Costituzione
in giudizio a mezzo posta
D:
il ricorso davanti alle Commissioni
tributarie provinciali può essere spedito per posta o deve
necessariamente essere "depositato" ? è una causa di
inammissibilità o meno ?
R.
sembra che l'art. 22 del D.Leg. 546/1992
dia per scontata la consegna diretta a mani alla segreteria
dell'atto di costituzione (oltre tutto per averne ricevuta), ma simile
formalità non è esplicitamente resa obbligatoria. Se si ricorre alla
posta secondo si corre quindi - sembrerebbe - solo il rischio
dell'arrivo (o della protocollazione) tardiva oltre il termine dei 30
giorni; è infatti dubbia la applicazione del 5° comma
dell'art. 16, relativo solo a comunicazioni e notifiche, che
equipara la spedizione con raccomandata senza plico, alla
consegna..Se invece la protocollazione è
tempestiva è difficile negare che la procedura a mezzo
posta ha raggiunto i suoi effetti sostanziali ex art. e quindi la
irregolarità è sanata ai sensi 156, 3° comma del codice
di procedura civile. Sul
punto esiste però un precedente specifico (Cass. 28 giugno 1992, n.
8829, in Guida normativa 136/2001 pag. 30 con nota contraria di Glendi)
secondo cui in tema di
contenzioso tributario, il deposito del ricorso presso la commissione
provinciale o la commissione regionale, ai fini della costituzione del
ricorrente, postula la consegna dell'atto in segreteria, ad opera
della parte istante o di chi la rappresenti, e non e' eseguibile
mediante spedizione postale, senza che possa opporli, quale situazione
sanante, l'evenienza che la spedizione per posta approdi comunque al
risultato della ricezione dell'atto entro il termine prescritto
(trenta giorni).
In
relazione alla costituzione in giudizio nel processo civile (art. 165
c.p.c.) in cui vengono previste più specifiche formalità, è stato
però deciso che la materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti di cui agli art. 165 e 166
c.p.c. (e, per cui si costituisce per primo, anche della nota d'iscrizione a ruolo) può essere eseguita anche a mezzo di un nuncius qualificato, collaboratore di studio o altro legale pur difettante dello ius
postulandi, davanti al giudice della causa, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al procuratore
patrocinante (Cass. 23 marzo 1995, n. 3383. E comunque i vizi della iscrizione a ruolo non determinano alcuna nullità del procedimento e sono comunque sanati per raggiungimento dello scopo dell'atto, allorquando le altre parti, nonostante la loro sussistenza, abbiano avuto la possibilità di attuare le loro difese; in particolare, nell'ipotesi in cui dette parti si siano tempestivamente costituite senza lamentare di avere risentito alcun pregiudizio nei loro diritti e limitandosi solo a rilevare l'esistenza del vizio dell'iscrizione, deve ritenersi che lo scopo cui è preordinata detta formalità sia stato raggiunto e non v'è ragione per considerare nullo il
procedimento (Cass. 29 novembre 1999, n. 13315).
.
Valore
iniziale ai fini INVIM e condono
D.
Viene venduto un immobile e viene indicato come valore
"finale" una data cifra (poniamo lire 100.000).
L'ufficio
del registro accerta invece un valore "finale" di lire
150.000.
Insorge
controversia, definita ai sensi dell'art. 2 quinquies del d.l.
564/1994 con il pagamento del 10% dell'imposta accertata.
Viene
rivenduto l'immobile e viene indicato, come valore iniziale quello
accertato dall'ufficio del registro, cioè lire 150.000.
L'ufficio
non è d'accordo e procede a rettificare il valore iniziale della
seconda compravendita indicandolo in lire 100.000, cioè
riportandolo a quanto era stato dichiarato, a suo tempo, con il
primo contratto di compravendita e che non era stato ritenuto, dallo
stesso ufficio, equo.
quanto
accertato nel primo atto e definito con il condono deve essere preso
a base come valore iniziale nel secondo contratto?
Grazie
e buon lavoro
R.
non sembra ci sia alcun dubbio che valore iniziale non è quello
dichiarato dal contribuente nella precedente operazione
imponibile, ma è quello definitivamente accertato, anche attraverso
condono in riferimento a tale operazione (Cass. 18 dicembre 1995, n.
12908); quindi il valore iniziale non è 100.000.
Il
problema è se mai stabilire quale sia il valore "
definitivamente accertato", in caso di condono ed in
riferimento a quello specifico condono.
Cioè
in caso di condono ex art. 2 quinquies D.L. 564/1994 (convertito in
legge 656/1994) il valore accertato e definito è e resta
150.000, ancorchè si applichi un' imposta solo del 10% superiore a
quella che sarebbe stata dovuta in base alla denuncia iniziale
(soluzione che sembrerebbe suggerita dalla lettera della legge),
oppure resta accertato solo il valore necessario per dar luogo alla
imposta dovuta per il condono, cioè resta accertato il valore di
110.000 (soluzione meglio corrispondente alla sostanza del rapporto
tributario)?
IL
dubbio nasce dalla formula legislativa che prevede la chiusura
della lite attraverso il versamento di una somma e non attraverso
una dichiarazione integrativa che aumenti l'imponibile; in questo
secondo caso non vi sarebbe dubbio che "definitivamente
accertato" è il nuovo imponibile dichiarato per conciliare la
lite.
Non
si reperiscono precedenti in termini
Sul
concetto di occupazione del suolo pubblico
D Quale
è il concetto di occupazione di suolo pubblico nell'art. 38 del D.
Leg. 507/1993? R.
L’ art. 38 del D.Leg. 15
novembre 1993 n. 507, per delimitare l’ oggetto della tassa
occupazione suolo pubblico utilizza la dizione “sono
soggette alla
tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza
titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e,
comunque, sui beni
appartenenti al demanio
o al patrimonio
indisponibile dei comuni e delle province”, nonché (2° comma)
sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Mentre
secondo l’art. 192 del R.D.
14 settembre 1931, n. 1175,
erano “soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree
pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e
nei pubblici mercati, nonchè
nei tratti
di aree private
gravate da servitù di pubblico passaggio”.
Le
parole “di qualsiasi natura” sono cioè state spostate e mentre
prima seguivano le “aree pubbliche” ora seguono “le
occupazioni”; da ciò si potrebbe dedurre che è stato ampliato
l’ambito delle “occupazioni”, cioè delle attività di
occupazione, soggette a tassa. Mentre non si scorgono differenze per
quanto attiene alle aree la cui occupazione genera imposta.
Forse
quindi è mutato il concetto di occupazione contenuto nella sentenza
della Cassazione n. 6666 del 8 luglio
1998 secondo cui la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (nella vigenza dell'art. 192 del R.D. 14 settembre 1931, n.
1175, abrogato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507), ha natura di
imposta, dato che prescinde da servizi resi dal concedente e non mira
al recupero, in tutto o in parte, di costi, ne' comunque e' ad essi
commisurato, e trova la sua giustificazione nell'espressione di
capacita' contributiva rappresentata dal godimento di tipo
esclusivo dì spazi ed aree altrimenti comprese nel sistema della
viabilità pubblica. Detto
godimento esclusivo, per essere soggetto ad imposizione, deve
tuttavia configurare occupazione in senso proprio, cioe' apprensione
della disponibilità della cosa (duratura o temporanea) di tipo
reversibile, la quale incida sull'uso del bene, ma non ne modifichi la
natura, non ne comprometta la destinazione, e consenta di ripristinare
la fruizione collettiva con la cessazione dell'uso individuale e la
rimozione delle attrezzature eventualmente predisposte per il suo
esercizio. Da cio'
consegue che, quando porzioni del suolo stradale - ovvero dello spazio
soprastante o sottostante - siano inglobate in opere edili complesse,
ancorchè abusive- sì da perdere definitivamente ed irreversibilmente
la qualita' di parti del tessuto viario pubblico, divenendo elementi
inscindibili di un immobile diverso, non sussistono gli estremi
dell'occupazione sopra delineata, perche' si determina non la mera
sottrazione del bene al suo uso normale e naturale, ma la stabile
modificazione ed acquisizione di esso quale componente di un
manufatto, e cioè si sconfina nell'occupazione di tipo appropriativo,
che determina
l'applicabilità all'area od allo spazio anche sotto l'aspetto fiscale
- del regime proprio del distinto bene in cui risultino inclusi.
La
sentenza 6666/1998 parla dunque di “godimento esclusivo” e quindi
sembrerebbe escludere quelle occupazioni che non comportano un
“godimento esclusivo del bene”, e questo potrebbe segnare una
differenza rispetto alla legge del 1993 che, come ricordato, colpisce
le occupazioni “di qualsiasi natura”.
Sulla
stessa linea sembrerebbe anche la sentenza della Cassazione n. 253 del
14 gennaio 1998 secondo
cui l' art. 192 del R.D. 1175 del 1931, che assoggetta a tassazione le
occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nei
pubblici mercati (oltrechè nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei
tratti di aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio,
nonchè degli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo stradale),
trova applicazione tutte le volte in cui i mercati stessi siano tenuti
su suoli normalmente inclusi nel complesso della viabilità
municipale, ed occasionalmente destinati, dall'ente territoriale,
mediante provvedimenti autorizzatori (sempre revocabili, ai sensi
dell'art. 193 del citato
decreto), allo svolgimento di attività di vendita al pubblico, mentre
la sua applicabilità deve
essere esclusa qualora i mercati stessi abbiano luogo in edifici
appositamente realizzati, o, comunque, stabilmente utilizzati dal
comune per ospitarli, poichè la tassa "de qua" (la cui
natura sostanziale di imposta, prescindendo dai servizi resi dall'ente
territoriale, grava sul privato in relazione alla capacita'
contributiva espressa con l'occupazione di un'area a fini personali) trova
il suo fondamento nel venir meno, per la collettività
e per l'ente che la rappresenta, della disponibilità di
porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario.
La tassa di occupazione sarà, pertanto, dovuta dall'operatore
economico nel solo caso di mercato collocato su strade (o superfici
similari) restituibili alla loro originaria funzione con la
semplice rimozione dei banchi di vendita e delle strutture accessorie,
mentre, nell'ipotesi di mercati tenuti da concessionari di spazi
collocati all'interno di edifici gìà
destinati dal comune a tale, precipua funzione, trova
applicazione il disposto dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 125
del 1959, che vieta, nei mercati all'ingrosso, l'imposizione di
pagamenti privi di funzione corrispettiva.
Ma
Cass. 11 marzo
1996, n. 1996 aveva affermato
che la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche era dovuta, già
in base alla legge del 1931, anche
per sette griglie collocato sul pavimento di un sottoportico per dare
luce alle sottostanti cantine, in quanto “la tassa di occupazione di
spazi ed aree pubbliche è dovuta anche per le occupazioni che non
impediscono l'uso collettivo delle aree stesse” ; mentre Cass. 15
marzo 1986, n. 1772 (in Foro it., 1986, I, 2205) si era espressa sulla
tassabilità di un “bow-window”
aggettante su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio
(tassabilità ora esclusa da una esplicita disposizione).
L'amministrazione
ferroviaria, per l'apertura di passo carrabile che consenta l'accesso da una strada
provinciale ad un proprio scalo, è soggetta alla tassa di occupazione
di suolo pubblico (art. 192 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175), essendo
la tassa medesima
dovuta non soltanto nel caso di sottrazione di detto suolo all'uso
normale e collettivo, ma anche in caso di utilizzazioni particolari od eccezionali di esso,
indipendentemente dalla natura pubblica del beneficiario e
dalle finalità
generali perseguite (salve le specifiche esenzioni contemplate
dall'art. 200 del citato decreto) (Cass. 19 maggio 1988, n. 3523)
Sul
rapporto fra accettazione della eredità con beneficio di inventario e
vendita di beni da parte del defunto.
D.
Gli
eredi, in mancanza di attivo ereditario, non hanno presentato la
dichiarazione di successione ed hanno rinunciato all'eredità.
L'Ufficio,
avendo rilevato che il defunto aveva alienato, negli ultimi sei mesi
di vita, immobili per un valore di centinaia di milioni a
favore dei propri nipoti - eredi legittimi - ha provveduto a
compilare la denuncia di successione e a liquidare l'imposta nei
confronti dell'unica erede C.D., posto che ai sensi dell'art.
10 del D.lgs 31.10.1990 n. 346, si considerano compresi nell'attivo
ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo
oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi.
A
seguito di ciò gli altri eredi hanno prima revocato la rinuncia
all'eredità e poi l'hanno accettata con il beneficio di inventario
dal quale non risultano immobili.
In
sede di controllo della denuncia di successione presentata dai
ricorrenti con asse ereditario pari a zero, l'Ufficio ha liquidato e
notificato ad ognuno, in via solidale, avviso di liquidazione per un
elevato importo, per effetto della valutazione dei beni alienati
negli ultimi sei mesi di vita della defunta.
Quesito:
l'erede che ha accettato con il beneficio di inventario deve pagare
un'imposta di successione per effetto di un asse ereditario
determinato ex art. 10 dlgs 1990/346 con l'attrazione dei beni
alienati negli ultimi sei mesi?
Se
i beni invece di essere stati venduti ai futuri eredi fossero stati
venduti ad estranei, gli eredi beneficiati avrebbero dovuto pagare
l'imposta di successione?
Se
l'asse ereditario fosse quello stabilito dall'Ufficio del registro,
eventuali creditori della defunta potrebbero richiedere il pagamento
dei loro crediti fino alla concorrenza dell'accertato?
Se
gli eredi pagano l'imposta di successione non si verifica una
parziale duplicazione di imposta essendo stati acquirenti degli
immobili?
Quali
sono correlazioni fra le norme tributarie e quelle civilistiche?
R. Appare
preliminare la seguente massima: in tema d'imposta sulle successioni,
l'art. 9 1º comma d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637, il quale stabilisce
che si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni ed i diritti,
soggetti ad imposta, che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso
negli ultimi sei mesi di vita del defunto, fissa una presunzione di
appartenenza all'attivo ereditario del valore dei suddetti cespiti, che
deve ritenersi operante, anche alla stregua dell'intento perseguito dal
legislatore di evitare evasioni del tributo mediante sottrazioni di
attivo successorio, indipendentemente dal fatto che l'acquirente sia o
meno estraneo alla successione, e, quindi, anche nel caso in cui sia
erede (salvo che per esso debba escludersi ope legis un acquisto a
titolo oneroso in base alla presunzione di gratuità per i trasferimenti
immobiliari fra parenti in linea retta posta dall'art. 25 d.p.r. 26
ottobre 1972, n. 634 in materia d'imposta di registro); tale
interpretazione manifestamente non pone il cit. art. 9 in contrasto con
gli art. 3, 24 e 53 cost., tenendo conto che la norma considera
esistente nell'attivo ereditario non il bene trasferito, ma il suo
valore, consentendo all'erede di vincere la presunzione dimostrando
l'investimento od il consumo del ricavo o il suo impiego in passività o
spese (3º comma), e che inoltre essa non implica una doppia
imposizione, con riferimento a quella che ha già colpito l'atto di
trasferimento, riguardando l'una e l'altra imposta due distinte
manifestazioni di capacità contributiva (l'atto di trasferimento e la
ricchezza da presumersi esistente nel patrimonio ereditario) (Cass., 30
ottobre 1984, n. 5545).
Mi
sembra però che vadano distinti gli effetti civilistici da quelli
tributari: sul piano tributario gli eredi con beneficio di inventario
pagano entro i limiti dei beni caduti in successione ed essendo caduto
in successione zero pagano zero; la presunzione di cui all’art. 10
D.Leg. 346/1990 –secondo me- opera sul piano fiscale e non su quello
civilistico, cioè non comporta il rientro nell’asse ereditario dei
beni alienati e non comporta una presunzione di possidenza da parte
degli eredi del denaro ricevuto in cambio dei beni, ai fini del
pagamento dell’imposta.
A
meno che il Fisco non deduca la simulazione delle alienazioni o la
presunzione di gratuità per i trasferimenti immobiliari fra parenti in
linea retta posta dall'art. 25 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 in materia
d'imposta di registro (che comporterebbe però applicazione della
imposta sulle donazioni sull’atto fra vivi). Simili questioni non
sembra però siano state sollevate nel caso di specie.
Perciò
sembra debba valere il principio secondo cui
altro è la presunzione tributaria di presenza di beni
nell’asse, altro è la presunzione che effettivamente tali beni
c’erano e l’erede deve quindi pagare anche se ha accettato con
beneficio d’inventario.
In
questo senso mi pare sia Cass. 5 febbraio 1996, n. 945., secondo cui
anche i terzi ai quali il defunto abbia trasferito a titolo oneroso un
immobile negli ultimi sei mesi della sua vita sono da ricomprendersi
nell'ambito dei terzi acquirenti di un diritto sugli immobili in data
anteriore al sorgere del privilegio di cui all'art. 2772- 2780, 4º
comma, c.c.; su tale immobile, pertanto, l'amministrazione finanziaria
non può esercitare - per il recupero dell'imposta di successione - il
privilegio di cui al 1º comma di tale articolo, a nulla rilevando che -
a norma dell'art. 9 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 - si presume
l'appartenenza dell'immobile in questione all'attivo ereditario.
La
massima 845/1996 sembrerebbe
risolvere a favore degli eredi-acquirenti anche la seconda questione,
cioè se pur non essendo tenuti al pagamento dell’imposta come eredi
non lo siano come terzi acquirenti di un bene ai sensi
degli artt. 2772-2780 c.c.
Si
badi che a sfavore degli acquirenti vi è una giurisprudenza anteriore
al 1996 secondo cui: per il combinato degli art. 9 e 45 del d.p.r.
26 ottobre 1972 n. 637 il privilegio a favore dello stato trova
applicazione anche sugli immobili che siano stati alienati dal de cuius
negli ultimi sei mesi di vita, atteso che detti immobili vanno
considerati come ancora compresi nell'asse ereditario; conseguentemente
non è opponibile al privilegio anzidetto la disposizione a salvaguardia
dei diritti dei terzi acquirenti contenuta nell'art. 2772, 4º comma c.c
(Commiss. trib. centrale, 10 novembre 1992, n. 6050).
Nel
caso del terzo possessore di immobili che abbia acquistato nei sei mesi
precedenti la morte del de cuius, non ha rilevanza che l'acquirente non
possa ritenersi obbligato al pagamento del tributo successorio, essendo
sufficiente il fatto che, se intende liberare l'immobile dal privilegio
e sottrarlo all'esecuzione forzata, debba provvedere al pagamento; si
tratta quindi, più che di un obbligo, di un onere che coinvolge il
terzo nel rapporto tributario, determinandone lo stato di soggezione
all'eventuale esecuzione forzata (Cass. 6 dicembre 1988,
n. 6637).
In
ragione del privilegio che grava sull'immobile alienato nei sei mesi
antecedenti la morte del de cuius, il rapporto che si va ad instaurare
per l'esercizio del detto privilegio comporta un coinvolgimento del
terzo acquirente nel rapporto stesso, di natura tributaria, con la
conseguenza, che deve riconoscersi, in materia, la giurisdizione
esclusiva delle commissioni tributarie sulle controversie (Cass.
23 dicembre 1988, n. 7030).
|