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Progetto
di Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
Preambolo
Capo
I. Dignità
Capo
II. Libertà
Capo
III. Uguaglianza
Capo
IV. Solidarietà
Capo
V. Cittadinanza
Capo
VI. Giustizia
Capo
VII. Disposizioni Generali

le critiche
di Identità Europea
Preambolo
I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno
deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui
valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di
uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia
e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione
istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel
rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli
europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento
dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa
cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la
libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali
nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta,
rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione
della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e
tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti
della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti
derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi
internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea
e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali
adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti
riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni
future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi
enunciati qui di seguito.
Capo I. Dignità
Articolo 1. Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2. Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3. Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi
come scopo la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una
fonte di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani
o degradanti.
Articolo 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o
obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
Capo II. Libertà
Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a
un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il
diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la
rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente.
Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo,
così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio
credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato,
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11. Libertà di espressione e d'informazione.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo
politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo
di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei
propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la
volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 13. Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è
rispettata.
Articolo 14. Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente
all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei
principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere
all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 15. Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una
professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di
lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel
territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro
equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 16. Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17. Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento
in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso
dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti
dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18. Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio
1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che
istituisce la Comunità europea.
Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in
cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla
tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
Capo III.
Uguaglianza
Articolo 20. Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21. Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale,
le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli
handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità
europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni
particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23. Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di
misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato.
Articolo 24. Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il
loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione;
questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in
funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve
essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia
contrario al suo interesse.
Articolo 25. Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una
vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e
culturale.
Articolo 26. Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di
misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e
professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Capo IV. Solidarietà
Articolo 27. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla
consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli
appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e
alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e
prassi nazionali.
Articolo 28. Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi,
ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi,
ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo
sciopero.
Articolo 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.
Articolo 30. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e
prassi nazionali.
Articolo 31. Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del
lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali
retribuite.
Articolo 32. Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul
luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro
non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo,
fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe
limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento
economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute,
lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a
rischio la loro istruzione.
Articolo 33. Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico,
economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni
individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un
motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità
retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un
figlio.
Articolo 34. Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi
quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza
o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo
le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi
nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno
dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici
sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione
riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza
abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal
diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35. Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e
prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le
politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di
protezione della salute umana.
Articolo 36. Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,
questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico
generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 37. Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua
qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti
conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38. Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
dei consumatori.
Capo V. Cittadinanza
Articolo 39. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto.
Articolo 40. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41. Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano
trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle
istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi
confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi
pregiudizio;
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda,
nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale;
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei
danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio
delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli
ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una
delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa
lingua.
Articolo 42. Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione.
Articolo 43. Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione
nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di
giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali.
Articolo 44. Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45. Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai
cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno
Stato membro.
Articolo 46. Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel
quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato,
della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Capo VI. Giustizia
Articolo 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi
a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente
articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di
farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio
a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso
effettivo alla giustizia.
Articolo 48. Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei
reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta
una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è
stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge
prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare
quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una
persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è
stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali
riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50. Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo
stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è
già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza
penale definitiva conformemente alla legge.
Capo VII. Disposizioni Generali
Articolo 51. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e
agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come
pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto
dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano
i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive
competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la
Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti
dai trattati.
Articolo 52. Portata dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel
rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate
limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a
finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei
trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle
condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli
stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La
presente disposizione non osta al diritto dell'Unione di concedere una
protezione più estesa.
Articolo 53. Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto
dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali
delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti
contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni
degli Stati membri.
Articolo 54. Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel
senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un
atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti
nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più
ampie di quelle previste dalla presente Carta.
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