|
Torno sull’oggetto di discussione: l'obiezione di coscienza del giudice,
anzi, più in generale, il ruolo dell'obiezione di coscienza nel nostro
ordinamento giuridico-costituzionale.
Certamente per mia colpa, consistente nell'avere lasciato trapelare un
mio pensiero di fondo di natura etico-morale, si sono, mi sembra, confusi
due problemi senza dubbio strettamente connessi, ma in realtà diversi.
Uno, primo in ordine logico, di carattere generalissimo e filosofico, ha
per oggetto il ruolo (nessun ruolo, un ruolo limitato ecc.) che gli
ordinamenti giuridici positivi dovrebbero attribuire all'obiezione di
coscienza; l'altro, assai più limitato e circoscritto, anche se di
maggiore interesse concreto, riguarda il ruolo attualmente riconosciuto
alla coscienza dall'ordinamento giuridico-costituzionale italiano.
Era mia intenzione affrontare, nel precedente scritto, solo il
secondo, riguardo al quale la mia opinione (già espressa) che, proprio in
ragione della posizione specialissima che la coscienza ha nel quadro della
persona umana, sia forse (dico "forse") possibile per l'ordinamento
giuridico non attribuire alla coscienza del singolo cittadino ruolo
alcuno (questo è il cuore della prima questione -non affrontata né qui né
nel mio precedente scritto-), ma non sia invece consentito (se non altro
per il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito) riconoscere
alla coscienza un ruolo di rilievo anche giuridico, nelle forme
(concretamente realizzate nel nostro ordinamento) di una possibile
legittima obiezione, suscettibile di esonerare dal compimento di
determinati atti ritenuti
contro coscienza, solo per alcune categorie di cittadini negandolo invece
ad altre.
Sono persuaso che una volta riconosciuto il principio di coscienza
(come è avvenuto sia per l'aborto sia per il servizio militare), questo
riconoscimento debba avere portata generale, non essendo evidentemente
consentito allo Stato distinguere (in base a quali criteri che non
risultino del tutto arbitrari e di mera convenienza?) fra i comandi che
ciascuno riceve dalla propria coscienza. Tuttavia, poiché l'argomento
merita, per la sua evidente importanza in quanto coinvolgente la totalità
del rapporto fra individuo e Stato, di essere sceverato fino in fondo,
ammettiamo pure la fondatezza della tesi di Ricciotti che l'obiezione di
coscienza riconosciuta ai medici in tema di aborto nonostante che le
pratiche abortive abbiano per la legge vigente natura terapeutica
costituisca un'eccezione.
Se di questo si tratta, l'eccezione, espressamente dalla legge
motivata con il richiamo alla coscienza di una determinata categoria di
cittadini (l'art. 9 della legge 22/5/1978 n. 194 parla, appunto, di
"obiezione di coscienza") non può essere arbitraria, ma deve
necessariamente trovare un fondamento logico-giuridico e l'unico
rinvenibile è tale da renderla necessariamente applicabile, dato il
principio costituzionale di uguaglianza, quanto meno "in subiecta
materia", non solo al "personale sanitario ed esercente le attività
ausiliarie", ma a tutti coloro che si trovino nella situazione che la
giustifica.
Ovviamente non ignoro che la Corte costituzionale ha deciso
altrimenti con una sentenza che peraltro è stata pressoché da tutti
ritenuta, anche per l'apoditticità della sua culturalmente modesta
motivazione, di mera opportunità (forse si dovrebbe dire opportunismo)
politica, tuttavia dal momento che identiche sono la materia (interruzione
gravidanza) e i principi in campo (l'imperativo di coscienza, che non può
distinguere, ed in effetti non distingue, fra le diverse forme di
partecipazione alle pratiche abortive) e che, nei casi nei quali è
richiesto (art. 12 legge n. 194/78), l'intervento del giudice è
altrettanto, se non più, determinante di quello del personale sanitario
(o, quanto meno, del personale ausiliario), l'esclusione dell'obiezione
per il giudice o viola il principio di uguaglianza o presuppone la
presenza nei giudici in quanto tali di un grado di coscienza meno elevato
di quello del personale sanitario. "Tertium non datur" a meno di non
volere convenire con l'ing. Castelli che la soggezione del giudice "solo"
alla legge si riferisce anche ai comandi della sua coscienza.
Alla fine di ogni discorso resta il fatto incontrovertibile che, pur
essendo sia il personale sanitario sia quello della magistratura soggetti
alla legge, si pretende conforme al principio di uguaglianza che in alcuni
casi (identici per entrambe le categorie) i primi siano esonerati per
motivi di coscienza dall'obbligo di curare e i secondi non lo siano invece
da quello di giudicare.
Resterebbe da spiegare perché in una identica situazione di problema
di coscienza (e il rilievo eccede, almeno in via di principio, il limitato
campo dell'aborto) l'eticità (il cui fondamento non è, almeno per chi non
ne abbia una visione "giacobina" nella legge) del giudice consista nel non
sottrarsi al dovere del giudicare e quella del medico (o del personale
sanitario in genere) nel sottrarvisi, se così gli imponga la sua
coscienza.
|
|
La postilla di Romano Ricciotti
Cari Mario (Agnoli e Cicala)
mi spiace insistere su banali argomenti di diritto positivo, di fronte
a questioni di principio così alte. Ma resto convinto che il giudice
italiano deve applicare la legge vigente e non può rifiutare il giudizio
(lo riconosce perfino il Papa). Ha ragione, poi, Luigi De Franco quando
dice che non si possono disattendere le sentenze della Corte
costituzionale (ovviamente quando sono di accoglimento o di rigetto, con
esclusione di quelle meramente interpretative).
Mi pare che non rimanga atro che sollevare nuovamente la questione. Non
è la prima volta che la Corte si disdice.
Oppure si può cercare un deputato "amico" che proponga una norma ad
hoc.
Con immutato affetto,
Romano
|