|
Onorevoli
Colleghi! - La lotta al fenomeno criminale della pornografia minorile e a quello
più grave della pedofilia non può più prescindere dalla utilizzazione di
adeguati strumenti informatici che possano contrastare efficacemente sullo
stesso terreno della tecnologia "globale" i raffinati metodi di
diffusione della pornografia e di adescamento dei minori da parte delle
agguerrite organizzazioni criminali di pedofili che attraverso INTERNET hanno
raggiunto livelli di penetrazione che provocano grave allarme sociale.
La presente proposta di legge,
pertanto, intende fornire la magistratura e la polizia giudiziaria di un
efficace strumento di prevenzione e al contempo di repressione dei reati
previsti dagli articoli 600-bis e seguenti del codice penale attraverso
l'utilizzo di tecnologie informatiche di avanguardia, come, per esempio,
l'attacco dei siti pedo-pornografici mediante virus informatici che li
distruggano o li rendano inutilizzabili.
La norma affida alla
magistratura il potere di disporre il sequestro e, nei casi di particolare
gravità, l'oscuramento dei siti INTERNET che diffondano immagini o informazioni
aventi ad oggetto minori che possono anche promanare da siti collocati in Paesi
stranieri.
Art. 1.
1. All'articolo 600-ter
del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora i
fatti previsti dall'articolo 600-bis e dal presente articolo consistano
nella messa in circolazione, mediante strumenti informatici o telematici, di
immagini ed informazioni aventi ad oggetto persone minori degli anni diciotto,
il giudice può autorizzare con decreto il sequestro e, nei casi più gravi, la
distruzione di dati, programmi e sistemi utilizzati per la loro diffusione.
Sulla base delle convenzioni
internazionali esistenti il giudice può anche disporre l'interruzione del
funzionamento del sistema informatico o telematico utilizzato per la diffusione
delle immagini e delle informazioni di cui al quinto comma del presente
articolo, con l'ausilio di apposite tecnologie e strumenti informatici. In tale
caso il giudice ordina la previa registrazione e la custodia del materiale
contenuto nel sistema informatico o telematico".
|