L’arresto con riferimento alle condotte clandestine di permanenza e reingresso del cittadino extracomunitario.

di David Mancini

 

 

 

 

1. Un aspetto interno di un fenomeno globale.

 

La legge n. 189/2002, meglio nota alle cronache come legge “Bossi-Fini” ha determinato un sensibile cambiamento di rotta nell’approccio alle diverse problematiche attinenti al fenomeno delle migrazioni di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, rispetto alla normativa previgente. L’esigenza pressante di porre un argine alla conseguenza più immediatamente percepibile dei fenomeni migratori, ovvero quella di regolamentare l’ingresso degli extracomunitari in Italia,  rende certamente tale settore di intervento legislativo particolarmente delicato, tanto evidenti sono le molteplici implicazioni politiche, sociali, economiche, culturali, religiose.

In un simile contesto, può accadere che le istanze solidaristiche non sempre siano compatibili con le esigenze di ordine pubblico. E', quindi, compito del legislatore modulare nel modo politicamente ritenuto più opportuno le priorità di intervento ed approntare gli strumenti operativi.

E’ superfluo rilevare che i fenomeni migratori, in quanto espressione dei processi di globalizzazione, costituiscono manifestazioni estremamente complesse, rispetto alle quali l’idea di offrire soluzioni individuali da parte dei singoli stati è destinata impietosamente al fallimento. Da alcuni anni è patrimonio consolidato delle organizzazioni internazionali la convinzione circa la necessità di adottare strategie ed azioni comuni. In questo senso, l'impegno europeo è cristallizzato in alcune determinazioni quali, ad esempio, le Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ovvero, più di recente, le Conclusioni del Consiglio, in Bruxelles il 19 novembre 2002, in materia di cooperazione intensificata con i paesi terzi per la gestione dei flussi migratori.

Dal punto di vista delle azioni di contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata firmata dai rappresentanti di 150 stati, in Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000, rappresenta un momento di grande rilievo. In ambito europeo, può essere ricordata l'Azione Comune del Consiglio d'Europa che ha istituto la Rete Giudiziaria Europea, strumento di collaborazione giudiziaria tra i paesi dell'Unione.

 

In aderenza con il titolo del presente convegno, nel parlare di “profili penali nel fenomeno immigratorio” restringiamo enormemente il raggio di azione, poiché per immigrazione (nel territorio dello Stato) intendiamo solo uno degli aspetti che caratterizzano il fenomeno (il termine “migrazione” è un’accezione dai contorni molto più estesi). Entrando ancora più nello specifico, le condotte “clandestine” di reingresso e di permanenza nel territorio dello stato costituiscono sicuramente un piccolo tassello del complesso mosaico legislativo; sono una manifestazione secondaria rispetto alla gestione globale dei mutamenti migratori, ma, tuttavia, costituiscono certamente un allarme rilevante con riferimento alle molteplici esigenze di ordine pubblico, ciò che più direttamente viene avvertito dalla popolazione autoctona.

Se il legislatore deve affrontare l’arduo compito di comprendere i diversi interessi confliggenti e, al termine del processo di sintesi, deve formulare la norma, all’operatore del diritto spetta il non sempre agevole compito di interpretarla e conseguentemente di applicarla. Quando la lettera della legge non è sufficientemente chiara ovvero quando il sistema normativo presenta delle lacune, l’opera dell’interprete diviene più complicata, può sfociare in risultati non univoci, con la conseguenza grave dell’incertezza applicativa della legge.

Un rafforzamento delle esigenze repressive è di tutta evidenza nelle norme riguardanti le condotte di illecito reingresso e di illecita permanenza nel territorio dello Stato. Quest’assunto (affermato recentemente dalla Corte di Cassazione, Sezione III^, sentenza n. 3162/2003), si propone di sintetizzare le intenzioni del legislatore, al fine di ricavare parametri utili per una puntuale applicazione delle nuove norme (la lettura degli atti parlamentari offre un quadro abbastanza lucido dello spirito delle norme).

 

La prassi giurisprudenziale, soprattutto di merito, che viene elaborata e la maggioranza dei commenti in dottrina hanno rilevato la presenza di difficoltà di coordinamento che, in fase di applicazione, creano notevoli problemi agli interpreti. Infatti, dal punto di vista della tecnica legislativa e della sistematicità dell’intervento innovativo, almeno con riferimento alle condotte illecite di cui agli artt. 13 e 14 del novellato Dlgs 286/98, permangono dubbi e perplessità, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale di alcune previsioni normative, già al vaglio della Corte Costituzionale.

Di seguito, al fine di facilitare il confronto con le problematiche specifiche, vengono inseriti i testi di alcune pronunce giurisprudenziali che meglio esprimono le problematiche attuali. Evidentemente, sarà compito dell'interprete, laddove possibile, tentare di offrire le soluzioni più efficaci, in linea con i propositi del legislatore e nel rispetto delle norme primarie.

 

 

2. La trasgressione del divieto di reingresso: natura del reato e operatività dell'arresto.

 

Le nuove disposizioni della legge cd. “Bossi-Fini” (pubblicata sul supplemento n. 173/1 alla G.U. del 26 agosto 2002, n. 199) hanno novellato in più punti il Dlgs. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); in particolare, per quel che interessa in questa sede, l’art. 12 comma 1, lett. g), della legge 30.7.2002 n. 189 ha sostituito il comma 13 dell’art. 13 del T.U. introducendo due nuove figure di reato: la prima   contravvenzionale, prevista dal nuovo comma 13 (che punisce con l’arresto da sei mesi ad un anno lo straniero espulso che trasgredisce all’obbligo di non rientrare nel territorio dello Stato se non munito di speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno), la seconda delittuosa, prevista dal comma 13 bis (che punisce con la reclusione da uno a quattro anni lo straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione disposto dal giudice – ovvero già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso – che abbia fatto ugualmente reingresso sul territorio nazionale).

Il quadro è stato poi completato da una norma di carattere processuale, il comma 13 ter, a tenore del quale per i reati contemplati nei commi 13 e 13 bis é sempre consentito l’arresto in flagranza dell’autore del fatto (nell’ipotesi di cui al comma 13 bis è altresì consentito il fermo); in ogni caso, il legislatore ha stabilito che nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si debba procedere con il rito direttissimo.

 

E’ evidente come l’intento della norma sia quello di evitare la permanenza in Italia del cittadino straniero non in regola con la disciplina concernente  il diritto di ingresso e di permanenza, predisponendo, a questo proposito una serie di strumenti normativi particolarmente afflittivi.

Con riguardo alle condotte clandestine di reingresso e di permanenza nel territorio dello Stato, è il caso di analizzare le disposizioni dell'art. 13 comma 13. Il legislatore ha introdotto una sanzione più efficace avverso la contravvenzione del rientro clandestino nel territorio dello Stato dopo la espulsione, elevando la sanzione da due a sei mesi a quella da sei mesi ad un anno di arresto.  

Questa sanzione diviene più pesante nei confronti dello straniero espulso su ordine dell’Autorità Giudiziaria ovvero nei confronti dello straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio nazionale. La pena stabilita per questi due delitti è quella della reclusione da uno a quattro anni. Per queste fattispecie di delitto (art. 13 comma 13 bis) è applicabile  l’arresto in flagranza ed il fermo di Polizia Giudiziaria.

Il divieto di reingresso viene elevato da cinque a dieci anni salvo il diverso termine previsto dal decreto di espulsione in considerazione della condotta tenuta dall’interessato (art. 13 comma 14 nuovo testo del Dlgs 286/98).

Questa disciplina non si applica nei confronti dello straniero che dimostri di essere giunto in Italia in epoca anteriore alla entrata in vigore della Legge 40/1998 per il quale trova applicazione l’istituto del ricovero presso i centri di permanenza temporanea in attesa del ricorso proposto dall’interessato (art. 13 comma 15, con riferimento all'art. 14).

E’, dunque, palese come le diciture non può rientrare oppure abbia fatto reingresso si prestino ad essere interpretate in due – ed opposte – versioni: può, infatti, intendersi per trasgressione del divieto di reingresso la condotta di chi si limita a rientrare nel territorio nazionale, ma anche l'azione chi permane nel territorio dopo il reingresso non autorizzato.

Ne consegue che, se si aderisce al primo orientamento, il reato deve considerarsi istantaneo e potrà quindi ravvisarsi nei soli casi in cui lo straniero sia colto al momento dell’effettivo transito nel territorio dello Stato; se, viceversa, si ritiene più fondato il secondo orientamento, il reato deve qualificarsi permanente e la sua consumazione perdurerà fino a che lo straniero precedentemente espulso permarrà irregolarmente in Italia. Intuitive sono  le conseguenze a livello  applicativo; infatti, ai fini dell'applicabilità della misura precautelare dell'arresto, se si aderisce alla tesi che considera istantanea la contravvenzione del comma 13, l'arresto sarà possibile solo nel caso in cui lo straniero sia colto alla frontiera mentre rientra nel territorio nazionale; aderendo, all’opposto, alla contraria opinione, lo stato di flagranza sussisterebbe praticamente con la semplice presenza – verificabile in qualunque momento – dello straniero in Italia.

 

Le argomentazioni a sostegno della natura istantanea del reato, il cui fatto tipico è costituito dalla violazione del divieto di reingresso, sono molteplici.

Per la configurabilità del reato nel giudizio di merito occorrerà la prova della avvenuta esecuzione della espulsione, non potendo bastare il solo riscontro circa  la presenza   del provvedimento di espulsione. Dunque, si dovrà provare l'avvenuto accompagnamento, perché solo così si può dimostrare il reingresso (salvo i casi limite di individuazione all’atto del varcare la frontiera). In effetti, però, questi elementi dovrebbero essere sempre acquisiti per offrire una maggiore consistenza al quadro accusatorio, mentre non sono fondamentali per decidere sulla natura giuridica del reato.

Invece, è in tema di disposizioni che consentono l'arresto che si riscontrano i maggiori argomenti utili a qualificare il reato in termini di istantaneità o di permanenza. Evidentemente, il legislatore ha previsto la possibilità di arresto per le finalità pratiche di impedire che lo straniero clandestino e senza fissa dimora si dilegui, sottraendosi all'effettiva espulsione. Vi è da dire per varie ragioni che, se questi sono i fini della norma, gli strumenti predisposti non sono particolarmente puntuali.

L’art. 13 comma 13 ter  consente l'arresto nei casi di flagranza (l'arresto resta quindi facoltativo e non obbligatorio, come invece nel caso dell'art. 14 comma 5 quinquies); orbene, poichè la condotta vietata è il rientrare sembrerebbe che la “flagranza” che consente l’arresto si abbia nei casi in cui il soggetto venga colto nel momento del rientro ovvero immediatamente dopo (secondo i parametri della c.d. "quasi flagranza"). A conforto di questa interpretazione, che propende per la natura istantanea dei reati ex art. 13, si potrebbe considerare che:

a)    quando il legislatore ha previsto la possibilità di arresto anche fuori dai casi di flagranza -- ad es. art.  3 D.L.  152/91  -  lo ha espressamente sancito, cosa che non ha fatto nella fattispecie in esame;  

b)    l’art. 13 comma 13 ter, nel prevedere la possibilità di fermo per il delitto di cui al comma 13 bis (reingresso in violazione di espulsione disposta dal giudice, reato per il quale comunque è pure prevista la possibilità di arresto in flagranza)  sembrerebbe confermare proprio la natura di reato istantaneo; infatti, per la contravvenzione dell’art. 13 comma 13 e per il delitto di cui all’art. 13 comma 13 bis vi è possibilità di arresto in flagranza, nel senso di possibilità di arresto al momento del reingresso o immediatamente dopo, mentre per il solo delitto di cui all’art. 13 comma 13 bis è prevista la  possibilità di fermo, attuabile in momenti successivi al reingresso. Ove si ritenesse che si tratti di reati permanenti e, di conseguenza, la flagranza dei reati fosse ravvisabile anche in qualsiasi momento successivo al reingresso, dopo aver verificato l'avvenuta esecuzione di una precedente espulsione, non si comprenderebbe la ragione di prevedere la possibilità di fermo per il delitto dell’art. 13 comma 13 bis, quando già sarebbe possibile operare l'arresto;

c)    la stessa legge “Bossi-Fini” prevede – come si vedrà - un altro reato  al successivo art. 14, comma 5 ter,  in cui descrive la condotta vietata nel trattenersi nel territorio dello Stato, utilizzando una formulazione chiara. Non si comprende il motivo per cui il legislatore non abbia usato la medesima espressione anche nell'articolo precedente.

Seguendo tali ragionamenti non si potrebbe applicare l'arresto per i reati di cui all'art. 13, ad eccezione dei casi di accertamento contestuale all'atto del reingresso. In questo caso, poi, si tratterebbe di operazioni che interesserebbero solo le forze di polizia di frontiera e le Autorità Giudiziarie di quei luoghi, fatti salvi i casi di sbarchi lungo i tratti costieri nazionali.                            

Di conseguenza, non potendosi operare l'arresto e non potendosi neanche richiedere misure cautelari (nel caso dell'art. 13 comma 13, contravvenzione con limite edittale di un anno), l'unica possibilità di intervento immediato è di procedere al "fermo per l'identificazione" ed agli altri adempimenti di cui all'art. 14.

Queste considerazioni inevitabilmente si scontrano con le intenzioni del legislatore, che sono chiaramente tese ad allargare l’area dell'intervento coercitivo. Infatti, nel caso in cui si ritenga che i reati di cui all’art. 13, commi 13 e 13 bis, siano istantanei (con applicabilità dell'arresto in flagranza solo a carico di chi viene colto nell’atto di rientrare nel territorio dello Stato), i mezzi di cui all'art. 13 comma 13 ter avrebbero un'efficacia pratica ridottissima.

Come hanno osservato alcuni commentatori, in base alle predette osservazioni, la permanenza in Italia dell'irregolare, già colpito da provvedimento di espulsione eseguito, sarebbe penalmente lecita, venendo sanzionato solo l'accesso nello Stato. Ne conseguirebbe, quindi, oltre alle conseguenze sull'arresto, anche la sostanziale impunità decorsi i tre anni della prescrizione del reato (mentre, come è noto, in caso di reato permanente il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza - art. 158 c.p.). La soluzione pare in contrasto con le finalità della disciplina in tema di immigrazione, che si propone di regolamentare l'accesso e la presenza dei cittadini extracomunitari nel territorio, ponendo allo scopo limiti e condizioni. Questa conseguenza si porrebbe anche in contrasto con le previsioni ex art. 14, commi 5 ter e 5 quater, del novellato Dlgs. 286/98 per le violazioni dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale nelle ipotesi di cui al comma 5 bis (nei casi in cui non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo ovvero quando siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento), in cui è punita la permanenza in Italia, comunque si protragga nel tempo.

Anche qualora si considerino i reati ex art. 13 comma 13 e 13 bis come fattispecie istantanee ad effetti permanenti, comunque non si potrebbero applicare le disposizioni in tema di arresto. Effettivamente, malgrado i difetti di coordinamento e l'imprecisa formulazione normativa si deve rilevare che, sul piano logico, è difficile sostenere che la permanenza in Italia non sia una condotta ontologicamente legata all'atto del reingresso, quale protrazione della condotta illecita per tutta la durata del soggiorno clandestino dello Stato, nel corso del quale permane la volontà del reo (e lo stato di flagranza - art. 382, comma 2 c.p.p.).

 

 

3. Le prime pronunce giurisprudenziali con le relative linee di tendenza.

 

I precedenti giurisprudenziali di merito che si susseguono si dividono sostanzialmente nelle due posizioni sopra espresse, sia pure con peculiarità individuali.

I precedenti giurisprudenziali che adottano la tesi della natura istantanea del reato di cui all'art. 13 comma 13 (ma la struttura è la stessa dell'art. 13 comma 13 bis) svolgono il loro ragionamento e poi concludono per l'emissione di ordinanze di non convalida dell'arresto degli stranieri colpiti da provvedimento di espulsione già eseguito, trovati sul territorio nazionale, sul presupposto del difetto del requisito della flagranza. Sulla base di questa interpretazione, sarebbe addirittura il Pubblico Ministero, in caso di arresto a dover disporre l'immediata liberazione dell'arrestato ex art. 389 c.p.p..

 

In particolare, il Tribunale di Pisa è stato chiamato a giudicare sull'arresto di due extracomunitari ai sensi dell’art. 13, comma 13, del novellato T.U. 286/98.  Il P.M. aveva chiesto la convalida dell’arresto, ritenendo ravvisabile lo stato di flagranza (anche richiamando la giurisprudenza formatasi sull’art. 2 della legge 1423/56 in tema di misure di prevenzione).

Il giudice, sulla base dell'assunto della natura istantanea del reato, non convalidava l’arresto e giustamente non adottava alcuna misura cautelare. In sede processuale, la vicenda si concludeva contestualmente - nelle forme del rito abbreviato - con l’assoluzione degli imputati. L'estrema conseguenza della natura istantanea - invero poco condivisibile - potrebbe essere quella della mancanza della prova relativa al reingresso, momento consumativo del reato in esame.

Analogo episodio ha riguardato il Tribunale di Grosseto, anch'esso orientato per la natura istantanea del reato di cui all'art. 13 comma 13, nuovo Dlgs 286/98.

 

 

Tribunale di Pisa, in composizione monocratica

 

Il Giudice monocratico,

sulle richieste del P.M. di convalida dell’arresto di X e di Y, arrestati il 30.9.2002 per il reato ex art. 13, comma 13, Dlgs 286/98, come modificato dalla legge 189/2002,

sentiti gli imputati ed i difensori,

ritenuto che la contravvenzione contestata sia reato istantaneo, in quanto si consuma con il rientro nel territorio nazionale; ne costituiscono conferma il dettato dell’art. 13 comma 13 ter, che autorizza il fermo, ed il diverso contenuto dei reati previsti dall’art. 14 comma 5, che puniscono condotte immediatamente qualificabili come permanenti,

ritenuto che l’arresto non sia avvenuto nella flagranza del reato contestato, in quanto gli imputati sono stati trovati nel comune di Z, in località notoriamente usata per la prostituzione, e quindi al di fuori dei reati previsti dall’art. 382 C.p.p.

non convalida l’arresto e dispone l’immediata scarcerazione degli imputati, se non detenuti per altra causa.

Pisa, 3 ottobre 2002

Il Giudice

dott. Bargagna

 

 

Tribunale di Grosseto, Sezione Penale, in composizione monocratica

 

Il Giudice, in merito alla convalida dell’arresto di Z. W. J., eseguito il 17/09/02,

Osserva

Dagli atti emerge che Z. W. J. è stato espulso sulla base del decreto del Prefetto di Arezzo in data 11/06/96 ed accompagnato alla frontiera in data 28/09/99; non risulta dimostrato in alcun modo che lo stesso prevenuto sia rientrato in Italia successivamente all’entrata in vigore della legge 189/2002 (10 settembre 2002); al riguardo, l’unica circostanza significativa è data dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall’arrestato, il quale ha riferito che il suo ingresso in Italia risale a circa due mesi e mezzo addietro.

Dal punto di vista legislativo va sottolineato che le modifiche apportate al Testo unico sull’immigrazione  dalla normativa suindicata hanno introdotto il regime dell’arresto in flagranza per lo straniero espulso che trasgredisce al divieto di rientrare  nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno; il regime del fermo  per l’ipotesi di cui al comma 13 bis, ed in ogni caso il rito del giudizio direttissimo.

Il testo precedentemente in vigore non prevedeva il regime dell’arresto in flagranza per l’ipotesi in contestazione.

Nello stabilire la normativa da applicare al caso di specie, ai soli fini della convalida dell’arresto, occorre fare necessario riferimento al principio di irretroattività della legge penale ed alla disciplina della successione della legge penale nel tempo, tenuto conto della natura del reato in contestazione .

Ad avviso di questo giudice, in base ad una interpretazione letterale della norma, la trasgressione al divieto di reingresso, si consuma nel momento in cui lo straniero espulso varca la frontiera per entrare nuovamente nel territorio, essendosi così perfezionata in tutti i suoi elementi la contravvenzione contestata.

Orbene, è indubbio che nel caso esaminato la condotta deve ritenersi perfezionata in data precedente all’entrata in vigore della legge 189/2002 che ha profondamente inciso sul profilo sostanziale della fattispecie, inasprendo la pena edittale e introducendo il regime dell’arresto facoltativo.

Ne consegue che, al lume dei menzionati principi, la normativa di riferimento si rinviene nella disciplina precedentemente in vigore che non prevedeva l’arresto facoltativo e che, inoltre, non è dato riscontrare comunque il requisito della flagranza.

P.Q.M.

Non convalida l’arresto e dispone l’immediata liberazione di Z. W. J. se non detenuto per altra causa.

Restituzione degli atti al P.M.

Grosseto, 18/09/02

 

 

Di diverso avviso è l'orientamento espresso dal Tribunale di La Spezia,  che dapprima convalidava l'arresto di un cittadino extracomunitario per il reato di cui all'art. 13 comma 13 e poi, all'esito del processo, emetteva sentenza di condanna. Secondo questa decisione, condivisibile perché comunque in linea con lo spirito della legge, la riconosciuta natura permanente del reato in esame comporta il perdurare della flagranza per tutto l'arco di tempo del soggiorno clandestino in Italia, dopo il reingresso conseguente ad una precedente espulsione effettivamente eseguita. Alla natura permanente del reato consegue, altresì, un'altra valutazione di rilievo: in caso di reingresso in Italia avvenuto prima dell'entrata in vigore della Legge 189/2002, protrattosi ed accertato in vigenza della nuova disciplina, la natura permanente del reato comporta l'applicabilità della normativa attuale e non della disciplina anteriore, in quanto più favorevole, ex art. 2 comma 3 c.p., cosa che, invece, accadrebbe se si qualificasse il reato come istantaneo. A sostegno di tale assunto è richiamabile la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, anche a sezioni unite.

 

 

Tribunale della Spezia, in composizione monocratica,
Sentenza

FATTO E DIRITTO

All'esito della convalida dell'effettuato arresto in flagranza, rimesso in libertà l'imputato, si procedeva a giudizio con il rito direttissimo nei confronti di B. F. per il reato previsto dall'art. 13 comma 13 del Dlgs. 286 del 1998, come modificato dalla L. 189 del 2002. 

All'udienza dibattimentale veniva ascoltato il M.llo Z. della Stazione Carabinieri di Deiva Marina, il quale riferiva che l'imputato era stato arrestato il 13.9 u.s. per furto. In sede di controllo delle generalità che aveva fornito, risultava che in data 5.11.1999 gli era stato notificato un decreto di espulsione del Questore di Genova, che veniva eseguito in data 1.2.2000 dal personale dell'Ufficio stranieri della Questura di Imperia. Veniva quindi nuovamente tratto in arresto.

Tali elementi consentono di ritenere configurato il reato contestato che, per vero, era già previsto dal testo dell'art. 13 comma 13 del Dlgs. 286 nella sua formulazione originaria, ma in virtù della sopravvenuta legge c.d. Bossi-Fini, entrata in vigore il 10.9.2002, è da tale data punito più severamente.  Nel caso, è verosimile che il B. sia rientrato nel territorio nazionale prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, come da lui peraltro sostenuto (ha dichiarato di essere rientrato da 4 mesi), dal momento che l'irregolare presenza in Italia successiva all'espulsione è stata accertata il 13 settembre.  Onde valutare quale sia la sanzione da applicarsi nel caso concreto, occorre stabilire se il reato in questione abbia natura istantanea o permanente: nel secondo caso infatti la condotta illecita del B. si sarebbe protratta anche sotto il vigore della novella legislativa, di cui dovrebbe essere applicata la disciplina sanzionatoria meno favorevole.

L'imputato deve essere quindi condannato per il reato a lui ascritto, con applicazione delle sanzioni oggi vigenti. Non paiono concedibili le attenuanti generiche, attesa l'intensità del dolo dimostrato e l'esistenza dichiarata di un precedente penale riportato all'estero; valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. pena adeguata al fatto, considerata la durata dell'illecita permanenza, pare quella contenuta nel minimo editale di MESI SEI di arresto. 

Non può essere concessa la sospensione condizionale della pena, dal momento che la condizione di clandestinità del prevenuto, nullafacente senza fissa dimora in Italia, non consente di formulare una prognosi favorevole ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 c.c.p.. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Segue altresì la trasmissione degli atti alla Questura competente per l'esecuzione dell'espulsione prevista dall'art. 13 comma 13 del Dlgs. 286, come modificato dalla L. 189/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi sei di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Fissa il termine di 30 gg. per il deposito della sentenza.

Manda alla Questura competente per l'esecuzione dell'espulsione ex art. 13 comma 13 Dlgs. 286/1998 novellato.

Così deciso in La Spezia il 23.9.2002

Il Tribunale 

(dott.ssa Paola Ghinoy)

 

 

Un provvedimento di notevole interesse è quello emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 3.1.2003. Anche in questa pronuncia si propende per la natura permanente del reato di cui all'art. 13 comma 13 del T.U. 286/98 e la conseguenza giuridica in tema di arresto è quella dell'ammissibilità in astratto, perdurando la flagranza unitamente alla permanenza del cittadino extracomunitario "rientrato" e precedentemente espulso.

Il tema più interessante trattato dal giudice di S. Maria Capua Vetere riguarda, invece, il rapporto tra la condizione del "clandestino" "rientrato" nel territorio italiano, la possibilità di arresto e la procedura di regolarizzazione che costui potrebbe aver intrapreso nelle more della sua illecita permanenza in Italia.

In effetti, sono sicuramente molti i casi di extracomunitari per i quali pende la domanda di "emersione" dal lavoro sommerso. Viene da chiedersi se per costoro si debba ritenere sussistente l'illecito penale e, in secondo luogo, in caso di risposta affermativa, se si possa procedere all'arresto. Quanto alla prima problematica, l'efficacia della norma incriminatrice, in assenza di specifica previsione ostativa della punibilità ovvero scriminante della condotta, in presenza di determinati presupposti, non può venire meno per effetto della pendenza di una procedura di regolarizzazione. L'osservanza di certi adempimenti amministrativi non può incidere sull'area del penalmente illecito, salvo che non sia espressamente stabilito, cosa che il legislatore non ha fatto. Il non aver legiferato sul punto desta qualche perplessità, poiché sono ipotizzabili casi in cui la procedura amministrativa ha superato le diverse tappe, mentre l'extracomunitario istante, permanendo sul territorio, continuerebbe a delinquere per il fatto stesso di proseguire il soggiorno. Si avverte una certa contraddizione ordinamentale sul punto.

Relativamente all’arresto, una soluzione viene indicata dal giudicante di S. Maria Capua Vetere. E' noto, infatti, che l'arresto di cui all'art. 13 comma 13 ter è un arresto facoltativo ex art. 381 c.p.p. Tale norma, al comma 4, offre un parametro operativo, un indicatore per verificare se azionare la facoltà di arrestare. La misura "precautelare" deve essere giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze di fatto. E' nell'ambito di questi parametri che la facoltà d'arresto deve trovare la sua giustificazione di legalità, onde ottenere una successiva convalida da parte del magistrato giudicante. Orbene, nel caso in questione, assolutamente esemplificativo di molti casi analoghi, riscontrati anche nel territorio della provincia di Teramo, si tratta di cittadini extracomunitari perfettamente identificati, magari privi di precedenti penali, che svolgono un lavoro, seppure sommerso fino al momento dell'attivazione delle procedure di sanatoria, alle dipendenze di datori di lavoro che, relativamente a loro, hanno presentato domanda di emersione dal lavoro "nero" con versamento allo Stato delle somme previste. Inoltre, in caso d'arresto il giudice dovrebbe anche rilasciare il nulla osta all'espulsione (art. 13 comma 3 bis nuovo Dlgs 286/98) e ciò costituirebbe un'ulteriore elemento di contraddizione (altri ne sono presenti nei commi 3 ter, 3 quater, 3 quinquies dell'art. 13, ma ciò esulerebbe dal tema di cui si tratta).

In presenza di questi dati oggettivi, appare veramente incomprensibile l'atteggiamento del legislatore che, da un lato inviterebbe alla regolarizzazione per combattere il lavoro sommerso e dall'altro predisporrebbe strumenti di restrizione della libertà personale e di immediata espulsione contro gli stessi lavoratori da regolarizzare. Evidentemente, ci troviamo di fronte a dettagli normativi non elaborati in modo compiuto dal legislatore.

L'interpretazione ragionevole può essere quella offerta dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in vero già adottata anche dalla Procura della Repubblica di Teramo; seppure la domanda di regolarizzazione, unitamente alla presenza degli altri presupposti, non elimini l'illiceità penale della condotta del cittadino extracomunitario, ragioni di opportunità, di coerenza logica e di coordinamento normativo consigliano di non esercitare la facoltà di arresto ex art. 381 c.p., limitandosi alla comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p..

 

 

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE DISTACCATA DI AVERSA

ORDINANZA DI RIGETTO DELLA CONVALIDA DELL'ARRESTO

Il giudice monocratico dott. Alberto Maria Picardi,

letti gli atti,

sentiti gli imputati in sede di interrogatorio,

sentite le richieste delle parti,

rilevato che l'arresto degli imputati extracomunitari D. G. e A. S. è stato eseguito per un reato (art. 13 co. XIII del T.U. 286/1998) per il quale, ai sensi dell'art. 13 co. 13-ter T.U. cit., l'arresto è espressamente consentito,

che infondati sono, sul punto, i rilievi della difesa di illegittimità dell'arresto fondate sul fatto che, poiché il reingresso in Italia degli imputati sarebbe avvenuto prima dell'entrata in vigore della nuova legge cd. "Bossi-Fini" n. 189 del 2002 - che ha previsto tale possibilità di applicazione della predetta misura precautelare - non dovrebbe applicarsi l'arresto che con la precedente legge non era consentito: tale asserzione è, infatti, infondata poiché la contravvenzione in oggetto ha natura di "reato permanente" e quindi, in ossequio ai consolidati orientamenti della S.C. anche a SS.UU., la legge applicabile è quella vigente al momento finale o ultimo della condotta criminosa da ritenersi ontologicamente unitaria ed inscindibile;

che è infondato anche il rilievo della illegittimità dell'arresto per il sol fatto che, essendo gli imputati beneficiari della domanda di "emersione" dal lavoro nero redatta dal loro datore di lavoro (in atti), sarebbe, secondo il legale, inipotizzabile la protrazione della condotta criminosa permanente in contestazione, e ciò perché differente è il piano in cui opera il suddetto adempimento, che è la possibilità di sanare illeciti amministrativi rispetto all'addebito penale oggetto di causa; tale adempimento amministrativo non esclude la commissione ex ante di reati penali come quello in oggetto benché necessariamente "prodromico" alla suddetta procedura di regolarizzazione "a sanatoria" (per il semplice motivo che solo i lavoratori extracomunitari clandestini residenti in Italia potrebbero usufruire della sanatoria in oggetto);

che tuttavia, il fatto che entrambi gli imputati risultano essere stati debitamente identificati con passaporto autentico (come si desume anche dalla piena coincidenza dei dati ivi indicati con quelli di cui al decreto di espulsione in atti), che risultano quindi privi di pregiudizi penali, che risultano lavorare regolarmente con la qualifica di operai edili presso ditte individuali che hanno fatto espressa richiesta, nei loro confronti, di emersione dal lavoro sommerso con versamento allo Stato delle somme di legge, sono tutte circostanze che non possono essere ignorate da questo giudice nemmeno in questa sede, e ciò perché, sebbene tali adempimenti di regolarizzazione, come detto, non sono incompatibili né comunque sono in grado di estinguere i reati commessi dagli extracomunitari come quelli oggetto di causa, di certo il decidente non può non valutarli al fine di delibare sulla legittimità dell'arresto effettuato dalla P.G., visto che trattasi di arresto non obbligatorio ma facoltativo.

E allora, poiché l'arresto è facoltativo, e poiché la suddetta misura precautelare non appare giustificata alla luce della personalità degli imputati, che non solo non risultano avere alcun pregiudizio penale ma svolgono anche un lavoro lecito per il quale è in corso anche una domanda di regolarizzazione da parte dei rispettivi datori di lavoro, questo giudice non può che non convalidare l'arresto dei predetti; tale valutazione di non "opportunità" dell'arresto nel caso di specie risulta vieppiù importante visto che, in caso di ordinanza di convalida, questo giudice dovrebbe anche emettere "d'ufficio" un provvedimento di nulla osta alla espulsione, cioè un provvedimento che, se eseguito dal questore alla luce del predetto nulla
osta dell'autorità giudiziaria, avrebbe delle conseguenze definitive ed inevitabili di impossibilità di regolarizzazione dei predetti, visto che uno dei presupposti è, ovviamente, la presenza e permanenza in Italia degli imputati.

PQM

Letti gli artt. 13 co. XIII-ter del T.U. 286/1998, 380 e 391 c.p.p.,

il giudice NON CONVALIDA l'arresto degli imputati D. G. , nato a Kukes (Albania) il 10-7-73, e A. S., nato a Kruje il 16-9-1981, e dispone l' immediata liberazione degli stessi, se non detenuti per altra causa, con restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero in sede.

Aversa, lì 3 Gennaio 2003.

IL GIUDICE

Dott. Alberto Maria Picardi

 

 

4. I reati di cui all’art. 14 comma 5 ter e comma 5 quater: problemi interpretativi e dubbi di legittimità costituzionale

 

Le norme previste dall’art. 14 (commi 5 ter, 5 quater, 5 quinquies) del Dlgs 286/98 (art. 13 L. 30.7.2002 n. 189) hanno introdotto importanti novità, ma subito dopo la loro entrata in vigore, molti commentatori e interpreti hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale, già rimessi all’esame della Corte Costituzionale. In primo luogo, però, si possono analizzare alcune difficoltà applicative poste dalle previsioni dell’art. 14, soprattutto in tema di arresto obbligatorio e di celebrazione del rito direttissimo nei confronti del cittadino extracomunitario che non si attenga all'ordine del questore di lasciare il territorio.

Per quanto attiene all’arresto obbligatorio, l'art. 14, comma 5 quinquies, del Dlgs 286/1998, modificato dall'articolo 13 della legge 189/2002, stabilisce che per i reati previsti ai commi 5 ter e 5 quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Al riguardo, l’art. 14, comma 5 ter, stabilisce che lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis è punito con l'arresto da sei mesi a un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e al successivo comma 5 quater stabilisce, infine, che lo straniero espulso ai sensi del comma 5 ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

4 – a: il trattenimento nel territorio dello Stato senza giustificato motivo.

Nella prassi applicativa si verificano vari problemi quando la polizia giudiziaria procede a eseguire l'arresto nell'ipotesi del citato comma 5 ter, quando cioè il cittadino extracomunitario si trattiene nel nostro territorio nonostante abbia ricevuto, ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 14, l'ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni e a proprie spese.

In questo caso, infatti, capita spesso che la polizia giudiziaria che esegue l'arresto si limita a verificare, dagli appositi terminali, solo che nei confronti del cittadino extracomunitario sia stato emesso il relativo ordine di espulsione. Nessun accertamento il più delle volte viene svolto sull'ulteriore requisito richiesto dalla norma perché possa essere effettuato l'arresto, vale a dire che il cittadino extracomunitario si trattenga nel territorio nazionale senza un giustificato motivo. Infatti, un‘interpretazione della norma coerente con l'articolo 13 della Costituzione, imporrebbe agli stessi operatori di polizia giudiziaria, prima di procedere all'arresto, di verificare l’esistenza di un giustificato motivo che abbia determinato la permanenza dello straniero nel nostro territorio.

Non si può non rilevare l'estrema indeterminatezza della fattispecie. L’accezione senza giustificato motivo è assolutamente generica, tanto da far riecheggiare la fattispecie di cui all’art. 7 bis della legge Martelli (decreto legge 30/12/1989 n. 416, convertito, con modificazioni dalla L. 28/2/1990 n. 39) che puniva, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si "adoperava" per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio; questa disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 34 del 1995.

L’indeterminatezza della fattispecie dell’art. 14 comma 5 ter, da un lato determina nel soggetto destinatario del precetto l’impossibilità di capire esattamente quale sia il comportamento doveroso cui attenersi per evitare le conseguenze della sua inosservanza, tanto più che il precetto è rivolto a cittadini extracomunitari, e, d’altro canto, non consente all’interprete di esprimere un giudizio chiaro circa la sussistenza dell’illecito penale, restando così detentore di un inaccettabile potere arbitrario in merito. Inoltre, la fattispecie penale che sia indeterminata e non tassativamente specificata e che, dunque, affidi la propria applicazione pratica ad un giudizio eccessivamente discrezionale (appunto, ai limiti dell’arbitrio) avrebbe come conseguenza una pena il cui significato retributivo e rieducativo non verrebbe ad essere percepito dal reo, assumendo così una funzione diversa da quella assegnata dalla Carta Costituzionale alla sanzione penale.

Ad ogni modo, l’interprete deve individuare l’esatta portata della norma da applicare ed allora è ragionevole ritenere che un giustificato motivo debba ritenersi esistente, (e pertanto non dovrebbe procedersi all'arresto) nei riguardi dello straniero che, ad esempio, non abbia potuto lasciare il territorio italiano a causa dell'impossibilità economica di utilizzare un mezzo di trasporto, che potrebbe essere anche molto costoso, per tornare nel proprio luogo di origine; si pensi ai tanti stranieri che dovrebbero prendere l’aereo. Ma gli esempi si estendono, in modo non certo esaustivo, anche nei confronti di chi si è trattenuto nel territorio italiano a causa della necessità di dover assistere un congiunto malato o bisognoso ovvero per sottoporsi egli stesso a urgenti cure sanitarie.

Tuttavia, una siffatta interpretazione della norma in questione - che si mostra come l'unica coerente con le garanzie costituzionali in tema di libertà della persona - comporta il rischio, chiaramente non calcolato dal legislatore, di rendere di fatto ineseguibile l'arresto obbligatorio, considerato che nella maggior parte dei casi l'ordine del questore viene emesso nei confronti di stranieri che si trovano nell'impossibilità economica di lasciare l’Italia entro 5 giorni.

 

Le situazioni di impasse operativo sono molto frequenti. Un riferimento lo meritano i casi di extracomunitari, detenuti per altra causa, che debbano essere scarcerati, per i quali, al momento della remissione in libertà, ci si accorge della precedente esistenza di un provvedimento di espulsione del questore ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis, a loro carico. La domanda frequente, soprattutto da parte degli ufficiali ed agenti di polizia penitenziaria, è se, una volta rimessi in libertà, questi stranieri debbano essere arrestati ai sensi degli artt. 14 commi 5 ter e 5 quinquies, considerato che hanno violato l'ordine di lasciare il territorio nazionale, così protraendo illecitamente la loro permanenza nello Stato. E' bene premettere che, quale che sia l'interpretazione adottata, essa sarà sempre insoddisfacente, in assenza di una specifica disciplina. La detenzione in carcere è certamente un giustificato motivo, anche se spesso interviene quando la violazione si è verificata molto prima rispetto alla successiva detenzione.

D'altra parte, però, il provvedimento originario del questore conserva la sua efficacia e non si rinvengono motivi giuridici in base ai quali ritenere che debba essere rinnovato dopo la rimessione in libertà. Allora, la conclusione più logica sembra essere la seguente: l'illecita permanenza in violazione dell'ordine viene interrotta con l'inizio dello stato detentivo; viene dunque interrotta anche la flagranza; non è concepibile, al momento della rimessione in libertà, un immediato nuovo arresto per il reato di cui all'art. 14 comma 5 ter (che sarebbe obbligatorio, secondo il comma 5 quinquies). Tuttavia, siccome l'ordine del questore riprende efficacia, si potrebbe ritenere che dal momento della scarcerazione decorrano nuovamente i 5 giorni utili per lasciare il territorio nazionale, consumati inutilmente i quali, lo straniero commette un nuovo reato.

Nelle more del consolidamento di un'interpretazione giurisprudenziale, a livello di  soluzione pratica, la casa circondariale, al momento della rimessione in libertà, potrebbe accordarsi con la questura per l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, tra cui, eventualmente, un nuovo ordine del questore ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis.

4 – b: Il rito direttissimo –

Come anticipato, l’art. 14 comma 5 quinquies dispone procedersi con rito direttissimo. Le conseguenze a livello di prassi giudiziaria sono abbastanza simili nelle diverse sedi. Il Giudice, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, dovrebbe procedere alla convalida dell’arresto. Nella pratica ciò si sta verificando senza, tuttavia, applicare alcuna misura cautelare nei confronti del cittadino extracomunitario, considerato che non vengono ritenute sussistenti le esigenze cautelari di cui agli articoli 273 e 274 c.p.p., con la conseguente immediata restituzione in libertà dello straniero arrestato.

Ma soprattutto sotto il profilo della mancata applicazione delle misure cautelari risulta evidente la carenza di coordinamento della norma dell’art. 14 con i principi del nostro ordinamento in materia di misure cautelari personali. Infatti, occorre centrare l’obiettivo sulla regola stabilita dall'articolo 280 c.p.p., che stabilisce, seppure con determinate eccezioni, che le misure cautelari possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Nel successivo comma 2 del citato articolo 280, si prevede che la custodia cautelare in carcere può essere applicata solamente quando si procede per delitti consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Questo limite, tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 280, non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare.

Questi limiti di garanzia per il reo trovano un’eccezione di segno opposto nell’art. 391 comma 5 c.p.p. che, nel disciplinare in generale la procedura straordinaria di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva a norma dell'articolo 291 del c.p.p., stabilisce che tale conversione possa aver luogo anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381 comma 2, che come noto disciplina alcune ipotesi specifiche di suscettibili di arresto facoltativo (l’arresto dell’art. 14 comma 5 quinquies è obbligatorio).

A questo punto si possono tirare le fila del ragionamento. Applicando i principi vigenti all'arresto eseguito nell'ipotesi prevista dal citato articolo 14, comma 5 ter, e cioè nei confronti dello straniero che non abbia ottemperato all'ordine di espulsione del questore, deve ricavarsi che non è possibile chiedere l'applicazione di una misura cautelare neanche in via astratta, a causa della mancata predisposizione di una deroga analoga a quella prevista dall'articolo 391, comma 5 c.p.p.; conseguentemente, sarà logico concludere nel senso che lo straniero arrestato debba essere immediatamente rimesso in libertà, addirittura dal Pubblico Ministero ex art. 121 disp. att. c.p.p..

Con la rimessione in libertà dello straniero sorgono ulteriori problemi, dato che sembrerebbe doveroso procedere all’espulsione immediata. Come rendere compatibile l’immediata espulsione con un compiuto diritto di difesa? Cosa avviene se lo straniero volesse chiedere dei termini a difesa per valutare l'opportunità di accedere a un rito alternativo o procedere al rito ordinario, nel caso in cui, ad esempio, volesse dimostrare il giustificato motivo della sua permanenza nel territorio italiano?

4 – c: La rimessione in libertà dello straniero. L’Ordinanza del Tribunale di Roma del 12 novembre 2002.

Direttamente connessa con i precedenti interrogativi, si registra la recente ordinanza del Tribunale di Roma con cui è stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5 ter del Dlgs 286/98, modificato dall’art. 13 della legge 189/2002 in relazione agli artt. 24, 27, 104, 111 Cost., nella parte in cui stabilisce, unitamente al combinato disposto degli articoli 13, commi 3 e 13, e 17 della legge citata, che l'imputato extracomunitario - una volta rimesso in libertà nell'ambito del procedimento instaurato nei suoi confronti, a seguito dell'avvenuto arresto, per inosservanza dell'ordine impartitogli dal questore di lasciare il territorio - debba essere immediatamente espulso, ancor prima che il procedimento penale nei suoi confronti sia stato definito con sentenza di condanna o di assoluzione.

La premessa è appunto costituita dalla necessità dell’immediata espulsione dello straniero, così come si evince dagli artt. 14 comma 5 ter, 13 commi 3 e 13.

L’art. 13 comma 3 recita: l'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nullaosta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nullaosta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nullaosta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nullaosta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14.

La disposizione dell’art. 13 comma 13, come è noto, dispone il divieto di reingresso per lo straniero espulso. Inoltre, l’articolo 17 prevede che lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato.

Se è difficile contestare l’assunto che lo straniero rimesso in libertà debba essere immediatamente espulso, diviene inevitabile per il giudicante sollevare questione di legittimità costituzionale. Siffatta interpretazione, ritenuta l’unica possibile, colliderebbe con i principi costituzionali in tema di diritto di difesa ed in particolare con l’art. 24 Cost., posto che impedirebbe al cittadino extracomunitario di difendersi nel processo penale con le modalità e le scelte difensive ritenute più idonee. In vero, il sopra citato art. 17 del novellato T.U. 286/98 non offre un autentica garanzia concreta di effettività dei diritti di difesa, a meno che non si voglia intendere la locuzione per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa in un modo tanto esteso da comprendere l’intero sviluppo processuale.

Ritiene ancora il giudicante che vi sia contrasto con l’art. 27 Cost., considerato che la nuova disciplina sembra non tener conto che l'imputato possa essere assolto. Il contrasto ipotizzato è anche quello con l’art. 111 Cost. (il c.d. giusto processo), recentemente riformulato per la ritenuta necessità di parificare nel processo penale le posizioni di accusa e difesa in ogni attimo dell'acquisizione e della formazione della prova, posto che il citato art. 17 non assicura all'imputato una efficacia difesa ed una concreta parità di mezzi processuali nel processo. Infine si ipotizza il contrasto  con l'art. 104 Cost., poiché si impedisce all'autorità giurisidizionale di esplicare specifici poteri, propri della giurisdizione, anteponendovi i provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa.

L'ordinanza evidenzia un difetto di coordinamento della norma in questione con i parametri costituzionali del giusto processo, da ritenersi operante per tutti i cittadini siano essi o meno stranieri. D’altro canto, non è stato approntato un adeguato sistema di garanzie difensive in favore del cittadino extracomunitario soggetto all'ordine di espulsione da parte del questore. L’irrinunciabilità del diritto di difesa nel processo penale è un dato già sancito dalla Corte Costituzionale con precedenti pronunce (sentenze 125/79 e 188/90).

4 – d: I profili di incostituzionalità dell’art. 14 comma 5 quinquies. L’ordinanza del Tribunale di Milano del 5 dicembre 2002.

Anche la disposizione di cui all’art. 14 comma 5 quinquies è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. Si è orientato in tal senso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5.12.2002, rilevando profili di incostituzionalità allorquando doveva convalidare l'arresto di  uno straniero ex art. 14 comma 5 ter, in relazione al comma 5 quinquies, Dlgs 286/98, per presunta violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione.

Si rimanda al testo integrale dell'ordinanza, di seguito riportata, per l'esame del percorso logico che ha guidato il giudicante milanese a sollevare la questione di legittimità; tuttavia, la sostanza del contrasto con l'art. 13 Cost. (Non è ammessa alcuna forma di detenzione … né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge) risiede nel fatto che l'autorità giudiziaria, nel reato di cui all'art. 14 comma 5 ter, non dispone di alcun potere di limitazione della libertà personale poiché l’illecito è configurato come contravvenzione punita con pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dunque, in quanto tale, risulta completamente estraneo alla previsione degli artt. 272 e seguenti c.p.p. in materia di misure cautelari; inoltre, non si rinvengono norme speciali che consentano l’applicazione di una misura cautelare in deroga alle anzidette disposizioni generali. Il potere di restrizione della libertà personale risiederebbe esclusivamente in capo alla polizia giudiziaria.

L'essenza dell'ipotizzato contrasto con l'art. 3 Cost risiede, invece, nelle considerazioni che il legislatore ha previsto per il caso dell'art. 14 comma 5 ,in relazione al comma 5 quinquies, l'arresto obbligatorio per la contravvenzione punita con l'arresto da sei mesi ad un anno, mentre ha previsto l'arresto facoltativo per il delitto di cui all'art. 13 comma 13 bis, punito con la reclusione da uno a quattro anni. Dunque, appare chiara la disparità di trattamento, che sembrerebbe contrastare anche con i principi di ragionevolezza, più volte enunciati dalla stessa Corte Costituzionale.

 

 

TRIBUNALE DI MILANO

Il Giudice dott. Guido Zucchetti

provvedendo d’ufficio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

P. D. è stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui all’art.14 comma 5 – ter in relazione all’art.  5 quinquies Dlgs 286/1998, come modificato dalla legge 189/2002, in data 4.12.2002 e presentato all’odierna udienza per il giudizio di convalida, venendogli contestato di essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito in data 26.9.2002 dal Questore di Milano.

In sede di udienza, il PM ha richiesto la convalida dell’arresto ed il difensore si è rimesso alla decisione del Tribunale.

Il Tribunale, peraltro, chiamato a convalidare l’operato della polizia giudiziaria sulla base della previsione normativa introdotta con l’art.14 commi 5 – ter e 5 – quinquies DLGS 286/98, non può non rilevare profili di incostituzionalità che non appaiono manifestamente infondati e che sembra pertanto indispensabile sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale.

A) Ravvisabile contrasto tra l’art. 14 comma 5 – quinquies e gli artt. 13 e 3 della Costituzione.

Si osserva, in primo luogo, che l’art.13 della Costituzione, dopo avere stabilito al primo comma che "la libertà personale è inviolabile", ammette al secondo comma che restrizioni alla detta libertà (detenzione, ispezione e perquisizione) siano operabili solo "per atto motivato dell’autorità giudiziaria" e, al terzo comma, consente all’autorità di pubblica sicurezza, "in casi eccezionali di necessità ed urgenza" di adottare "provvedimenti provvisori", "che devono essere comunicati (…) all’autorità giudiziaria" e che "si intendono revocati e restano privi di ogni effetto" "se questa non li convalida".

Sembra corretto ritenere che la norma attribuisca alla sola autorità giudiziaria la competenza ad operare restrizioni della libertà personale, invece riservando all’autorità di pubblica sicurezza non una analoga, seppur più limitata competenza, ma solo il potere di intervenire in supplenza ed anticipazione dell’operato dell’autorità giudiziaria quando questa, per l’urgenza del caso, non sia in grado di intervenire tempestivamente. Depongono in questa direzione la "provvisorietà" del provvedimento adottato dall’autorità di pubblica sicurezza, provvedimento perciò destinato fin dall’origine ad essere trasformato e superato da altro atto; la "eccezionalità" dei casi, evidenziante la natura essenzialmente derogatoria dell’intervento della polizia rispetto al principio generale dell’intervento dell’autorità giudiziaria; la perdita di ogni effetto del provvedimento adottato dall’autorità di pubblica sicurezza, qualora questo non sia tempestivamente comunicato e convalidato; la stessa configurazione dell’atto dell’autorità giudiziaria come atto di "convalida", che è atto, di norma, inteso come diretto all’eliminazione dei vizi insiti in un precedente atto invalido.

Conforto a questa lettura si rinviene in pronunce della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e nella disciplina che il legislatore ha voluto adottare nel codice di procedura penale.

La Corte Costituzionale ha avuto modo di osservare che:

*        vi è una regola, che attribuisce all’autorità giudiziaria la competenza ad emettere provvedimenti coercitivi della libertà personale, ed una eccezione, rappresentata dal fatto "in sé previsto dal testo costituzionale, che gli organi di polizia debbono provvedere in sostituzione dell’autorità giudiziaria" e che "l’obbligo del decreto motivato di convalida (…) è disposto nell’art.13 comma terzo della Costituzione per ogni provvedimento provvisorio preso dall’autorità di pubblica sicurezza in sostituzione de giudice e quindi per ogni provvedimento di arresto (obbligatorio o facoltativo) o di fermo" (Corte Cost. 71/173);

*        le finalità sottese all’arresto in flagranza sono perseguibili "soltanto attraverso l’immediato intervento dell’autorità di polizia in temporanea vece dell’autorità giudiziaria, lontana normalmente dalla flagranza o quasi flagranza dei reati" (Corte Cost. 89/503)

La Corte di Cassazione ha affermato che:

*        nel caso di arresto in flagranza (secondo la sentenza 14 luglio 1971, n.173, della Corte Costituzionale) il titolo legittimo della detenzione è costituito da una fattispecie complessa, in cui l’attività della polizia giudiziaria deve collegarsi al provvedimento di convalida dell’autorità giudiziaria, il quale soltanto costituisce l’atto con cui si esercita il controllo della legittimità dell’operato della polizia giudiziaria e, ad un tempo, il titolo formale della detenzione stessa, cui la legge conferisce efficacia ex tunc (Cass. 73/297).

Il sistema introdotto dal legislatore con il vigente codice di procedura penale prevede infine che la polizia giudiziaria che ha eseguito l’arresto:

*        ne dia immediata notizia al pubblico ministero (art.386 primo comma c.p.p.)

*        ponga l’arrestato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto (art.386 terzo comma c.p.p.), a pena di inefficacia dell’arresto medesimo (art.386 ultimo comma c.p.p.) e, correlativamente, attribuisce al pubblico ministero il potere/dovere di sindacare da subito l’operato della polizia giudiziaria:

*        sotto il profilo della legittimità, disponendo l’immediata liberazione della persona che sia stata arrestata al di fuori dei casi consentiti (art.389 c.p.p.)

*        sotto il profilo dell’insussistenza di esigenze cautelari, disponendo, anche in questo caso, l’immediata liberazione dell’arrestato (art.121 disp. att. c.p.p.).

Anche le scelte operate dal legislatore nella materia in oggetto sembrano dunque orientate inequivocabilmente nel senso di configurare l’operato della polizia giudiziaria come mera anticipazione dell’attività giuridica dell’autorità giudiziaria, la quale, infatti, in tempi tassativamente assai brevi, è chiamata ad essere investita della questione e ad intervenire con le più ampie valutazioni, anche e soprattutto se dissonanti rispetto a quelle della polizia medesima.

Una lettura nel senso anzidetto appare del resto in linea con quanto affermato, sia pure con riferimento a problematica diversa, dalla Corte Costituzionale, secondo la quale "la presentazione per il giudizio direttissimo da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non rappresenta una attività ad iniziativa della polizia giudiziaria ma una sorta di attività delegata del pubblico ministero che si esplica sotto il costante controllo di quest’ultimo, al quale deve essere data immediata notizia dell’arresto e che è tenuto a formulare l’imputazione" (Corte Cost. 98/374).

 

In sintesi, sembra corretto concludere che sia il tenore letterale della norma, sia l’orientamento interpretativo espresso con le decisioni citate, sia l’impostazione che l’ordinamento positivo è andato via via assumendo nel tempo, soprattutto nell’ambito del procedimento penale, convergono nell’escludere che l’art.13 Costituzione attribuisca all’autorità di pubblica sicurezza un autonomo potere di limitazione della libertà personale, mentre invece inducono a ritenere che esso legittimi l’anzidetto potere esclusivamente in quanto anticipazione e supplenza del potere dell’autorità giudiziaria: con l’ovvia, necessaria conseguenza che all’autorità di pubblica sicurezza non può essere conferito un potere più esteso di quello riconosciuto all’autorità giudiziaria.

Ebbene, nei confronti di chi sia indagato per il reato previsto dall’art.14 comma 5-ter DLGS 286/98, come recentemente modificato, l’autorità giudiziaria non dispone di alcun potere di limitazione della libertà personale in quanto:

*        l’illecito è configurato come contravvenzione punita con pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dunque, in quanto tale, risulta completamente estraneo alla previsione degli artt.272 e seguenti c.p.p. in materia di misure cautelari;

*        non si rinvengono norme speciali che consentano l’applicazione di misura cautelare in deroga alle anzidette disposizioni generali.

Appare dunque seriamente ipotizzabile un contrasto dell’art.14 DLGS 286/98, come modificato dalla legge 286/98, nella parte in cui, attribuendo alla polizia giudiziaria il potere/dovere di procedere all’arresto (per giunta obbligatorio) dell’indagato, conferisce alla stessa un potere autonomo e superiore rispetto a quello di cui dispone l’autorità giudiziaria.

Non vale ad escludere la sussistenza di un ravvisabile contrasto tra la norma in esame e l’art.13 Costituzione la considerazione che, attraverso l’attivazione dell’art.121 disp. att. c.p.p., la libertà dell’indagato verrebbe comunque salvaguardata: il meccanismo approntato dalle disposizioni del codice di procedura penale è sì congegnato in modo da determinare il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria ma certamente non è idoneo ad impedire che una sia pur temporanea limitazione della libertà personale abbia luogo: trattandosi di una limitazione che, come si è detto, appare consentita dalla legge in contrasto con la previsione dell’art.13 Cost., non sembra che possano avere rilievo "soglie quantitative" più o meno basse, soprattutto considerando che la limitazione viene arrecata nella forma più grave, quella della detenzione.

Ma, in verità, si ha perfino ragione di dubitare che l’art.14 DLGS 286/98 introduca una implicita ma necessaria deroga all’art.121 disp. att. c.p.p. , là ove dispone che "si procede con rito direttissimo".

Invero, sebbene non sia astrattamente da escludere che un giudizio direttissimo possa celebrarsi, entro quarantotto ore, nei confronti di indagato rimesso in libertà, si deve prendere atto del fatto che la norma non disciplina in alcun modo come, nei ristrettissimi tempi anzidetti, debba essere formulata la contestazione da parte del pubblico ministero, la stessa debba essere portata a conoscenza dell’imputato e questi debba essere convenuto in giudizio: e lascia dunque desumere che la ratio ad essa sottostante sia in realtà quella di condurre l’imputato al giudizio direttissimo in stato di detenzione.

Ebbene, interpretata in questo senso, la norma risulterebbe ancor più in contrasto con le disposizioni costituzionali perché:

*        prevederebbe in sostanza che il Pubblico Ministero abdichi al suo potere/dovere di controllare, almeno sotto il profilo della sussistenza di esigenze cautelari, l’operato della polizia giudiziaria, facendogli in tal modo dismettere la funzione assegnatagli dalla Costituzione, e, corrispondentemente, esalterebbe ancor più l’espansione dei poteri della polizia giudiziaria, con ancora più accentuato contrasto con l’art.13 Costituzione;

*        introdurrebbe una grave disparità di trattamento tra la persona che, arrestata per il reato in considerazione (contravvenzione punita con pena edittale non particolarmente afflittiva) e certamente non soggetta all’applicazione di alcuna misura cautelare, si vedrebbe comunque esposta alla concreta possibilità di necessaria detenzione fino a quarantotto ore; e la persona che, arrestata per delitto ben più grave ma rientrante nella disciplina generale, potrebbe confidare in una tempestiva liberazione sebbene per l’illecito commesso sia astrattamente applicabile perfino la custodia in carcere: con conseguente violazione dell’art.3 Costituzione.

Il tutto, si noti, in un contesto nel quale le esigenze di carattere amministrativo potrebbero comunque essere adeguatamente salvaguardate, atteso che, espressamente, la norma stabilisce che "al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione", il questore può disporre il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea (art.14 comma 5-quinquies).

 

B) Ravvisabile contrasto tra l’art. 14 comma 5 – quinquies e l’art.3 della Costituzione

Sotto diverso ed ulteriore profilo la previsione dell’art.14 comma 5 – quinquies appare suscettibile di censura.

La disposizione in esame, infatti, introduce la previsione dell’arresto obbligatorio nei confronti di chi sia indagato del reato previsto dal precedente comma 5 – ter.

Ora, è ben vero che la valutazione circa la gravità del fatto e la conseguente necessità di procedere comunque all’arresto di chi ne appaia responsabile, è valutazione rimessa al discrezionale apprezzamento del legislatore, come tale sottratto in genere ad un giudizio di costituzionalità in relazione all’eventuale violazione dell’art.3 Costituzione.

Nel caso di specie, peraltro, il confronto tra le diverse fattispecie è così ravvicinato e stringente da far apparire possibile una diversa soluzione.

Invero, l’art.13 comma 13 – ter introduce l’arresto facoltativo (in tal senso sembra corretto intendere l’espressione "è sempre consentito"):

*        in relazione al reato previsto dal precedente comma 13, che, in quanto sostanziatosi nella condotta dello straniero espulso che fa rientro nello Stato ed in quanto punito con pena identica a quella comminata al reato previsto dall’art.14 comma 5 – ter, appare valutato dal legislatore di pari gravità, per sostanziale omogeneità della condotta e per identità di sanzione;

*        in relazione al reato previsto dal precedente comma 13-bis, che, nella stessa, evidente valutazione del legislatore, è assai più grave, trattandosi di trasgressione ad un divieto espresso dal giudice, configurato come delitto punito con pena della reclusione fino a quattro anni e dunque perfino suscettibile di applicazione di misura cautelare.

Sembra dunque corretto ritenere che l’art.14 comma 5 – quinquies, prevedendo l’arresto obbligatorio del contravventore, riservi al medesimo un trattamento decisamente più afflittivo di quello riservato, per fatti analoghi o addirittura più gravi, nel medesimo testo normativo, senza che, dalle norme, sia desumibile la sussistenza di una indicazione di ragionevolezza di una simile scelta.

Per i motivi ora esposti, ritiene questo Tribunale che sussistano seri dubbi di legittimità della norma in esame e che , da ciò, consegua la necessità di sospensione del procedimento per sottoporre la questione al Giudice delle Leggi.

La necessità di sospensione del procedimento impone comunque l’immediata remissione in libertà dell’imputato in mancanza di adeguato titolo detentivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 134 Cost. e 23 l.87/53

DICHIARA

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.14 comma 5 – quinquies L. 189/2002 nella parte in cui prevede, per il reato previsto al comma 5 – ter , l’arresto obbligatorio dell’indagato, per violazione degli artt. 3 e 13 comma terzo della Costituzione.

DISPONE

l’immediata remissione in libertà dell’imputato.

SOSPENDE

il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Milano, 5 dicembre 2002

 

 

5. Una problematica specifica: la traduzione dell'ordine del questore di cui all'art. 14 comma 5 bis.

 

L'esperienza storica, desumibile dalla legislazione in tema di terrorismo e di criminalità organizzata, dimostra che la gestione emergenziale dei fenomeni spesso determina situazioni di conflitto con il rispetto delle regole fondamentali dell'ordinamento. E' il lato negativo del c.d. "doppio binario".

Ciò rischia di avvenire anche per il fenomeno dell'immigrazione. Ne è un esempio l'acceso dibattito sviluppatosi subito dopo l'entrata in vigore della riforma, oltre alle questioni di costituzionalità già pendenti, che evidenziano il pericolo di violazione di norme primarie a tutela di diritti individuali.

Non è questa la sede per affrontare un argomento di tale rilevanza. Tuttavia, la seguente sentenza del Tribunale di Rieti del 25 - 29 ottobre 2002 offre un valido spunto di riflessione, trattando di un aspetto emblematico: la traduzione degli atti in una lingua comprensibile all'imputato.

Potrebbe apparire un inezia, un dettaglio trascurabile, ma è proprio dell'insieme di questi "dettagli" che è formato il processo penale ed è su questi "dettagli" che talvolta si arena. Le forze di polizia non prestano la necessaria attenzione a questo aspetto, non tanto per responsabilità loro, quanto per l'estrema difficoltà di reperire interpreti in grado di parlare lingue poco diffuse.

In questo senso il legislatore non offre strumenti efficaci. Da un lato ciò è comprensibile perché si tratta di predisporre strumenti organizzativi capillari, affinchè tutte la questure d'Italia (ma anche gli uffici giudiziari) siano in grado di reperire immediatamente interpreti e traduttori delle lingue più disparate; dall'altro, però, non è accettabile perché il  diritto penale e processuale impongono che l'indagato e/o imputato prenda piena conoscenza delle contestazioni che gli vengono mosse, delle prescrizioni che gli vengono impartite, dello svolgimento delle procedure che lo interessano. Generalizzando per sintesi, si può affermare che qualsiasi atto adottato in carenza di questi presupposti deve essere considerato nullo.

Evidentemente, gli extracomunitari interessati dai fenomeni (im)migratori non sono principalmente inglesi, francesi o spagnoli; dunque, non può certamente essere ritenuta sufficiente la semplice traduzione dell'ordine del questore nelle lingue più diffuse (come di ogni altro atto - si pensi agli inviti a comparire a seguito dei quali si denunciano gli stranieri per la violazione dell'art. 650 c.p.)

Il provvedimento che segue riguarda un imputato di lingua rumena, ma si pensi a quanto il problema è ancora più complicato con immigrati africani, pakistani, curdi, cingalesi, fino a divenire quasi insolubile per i cinesi, a causa delle centinaia di dialetti utilizzati.

Nel caso specifico tralasciamo la necessità di traduzione degli atti processuali (il problema è analogo e ugualmente ostico) ed operiamo un breve riferimento alla necessità di tradurre in modo compiuto l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni, elemento della condotta criminosa e, quindi, parte integrante del fatto tipico previsto dal reato.

La mancata traduzione dell'ordine del questore comporta l'insussistenza del reato per mancanza dell'elemento psicologico, poiché lo straniero non è stato in grado di percepire il precetto e, quindi, non ha avuto la coscienza e volontà di trasgredire. Pertanto, in caso di arresto (così come durante il processo) occorrerà provare che lo straniero conoscesse la lingua italiana ovvero che l'ordine del questore sia stato tradotto in una lingua a lui comprensibile, per iscritto o anche mediante un traduttore che gli abbia spiegato precisamente il significato dell'ordine del questore. In assenza di tali adempimenti il reato non sussiste.

 

 

Tribunale di Rieti, in composizione monocratica,

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda trae origine dall’arresto dell’imputato effettuato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rieti in data 26.9.2002. All’udienza del 27.9.2002 l’arresto veniva convalidato e si procedeva a giudizio direttissimo, nel corso del quale la difesa chiedeva procedersi con il rito abbreviato: il Giudice disponeva in conformità, ordinando l’acquisizione del fascicolo del P.M; ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p., veniva disposta la citazione dell’operante che aveva provveduto a notificare al M. l’ordine emesso dal Questore ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis, Dlgs. 286/98.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che il prevenuto è stato colpito da decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Rieti in data 31.7.2002; peraltro, poiché a causa della carenza di un mezzo di trasporto idoneo non è stato possibile eseguire l’accompagnamento coattivo alla frontiera né, per via della mancanza di posti disponibili, accompagnare il prevenuto presso uno dei centri di permanenza temporanea, il Questore di Rieti, in data 20.9.2002, ordinava allo straniero – ai sensi del comma 5 bis dell’art. 14, Dlgs. 286/98, introdotto dalla L. 30 luglio 2002 n. 189 – di lasciare il territorio nazionale attraverso la frontiera di Fiumicino entro le ore 24.00 del 25.9.2002 seguendo l’itinerario Rieti-Fiumicino.

Alle ore 10.00 del 26.9.2002 i Carabinieri del N.O.R.M. di Rieti constatavano che il M. non aveva ottemperato al predetto ordine, in quanto si trovava in via P. Togliatti in corrispondenza dell’incrocio con via Terminellese.

Quest’ultimo ha dichiarato, in sede di udienza di convalida, di non aver compreso il significato del provvedimento che gli era stato notificato, non conoscendo la lingua italiana (alla predetta udienza, così come in quella odierna, è stato nominato, ai sensi dell’art. 143 c.p.p., un interprete di lingua rumena).

Ritiene questo Giudice che l’imputato debba essere assolto dal reato ascrittogli, non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo.

Invero, l’Isp. D’Angeli Stefano, che ha materialmente provveduto a notificare al prevenuto l’ordine del Questore, ha dichiarato di aver tentato – poiché quest’ultimo effettivamente non capiva l’italiano – di spiegargli a gesti il contenuto dell’atto: in particolare, l’operante ha affermato di aver mostrato al M. – il quale annuiva con il capo – le dita della mano (per indicare il termine di 5 giorni), di avergli fatto segno di andare via (sempre con la mano) ed infine di avergli fatto il gesto dei polsi ammanettati (alludendo alle conseguenze del suo mancato allontanamento dal territorio nazionale).

Ebbene, tenuto conto che il predetto ordine non è stato tradotto in una lingua comprensibile all’imputato, che non è accettabile una spiegazione a gesti del contenuto di un atto e che nessuna garanzia di certezza in tal senso può essere fornita dal solo fatto che il M. annuisse con il capo, non può assolutamente ritenersi provato che egli avesse capito quale fosse il contenuto del provvedimento notificatogli. Nel caso di specie, tra l’altro, la predetta «spiegazione manuale» conservava diversi profili di ambiguità, come quello del termine, potendo il numero «5» segnalato con la mano riferirsi a qualunque unità di tempo (mesi, settimane, ecc.).

Diverso potrebbe essere il caso in cui il ricorso alla gestualità da parte degli operanti sia finalizzato a richiedere allo straniero un comportamento materiale, quale quello di esibire i documenti d’identità (ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 6, comma 3, Dlgs. 286/98), mostrandogli, ad es., i propri documenti e chiedendogli di fare altrettanto: nel caso di specie, la spiegazione a gesti riguardava non un comportamento materiale, ma il contenuto di un atto amministrativo dotato di una complessità tecnico-giuridica incompatibile con un apprendimento di carattere intuitivo.

Né può ritenersi operante, nella fattispecie, il principio dell’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale (art. 5 c.p.), dal momento che l’ignoranza da parte dell’imputato verteva su un presupposto di fatto della norma incriminatrice – costituito dal contenuto del provvedimento di cui all’art. 14, comma 5 bis, Dlgs. 286/98 – e non sulle conseguenze penali del suo mancato rispetto (il che di per sé sarebbe stato irrilevante).

Conseguentemente, non potendo ritenersi provato che il M. sapesse di aver violato il provvedimento de quo, lo stesso deve essere mandato assolto dal reato ascrittogli, ai sensi del 2° comma dell’art. 530 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.

Peraltro, poiché l’imputato – in sede di interrogatorio reso all’udienza di convalida – ha indicato, quale data di nascita, quella del 22.2.67, mentre da tutti gli atti di indagine risulta che lo stesso ha dichiarato agli operanti di essere nato il 22.11.67, deve disporsi la trasmissione degli atti al P.M. affinché valuti l’opportunità di procedere nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 495 c.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 ss., 530, 2° comma, c.p.p.,

assolve M. D. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Dispone la trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza.

Rieti, 25.10.2002

Il Giudice (dott. Andrea Fanelli)

 

* * * * * * * *

 

Teramo, 1 marzo 2003

 

                                                                                                  David Mancini