865, Roma, 1890, pag. 8199 (int. Cantù dell'11‑2‑1865); i cat­tolici intendevano trarre da queste affermazioni argomenti contro l'isti­tuzione del matrimonio civile che avrebbe, secondo loro, portato con sé la deleteria conseguenza dell'introduzione del divorzio.

 

[5] Contro la seconda proposta Villa (1892) parlò Bonghi e sfavorevole si dichiarò pure il ministro della giustizia Chimini; controla terza proposta Villa (1893) parlò Salandra, mentre il Ministrodella Giustizia Bonacci si limitò a rilevare la intempestività dell'iniziativa; contro il progetto Berenini‑Borciani (1901) parlò E. Bianco (che pure nel 1878 aveva pubblicato un libro in favore del divorzio), ma fu continuamente interrotto dalla tribune; contro l'avvenuto inserimento dell'impegno all'istituzione del divorzio neldiscorso della Corona del 1902 parlarono Garazzi e Riccio. Cfr.PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, discussioni, XVIII leg.sess. 1892, Roma, 1892, pag. 7724 e segg.; Riv. Dir. Eccl., 1892‑93,pag. 450 e segg.; PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, discussioni, XXI leg. sess. 1900‑1902, Roma, 1902, pag. 6406; id., XXI leg.sess. 1902 pag. 27 e 48; La Civiltà Catt., 1902, XVIII, 6, pag. 100.

[6] POLACCO, Contro il divorzio, II ed., Padova, 1902, pag. 36; GIANTURCO, Sistema di diritto civile italiano (1884), in Opere giu­ridiche, Ed. nazionale, Roma, 1947, pag. 24.

[7] Clcu, Divorzio e politica, Modena, 1966, pag. 21 (quest'opera fu scritta dal Cicu contro il progetto di divorzio Marangoni del 1920, ma fu pubblicata, postuma, solo nel 1966). Cfr. AGUILLAR. Il di­vorzio condannato dalla religione e dal diritto naturale, Torino, 1879, pag. 68.

 

[8] Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Lavori preparatori del codice civile, I, 1, Roma, 1886, pag. 555; PARLAMENTO SUBALPINO, Atti della Camera, discussioni, IV leg. sess. 1852‑53, Firenze, 1868, pag. 1443; id. documenti, Firenze, 1867, pag. 877.

 

[9] Cfr. PARLAMENTO SUBALPINO, Atti della Camera, documenti, ult. cit., pag. 880.

 

[10] Cfr. VITALE, Il tentativo di introdurre il matrimonio civile in Piemonte, Roma, 1952, pag. 120; quanto esposto mi sembra con­trasti con l'asserzione del DE CURTIS (Op. cít., pag. 30) secondo cui già il progetto di legge matrimoniale del 1852 avrebbe comportato l'accettazione di principi divorzistici.

[11] Cfr. CONSOLO, Il divorzio nei rapporti civili e religiosi, Padova, 1864; PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, discussioni, VIII leg. sess. 1863‑65, Roma, 1890, pag. 8180 (int. D'Ondes Reggio del 13‑2‑65); pag. 8165 (int. Mari del 11‑2‑65); pag. 8276 (int. Crispi del 16‑2‑65); MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Lav. prep. cit., II, 2, Roma, 1888, pag. 198 (con il parere della Corte d'Ap­pello lombarda in favore della ammissione del ripudio per i seguaci dei culti che lo ammettessero e quello di una mino­ranza dei membri della Corte d'Appello di Piacenza che desiderava nel codice civile si introducesse il divorzio perché « se il consenso forma il matrimonio deve poterlo sciogliere»); id., III, 2, 1, Roma, 1899, pag. 706 (con il parere unanime della Commissione Ministe­riale di Palermo contro il divorzio).

 

[12] PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, documenti, VIII leg. sess. 1863‑65, Roma, 1885, pag. 1265 (relazione della commis­sione senatoria) e pag. 3914 (relazione della commissione della Ca­mera).

 

[13] Il Morelli aveva già presentato tre volte progetti di legge che contemplavano l'istituzione del divorzio, le prime due volte la Camera aveva addirittura votato contro la presa in considerazione, la terza (1878) la presa in considerazione era stata data per corte­sia, ma uno solo degli Uffici elesse un commissario divorzista (il Morelli stesso), per l'esame del progetto, gli altri otto furono con­trari. Cfr. SECHI, Separazione o divorzio?, Roma, 1892, pag. 87; La Civiltà Catt., 1878, X, 7, pag. 231; PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, discussioni, XIII leg. sess. 1878, Roma, 1878, pag. 1104; id., XIII leg. sess. 1880, Roma 1880, pag. 569. Non mi sembra, quindi, fondata l'asserzione del MARONGIU (Divorzio (Storia), voce in Enc. del Dir. vol. XIII, Varese, 1964, pag. 501) secondo cui il MORELLI fu < lì 11 per riuscire a far approvare» il suo progetto.

 

[14] Mi limito a ricordare come fra gli antidivorzisti citati in questo lavoro si trovino alcuni dei più insigni esponenti della grande scuola giuridica italiana del XIX' secolo come l'israelita Polacco, il Filo­musi‑Guelfi, il Pisanelli, il Fusinato, il Chironi, il Gabba, uomini che per i loro meriti civili e scientifici furono anche chiamati ad alte responsabilità politiche, come il Pisanelli e il Fusinato, o all'o­nore di sedere al Senato come il Filomusi‑Guelfi, il Polacco, il Gabba

 

 

[15] Una cronistoría dei diversi tentativi di introdurre il divorzio in Italia si legge nelle relazioni illustrative dei due progetti Fortuna (n. 2630 della IV leg. e n. 1 della V leg.) Cfr. PARLAMENTO ITALIANO, Camera dei deputati, documenti, leg. V, Roma, 1968, doc. n. 1; FORTUNA‑JORIO‑PANDINI, Rapporto sul divorzio in Italia, Milano, 1966, pag. 135 e seg.

[16] Cfr. PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, documenti, Leg. XIV, sess. 1880‑1882, doc. 159 (con il disegno presentato dal Villa come Guardasigilli nel 1881, corredato da una approfondita relazione e da una amplissima documentazione) e 159 A (che con­tiene la relazione favorevole votata a maggioranza dalla Commis sione parlamentare). Il disegno fu ripreso dal Ministro Zanardelli nel 1883, cfr. PARLAMENTO ITALIANO, Atti cit., leg. XV sess. 1883 doc. 87 e 87 A (l'ultimo contiene una nuova relazione favo­revole della maggioranza della Commissione).

 

[17] Cfr. riviste ed atti citati in n. 5.

 

[18] Cfr. PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, discussioni, XXI leg. sess. 1902, Roma, 1902, pag. 11; La relazione di questo di­segno si rifaceva espressamente al progetto Berenini Borciani (per il cui dibattito parlamentare v. n. 5) e il cui testo, con la relazione favorevole della maggioranza della commissione parlamentare e quel­la contraria, di minoranza, dello Scalini leggesi in PARLAMENTO ITALIANO, Atti della camera, documenti, leg. XXI sess. 1900‑1902 doc. n. 369 e 369 A.

 

[19] Testo e relazione di questo progetto, presentato alla Camera, il 26‑X1‑1902, leggonsi in Riv. Dir. Eccl., 1902, pagg. 458 e seg. (con in nota l'allocuzione di S.S. Leone XIII contro il divorzio).

 

[20] La relazione della commissione, preparata dal Salandra, è citata in n. 3. La votazione sulla ripulsa del principio del divorzio avvenne con cinque voti contro tre (uno dei commissari, divorzista, risultò as­sente) cfr. La Civiltà Catt., 1903, XVIII, 9, pag. 108. Nella sua relazione il Salandra ebbe cura di porre in rilievo come la commis­sione avesse ritenuto di prescindere dalle numerose petizioni anti­divorzistiche, che le erano pervenute, e come la sua composizione non fosse emersa da un atto di sfiducia della Camera verso il Governo.

[21] VILLA, Relazione al progetto di divorzio, presentato alla Camera il 25‑I‑1893, in Riv. Dir. Eccl., 1892‑1893, pag. 460.

 

[22] ZANARDELLI COCCO ORTU, Relazione introduttiva del disegno di divorzio, presentato alla Camera il 26‑XI‑1902, in Riv. Dir. Eccl., 1902, pag. 464.

 

[23] 'ZANARDELLI ‑ COCCO ORTU, op. e loc. ult. cit., pag. 465; CIMBALI, La nuova fase del Diritto Civile, IV ed., Torino, 1907, pag. 91.

 

[24] Cfr. VILLA, op. cit., pag. 481 e la relazione di maggioranza al progetto Berenini Borciani, cit. pag. 5.

 

[25] FIORE, Stilla controversia del divorzio in Italia, Torino, 1891, pag. 16; G. BOBBIO, Sulla questione del divorzio, Torino, 1891. Contro le, pur moderate, tesi divorzistiche del Fiore prese posizione il Fusinato recensendo il suo libro in Riv. It. Scienze Giur., 1891, XI, I, pag. 122 e segg.

 

[26]  VILLA, loc. e op. ult. cit., pag. 461. 

[27] PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, discussioni, leg. XVII, sess. 1892, Roma, 1892, pag. 7227 (int. del Ministro della Giustizia Chimini del 4‑IV‑1892).

 [28] PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, discussioni, leg. VIII, sess. 1863‑65, Roma, 1890, pag. 8218 (int. Pisanelli del 14‑II‑1865 ).

 [29] POLACCO, Op. cit., pag. 19.

 [30] POLACCO, Op. cit., pag. 22.

 [31] SALANDRA, Op. cit., pag. 478. 

[32] CHIRONI, Di una petizione intorno al divorzio presentata alla Camera francese, in Atti Acc. delle Scienze di Torino, 1903, pag. 33.

 [33] PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, discussioni, XIII leg. sess. 1878, Roma, pag. 1104 (int. Morelli del 25‑V‑1878).

 [34] Cicu, Op. cit., pag. 20

[35] POLACCO, Op. cit., pag. 14‑15.

 

[36] I. LUZZATI, Sul divorzio, Torino, 1880, pag. 28; DE FORESTA, Adulterio del marito, Milano, 1881, pag. 215.

 [37] SALANDRA, Op. cit., pag. 485.

 [38] SALANDRA, Op. cit., pag. 485.

 [39] JEMOLO, Prefazione all'opera del Cicu cit., pag. 7. 

[40] MARESCALCHI, IL divorzio e la istituzione sua in Italia, Roma, 1889, pag. 330; ROCCARINO, IL divorzio e la legislazione italiana, Torino, 1901, pag. 81

 

.[41] SOLE, Il divorzio, Potenza, 1894, pag. 367. 

[42] VIDARI, Sul divorzio, (estr. da < La Nuova Antologia» del 1‑VIII‑1902), pag. 8.

 [43] SEGHI, Op. cit., pag. 193.

 [44] POLACCO, Op. cit., pag. 39. 

[45] Cfr. la ricca documentazione allegata al primo progetto Villa cit. n. 16.

 

[46] TURGHETTI, Divorzio, Sondrio, 1892, pag. 90 e seg.

[47] CHIRONI, Se e sotto quali condizioni sia da ammettersi l'istituto del divorzio, Milano, 1891 (estr. dal Filangeri, ott. 1891), pag. 29; VERRONE, Al Parlamento italiano, Viterbo, 1902, pag. 13.

[48] CENNI, Op. cít., pag. 7ó.