proposta di legge 7343/C

        Onorevoli Colleghi! - La lotta al fenomeno criminale della pornografia minorile e a quello più grave della pedofilia non può più prescindere dalla utilizzazione di adeguati strumenti informatici che possano contrastare efficacemente sullo stesso terreno della tecnologia "globale" i raffinati metodi di diffusione della pornografia e di adescamento dei minori da parte delle agguerrite organizzazioni criminali di pedofili che attraverso INTERNET hanno raggiunto livelli di penetrazione che provocano grave allarme sociale.
        La presente proposta di legge, pertanto, intende fornire la magistratura e la polizia giudiziaria di un efficace strumento di prevenzione e al contempo di repressione dei reati previsti dagli articoli 600-bis e seguenti del codice penale attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche di avanguardia, come, per esempio, l'attacco dei siti pedo-pornografici mediante virus informatici che li distruggano o li rendano inutilizzabili.
        La norma affida alla magistratura il potere di disporre il sequestro e, nei casi di particolare gravità, l'oscuramento dei siti INTERNET che diffondano immagini o informazioni aventi ad oggetto minori che possono anche promanare da siti collocati in Paesi stranieri.

       
Art. 1.
        1. All'articolo 600-ter del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

         "Qualora i fatti previsti dall'articolo 600-bis e dal presente articolo consistano nella messa in circolazione, mediante strumenti informatici o telematici, di immagini ed informazioni aventi ad oggetto persone minori degli anni diciotto, il giudice può autorizzare con decreto il sequestro e, nei casi più gravi, la distruzione di dati, programmi e sistemi utilizzati per la loro diffusione.
        Sulla base delle convenzioni internazionali esistenti il giudice può anche disporre l'interruzione del funzionamento del sistema informatico o telematico utilizzato per la diffusione delle immagini e delle informazioni di cui al quinto comma del presente articolo, con l'ausilio di apposite tecnologie e strumenti informatici. In tale caso il giudice ordina la previa registrazione e la custodia del materiale contenuto nel sistema informatico o telematico".