Gli avvocati: "meri tecnici al servizio di qualunque interesse?"

 

 

Il discorso pronunziato da Giovanni Paolo II il 28.01. u.s. al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario ha suscitato un vivace dibattito tra gli operatori del diritto.

Alcuni hanno riesumato la vexata questio del c.d. doppio regime di matrimonio civile, che consenta ai coniugi di optare, con scelta vincolante, per un matrimonio indissolubile oppure divorziabile, sull'esempio del covenant marriage, approvato nel 1997 in Louisiana ed in Arizona.

Altri hanno evidenziato l’invito del Pontefice a considerare la mentalità divorzistica (più che il divorzio) come un tarlo per la stessa convivenza sociale e per il bene comune, a causa dei suoi effetti disastrosi, delle funeste conseguenze e dei gravi danni, non solo per i figli, ma più in generale per la famiglia e per l’intera società.

Personalmente sono rimasto colpito dall’ultimo capoverso del monito papale laddove il Pontefice invita "Gli avvocati, come liberi professionisti, … a declinare l'uso della loro professione per una finalità contraria alla giustizia com'è il divorzio; soltanto possono collaborare ad un'azione in tal senso quando essa, nell'intenzione del cliente, non sia indirizzata alla rottura del matrimonio, bensì ad altri effetti legittimi che solo mediante tale via giudiziaria si possono ottenere in un determinato ordinamento. In questo modo, con la loro opera di aiuto e pacificazione delle persone che attraversano crisi matrimoniali, gli avvocati servono davvero i diritti delle persone, ed evitano di diventare dei meri tecnici al servizio di qualunque interesse".

Queste ultime parole del Papa mi hanno indotto ad approfondire ulteriormente la dimensione etica della mia attività di avvocato e, sulla scorta delle letture effettuate, ho elaborato le seguenti considerazioni, in buona misura tratte da un saggio su questo tema di Carmelo de Diego-Lora, pubblicato nella rivista Ius Canonicum, 1983, pp.753-778.

 

a) L'eticità della professione dell'avvocato

 

Essa si fonda essenzialmente su due aspetti:

 

a.1. L'avvocatura come professione liberale

 

L'avvocato è per definizione indipendente: egli è pertanto libero di accettare o di rifiutare i casi presentati dai clienti.

Insieme al diritto alla difesa del cliente, diritto costituzionalmente garantito, va ricordato anche il diritto del professionista di essere rispettato in questa sua primaria libertà assoluta di assumere il mandato.

L'avvocato si trova sempre di fronte alla possibilità di scegliere liberamente: usando la sua libertà professionale accetterà i casi prospettatigli dai suoi clienti quando ritiene che gli interessi in questione siano meritevoli di essere difesi; al contrario, si rifiuterà quando ritiene che questi interessi non lo siano, perché ingiusti.

Questa è una norma elementare di deontologia della professione forense, e per tale motivo questa professione viene definita liberale. Dalla capacità di mantenere tale indipendenza, tale libertà di scelta, dipenderà in grande misura che l'avvocato possa o meno mantenere la dovuta condotta etica richiesta da questa professione.

Da questo punto di vista è stato giustamente detto che la grandezza della professione forense, la qualità autentica dell'avvocato, non si acquisisce né in Facoltà, né il giorno in cui l'avvocato è ammesso nell'Ordine professionale, ma solo quando è in grado di dire ad un cliente: «questa causa è indifendibile». Fino a quel giorno l'avvocato è soltanto «un apprendista».

L'avvocato non deve svendere la propria libertà personale né può farsi condizionare nell’esercizio della sua professione dalla ricerca del successo fine a se stesso, né dal denaro, e neppure dal desiderio di fare un favore al cliente con pregiudizio della giustizia.

L'indipendenza e la libertà di scelta sono un presupposto necessario dell'eticità dell'esercizio della professione legale: queste due proprietà svolgono una funzione che potremmo definire negativa, nel senso che evitano quei condizionamenti che possono indurre l'avvocato a compiere ciò che non desidera: esse gli consentono invece di operare rettamente nell'ambito di ciò che ritiene giusto.

Vale anche per la condotta professionale dell’avvocato il noto principio giusto il quale la valutazione etica di una azione presuppone la libertà di chi la compie: non si dà morale e neppure è pensabile il diritto né per gli animali nè per gli dei!

A tal proposito appare opportuno ricordare la diversa posizione dei due protagonisti di ogni processo: infatti, mentre il giudice si trova sottomesso alla richiesta della parte, che gli chiede di applicare al caso la relativa norma giuridica, ove questa sia applicabile, l'avvocato, invece, è colui che promuove, con la propria iniziativa, la richiesta dell'applicazione della legge e la sottomissione del caso al potere giudiziale.

La situazione giuridica dell'uno e dell'altro, rispetto alla legge, è, pertanto, radicalmente diversa. Il giudice vi è sempre sottomesso, l'avvocato, invece, conserva sempre la sua libertà, poiché dipende dalla sua volontà il sottomettersi alle norme di una legge che ritiene ingiusta o, al contrario, improntare la propria vita professionale evitando di soggiacere alle stesse.

         Solo poche parole, trattandosi di casi statisticamente non molto numerosi, per l'ipotesi della difesa d'ufficio o di persona ammessa al gratuito patrocinio, su segnalazione del consiglio dell'ordine: in questo caso può l'avvocato per motivi di coscienza rifiutare l'assistenza legale, ove si tratti di processi aventi un determinato oggetto, per esempio il divorzio?

Anche per l’avvocato vale il principio della libertà di coscienza, giusto il quale nessuno può essere obbligato ad agire contro i principi che la propria coscienza suggerisce: è conseguentemente previsto che per gravi e giustificati motivi l’avvocato possa rifiutare l’incarico senza che questo suo comportamento possa configurare l’ipotesi di abbandono della difesa.

E comunque, anche quando l’avvocato si trovi soggetto alla legge che gli impone di accettare taluni incarichi, perde quella libertà di scelta che abbiamo visto caratterizzare la sua professione come liberale. In detta ipotesi le sue condizioni di lavoro non sono più quelle tipiche di chi esercita una professione liberale ma piuttosto – al pari di quelle tipiche del lavoro del magistrato – integrano una mera cooperazione materiale al male voluto dal cliente che gli viene per legge imposto di assistere.

Da quanto sopra esposto consegue che del tutto impropriamente si è interpretato il monito papale rivolto agli avvocati affinché non patrocinino cause di divorzio come un invito all'obiezione di coscienza: non sussistendo, infatti, alcun obbligo da parte dell'avvocato di patrocinare tutte le cause che gli vengono prospettate dai propri clienti, non gli è affatto necessario invocare l'obiezione di coscienza per decidere liberamente di non accettare il patrocinio di cause che non ritiene in coscienza di dover difendere.

A ciò non osta neppure il giuramento che l’avvocato presta - prima di esercitare la professione - di “… osservare lealmente le leggi dello Stato…”.

Ritengo, infatti, che gli orrori delle guerre mondiali ma anche secoli di civiltà giuridica dovrebbero ormai far ritenere definitivamente superato il principio delle norme “giuste per definizione”, sol perché approvate formalmente in modo corretto: intendo in altri termini rivendicare il diritto di criticare e di non collaborare nell’applicazione di quelle leggi dello Stato che si ritengono ingiuste perché confliggenti valori fondanti la civile convivenza! Come ha correttamente scritto il giudice Casaburi, “… ci sono leggi che sporcano, che rendono complici chi – pur non avendo contribuito alla loro approvazione - concorre alla loro attuazione”. E continua: “Esistono leggi di per sé non criminali, ma che possono contrastare irriducibilmente con i valori, gli ideali, le credenze fondamentali e profonde di determinati gruppi di cittadini, i quali possono chiedere di non “averci a che fare”. E’ – semplificando – il principio dell’obiezione di coscienza, già riconosciuto ai giovani quanto al servizio militare, ai medici quanto all’aborto”.

Non sembra superfluo a tal proposito ricordare che la legge giusta obbliga moralmente in coscienza: questo suo potere vincolante le deriva non tanto dalla previsione di una sanzione per l’ipotesi di una sua violazione, quanto dalla sua connessione alla legge morale naturale. Una legge ingiusta perché contraria al diritto naturale non solo non obbliga moralmente alcuno al suo rispetto ma determina anzi l’obbligo morale di resistervi o di opporvisi con tutti i mezzi leciti!

 

 

a.2. La sintonia o cooperazione formale tra avvocato e cliente

 

Esiste un altro profilo da ricordare quando si parla di etica della professione forense.

Le professioni liberali non solo consentono a chi le esercita a compiere liberamente il bene che cerca di ottenere per il proprio cliente, ma hanno, inoltre, natura tale che chi svolge la propria attività professionale al servizio di altri coopera, nella ricerca del bene giusto, con l'interesse stesso che il cliente vuole conseguire.

La questione prospettata dal cliente sarà accettata dall'avvocato se ritenuta buona e meritevole di tutela in quanto prevista da una legge giusta: egli mette a disposizione la propria arte affinchè ciò che gli è stato richiesto possa essere riconosciuto positivamente.

Nella relazione tra il professionista e il cliente se è vero che l'avvocato, da una parte, deve conservare una posizione di alterità o estraneità rispetto alla lite e non deve identificarsi con il litigante, è altrettanto vero, dall'altra, che si verifica una sorta di sintonia, che si manifesta in una attività di collaborazione finalizzata all'affermazione della richiesta della parte, cui egli presta assistenza e rappresentanza in modo non asettico; se la parte chiede un bene giusto, l'avvocato coopera formalmente a che questo bene giusto richiesto sia conseguito e ottenuto dal cliente.

Si può dire che c'è cooperazione formale perché c’è una sorta di sintonia, a volte fino all'identificazione, tra l'interesse della parte difesa e l'interesse del professionista del diritto: c’è una stretta collaborazione per conseguire un risultato da entrambi voluto e ugualmente desiderato, anche se ciascuno lo persegue con criteri e motivazioni proprie della sfera nella quale essi rispettivamente si muovono: quello dell'interesse personale da un lato e quello dell'interesse professionale al servizio del cliente, dall’altra.

Orbene, quando la parte intende conseguire un risultato dannoso, ingiusto, con pregiudizio dell'altra parte, se l'avvocato collabora col proprio cliente, coopererà formalmente al male voluto da altri. In questi casi, la sintonia, la collaborazione al male altrui, finisce con il diventare anche un danno personale del collaborante; non c'è dubbio, infatti, che, se si tratta di un male, non si può neppure collaborare col cliente.

Ciò varrebbe anche se il cliente, per errore, credesse un bene il male desiderato: è sufficiente che l'avvocato conosca la natura del male arrecato attraverso il risultato cercato, perché questi in coscienza debba astenersi dalla collaborazione richiesta.

Conseguentemente non è sufficiente - come afferma qualcuno - che l'avvocato avverta il cliente che ciò che richiede sia contro la legge naturale per ritenersi moralmente a posto nel portare avanti l'incarico affidatogli dal cliente, ove questi insista nelle sue richieste nonostante l'avvertimento. Non basta, infatti, l'avvertenza che quello che si intente compiere sia un male: occorre che l’avvocato si astenga dal collaborare nel conseguimento di ciò che gli è stato chiesto, dandone le ragioni al richiedente: mi piace richiamare la perfetta sintonia di questo enunciato con la prima delle dodici regole morali dettate dall’avvocato Alfonso de Liguori ai propri colleghi: “Non bisogna accettare mai cause ingiuste perché sono perniciose per la coscienza e pel decoro”.

Questa cooperazione formale, diretta a conseguire un qualcosa che rappresenta un ingiustizia, ordinariamente consiste, per l'avvocato, nel fatto che il cliente desidera sottoporre il suo caso alle norme di una legge ingiusta o iniqua. In tale ipotesi l’avvocato diventa corresponsabile di un ingiustizia pur se voluta da altri.

Quando il professionista accetta una determinata causa, si determina una sorta di sintonia, di identità d'interessi con il risultato cercato dalla parte

Se non fosse così, si cadrebbe in contraddizione con le esigenze deontologiche di dette professioni giuridiche, mancando il professionista di sincerità e di coerenza nel suo lavoro; ciò significherebbe non tenere conto del valore trascendente della propria funzione e ridurla a mera tecnica priva di significato, svuotando l'atto umano d'ogni contenuto etico.

Qui si innesta quella che potrebbe definirsi portata universale del monito papale che vorrei qui sottolineare: ovvero il richiamo ad un profilo alto della professione legale che non si limiti ad essere mera tecnica al servizio di qualunque interesse.

L'avvocato non prostituisce” la sua mente dietro corrispettivo: esercita un alto compito al servizio della giustizia, ovvero solamente di quegli interessi che ritiene meritevoli di tutela perché conformi e previsti da una legge giusta. In questo senso si può ripetere quanto autorevolmente affermato, ovvero “che tutta l'attività, tutta la capacità e la scienza dell'avvocato è posta al servizio della giustizia: l'avvocato è per definizione l'uomo che difende e - per quanto gli è possibile - fa trionfare la giustizia”!

         In altri e conclusivi termini, vorrei prescindere dallo specifico invito del Papa agli avvocati ad astenersi dal patrocinio delle cause di divorzio per leggervi un invito estensibile all’intera categoria ad esercitare la professione con un alto profilo etico, a non cedere alla tentazione, più frequente di quanto non si immagini, di far mercimonio della propria professionalità' per nessuna finalità: fosse anche il successo o una vile parcella.

 

b) La difesa del delinquente

 

A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che anche nella difesa del delinquente, quando l’avvocato è consapevole della sua colpevolezza, potrebbe ipotizzarsi una certa analogia con quanto abbiamo da ultimo considerato. Come si concilia quanto sopra detto a proposito della sintonia e dell'identificazione tra interesse del cliente ed avvocato con la necessaria presa di distanza da parte dell'avvocato dall'azione (immorale) di reato commessa dal cliente ed il sacrosanto diritto del reo di essere sempre difeso?

Alcuni, in modo pilatesco ed alquanto banale, ricorrono alla distinzione tra verità processuale e verità reale, attenendosi all’ipocrita principio di non chiedere mai la verità dei fatti al proprio cliente per limitarsi ad esaminare solamente le carte ed essere così più liberi in coscienza di difendere chiunque!

Devesi invece ricordare che, come il reo non è moralmente obbligato a confessare il proprio delitto, così pure il suo avvocato è libero di fare ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla legge per sottrarre alla pena il suo assistito, pur quando sia cosciente della di lui colpevolezza.

Inoltre, l'attività dell'avvocato che coopera all’applicazione di una legge iniqua, in ipotesi al divorzio altrui, è del tutto diversa da questa ipotesi di assistenza, poiché nel primo caso l'avvocato cerca di conseguire un fine dannoso, non solo per l'altro coniuge, ma pure per il suo cliente, procurando un pregiudizio oggettivo - il divorzio -, per cui la sua attività è diretta ad ottenere un risultato nocivo per ambedue le parti interessate, con ripercussioni negative per l'intera società.

Al contrario, l'avvocato difensore di un delinquente chiede al giudice, in un contesto prettamente etico, che venga concesso qualcosa che è un bene per l'imputato: il bene di una giustizia equa, evitando quei particolari rigori dovuti ad eccesso di zelo giudiziale, una giustizia proporzionata alle circostanze personali del colpevole, adattata alla complessiva realtà soggettiva dell'imputato.

La difesa penale dell'imputato non cerca mai l'ingiustizia, ma il bene della giustizia. Al contrario, chi richiede una sentenza di divorzio, aspira a sciogliere ciò che è per natura indissolubile.

        

c) Esemplificazioni

 

I due casi di seguito riportati tratti dall’esperienza professionale vorrebbero esemplificare le tesi sopra esposte.

Primo caso.

Dialogo telefonico tra due avvocati:

Sono l'avvocato della signora Rossi, come possiamo concordare la separazione dal marito da te assistito? La mia Cliente vorrebbe un assegno mensile di 500 Euro.

Bè mi sembra un pò troppo, considerando che anche lei lavora. Che ne dici di far ridurre questa richiesta? Va Bene, vedrò di convincerla per 400 e non se ne parli più.

I bambini, come di norma, restano affidati alla madre col diritto di visita del padre, poi con calma procediamo alla separazione dei beni.

Va bene?

Si, ciao alla prossima!

Durata della telefonata: minuti 4.

Tempo per predisporre il ricorso congiunto per separazione consensuale: minuti 6. Basta, infatti, richiamare un modello che ogni avvocato conserva memorizzato nel proprio computer e cambiare i nomi e gli importi.

Guadagno medio: circa 1000 Euro a titolo di acconto. Cadauno!

Secondo caso.

Un cliente racconta all’avvocato di volersi separare dalla moglie perchè questa è cambiata e la convivenza sotto lo stesso tetto è diventata intollerabile. Prima di tutto l’avvocato invia una raccomandata alla moglie rappresentandole il mandato conferitogli dal marito ed invitandola nel proprio studio per verificare le condizioni per una separazione consensuale. Dopo qualche giorno l’avvocato riceve la chiamata di un collega, il quale gli sollecita un incontro a 4, per verificare i termini dell'eventuale separazione e capire se è possibile una conciliazione. Tutti e quattro si vedono per un paio di ore, discutono, verificano quali sono le cause del contrasto. Pensavano chissà quali drammi esistenziali ed invece: “non mi stira più le camicie”, “vuole una carta di credito non cointestata ma solo a suo nome”, “mi sento controllato”. I due avvocati invitano i coniugi a tenere presente i disagi che verranno certamente causati ai figli dal loro comportamento e riescono dopo non pochi sforzi a convincerli a riprovare a stare insieme provando ad azzerare tutti i dissidi e a rivedersi a distanza di un mese per verificare se continuano a persistere le condizioni della separazione ovvero si sono definitivamente riconciliati.

Guadagno percepito dagli avvocati: zero.

Tempo di lavoro impiegato: varie ore.

Incontrandosi nei corridoi del tribunale, gli avvocati si chiedono se i rispettivi clienti si siano rifatti vivi. Alla risposta negativa, il più giovane commenta entusiasta: abbiamo salvato un matrimonio. Il più esperto: no, alla prima crisi, saranno certamente andati da un altro avvocato che, con meno scrupoli e più avido di denaro, avrà immediatamente fatto la separazione.

         Tornando al monito papale, nel primo caso, gli avvocati sono stati meri tecnici al servizio dell’interesse prospettato dai clienti: questi gli hanno chiesto una prestazione professionale (la separazione) e lui ha asetticamente venduto la propria tecnica dietro un corrispettivo: è esagerato definire detta attività prostituzione intellettuale”?

         Nel secondo caso i due avvocati, con la loro opera di aiuto e pacificazione delle persone che attraversano crisi matrimoniali, hanno servito davvero i diritti delle persone!

 

Avv. Sergio Salvato

(ssalvato@infcom.it)