Ric. n. 2007/02 Sent. n. 56/04
REPUBBLICA
ITALIANA
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento
dei signori magistrati:
Stefano
Baccarini - Presidente
Marco Buricelli - Consigliere
Angelo Gabbricci - Consigliere-relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso
n. 2007/02, proposto da Soile Lautsi, in proprio e quale genitore dei
minori Dataico Albertin e Sami Albertin, rappresentata e difesa dall’avv.
L. Ficarra, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta
art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,
contro
l’Amministrazione dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in
persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Venezia, per legge domiciliataria,
per l’annullamento della decisione assunta il 27 maggio 2002 dal Consiglio
di Istituto dell’I.C. “Vittorino da Feltre” di Abano Terme (Padova) -
verbale n. 5 - nella parte in cui delibera di lasciare esposti negli
ambienti scolastici i simboli religiosi;
nonché per l’annullamento degli atti presupposti e conseguenti, comunque
connessi con quello impugnato.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
dell’Istruzione;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 13 novembre 2003 - relatore il
consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. Ficarra per la ricorrente e
l’avv. dello Stato Gasparini per l’Amministrazione resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Massimo
Albertin e Soile Tuulikki Lautsi, quest’ultima nata nella città di Sipoo,
in Finlandia, sono i genitori di Dataico e Sami Albertin, nati
rispettivamente nel 1988 e nel 1990, e iscritti nel 2002 rispettivamente
alla III e alla I classe dell’istituto comprensivo statale “Vittorino da
Feltre” di Abano Terme (Padova).
Il 22 aprile
2002, nel corso di una seduta del consiglio d’istituto - come si legge nel
verbale della riunione - lo stesso Massimo Albertin, «in riferimento
all’esposizione di simboli religiosi» all’interno della scuola, ne propose
la rimozione; dopo un’approfondita discussione, la decisione fu rinviata
alla seduta del 27 maggio, quando fu posta in votazione e approvata una
deliberazione che proponeva «di lasciare esposti i simboli religiosi».
Soile
Tuulikki Lautsi, in proprio e quale genitore esercente la potestà sui
figli minori, ha impugnato tale determinazione con il ricorso in esame;
nel successivo giudizio si è costituito il Ministero dell’istruzione,
concludendo per l’inammissibilità, l’improcedibilità e, comunque, per
l’infondatezza del ricorso.
DIRITTO
1.1. Il
ricorso censura la deliberazione impugnata anzitutto per violazione dei
principî d’imparzialità e di laicità dello Stato, e segnatamente del
secondo, quale principio supremo dell’ordinamento costituzionale, avente
priorità assoluta e carattere fondante, desumibile insieme dall’art. 3
della Costituzione, che garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini, e
dal successivo art. 19, il quale riconosce la piena libertà di professare
la propria fede religiosa, includendovi anche la professione di ateismo o
di agnosticismo: principio confermato dall’art. 9 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto
1955, n. 848, che riconosce la libertà di manifestare «la propria
religione o il proprio credo».
Il rammentato principio di laicità, prosegue la ricorrente, precluderebbe
l’esposizione dei crocefissi e di altri simboli religiosi nelle aule
scolastiche, disposta in violazione della «parità che deve essere
garantita a tutte le religioni e a tutte le credenze, anche a-religiose»:
l’impugnata deliberazione del consiglio della scuola “Vittorino da Feltre”
costituirebbe «aperta e palese violazione dei suesposti principi
fondamentali del nostro ordinamento giuridico».
1.2. Inoltre,
continua la Lautsi, la stessa deliberazione sarebbe illegittima anche per
eccesso di potere sotto il profilo della sua contraddittorietà logica.
Si desume invero dal verbale della seduta, in cui il provvedimento fu
assunto, che uno dei membri dell’organo aveva espresso l’auspicio per cui
«tale problema possa incentivare una maggiore educazione all’integrazione
religiosa e al rispetto della libertà di idee e di pensiero per tutti»:
ma, secondo la Lautsi, non si potrebbe affermare ciò e nel contempo
negarlo, «dicendo che nella scuola debbono essere presenti i simboli
religiosi appartenenti peraltro a una sola determinata confessione
religiosa».
2.1. Il
Ministero dell’istruzione, nel costituirsi, ha sollevato una prima
eccezione di nullità del ricorso introduttivo, perché sottoscritto
soltanto da uno dei genitori dei minori Dataico e Sami Albertin, mentre
l’art. 320 c.c. prescrive che la rappresentanza legale dei figli spetta
congiuntamente a entrambi: l’eccezione è tuttavia infondata.
La norma citata stabilisce bensì che i genitori congiuntamente
rappresentano i figli in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni,
ma soggiunge che possono essere compiuti disgiuntamente da ciascuno di
essi gli atti di ordinaria amministrazione, e, tra questi, ad avviso del
Collegio, rientra l’esercizio, in nome e per conto dei figli minori, di
azione per la tutela di situazioni sostanziali che non abbiano
direttamente o indirettamente contenuto patrimoniale, ovvero comunque una
potenzialità lesiva per la sfera giuridica patrimoniale del minore:
certamente il ricorso in questione non presenta un siffatto contenuto, per
cui esso ben poteva essere validamente proposto da uno soltanto dei
genitori.
2.2.1.
L’Amministrazione pone altresì un dubbio sulla giurisdizione del giudice
adìto, che il Collegio non ritiene peraltro di condividere.
L’atto impugnato, infatti, si riferisce a un arredo scolastico, seppure
certamente sui generis, ed è dunque espressione di una potestà
organizzativa che appartiene all’Amministrazione scolastica, a fronte
della quale i singoli utenti hanno posizioni di interesse legittimo.
2.2.2. Quest’ultima
considerazione consente di respingere altresì l’ulteriore eccezione
proposta dalla difesa erariale, per cui il ricorso non sarebbe stato
notificato a quei genitori e allievi dell’istituto “Vittorino da Feltre”,
i quali vogliono mantenere nelle aule scolastiche il crocifisso - che è
l’unico simbolo religioso colà attualmente presente - e che per questo
avrebbero la qualità di controinteressati.
Invero, nel giudizio amministrativo la posizione di controinteressato va
riconosciuta - con il conseguente onere di notificazione del ricorso
introduttivo - ai soggetti che si trovano in una posizione antitetica a
quella del ricorrente, traendo utilità propria e diretta dal provvedimento
impugnato, e sono facilmente individuabili in base a questo: in specie
manca senz’altro questo secondo requisito, poiché la ricorrente (come
d’altronde la stessa resistente) non era certamente in grado di stabilire,
nel momento in cui ha proposto il ricorso, chi condividesse la decisione
assunta dal consiglio d’istituto e qui impugnata.
2.3.1.
Ancora, lo stesso Ministero sostiene di aver diramato, sia pure dopo
l’avvio del processo, una circolare, datata 3 ottobre 2002, in cui si
inviterebbero i dirigenti scolastici ad assicurare l’esposizione del
crocefisso nella aule scolastiche: e tale disposizione, secondo la difesa
erariale, «sarebbe comunque ostativa alla possibilità per la parte
ricorrente, di ottenere la rimozione del simbolo cristiano».
2.3.2. Si
deve peraltro anzitutto osservare come la circolare non risulti essere
stata ufficialmente pubblicata, né comunicata direttamente alla
ricorrente, e neppure prodotta in giudizio: sicché neppure il Collegio è
in grado di valutarne la rilevanza, e l’effettivo valore vincolante.
La stessa circolare, comunque, non costituirebbe in ogni caso, per
ammissione della stessa Amministrazione resistente, un atto presupposto
del provvedimento gravato, né ciò sarebbe possibile, essendo a questo
successiva.
Non si potrebbe dunque far carico alla ricorrente di non averla impugnata
con il ricorso introduttivo, né di non averla successivamente gravata
mediante motivi aggiunti, come pure si sostiene nel controricorso, non
trattandosi di un atto appartenente allo stesso procedimento e adottato
«tra le stesse parti» (art. 21, I comma, l. 1034/71): si deve quindi
concludere che, allo stato, la Lautsi conserva integro il proprio
interesse all’annullamento della deliberazione 27 maggio 2002, la quale
incide direttamente sulla sua posizione soggettiva d’interesse legittimo.
3.1. Di ben
maggiore spessore è viceversa l’ulteriore difesa dell’Amministrazione.
Essa rileva che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è
espressamente prescritta da due disposizioni, l’art. 118 del r.d. 30
aprile 1924, n. 965, recante disposizioni sull’ordinamento interno degli
istituti di istruzione media, e dall’art. 119 del RD. 26 aprile 1928 n.
1297 (e, in particolare, nella Tabella C allo stesso allegata), riferito
agli istituti di istruzione elementare.
Tali norme, sebbene risalenti, sarebbero tuttora in vigore, come
confermato dal parere 27 aprile 1988 n. 63/1988, reso dalla II Sezione del
Consiglio di Stato: e, sebbene non espressamente richiamate nell’atto
impugnato, ne fonderebbero la legittimità, e dovrebbero dunque condurre
alla reiezione del ricorso proposto.
3.2. Invero,
va anzitutto riconosciuto che le disposizioni richiamate
dall’Amministrazione resistente costituiscono, per tali, pertinente e
adeguato fondamento giuridico positivo del provvedimento gravato, seppure
limitatamente a un particolare simbolo religioso, il crocifisso, che è,
peraltro, l’unico cui il ricorso si riferisce esplicitamente e, con
ragionevole certezza, quello cui si vuole riferire il provvedimento
impugnato.
Il citato art. 118 del r.d. 965/24 - incluso nel capo XII intitolato
Dei locali e dell’arredamento scolastico - dispone che ogni istituto
d’istruzione media «ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del
Crocifisso e il ritratto del Re»; l’art. 119 del r.d. 1297/28, a sua
volta, stabilisce che gli arredi delle varie classi scolastiche sono
elencati nella tabella C, allegata allo stesso regolamento: e tale
elencazione include il crocifisso per ciascuna classe elementare.
Tali previsioni, anteriori al Trattato e al Concordato tra la Santa Sede e
l’Italia - cui fu data esecuzione con la l. 27 maggio 1929, n. 810 - non
appaiono contrastare con le disposizioni contenute in quegli atti pattizî,
in cui nulla viene stabilito relativamente all’esposizione del crocifisso
nelle scuole, come in qualsiasi ufficio pubblico; inoltre, come rileva il
Consiglio di Stato nel citato parere n. 63/1988, le modificazioni
apportate al Concordato con l’Accordo, ratificato e reso esecutivo con la
l. 25 marzo 1985, n. 121, «non contemplando esse stesse in alcun modo la
materia de qua, così come nel Concordato originario, non possono
influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui
trattasi», mancando i presupposti di cui all’art. 15 delle disposizioni
sulla legge in generale.
In particolare, prosegue lo stesso parere, «non appare ravvisabile un
rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una
nuova disciplina dell’intera materia, già regolata dalle norme anteriori»:
sicché, in conclusione, poiché le disposizioni in parola «non attengono
all’insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione
degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi
che esse siano tuttora legittimamente operanti».
3.3. Orbene,
il Collegio a sua volta deve riconoscere che le due disposizioni in
questione non sono state abrogate, né espressamente, né implicitamente, da
norme di grado legislativo ovvero regolamentare.
Il r.d. 965/24 e il r.d. 1297/28, infatti, costituiscono certamente fonti
regolamentari, come si desume, anzitutto, da specifiche previsioni che li
autoqualificano per tali (ad es. l’art. 144 del r.d. 965/24, e la stessa
intestazione per il r.d. 1297/28); a ciò si aggiunga che, nei rispettivi
preamboli, vengono richiamati atti di grado sicuramente legislativo - il
testo unico delle leggi sull’istruzione elementare, approvato con il r.d.
5 febbraio 1928, n. 577, da una parte, ed il r.d. 6 maggio 1923, n. 1054,
recante l’ordinamento della istruzione media, dall’altra - rispetto ai
quali sono destinati ad introdurre norme attuative di dettaglio.
3.4. È
tuttavia evidente che la controversia non può così ritenersi definita,
poiché, attese le censure proposte, il thema decidendum si sposta
dal contrasto tra il provvedimento impugnato e l’invocato principio di
laicità a quello dell’illegittimità costituzionale delle due citate
disposizioni: questione che, in generale, può essere sollevata d’ufficio
innanzi al Giudice delle leggi per quelle disposizioni che costituiscano
presupposto di legittimità dell’atto impugnato.
4.1. Ora,
tenuto anche conto che il provvedimento è stato emesso dal consiglio
d’istituto d’un istituto comprensivo - che, cioè, riunisce la scuola
elementare e media - non pare dubbio che la questione di costituzionalità,
riferita sia all’art. 118 del r.d. 965/24 che all’art. 119 del r.d.
1297/28, abbia qui rilevanza in quanto su queste disposizioni è fondato il
potere esercitato con il provvedimento impugnato.
Per quanto invece concerne la rilevanza della questione sotto il profilo
della natura giuridica delle disposizioni oggetto del giudizio di
legittimità costituzionale, ferma, secondo l’insegnamento della Corte,
l’inammissibilità del controllo diretto dei regolamenti da parte della
Corte costituzionale, ne è invece ammissibile il controllo indiretto (cfr.
le sentenze 30 dicembre 1994, n. 456, e 20 dicembre 1988, n. 1104), nei
casi in cui una disposizione di legge «trova applicazione attraverso le
specificazioni espresse dalla normativa regolamentare, i cui contenuti
integrano il precetto della norma primaria» (Corte cost., 456/94 cit.).
4.2. Orbene,
ad avviso del Collegio, tale relazione sussiste tra le norme regolamentari
in questione e quelle primarie di cui le prime costituiscono
specificazione: il r.d. 6 maggio 1923, n. 1054 quanto all’istruzione
media, il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577 quanto all’istruzione elementare,
attualmente vigenti nella formulazione di cui al lgs. 16 aprile 1994, n.
297, mediante il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado (art. 676 d. lgs. cit.).
Invero, rammentato nuovamente che il crocifisso costituisce, secondo le
disposizioni regolamentari in questione, un arredo scolastico, va
anzitutto ricordato come l’art. 159, I comma, del d. lgs. 297/94,
corrispondente all’art. 55 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, disponga che
spetta ai comuni provvedere, tra l’altro, «alle spese necessarie per
l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico,
degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le
biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei
registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari»; per
la scuola media, poi, l’art. 190 d. lgs. 297/94 cit., corrispondente
all’art.103 del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, egualmente dispone che i
comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l’arredamento,
l’acqua, il telefono, l’illuminazione, il riscaldamento, e così via.
Orbene, alla specificazione del contenuto minimo necessario delle
locuzioni di genere: «arredi» ovvero «arredamento», contenute negli artt.
159 e 190, concorrono le due disposizioni regolamentari citate,
comprendendovi anche il crocifisso: così si può senz’altro affermare che
le disposizioni degli artt. 159 e 190, come specificati dalle norme
regolamentari citate, includono il crocifisso tra gli arredi scolastici, e
per questa parte, possono formare oggetto di sindacato di costituzionalità
innanzi al Giudice della leggi.
4.3. V’è poi
un’altra disposizione, contenuta nello stesso d. lgs. 297/94, che va
considerata ai fini della rilevanza della questione, ed è l’art. 676,
intitolato Norma di abrogazione, il quale dispone che «le
disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione
da esso risultante; quelle non inserite restano ferme a eccezione delle
disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico stesso, che sono
abrogate».
Invero, le norme recate dall’art. 118 del r.d. 965/24 e dall’art. 119 del
r.d. 1297/28 non confliggono con il testo unico, ma dovrebbero comunque
ritenersi implicitamente abrogate ex art. 15 preleggi, perché il d. lgs.
297/94 regola l’intera materia scolastica: restano dunque in vigore
esclusivamente in forza dello stesso art. 676, il quale, dunque,
costituisce, al pari dei richiamati artt. 159 e 190, una norma primaria
attraverso la quale l’obbligo di esposizione del crocifisso conserva
vigenza nell’ordinamento positivo.
5.1.
Accertato così che la questione è rilevante, è ora necessario stabilire se
la stessa sia o meno non manifestamente infondata.
Invero, il crocifisso rappresenta la massima icona cristiana, presente in
ogni luogo di culto e più di ogni altra venerata: esso può bensì assumere
ulteriori valori semantici, ma questi non possono comunque mai
completamente elidere quello religioso, da cui traggono comunque
giustificazione e fondamento.
La norma in questione, dunque, impone che nelle aule delle scuole
elementari e medie, luoghi sicuramente pubblici, sia apposto un simbolo il
quale mantiene comunque un univoco significato confessionale, per tale
percepito dalla massima parte dei consociati: e non si può essere certi
che una siffatta prescrizione sia compatibile con i principî stabiliti
dalla Costituzione repubblicana, nell’interpretazione che la Corte ha nel
tempo delineato.
5.2. Invero,
la laicità dello Stato italiano - come ricorda la ricorrente -
costituisce, secondo il Giudice delle leggi, un principio supremo,
emergente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e, dunque,
«uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale
della Repubblica», (così Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203) e nel quale
«hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni
diverse» (Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440).
Quale riflesso del principio di laicità (successivamente ribadito dalla
Corte costituzionale con le sentenze nn. 259/90, 195/93 e 329/97), e, più
specificatamente, dell’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione
di religione (art. 3 Cost.) e dell’eguale libertà davanti alla legge di
tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), «l’atteggiamento dello
Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità» nei confronti di
ogni fede, «senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo
dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa
(sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997)» (così Corte cost.,
20 novembre 2000, n. 508).
In tale contesto, credenti e non credenti si trovano «esattamente sullo
stesso piano rispetto all’intervento prescrittivo, da parte dello Stato,
di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso comunque, in
conseguenza dell’appartenenza della religione a una dimensione che non è
quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta
soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano
l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di
religione» (Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 334); mentre «valutazioni e
apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori» tra le diverse
fedi, con diverse intensità di tutela, verrebbero a incidere sulla pari
dignità della persona e si porrebbero «in contrasto col principio
costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato» (Corte
cost., 14 novembre 1997, n. 329).
5.3. V’è
dunque da dubitare che siano compatibili con le precedenti enunciazioni le
norme dell’ordinamento generale le quali prescrivono, come detto,
l’esposizione di un simbolo venerato dal cristianesimo nelle aule
scolastiche, (così come lo sarebbe ogni altra disposizione che stabilisse
la presenza di simboli di altre fedi): ciò non pare pienamente
conciliabile con la posizione di equidistanza e imparzialità tra le
diverse confessioni che lo Stato deve comunque mantenere, tanto più che la
previsione si riferisce agli spazi destinati all’istruzione pubblica, cui
tutti possono accedere - e anzi debbono, per ricevere l’istruzione
obbligatoria (art. 34 Cost.) - e che lo Stato assume tra i suoi compiti
fondamentali, garantendo la libertà d’insegnamento (art. 33 Cost.).
Diversamente da quanto avviene per l’insegnamento della religione, che
liberamente gli studenti e i loro genitori possono o meno accogliere - e
solo così il principio di laicità dello Stato è osservato: cfr. Corte
costituzionale 203/89 cit., e 14 gennaio 1991, n. 13 - la presenza del
crocifisso viene obbligatoriamente imposta agli studenti, a coloro che
esercitano la potestà sui medesimi e, inoltre, agli stessi insegnanti: e
la norma che prescrive tale obbligo sembra così delineare una disciplina
di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni,
attribuendole una posizione di privilegio che, secondo i rammentati
principî costituzionali, non può trovare giustificazione neppure nella sua
indubbia maggiore diffusione, ciò che può semmai giustificare nelle
singole scuole, secondo specifiche valutazioni, il rispetto di tradizioni
religiose - come quelle legate al Natale o alla Pasqua - ma non la
generalizzata presenza del crocifisso.
6. In
conclusione, non appare manifestamente infondata e va sollevata questione
di legittimità costituzionale, per contrasto con il principio di laicità
dello Stato, quale risultante dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della
Costituzione, degli artt. 159 e 190 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
come specificati rispettivamente dall’art. 119 del RD. 26 aprile 1928, n.
1297 (Tabella C) e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella
parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche
e dell’art. 676 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui
conferma la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 119 del RD. 26
aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) ed all’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924,
n. 965.
Deve, pertanto, disporsi la sospensione del presente giudizio e la
rimessione della questione all’esame della Corte costituzionale, giusta
l’art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87.
P.Q.M.
Il Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, I Sezione, solleva questione di
legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d. lgs. 16 aprile
1994, n. 297, come specificati rispettivamente dall’art. 119 del RD. 26
aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924,
n. 965, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle
aule scolastiche e dell’art. 676 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella
parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 119
del RD. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) ed all’art. 118 del r.d. 30
aprile 1924, n. 965, in riferimento al principio della laicità dello Stato
e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.
Sospende il
giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria della Sezione, che
gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la
risoluzione della prospettata questione, e che la presente ordinanza sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.
Così deciso
in Venezia, nella Camera di consiglio addì 13 novembre 2003.
Il
Presidente L’estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 14 GEN 2004, n. 56
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