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In Il codice di deontologia medica (a cura di Vittorio
Fineschi e con prefazione di Donato Busnelli) Giuffrè
Milano, 1996
Il
giuramento
(omissis)
CAPO V: ASSISTENZA
AI MORENTI
Art. 35 (Eutanasia - Divieto). - Il medico, anche se
richiesto dal paziente, non deve effettuare trattamenti diretti a menomarne la
integrità psichica e fisica e ad abbreviarne la vita o a provocarne la morte.
Art. 36 (Accertamento della morte). - In caso di malattia
a prognosi sicuramente infausta e pervenuta alla fase terminale, il medico può
limitare la sua opera, se tale è la specifica volontà del paziente,
all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutile sofferenza,
fornendogli i trattamenti appropriati e conservando per quanto possibile la
qualità di vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il
medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ragionevolmente
utile.
In caso di morte cerebrale il sostegno vitale dovrà
essere mantenuto sino a quando non sia accertata la morte nei modi e nei tempi
stabiliti dalla legge.
E’ ammessa la possibilità di prosecuzione del sostegno
vitale anche oltre la morte accertata secondo le modalità di legge, solo al
fine di mantenere in attività organi destinati a trapianto e per il tempo
strettamente necessario.
CAPO VI:TRAPIANTI
Art. 37 (Prelievo di parte di cadavere). - Il prelievo di
parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo
alle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore.
Art. 38 (Prelievo di tessuti e organi in soggetto
vivente). - Il prelievo di tessuti da soggetto vivente è consentito solo se
diretto a fini terapeutici o di ricerca e se non produttivo di menomazioni
permanenti dell'integrità fisica o psichica del donatore.
Esso non può essere effettuato per fini di commercio e di
lucro e presuppone il consenso scritto del donatore o dei legali rappresentanti
ove necessario.
La donazione del sangue è disciplinata dalle specifiche
norme che prevedono anche l'adeguata informazione del donatore e del ricevente.
Il prelievo di rene da persona vivente può essere
effettuata nei limiti e secondo le modalità previste dalla speciale normativa
di legge.
CAPO VII: SESSUALITA’
E RIPRODUZIONE
Art. 39 (Informazione in materia di sessualità,
riproduzione e contraccezione). - Il medico, nei limiti dell'attività
professionale, e nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione
cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia ogni
corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di
contraccezione.
Ogni atto medico diretto a intervenire sui problemi della
sessualità e della riproduzione è consentito ai fini della tutela della salute
e della vita.
Art. 40 (Interruzione volontaria di gravidanza). - Ogni
atto mirante all'interruzione della gravidanza, all'infuori dei casi previsti
dalla legge, costituisce gravissima infrazione deontologica specialmente se
compiuto a scopo di lucro.
Ove non sussista imminente pericolo per la vita della
donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito altrettanto
efficacemente, il medico obiettore di coscienza, può rifiutarsi d'intervenire
nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Art. 41 (Fecondazione assistita). - La fecondazione
assistita ha lo scopo precipuo di ovviare alla sterilità al fine legittimo
della procreazione.
Sono vietate nell'interesse del bene del nascituro:
a)
tutte le forme di maternità surrogata;
b) forme di
fecondazione artificiale al di fuori di coppie eterosessuali stabili; c) pratiche
di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; d) forme di
fecondazione artificiale dopo la morte del partner.
Inoltre è proscritta ogni pratica di procreazione
assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione del
seme ed è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di
gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.
Infine sono vietate pratiche di fecondazione assistita in
studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAPO VIII: SPERIMENTAZIONE
Art. 42 (Interventi sul genoma e sul concepito). -
Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla
correzione di condizioni patologiche nel prodotto del concepimento.
Sono vietati trattamenti del prodotto del concepimento che
non abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Non è consentito procedere a test predittivi di malattie
genetiche se non per finalità di prevenzione.
Sono vietate in ogni caso le manipolazioni genetiche.
Art. 43 (Sperimentazione scientifica). - Il
progresso della medicina è fondato sulla ricerca che non può prescindere dalla
sperimentazione scientifica sull'animale e sull'uomo, nei limiti dei principi
generali e specifici dell'ordinamento giuridico.
Art. 44 (Ricerca biomedica). - La ricerca biomedica
e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio
dell'inviolabilità dell'integrità psicofisica e della vita del soggetto in
esperimento; esse sono subordinate al consenso dell'interessato, che deve essere
espresso per iscritto liberamente e consapevolmente previa adeguata informazione
sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti nonché sui rischi e disturbi
potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della
sperimentazione.
Nel caso di soggetto minore o incapace è ammessa solo la
sperimentazione con finalità terapeutica e il consenso è espresso dai legali
rappresentanti.
Art. 45 (Limiti della sperimentazione clinica). - In
soggetti volontari sani non è attuabile alcuna sperimentazione allorché ne
possa derivare un pericolo per la vita ovvero un danno permanente della salute.
Il consenso non ha in tale evenienza validità alcuna
trattandosi di bene non disponibile.
Essa in particolare, non può essere esperita su soggetti
minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di
soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.
Art. 46 (Utilità diagnostica e terapeutica). - La
sperimentazione clinica, disciplinata dalle norme di buona pratica medica, può
essere inserita in trattamenti diagnostica e/o terapeutici, solo in quanto sia
razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o
terapeutica per i pazienti interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà
comunque essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostica e
terapeutici indispensabili al mantenimento e al ripristino dello stato di
salute.
La sperimentazione deve essere programmata secondo
adeguati protocolli ed aver ricevuto il preventivo assenso di un comitato etico
secondo la normativa vigente.
Art. 47 (Fini scientifici). - La sperimentazione
sull'animale regolata da norme di legge e deve essere comunque giustificata da
controllabili fini di effettivo ' significato scientifico e di una fondata
aspettativa di progresso terapeutico e deve essere condotta con tutti i mezzi
idonei a evitare ogni sofferenza.
(omissis)
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