RISPOSTE AI QUESITI

inseriamo qui le risposte via via formulate ai vostri quesiti, in modo che possano essere utili ad altri

 

Costituzione in giudizio a mezzo posta

D:  il ricorso davanti alle Commissioni tributarie provinciali può essere spedito per posta o deve necessariamente essere "depositato" ? è una causa di inammissibilità o meno ?

 

R. sembra che  l'art. 22 del D.Leg. 546/1992 dia per scontata la consegna  diretta a mani alla segreteria dell'atto di costituzione (oltre tutto per averne ricevuta), ma simile formalità non è esplicitamente resa obbligatoria. Se si ricorre alla posta secondo  si corre quindi - sembrerebbe - solo il rischio dell'arrivo (o della protocollazione) tardiva oltre il termine dei 30 giorni; è  infatti dubbia la applicazione del  5° comma dell'art. 16, relativo solo a comunicazioni e notifiche, che  equipara  la spedizione con raccomandata senza plico, alla consegna..Se invece la protocollazione è tempestiva  è difficile negare che  la procedura a mezzo posta ha raggiunto i suoi effetti sostanziali ex art. e quindi la irregolarità è sanata ai sensi  156, 3° comma del  codice di procedura civile.

Sul punto esiste però un precedente specifico (Cass. 28 giugno 1992, n. 8829, in Guida normativa 136/2001 pag. 30 con nota contraria di Glendi) secondo cui in tema di contenzioso tributario, il deposito del ricorso presso la commissione provinciale o la commissione regionale, ai fini della costituzione del ricorrente, postula la consegna dell'atto in segreteria, ad opera della parte istante o di chi la rappresenti, e non e' eseguibile mediante spedizione postale, senza che possa opporli, quale situazione sanante, l'evenienza che la spedizione per posta approdi comunque al risultato della ricezione dell'atto entro il termine prescritto (trenta giorni).

 In relazione alla costituzione in giudizio nel processo civile (art. 165 c.p.c.) in cui vengono previste più specifiche formalità, è stato però deciso che la materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti di cui agli art. 165 e 166 c.p.c. (e, per cui si costituisce per primo, anche della nota d'iscrizione a ruolo) può essere eseguita anche a mezzo di un nuncius qualificato, collaboratore di studio o altro legale pur difettante dello ius postulandi, davanti al giudice della causa, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al procuratore patrocinante (Cass. 23 marzo 1995, n. 3383. E comunque  i vizi della iscrizione a ruolo non determinano alcuna nullità del procedimento e sono comunque sanati per raggiungimento dello scopo dell'atto, allorquando le altre parti, nonostante la loro sussistenza, abbiano avuto la possibilità di attuare le loro difese; in particolare, nell'ipotesi in cui dette parti si siano tempestivamente costituite senza lamentare di avere risentito alcun pregiudizio nei loro diritti e limitandosi solo a rilevare l'esistenza del vizio dell'iscrizione, deve ritenersi che lo scopo cui è preordinata detta formalità sia stato raggiunto e non v'è ragione per considerare nullo il procedimento (Cass. 29 novembre 1999, n. 13315).
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Valore iniziale ai fini INVIM e condono

 

D. Viene venduto un immobile e viene indicato come valore "finale" una data cifra (poniamo lire 100.000).

L'ufficio del registro accerta invece un valore "finale" di lire 150.000.

Insorge controversia, definita ai sensi dell'art. 2 quinquies del d.l. 564/1994 con il pagamento del 10% dell'imposta accertata.

Viene rivenduto l'immobile e viene indicato, come valore iniziale quello accertato dall'ufficio del registro, cioè lire 150.000.

L'ufficio non è d'accordo e procede a rettificare il valore iniziale della seconda compravendita indicandolo in lire 100.000, cioè riportandolo a quanto era stato dichiarato, a suo tempo, con il primo contratto di compravendita e che non era stato ritenuto, dallo stesso ufficio, equo.

Domanda:

quanto accertato nel primo atto e definito con il condono deve essere preso a base come valore iniziale nel secondo contratto?

Grazie e buon lavoro

R. non sembra ci sia alcun dubbio che valore iniziale non è quello dichiarato dal contribuente  nella precedente operazione imponibile, ma è quello definitivamente accertato, anche attraverso condono in riferimento a tale operazione (Cass. 18 dicembre 1995, n. 12908); quindi  il valore iniziale non è 100.000.

 Il problema è se mai stabilire quale sia il valore " definitivamente accertato", in caso di condono ed in riferimento a quello specifico condono.

 Cioè in caso di condono ex art. 2 quinquies D.L. 564/1994 (convertito in legge 656/1994) il valore accertato e definito è e resta 150.000, ancorchè si applichi un' imposta solo del 10% superiore a quella che sarebbe stata dovuta in base alla denuncia iniziale (soluzione che sembrerebbe suggerita dalla lettera della legge), oppure resta accertato solo il valore necessario per dar luogo alla imposta dovuta per il condono, cioè resta accertato il valore di 110.000 (soluzione meglio corrispondente alla sostanza del rapporto tributario)?

IL dubbio nasce dalla  formula legislativa che prevede la chiusura della lite attraverso il versamento di una somma e non attraverso una dichiarazione integrativa che aumenti l'imponibile; in questo secondo caso non vi sarebbe dubbio che "definitivamente accertato" è il nuovo imponibile dichiarato per conciliare la lite.

Non si reperiscono precedenti in termini

Sul concetto di occupazione del suolo pubblico

D Quale è il concetto di occupazione di suolo pubblico nell'art. 38 del D. Leg. 507/1993

R. L’ art. 38 del D.Leg. 15 novembre 1993 n. 507, per delimitare l’ oggetto della tassa occupazione suolo pubblico utilizza la dizione “sono  soggette  alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e,  comunque,  sui  beni  appartenenti  al  demanio  o  al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”, nonché (2° comma) sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Mentre secondo l’art. 192 del  R.D. 14 settembre 1931, n. 1175,   erano “soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati,  nonchè  nei  tratti  di  aree private gravate da servitù di pubblico passaggio”.

Le parole “di qualsiasi natura” sono cioè state spostate e mentre prima seguivano le “aree pubbliche” ora seguono “le occupazioni”; da ciò si potrebbe dedurre che è stato ampliato l’ambito delle “occupazioni”, cioè delle attività di occupazione, soggette a tassa. Mentre non si scorgono differenze per quanto attiene alle aree la cui occupazione genera imposta.

  Forse quindi è mutato il concetto di occupazione contenuto nella sentenza della Cassazione n. 6666 del 8 luglio  1998 secondo cui la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (nella vigenza dell'art. 192 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, abrogato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507), ha natura di imposta, dato che prescinde da servizi resi dal concedente e non mira al recupero, in tutto o in parte, di costi, ne' comunque e' ad essi commisurato, e trova la sua giustificazione nell'espressione di capacita' contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo dì spazi ed aree altrimenti comprese nel sistema della viabilità pubblica.  Detto godimento esclusivo, per essere soggetto ad imposizione, deve tuttavia configurare occupazione in senso proprio, cioe' apprensione della disponibilità della cosa (duratura o temporanea) di tipo reversibile, la quale incida sull'uso del bene, ma non ne modifichi la natura, non ne comprometta la destinazione, e consenta di ripristinare la fruizione collettiva con la cessazione dell'uso individuale e la rimozione delle attrezzature eventualmente predisposte per il suo esercizio.  Da cio' consegue che, quando porzioni del suolo stradale - ovvero dello spazio soprastante o sottostante - siano inglobate in opere edili complesse, ancorchè abusive- sì da perdere definitivamente ed irreversibilmente la qualita' di parti del tessuto viario pubblico, divenendo elementi inscindibili di un immobile diverso, non sussistono gli estremi dell'occupazione sopra delineata, perche' si determina non la mera sottrazione del bene al suo uso normale e naturale, ma la stabile modificazione ed acquisizione di esso quale componente di un manufatto, e cioè si sconfina nell'occupazione di tipo appropriativo, che  determina l'applicabilità all'area od allo spazio anche sotto l'aspetto fiscale - del regime proprio del distinto bene in cui risultino inclusi. 

La sentenza 6666/1998 parla dunque di “godimento esclusivo” e quindi sembrerebbe escludere quelle occupazioni che non comportano un “godimento esclusivo del bene”, e questo potrebbe segnare una differenza rispetto alla legge del 1993 che, come ricordato, colpisce le occupazioni “di qualsiasi natura”.

Sulla stessa linea sembrerebbe anche la sentenza della Cassazione n. 253 del 14 gennaio  1998 secondo cui l' art. 192 del R.D. 1175 del 1931, che assoggetta a tassazione le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nei pubblici mercati (oltrechè nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei tratti di aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonchè degli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo stradale), trova applicazione tutte le volte in cui i mercati stessi siano tenuti su suoli normalmente inclusi nel complesso della viabilità municipale, ed occasionalmente destinati, dall'ente territoriale, mediante provvedimenti autorizzatori (sempre revocabili, ai sensi dell'art. 193 del citato decreto), allo svolgimento di attività di vendita al pubblico, mentre la sua applicabilità  deve essere esclusa qualora i mercati stessi abbiano luogo in edifici appositamente realizzati, o, comunque, stabilmente utilizzati dal comune per ospitarli, poichè la tassa "de qua" (la cui natura sostanziale di imposta, prescindendo dai servizi resi dall'ente territoriale, grava sul privato in relazione alla capacita' contributiva espressa con l'occupazione di un'area a fini personali) trova il suo fondamento nel venir meno, per la collettività  e per l'ente che la rappresenta, della disponibilità di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario.  La tassa di occupazione sarà, pertanto, dovuta dall'operatore economico nel solo caso di mercato collocato su strade (o superfici similari) restituibili alla loro originaria funzione con la semplice rimozione dei banchi di vendita e delle strutture accessorie, mentre, nell'ipotesi di mercati tenuti da concessionari di spazi collocati all'interno di edifici gìà  destinati dal comune a tale, precipua funzione, trova applicazione il disposto dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 125 del 1959, che vieta, nei mercati all'ingrosso, l'imposizione di pagamenti privi di funzione corrispettiva.

Ma Cass.   11 marzo 1996, n. 1996  aveva  affermato che la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche era dovuta, già in base alla legge del 1931,  anche per sette griglie collocato sul pavimento di un sottoportico per dare luce alle sottostanti cantine, in quanto “la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta anche per le occupazioni che non impediscono l'uso collettivo delle aree stesse” ; mentre Cass. 15 marzo 1986, n. 1772 (in Foro it., 1986, I, 2205) si era espressa sulla tassabilità di un  “bow-window” aggettante su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio (tassabilità ora esclusa da una esplicita disposizione).

  L'amministrazione ferroviaria, per l'apertura di passo carrabile     che consenta l'accesso da una strada provinciale ad un proprio scalo, è soggetta alla tassa di occupazione di suolo pubblico (art. 192 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175), essendo la tassa   medesima dovuta non soltanto nel caso di sottrazione di detto suolo all'uso normale e collettivo, ma anche in caso di    utilizzazioni particolari od eccezionali di esso,  indipendentemente dalla natura pubblica del beneficiario e dalle     finalità generali perseguite (salve le specifiche esenzioni contemplate dall'art. 200 del citato decreto) (Cass. 19 maggio 1988, n. 3523)

 Sul rapporto fra accettazione della eredità con beneficio di inventario e vendita di beni da parte del defunto.

    D. 

 Gli eredi, in mancanza di attivo ereditario, non hanno presentato la dichiarazione  di successione ed hanno rinunciato all'eredità.

L'Ufficio, avendo rilevato che il defunto aveva alienato, negli ultimi sei mesi di vita, immobili per un valore di centinaia di milioni  a favore dei propri nipoti - eredi legittimi - ha provveduto a compilare la denuncia di successione e a liquidare l'imposta nei confronti dell'unica erede C.D.,  posto che ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 31.10.1990 n. 346, si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi.

A seguito di ciò gli altri eredi hanno prima revocato la rinuncia all'eredità e poi l'hanno accettata con il beneficio di inventario dal quale non risultano immobili.

In sede di controllo della denuncia di successione presentata dai ricorrenti con asse ereditario pari a zero, l'Ufficio ha liquidato e notificato ad ognuno, in via solidale, avviso di liquidazione per un elevato importo, per effetto della valutazione dei beni alienati negli ultimi sei mesi di vita della defunta.

Quesito: l'erede che ha accettato con il beneficio di inventario deve pagare un'imposta di successione per effetto di un asse ereditario determinato ex art. 10 dlgs 1990/346 con l'attrazione dei beni alienati negli ultimi sei mesi?

Se i beni invece di essere stati venduti ai futuri eredi fossero stati venduti ad estranei, gli eredi beneficiati avrebbero dovuto pagare l'imposta di successione?

Se l'asse ereditario fosse quello stabilito dall'Ufficio del registro, eventuali creditori della defunta potrebbero richiedere il pagamento dei loro crediti fino alla concorrenza dell'accertato?

Se gli eredi pagano l'imposta di successione non si verifica una parziale duplicazione di imposta essendo stati acquirenti degli immobili?

Quali sono correlazioni fra le norme tributarie e quelle civilistiche?

R. Appare preliminare la seguente massima: in tema d'imposta sulle successioni, l'art. 9 1º comma d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637, il quale stabilisce che si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni ed i diritti, soggetti ad imposta, che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto, fissa una presunzione di appartenenza all'attivo ereditario del valore dei suddetti cespiti, che deve ritenersi operante, anche alla stregua dell'intento perseguito dal legislatore di evitare evasioni del tributo mediante sottrazioni di attivo successorio, indipendentemente dal fatto che l'acquirente sia o meno estraneo alla successione, e, quindi, anche nel caso in cui sia erede (salvo che per esso debba escludersi ope legis un acquisto a titolo oneroso in base alla presunzione di gratuità per i trasferimenti immobiliari fra parenti in linea retta posta dall'art. 25 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 in materia d'imposta di registro); tale interpretazione manifestamente non pone il cit. art. 9 in contrasto con gli art. 3, 24 e 53 cost., tenendo conto che la norma considera esistente nell'attivo ereditario non il bene trasferito, ma il suo valore, consentendo all'erede di vincere la presunzione dimostrando l'investimento od il consumo del ricavo o il suo impiego in passività o spese (3º comma), e che inoltre essa non implica una doppia imposizione, con riferimento a quella che ha già colpito l'atto di trasferimento, riguardando l'una e l'altra imposta due distinte manifestazioni di capacità contributiva (l'atto di trasferimento e la ricchezza da presumersi esistente nel patrimonio ereditario) (Cass., 30 ottobre 1984, n. 5545). 

Mi sembra però che vadano distinti gli effetti civilistici da quelli tributari: sul piano tributario gli eredi con beneficio di inventario pagano entro i limiti dei beni caduti in successione ed essendo caduto in successione zero pagano zero; la presunzione di cui all’art. 10 D.Leg. 346/1990 –secondo me- opera sul piano fiscale e non su quello civilistico, cioè non comporta il rientro nell’asse ereditario dei beni alienati e non comporta una presunzione di possidenza da parte degli eredi del denaro ricevuto in cambio dei beni, ai fini del pagamento dell’imposta.

A meno che il Fisco non deduca la simulazione delle alienazioni o la presunzione di gratuità per i trasferimenti immobiliari fra parenti in linea retta posta dall'art. 25 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 in materia d'imposta di registro (che comporterebbe però applicazione della imposta sulle donazioni sull’atto fra vivi). Simili questioni non sembra però siano state sollevate nel caso di specie. 

Perciò sembra debba valere il principio secondo cui  altro è la presunzione tributaria di presenza di beni nell’asse, altro è la presunzione che effettivamente tali beni c’erano e l’erede deve quindi pagare anche se ha accettato con beneficio d’inventario.

In questo senso mi pare sia Cass. 5 febbraio 1996, n. 945., secondo cui anche i terzi ai quali il defunto abbia trasferito a titolo oneroso un immobile negli ultimi sei mesi della sua vita sono da ricomprendersi nell'ambito dei terzi acquirenti di un diritto sugli immobili in data anteriore al sorgere del privilegio di cui all'art. 2772- 2780, 4º comma, c.c.; su tale immobile, pertanto, l'amministrazione finanziaria non può esercitare - per il recupero dell'imposta di successione - il privilegio di cui al 1º comma di tale articolo, a nulla rilevando che - a norma dell'art. 9 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 - si presume l'appartenenza dell'immobile in questione all'attivo ereditario.

 La massima 845/1996  sembrerebbe risolvere a favore degli eredi-acquirenti anche la seconda questione, cioè se pur non essendo tenuti al pagamento dell’imposta come eredi non lo siano come terzi acquirenti di un bene ai sensi  degli artt. 2772-2780 c.c. 

Si badi che a sfavore degli acquirenti vi è una giurisprudenza anteriore al 1996 secondo cui: per il combinato degli art. 9 e 45 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 il privilegio a favore dello stato trova applicazione anche sugli immobili che siano stati alienati dal de cuius negli ultimi sei mesi di vita, atteso che detti immobili vanno considerati come ancora compresi nell'asse ereditario; conseguentemente non è opponibile al privilegio anzidetto la disposizione a salvaguardia dei diritti dei terzi acquirenti contenuta nell'art. 2772, 4º comma c.c (Commiss. trib. centrale, 10 novembre 1992, n. 6050).

 Nel caso del terzo possessore di immobili che abbia acquistato nei sei mesi precedenti la morte del de cuius, non ha rilevanza che l'acquirente non possa ritenersi obbligato al pagamento del tributo successorio, essendo sufficiente il fatto che, se intende liberare l'immobile dal privilegio e sottrarlo all'esecuzione forzata, debba provvedere al pagamento; si tratta quindi, più che di un obbligo, di un onere che coinvolge il terzo nel rapporto tributario, determinandone lo stato di soggezione all'eventuale esecuzione forzata (Cass.  6  dicembre 1988, n. 6637).

 In ragione del privilegio che grava sull'immobile alienato nei sei mesi antecedenti la morte del de cuius, il rapporto che si va ad instaurare per l'esercizio del detto privilegio comporta un coinvolgimento del terzo acquirente nel rapporto stesso, di natura tributaria, con la conseguenza, che deve riconoscersi, in materia, la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie sulle controversie (Cass.  23 dicembre 1988, n. 7030).