TERMINE PERENTORIO O TERMINE GABBATORIO?

ART. 36 BIS D.P.R. 600/1973 E ART. 28 DELLA L.  449/1999

Di Mario Cicala

Appare utile riportare in sintesi gli argomenti con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Roma prospetta una interpretazione dell’art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di motivato dissenso rispetto all’attuale indirizzo della Cassazione.

 

L'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha bensì stabilito che  il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare fino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, "avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza". 

Ritiene per altro il collegio, in adesione ad una numerosa giurisprudenza dei giudici tributari che tale norma abbia carattere innovativo ed abbia -se mai- trasformato in ordinatori i termini ancora pendenti alla data della sua entrata in vigore (e non quelli già scaduti); e che comunque la trasformazione del termine da perentorio in ordinatorio comporti la applicazione della disciplina di cui all'art. 154 del codice di procedura civile, secondo cui i termini non perentori possono essere prorogati, ma una volta scaduti producono effetti analoghi a quelli propri dei termini perentori " (Cass. 25 luglio 1992, n. 8976, id., 1993, I, 1176; 23 gennaio 1991, n. 651, id., Rep. 1991, voce Prova civile in genere, n. 10; 23 febbraio 1985, n. 1633, id., 1986, I, 764).

La giurisprudenza cui si è fatto riferimento si è data anche carico delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Suprema   n.  11235 del 7 novembre  1998 secondo cui  in virtù del disposto dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 applicabile anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma interpretativa e, come tale, avente effetto retroattivo - l'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere inteso nel senso che il termine ivi previsto per la rettifica delle dichiarazioni, avendo carattere ordinatorio, non è  stabilito a pena di decadenza, senza che tale interpretazione possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 136 della Costituzione.

La Cassazione ha cioè accolto una interpretazione dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, probabilmente conforme all'intenzione del Ministero che ha proposto la norma "interpretativa" con  il presumibile obbiettivo di ribadire la potestà della amministrazione di perseguire i contribuenti con cartelle esattoriali, anche emesse anni dopo la consegna della denuncia. E di ribaltare la precedente normativa così come applicata dalla stessa Corte di Cassazione (cfr. ad esempio la sentenza n. 7088  del 29 luglio  1997).

E' però da considerare se la "intentio legislatoris" si sia tradotta in una puntuale "voluntas legis"; dal momento che il Parlamento non ha approvato una norma che esplicitamente abolisca il termine previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e che imponga di applicare la nuova disposizione in tutte le controversie non ancora concluse con una sentenza passata in giudicato.

Infatti la  norma in esame qualifica il  termine  come "ordinatorio". Ma simile qualificazione non equivale, sotto il profilo giuridico,  a termine irrilevante; anche perché si deve presumere che il legislatore non scriva norme prive di contenuto e di significato.

Certo se la legge impone alla Amministrazione un termine "acceleratorio" entro il quale deve emanare un qualche atto nell'interesse dei singoli (ad esempio un mandato di pagamento, o lo "sgravio" di imposte), il superamento del termine  non impedisce alla Amministrazione di provvedere, sia pur in ritardo, ma solo la espone a varie conseguenze negative, quali la richiesta di danni o la apertura di un contenzioso giudiziario (si veda ad esempio l'art. 10  del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, che consente al contribuente di adire alle commissioni tributarie solo sei mesi dopo la presentazione del ricorso al centro di servizi).

In tutti questi casi lo scadere del termine  che dovrebbe però essere qualificato come "acceleratorio" più che "ordinatorio" non priva la Amministrazione dei suoi poteri; o per meglio dire non la libera dai suoi doveri.

Quando invece il termine ordinatorio è apposto all'esercizio di poteri da cui derivino  conseguenze negative su un altro soggetto,  è difficile ammettere che lo scadere di simile termine sia privo di conseguenze. Ed appare logico ricercarle  in puntuali disposizioni di legge quali l'art.  154 del codice di procedura civile, che disciplina appunto i termini "ordinatori" (Commiss. trib. prov. Foggia, 16 febbraio 1999, in Fisco, 1999, 8727).

     Né sembra persuasivo obbiettare che in materia fiscale difetta un soggetto cui possa far capo il potere di prorogare (per un periodo non superiore al termine originario) il termine non perentorio.

Infatti se la volontà del legislatore era di creare un termine ordinatorio, ed esiste nel sistema una disciplina che attribuisce significato e rilievo ai termini ordinatori, l'interprete deve prender atto della voluntas legis (ancorchè diversa dall' intentio legislatoris); e non può certo addurre difficoltà applicative per sottrarre al cittadino un suo diritto. E' del resto abbastanza agevole ipotizzare che la proroga in questione possa -ad esempio- essere concessa dall'intendente di finanza competente che "a richiesta dell'esattore può prorogare di quattro mesi il termine stabilito nel comma"  primo dell' art. 16  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

 Per quanto attiene poi agli effetti temporali della norma del 1997, si deve in primo luogo sottolineare che essa -nonostante qualunque contraria indicazione- non è "interpretativa", ma "innovativa", perché non mira a ristabilire la certezza del diritto di fronte ad un oscillare di giudicati, ma a ribaltare la norma così come intesa  dalla Corte di Cassazione, cioè dall'organo preposto proprio ad  assicurare l'uniforme interpretazione della legge.

  Ciò ovviamente non significa che la disposizione non possa esser qualificata come "innovativa retroattiva", ma simile ipotesi costituisce deroga al principio di cui  all'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile. E perciò è doveroso adottare una interpretazione restrittiva; ritenendo ad esempio che essa si limiti a trasformare  in ordinatori i termini ancora in corso, e nati come perentori. E ciò è tanto più doveroso dal momento che nei medesimi giorni in cui approvava la legge 449/1997 il Parlamento andava elaborando lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) in cui si legge (art. 3,3° comma):  "i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati".

Ben più difficile è attribuire alla legge sopravvenuta l'efficacia di far rivivere rapporti tributari estinti ormai da anni.

E' vero che la giurisprudenza della Cassazione ammette che la legge possa far "rivivere" un rapporto decaduto. In questo senso sono le sentenze n. 6472  del  2 luglio  1998 e n. 3658  del  28 aprile  1997, relative alla tassa di circolazione automobilistica, che però riguardano un'ipotesi in cui, nel succedersi di due decreti legge che prorogavano (di un anno) i  termini biennali non ancora scaduti al momento della emanazione del primo decreto (D.L. n. 597 del 6 novembre 1985),  era rimasto scoperto il "buco" di un giorno (il secondo decreto legge datato 6 gennaio 1986, n.2  era stato pubblicato il 7 gennaio, lasciando scoperto il giorno della Befana). E non vi era alcun dubbio che la legge 7 marzo 1986, n. 60 di conversione del secondo  decreto legge avesse inteso  recepire ed avallare la proroga disposta con il primo di tali decreti.

Proprio la vicenda suaccennata dimostra però che il legislatore quando intende prorogare un termine  interviene prima che esso scada, e non dopo.  In quanto nella realtà della vita concreta far rivivere una imposta estinta equivale ad imporne una nuova; e di ciò ben si è dimostrata consapevole la Corte Costituzionale secondo cui la riapertura di termini scaduti  è consentita solo di fronte a esigenze particolari (Corte costit., 30 luglio 1984, n. 238, nel caso di specie si trattava di termine scaduto per pochi giorni).

E' perciò logico ritenere che ove fosse intenzione del legislatore emanare una norma con efficacia retroattiva, tale retroattività volesse limitarla nell'ambito dei rapporti pendenti, modificando la posizione soggettiva del contribuente, che si verrebbe a trovare di fronte a poteri cronologicamente molto più ampi della Amministrazione (in quanto prorogabili ex art. 154 c.p.c.).

Non sussiste invece nella norma alcun elemento che induca a ritenere che fosse addirittura intenzione del legislatore determinare la reviviscenza di rapporti esauriti; anzi tale intenzione è smentita dalla circostanza che il termine non è stato prorogato o modificato, ma semplicemente trasformato da perentorio in ordinatorio.  

Infatti,   come è stato osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Comm. Prov. Brindisi  26 febbraio 1998, n. 77, in Il Fisco 1998, 4124) la trasformazione del termine in questione in termine ordinatorio non comporterebbe -in presenza di una controparte- comunque la automatica proroga del termine stesso, ma solo la sua prorogabilità in forza dell'art.  154 del codice di procedura civile (e solo per un termine massimo non superiore al termine originario). E tale proroga non è intervenuta, né con atto del giudice né con atto della pubblica amministrazione.

Sempre la suddetta giurisprudenza (Commiss. trib. prov. Roma, 1°  luglio 1999, in Il Fisco, 1999, 10760) ha anche tenuto conto del fatto che la applicazione retroattiva della norma in questione è stata successivamente  ritenuta  scontata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 7-11 giugno 1999 che ha nel contempo escluso un contrasto fra la norma così interpretata ed i principi costituzionali.

La giurisprudenza ha però ritenuto che simile pronuncia della Corte Costituzionale non debba determinare un mutamento di indirizzo dei giudici di merito.

Infatti  la sentenza della Corte Costituzionale  non incide sulla tesi accolta dalle Commissioni tributarie e secondo cui il giudice è tenuto ad attribuire un significato ed una portata ai  termini ordinatorio imposto alla amministrazione nell’esercizio di poteri che incidono negativamente sul patrimonio e sui diritti del cittadino. Non essendo concepibile che tali termini abbiano un significato meramente “derisorio”.

Né può addursi in contrario la circostanza che parte finale nella citata sentenza della Corte Costituzionale, afferma che la legge 449/1997  “non lascia privo di termini decadenziali l’attività di controllo formale delle dichiarazioni, trovando comunque applicazione l’art. 17 del d.P.R.  602/1973 secondo il quale le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti (e dunque anche quelle liquidate a seguito di controllo «formale») devono essere iscritte a ruolo, a pena di decadenza, nel termine previsto dal primo comma dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973” (il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

La  proposizione si limita infatti  a constatare l’esistenza comunque di un termine finale inderogabile per l’esercizio dei poteri di accertamento, di per sé sufficiente ad escludere la incostituzionalità del sistema. Ma non affronta neppure il problema della rilevanza giuridica dei termini “ordinatori”, e quindi non porta alcun argomento che possa indurre la giurisprudenza di merito  a mutare opinione.