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Il problema dei
rapporti fra messaggio cristiano e sistemi giuridici assume i connotati più
difficili e drammatici quando si tenta di porre in rapporto le parole di Cristo
ed il diritto penale; cioè quel settore dell’ordinamento dello Stato che più
sembra avvicinarsi alla morale.
Indubbiamente
l’Antico Testamento offre una chiave più agevole per affrontare i problemi giuridici penali.
L’Antico Testamento è una legge data da Dio agli uomini, e come ogni legge
individua dei doveri che debbono essere rispettati; alla violazione della legge
seguirà una sanzione. Mentre chi osserva il patto ha la conseguente aspettativa
di esser valutato “giusto” e di non esser punito.
Perciò Giobbe
oppresso dalle disgrazie, osa in certi momenti adombrare una sua vittoria in
giudizio contro Dio, che consente a Satana di tormentarlo; sebbene (anzi proprio
perché) “nessuno è come Giobbe
sulla terra: uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male” (Gb 1, 8).
In quest’ottica persino il fariseo, che la nota parabola (Lc 18,9) contrappone
al pubblicano, non ha tutti i torti
quando ritiene di essere perfettamente a posto con la legge del Signore:
perché non è ladro né
ingiusto né adultero e paga la decime su tutto quanto possiede (Sacchi, Colpa e
pena in Rm 13,1-7, nel contesto del
messaggio evangelico, 66); ed il passo non ci dice affatto che il fariseo
mentisse quando così si autolodava; o che a lui si applicasse l’accusa di
Cristo: “Guai a voi, scribi e
farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell`anèto e del cumìno, e
trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la
misericordia e la fedeltà” (Mt. 23,23).
Quindi mentre
l’invettiva da ultimo riportata riprende enunciazioni già ben presenti
nell’Antico Testamento, l’affermazione secondo cui il pubblicano
“tornò a casa sua giustificato, a differenza dell`altro, perché chi si
esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”, si
colloca nell’ambito della nuova legge che Cristo proclama: la legge
dell’infinita misericordia gratuita di Dio, di fronte alla quale nessuno può
vantare meriti o diritti; ma ciascuno deve assumere un atteggiamento di umile
disponibilità (Colzani, La giustizia di Dio. Dalla custodia di un ordine al
dono della riconciliazione,
137).
La
legge dell’amore unisce poi due parole comando ed amore che sul piano della
logica umana sono incompatibili.
In
nome dell’amore il figlio di Dio è salito sul patibolo e così ha riscattato
tutte le colpe dell’uomo, le ha espiate. A quel sacrificio tutti possiamo
attingere, e quindi la conversione cancella la colpa, e –forse- anche la pena.
Questa
impostazione sconvolge gli abituali schemi su cui si fonda la vita di relazione;
come è possibile che l’operaio che si presenta al lavoro all’ultima ora
riceva la stessa paga di chi ha sgobbato tutto il giorno sotto il sole? . La
nostra povera logica umana si rassicura un poco solo pensando
che il convertito dell’ultima ora soggiornerà più a lungo in
purgatorio, o con le teorie secondo cui il denaro con cui sono pagati tutti gli
operai non è proprio uguale per tutti, chi
ha lavorato di più riceverà un denaro identico nella sostanza, ma
“più pesante”: avrà un paradiso più pieno.
La
meccanica trasposizione della carità evangelica nel mondo del diritto, ed in
particolare del diritto dello Stato (un discorso a parte richiederebbe il
diritto canonico: cfr. Mazza, Il rito della riconciliazione dei penitenti, fra
espiazione penale e reintegrazione sociale) è impossibile; oserei dire che è
pericolosa. Non è traducibile in norme giuridiche il precetto:
“ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la
guancia destra, tu porgigli anche l`altra; e a chi ti vuol chiamare in giudizio
per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello”.
Del
resto, la legge dell’amore dona a tutti una via verso la salvezza; ma sottrae anche a tutti la certezza della
giustizia, dei propri diritti. Una suggestiva leggenda medioevale narra di un
eremita che espia con anni di penitenza il
compiacimento con cui aveva assistito al supplizio di un assassino, cioè un
sentimento che ad un pio Israelita sarebbe apparso quasi doveroso.
Il
ragionamento del fariseo è pessimo sotto un profilo religioso; ma se lo
amputiamo del superbo paragone con il pubblicano, è pienamente valido sotto un
profilo civile.
Il
cittadino che paga regolarmente le tasse ed osserva il diritto dello Stato ha il
diritto, e forse il dovere, di pretendere dallo Stato il riconoscimento della
sua innocenza e di richiedere servizi adeguati ed efficienti.
Non
solo, il processo verso la
conversione offerta da un Dio infinitamente buono (ed onnisciente) avviene
secondo schemi che non sembrano trasferibili nel processo penale dello Stato.
La
confessione, che costituisce il
primo gradino, non ha l’obbiettivo
di informare dei fatti il Giudice,
ma se mai il suo ministro, il sacerdote; scopo fondamentale della confessione è
costituire la autoconsapevolezza del peccato e così avviare il penitente verso
la conversione. La conversione consente poi di espiare il peccato attraverso il
sacrificio di Cristo; ed a tale espiazione per i meriti del Salvatore si
affianca l’espiazione compiuta spontaneamente dal colpevole che si sottopone
ad una pena e risarcisce la vittima.
Cuore di simile processo è dunque il perdono
concesso da chi ha potere di darlo perché è la persona
vittima della colpa, è colui che potrebbe legittimamente nutrire il
desiderio di vendetta.
La parola “perdono” è invece ontologicamente
incompatibile con lo Stato.
In primo luogo perché i tribunali dello Stato non
reprimono i peccati ma solo alcune condotte ritenute socialmente dannose; che
appare necessario colpire con una sanzione giuridica adeguata,
allo scopo di difendere la pace sociale. La giustizia delle aule
giudiziarie non deve
giudicare l'uomo ma, come ha esattamente notato il Card. Biffi, i suoi
atti. "Non giudicate per non essere giudicati" (Lc 18,9), l'uomo di
legge che si sentisse "giusto" rispetto al delinquente
cadrebbe nella colpa del fariseo che esalta se stesso nel raffronto col
pubblicano (Lc 6,37), contraddirebbe alle parole di Cristo “chi è senza
peccato…” (Eusebi, Le istanze del pensiero cristiano e il dibattito sulla
riforma del sistema penale nello Stato laico, 222).
Di conseguenza, lo Stato non è capace della
generosità del perdono, ma solo di calcoli di opportunità, che possono
indurlo ad amnistie o condoni (Ricca, Colpa e pena nella teologia evangelica- Un
punto di vista, 147).
Obbiettivo
della giustizia dello Stato è la rieducazione, non la redenzione del reo. La
rieducazione si può dire compiuta con il reinserimento sociale del delinquente,
persuaso (magari solo per paura) a vivere in futuro rispettando le leggi e
desideroso di ricevere in cambio di un impegno in tal senso, e magari delle
accuse rivolte ai complici, un consistente sconto di pena.
Il
vero pentimento è invece una
pulsione dell’anima che prova orrore per il male fatto e desidera espiarlo (Bondolfi,
Colpa e pena: nodo complesso ma non inestricabile, p. 26); e quindi non pretende
la cessazione della pena; anzi un
vero pentito dovrebbe chiedere di restare in carcere per santificarsi con la
sofferenza. Il pentimento è quindi
compatibile con l’ergastolo,
specie nella odierna versione prevista dalla legge italiana, il cui il
condannato all’ergastolo può uscir di prigione dopo aver scontato una parte
della pena. A ben vedere neppure la
pena di morte ostacola il pentimento ancorchè impedisca il reinserimento
sociale del condannato. San
Giuseppe Cafasso convertì tutti i condannati al patibolo affidati alle sue cure
spirituali.
Il
sistema punitivo dello Stato è quindi un guscio entro cui può collocarsi la
redenzione cristiana; che solo non dovrebbe essere ostacolata dalle modalità di
applicazione della pena.
In concreto oggi
l’impunità viene concessa da uno Stato pigro e distratto che non vuole
sobbarcarsi l’onere di lunghe e costose detenzioni, che ha perso ogni
attaccamento all’ordine civile che la legge penale dovrebbe difendere. Perciò
il ladro in appartamenti, il giovane violento, scarcerati
pochi giorni o poche ore dopo l’arresto,
non hanno affatto la sensazione di essere stati generosamente perdonati,
ma si convincono che solo i pavidi
e gli stupidi rispettano una legge in cui non crede neppure lo Stato. In simile
clima è assai difficile che la
vittima del reato liberamente scelga di condonare il debito, il più delle volte
si defila per sfiducia nella giustizia e per paura del criminale.
Le
parole divine “va e non peccar più” vengono ripetute
da un distratto funzionario, che certo non saprebbe cosa rispondere alla
angosciosa domanda che Primo Levi
rivolge a tutti i “perdonisti”: “ma chi vi da’ il diritto di
perdonare?”.
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