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assai più limitata e la portata del Progetto
di Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
Il Parlamento europeo,
–
vista la proposta del governo del Regno Unito di autorizzare la ricerca
medica che fa uso di embrioni creati mediante la tecnica di sostituzione dei
nuclei cellulari (la cosiddetta “clonazione terapeutica”),
–
viste le sue risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici
dell'ingegneria genetica
e sull'inseminazione artificiale "in vivo" e "in vitro",
del 28 ottobre 1993 sulla clonazione di embrioni umani,
del 12 marzo 1997 sulla clonazione,
del 15 gennaio 1998 sulla clonazione umana
e del 30 marzo 2000,
–
viste la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti
umani e della dignità dell'essere umano con riguardo alle applicazioni biologiche e mediche - Convenzione sui diritti umani e la
biomedicina - e la propria risoluzione del 20 settembre 1996 sull'argomento,
e visto altresì il protocollo aggiuntivo che proibisce la clonazione di esseri
umani,
–
vista la Raccomandazione 1046 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa sull'impiego di embrioni umani,
–
visti il Quinto programma quadro di ricerca della Comunità e i relativi
programmi specifici,
–
vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,
A.
considerando che la dignità umana e il conseguente valore di ciascun
essere umano sono gli obiettivi primari degli Stati membri, come sancito da
molte moderne costituzioni,
B.
considerando che l'indiscutibile esigenza di ricerca medica derivante dai
progressi realizzati nella conoscenza della genetica umana deve essere
controbilanciata da rigorose limitazioni etiche e sociali,
C.
considerando che vi sono metodi alternativi alla clonazione embrionale
per curare malattie gravi, come ad esempio le tecniche che implicano
l'estrazione di cellule staminali da individui adulti o dal cordone ombelicale
dei neonati, e che vi sono altre cause patologiche esterne che devono essere
oggetto di ricerca,
D.
considerando che il Quinto programma quadro e la decisione del Consiglio
1999/167/CE del 25 gennaio 1999 che adotta un programma specifico di ricerca, di
sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Qualità della vita e
gestione delle risorse biologiche" (1998-2002) affermano: "Parimenti,
non sarà condotta alcuna attività di ricerca intesa nel senso del termine
"clonazione", volta a sostituire il nucleo di una cellula germinale o
embrionale con quello della cellula di un altro individuo o con una cellula
embrionale o una cellula proveniente da un embrione umano all'ultimo stadio di
sviluppo",
E.
considerando che è pertanto vietato utilizzare, direttamente o
indirettamente, fondi comunitari per finanziare questo tipo di ricerca,
F.
considerando che la precitata direttiva 98/44/CE afferma che nella
Comunità si è concordi sul fatto che l'intervento genetico germinale sull'uomo
e la clonazione di esseri umani costituiscono una violazione dell'ordine
pubblico e del buon costume;
G.
considerando che una nuova strategia semantica cerca di indebolire il
significato morale della clonazione umana,
H.
considerando che non vi è alcuna differenza tra clonazione a fini
terapeutici e clonazione a fini di riproduzione
e che qualsiasi allentamento del divieto attuale creerà pressioni per ulteriori
sviluppi nella produzione e nell’utilizzo di embrioni,
I.
considerando che questo Parlamento definisce la clonazione umana come la
creazione di embrioni umani con lo stesso patrimonio genetico di un altro essere
umano vivente o morto in qualsiasi stadio del suo sviluppo senza distinzione
possibile per quanto riguarda il metodo seguito,
J.
considerando che le proposte del governo del Regno Unito richiedono il
consenso dei membri di entrambi i rami del parlamento britannico, che avranno il
diritto di votare liberamente secondo coscienza sulla questione,
1.
ritiene che i diritti dell’uomo e il rispetto della dignità umana e
della vita umana debbano costituire l’obiettivo costante dell’attività
politica legislativa;
2.
ritiene che la “clonazione terapeutica”, che implica la creazione di
embrioni umani esclusivamente per scopi di ricerca, ponga un profondo dilemma
etico, rappresenti un passo senza ritorno per quanto riguarda le norme della
ricerca e sia in contrasto con l'impostazione in materia di ordine pubblico
adottata dall’Unione europea;
3.
invita il governo britannico a rivedere la propria posizione sulla
clonazione di embrioni umani e chiede agli onorevoli membri del Parlamento del
Regno Unito di esprimere il proprio voto secondo coscienza e di respingere la
proposta di autorizzare la ricerca che fa uso di embrioni creati mediante
trasferimento del nucleo cellulare;
4.
reitera il suo invito a tutti gli Stati membri a introdurre normative
vincolanti che vietino tutte le forme di ricerca su qualsiasi tipo di clonazione
umana sul loro territorio e prevedano sanzioni penali per ogni violazione;
5.
chiede con insistenza che vengano esplicati i massimi sforzi a livello
politico, legislativo, scientifico ed economico a favore di terapie che
impiegano cellule staminali derivate da soggetti adulti;
6.
ribadisce il suo appoggio alla ricerca scientifica biotecnologica in
campo medico, a condizione che essa sia controbilanciata da rigorose limitazioni
etiche e sociali;
7.
reitera la sua richiesta di tecniche di inseminazione artificiale umana
che non producano un numero eccessivo di embrioni, al fine di evitare di
generare embrioni superflui;
8.
chiede alle autorità nazionali e comunitarie competenti di provvedere a
che sia riaffermata l'esclusione degli elementi umani dalla brevettabilità e
dalla clonazione e di adottare le necessarie misure regolamentari in tal senso;
9.
invita la Commissione a garantire il pieno rispetto dei termini del
Quinto programma quadro e dei relativi programmi specifici, e sottolinea che il
modo migliore di dare attuazione alla decisione in questione è garantire che
nessun istituto di ricerca che sia in qualche modo coinvolto nella clonazione di
embrioni umani ottenga finanziamenti a carico del bilancio UE per nessuno dei
suoi lavori;
10.
ribadisce con forza l’idea che debba essere imposto un divieto
universale e specifico a livello di Nazioni Unite sulla clonazione di esseri
umani in tutti gli stadi di formazione e di sviluppo;
11.
ritiene che una commissione temporanea costituita da questo Parlamento
per esaminare le questione etiche e giuridiche sollevate dai nuovi sviluppi
della genetica umana debba prendere come punto di partenza i pareri già
espressi nelle sue risoluzioni; tale commissione dovrebbe esaminare questioni
sulle quali il Parlamento non ha ancora espresso una posizione chiara; i suoi
poteri, la sua composizione e la durata del suo mandato saranno definiti su
proposta della Conferenza dei presidenti, senza alcuna limitazione delle
competenze della commissione permanente responsabile per le questioni attinenti
al controllo e all'applicazione del diritto comunitario in materia;
12.
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla
Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, ai membri del
Parlamento del Regno Unito e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
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