RELAZIONE DEONTOLOGICA

di Mario Altobello

 

 

L’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore legale (figura, oggi, scomparsa), emanato con Regio decreto-legge del 27 novembre 1933 n. 1578, riconosce al patrocinatore il potere di ricusare il proprio ministero purché sussista un “giustificato motivo” (art. 11 del predetto atto normativo). Questa clausola di salvaguardia, a favore dell’operatore del diritto in questione, si presta alle più disparate interpretazioni.

Ciò che a noi interessa capire è se l’articolo sopra richiamato consenta a qualsiasi avvocato di invocare la c.d. “obbiezione di coscienza” per ragioni ideali sia in ordine alla singola causa (che appaia all’avvocato medesimo “immorale”), sia in ordine alla legge che nella causa è invocata.

Se si guarda la questione da una visuale assolutamente “neutra”, la risposta non può che essere negativa. Infatti, chi ritiene che l’esercizio della professione forense debba essere svincolata da qualsiasi appiglio morale sosterrà che i “giustificati motivi”, che legittimerebbero una rinuncia al proprio ufficio, sarebbero invocabili, solamente, nei casi di cattiva conduzione della causa per ignoranza, per sovraccarico di lavoro o quando l’assunzione della causa stessa ingenerebbe il sospetto di un patrocinio se non infedele, poco sentito.

Se però si riflette sulla natura "libera" della professione forense appare logico e, soprattutto, giusto ipotizzare che all'avvocato sia consentito regolare la propria assistenza professionale secondo visioni ideali. Infatti, un patrocinatore che svolgesse la propria opera prescindendo dalla propria coscienza o, addirittura in contrasto con essa, andrebbe incontro ad una esistenza schizofrenica (che lo porterebbe a sviluppare una duplice personalità!).

A corroborare quest’ultima tesi vi è un ulteriore elemento. I principi generali, che costituiscono le fondamenta del codice deontologico forense, sono preceduti da un preambolo che solennemente proclama: “L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia”.

Tutta l’attività dell’avvocato, dunque, deve essere finalizzata al perseguimento di un fine supremo: la giustizia, appunto. Lo strumento più adeguato per realizzare tale obiettivo (ad esempio, facendo assolvere l’imputato innocente o facendo condannare ad una giusta pena il reo) è quello di contribuire all’attuazione dell’ordinamento (come lo stesso preambolo, sopraccitato, ha sottolineato). In alcuni casi, però, tale strumento risulta non solo inadeguato ma, addirrittura, fuorviante.

Infatti, in qualsiasi ordinamento (di qualsiasi epoca), può sempre verificarsi l’ipotesi che il legislatore sforni leggi che entrino in aperto contrasto con lo ius naturale. Quasi sempre, tali leggi sono lo specchio della coscienza sociale, alla quale il legislatore si è conformato.

L’avvocato non deve, tuttavia, mai perdere di vista il fine della giustizia, soprattutto, quando la sua attività trova legittimazione non solo dall’ordinamento vigente ma, specialmente, dal contesto sociale in cui opera. Quindi, qualsiasi legale deve, con coraggio, essere pronto a denunciare ogni norma contraria alla morale e a non prestare collaborazione alla legge ingiusta. Qualsiasi prezzo comporti!

A tal riguardo va assolutamente ricordata la bellissima e struggente vicenda che ha visto come protagonista S. Tommaso Moro (avvocato insigne nell’epoca in cui è vissuto), il quale ha testimoniato con la vita non solo la sua fedeltà alla Chiesa, ma anche a valori autenticamente umani, primo tra tutti il primato della coscienza,  e per questo motivo credo che possa essere un punto di riferimento sia per i cristiani che per i non credenti. L'atteggiamento di Tommaso Moro è una luce per la nostra epoca.

La predicazione apostolica ha insegnato ai cristiani il dovere di ubbidire ai pubblici poteri costituiti legittimamente (cfr. Rom.13,1-7; 1aPt.2,13-14), ma ha dato in pari tempo il fermo avvertimento che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini (Atti 5,29). L'introduzione di legislazioni ingiuste pone spesso gli uomini moralmente retti di fronte a difficili problemi di coscienza. Le scelte che si impongono sono talvolta dolorose e possono richiedere il sacrificio di situazioni professionali confermate o la rinuncia a prospettive legittime di avanzamento nella carriera. I cristiani, come tutti gli uomini di buona volontà, sono chiamati, in virtù di un grave dovere di coscienza, a non dare la loro collaborazione formale alle pratiche che, benché ammesse dalla legislazione civile, si oppongono alla Legge di Dio. Per gli atti che ciascuno compie personalmente, esiste, infatti, una responsabilità morale cui nessuno si può mai sottrarre e su cui ciascuno sarà giudicato da Dio stesso Sulla base di quanto premesso, qualsiasi patrocinatore (a maggior ragione chi si ritiene credente) non può rimanere indifferente al grido di dolore del Pontefice che, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario alla Rota Romana (28 febbraio 2002), ha definito il divorzio come una piaga sociale dagli effetti devastanti! Per tale ragione, ha invitato gli operatori del diritto in questione di “evitare di essere personalmente coinvolti in quanto possa implicare una cooperazione al divorzio” e, quindi, a declinare l’uso della loro professione per una finalità contraria alla giustizia. Agli stessi è consentito, ha aggiunto il Santo Padre, collaborare soltanto quando la loro opera non sia indirizzata alla rottura del matrimonio, bensì ad altri effetti legittimi che solo mediante la via giudiziaria si possono ottenere. Il Papa ha concluso il suo discorso sostenendo che “solo con la loro opera di aiuto e pacificazione delle persone che attraversano crisi matrimoniali, gli avvocati servono davvero i diritti delle persone, ed evitano di diventare dei meri tecnici al servizio di qualunque interesse”.

Il Vicario di Cristo, con la sua chiara presa di posizione ha ribadito il principio dell’indissolubilità del matrimonio, non solo come verità evangelica ma, soprattutto, come principio fondante di ogni convivenza civile. Il Papa, proprio ha sostegno della sua tesi, ha dichiarato: “Il matrimonio è indissolubile: questa proprietà esprime una dimensione del suo stesso essere oggettivo, non è un mero fatto soggettivo. Di conseguenza, il bene dell'indissolubilità è il bene dello stesso matrimonio; e l'incomprensione dell'indole indissolubile costituisce l'incomprensione del matrimonio nella sua essenza. Ne consegue che il "peso" dell'indissolubilità ed i limiti che essa comporta per la libertà umana non sono altro che il rovescio, per così dire, della medaglia nei confronti del bene e delle potenzialità insite nell'istituto matrimoniale come tale. In questa prospettiva, non ha senso parlare di "imposizione" da parte della legge umana, poiché questa deve riflettere e tutelare la legge naturale e divina, che è sempre verità liberatrice (Gv 8, 32)”.

Pertanto, dalle parole del Santo Padre non può che evincersi che la pienezza e la bellezza del matrimonio sta proprio nella sua indissolubilità! Proprio in virtù di tale verità incontestabile molti giuristi laici, molto prima del discorso del Pontefice (quindi, in tempi non sospetti), si erano espressi contro il divorzio per una serie di ragioni.

Innanzittutto, é opportuno mettere in luce come quegli auto­revoli liberali, spesso formatisi al di fuori degli ambienti e delle ispirazioni della Chiesa Cattolica, ritenevano, al con­trario di  tanti nostri contemporanei che pur si professano credenti, che «prima di negar valore morale e sociale alle massime di Cristo, un po' di ponderatezza non fosse fuor di luogo»; né esitavano ad ammettere che la indissolubilità del vincolo matrimoniale non rappresentava soltanto «un sacrificio chiesto all'individuo per la conquista della felicità ultraterrena, ma anche un precetto che la mano divina ha scolpito nel cuore dell'uomo».

Scriveva il Villa, che seppur divorzista, riteneva la rottura del matrimonio come una circostanza eccezionale: «il matrimonio deve essere indissolubile, come volevano i giureconsulti romani, un consorzio di tutta la vita, la fede data e giurata dagli sposi di una mutua assistenza, della concordia degli animi, del santo desiderio della famiglia, non può, non deve aver termine ». In buona sostanza, anche allora veniva sottolineata quella convinzione che tutt'oggi è alla base dell'atteggiamento di chi, attualmente, difende l'indissolubilità del matrimonio: «1'esistenza stessa dell'istituto del divorzio è fonte di divorzi; i suoi effetti non possono esser limitati alla registrazione dei fallimenti familiari che comunque avverrebbero, ma altri ne favorisce, vuoi attenuando nei coniugi la volontà di superare ad ogni costo gli inevitabili screzi, vuoi favorendo, soprattutto nei giovani, una maggior leggerezza nell'accostarsi al vincolo».

Confermava, inoltre, il Salandra: «l'indissolubilità è ideale che non ammette temperamenti; poichè ogni temperamento la nega e la distrugge». Altri, ancora, ammonivano che «mischiando e rimischiando le carte non cresce di un infinitesimo la probabilità che i giocatori presi insieme e nel complesso della partita capitino mi­gliori. Troppi – secondo loro – credono di poter raggiungere la felicità liberandosi dell'altro, mentre hanno la causa del male in se stessi, e che, molto spesso, il divorzio si desidera per effetto di una illusione dell'ottimismo, se non dell'egoismo».

Da queste ultime considerazioni è facile il passaggio al problema della figliolanza, all'aspetto della complessa questione dal quale dovrebbe emergere una difficoltà perentoria e insuperabile alla introduzione del divorzio. I sostenitori del divorzio sostenevano già allora che, comunque, non può essere una «buona scuola per i figli quella famiglia ove i genitori che primi essi devono amare e rispettare a vicenda, si odiano e si disprezzano». Ma a tale assunto essi replicavano che “è men peggio per i figli viver in una famiglia, ove pur sussistano incomprensioni e dissensi, che crescere senza famiglia, con la dolorosa sensazione che fra i genitori esiste una frattura insanabile. Né si può disconoscere che le liti più amare, forse quelle in cui padre e madre più frequentemente sono indotti a coinvolgere i figli, assumono i loro accenti più aspri nel momento in cui la coabitazione viene troncata. Quando, poi, sia intervenuta la pronuncia del divorzio, con il passaggio a nuove nozze e, forse, la nascita di figli di secondo letto, il genitore viene a trovarsi stretto da vincoli e da legami che si contrappongono alle doverose cure per i figli di primo letto”.

Di conseguenza, se si deve dare un giudizio storico alla legge italiana del 1970 sul divorzio, c’è da essere laicamente severi. Inoltre, le regole che sanciscono spezzato il vincolo di comunione materiale e spirituale non danno strumenti di diagnosi né di ragioni: ripudio, o abbandono, o reciproco addio, il test è solo quello di tre anni di separazione. La legge vuole sia tentata la conciliazione, ma questo in pratica non si fa. Il divorzio è divenuto così un rito vuoto e burocratico, un timbro su un prestampato.

Uno dei compiti fondamentali del Santo Padre è quello di di esprimere un giudizio morale su legislazioni contrarie alla legge naturale ed alla morale, dichiarandone la illegittimità giuridica e la radicale immoralità (infatti, nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes § 76 dove si tratta dei rapporti fra Chiesa e Stato si afferma che "SEMPRE E DOVUNQUE E' SUO DIRITTO PREDICARE CON VERA LIBERTA' LA FEDE, INSEGNARE LA SUA DOTTRINA SOCIALE, ESERCITARE SENZA OSTACOLI LA SUA MISSIONE TRA GLI UOMINI E DARE IL SUO GIUDIZIO MORALE, ANCHE SU COSE CHE RIGUARDANO L'ORDINE POLITICO, QUANDO CIO' SIA RICHIESTO DAI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA O DALLA SALVEZZA DELLE ANIME").

Pertanto, il monito recente del Papa non va visto come un’interferenza, come molti hanno obiettato (tra i quali Emilio Nicola Buccico, presidente del Consiglio nazionale forense, il quale ha dichiarato che l'appello del Pontefice all’obiezione di coscienza non si può accogliere perché, facendolo, i legali "tradirebbero la legge e il diritto e, come ben sanno gli studiosi di Kant, il diritto è libertà"), quando rammenta che la legge naturale non può essere falsificata.

Poche sono, però, le voci che si sono levate a favore della tesi papale. Tra queste spicca l’opinione di Francesco D’Agostino (Unione Giuristi Cattolici Italiani), il quale ha ribadito che “Il matrimonio è un valore antropologico fondamentale che riguarda non solo i cittadini italiani ma gli uomini di tutti gli ordinamenti e di tutti i popoli. Ed è coerente che quando il Papa parla del matrimonio e della sua indissolubilità ha per riferimento il bene dell'uomo in quanto tale”. Soffermandosi, poi, sulla “missione” dell’avvocato ha aggiunto che "il compito del bravo avvocato è quello di interrogarsi il bene della persona che assiste. Purtroppo, spesso, questa domanda etica viene accantonata e una causa di divorzio viene trattata alla stregua di una pratica di diritto commerciale o tributario. Questo rappresenta una perdita di deontologia dell'avvocato".

Quindi, sulla base del discorso del Santo Padre e di quest’ultime considerazioni, ogni avvocato è chiamato ad opporsi a qualsiasi forma di cooperazione al divorzio, anche nel caso in cui tale coerenza possa richiedere eroismo di vita.

La grande risorsa di cui si dispone – sostiene l’avv. Benito Perrone – è proprio l'obiezione di coscienza, per l'esercizio della quale gli avvocati cattolici hanno certamente costi meno alti da pagare rispetto ai giudici e ai funzionari pubblici che da cattolici intendessero contrapporsi anch'essi all'ordinamento”. In mancanza di un riconoscimento esplicito di tale diritto, a favore dei patrocinatori, “occorre, - continua l’avvocato cattolico sopraccitato – al fine di eliminare qualsiasi incertezza, bisogna adoperarsi affinché tutti coloro che si oppongono a una legge ingiusta non debbano sopportare conseguenze ingiuste (nel caso degli avvocati, essi potrebbero andare incontro a sanzioni disciplinari). La battaglia che si può prevedere è dunque nella direzione di ottenere che ogni qual volta sia richiesto, l'ordinamento giuridico riconosca, sancisca e protegga l'obiezione di coscienza, come diritto personale nativo e inalienabile”.

Tuttavia, secondo qualcuno «il legislatore  non se n’è a suo tempo reso conto, ma quando, nell’intento di attenuare gli evidenti disvalori (per non dire peggio) di cui la legge che legalizzava l’aborto era portatrice, concesse (per altro più che giustamente)  ai medici il diritto di rifiutarsi di partecipare alle pratiche della cosiddetta i.v.g., pur non avendo quella legge natura costituzionale, incluse per  tutti e in via generale  l’obiezione di coscienza  nella categoria dei diritti costituzionalmente garantiti».

Difatti tutti gli esseri umani (perfino gli avvocati!) «hanno  una coscienza i cui precetti sono per  loro vincolanti, esattamente come per i medici quello che gli impone di non concorrere  alla soppressione di un essere umano. Ragionando diversamente, appare palese la violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione,  per il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Ciò nonostante, secondo alcuni giuristi, è sbagliato parlare proprio di obiezione di coscienza in quanto non esiste infatti una legge che obbliga un avvocato a patrocinare una causa. Il canonista monsignor Domenico Mogavero, per esempio, dice: “il Papa si rivolge alla coscienza cristiana e invita a una scelta personale. Non si può parlare di obiezione di coscienza perché l'avvocato non sottostà a un obbligo al quale si sottrae obiettando".

Un’ultima importante considerazione sui rischi che comporterebbe un esercizio indiscriminato dell’obiezione di coscienza (e, quindi, un’eventuale degenerazione di tale fenomeno) da parte della categoria forense ci è fornita dal dott. Cicala (già presidente dell’ANM): “l'obbiezione di coscienza se generalizzata rischierebbe di lasciare senza adeguata difesa gli imputati di delitti infamanti o ritenuti tali (Tacito descrive l'angoscia degli incriminati per lesa maestà che in Roma imperiale non trovavano nessuno disposto a difenderli, e così accadde anche nella Russia Sovietica e nella Francia rivoluzionaria) ; mentre in civile di per sè un sistematico rifiuto delle difese "ingiuste" porterebbe  ad una semplificazione dei rapporti sociali. Sant'Alfonso M. dei liguori sostiene che è sempre lecito difendere l'imputato anche se colpevole chiedendone l'assoluzione, mentre non è lecito difendere una causa civile palesemente ingiusta. Certo si tratta di un rifiuto solo per casi-limite altrimenti gli avvocati si sostituirebbero ai giudici”.

Concludendo bisogna, pertanto, respingere una concezione “sovietizzata” dell’avvocatura, ma al tempo stesso, riconoscere l’obiezione di coscienza quale diritto fondamentale di ogni individuo (e quindi anche del patrocinatore).

Naturalmente, quanto da me sopra relazionato ha avuto un notevole risvolto anche nella mia vita professionale. Qualche settimana fa, prima che iniziasse la lezione alla Scuola Forense (dove si formano i futuri avvocati), che aveva come tema i procedimenti di separazione e divorzio, chiesi all’avvocato-relatore che fosse trattato,  nel corso della lezione medesima, anche il discorso del Pontefice e quello che doveva essere il nostro atteggiamento a tal riguardo. Purtroppo, la mia richiesta fu subito respinta perché non pertinente al tema.

Inoltre, nel mio piccolo, ho cercato di prendere sul serio l’esortazione del Santo Padre impegnandomi a servire la cultura dell’indissolubilità del matrimonio (anche se, a prima vista, potrebbe apparire un’impresa disperata, come lo stesso Pontefice ha sottolineato). Ho smesso di occuparmi di fascicoli processuali riguardanti separazioni e divorzi. Sempre in quest’ultimo ambito ho, inoltre, interotto qualsiasi forma di collaborazione (un giorno mi sono rifiutato di fare, addirittura, una fotocopia!) con l’avvocato presso il quale svolgo la mia pratica forense. Devo, comunque, sottolineare di aver incontrato grande comprensione da parte del mio dominus, il quale pur non condividendo assolutamente la mia scelta cristiana e di coscienza, la rispetta profondamente.