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libertà religiosa e mondo
islamico
La riflessione mussulmana sulla libertà religiosa è ferma a
principi che erano, del resto, ritenuti per veri nel nostro mondo cristiano fino
al secolo scorso, e che i cattolici hanno esplicitamente abbandonato solo con il
Concilio Vaticano II. Per
chi crede nella esistenza di una "verità" assoluta ed oggettiva che
è via privilegiata di accesso al rapporto con Dio (e alla Salvezza Eterna) è
difficile concepire che tutte le religioni debbano essere ugualmente libere,
che chi professi una religione "falsa" (o l'ateismo)
abbia gli stessi diritti in campo religioso di chi professi la sola religione
vera (che in più è sovente la "religione nazionale"). Inoltre
la religione mussulmana (e la religione ebraica) non conoscono la
distinzione stato-chiesa, e quindi Pentateuco e Corano sono anche fonte di
un ordinamento giuridico politico. Con la differenza che lo Stato Ebraico è
finito con la occupazione romana, ed è, in qualche misura, risorto solo nel
1948; mentre l'esperienza di stati mussulmani è molto più ricca ed
attuale. A
ciò si aggiunge che gli stati mussulmani respingono -come portato del
colonialismo- il laicismo ed il relativismo di stampo liberale; che
storicamente sono stati la fonte della libertà di coscienza come oggi la
conosciamo nei paesi d'Europa e di America. Non
è per altro nostra intenzione trattare compiutamente un tema tanto complesso,
ma soltanto accennare ai problemi concreti che questa situazione determina. Come
meglio si può apprendere consultando la copiosa documentazione presente sul
sito di Cristianità (www.alleanzacattolica.org),
in particolare il "rapporto 2000 sulla libertà religiosa nel mondo",
risulta che nei Paesi mussulmani, la libertà religiosa è vista nell'ottica
della "tolleranza", della umana comprensione (e quindi non coinvolge
mai la libertà di conversione dall'Islam al cristianesimo). I
limiti di questa tolleranza non sono poi omogenei. Non
vi è alcuna tolleranza in Arabia Saudita che è uno "Stato
islamico la cui religione è l’Islam e la costituzione il Santo Libro di Dio e
la Sunnah del suo Profeta", il Regno trae la sua autorità, come recita
l’art. 7 dello statuto fondamentale del potere, dal Libro di Dio e dalla
Sunnah del suo Profeta, ai quali sono o rimangono subordinate tutte le regole
dello Stato, che ha l’incarico di tutelare la fede musulmana, di applicare la
shari’a, di ordinare il Bene e di vietare il Male, oltre che di diffondere
l’islam e assicurare la da’awa, cioè la pratica del proselitismo islamico.
L’art. 26, che regola i diritti dell’uomo, li intende applicabili
limitatamente all’ambito della shari’a. I
cittadini sauditi sono obbligatoriamente musulmani. Ed ai cristiani immigrati
(tra cui centinaia di migliaia di filippini) è negata la libertà di culto
anche svolto in case private e riservatamente. Pari
intransigenza viene professata in Afganistan, ma gli effetti pratici sono minori
dal momento che ben pochi cristiani hanno occasione di recarsi in quello
sfortunato Paese. All'estremo
opposto si colloca la abbastanza larga tolleranza praticata in Irak, in Kuwait,
in Baharein, nel Brunei, in Giordania, in Libia, in Algeria...; tolleranza tanto
più apprezzabile quando sono presenti nuclei cristiani di una certa
consistenza, o da quasi due mila anni (come in Irak, in Giordania, in Siria) o
per recente immigrazione (come in Kuwait).
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