L’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore legale (figura,
oggi, scomparsa), emanato con Regio decreto-legge del 27 novembre 1933 n.
1578, riconosce al patrocinatore il potere di ricusare il proprio
ministero purché sussista un “giustificato motivo” (art. 11 del predetto
atto normativo). Questa clausola di salvaguardia, a favore dell’operatore
del diritto in questione, si presta alle più disparate interpretazioni.
Ciò che a
noi interessa capire è se l’articolo sopra richiamato consenta a qualsiasi
avvocato di invocare la c.d. “obbiezione di coscienza” per ragioni ideali
sia in ordine alla singola causa (che appaia all’avvocato medesimo
“immorale”), sia in ordine alla legge che nella causa è invocata.
Se si
guarda la questione da una visuale assolutamente “neutra”, la risposta non
può che essere negativa. Infatti, chi ritiene che l’esercizio della
professione forense debba essere svincolata da qualsiasi appiglio morale
sosterrà che i “giustificati motivi”, che legittimerebbero una rinuncia al
proprio ufficio, sarebbero invocabili, solamente, nei casi di cattiva
conduzione della causa per ignoranza, per sovraccarico di lavoro o quando
l’assunzione della causa stessa ingenerebbe il sospetto di un patrocinio
se non infedele, poco sentito.
Se però si
riflette sulla natura "libera" della professione forense appare logico e,
soprattutto, giusto ipotizzare che all'avvocato sia consentito regolare la
propria assistenza professionale secondo visioni ideali. Infatti, un
patrocinatore che svolgesse la propria opera prescindendo dalla propria
coscienza o, addirittura in contrasto con essa, andrebbe incontro ad una
esistenza schizofrenica (che lo porterebbe a sviluppare una duplice
personalità!).
A
corroborare quest’ultima tesi vi è un ulteriore elemento. I principi
generali, che costituiscono le fondamenta del codice deontologico forense,
sono preceduti da un preambolo che solennemente proclama: “L’avvocato
esercita la propria attività in piena libertà,
autonomia ed indipendenza, assicurando la
conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione
dell’ordinamento per i fini della giustizia”.
Tutta
l’attività dell’avvocato, dunque, deve essere finalizzata al perseguimento
di un fine supremo: la giustizia, appunto. Lo strumento più adeguato per
realizzare tale obiettivo (ad esempio, facendo assolvere l’imputato
innocente o facendo condannare ad una giusta pena il reo) è quello di
contribuire all’attuazione dell’ordinamento (come lo stesso preambolo,
sopraccitato, ha sottolineato). In alcuni casi, però, tale strumento
risulta non solo inadeguato ma, addirrittura, fuorviante.
Infatti,
in qualsiasi ordinamento (di qualsiasi epoca), può sempre verificarsi
l’ipotesi che il legislatore sforni leggi che entrino in aperto contrasto
con lo ius naturale. Quasi sempre, tali leggi sono lo
specchio della coscienza sociale, alla quale il legislatore si è
conformato.
L’avvocato
non deve, tuttavia, mai perdere di vista il fine della giustizia,
soprattutto, quando la sua attività trova legittimazione non solo
dall’ordinamento vigente ma, specialmente, dal contesto sociale in cui
opera. Quindi, qualsiasi legale deve, con coraggio, essere pronto a
denunciare ogni norma contraria alla morale e a non prestare
collaborazione alla legge ingiusta. Qualsiasi prezzo comporti!
A tal
riguardo va assolutamente ricordata la bellissima e struggente vicenda che
ha visto come protagonista S. Tommaso Moro (avvocato insigne nell’epoca in
cui è vissuto), il quale ha testimoniato con la vita non solo la sua
fedeltà alla Chiesa, ma anche a valori autenticamente umani, primo tra
tutti il primato della coscienza, e per questo motivo
credo che possa essere un punto di riferimento sia per i cristiani che per
i non credenti. L'atteggiamento di Tommaso Moro è una luce per la nostra
epoca.
La
predicazione apostolica ha insegnato ai cristiani il dovere di ubbidire ai
pubblici poteri costituiti legittimamente (cfr. Rom.13,1-7; 1aPt.2,13-14),
ma ha dato in pari tempo il fermo avvertimento che bisogna obbedire a Dio
piuttosto che agli uomini (Atti 5,29). L'introduzione di legislazioni
ingiuste pone spesso gli uomini moralmente retti di fronte a difficili
problemi di coscienza. Le scelte che si impongono sono talvolta dolorose e
possono richiedere il sacrificio di situazioni professionali confermate o
la rinuncia a prospettive legittime di avanzamento nella carriera. I
cristiani, come tutti gli uomini di buona volontà, sono chiamati, in virtù
di un grave dovere di coscienza, a non dare la loro collaborazione formale
alle pratiche che, benché ammesse dalla legislazione civile, si oppongono
alla Legge di Dio. Per gli atti che ciascuno compie personalmente, esiste,
infatti, una responsabilità morale cui nessuno si può mai sottrarre e su
cui ciascuno sarà giudicato da Dio stesso Sulla base di quanto premesso,
qualsiasi patrocinatore (a maggior ragione chi si ritiene credente) non
può rimanere indifferente al grido di dolore del Pontefice che, nel corso
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario alla Rota Romana (28 febbraio
2002), ha definito il divorzio come una piaga sociale dagli effetti
devastanti! Per tale ragione, ha invitato gli operatori del diritto in
questione di “evitare di essere personalmente coinvolti in quanto
possa implicare una cooperazione al divorzio” e, quindi, a
declinare l’uso della loro professione per una finalità contraria alla
giustizia. Agli stessi è consentito, ha aggiunto il Santo Padre,
collaborare soltanto quando la loro opera non sia indirizzata alla
rottura del matrimonio, bensì ad altri
effetti legittimi che solo mediante la via giudiziaria si
possono ottenere. Il Papa ha concluso il suo discorso sostenendo che “solo
con la loro opera di aiuto e pacificazione delle persone che attraversano
crisi matrimoniali, gli avvocati servono davvero i diritti delle persone,
ed evitano di diventare dei meri tecnici al servizio di qualunque
interesse”.
Il Vicario
di Cristo, con la sua chiara presa di posizione ha ribadito il principio
dell’indissolubilità del matrimonio, non solo come verità
evangelica ma, soprattutto, come principio fondante di ogni convivenza
civile. Il Papa, proprio ha sostegno della sua tesi, ha dichiarato: “Il
matrimonio è indissolubile: questa proprietà esprime una dimensione del
suo stesso essere oggettivo, non è un mero fatto soggettivo. Di
conseguenza, il bene dell'indissolubilità è il bene dello stesso
matrimonio; e l'incomprensione dell'indole indissolubile costituisce
l'incomprensione del matrimonio nella sua essenza. Ne consegue che il
"peso" dell'indissolubilità ed i limiti che essa comporta per la libertà
umana non sono altro che il rovescio, per così dire, della medaglia nei
confronti del bene e delle potenzialità insite nell'istituto matrimoniale
come tale. In questa prospettiva, non ha senso parlare di "imposizione" da
parte della legge umana, poiché questa deve riflettere e tutelare la legge
naturale e divina, che è sempre verità liberatrice (Gv 8, 32)”.
Pertanto,
dalle parole del Santo Padre non può che evincersi che la pienezza e la
bellezza del matrimonio sta proprio nella sua indissolubilità! Proprio
in virtù di tale verità incontestabile molti giuristi
laici, molto prima del discorso del Pontefice (quindi, in tempi non
sospetti), si erano espressi contro il divorzio per una serie di ragioni.
Innanzittutto, é opportuno mettere in luce come quegli autorevoli
liberali, spesso formatisi al di fuori degli ambienti e delle ispirazioni
della Chiesa Cattolica, ritenevano, al contrario di tanti nostri
contemporanei che pur si professano credenti, che «prima di negar
valore morale e sociale alle massime di Cristo, un po' di ponderatezza non
fosse fuor di luogo»; né esitavano ad ammettere che la indissolubilità
del vincolo matrimoniale non rappresentava soltanto «un sacrificio
chiesto all'individuo per la conquista della felicità ultraterrena, ma
anche un precetto che la mano divina ha scolpito nel cuore dell'uomo».
Scriveva
il Villa, che seppur divorzista, riteneva la rottura del matrimonio come
una circostanza eccezionale: «il matrimonio deve essere indissolubile,
come volevano i giureconsulti romani, un consorzio di tutta la vita, la
fede data e giurata dagli sposi di una mutua assistenza, della concordia
degli animi, del santo desiderio della famiglia, non può, non deve aver
termine ». In buona sostanza, anche allora veniva
sottolineata quella convinzione che tutt'oggi è alla base
dell'atteggiamento di chi, attualmente, difende l'indissolubilità del
matrimonio: «1'esistenza stessa dell'istituto del divorzio è fonte di
divorzi; i suoi effetti non possono esser limitati alla registrazione dei
fallimenti familiari che comunque avverrebbero, ma altri ne favorisce,
vuoi attenuando nei coniugi la volontà di superare ad ogni costo gli
inevitabili screzi, vuoi favorendo, soprattutto nei giovani, una maggior
leggerezza nell'accostarsi al vincolo».
Confermava, inoltre, il Salandra: «l'indissolubilità è ideale che non
ammette temperamenti; poichè ogni temperamento la nega e la distrugge».
Altri, ancora, ammonivano che «mischiando e rimischiando le carte non
cresce di un infinitesimo la probabilità che i giocatori presi insieme e
nel complesso della partita capitino migliori. Troppi – secondo loro –
credono di poter raggiungere la felicità liberandosi dell'altro, mentre
hanno la causa del male in se stessi, e che, molto spesso, il divorzio si
desidera per effetto di una illusione dell'ottimismo, se non dell'egoismo».
Da queste
ultime considerazioni è facile il passaggio al problema della figliolanza,
all'aspetto della complessa questione dal quale dovrebbe emergere una
difficoltà perentoria e insuperabile alla introduzione del divorzio. I
sostenitori del divorzio sostenevano già allora che, comunque, non può
essere una «buona scuola per i figli quella famiglia ove i genitori che
primi essi devono amare e rispettare a vicenda, si odiano e si disprezzano».
Ma a tale assunto essi replicavano che “è men peggio per i figli viver
in una famiglia, ove pur sussistano incomprensioni e dissensi, che
crescere senza famiglia, con la dolorosa sensazione che fra i genitori
esiste una frattura insanabile. Né si può disconoscere che le liti più
amare, forse quelle in cui padre e madre più frequentemente sono indotti a
coinvolgere i figli, assumono i loro accenti più aspri nel momento in cui
la coabitazione viene troncata. Quando, poi, sia intervenuta la pronuncia
del divorzio, con il passaggio a nuove nozze e, forse, la nascita di figli
di secondo letto, il genitore viene a trovarsi stretto da vincoli
e da legami che si contrappongono alle doverose cure per i figli di primo
letto”.
Di
conseguenza, se si deve dare un giudizio storico alla legge italiana del
1970 sul divorzio, c’è da essere laicamente severi. Inoltre, le regole che
sanciscono spezzato il vincolo di comunione materiale e spirituale non
danno strumenti di diagnosi né di ragioni: ripudio, o abbandono, o
reciproco addio, il test è solo quello di tre anni di separazione. La
legge vuole sia tentata la conciliazione, ma questo in pratica non si fa.
Il divorzio è divenuto così un rito vuoto e burocratico, un timbro su un
prestampato.
Uno dei
compiti fondamentali del Santo Padre è quello di di esprimere un giudizio
morale su legislazioni contrarie alla legge naturale ed alla morale,
dichiarandone la illegittimità giuridica e la radicale immoralità
(infatti, nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes § 76 dove si tratta
dei rapporti fra Chiesa e Stato si afferma che "SEMPRE E DOVUNQUE E' SUO
DIRITTO PREDICARE CON VERA LIBERTA' LA FEDE, INSEGNARE LA SUA DOTTRINA
SOCIALE, ESERCITARE SENZA OSTACOLI LA SUA MISSIONE TRA GLI UOMINI E DARE
IL SUO GIUDIZIO MORALE, ANCHE SU COSE CHE RIGUARDANO L'ORDINE POLITICO,
QUANDO CIO' SIA RICHIESTO DAI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA O DALLA
SALVEZZA DELLE ANIME").
Pertanto,
il monito recente del Papa non va visto come un’interferenza, come molti
hanno obiettato (tra i quali Emilio Nicola Buccico, presidente del
Consiglio nazionale forense, il quale ha dichiarato che l'appello
del Pontefice all’obiezione di coscienza non si può accogliere perché,
facendolo, i legali "tradirebbero la legge e il diritto e, come ben
sanno gli studiosi di Kant, il diritto è libertà"), quando rammenta
che la legge naturale non può essere falsificata.
Poche
sono, però, le voci che si sono levate a favore della tesi papale. Tra
queste spicca l’opinione di Francesco D’Agostino (Unione Giuristi
Cattolici Italiani), il quale ha ribadito che “Il matrimonio è
un valore antropologico fondamentale che riguarda non solo i cittadini
italiani ma gli uomini di tutti gli ordinamenti e di tutti i popoli. Ed è
coerente che quando il Papa parla del matrimonio e della sua
indissolubilità ha per riferimento il bene dell'uomo in quanto tale”.
Soffermandosi, poi, sulla “missione” dell’avvocato ha aggiunto che "il
compito del bravo avvocato è quello di interrogarsi il bene della persona
che assiste. Purtroppo, spesso, questa domanda etica viene accantonata e
una causa di divorzio viene trattata alla stregua di una pratica di
diritto commerciale o tributario. Questo rappresenta una perdita di
deontologia dell'avvocato".
Quindi,
sulla base del discorso del Santo Padre e di quest’ultime considerazioni,
ogni avvocato è chiamato ad opporsi a qualsiasi forma di cooperazione al
divorzio, anche nel caso in cui tale coerenza possa richiedere eroismo di
vita.
“La
grande risorsa di cui si dispone – sostiene l’avv. Benito Perrone –
è proprio l'obiezione di coscienza, per l'esercizio della quale gli
avvocati cattolici hanno certamente costi meno alti da pagare rispetto ai
giudici e ai funzionari pubblici che da cattolici intendessero
contrapporsi anch'essi all'ordinamento”. In mancanza di un
riconoscimento esplicito di tale diritto, a favore dei patrocinatori, “occorre,
- continua l’avvocato cattolico sopraccitato – al fine di eliminare
qualsiasi incertezza, bisogna adoperarsi affinché tutti coloro che si
oppongono a una legge ingiusta non debbano sopportare conseguenze ingiuste
(nel caso degli avvocati, essi potrebbero andare incontro a sanzioni
disciplinari). La battaglia che si può prevedere è dunque nella direzione
di ottenere che ogni qual volta sia richiesto, l'ordinamento giuridico
riconosca, sancisca e protegga l'obiezione di coscienza, come diritto
personale nativo e inalienabile”.
Tuttavia,
secondo qualcuno «il legislatore non se n’è a suo tempo reso conto, ma
quando, nell’intento di attenuare gli evidenti disvalori (per non dire
peggio) di cui la legge che legalizzava l’aborto era portatrice, concesse
(per altro più che giustamente) ai medici il diritto di rifiutarsi di
partecipare alle pratiche della cosiddetta i.v.g., pur non avendo quella
legge natura costituzionale, incluse per tutti e in via generale
l’obiezione di coscienza nella categoria dei diritti costituzionalmente
garantiti».
Difatti
tutti gli esseri umani (perfino gli avvocati!) «hanno una coscienza i
cui precetti sono per loro vincolanti, esattamente come per i medici
quello che gli impone di non concorrere alla soppressione di un essere
umano. Ragionando diversamente, appare palese la violazione del principio
di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, per il quale tutti
i cittadini sono uguali davanti alla legge “senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali».
Ciò
nonostante, secondo alcuni giuristi, è sbagliato parlare proprio di
obiezione di coscienza in quanto non esiste infatti una legge che obbliga
un avvocato a patrocinare una causa. Il canonista monsignor Domenico
Mogavero, per esempio, dice: “il Papa si rivolge alla coscienza
cristiana e invita a una scelta personale. Non si può parlare di obiezione
di coscienza perché l'avvocato non sottostà a un obbligo al quale si
sottrae obiettando".
Un’ultima
importante considerazione sui rischi che comporterebbe un esercizio
indiscriminato dell’obiezione di coscienza (e, quindi, un’eventuale
degenerazione di tale fenomeno) da parte della categoria forense ci è
fornita dal dott. Cicala (già presidente dell’ANM): “l'obbiezione di
coscienza se generalizzata rischierebbe di lasciare senza adeguata difesa
gli imputati di delitti infamanti o ritenuti tali (Tacito descrive
l'angoscia degli incriminati per lesa maestà che in Roma imperiale non
trovavano nessuno disposto a difenderli, e così accadde anche nella Russia
Sovietica e nella Francia rivoluzionaria) ; mentre in civile di per sè un
sistematico rifiuto delle difese "ingiuste" porterebbe ad una
semplificazione dei rapporti sociali. Sant'Alfonso M. dei liguori sostiene
che è sempre lecito difendere l'imputato anche se colpevole chiedendone
l'assoluzione, mentre non è lecito difendere una causa civile palesemente
ingiusta. Certo si tratta di un rifiuto solo per casi-limite altrimenti
gli avvocati si sostituirebbero ai giudici”.
Concludendo bisogna, pertanto, respingere una concezione “sovietizzata”
dell’avvocatura, ma al tempo stesso, riconoscere l’obiezione di coscienza
quale diritto fondamentale di ogni individuo (e quindi anche del
patrocinatore).
Naturalmente, quanto da me sopra relazionato ha avuto un notevole risvolto
anche nella mia vita professionale. Qualche settimana fa,
prima che iniziasse la lezione alla Scuola Forense (dove si formano i
futuri avvocati), che aveva come tema i procedimenti di
separazione e divorzio, chiesi all’avvocato-relatore che fosse
trattato, nel corso della lezione medesima, anche il discorso del
Pontefice e quello che doveva essere il nostro atteggiamento a tal
riguardo. Purtroppo, la mia richiesta fu subito respinta perché non
pertinente al tema.
Inoltre,
nel mio piccolo, ho cercato di prendere sul serio l’esortazione del Santo
Padre impegnandomi a servire la cultura dell’indissolubilità del
matrimonio (anche se, a prima vista, potrebbe apparire un’impresa
disperata, come lo stesso Pontefice ha sottolineato). Ho smesso di
occuparmi di fascicoli processuali riguardanti separazioni e divorzi.
Sempre in quest’ultimo ambito ho, inoltre, interotto qualsiasi forma di
collaborazione (un giorno mi sono rifiutato di fare, addirittura, una
fotocopia!) con l’avvocato presso il quale svolgo la mia pratica forense.
Devo, comunque, sottolineare di aver incontrato grande comprensione da
parte del mio dominus, il quale pur non condividendo
assolutamente la mia scelta cristiana e di
coscienza, la rispetta profondamente.