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Il 29 novembre 2002 si è svolto, presso
l’Aula Magna della Corte d’Appello di Palermo, un convegno organizzato
dall’A.I.G.A., sezione di Palermo, su “La tutela dell’indissolubilità
matrimoniale in una società pluralista”, tematica che ha
suscitato l’interesse del pubblico accorso numeroso.
Dopo i saluti del
Dott. Carlo Rotolo, Presidente della Corte d’Appello, dell’Avv. Manlio
Gallo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati e dell’Avv. Salvatore Cordaro,
Presidente del Consiglio Comunale di Palermo e dell’Avv. Dario Greco, Vice
Presidente dell’A.I.G.A., sezione di Palermo, le relazioni principali sono
state tenute dal Prof. Andrea Bettetini, ordinario di diritto
ecclesiastico nell’Università di Catania, e dal Prof. José Marìa Vàzquez
Peñuela, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Almerìa (Spagna).
Il convegno ha
affrontato il problema della legittimità e della tutelabilità del
“matrimonio indissolubile”, ovvero di una convenzione pattizia nella quale
i coniugi scelgono di stabilire un legame per tutta la vita rinunziando
all’eventualità del divorzio.
Lo spunto del convegno l’ha offerto
l’esame della New Louisiana Covenant Mariage Law, approvata il
15.06.1997, e delle successive leggi che hanno adottato altri Stati della
federazione americana, con le quali sono stati introdotti modelli di
matrimonio opzionali e alternativi con pari rilevanza giuridica di quello
comune: accanto al matrimonio comune dissolubile questa legge consente ai
nubendi di scegliere un modello di matrimonio che, pur non essendo
pienamente indissolubile, prevede maggiori ostacoli legali per l’ipotesi
del suo scioglimento.
Il covenant
marriage (traducibile come patto matrimoniale o
alleanza matrimoniale) è il matrimonio contratto da un uomo e da una
donna che intendono e pattuiscono il matrimonio tra loro come una
relazione per tutta la vita (lifelong relationship), accettando di
andare incontro a maggiori difficoltà legali per poter eventualmente
conseguire il divorzio.
Questa legge avrebbe
il pregio di dare un maggiore riconoscimento alla funzione sociale e
pubblica del matrimonio indissolubile in quegli ordinamenti giuridici che
prevedono il divorzio.
In effetti, in tutte le legislazioni
straniere, al pari dell’ordinamento giuridico italiano attuale, che
ammettono un solo tipo di matrimonio civile, ovvero il matrimonio
divorziabile, risulta che il matrimonio indissolubile non trova alcun
riconoscimento giuridico essendo relegato alla sfera meramente individuale
della coscienza e della buona volontà dei coniugi.
In particolare nel
nostro sistema il problema è attualmente impostato in termini di libertà:
chi è per l’indissolubilità è libero di non divorziare.
Tuttavia, come è noto, il divorzio non è
configurato come mutuo accordo tra i coniugi, ma può essere invocato anche
su iniziativa di uno solo dei due coniugi.
Inoltre – e questo è il punto nodale del
convegno svoltosi – i fautori del riconoscimento giuridico della
indissolubilità vorrebbero che lo Stato attribuisse rilevanza giuridica e
tutela alla libera volontà dei coniugi di contrarre un matrimonio
indissolubile.
Facendo un passo
indietro, può osservarsi che le due tesi a confronto, quella del divorzio
e quella dell’indissolubilità, affondano le radici in due differenti
concezioni filosofiche della libertà, tali da indurre rispettivamente a
negare o affermare la possibilità stessa di un patto irrevocabile.
Infatti, per i sostenitori della prima
tesi, il divorzio è un diritto fondamentale della persona umana,
riconducibile all’ampia sfera delle libertà. Sulla scorta degli
insegnamenti della Rivoluzione francese, costoro ritengono che lo Stato
debba proibire ai cittadini di contrarre un matrimonio perpetuo perché la
sua indissolubilità contraddirebbe la libertà umana: lo Stato pertanto
deve considerare imprudente ed antisociale un matrimonio indissolubile.
Per questo lo dichiara illegittimo e rifiuta di riconoscergli una
qualsiasi rilevanza giuridica.
Per i sostenitori
della seconda tesi, la difesa dell’indissolubilità poggia su un principio
di libera scelta: l’uomo è in grado di disporre del proprio futuro con
patti irrevocabili. Per costoro la perpetuità è espressione di libertà.
Orbene, allorquando il
legislatore – come quello italiano - adotta una legislazione uniforme
divorzista, opera una scelta a favore di una delle due tesi più sopra
esaminate, in quanto assume come criterio ispiratore della propria
legislazione una delle due concezioni antagonistiche e più precisamente
quella che ritiene la libertà incompatibile con qualsiasi impegno
irrevocabile.
In altre parole, il legislatore civile,
allorquando stabilisce una normativa divorzistica uniforme - ossia
applicabile ad ogni matrimonio - non ottempera al principio di uguaglianza
ma, schierandosi a favore di una delle due concezioni filosofiche, presta
ossequio a coloro che hanno una determinata concezione della libertà ma
priva di tutela giuridica i cittadini-nubendi che hanno un diverso
concetto di libertà in relazione alla propria vita coniugale. A costoro
riserva soltanto (e per i divorzisti ciò sarebbe più che sufficiente) la
libertà di contrarre un matrimonio indissolubile nel loro cuore ma
senza che tale loro libera volontà possa trovare una qualche tutela
civile.
Questo costrutto non sembra che possa
essere accettato proprio in nome della laicità dello Stato, del rifiuto
dello Stato etico e della autentica democrazia.
In nome del pluralismo sociale, infatti,
gli indissolubilisti pretenderebbero che la legge accolga e tuteli
– insieme ed in alternativa al matrimonio dissolubile – la libera scelta
di quei soggetti che vogliono contrarre un’unione indissolubile.
In ultima analisi, la legittimazione ed
il fondamento giuridico del modello di matrimonio indissolubile si
radicherebbe nei principi costituzionali di libertà e di uguaglianza.
Poiché l’introduzione
del matrimonio indissolubile sarebbe comunque opzionale rispetto a quello
dissolubile, si può ritenere giuridicamente ammissibile che un ordinamento
civile decida, per ragioni di interesse sociale, di conservare
l’indissolubilità del matrimonio come meccanismo di protezione della
famiglia.
Non sembra a tal
proposito superfluo ricordare che una legislazione antidivorzista già
resistette al vaglio di legittimità del Tribunale di Strasburgo con le
sentenze Johnston del 18.12.1986 e F. c/ Svizzera del 18.12.1987.
Svolte queste
premesse, occorre ora trovare risposta all’interrogativo sotteso al
Convegno stesso: quale l’interesse che ha spinto gli organizzatori – per
lo più giovani avvocati, abituati ad affrontare e cercare di risolvere
casi pratici - a proporre un confronto su problematiche tanto affascinanti
quanto impegnative?
La risposta può
rinvenirsi mutuando il pensiero di quegli attenti osservatori che hanno
detto che ci si trova difronte ad una crisi epocale dell’istituto
matrimoniale.
Certo, è
inimmaginabile pensare che, affrontare questa crisi sia compito gravi
esclusivo dei giuristi; né la lotta a favore del riconoscimento giuridico
dell’indissolubilità può da sola esaurire ogni altra possibile iniziativa
a favore del matrimonio.
Questa iniziativa mira
provocatoriamente, da una parte, a smentire coloro che ritengono che la
cultura divorzista rappresenti una deriva ormai inarrestabile, ed a
risaltare, dall’altra, il valore sociale del matrimonio inteso anche come
un bene sociale sul presupposto che ogni fallimento del matrimonio non è
soltanto ed esclusivamente un fatto privato tra due persone, perché
determina delle conseguenze che inevitabilmente si riflettono sulla
collettività e legittimano il legislatore, non solo a disciplinare le
modalità di scioglimento del coniugio, ma anche, per quanto gli compete, a
prevenirne le cause.
Per costoro, un matrimonio che fallisce
determina, a livello della collettività, dei danni sociali, laddove un
matrimonio stabile assolve anche ad una funzione per l’intera società che
il legislatore deve tenere in considerazione.
Un’ultima
osservazione: generalizzando un po’ si potrebbe affermare che molti
fallimenti matrimoniali sono generati dalla circostanza che spesso si
contrae matrimonio con leggerezza e poca serietà, e senza una adeguata e
profonda ponderazione, ma anzi con la più o meno implicita riserva mentale
rappresentata dalla circostanza che, male che vada, esiste il rimedio del
divorzio.
Orbene, la recente
legislazione americana in materia di covenant marriage potrebbe,
anche sotto tale profilo, rappresentare un passo in avanti.
Infatti, oltre a
rafforzare e sottolineare la funzione sociale dell’istituto matrimoniale,
potrebbe indurre ad accostarsi ad esso con una debita e consapevole
preparazione, non potendosi poi le parti giovare con troppa facilità della
panacea del divorzio.
Per concludere un plauso va tributato a
questa iniziativa dell’A.I.G.A., dimostrazione, tra l’altro, di una
grandezza di vedute che fa onore ad una Associazione che riunisce una
categoria di avvocati che, come l’iniziativa odierna dimostra, non hanno
come solo elemento caratterizzante il dato anagrafico.
Avv. Sergio Salvato
(ssalvato@infcom.it)
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