CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

Approvato dal Consiglio nazionale della Federazione dei medici e degli Odontoiatri il 24-25 giugno 1995

 

In Il codice di deontologia medica (a cura di Vittorio Fineschi e con prefazione di Donato Busnelli)  Giuffrè Milano, 1996 

Il giuramento

(omissis)

 CAPO V: ASSISTENZA AI MORENTI 

Art. 35 (Eutanasia - Divieto). - Il medico, anche se richiesto dal paziente, non deve effettuare trattamenti diretti a menomarne la integrità psichica e fisica e ad abbreviarne la vita o a provocarne la morte. 

Art. 36 (Accertamento della morte). - In caso di malattia a prognosi sicuramente infausta e pervenuta alla fase terminale, il medico può limitare la sua opera, se tale è la specifica volontà del paziente, all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutile sofferenza, fornendogli i trattamenti appropriati e conservando per quanto possibile la qualità di vita.

In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ragionevolmente utile.

In caso di morte cerebrale il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la morte nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.

E’ ammessa la possibilità di prosecuzione del sostegno vitale anche oltre la morte accertata secondo le modalità di legge, solo al fine di mantenere in attività organi destinati a trapianto e per il tempo strettamente necessario. 

CAPO VI:TRAPIANTI

Art. 37 (Prelievo di parte di cadavere). - Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo alle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore. 

Art. 38 (Prelievo di tessuti e organi in soggetto vivente). - Il prelievo di tessuti da soggetto vivente è consentito solo se diretto a fini terapeutici o di ricerca e se non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del donatore.

Esso non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e presuppone il consenso scritto del donatore o dei legali rappresentanti ove necessario.

La donazione del sangue è disciplinata dalle specifiche norme che prevedono anche l'adeguata informazione del donatore e del ricevente.

Il prelievo di rene da persona vivente può essere effettuata nei limiti e secondo le modalità previste dalla speciale normativa di legge. 

CAPO VII:  SESSUALITA’ E RIPRODUZIONE 

Art. 39 (Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione). - Il medico, nei limiti dell'attività professionale, e nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia ogni corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione.

Ogni atto medico diretto a intervenire sui problemi della sessualità e della riproduzione è consentito ai fini della tutela della salute e della vita. 

Art. 40 (Interruzione volontaria di gravidanza). - Ogni atto mirante all'interruzione della gravidanza, all'infuori dei casi previsti dalla legge, costituisce gravissima infrazione deontologica specialmente se compiuto a scopo di lucro.

Ove non sussista imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito altrettanto efficacemente, il medico obiettore di coscienza, può rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza. 

Art. 41 (Fecondazione assistita). - La fecondazione assistita ha lo scopo precipuo di ovviare alla sterilità al fine legittimo della procreazione.

Sono vietate nell'interesse del bene del nascituro:

a) tutte le forme di maternità surrogata; b)    forme di fecondazione artificiale al di fuori di coppie eterosessuali stabili; c)   pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; d) forme di fecondazione artificiale dopo la morte del partner.

Inoltre è proscritta ogni pratica di procreazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione del seme ed è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.

Infine sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti. 

CAPO VIII:  SPERIMENTAZIONE

 Art. 42 (Interventi sul genoma e sul concepito). - Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche nel prodotto del concepimento.

Sono vietati trattamenti del prodotto del concepimento che non abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.

Non è consentito procedere a test predittivi di malattie genetiche se non per finalità di prevenzione.

Sono vietate in ogni caso le manipolazioni genetiche.

 Art. 43 (Sperimentazione scientifica). - Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca che non può prescindere dalla sperimentazione scientifica sull'animale e sull'uomo, nei limiti dei principi generali e specifici dell'ordinamento giuridico.

 Art. 44 (Ricerca biomedica). - La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità dell'integrità psicofisica e della vita del soggetto in esperimento; esse sono subordinate al consenso dell'interessato, che deve essere espresso per iscritto liberamente e consapevolmente previa adeguata informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti nonché sui rischi e disturbi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione.

Nel caso di soggetto minore o incapace è ammessa solo la sperimentazione con finalità terapeutica e il consenso è espresso dai legali rappresentanti.

 Art. 45 (Limiti della sperimentazione clinica). - In soggetti volontari sani non è attuabile alcuna sperimentazione allorché ne possa derivare un pericolo per la vita ovvero un danno permanente della salute.

Il consenso non ha in tale evenienza validità alcuna trattandosi di bene non disponibile.

Essa in particolare, non può essere esperita su soggetti minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.

 Art. 46 (Utilità diagnostica e terapeutica). - La sperimentazione clinica, disciplinata dalle norme di buona pratica medica, può essere inserita in trattamenti diagnostica e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i pazienti interessati.

In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà comunque essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostica e terapeutici indispensabili al mantenimento e al ripristino dello stato di salute.

La sperimentazione deve essere programmata secondo adeguati protocolli ed aver ricevuto il preventivo assenso di un comitato etico secondo la normativa vigente.

 Art. 47 (Fini scientifici). - La sperimentazione sull'animale regolata da norme di legge e deve essere comunque giustificata da controllabili fini di effettivo ' significato scientifico e di una fondata aspettativa di progresso terapeutico e deve essere condotta con tutti i mezzi idonei a evitare ogni sofferenza.

(omissis)

 

 

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