Al
direttore - Premessa n. 1. Provo un certo disagio per talune reazioni
alla vicenda di Ofena: la fede ha i suoi segni e si testimonia coi
fatti, ma non si ostenta dalla sera alla mattina sui baveri delle
giacche o aumentando le dimensioni dei crocifissi, come se fossero dei
gadget. Premessa n. 2. L’ordinanza del dott. Montanaro va letta e può
essere criticata; ma le questioni che pone sono controverse e non
vengono risolte da eventuali censure disciplinari.
Fatte queste premesse, spero di limitare gli equivoci. E di poter
ritenere serenamente che le articolate e suadenti argomentazioni del
giudice dell’Aquila non convincono neanche un po’. Quell’ordinanza è
tecnicamente un provvedimento d’urgenza, emesso in base all’art. 700
c.p.c.; richiede quindi, per legge: a) la competenza del giudice
ordinario; b) un minimo di fondamento giuridico; c) un pregiudizio grave
e irreparabile derivante dall’attesa del giudizio vero e proprio. Il
discorso potrebbe già chiudersi sul primo e sul terzo punto, ricordando
che, per legge, il servizio di pubblica istruzione rientra nella
competenza esclusiva dei TAR (dunque, non c’è spazio per i giudici
ordinari), e che la croce nelle scuole e in altri edifici pubblici
esiste da un po’ (qualche secolo?): perché, dunque, non aspettare i
tempi di un più ponderato giudizio? Si potrebbe aggiungere che il
provvedimento d’urgenza, proprio perché tale, ha in genere una
motivazione sommaria, mentre qui ci si trova di fronte a 30 ponderose
pagine… Si dirà che questi sono formalismi; fino a un certo punto: nel
diritto la forma risponde a una logica, e spesso coincide con la
sostanza.
E
tuttavia, andiamo alla sostanza: il fondamento giuridico. Il cuore della
motivazione, ciò attorno a cui ruota l’ordinanza, è un brano che val la
pena di riportare: “Le giustificazioni addotte per ritenere non in
contrasto con la libertà di religione l’esposizione del crocifisso (…)
sono divenute ormai giuridicamente inconsistenti, storicamente e
socialmente anacronistiche, addirittura contrapposte alla trasformazione
culturale dell’Italia”. Lasciamo perdere l’inconsistenza giuridica, che
è materia di discussione, sulla quale immagino che il tribunale
dell’Aquila concentrerà il merito del giudizio vero e proprio. Chiedo:
nel nostro ordinamento iperpositivizzato, è compito del giudice
stabilire che cosa è fuori epoca? E sulla base di quali parametri?
Spetta al magistrato certificare la conformità ai cambiamenti culturali
(immagino si usi il termine cultura in senso lato, riferita ai
comportamenti più seguiti)? Chi l’ha investito di questo ruolo? Se si
volesse per un momento replicare all’argomento di merito, basterebbe
ricordare che ultimamente in Italia la frequenza alle Messe domenicali è
cresciuta, e con essa l’attenzione al sacro e alla Chiesa. Ma non è
questo il punto! Avvicinandosi al nocciolo della questione, il dott.
Montanaro ha necessità di ricorrere a un dato metagiuridico,
assolutamente nebuloso e soggettivo: che adopera per contestare
l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, dall’Avvocatura dello
Stato e dalla Corte costituzionale, cui rimprovera di non saper cogliere
i segni dei tempi. Un dato metagiuridico che conferisce al giudice un
potere così esteso da far paura.
Di
più: egli contesta la tesi secondo cui “esisterebbe (…) un’identità
italiana, forgiata dai principi del cattolicesimo, che non può essere
cancellata, così come non si possono cancellare la Divina Commedia o gli
affreschi di Giotto”. Seguendo questa logica, attendiamoci che, quando
gli innocenti pargoli di Adel Smith arriveranno al liceo, il loro
islamico genitore attiverà un ricorso d’urgenza per inibire al
professore d’italiano la lettura di Dante: se la visione del crocifisso,
come si spiega nell’ordinanza, crea un danno grave e irreparabile, turbe
ancora più pesanti determinerà lo studio dell’Inferno, peraltro così
popolato di seguaci di Maometto… Ancora: per il dott. Montanaro i
“principi costituzionali (…) impongono (…) la neutralità delle strutture
pubbliche di fronte ai contenuti ideologici”. E’ lecito sapere che cosa
significa neutralità? E’ lecito sostenere che la neutralità, come il
vuoto, non esiste in natura, e che chi si fa scudo della neutralità
rende una affermazione fortemente ideologica, che rinvia a quel
relativismo assoluto che è esso stesso una ideologia?
Detto questo, il problema non coincide con l’ordinanza dell’Aquila. E’
dovere della politica fare un passo in avanti: se l’esempio di Smith e
quello del dottor Montanaro dovessero trovare qualche seguito, con una
moltiplicazione di ricorsi e di ordinanze, l’ipotetica parallela
moltiplicazione di ispezioni ministeriali avrebbe un che di patetico. Il
problema reale si chiama libertà religiosa: esatta configurazione del
suo fondamento, del suo contenuto, dei suoi limiti. In questa
legislatura il Parlamento aveva iniziato l’esame di un disegno di legge
del governo che proponeva qualcosa: quell’esame si è bloccato per
iniziativa di chi oggi leva le grida più alte sulla vicenda di Ofena. E’
un problema che non si risolve con le urla o con le interdizioni:
esiste, cresce di consistenza, non può attendere una lunghissima
revisione costituzionale. Aggiungo: il problema si chiama anche
integrazione. Con gli annessi e connessi in termini di riconoscimento
del diritto di voto: che cosa può favorire la corretta distinzione fra
religione e politica, e quindi la marginalizzazione dell’Islam radicale,
più di una prova del voto alla quale sottoporre chi, come Smith (e come
chi lo manda avanti), si erge a rappresentante di tutti i musulmani
italiani?
Alfredo Mantovano
Un simile intervento certifica di per sé l’esistenza di una classe
dirigente sensibile, colta, non spaccona. Quando abbiamo scritto che
l’ordinanza dell’Aquila si regge in piedi volevamo dire appunto questo,
che può essere discussa civilmente, senza demonizzazioni, come fa questo
membro del governo che è anche un ex magistrato e un intellettuale di
destra e un uomo civile e appassionato. In America di ordinanze come
quelle se ne fanno tante. L’opinione si divide, matura nella
discussione, poi ci sono istanze superiori, dalla Corte suprema al
Congresso, al presidente, che agiscono nei loro ruoli e costruiscono
insieme un “sistema costituzionale” adulto, forte, maturo. Torneremo
sugli argomenti di Mantovano, alcuni dei quali ci convincono.