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da Franzo Grande Stevens, Vita di un avvocato, Cedam Padova, 2000, p.
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Figlio
del medico condotto di Castelnuovo Nigra e di una donna che Gli
assomigliava nella tempra e visse tanto a lungo da accompagnarlo fin
quasi alla Sua morte, dopo la parentesi del' impresa fiumana che a 17
anni rivelò la forza della Sua passione, -
giunse alla facoltà di giurisprudenza torinese.
«Trascinatore
ed animatore» era scritto nelle sue note caratteristiche da militare e
lo dimostrò quando nel 1968 assunse
la Presidenza del Consiglio
dell’Ordine forense torinese.
Fu
rieletto ogni biennio con i maggiori suffragi. Ma la serenità della
sua lunga presidenza, così alacre e fattiva, venne bruscamente
interrotta quando nel maggio 1976 alla Corte d’Assise di Torino gli
esponenti delle Brigate Rosse revocarono il mandato ai loro difensori di
fiducia e minacciarono in caso di accettazione dell’incarico gli
avvocati nominati d’ufficio.
In
Consiglio dell’Ordine, convocato ad horas, fu
concorde: toccava al governo dell’Ordine assumere il non lieve peso
della difesa d’ufficio.
Si poteva rifiutare invocando la regola —
art. 6 — appositamente
dettata dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo cui
l’Italia aveva aderito, la quale attribuiva il diritto
all’imputato di scegliersi un difensore o difendersi da sé, nonché
le esperienze e gli insegnamenti che in situazioni identiche venivano da
paesi di grande civiltà (come il Regno Unito, gli USA, il Canada). In
questi paesi si riconosceva e sottolineava che nel contrasto di
posizioni master della
difesa era e doveva essere l’imputato (capace) mentre l’avvocato era
e doveva rimanere il suo assistente e non viceversa. In tal caso l’avvocato
poteva essere chiamato (come da una Corte canadese) non come difensore;
ma come amicus curiae perché nell’interesse della
collettività si riducesse il margine di errori nel processo: chiamato
cioè come garante di legalità. Nei Paesi ad ispirazione autoritaria;
invece (come in URSS o nella Spagna franchista) il difensore di ufficio
(o di Stato) era obbligatorio e leggi particolari prevedevano numerosi
supplenti in caso di rifiuto da parte dell’imputato.
La nostra Costituzione riconosce il diritto inviolabile del
cittadino alla difesa (così come gli riconosce quello alla salute,
alla libera associazione, alla libertà di religione, alla libertà di
pensiero, ecc.) ma non gli impone l’obbligo di difendersi e per
di più secondo certe regole (così come non impone al cittadino
consapevole di subire una trasfusione di sangue, o altre cure tecniche,
non lo obbliga ad associarsi, o a professare una religione, o a
manifestare il suo pensiero, ecc.).
Tuttavia gli avvocati torinesi con Fulvio Croce alla guida, assunsero la
difesa d'ufficio, così interpretando il loro ruolo e la loro dignità,
e pur sapendo che non sarebbe stata gradita né agli spiriti faziosi né,
soprattutto a coloro che volevano definirli «servi di regime» dettero
quest’ultima risposta. E Fulvio Croce pagò con la vita.
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