DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA’

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

"Disciplina degli accordi di convivenza"

 

Iniziativa del Ministro Katia Bellillo (La Repubblica 1° settembre 2000, ItaliaOggi 7 settembre 2000) 

Articolo 1

(Accordi di convivenza)

1. Le persone conviventi maggiori di età possono concludere accordi al fine di regolare i loro rapporti durante la convivenza o dopo la sua cessazione.

2. Tali accordi possono essere provati con ogni mezzo. Sono fatti salvi i requisiti di forma previsti dall’articolo 1350 del codice civile.

Articolo 2

(Contribuzione alla vita comune)

1. I conviventi possono pattuire che, durante il rapporto, ciascuno è tenuto a contribuire alla vita comune in proporzione alla proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

2. I conviventi possono stabilire modi e misura della contribuzione di ciascuno.

Articolo 3

(Attribuzioni patrimoniali)

1. In assenza di apposita pattuizione, le attribuzioni patrimoniali effettuate tra i conviventi in ragione della prestazione di reciproca contribuzione, compiute in qualunque forma in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, costituiscono adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell’articolo 2034 del codice civile.

 

Articolo 4

(Patti relativi all’eventuale cessazione della convivenza)

1. I conviventi possono regolare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza. Possono prevedere la corresponsione di un assegno di mantenimento mediante versamenti periodici o in unica soluzione.

2. Possono altresì stabilire che l’abitazione dove si svolgeva la vita comune, di proprietà di un terzo, sia attribuita all’uno o all’altro dei conviventi. In tale caso la relativa pattuizione deve essere comunicata al proprietario dell’immobile o comunque al dante causa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Se l’immobile è di proprietà di uno o di entrambi i conviventi, questi possono stabilire che l’abitazione sia attribuita all’uno o all’altro, a titolo di diritto reale o di diritto di godimento. Se le parti hanno stipulato un contratto di comodato, salvo patto contrario il comodato ha la durata minima di tre anni.

4. Il diritto di godimento di cui al comma precedente è opponibile ai terzi acquirenti ai sensi dell’articolo 1599 del codice civile. Se le parti costituiscono un diritto reale ai sensi degli articoli 1022 e seguenti del codice civile, l’opponibilità è regolata dagli articoli 2643, n. 4) e 2644 del codice civile.

Articolo 5  

(Designazione della persona di fiducia per le decisioni in materia di salute)

 

1. Ciascuno dei conviventi può designare l’altro come persone di fiducia per l’assunzione delle decisioni in materia di salute.

2. L’accordo deve essere fatto con atto scritto e con sottoscrizione autenticata.

3. La designazione produce effetto nel caso di sopravvenuta incapacità naturale valutata come irreversibile allo stato delle conoscenze scientifiche. In tal caso la persona designata diviene titolare del diritto di conoscere i dati sanitari che riguardano il convivente divenuto incapace, di prestare o rifiutare il consenso in relazione ai trattamenti sanitari che stiano per essere eseguiti o che siano prevedibili nello sviluppo della patologia in atto.

4. Nei casi in cui al comma 3 il rifiuto dei trattamenti sanitari espresso dalla persona di fiducia deve essere rispettato dai sanitari anche qualora ne derivasse un pericolo per la salute o per la vita dell’interessato, e li rende esenti da responsabilità.

Articolo 6  

(Accordi relativi ai figli)

1. Il secondo comma dell’articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"Se il riconoscimento e fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento."

2. Dopo l’articolo 317-bis del codice civile è aggiunto il seguente:

"317-ter – (Cessazione della convivenza e provvedimenti relativi ai figli) – Quando la convivenza ha termine, se i genitori hanno stipulato un accordo di convivenza contenente patti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, essi, insieme o separatamente, possono chiedere al giudice di verificarne la rispondenza all’interesse degli stessi. Il giudice, nell’esclusivo interesse dei figli può adottare provvedimenti diversi.

In mancanza di accordo i genitori, insieme o separatamente, possono ricorrere al giudice affinché disponga a quale di essi i figli vanno affidati, stabilisca la misura in cui l’altro deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione e adotti ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Si applicano le disposizioni dell’articolo 155, commi 3, 5, 6 e 8 del codice civile".

3. Dopo l’articolo 317-ter del codice civile è aggiunto il seguente:

"317 quater – (Provvedimenti relativi ai figli di genitori non conviventi) – Nel caso in cui i genitori naturali non raggiungono un accordo in ordine all’affidamento e al mantenimento dei figli, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articoli 317-ter."

Nota critica di Simonetta Sotgiu

Nota redazionale: forti critiche al progetto di progetto di legge sono pubblicate su "L'Avvenire" del giorno 8 settembre 2000. In senso contrario è espressa (con un'intervista pubblicata sullo stesso numero del giornale) il Ministro Patrizia Toia.

Commenti favorevoli sono in La Repubblica del 1° settembre 2000