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Gli avvocati: "meri tecnici al servizio di qualunque interesse?"
Il discorso pronunziato da Giovanni Paolo II il 28.01. u.s. al Tribunale
della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario ha
suscitato un vivace dibattito tra gli operatori del diritto.
Alcuni hanno riesumato la vexata questio del c.d. doppio
regime di matrimonio civile, che consenta ai coniugi di optare,
con scelta vincolante, per un matrimonio indissolubile oppure divorziabile,
sull'esempio del covenant marriage, approvato nel 1997 in Louisiana
ed in Arizona.
Altri hanno evidenziato l’invito del Pontefice a considerare la
mentalità divorzistica (più che il divorzio) come un tarlo per la
stessa convivenza sociale e per il bene comune, a causa dei suoi effetti
disastrosi, delle funeste conseguenze e dei gravi danni, non solo per i
figli, ma più in generale per la famiglia e per l’intera società.
Personalmente sono rimasto colpito dall’ultimo capoverso del monito papale
laddove il Pontefice invita "Gli avvocati, come liberi
professionisti, … a declinare l'uso della loro professione per
una finalità contraria alla giustizia com'è il divorzio; soltanto possono
collaborare ad un'azione in tal senso quando essa, nell'intenzione del
cliente, non sia indirizzata alla rottura del matrimonio, bensì ad altri
effetti legittimi che solo mediante tale via giudiziaria si possono
ottenere in un determinato ordinamento. In questo modo, con la loro opera
di aiuto e pacificazione delle persone che attraversano crisi
matrimoniali, gli avvocati servono davvero i diritti delle persone, ed
evitano di diventare dei meri tecnici al servizio di qualunque interesse".
Queste ultime parole del Papa mi hanno indotto ad approfondire
ulteriormente la dimensione etica della mia attività di avvocato e, sulla
scorta delle letture effettuate, ho elaborato le seguenti considerazioni,
in buona misura tratte da un saggio su questo tema di Carmelo de
Diego-Lora, pubblicato nella rivista Ius Canonicum, 1983, pp.753-778.
a) L'eticità della professione dell'avvocato
Essa si fonda essenzialmente su due aspetti:
a.1. L'avvocatura come professione liberale
L'avvocato è per definizione indipendente: egli è pertanto libero
di accettare o di rifiutare i casi presentati dai clienti.
Insieme al diritto alla difesa del cliente, diritto costituzionalmente
garantito, va ricordato anche il diritto del professionista di essere
rispettato in questa sua primaria libertà assoluta di assumere il mandato.
L'avvocato si trova sempre di fronte alla possibilità di scegliere
liberamente: usando la sua libertà professionale accetterà i casi
prospettatigli dai suoi clienti quando ritiene che gli interessi in
questione siano meritevoli di essere difesi; al contrario, si
rifiuterà quando ritiene che questi interessi non lo siano, perché
ingiusti.
Questa è una norma elementare di deontologia della professione forense, e
per tale motivo questa professione viene definita liberale. Dalla capacità
di mantenere tale indipendenza, tale libertà di scelta, dipenderà in
grande misura che l'avvocato possa o meno mantenere la dovuta condotta
etica richiesta da questa professione.
Da questo punto di vista è stato giustamente detto che la grandezza della
professione forense, la qualità autentica dell'avvocato, non si
acquisisce né in Facoltà, né il giorno in cui l'avvocato è ammesso
nell'Ordine professionale, ma solo quando è in grado di dire ad un
cliente: «questa causa è indifendibile». Fino a quel giorno
l'avvocato è soltanto «un apprendista».
L'avvocato non deve svendere la propria libertà personale né può farsi
condizionare nell’esercizio della sua professione dalla ricerca del
successo fine a se stesso, né dal denaro, e neppure dal desiderio di fare
un favore al cliente con pregiudizio della giustizia.
L'indipendenza e la libertà di scelta sono un presupposto necessario
dell'eticità dell'esercizio della professione legale: queste due proprietà
svolgono una funzione che potremmo definire negativa, nel senso che
evitano quei condizionamenti che possono indurre l'avvocato a compiere ciò
che non desidera: esse gli consentono invece di operare rettamente
nell'ambito di ciò che ritiene giusto.
Vale anche per la condotta professionale dell’avvocato il noto principio
giusto il quale la valutazione etica di una azione presuppone la libertà
di chi la compie: non si dà morale e neppure è pensabile il diritto né per
gli animali nè per gli dei!
A tal proposito appare opportuno ricordare la diversa posizione dei due
protagonisti di ogni processo: infatti, mentre il giudice si trova
sottomesso alla richiesta della parte, che gli chiede di applicare al caso
la relativa norma giuridica, ove questa sia applicabile, l'avvocato,
invece, è colui che promuove, con la propria iniziativa, la richiesta
dell'applicazione della legge e la sottomissione del caso al potere
giudiziale.
La situazione giuridica dell'uno e dell'altro, rispetto alla legge, è,
pertanto, radicalmente diversa. Il giudice vi è sempre sottomesso,
l'avvocato, invece, conserva sempre la sua libertà, poiché dipende dalla
sua volontà il sottomettersi alle norme di una legge che ritiene ingiusta
o, al contrario, improntare la propria vita professionale evitando di
soggiacere alle stesse.
Solo poche parole, trattandosi di casi statisticamente non molto
numerosi, per l'ipotesi della difesa d'ufficio o di persona ammessa al
gratuito patrocinio, su segnalazione del consiglio dell'ordine: in questo
caso può l'avvocato per motivi di coscienza rifiutare l'assistenza legale,
ove si tratti di processi aventi un determinato oggetto, per esempio il
divorzio?
Anche per l’avvocato vale il principio della libertà di coscienza, giusto
il quale nessuno può essere obbligato ad agire contro i principi che la
propria coscienza suggerisce: è conseguentemente previsto che per gravi e
giustificati motivi l’avvocato possa rifiutare l’incarico senza che questo
suo comportamento possa configurare l’ipotesi di abbandono della difesa.
E comunque, anche quando l’avvocato si trovi soggetto alla legge che gli
impone di accettare taluni incarichi, perde quella libertà di scelta che
abbiamo visto caratterizzare la sua professione come liberale. In detta
ipotesi le sue condizioni di lavoro non sono più quelle tipiche di chi
esercita una professione liberale ma piuttosto – al pari di quelle tipiche
del lavoro del magistrato – integrano una mera cooperazione materiale al
male voluto dal cliente che gli viene per legge imposto di assistere.
Da quanto sopra esposto consegue che del tutto impropriamente si è
interpretato il monito papale rivolto agli avvocati affinché non
patrocinino cause di divorzio come un invito all'obiezione di
coscienza: non sussistendo, infatti, alcun obbligo da parte
dell'avvocato di patrocinare tutte le cause che gli vengono prospettate
dai propri clienti, non gli è affatto necessario invocare l'obiezione di
coscienza per decidere liberamente di non accettare il patrocinio di cause
che non ritiene in coscienza di dover difendere.
A ciò non osta neppure il giuramento che l’avvocato presta - prima di
esercitare la professione - di “… osservare lealmente le leggi dello
Stato…”.
Ritengo, infatti, che gli orrori delle guerre mondiali ma anche secoli di
civiltà giuridica dovrebbero ormai far ritenere definitivamente superato
il principio delle norme “giuste per definizione”, sol perché
approvate formalmente in modo corretto: intendo in altri termini
rivendicare il diritto di criticare e di non collaborare nell’applicazione
di quelle leggi dello Stato che si ritengono ingiuste perché confliggenti
valori fondanti la civile convivenza! Come ha correttamente scritto il
giudice Casaburi, “…
ci sono leggi che
sporcano, che rendono complici chi – pur non avendo contribuito alla loro
approvazione - concorre alla loro attuazione”.
E continua: “Esistono leggi di per sé non criminali, ma che possono
contrastare irriducibilmente con i valori, gli ideali, le credenze
fondamentali e profonde di determinati gruppi di cittadini, i quali
possono chiedere di non “averci a che fare”. E’ – semplificando – il
principio dell’obiezione di coscienza, già riconosciuto ai giovani quanto
al servizio militare, ai medici quanto all’aborto”.
Non sembra superfluo
a tal proposito ricordare che la legge giusta obbliga moralmente in
coscienza: questo suo potere vincolante le deriva non tanto dalla
previsione di una sanzione per l’ipotesi di una sua violazione, quanto
dalla sua connessione alla legge morale naturale. Una legge ingiusta
perché contraria al diritto naturale non solo non obbliga moralmente
alcuno al suo rispetto ma determina anzi l’obbligo morale di resistervi o
di opporvisi con tutti i mezzi leciti!
a.2. La sintonia o cooperazione formale tra avvocato e cliente
Esiste un altro profilo da ricordare quando si parla di etica della
professione forense.
Le professioni liberali non solo consentono a chi le esercita a compiere
liberamente il bene che cerca di ottenere per il proprio cliente, ma
hanno, inoltre, natura tale che chi svolge la propria attività
professionale al servizio di altri coopera, nella ricerca del bene
giusto, con l'interesse stesso che il cliente vuole conseguire.
La questione prospettata dal cliente sarà accettata dall'avvocato se
ritenuta buona e meritevole di tutela in quanto prevista da una legge
giusta: egli mette a disposizione la propria arte affinchè ciò che gli è
stato richiesto possa essere riconosciuto positivamente.
Nella relazione tra il professionista e il cliente se è vero che
l'avvocato, da una parte, deve conservare una posizione di alterità o
estraneità rispetto alla lite e non deve identificarsi con il litigante, è
altrettanto vero, dall'altra, che si verifica una sorta di sintonia,
che si manifesta in una attività di collaborazione finalizzata
all'affermazione della richiesta della parte, cui egli presta assistenza e
rappresentanza in modo non asettico; se la parte chiede un bene giusto,
l'avvocato coopera formalmente a che questo bene giusto richiesto sia
conseguito e ottenuto dal cliente.
Si può dire che c'è cooperazione formale perché c’è una
sorta di sintonia, a volte fino all'identificazione, tra
l'interesse della parte difesa e l'interesse del professionista del
diritto: c’è una stretta collaborazione per conseguire un risultato da
entrambi voluto e ugualmente desiderato, anche se ciascuno lo persegue con
criteri e motivazioni proprie della sfera nella quale essi rispettivamente
si muovono: quello dell'interesse personale da un lato e quello
dell'interesse professionale al servizio del cliente, dall’altra.
Orbene, quando la parte intende conseguire un risultato dannoso, ingiusto,
con pregiudizio dell'altra parte, se l'avvocato collabora col proprio
cliente, coopererà formalmente al male voluto da altri. In questi casi, la
sintonia, la collaborazione al male altrui, finisce con il diventare anche
un danno personale del collaborante; non c'è dubbio, infatti, che, se si
tratta di un male, non si può neppure collaborare col cliente.
Ciò varrebbe anche se il cliente, per errore, credesse un bene il male
desiderato: è sufficiente che l'avvocato conosca la natura del male
arrecato attraverso il risultato cercato, perché questi in coscienza debba
astenersi dalla collaborazione richiesta.
Conseguentemente non è sufficiente - come afferma qualcuno - che
l'avvocato avverta il cliente che ciò che richiede sia contro la legge
naturale per ritenersi moralmente a posto nel portare avanti
l'incarico affidatogli dal cliente, ove questi insista nelle sue richieste
nonostante l'avvertimento. Non basta, infatti, l'avvertenza che quello
che si intente compiere sia un male: occorre che l’avvocato si
astenga dal collaborare nel conseguimento di ciò che gli è stato
chiesto, dandone le ragioni al richiedente: mi piace richiamare la
perfetta sintonia di questo enunciato con la prima delle dodici regole
morali dettate dall’avvocato Alfonso de Liguori ai propri colleghi: “Non
bisogna accettare mai cause ingiuste
perché sono perniciose per la coscienza e pel decoro”.
Questa cooperazione formale, diretta a conseguire un qualcosa che
rappresenta un ingiustizia, ordinariamente consiste, per l'avvocato, nel
fatto che il cliente desidera sottoporre il suo caso alle norme di una
legge ingiusta o iniqua. In tale ipotesi l’avvocato diventa
corresponsabile di un ingiustizia pur se voluta da altri.
Quando il professionista accetta una determinata causa, si determina una
sorta di sintonia, di identità d'interessi con il risultato cercato dalla
parte
Se non fosse così, si cadrebbe in contraddizione con le esigenze
deontologiche di dette professioni giuridiche, mancando il professionista
di sincerità e di coerenza nel suo lavoro; ciò significherebbe non tenere
conto del valore trascendente della propria funzione e ridurla a
mera tecnica priva di significato, svuotando l'atto umano d'ogni
contenuto etico.
Qui si innesta quella che potrebbe definirsi portata universale del
monito papale che vorrei qui sottolineare: ovvero il richiamo ad un
profilo alto della professione legale che non si limiti ad essere mera
tecnica al servizio di qualunque interesse.
L'avvocato non “prostituisce” la sua mente dietro
corrispettivo: esercita un alto compito al servizio della giustizia,
ovvero solamente di quegli interessi che ritiene meritevoli di tutela
perché conformi e previsti da una legge giusta. In questo senso si può
ripetere quanto autorevolmente affermato, ovvero “che tutta l'attività,
tutta la capacità e la scienza dell'avvocato è posta al servizio della
giustizia: l'avvocato è per definizione l'uomo che difende e - per quanto
gli è possibile - fa trionfare la giustizia”!
In altri e conclusivi termini, vorrei prescindere dallo specifico
invito del Papa agli avvocati ad astenersi dal patrocinio delle cause di
divorzio per leggervi un invito estensibile all’intera categoria ad
esercitare la professione con un alto profilo etico, a non cedere alla
tentazione, più frequente di quanto non si immagini, di far mercimonio
della propria professionalità' per nessuna finalità: fosse anche il
successo o una vile parcella.
b) La difesa del delinquente
A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che anche nella difesa
del delinquente, quando l’avvocato è consapevole della sua
colpevolezza, potrebbe ipotizzarsi una certa analogia con quanto abbiamo
da ultimo considerato. Come si concilia quanto sopra detto a proposito
della sintonia e dell'identificazione tra interesse del cliente ed
avvocato con la necessaria presa di distanza da parte dell'avvocato
dall'azione (immorale) di reato commessa dal cliente ed il sacrosanto
diritto del reo di essere sempre difeso?
Alcuni, in modo pilatesco ed alquanto banale, ricorrono alla distinzione
tra verità processuale e verità reale, attenendosi all’ipocrita principio
di non chiedere mai la verità dei fatti al proprio cliente per limitarsi
ad esaminare solamente le carte ed essere così più liberi in
coscienza di difendere chiunque!
Devesi invece ricordare che, come il reo non è moralmente obbligato a
confessare il proprio delitto, così pure il suo avvocato è libero di fare
ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla legge per sottrarre alla pena
il suo assistito, pur quando sia cosciente della di lui colpevolezza.
Inoltre, l'attività dell'avvocato che coopera all’applicazione di una
legge iniqua, in ipotesi al divorzio altrui, è del tutto diversa da questa
ipotesi di assistenza, poiché nel primo caso l'avvocato cerca di
conseguire un fine dannoso, non solo per l'altro coniuge, ma pure per il
suo cliente, procurando un pregiudizio oggettivo
-
il divorzio
-,
per cui la sua attività è diretta ad ottenere un risultato nocivo per
ambedue le parti interessate, con ripercussioni negative per l'intera
società.
Al contrario, l'avvocato difensore di un delinquente chiede al giudice, in
un contesto prettamente etico, che venga concesso qualcosa che è un bene
per l'imputato: il bene di una giustizia equa, evitando quei particolari
rigori dovuti ad eccesso di zelo giudiziale, una giustizia proporzionata
alle circostanze personali del colpevole, adattata alla complessiva realtà
soggettiva dell'imputato.
La difesa penale dell'imputato non cerca mai l'ingiustizia, ma il bene
della giustizia. Al contrario, chi richiede una sentenza di divorzio,
aspira a sciogliere ciò che è per natura indissolubile.
c) Esemplificazioni
I due casi di seguito riportati tratti dall’esperienza professionale
vorrebbero esemplificare le tesi sopra esposte.
Primo caso.
Dialogo telefonico tra due avvocati:
Sono l'avvocato della signora Rossi, come possiamo concordare la
separazione dal marito da te assistito? La mia Cliente vorrebbe un assegno
mensile di 500 Euro.
Bè mi sembra un pò troppo, considerando che anche lei lavora. Che ne dici
di far ridurre questa richiesta? Va Bene, vedrò di convincerla per 400 e
non se ne parli più.
I bambini, come di norma, restano affidati alla madre col diritto di
visita del padre, poi con calma procediamo alla separazione dei beni.
Va bene?
Si, ciao alla prossima!
Durata della telefonata: minuti 4.
Tempo per predisporre il ricorso congiunto per separazione consensuale:
minuti 6. Basta, infatti, richiamare un modello che ogni avvocato conserva
memorizzato nel proprio computer e cambiare i nomi e gli importi.
Guadagno medio: circa 1000 Euro a titolo di acconto. Cadauno!
Secondo caso.
Un cliente racconta all’avvocato di volersi separare dalla moglie perchè
questa è cambiata e la convivenza sotto lo stesso tetto è diventata
intollerabile. Prima di tutto l’avvocato invia una raccomandata alla
moglie rappresentandole il mandato conferitogli dal marito ed invitandola
nel proprio studio per verificare le condizioni per una separazione
consensuale. Dopo qualche giorno l’avvocato riceve la chiamata di un
collega, il quale gli sollecita un incontro a 4, per verificare i termini
dell'eventuale separazione e capire se è possibile una conciliazione.
Tutti e quattro si vedono per un paio di ore, discutono, verificano quali
sono le cause del contrasto. Pensavano chissà quali drammi esistenziali ed
invece: “non mi stira più le camicie”, “vuole una carta di credito non
cointestata ma solo a suo nome”, “mi sento controllato”. I due
avvocati invitano i coniugi a tenere presente i disagi che verranno
certamente causati ai figli dal loro comportamento e riescono dopo non
pochi sforzi a convincerli a riprovare a stare insieme provando ad
azzerare tutti i dissidi e a rivedersi a distanza di un mese per
verificare se continuano a persistere le condizioni della separazione
ovvero si sono definitivamente riconciliati.
Guadagno percepito dagli avvocati: zero.
Tempo di lavoro impiegato: varie ore.
Incontrandosi nei corridoi del tribunale, gli avvocati si chiedono se i
rispettivi clienti si siano rifatti vivi. Alla risposta negativa, il più
giovane commenta entusiasta: abbiamo salvato un matrimonio. Il più
esperto: no, alla prima crisi, saranno certamente andati da un altro
avvocato che, con meno scrupoli e più avido di denaro, avrà immediatamente
fatto la separazione.
Tornando al monito papale, nel primo caso, gli avvocati sono
stati meri tecnici al servizio dell’interesse prospettato dai clienti:
questi gli hanno chiesto una prestazione professionale (la separazione) e
lui ha asetticamente venduto la propria tecnica dietro un corrispettivo: è
esagerato definire detta attività “prostituzione intellettuale”?
Nel secondo caso i due avvocati, con la loro opera di aiuto e
pacificazione delle persone che attraversano crisi matrimoniali, hanno
servito davvero i diritti delle persone!
Avv. Sergio Salvato
(ssalvato@infcom.it)
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