Il giudice non può obbiettare contro la legge

di Romano Ricciotti

  Mario Agnoli, con riferimento  all'affermazione del Ministro della giustizia secondo la quale il magistrato non può accampare obiezione di coscienza in ordine alla legge sul divorzio in quanto soggetto alla legge, trova la motivazione "per lo meno singolare, dal momento che tutti i cittadini, inclusi avvocati e medici (ai quali ultimi il diritto di obiezione di coscienza è espressamente riconosciuto per quanto riguarda le pratiche abortive) sono soggetti alla legge".

   Questa tesi, è più papista del Papa. Il Pontefice ha detto:   “D'altra parte, gli operatori del diritto in campo civile devono evitare di essere personalmente coinvolti in quanto possa implicare    una cooperazione al divorzio. Per i giudici può risultare  difficile, poiché gli ordinamenti non riconoscono un'obiezione di  coscienza per esimerli dal sentenziare. Per gravi e proporzionati  motivi essi possono pertanto agire secondo i principi tradizionali della cooperazione materiale al male. Ma anch'essi devono trovare  mezzi efficaci per favorire le unioni matrimoniali, soprattutto   mediante un'opera di conciliazione saggiamente condotta.   Gli avvocati, come liberi professionisti, devono sempre declinare     l'uso della loro professione per una finalità contraria alla  giustizia com'è il divorzio; soltanto possono collaborare ad   un'azione in tal senso quando essa, nell'intenzione del cliente, non   sia indirizzata alla rottura del matrimonio, bensì ad altri effetti legittimi che solo mediante tale via giudiziaria si possono ottenere  in un determinato ordinamento (cfr Catechismo della Chiesa  Cattolica, n. 2383) [allusione alla separazione coniugale]. In questo modo,   con la loro opera di aiuto e pacificazione delle persone che attraversano crisi matrimoniali, gli avvocati servono davvero i diritti delle persone, ed   evitano di diventare dei meri tecnici al servizio di qualunque interesse”.

   Il Papa ha individuato molto bene il problema etico dell'esercizio della giurisdizione in materia di divorzio.

   Gli avvocati possono ricusare il loro ministero a chi intende divorziare perchè questa prerogativa è prevista dall'ordinamento. L'art. 11 della Legge forense dispone che  "Il procuratore non può, senza giustificato motivo, rifiutare il suo ufficio" (si ritiene che la norma valesse solo per la funzione procuratoria e non per quella di difesa. Ma la soppressione dell'albo dei procuratori ha esteso l'efficacia della norma a tutti gli avvocati. Il "giustificato motivo" esonera dall'obbligo di prestazione).

   I giudici, invece,  non hanno la facoltà di disapplicare la legge, nè di astenersi dal giudicare. Non sono ammesse eccezioni. Non è prevista,  per loro, l'obiezione di coscienza.

   Agnoli sostiene che esiste, nell'ordinamento positivo, una facoltà diffusa di obiezione. A suo avviso, il legislatore, "quando, nell’intento di attenuare gli evidenti disvalori (per non dire peggio) di cui quella legge (sull'interruzione della gravidanza) era portatrice, concesse (per altro più che giustamente) ai medici il diritto di rifiutarsi di partecipare alle pratiche della cosiddetta i.v.g.), pur non avendo quella legge natura costituzionale, incluse per tutti e in via generale l’obbiezione di coscienza nella categoria dei diritti costituzionalmente garantiti".

   Dissento.

   Il diritto all'obiezione di coscienza non è la regola ma l'eccezione. Procurare un aborto, in una retta concezione della professione medica, non è una cura. Ma il legislatore - ipocritamente e falsamente - ha costruito l'interruzione della gravidanza come uno strumento per la tutela della salute delle donne. Quindi l'aborto, per legge, è una terapia. Il medico, per comune opinione ha l'obbligo di curare. L'obiezione di coscienza è un'eccezione all'obbligo di curare. Lo stesso si verifica per l'obiezione di coscienza al servizio militare.

   Dunque, la norma sull'obiezione dei medici non ha portata generale, ma vale soltanto nei casi per i queli è prevista.

   E' vero, verissimo,  che "anche i giudici hanno diritto ad una coscienza e per di più ad una coscienza che proprio a causa dell’attività che svolgono è sempre vigile e solerte, prontissima a fare sentire la propria voce". Ma ciò non basta a introdurre il diritto all'obiezione di coscienza nell'ordinamento positivo.

   Il secondo comma dell'art. 101 della Costituzione, sottoponendo il giudice solo alla legge, lo sottopone alla legge. Non è, il mio,  un omaggio al signore de la Palisse. E' la realtà, che trova conferma positiva negli articoli 2 e 3 della legge 13 aprile 1988 n. 117, che fa discendere la responsabilità civile del magistrato dal diniego di giustizia, fonte di responsabilità civile e anche di responsabilità penale ai sensi dell'art. 328 del codice.

   Certo, alla coscienza del giudice  cristiano cattolico ripugna il divorzio. Ma, se non riesce a farsi assegnare a un ufficio dove non è chiamato a pronunciare sentenze di divorzio, il giudice ha una sola scelta: l'esercizio della virtù in modo eroico, che consiste nel rifiuto di applicare la legge con rischio grave di destituzione.

 Il Pontefice comprende benissimo questa condizione, che definisce difficile. Ma, mostrando paterna comprensione, riconosce che i giudici, per gravi e proporzionati motivi, possono agire secondo i principi tradizionali della cooperazione materiale al male  [Nella teologia morale, per cooperazione materiale al male si intende un concorso personale nel comportamento vietato,  che può divenire lecito per un motivo proporzionato, come il timore di un danno grave, per es. di licenziamento (Teodoro da Torre del Greco, Teologia morale, ed. Paoline, 1954)]

   E' male apposto, infine, il richiamo alla "barbarie nazista", perchè furono proprio i nazisti a sancire il potere del giudice di disapplicare la legge quando questa fosse contraria al diritto che  scaturisce dall'anima del popolo, e furono i sovietici a teorizzare e praticare la concezione strumentale del diritto  (cfr. Lopez De Onate, La certezza del diritto, Giuffrè, 1968).

   I magistrati tradizionali si sono sempre vigorosamente opposti all'Uso alternativo del diritto, propugnato da Magistratura democratica, e, con Lopez De Onate, hanno sempre sostenuto la concezione del giudice come custode della legge, convinti come lui che "nella certezza consiste la specifica eticità del diritto". E mi sento di dire che nella fedeltà alla legge è la specifica eticità del giudice.