La replica di Mario Agnoli

Torno sull’oggetto di discussione: l'obiezione di coscienza del giudice, anzi, più in generale, il ruolo dell'obiezione di coscienza nel nostro ordinamento giuridico-costituzionale.
    Certamente per mia colpa, consistente nell'avere lasciato trapelare un mio pensiero di fondo di natura etico-morale, si sono, mi sembra, confusi due problemi senza dubbio strettamente connessi, ma in realtà diversi.     Uno, primo in ordine logico, di carattere generalissimo e filosofico, ha per oggetto il ruolo (nessun ruolo, un ruolo limitato ecc.) che gli ordinamenti giuridici positivi dovrebbero attribuire all'obiezione di coscienza; l'altro, assai più limitato e circoscritto, anche se di maggiore interesse concreto, riguarda il ruolo attualmente riconosciuto alla coscienza dall'ordinamento giuridico-costituzionale italiano.
     Era mia intenzione affrontare, nel precedente scritto, solo il secondo, riguardo al quale la mia opinione (già espressa) che, proprio in ragione della posizione specialissima che la coscienza ha nel quadro della persona umana, sia forse (dico "forse")  possibile per l'ordinamento giuridico  non attribuire alla coscienza del singolo cittadino ruolo alcuno  (questo è il cuore della prima questione -non affrontata né qui né nel mio precedente scritto-), ma non sia invece consentito (se non altro per il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito) riconoscere alla coscienza un ruolo di rilievo anche giuridico, nelle forme (concretamente realizzate nel nostro ordinamento) di una possibile legittima obiezione, suscettibile di esonerare dal compimento di determinati atti ritenuti
contro coscienza, solo per alcune categorie di cittadini negandolo invece ad altre.
     Sono persuaso che una volta riconosciuto il principio di coscienza (come è avvenuto sia per l'aborto sia per il servizio militare), questo riconoscimento debba avere portata generale, non essendo evidentemente consentito allo Stato distinguere (in base a quali criteri che non risultino del tutto arbitrari e di mera convenienza?) fra i comandi che ciascuno riceve dalla propria coscienza. Tuttavia, poiché l'argomento merita, per la sua evidente importanza in quanto coinvolgente la totalità del rapporto  fra individuo e Stato, di essere sceverato fino in fondo, ammettiamo pure la fondatezza della tesi di Ricciotti che l'obiezione di coscienza riconosciuta ai medici in tema di aborto nonostante che le pratiche abortive abbiano per la legge vigente natura terapeutica costituisca un'eccezione.
      Se di questo si tratta, l'eccezione,  espressamente dalla legge motivata con il richiamo alla coscienza di una determinata categoria di cittadini (l'art. 9 della legge  22/5/1978 n. 194 parla, appunto, di "obiezione di coscienza") non può essere arbitraria, ma deve necessariamente trovare un fondamento logico-giuridico e l'unico rinvenibile è tale da renderla necessariamente applicabile, dato il principio costituzionale di uguaglianza, quanto meno "in subiecta materia", non solo al "personale  sanitario ed esercente le attività ausiliarie", ma a tutti coloro che si trovino nella situazione che la giustifica.
      Ovviamente non ignoro che la Corte costituzionale ha deciso altrimenti con una sentenza che peraltro è stata pressoché da tutti ritenuta, anche per l'apoditticità della sua culturalmente modesta
motivazione, di mera opportunità (forse si dovrebbe dire opportunismo) politica, tuttavia dal momento che identiche sono la materia (interruzione gravidanza) e i principi in campo (l'imperativo di coscienza, che non può distinguere, ed in effetti non  distingue, fra le diverse forme di partecipazione alle pratiche abortive) e che,  nei casi nei quali è richiesto (art. 12 legge n. 194/78), l'intervento del giudice è altrettanto, se non più,  determinante di quello del personale sanitario
(o, quanto meno, del personale ausiliario), l'esclusione dell'obiezione per il giudice o viola il principio di uguaglianza  o presuppone la presenza nei giudici in quanto tali di un grado di coscienza meno elevato di quello del personale sanitario. "Tertium non datur" a meno di non volere convenire con l'ing. Castelli che la soggezione del giudice "solo" alla legge si riferisce anche ai comandi della sua coscienza.
     Alla fine di ogni discorso resta il fatto incontrovertibile che, pur essendo sia il personale sanitario sia quello della magistratura soggetti alla legge, si pretende conforme al principio di uguaglianza che in alcuni casi (identici per entrambe le categorie) i primi siano esonerati per motivi di coscienza dall'obbligo di curare e i secondi non lo siano invece da quello di giudicare.
     Resterebbe da spiegare perché in una identica situazione di problema di coscienza (e il rilievo eccede, almeno in via di principio, il limitato campo dell'aborto) l'eticità (il cui fondamento non è, almeno per chi non ne abbia una visione "giacobina" nella legge) del giudice consista nel non
sottrarsi al dovere del giudicare e quella del medico (o del personale sanitario in genere) nel sottrarvisi, se così gli imponga la sua coscienza.

 

 

 

La postilla di Romano Ricciotti

 

   Cari Mario (Agnoli e Cicala)

   mi spiace insistere su banali argomenti di diritto positivo, di fronte a questioni di principio così alte. Ma resto convinto che il giudice italiano deve applicare la legge vigente e non può rifiutare il giudizio (lo riconosce perfino il Papa). Ha ragione, poi,  Luigi De Franco quando dice che non si possono disattendere le sentenze della Corte costituzionale (ovviamente quando sono di accoglimento o di rigetto, con esclusione di quelle meramente interpretative).

   Mi pare che non rimanga atro che sollevare nuovamente la questione. Non è la prima volta che la Corte si disdice.

   Oppure si può cercare un deputato "amico" che proponga una norma ad hoc.

   Con immutato affetto,

                                                                        Romano