Il “covenant marriage”:

spunti comparatistici e de iure condendo per una tutela giuridica dell’indissolubilità matrimoniale

 

Il 29 novembre 2002 si è svolto, presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Palermo, un convegno organizzato dall’A.I.G.A., sezione di Palermo, su “La tutela dell’indissolubilità matrimoniale in una società pluralista”, tematica che ha suscitato l’interesse del pubblico accorso numeroso.

Dopo i saluti del Dott. Carlo Rotolo, Presidente della Corte d’Appello, dell’Avv. Manlio Gallo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati e dell’Avv. Salvatore Cordaro, Presidente del Consiglio Comunale di Palermo e dell’Avv. Dario Greco, Vice Presidente dell’A.I.G.A., sezione di Palermo, le relazioni principali sono state tenute dal Prof. Andrea Bettetini, ordinario di diritto ecclesiastico nell’Università di Catania, e dal Prof. José Marìa Vàzquez Peñuela, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Almerìa (Spagna).

Il convegno ha affrontato il problema della legittimità e della tutelabilità del “matrimonio indissolubile”, ovvero di una convenzione pattizia nella quale i coniugi scelgono di stabilire un legame per tutta la vita rinunziando all’eventualità del divorzio.

Lo spunto del convegno l’ha offerto l’esame della New Louisiana Covenant Mariage Law, approvata il 15.06.1997, e delle successive leggi che hanno adottato altri Stati della federazione americana, con le quali sono stati introdotti modelli di matrimonio opzionali e alternativi con pari rilevanza giuridica di quello comune: accanto al matrimonio comune dissolubile questa legge consente ai nubendi di scegliere un modello di matrimonio che, pur non essendo pienamente indissolubile, prevede maggiori ostacoli legali per l’ipotesi del suo scioglimento.

Il covenant marriage (traducibile come patto matrimoniale o alleanza matrimoniale) è il matrimonio contratto da un uomo e da una donna che intendono e pattuiscono il matrimonio tra loro come una relazione per tutta la vita (lifelong relationship), accettando di andare incontro a maggiori difficoltà legali per poter eventualmente conseguire il divorzio.

Questa legge avrebbe il pregio di dare un maggiore riconoscimento alla funzione sociale e pubblica del matrimonio indissolubile in quegli ordinamenti giuridici che prevedono il divorzio.

In effetti, in tutte le legislazioni straniere, al pari dell’ordinamento giuridico italiano attuale, che ammettono un solo tipo di matrimonio civile, ovvero il matrimonio divorziabile, risulta che il matrimonio indissolubile non trova alcun riconoscimento giuridico essendo relegato alla sfera meramente individuale della coscienza e della buona volontà dei coniugi.

In particolare nel nostro sistema il problema è attualmente impostato in termini di libertà: chi è per l’indissolubilità è libero di non divorziare.

Tuttavia, come è noto, il divorzio non è configurato come mutuo accordo tra i coniugi, ma può essere invocato anche su iniziativa di uno solo dei due coniugi.

Inoltre – e questo è il punto nodale del convegno svoltosi – i fautori del riconoscimento giuridico della indissolubilità vorrebbero che lo Stato attribuisse rilevanza giuridica e tutela alla libera volontà dei coniugi di contrarre un matrimonio indissolubile.

Facendo un passo indietro, può osservarsi che le due tesi a confronto, quella del divorzio e quella dell’indissolubilità, affondano le radici in due differenti concezioni filosofiche della libertà, tali da indurre rispettivamente a negare o affermare la possibilità stessa di un patto irrevocabile.

Infatti, per i sostenitori della prima tesi, il divorzio è un diritto fondamentale della persona umana, riconducibile all’ampia sfera delle libertà. Sulla scorta degli insegnamenti della Rivoluzione francese, costoro ritengono che lo Stato debba proibire ai cittadini di contrarre un matrimonio perpetuo perché la sua indissolubilità contraddirebbe la libertà umana: lo Stato pertanto deve considerare imprudente ed antisociale un matrimonio indissolubile. Per questo lo dichiara illegittimo e rifiuta di riconoscergli una qualsiasi rilevanza giuridica.

Per i sostenitori della seconda tesi, la difesa dell’indissolubilità poggia su un principio di libera scelta: l’uomo è in grado di disporre del proprio futuro con patti irrevocabili. Per costoro la perpetuità è espressione di libertà.

Orbene, allorquando il legislatore – come quello italiano - adotta una legislazione uniforme divorzista, opera una scelta a favore di una delle due tesi più sopra esaminate, in quanto assume come criterio ispiratore della propria legislazione una delle due concezioni antagonistiche e più precisamente quella che ritiene la libertà incompatibile con qualsiasi impegno irrevocabile.

In altre parole, il legislatore civile, allorquando stabilisce una normativa divorzistica uniforme - ossia applicabile ad ogni matrimonio - non ottempera al principio di uguaglianza ma, schierandosi a favore di una delle due concezioni filosofiche, presta ossequio a coloro che hanno una determinata concezione della libertà ma priva di tutela giuridica i cittadini-nubendi che hanno un diverso concetto di libertà in relazione alla propria vita coniugale. A costoro riserva soltanto (e per i divorzisti ciò sarebbe più che sufficiente) la libertà di contrarre un matrimonio indissolubile nel loro cuore ma senza che tale loro libera volontà possa trovare una qualche tutela civile.

Questo costrutto non sembra che possa essere accettato proprio in nome della laicità dello Stato, del rifiuto dello Stato etico e della autentica democrazia.

In nome del pluralismo sociale, infatti, gli indissolubilisti pretenderebbero che la legge accolga e tuteli – insieme ed in alternativa al matrimonio dissolubile – la libera scelta di quei soggetti che vogliono contrarre un’unione indissolubile.

In ultima analisi, la legittimazione ed il fondamento giuridico del modello di matrimonio indissolubile si radicherebbe nei principi costituzionali di libertà e di uguaglianza.

Poiché l’introduzione del matrimonio indissolubile sarebbe comunque opzionale rispetto a quello dissolubile, si può ritenere giuridicamente ammissibile che un ordinamento civile decida, per ragioni di interesse sociale, di conservare l’indissolubilità del matrimonio come meccanismo di protezione della famiglia.

Non sembra a tal proposito superfluo ricordare che una legislazione antidivorzista già resistette al vaglio di legittimità del Tribunale di Strasburgo con le sentenze Johnston del 18.12.1986 e F. c/ Svizzera del 18.12.1987.

Svolte queste premesse, occorre ora trovare risposta all’interrogativo sotteso al Convegno stesso: quale l’interesse che ha spinto gli organizzatori – per lo più giovani avvocati, abituati ad affrontare e cercare di risolvere casi pratici - a proporre un confronto su problematiche tanto affascinanti quanto impegnative?

La risposta può rinvenirsi mutuando il pensiero di quegli attenti osservatori che hanno detto che ci si trova difronte ad una crisi epocale dell’istituto matrimoniale.

Certo, è inimmaginabile pensare che, affrontare questa crisi sia compito gravi esclusivo dei giuristi; né la lotta a favore del riconoscimento giuridico dell’indissolubilità può da sola esaurire ogni altra possibile iniziativa a favore del matrimonio.

Questa iniziativa mira provocatoriamente, da una parte, a smentire coloro che ritengono che la cultura divorzista rappresenti una deriva ormai inarrestabile, ed a risaltare, dall’altra, il valore sociale del matrimonio inteso anche come un bene sociale sul presupposto che ogni fallimento del matrimonio non è soltanto ed esclusivamente un fatto privato tra due persone, perché determina delle conseguenze che inevitabilmente si riflettono sulla collettività e legittimano il legislatore, non solo a disciplinare le modalità di scioglimento del coniugio, ma anche, per quanto gli compete, a prevenirne le cause.

Per costoro, un matrimonio che fallisce determina, a livello della collettività, dei danni sociali, laddove un matrimonio stabile assolve anche ad una funzione per l’intera società che il legislatore deve tenere in considerazione.

Un’ultima osservazione: generalizzando un po’ si potrebbe affermare che molti fallimenti matrimoniali sono generati dalla circostanza che spesso si contrae matrimonio con leggerezza e poca serietà, e senza una adeguata e profonda ponderazione, ma anzi con la più o meno implicita riserva mentale rappresentata dalla circostanza che, male che vada, esiste il rimedio del divorzio.

Orbene, la recente legislazione americana in materia di covenant marriage potrebbe, anche sotto tale profilo, rappresentare un passo in avanti.

Infatti, oltre a rafforzare e sottolineare la funzione sociale dell’istituto matrimoniale, potrebbe indurre ad accostarsi ad esso con una debita e consapevole preparazione, non potendosi poi le parti giovare con troppa facilità della panacea del divorzio.

Per concludere un plauso va tributato a questa iniziativa dell’A.I.G.A., dimostrazione, tra l’altro, di una grandezza di vedute che fa onore ad una Associazione che riunisce una categoria di avvocati che, come l’iniziativa odierna dimostra, non hanno come solo elemento caratterizzante il dato anagrafico.

 

Avv. Sergio Salvato

(ssalvato@infcom.it)