Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale, a cura di Antonio Acerbi e Luciano Eusebi, con contributi di Antonio Acerbi, Alberto Bondolfi, Pietro Bovati, Alessandro Sacchi, Enrico Mazza, Gianni Colzani, Paolo Ricca, Sergio Bastianel, Antonio Lattuada, Luciano Eusebi, Carlo Maria Martini,  ed Vita e Pensiero, Milano 1998, pp. 272, l. 30.000.  

Il problema dei rapporti fra messaggio cristiano e sistemi giuridici assume i connotati più difficili e drammatici quando si tenta di porre in rapporto le parole di Cristo ed il diritto penale; cioè quel settore dell’ordinamento dello Stato che più sembra avvicinarsi alla morale.

Indubbiamente l’Antico Testamento offre una chiave  più agevole per affrontare i problemi giuridici penali. L’Antico Testamento è una legge data da Dio agli uomini, e come ogni legge individua dei doveri che debbono essere rispettati; alla violazione della legge seguirà una sanzione. Mentre chi osserva il patto ha la conseguente aspettativa di esser valutato “giusto” e di non esser punito.

Perciò Giobbe oppresso dalle disgrazie, osa in certi momenti adombrare una sua vittoria in giudizio contro Dio, che consente a Satana di tormentarlo; sebbene (anzi proprio perché)  “nessuno è come Giobbe sulla terra: uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male” (Gb 1, 8). In quest’ottica persino il fariseo, che la nota parabola (Lc 18,9) contrappone al pubblicano,  non ha tutti i torti quando ritiene di essere perfettamente a posto con la legge del Signore:  perché  non è ladro né ingiusto né adultero e paga la decime su tutto quanto possiede (Sacchi, Colpa e pena in Rm 13,1-7,  nel contesto del messaggio evangelico, 66); ed il passo non ci dice affatto che il fariseo mentisse quando così si autolodava; o che a lui si applicasse l’accusa di Cristo:  “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell`anèto e del cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà” (Mt. 23,23).

Quindi mentre l’invettiva da ultimo riportata riprende enunciazioni già ben presenti  nell’Antico Testamento, l’affermazione secondo cui il pubblicano “tornò a casa sua giustificato, a differenza dell`altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”, si  colloca nell’ambito della nuova legge che Cristo proclama: la legge dell’infinita misericordia gratuita di Dio, di fronte alla quale nessuno può vantare meriti o diritti; ma ciascuno deve assumere un atteggiamento di umile disponibilità  (Colzani, La giustizia di Dio. Dalla custodia di un ordine al dono della  riconciliazione,  137).

 La legge dell’amore unisce poi due parole comando ed amore che sul piano della logica umana sono incompatibili.

In nome dell’amore il figlio di Dio è salito sul patibolo e così ha riscattato tutte le colpe dell’uomo, le ha espiate. A quel sacrificio tutti possiamo attingere, e quindi la conversione cancella la colpa, e –forse- anche la pena.

Questa impostazione sconvolge gli abituali schemi su cui si fonda la vita di relazione; come è possibile che l’operaio che si presenta al lavoro all’ultima ora riceva la stessa paga di chi ha sgobbato tutto il giorno sotto il sole? . La nostra povera logica umana si rassicura un poco solo pensando  che il convertito dell’ultima ora soggiornerà più a lungo in purgatorio, o con le teorie secondo cui il denaro con cui sono pagati tutti gli operai non è proprio uguale per tutti,  chi ha lavorato di più riceverà un denaro identico nella sostanza, ma  “più pesante”: avrà un paradiso più pieno.

La meccanica trasposizione della carità evangelica nel mondo del diritto, ed in particolare del diritto dello Stato (un discorso a parte richiederebbe il diritto canonico: cfr. Mazza, Il rito della riconciliazione dei penitenti, fra espiazione penale e reintegrazione sociale) è impossibile; oserei dire che è pericolosa. Non è traducibile in norme giuridiche il precetto:  “ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l`altra; e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello”.

Del resto, la legge dell’amore dona a tutti una via  verso la salvezza; ma sottrae anche a tutti la certezza della giustizia, dei propri diritti. Una suggestiva leggenda medioevale narra di un eremita che espia con anni di penitenza  il compiacimento con cui aveva assistito al supplizio di un assassino, cioè un sentimento che ad un pio Israelita sarebbe apparso quasi doveroso.

Il ragionamento del fariseo è pessimo sotto un profilo religioso; ma se lo amputiamo del superbo paragone con il pubblicano, è pienamente valido sotto un profilo civile.

Il cittadino che paga regolarmente le tasse ed osserva il diritto dello Stato ha il diritto, e forse il dovere, di pretendere dallo Stato il riconoscimento della sua innocenza e di richiedere servizi adeguati ed efficienti.

Non solo,  il processo verso la conversione offerta da un Dio infinitamente buono (ed onnisciente) avviene secondo schemi che non sembrano trasferibili nel processo penale dello Stato.

La confessione, che costituisce  il primo gradino, non ha  l’obbiettivo di informare dei fatti il  Giudice, ma se mai il suo ministro, il sacerdote; scopo fondamentale della confessione è costituire la autoconsapevolezza del peccato e così avviare il penitente verso la conversione. La conversione consente poi di espiare il peccato attraverso il sacrificio di Cristo; ed a tale espiazione per i meriti del Salvatore si affianca l’espiazione compiuta spontaneamente dal colpevole che si sottopone ad una pena e risarcisce la vittima.

Cuore di simile processo è dunque il perdono concesso da chi ha potere di darlo perché è la persona  vittima della colpa, è colui che potrebbe legittimamente nutrire il desiderio di vendetta. 

La parola “perdono” è invece ontologicamente incompatibile con lo Stato.

In primo luogo perché i tribunali dello Stato non reprimono i peccati ma solo alcune condotte ritenute socialmente dannose; che appare necessario colpire con una sanzione giuridica adeguata,  allo scopo di difendere la pace sociale. La giustizia delle aule giudiziarie  non deve  giudicare l'uomo ma, come ha esattamente notato il Card. Biffi, i suoi atti. "Non giudicate per non essere giudicati" (Lc 18,9), l'uomo di legge che si sentisse "giusto" rispetto al delinquente  cadrebbe nella colpa del fariseo che esalta se stesso nel raffronto col pubblicano (Lc 6,37), contraddirebbe alle parole di Cristo “chi è senza peccato…” (Eusebi, Le istanze del pensiero cristiano e il dibattito sulla riforma del sistema penale nello Stato laico, 222).

Di conseguenza, lo Stato    non è capace della  generosità del perdono, ma solo di calcoli di opportunità, che possono indurlo ad amnistie o condoni (Ricca, Colpa e pena nella teologia evangelica- Un punto di vista, 147).

Obbiettivo della giustizia dello Stato è la rieducazione, non la redenzione del reo. La rieducazione si può dire compiuta con il reinserimento sociale del delinquente, persuaso (magari solo per paura) a vivere in futuro rispettando le leggi e desideroso di ricevere in cambio di un impegno in tal senso, e magari delle accuse rivolte ai complici, un consistente sconto di pena.

Il vero pentimento è invece  una pulsione dell’anima che prova orrore per il male fatto e desidera espiarlo (Bondolfi, Colpa e pena: nodo complesso ma non inestricabile, p. 26); e quindi non pretende la cessazione della pena;  anzi un vero pentito dovrebbe chiedere di restare in carcere per santificarsi con la sofferenza. Il pentimento  è quindi compatibile  con l’ergastolo, specie nella odierna versione prevista dalla legge italiana, il cui il condannato all’ergastolo può uscir di prigione dopo aver scontato una parte della pena. A ben vedere neppure  la pena di morte ostacola il pentimento ancorchè impedisca il reinserimento sociale del condannato.  San Giuseppe Cafasso convertì tutti i condannati al patibolo affidati alle sue cure spirituali.

Il sistema punitivo dello Stato è quindi un guscio entro cui può collocarsi la redenzione cristiana; che solo non dovrebbe essere ostacolata dalle modalità di applicazione della pena.

La pena  di per sé giova alla redenzione. Bovati (Pena e perdono nelle procedure giuridiche dell’antico testamento, p. 53) nota che i fratelli di Giuseppe giungono al pentimento solo attraverso le sanzioni inflitte loro da Giuseppe divenuto vicerè d’Egitto; e solo in carcere si dicono l’un l’altro “Certo su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto la sua angoscia quando ci supplicava e non lo abbiamo ascoltato. Per questo ci è venuta addosso quest`angoscia”.  E Paolo afferma: “certo, ogni correzione, sul momento, non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati” (Ebrei 12, 11).

Ma la pena per favorire la rieducazione se non la redenzione, dovrebbe comportare una attività lavorativa, un tenore di vita non degradante, la possibilità di un minimo di intimità e di isolamento rispetto al resto dei condannati, in modo che –per un verso- non sia ostacolata la socializzazione, ma –per altro verso- sia impedito il formarsi di una comunità dominata dai più violenti e prepotenti (Lattuada, La giusta reazione giuridico-sociale al fenomeno del crimine. Il contributo della teologia morale, 202) .

Tutto questo costa impegno, richiede organizzazione, esige spese.

In concreto  oggi  l’impunità viene concessa da uno Stato pigro e distratto che non vuole sobbarcarsi l’onere di lunghe e costose detenzioni, che ha perso ogni attaccamento all’ordine civile che la legge penale dovrebbe difendere. Perciò il ladro in appartamenti, il giovane violento, scarcerati  pochi giorni o poche ore dopo l’arresto,  non hanno affatto la sensazione di essere stati generosamente perdonati, ma si convincono che  solo i pavidi e gli stupidi rispettano una legge in cui non crede neppure lo Stato. In simile clima è assai difficile che  la vittima del reato liberamente scelga di condonare il debito, il più delle volte si defila per sfiducia nella giustizia e per paura del criminale.

Le parole divine “va e non peccar più” vengono ripetute  da un distratto funzionario, che certo non saprebbe cosa rispondere alla angosciosa  domanda che Primo Levi rivolge a tutti i “perdonisti”: “ma chi vi da’ il diritto di perdonare?”.

 

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