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nel
lontano 1969 mentre era in discussione avanti al Parlamento italiano il
disegno di legge introduttivo del divorzio, il gruppo cattolico torinese
"il quadrato" animato dal compianto prof. Mario Longo, pubblicò con
l'editore Vallecchi il volume "L'ora del divorzio?" (pp 218).
Nell'ambito di tale opera si inseriva il saggio:
La polemica laica sul divorzio dall'unità d'Italia all'avvento del
fascismo, di Mario Cicala.
Lo scritto è datato, ma ci pare ancor oggi interessane perchè fornisce un
quadro di quelle opinioni antidivorziste di "parte laica" che oggi
appaiono del tutto spente, ma che nel periodo risorgimentale furono assai
vivaci ed efficaci. A conferma della tesi secondo cui la indissolubilità
del vincolo matrimoniale è patrimonio di tutta la comunità civile. |
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Il cinque maggio 1920, il deputato
socialista Marangoni, parlando alla Camera a sostegno del suo progetto di
legge per l'introduzione del divorzio, che era destinato a rimanere
l'ultimo in ordine di tempo prima dell'avvento del fascismo, ebbe ad
attaccare violentemente la classe politica liberale, accusandola di
essersi resa complice del «partito clericale» nell'impedire l'avvento di
una riforma, a suo giudizio, tanto importante
.
Tale affermazione ben poteva, sotto un
certo aspetto, dirsi fondata: la ferma opposizione dei cattolici
non era stata certo unica ragione di fallimento dei numerosi tentativi di
introduzione del divorzio, fino allora portati alle soglie del Parlamento;
a questo ripetuto fallire aveva contribuito, in maniera risolutiva, una
larga corrente di pensiero laico cui avevano dato il loro apporto <
illustri ed insospettabili liberali, giuristi scevri di ogni preconcetto
religioso e tenaci propugnatori della autorità dello Stato, filosofi e
storici, razionalisti e positivisti »
.
Non di rado, nel corso dei dibattiti in
proposito, i divorzisti avevano voluto addebitare il mantenimento del
principio di indissolubilità del vincolo matrimoniale ad un residuo di
influenze confessionali sulla legislazione italiana, favoriti, in ciò, da
qualche affermazione di parte cattolica
.
Essi infatti ritenevano che se di tale
addebito di confessionalità si fosse convinta l'opinione pubblica,
l'introduzione del divorzio ne sarebbe stata oltremodo facilitata.
Ma una evidente smentita a tesi siffatte
risuonava già nei nomi stessi e negli atteggiamenti politici di coloro
che, via via, si levarono alla Camera a contrastare i vari tentativi di
introdurre il divorzio e tra essi facevano spicco il relatore della legge
delle Guarentigie Bonghi e il Salandra
.
D'altra parte era facile ritorcere l'accusa, imputando ai divorzisti di
propugnare quella riforma appunto per il suo appariscente carattere
anticlericale, di fare «di un punto tanto vitale per il sociale benessere,
una politica di dispetti, una questione di rappresaglia di fronte alla
Chiesa”.
Tuttavia è opportuno mettere in luce come
quegli autorevoli liberali, spesso formatisi al di fuori degli ambienti e
delle ispirazioni della Chiesa Cattolica, ritenevano, al contrario di
tanti nostri contemporanei che pur si professano credenti, che «prima di
negar valore morale e sociale alle massime di Cristo, un po' di
ponderatezza non fosse fuor di luogo »;
né esitavano ad ammettere che la indissolubilità del vincolo matrimoniale
non rappresentava soltanto «un sacrificio chiesto all'individuo per la
conquista della felicità ultraterrena », ma anche un precetto che la mano
divina ha scolpito nel cuore dell'uomo.
È indubitabile, del resto, che il
principio della indissolubilità del matrimonio è stato accolto nella
nostra legislazione civile sulla scorta di considerazioni politiche,
sociali e non religiose. Tutti i progetti legislativi, infatti,
concernenti il matrimonio, ed elaborati in conformità programmatica con
l'art. 7 della prima legge Siccardi (9 aprile 1850 n. 1013), non
prevedevano altre cause di scioglimento del matrimonio al di fuori della
morte.
Anche la Commissione parlamentare incaricata dell'esame del progetto
definitivo e la Camera stessa erano state unanimi sul punto.
E questo orientamento risulta estremamente significativo quando si pensi
invece che, sotto il Codice Albertino, ebrei e valdesi avevano potuto
ricorrere al divorzio nelle ipotesi consentite dalle loro rispettive
discipline religiose.
Il problema riaffiorò successivamente, in
sede di elaborazione del codice civile del 1865, poiché ad alcuni
sembrava contrario al principio di libertà imporre agli acattolici
l'indissolubilità del vincolo.
Ma le Commissioni parlamentari ed il Pisanelli stesso, relatore della
Commissione della Camera, replicarono che si ripudiava il divorzio in
quanto « la natura umana vuole stabili e costanti le unioni dell'uomo e
della donna per la procreazione della specie e l'educazione dei figli »
e che tali e simili considerazioni di carattere non confessionale ben
potevano informare una legge ugualmente vincolante per tutti i cittadini.
Emerge dunque da questi dati come le prime obbiezioni alla indissolubilità
del vincolo matrimoniale sorgessero appunto sotto il profilo tutto
particolare della sottoposizione degli acattolici alla disciplina civile
stessa.
Fu il deputato Morelli il primo a
sollevare il problema del divorzio, come problema d'indole generale,
davanti al Parlamento italiano; ma, in un primo tempo, le sue iniziative
rimasero isolate e suscitarono scarsa eco nel paese. Nel 1880, invece, il
Guardasigilli Villa espresse il proprio parere favorevole al secondo
progetto presentato dal Morelli
e diede così l'avvio ad una polemica di portata sempre più vasta. Nella
discussione del grave problema intervennero alcuni fra i più bei nomi che
il Paese potesse vantare
nel campo delle scienze politiche, giuridiche e sociali, mentre al
Parlamento venivano successivamente presentate ben altre sei proposte per
la istituzione del divorzio.
Non intendo, in questa sede, fare la
storia minuta di tali singole iniziative legislative che costituiscono,
per altro, il contesto storico in cui si inquadrò il dibattito di idee che
esamino.
Mi limito pertanto, per ragioni di più spiccato interesse, a far cenno dei
tre progetti di cui il Villa stesso si fece promotore, uno quale Ministro
della Giustizia,
ed altri due in qualità di deputato
.
Osservo poi come, invece, il più serio
tentativo per l'introduzione del divorzio sia stato operato nel 1902 dal
governo Zanardelli:
in quanto tale disegno fu presentato in esecuzione di un preciso impegno
programmatico assunto con il discorso della Corona del venti febbraio di
quell'anno,
abbandonato poi successivamente quando gli Uffici della Camera
elessero, per l'esame del progetto, una commissione composta in
maggioranza di antidivorzisti.
Chi vuole prendere in esame gli aspetti
sostanziali del dibattito sul divorzio, via via rinnovatosi nell'arco di
più che cinquant'anni della vicenda parlamentare, deve rilevare in primo
luogo come sia i fautori che gli oppositori mostrassero chiaramente di
voler far omaggio, gli uni e gli altri, ad una concezione assai elevata
della famiglia e dei suoi compiti.
Scriveva il Villa nella relazione ad uno
dei progetti per l'istituzione del divorzio: «il matrimonio deve essere
indissolubile, come volevano i giureconsulti romani, un consorzio di tutta
la vita, la fede data e giurata dagli sposi di una mutua assistenza, della
concordia degli animi, del santo desiderio della famiglia, non può, non
deve aver termine ».
Ed analoghi accenti troviamo pure, sia nella relazione del progetto
Zanardelli‑Cocco Ortu, sia negli scritti di quasi tutti i divorzisti
stessi.
I sostenitori del divorzio si mostravano
tuttavia convinti che la solubilità del coniugio importasse «non una
negazione, ma un temperamento al principio assoluto dell'indissolubilità»;
che il divorzio «lungi dal demolire, reintegrava il principio stesso
dell'indissolubilità » ed andasse istituito « non come una espressione di
libertà... ma come una misura di ordine ».
Essi contestavano che «il diritto comune per lo scioglimento del
matrimonio potesse essere lo stesso che per ogni altro contratto»,
e si ripromettevano di articolare le leggi in guisa che fosse possibile
sciogliere il vincolo solo «allorquando il legame degli affetti fosse
irreparabilmente spezzato, ogni speranza di riconciliazione perduta,
quando nessuno dei fini che il matrimonio avrebbe dovuto proporsi, potesse
ormai essere raggiunto
».
Ben si vede come allora, assai più
accentuatamente che non oggi, i propugnatori del divorzio, nel presentare
l'istituto, lo dicessero volto a dar atto dell'avvenuto fallimento di
unioni irreparabilmente minate, e quindi non a sciogliere il vincolo, ma
ad accertare lo scioglimento già avvenuto. Replicavano gli antidivorzisti
che anche se “l'indissolubilità del matrimonio genera talvolta mali ed
inconvenienti, per persuadersi ad accettare il divorzio è d'uopo
dimostrare che questo sia rimedio atto a guarirli, e non sia invece
sorgente di mali ».
E già il Pisanelli, sviluppando tali riserve durante il dibattito alla
Camera sul progetto del Codice Civile del 1865, asseriva: «quando una
legge collocasse sulla soglia del matrimonio l'idea del divorzio, questa
idea sarebbe un veleno perenne pel matrimonio, un sospetto incessante per
i coniugi, una minaccia per i figli ».
Pertanto gli antidivorzisti si
dichiaravano persuasi che la indissolubilità « ha la virtù di prevenire, o
per lo meno di comporre molti dissidi e serve da freno al divampar di
passioni cui con ferrea, ma salutare tenacia la potestà civile nega legale
sanzione ».
In buona sostanza, anche allora veniva
sottolineata quella convinzione che tutt'oggi è alla base
dell'atteggiamento di noi che difendiamo l'indissolubilità del matrimonio:
1'esistenza stessa dell'istituto del divorzio è fonte di divorzi; i suoi
effetti non possono esser limitati alla registrazione dei fallimenti
familiari che comunque avverrebbero, ma altri ne favorisce, vuoi
attenuando nei coniugi la volontà di superare ad ogni costo gli
inevitabili screzi, vuoi favorendo, soprattutto nei giovani, una maggior
leggerezza nell'accostarsi al vincolo.
L'illusoria speranza di chi ritenga di
poter istituire un sistema legislativo qual consenta di sciogliere solo i
matrimoni la cui mancata riuscita vada ricondotta a fatti
talmente macroscopici che, pur senza la speranza del divorzio, essi
avrebbero operato la totale ruina del coniugio, risulta fallace, e come
tale ben veniva giudicata.
Scriveva il Salandra nella sua relazione:
«l'indissolubilità è ideale che non ammette temperamenti; poichè ogni
temperamento la nega e la distrugge ».
Ed il Chironi, il grande Maestro dello Studio torinese, tacciava di
incongruenza la Camera francese che, dopo aver introdotto il divorzio,
cercava di contenerne le estensioni, e metteva in luce come «chi avesse
tenuto per vero che il divorzio ben potesse conciliarsi al concetto di
indissolubilità», si era illuso ed aveva illuso.
D'altronde, se caliamo sul piano
operativo, dobbiamo constatare che un efficace limite al dilagare dei
divorzi, si potrebbe rizzare solo con una legge in cui unica ipotesi di
scioglimento del vincolo matrimoniale fosse la condanna di uno dei
coniugi a gravissima pena detentiva; ma tale legge, oltre a prestare
comunque il fianco a critiche, sul piano teorico, in realtà non
soddisferebbe affatto le richieste dei divorzisti.
Costoro infatti instano affinchè lo
scioglimento del vincolo possa esser determinato anche su presupposti di
ben diversa indole; i fatti che possono comportare la «morte sociale» di
un matrimonio, si sostiene, sono molteplici, dilatabili, e non si vede
perchè taluni soltanto dovrebbero assumere rilievo a preferenza di altri.
Ma è fin troppo chiaro che ogni ipotesi diversa dalla condanna penale e,
semmai, dall'internamento definitivo in manicomio, potrebbe venir
provocata, creata, artificiosamente, o magari falsamente provata al
giudice, con notevole facilità. In concreto: tutti i progetti presentati
in quel periodo al Parlamento italiano prevedevano come causa di divorzio
anche il protrarsi per un certo tempo di uno stato di separazione. Fu
quindi facile agli antidivorzisti rilevare come, per tale via, si porgesse
ai coniugi un mezzo assai agevole per sciogliere il vincolo, un mezzo non
già indipendente dalle loro possibilità di determinazione, e quasi ad essi
sovrastante; ma tutt'al contrario rientrante nella loro piena
disponibilità..
A queste gravi obbiezioni i divorzisti
replicavano con un duplice ordine di argomenti: alcuni negavano financo
che l'affermazione legislativa del principio di indissolubilità giovasse a
tener salde le famiglie; altri, pur concedendo che la legge avesse la
forza di contribuire a mantenere l'unità domestica, affermavano che non
spetta allo Stato farsi vindice ed assertore delle virtù familiari. Ed in
tal senso si esprimeva il Morelli presentando il suo primo progetto di
divorzio: « sia pur perpetua l'unione quando vi è sincerità di affetti; ma
quando gli sposi non s'amano, perchè volete esercitare su di essi una
coercizione che crea tanti imbarazzi e tanti rischi? »
Sul primo punto era ed è facile replicare
che, sebbene la legge sia per la disciplina familiare un baluardo di per
sé solo non sufficiente, quando venga meno l'assistenza delle concorrenti
norme del costume, tuttavia la legge stessa non può rinunciare alla
propria funzione, cioè a contribuire, in quanto possibile, a mantenere
nella popolazione quei sentimenti e quegli ordinati comportamenti che
appaiono benefici per la comunità.
Alla obbiezione di coloro che tanto temono lo Stato si faccia, in questa
materia, tutore di valori esclusivamente morali, rispondeva, ed è sempre
degno di meditazione, un passo nel quale il Polacco rinfacciava ai
divorzisti la contraddizione in cui cadevano non ammettendo che “quel
legislatore medesimo il quale può efficacemente opporre alla sfruttatrice
avidità del capitale restrizioni e limiti, che ogni padrone dovrebbe
meglio trovare nel fondo della propria coscienza, questo legislatore
possa, anche in altri campi, controoperare a malsane correnti, gelosamente
custodendo quegli istituti intorno ai quali aleggi ancora uno spirito di
elevata idealità »
D'altro canto, di fronte a simili
problemi, non giova rifugiarsi in elusive espressioni poetiche, come
questa che traggo da un libro di Isidoro Luzzati: «coll'ammissione del
divorzio l'unione coniugale sarà più nobile, più intima perchè fondata sul
movimento solo degli affetti, senza il peso di una costrizione ".
Coloro che non penserebbero alla possibilità del divorzio neppur quando
fosse ammesso dalla legge, non vedono certo smorzata la spontaneità del
loro sentimento dalla indissolubilità anche legale del vincolo. La
indissolubilità va positivamente apprezzata in quanto utile a sostenere i
coniugi che necessitino di tale incoraggiamento alle « piccole e grosse
transazioni, alla mutua tolleranza, senza la quale nessuna associazione di
individui umani può a lungo durare in pace »
Si profila così un altro dei nodi
fondamentali della polemica sul divorzio: gli antidivorzisti chiedevano a
tutti « 1'adempimento stretto del proprio dovere, anche quando penoso »
ed a qualcuno il grave sacrificio di non poter costruire altra famiglia
dopo che la prima fosse, magari incolpevolmente, ruinata. Non mancano essi
di assumere talvolta atteggiamenti che potevano pur apparire impietosi
nei confronti di certe situazioni personali dolorose messe innanzi ed
illustrate dai promotori del divorzio. Gli antidivorzisti, cioè,
ammonivano che « mischiando e rimischiando le carte non cresce un
infinitesimo la probabilità che i giocatori presi insieme e nel complesso
della partita capitino migliori». Troppi, secondo loro, credevano di
poter raggiungere la felicità « liberandosi dell'altro, mentre avevano la
causa del male in se stessi », chè, molto spesso, « il divorzio si
desidera per effetto di una illusione dell'ottimismo, se non dell'egoismo»
.
A1 che i divorzisti non risultavano in grado di contrapporre altra
migliore replica, se non rifugiandosi, scopertamente, in una visione
improntata a mero individualismo, e contestando che lo Stato possa, di
fronte a questi problemi, imporre ai cittadini un vincolo nell'interesse
sociale. Ed è questa, io penso, la ragione essenziale per cui oggi siamo
molto più vicini di allora all'introduzione del divorzio: nelle epoche cui
mi rifaccio, era diffuso nella comune convinzione che l'interesse
collettivo potesse imporre doveri, potesse chiedere sacrifici ai singoli;
oggi, invece, la pretesa socialità, che pur costituisce 1'insegna di
qualche grosso partito politico, non si risolve in null'altro che in una
massiccia esaltazione degli egoismi, qua individuali, là di categoria,
mentre lo Stato si riduce ad esser considerato come « il grande debitore,
quegli davanti a cui tutti hanno diritti e nessuno doveri».
Da queste ultime considerazioni è facile
il passaggio al problema della figliolanza, all'aspetto della complessa
questione dal quale dovrebbe emergere una difficoltà perentoria e
insuperabile alla introduzione del divorzio; nei confronti dei figli,
infatti, quell'impressionante incremento di disgregazioni familiari che
gli antidivorzisti prospettavano appunto come conseguenza del divorzio,
assume la più viva e quasi spaventosa drammaticità.
1 sostenitori del divorzio replicavano già
allora che, comunque, non può essere una « buona scuola per i figli
quella famiglia ove i genitori che primi essi devono amare e rispettare a
vicenda, si odiano e si disprezzano».
Con siffatto assunto, essi peraltro
contraddicevano quell'altro loro preteso postulato, secondo cui il
divorzio avrebbe il solo effetto di dare sanzione giuridica a separazioni
che comunque sarebbero di fatto avvenute; il dire cioè che il divorzio
salvaguarda i figli da una atmosfera familiare tempestosa, significa
proprio ammettere che esso cagiona lo scioglimento di un'unione che, pur
tra i dissapori, altrimenti non si scioglierebbe. Ma è men peggio
per i figli viver in una famiglia, ove pur sussistano incomprensioni e
dissensi, che crescere senza famiglia, con la dolorosa sensazione che fra
i genitori esiste una frattura insanabile. Né si può disconoscere che le
liti più amare, forse quelle in cui padre e madre più frequentemente sono
indotti a coinvolgere i figli, assumono i loro accenti più aspri nel
momento in cui la coabitazione viene troncata. Quando, poi, sia
intervenuta la pronuncia del divorzio, con il passaggio a nuove nozze e,
forse, la nascita di figli di secondo letto, il genitore viene a
trovarsi stretto da vincoli e da legami che si contrappongono alle
doverose cure per i figli di primo letto.
E mi sembra contraddicessero lo scopo stesso del divorzio quei sostenitori
dell'istituto i quali auspicavano che i coniugi divorziati non si
risposassero, o, addirittura, prospettavano la possibilità di vietare
nuove nozze ad uno dei divorziati.
Questa misura veniva del resto configurata come una sorta di sanzione da
infliggersi al coniuge colpevole di adulterio. Ma nessun beneficio sarebbe
venuto ai figli per il fatto che restassero vietate le seconde nozze a
quel genitore che presumibilmente era il meno adatto a prendersi cura di
loro e più incline ad intrecciare una relazione concubinaria. Mi sembra,
poi, assolutamente illusoria l'opinione di chi vede nel nuovo matrimonio
del genitore divorziato il sorgere di una famiglia in cui il figlio di
primo letto possa inserirsi con naturalezza;
d'altro canto tal nuovo vincolo affettivo, se mai prenda corpo, non
potrebbe realizzarsi che in pregiudizio di uno dei genitori, sostituito,
ancor vivente, da altra persona, nell'affetto che natura e comunanza di
sangue dovrebbero instillare nel figlio.
Instavano pur ancora i divorzisti: siete
fautori dell'indissolubilità delle nozze? ebbene voi non ricorrerete al
divorzio, vi asterrete dal valervene. Ma irragionevole ed eccessiva, è la
vostra pretesa di costringer gli altri a sottostare alla vostra stessa
disciplina.
Ma per gli antidivorzizti la esigenza di
indissolubilità del vincolo matrimoniale saldamente poggiava, come pioggia
oggi ancora, su ragioni di preciso carattere sociale, su valori che
appartengono al patrimonio della collettività tutta quanta, e che, per ciò
stesso, la legge non può non tradurre in norme cogenti. Constatati gli
allarmanti pericoli che per la compagine sociale il divorzio comporta,
fatto il quadro delle conseguenze, tutte dannose per il comun bene, che
alla introduzione di esso terrebbero dietro, ne risulta
irragionevole la pretesa che l'ordinamento giuridico lo accolga, per un
malinteso rispetto di libertà, contradditorio col bene comune.
Diversamente tanto vorrebbe ammettere
anche la poligamia per rispetto alla libertà di orientamento dei cultori
dell'harem.. Giustamente negava dunque il Polacco che l'istituto del
divorzio restasse privo di riflessi sulla posizione personale di chi
divorzista non sia.
Costui, infatti, qualora il coniuge suo stesso sia o diventi divorzista,
risentirà della spinta alla disgregazione familiare da cui l'altro membro
della coppia è animato, dovrà subire il divorzio voluto dalla
controparte, e quando sia questa passata a nuove nozze non potrà più
nutrire speranza alcuna di giungere ad una riconciliazione, ad una
ricomposizione del nucleo familiare originario.
Come oggi, anche allora, i divorzisti
cercavano di trar sostegno alle proprie tesi dal riconoscimento del
divorzio nelle legislazioni di tanti paesi civili,
e parallelamente rimproveravano agli antidivorzisti di respingere, con una
sorta di presunzione nazionalistica, la lezione di civiltà che da tali
paesi avremmo potuto trarre.
A siffatti accenni polemici, gli
antidivorzisti contrapponevano la considerazione che ogni paese deve
legiferare secondo i principi che più giusti ed appropriati appaiono ai
cittadini, e che non è mai buona regola di governo recepire
semplicisticamente le esperienze altrui.
L'Italia, proprio in quel tempo, con il
codice penale Zanardelli del 1889, assumeva un atteggiamento di lodevole
isolamento in Europa con l'abolizione della pena di morte. Non vi erano
altri paesi che seguissero il nostro esempio, ma nessuno nel Paese avrebbe
pensato di trarre partito da questa considerazione per sostenere il
ritorno alla sanzione della pena capitale. E ancora dimostravano, i
fautori del matrimonio indissolubile, che l'analisi degli effetti
che l'introduzione del divorzio aveva avuto in altri paesi, non dava
incoraggianti argomenti per inoltrarsi sulla strada dell'innovazione: le
nascite di illegittimi, lungi dal diminuire erano aumentate; non erano
scomparse le cause giudiziali per adulterio e progressivamente il numero
dei divorzi tendeva ad aumentare.
Ultimo fra gli argomenti che i sostenitori
del divorzio accampavano era quello di imputare all'indissolubilità del
vincolo una rilevante parte degli uxoricidi.
Non era certo difficile replicare che chi uccide è trascinato da impeti
emotivi di tal natura che difficilmente posson esser placati con la
promessa del divorzio
, anzi, se il movente è nella gelosia, questa può esser tutt'al più
accresciuta e non certo attenuata dal timore che attraverso lo
scioglimento del vincolo il fedigrafo possa legalmente unirsi ad altri. In
ogni caso, diceva argutamente il Cenni: «ammettiamo pure che tutti gli
uxoricidi trovino nell'indissolubilità del vincolo la loro causa;
benissimo, ma ci saprebbe dire il signor Villa, quanti siano i misfatti
commessi a cagione della proprietà?»,
eppure nessuno, almeno allora, pensava di abolire questo istituto.
Ho tratteggiato, per sommi capi, i nodi
della polemica attraverso cui l'Italia liberale, uscita dal
Risorgimento, elaborò le sue decisioni ed operò le sue scelte su di una
tematica di così vitale importanza; e questo fu fatto con dibattiti, anche
parlamentari, che furono condotti ad un livello indubitabilmente assai
elevato.
Oggi sono gravemente scaduti tono,
severità, ponderatezza delle discussioni intorno ad argomenti e problemi
così gravi quali quelli che concernono l'istituto del matrimonio; e troppo
spesso si constata un disinvolto e superficiale disinteressamento per gli
insegnamenti della storia, anche recente. Eppure chi vi rifletta con
animo sereno e sgombro da pregiudizi non può non constatare che i motivi,
le ragioni quali prevalsero nel Parlamento e nel Paese per respingere
l'introduzione del divorzio e tener ferma l'indissolubilità del matrimonio
sono sempre genuinamente validi.
È una
fortuna, ma immeritata, dei divorzisti d'oggi, che il pensiero delle
generazioni anteriori resti per lo più sconosciuto, che ogni voce del
passato, neppur tanto remoto, sia per ciò stesso che costituisce eredità
del passato ignorata o presuntuosamente respinta.
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PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, discussioni, leg. XXV, sess.
1919‑1920, Roma, 1920, pag. 1963; alle parole del deputato socialista
replicò brevemente il popolare Meda, e gravi riserve espresse pure Nitti,
allora Presidente del Consiglio.
Cfr. La Civiltà Catt., 1880, XI, 2, pag. 229; 1893, XV, 5, pag. 236 e
370; 1901, XVIII, 2, pag. 615 (ove si riporta una lettera
dell'Episcopato Toscano in materia); 1902, XVIII, 6, pag. 103 (con
notizie circa la costituzione ed il funzionamento di comitati
antidivorzistici); 1903, XVIII, 9, pag. 108 (ove si commenta l'avvenuta
presentazione al Parlamento di una petizione contro il divorzio firmata
da oltre tre milioni e mezzo di cittadini). Per ulteriori notizie cfr.
anche: LIGI, Divorzio: dibattito all'italiana, Padova, 1968, pag. 69 e
segg.; DE CURTIS, I progetti di divorzio in Italia fino al Concordato,
in Non separi l'uomo ciò che Dio ha unito, Roma, 1966, pag. 29 e segg.;
BERUTTI, Il divorzio in Italia, Milano, 1964.
SALANDRA, Relazione sul disegno di legge Zanardelli‑Cocco Ortu per la
istituzione del divorzio (presentata alla Camera il 6‑6‑1903) in
Riv. Dir. Eccl., 1903, pag. 465 e segg., COMITATO STUDENTESCO
ANTIDIVORZISTA TORINESE, Contro il Divorzio, Torino, 1903,
(questo opuscolo contiene brevi scritti di adesione di un folto gruppo
di Parlamentari e Docenti universitari) Cfr. ancora in senso
antidivorzistico: FILOMUSI GUELFI, Enciclopedia Giuridica, IV
ed., Napoli, 1904, pag. 374; LABANCA, Intorno al divorzio, Anagni,
1902; GABBA, Il divorzio, III ed., Torino, 1891. In favore del
divorzio si espressero invece: SACCHI, Divorzio (voce), in Dig.
It., vol. IX, par. III, Torino, 1899‑1902, pag. 430 e segg.;
CARNEVALI, Del divorzio, Mantova, 1870; GIOIA, Teoria civile e
penale del divorzio (1803), Bellinzona, 1902.
Cfr. PARLAMENTO SUBALPINO, Atti della Camera, discussioni, IV leg.
sess. 1852‑1853, Firenze, 1868, pag. 1299 (int. Pernigotti del 26‑6‑52);
PARLAMENTO ITALANo, Atti della Camera, discussioni, VIII leg.
sess. 1863‑1865, Roma, 1890, pag. 8199 (int. Cantù dell'11‑2‑1865); i
cattolici intendevano trarre da queste affermazioni argomenti contro
l'istituzione del matrimonio civile che avrebbe, secondo loro, portato
con sé la deleteria conseguenza dell'introduzione del divorzio.
Contro la seconda proposta Villa (1892) parlò Bonghi e sfavorevole si
dichiarò pure il ministro della giustizia Chimini; controla terza
proposta Villa (1893) parlò Salandra, mentre il Ministrodella Giustizia
Bonacci si limitò a rilevare la intempestività dell'iniziativa; contro
il progetto Berenini‑Borciani (1901) parlò E. Bianco (che pure nel 1878
aveva pubblicato un libro in favore del divorzio), ma fu continuamente
interrotto dalla tribune; contro l'avvenuto inserimento dell'impegno
all'istituzione del divorzio neldiscorso della Corona del 1902 parlarono
Garazzi e Riccio. Cfr.PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera,
discussioni, XVIII leg.sess. 1892, Roma, 1892, pag. 7724 e segg.;
Riv. Dir. Eccl., 1892‑93,pag. 450 e segg.; PARLAMENTO ITALIANO,
Atti della Camera, discussioni, XXI
leg. sess. 1900‑1902, Roma, 1902, pag. 6406; id., XXI
leg.sess. 1902 pag. 27 e 48; La Civiltà Catt., 1902, XVIII,
6, pag. 100.
POLACCO, Contro il divorzio, II ed., Padova, 1902, pag. 36; GIANTURCO,
Sistema di diritto civile italiano (1884), in Opere giuridiche, Ed.
nazionale, Roma, 1947, pag. 24.
Clcu, Divorzio e politica, Modena, 1966, pag. 21 (quest'opera fu
scritta dal Cicu contro il progetto di divorzio Marangoni del 1920, ma
fu pubblicata, postuma, solo nel 1966). Cfr. AGUILLAR. Il divorzio
condannato dalla religione e dal diritto naturale, Torino, 1879,
pag. 68.
Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Lavori preparatori del codice
civile, I, 1, Roma, 1886, pag. 555; PARLAMENTO SUBALPINO, Atti
della Camera, discussioni, IV leg. sess. 1852‑53, Firenze, 1868,
pag. 1443; id. documenti, Firenze, 1867, pag. 877.
Cfr. PARLAMENTO SUBALPINO, Atti della Camera, documenti, ult. cit.,
pag. 880.
Cfr. CONSOLO, Il divorzio nei rapporti civili e religiosi,
Padova, 1864; PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, discussioni,
VIII leg. sess. 1863‑65, Roma, 1890, pag. 8180 (int. D'Ondes Reggio
del 13‑2‑65); pag. 8165 (int. Mari del 11‑2‑65); pag. 8276 (int. Crispi
del 16‑2‑65); MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Lav. prep. cit., II,
2, Roma, 1888, pag. 198 (con il parere della Corte d'Appello
lombarda in favore della ammissione del ripudio per i seguaci dei culti
che lo ammettessero e quello di una minoranza dei membri della Corte
d'Appello di Piacenza che desiderava nel codice civile si introducesse
il divorzio perché « se il consenso forma il matrimonio deve poterlo
sciogliere»); id., III, 2, 1, Roma, 1899, pag. 706 (con il parere
unanime della Commissione Ministeriale di Palermo contro il divorzio).
PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, documenti, VIII leg. sess.
1863‑65, Roma, 1885, pag. 1265 (relazione della commissione senatoria)
e pag. 3914 (relazione della commissione della Camera).
Il Morelli aveva già presentato tre volte progetti di legge che
contemplavano l'istituzione del divorzio, le prime due volte la Camera
aveva addirittura votato contro la presa in considerazione, la terza
(1878) la presa in considerazione era stata data per cortesia, ma uno
solo degli Uffici elesse un commissario divorzista (il Morelli stesso),
per l'esame del progetto, gli altri otto furono contrari. Cfr. SECHI,
Separazione o divorzio?, Roma, 1892, pag. 87; La Civiltà Catt.,
1878, X, 7, pag. 231; PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera,
discussioni, XIII leg. sess. 1878, Roma, 1878, pag. 1104; id., XIII
leg. sess. 1880, Roma 1880, pag. 569. Non mi sembra, quindi, fondata
l'asserzione del MARONGIU (Divorzio (Storia), voce in Enc. del
Dir. vol. XIII, Varese, 1964, pag. 501) secondo cui il MORELLI fu < lì
11 per riuscire a far approvare» il suo progetto.
Mi limito a ricordare come fra gli antidivorzisti citati in questo
lavoro si trovino alcuni dei più insigni esponenti della grande scuola
giuridica italiana del XIX' secolo come l'israelita Polacco, il
Filomusi‑Guelfi, il Pisanelli, il Fusinato, il Chironi, il Gabba,
uomini che per i loro meriti civili e scientifici furono anche chiamati
ad alte responsabilità politiche, come il Pisanelli e il Fusinato, o
all'onore di sedere al Senato come il Filomusi‑Guelfi, il Polacco, il
Gabba
Cfr. PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, documenti, Leg. XIV,
sess. 1880‑1882, doc. 159 (con il disegno presentato dal Villa come
Guardasigilli nel 1881, corredato da una approfondita relazione e da una
amplissima documentazione) e 159 A (che contiene la relazione
favorevole votata a maggioranza dalla Commis sione parlamentare).
Il disegno fu ripreso dal Ministro Zanardelli nel 1883, cfr. PARLAMENTO
ITALIANO, Atti cit., leg. XV sess. 1883 doc. 87 e 87 A (l'ultimo
contiene una nuova relazione favorevole della maggioranza della
Commissione).
Cfr. riviste ed atti citati in n. 5.
Cfr. PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, discussioni, XXI leg.
sess. 1902, Roma, 1902, pag. 11; La relazione di questo disegno si
rifaceva espressamente al progetto Berenini Borciani (per il cui
dibattito parlamentare v. n. 5) e il cui testo, con la relazione
favorevole della maggioranza della commissione parlamentare e quella
contraria, di minoranza, dello Scalini leggesi in PARLAMENTO ITALIANO,
Atti della camera, documenti, leg. XXI sess. 1900‑1902 doc. n.
369 e 369 A.
Testo e relazione di questo progetto, presentato alla Camera, il
26‑X1‑1902, leggonsi in Riv. Dir. Eccl., 1902, pagg. 458 e seg.
(con in nota l'allocuzione di S.S. Leone XIII contro il divorzio).
La relazione della commissione, preparata dal Salandra, è citata in n.
3. La votazione sulla ripulsa del principio del divorzio avvenne con
cinque voti contro tre (uno dei commissari, divorzista, risultò
assente) cfr. La Civiltà Catt., 1903, XVIII, 9, pag. 108. Nella
sua relazione il Salandra ebbe cura di porre in rilievo come la
commissione avesse ritenuto di prescindere dalle numerose petizioni
antidivorzistiche, che le erano pervenute, e come la sua composizione
non fosse emersa da un atto di sfiducia della Camera verso il Governo.
VILLA, Relazione al progetto di divorzio,
presentato alla Camera il 25‑I‑1893, in Riv. Dir. Eccl., 1892‑1893, pag.
460.
ZANARDELLI ‑COCCO ORTU, Relazione introduttiva del
disegno di divorzio, presentato alla Camera il 26‑XI‑1902, in Riv.
Dir. Eccl., 1902, pag. 464.
'ZANARDELLI ‑ COCCO ORTU, op. e loc. ult. cit., pag.
465; CIMBALI, La nuova fase del Diritto Civile, IV ed.,
Torino, 1907, pag. 91.
Cfr. VILLA, op. cit., pag. 481 e la relazione di maggioranza al progetto
Berenini Borciani, cit. pag. 5.
FIORE, Stilla controversia del divorzio in Italia, Torino,
1891, pag. 16; G. BOBBIO, Sulla questione del divorzio,
Torino, 1891. Contro le, pur moderate, tesi divorzistiche del
Fiore prese posizione il Fusinato recensendo il suo libro in Riv. It.
Scienze Giur., 1891, XI, I, pag. 122 e segg.
VILLA, loc. e op. ult. cit., pag. 461.
PARLAMENTO ITALIANO, Atti della Camera, discussioni, leg. XVII,
sess. 1892, Roma, 1892, pag. 7227 (int. del Ministro della Giustizia
Chimini del 4‑IV‑1892).
CHIRONI, Di una petizione intorno al divorzio presentata alla Camera
francese, in Atti Acc. delle Scienze di Torino, 1903, pag. 33.
POLACCO, Op. cit., pag. 14‑15.
I. LUZZATI, Sul divorzio, Torino, 1880, pag. 28; DE FORESTA,
Adulterio del marito, Milano, 1881, pag. 215.
MARESCALCHI, IL divorzio e la istituzione sua in Italia, Roma,
1889, pag. 330; ROCCARINO, IL divorzio e la legislazione italiana,
Torino, 1901, pag. 81
.
SOLE, Il divorzio, Potenza, 1894, pag. 367.
VIDARI, Sul divorzio, (estr. da < La Nuova Antologia» del 1‑VIII‑1902),
pag. 8.
Cfr. la ricca documentazione allegata al primo progetto Villa cit. n.
16.
TURGHETTI, Divorzio, Sondrio, 1892, pag. 90 e seg.
CENNI, Op. cít., pag. 7ó.
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