1. Il secondo comma dell’articolo 317-bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Se il riconoscimento e fatto da entrambi i
genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi
qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316.
Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore
con il quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al
primo che ha fatto il riconoscimento."
2. Dopo l’articolo 317-bis del codice civile è
aggiunto il seguente:
"317-ter – (Cessazione della convivenza e
provvedimenti relativi ai figli) – Quando la convivenza ha termine, se i
genitori hanno stipulato un accordo di convivenza contenente patti relativi
all’affidamento e al mantenimento dei figli, essi, insieme o
separatamente, possono chiedere al giudice di verificarne la rispondenza all’interesse
degli stessi. Il giudice, nell’esclusivo interesse dei figli può adottare
provvedimenti diversi.
In mancanza di accordo i genitori, insieme o
separatamente, possono ricorrere al giudice affinché disponga a quale di
essi i figli vanno affidati, stabilisca la misura in cui l’altro deve
contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione e adotti
ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse
morale e materiale di essa. Si applicano le disposizioni dell’articolo
155, commi 3, 5, 6 e 8 del codice civile".
3. Dopo l’articolo 317-ter del codice civile è
aggiunto il seguente:
"317 quater – (Provvedimenti relativi ai figli di
genitori non conviventi) – Nel caso in cui i genitori naturali non
raggiungono un accordo in ordine all’affidamento e al mantenimento dei
figli, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articoli
317-ter."