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agevolazioni
tributarie- agevolazioni prima casa- acquisto da parte di coniuge in
possesso dei requisiti di legge- acquisto in comunione legale da parte
dell'altro- irrilevanza.
Ove
il coniuge acquirente di un appartamento possieda i requisiti per godere
dei benefici “prima casa”, le agevolazioni spettano in relazione
all’intero immobile ancorchè l’ appartamento
divenga, in base al regime di comunione legale previsto dall’ art. 177 cod. civ., di proprietà anche dell’altro coniuge,
che invece non risponda a tali requisiti (Cass. Sezione Trib.,
28 ottobre 2000 n.
14237.– Pres.
Carbone; Rel. Cicala).
La
sentenza si pone in qualche misura in contrasto con la precedente
pronuncia n. 3159 del
4 aprile 1996
secondo cui nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da
parte di coniugi in regime
di comunione legale, la presenza, rispetto ad uno soltanto dei
compratori, dei requisiti richiesti dall'art. 1 sesto comma della legge
22 aprile 1982 n. 168 per le agevolazione contemplate in relazione
all'acquisto della "prima casa", rende necessaria la
diversificazione della tassazione dell'atto, con il riconoscimento di
dette agevolazioni limitatamente alla quota di pertinenza di quel
coniuge (nel caso di specie due coniugi avevano acquistato in regime di
comunione un appartamento attiguo
a quello di proprietà del marito che essi abitavano e che
intendevano allargare incorporando il nuovo acquisto)
cartella esattoriale ex art. art.
36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 --
utilizzabilità -ambito - limiti
Il
potere di correzione e liquidazione, di cui all'art. 36 bis, secondo
comma,lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, consente di depennare oneri
la cui indeducibilità emerga "íctu oculi" dagli elementi
offerti dal dichiarante e dagli atti prodotti con la dichiarazione;
quindi, non permette di escludere una detrazione addotta e
documentata dal contribuente e ritenuta illegittima dal Fisco
per assenza dei requisiti oggettivi o soggettivi
(Cass. Sezione Trib.
17 novembre 2000 n.
14891 – Pres. Cantillo; Rel. Graziadei)
La
giurisprudenza in tema di applicazione dell’art. 36 bis, secondo
comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, ammette che in tale sede si compia solo un mero controllo
formale, di natura eccezionale, escludendo ogni applicazione estensiva
ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge (Cass.
17 marzo 2000 n. 3119; Cass. 18
febbraio 2000 n. 1852).
difensore-
ambito di esplicazione del mandato
Il
conferimento ai sensi dell’art. 12 del D. Leg. 546/1992
dell’incarico difensivo al professionista “per il presente
procedimento” posto a margine del ricorso
introduttivo avanti al giudice di primo grado esplica i suoi
effetti per tutto il giudizio di merito, ivi compresso il grado
d’appello (Cass. Sezione Trib.
3 ottobre 2000 n.
13089 – Pres.
Carbone; Rel. Cicala)
Giurisdizione
tributaria - ambito
L'art. 2
del decreto-legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, devolve alla competenza
delle commissioni tributarie qualsivoglia
controversia in
cui si discuta della
debenza o meno di
una determinata imposta, ed ancorchè l'accertamento di questa
debenza costituisca un mero
passaggio incidentale della decisione;rientra
quindi in detta giurisdizione la causa promossa per contestare la
legittimià dell'avviso di mora e ancorche' il contribuente, come del
resto previsto dall'art. 19 del d, lgs. 546/92 (che include tale avviso
fra gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario),
denunci vizi propri dell'avviso stesso (Cass. Sezioni
Un. sentenza
7 novembre 2000
n. 1146– Pres.
Iannotta; Rel. Graziadei)
Spetta
al giudice tributario,
e non al giudice ordinario,
la cognizione della
controversia promossa dal
contribuente che
affermi che la amministrazione ha proceduto erroneamente alla
iscrizione a ruolo in due anni diversi della medesima obbligazione
tributaria (Cass. Sez. Un. 4 novembre 1996, n. 9532). Con
sentenza n. 6789 del
3 giugno 1992 le
Sezioni Unite della Cassazione
hanno affermato che
spetta al
giudice tributario
la cognizione
di ogni
controversia promossa
dal contribuente che contesti
il diritto della
amministrazione alla percezione di un tributo anche se tale
contestazione sia sollevata
in sede
di opposizione alla esecuzione.In base alla sentenza
n. 10328
del 3 ottobre 1991 delle Sezioni Unite
della Cassazione al giudice tributario compete la cognizione
di ogni controversia promossa dal contribuente che
contesti un
debito tributario,
ancorchè il contribuente abbia prospettato la propria
domanda come azione per arricchimento senza
causa (art. 2041 del codice civile).
Giurisdizione
tributaria - ambito
Non
rientrano nella competenza delle commissioni tributarie, ma del
tribunale le controversie relative ai contributi dovuti ai
consorzi di modifica (Cass. 8 novembre 2000, n. 14524). Trattasi di
giurisprudenza pacifica.
Giurisdizione
tributaria - ambito -opposizione all'esecuzione
Ove
la Amministrazione Finanziaria promuova
una procedura espropriativa sulla base di un titolo definitivo (nel caso
di specie IVA), ed il contribuente proponga opposizione al precetto ed
al pignoramento sostenendo di aver accettato la eredità con beneficio
di inventario (e quindi di non essere tenuto “ultra vires”) la
relativa contestazione rientra nelle competenze della giurisdizione
tributaria e non della Autorità Giudiziaria Ordinaria (Cass. Sezioni
Un. 13
ottobre 2000
n. 1092– Pres. Panzarani;
Rel. Marziale;).
(sentenza
non massimata nel massimario ufficiale)
In
senso contrario sembrerebbe Cass. Sezione
Un., 9 agosto 2000 n.
552
Processo
tributario- decisione- omessa sottoscrizione- nullità assoluta.
L'omessa
sottoscrizione della decisione della commissione tributaria da parte del
presidente o del relatore determina, ai sensi dell’art. 36
del D. Leg. 31
dicembre 1992, n. 546. (nel caso in cui il loro impedimento non risulti
menzionato ai sensi del 3º comma dell'art. 132 c.p.c.) la nullità
radicale ed insanabile della decisione, rilevabile, anche d'ufficio, in
ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sezione Trib. 27
settembre 2000 n.
12806 – Pres.
Cantilloi; Rel. Di Palma).
(non massimata nel massimario ufficiale)
Cfr. nei medesimi termini in relazione agli art.
37 e 39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, 132 e 161 c.p.c. Cass., 5 ottobre 1999, n. 11051; ed in relazione a
sentenza civile collegiale Cass. 19 dicembre 1990, n. 12021. Le
ipotesi di nullità assoluta (o inesistenza) dei provvedimento
giudiziari sono piuttosto rare.
Processo
tributario- deposito di documenti e memorie- termine perentorio per
il deposito di cui all'art. 32 D. Leg. 546/1992 - documenti di cui il
giudice deve disporre d'ufficio l'acquisizione- inapplicabilità- Caso
di specie
Le
commissioni tributarie non possono esimersi dall'obbligo ex art. 7, 3°
comma del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di ordinare all'ufficio
finanziario il deposito dei documenti che sono indispensabili per
valutare la ammissibilità del ricorso. Ciò accade quando il
contribuente impugni l'avviso di mora contestando nel contempo un atto
pregresso autonomamente impugnabile -quale l'avviso di accertamento- che
asserisca non gli sia stato notificato e per valutare la ammissibilità
del ricorso sia necessario acquisire l'avviso di accertamento
notificato. In tali casi, ove la amministrazione depositi spontaneamente
l'atto anche direttamente in udienza, e comunque senza rispettare
il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di
trattazione, fissato dall'art. 32 del d.lgs n. 546 del 1992 (applicabile
nel giudizio d'appello per il richiamo dell'art.61), il giudice deve
prendere in esame il documento tardivamente depositato (salva restando
l'opportunita' del differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 34 del
d. lgs n. 546 del 1992). Infatti il termine in questione che, per le
parti, è perentorio in quanto stabilisce la scadenza oltre la
quale le stesse perdono la facolta' di effettuare produzioni difensive,
non interferisce però sul menzionato potere delle
commissioni tributarie, esercitabile, in carenza di delimitazioni
temporali, fino all'udienza di discussione (Cass. Sezione Trib.,
10 novembre 2000 n.
14624.– Pres.
Cantillo; Rel. Graziadei)
La
sentenza sembra interpreti, almeno in caso di valutazione circa la
ammissibilità del ricorso, come un obbligo la facoltà di cui al 3°
comma dell'art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il che dovrebbe
rendere molto più frequente l'esercizio da parte del giudice del potere
ordinare il deposito di atti e documenti. E comunque, assai spesso,
svincolerebbe la Amministrazione dall'obbligo di rispettare il termine
di cui all'art. 32 del d.lgs n. 546 del 1992.
Processo
tributario- difesa tecnica- necessità
Il
valore di una controversia tributaria si determina in base al
“petitum” , così come rappresentato dalla Amministrazione
finanziaria nell’atto impositivo oggetto di impugnazione, senza che
assuma alcun rilievo la circostanza che tale richiesta sia, in base alla
prospettazione del contribuente palesemente infondata ed abnorme. Quindi
è inammissibile il ricorso presentato dal contribuente non assistito
dal difensore e con cui si affermi la radicale infondatezza di una
pretesa tributaria superiore ai cinque milioni (Cass. Sezione
Trib., 2
agosto 2000 n.
10133– Pres. Cantillo; Rel. Merone)
La
disposizione, che attribuisce facoltà al Presidente o al
Collegio di ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica, non è
riferibile alle controversie di valore superiore a lire 5.000.000, nelle
quali la eventuale costituzione personale in giudizio della parte
privata senza assistenza di difensore va considerata tamquam non esset (Cass.
3 marzo 1999, n. 1781).
Non
è applicabile la sanatoria per errore scusabile di cui all’art.
36 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, ove la difesa ed assistenza
tecnica in una controversia tributaria venga assunta da un
professionista non abilitato in base al D.Leg. 546/1992 (ancorchè lo
fosse in base alla legislazione previgente); quindi la sottoscrizione
del ricorso da parte di tale professionista , risultando effettuata in
assoluta carenza di potere, è radicalmente nulla , da equiparare alla
mancanza di sottoscrizione (Cass.
12 giugno 2000 n. 7966; Cass. 29
marzo 2000, n. 3845).
Processo
tributario
- Divieto
di prova testimoniale- Portata
Il divieto di ammissione della “prova”
testimoniale nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie, sancito
dall’art. 7 ,
quarto
comma, del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 si riferisce alla prova
testimoniale quale prova da assumere nel processo con le garanzie del
contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilita’ di
utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi
dell’Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche
ai privati (nel caso di specie un ex dipendente) nella fase
amministrativa di accertamento anche sul conto di un determinato
contribuente (art. 32, primo comma, d.p.r. 29 settembre 1973,n.600; art.
51, d.p.r. 26 ottobre 1972, n.633). Tali dichiarazioni, proprio
perche’ assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali semplici
elementi “indiziari”, il cui valore puo’ essere sempre contestato
dal contribuente nell’esercizio del suo diritto di difesa (Cass.
Sezione Trib., 15 novembre
2000 n. 14774 –
Pres. Cantillo; Rel.
Marziale).
Processo
tributario - Giudicato penale- conseguenze
In tema di contenzioso tributario, l’effetto
vincolante del giudicato penale, previsto dall’art. 12 del d.l. 10
Luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 526 -
espressamente
abrogato dal l’art. 25, lett. d), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 -
riguardava
solamente le sentenze pronunciate in seguito a giudizio (sempre che l’amministrazione finanziaria fosse stata messa in grado di
partecipare al giudizio penale), ed era
limitato ai fatti materiali accertati in quella sede. Esso,
pertanto, non poteva estendersi alle sentenze di proscioglimento del
giudice per le indagini preliminari. Ne consegue che, in caso di
applicabilita’, “ratione temporis”, della citata disposizione, la
motivazione della decisione del giudice tributario che abbia recepito
pedissequamente le risultanze emergenti dalla predetta sentenza penale
deve essere cassata dovendo il giudice tributario effettuare una
“prova di resistenza” della motivazione della sentenza penale, in
via del tutto autonoma ed esclusivamente sulla base delle disposizioni
del D.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. Sezione Trib.,
22 novembre 2000 n.
15089– Pres. Cantillo;
Rel. Merone)
Processo
tributario - memorie illustrative -invio a mezzo fax
La
memoria illustrativa, inviata a mezzo fax nel termine di cui al comma 2
dell'art. 32 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, senza copie per le
altre parti, non puo' essere esaminata dal giudice, che legittimamente,
quindi, ne dispone lo stralcio (ancorché le copie siano pervenute fuori
termine), richiedendo la norma
citata il tempestivo deposito in segreteria non solo di detta memoria,
ma anche delle copie destinate alle altre parti (Cass.
4 ottobre 2000 n.
13172.– Pres. Cantillo; Rel.
Falcone)
Processo
tributario- poteri istruttori del giudice- limiti e portata
In
forza dell’ art. 7 del D.lgs. 31 Dicembre 1992, n.546, le commissioni
tributarie apprezzano liberamente gli elementi di prova forniti dalle
parti e quindi possono sostituire,
ovvero utilizzare solo parzialmente la valutazione operata dall'Ufficio
del registro nell'avviso di accertamento di maggior valore, valendosi
anche di altri dati, eventualmente offerti dal contribuente,come la
perizia di parte (Cass. Sezione Trib.,
24 novembre 2000 n. 15209–
Pres. Delli Priscoli; Rel. Sotgiu)
Attraverso
l’utilizzo degli ampi poteri istruttori loro attribuiti dall'art. 7
del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, le Commissioni tributarie possono
integrale la prova fornita dall’ufficio tributario, ma non possono
sostituirsi integralmente all’ufficio nell’onere
che su di esso incombe
di provare i fatti
costituivi della pretesa (Cass. Sezione Trib.,
24 novembre 2000 n. 15214–
Pres. Delli Priscoli; Rel. Sotgiu)
Più propensa ad attribuire alle
commissioni tributari poteri (e doveri) istruttori sembra Cass.
10 novembre
2000 n. 14624
, riportata in questo massimario
Processo
tributario -
Presunzione di non colpevolezza - inapplicabilità
Nel processo tributario, non trova “sic et
simpliciter” applicazione la regola, vigente nel processo penale, ex
art. 530, comma 2, del codice di rito, secondo la quale il giudice deve
pronunciare sentenza di assoluzione anche quando e’ insufficiente o
contraddittoria la prova che il fatto sussiste, e, in generale, la
equiparazione del dubbio alla certezza in favore dell’imputato, in
forza del principio di presunzione di non colpevolezza, che solo in
materia penale trova copertura ex art. 27, secondo comma, Cost. (Cass.
Sezione Trib., 22
novembre 2000 n.
15089– Pres.
Cantillo; Rel. Merone)
La
massima sintetizza il quadro generale dell’accertamento tributario che
può essere fondato su un
complesso di indizi che non danno la certezza assoluta dell’evasione
ma solo la rendono estremamente probabile, in assenza di prova contraria
fornita dal contribuente.Basti in proposito ricordare la abbondante
giurisprudenza in tema di redditometri (ritenuti talvolta attendibili
anche in sede penale cfr. la sentenza
n. 9245 del 29 agosto - 4 luglio
1995, della terza Sezione penale
della Cassazione, Purgatorio, in Corr. Trib. 1996, 8, 655).
Processo
tributario - ricorso- difensore- sottoscrizione- Apposta
solo sotto la certificazione dell'autenticità della firma della parte
conferente la procura - Equivalenza alla sottoscrizione del ricorso-
In
tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione del difensore con la
quale viene autenticata la firma della parte apposta per il conferimento
della procura in calce al ricorso deve intendersi quale sottoscrizione
dello stesso ( Cass. Sezione Trib., 29
novembre 2000 n.
15313– Pres. Delli Priscoli; Rel.
Altieri)
Processo
tributario- sospensione del processo in attesa di definizione
di altra controversia pendente avanti ad altro giudice tributario-
disciplina ex art. 295 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Deve
ritenersi che il legislatore, con l'art. 39 del D. leg. 546/1992
abbia solo inteso escludere l’applicazione al processo tributario
dell’istituto della sospensione quando essa non sia necessaria e possa
invece provocare un prolungamento della pendenza del processo, ma non
abbia impedito l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. quando essa risulti
necessaria per evitare contrasto di giudicati (Cass. Sezione
Trib., 30
ottobre 2000 n.
14281.– Pres. Cantillo;
Rel. Merone)
La
Corte di Cassazione (10 aprile 2000 n.
4509) ha già ritenuto che la controversia sul classamento di un
immobile costituisce una
"pregiudiziale" della controversia sull’applicazione della
imposta di registro ove il valore del bene debba essere dedotto dal
classamento dello stesso; con conseguente "sospensione necessaria,,
della causa "pregiudicata" ai sensi dell'art. 295 cod. proc.
civ., compatibile con il processo tributario in base all'art. 1, comma 2
del d. lg. n. 546/1992, così come gli istituti
della “litispendenza" e della "continenza" di
cause, di cui all'art. 39 cod. proc. civ.E’ quindi applicabile anche
nel processo tributario il principio secondo cui nell'ipotesi di
continenza tra cause pendenti in grado diverso, deve farsi ricorso al
fine di evitare la contraddittorietà di giudicati - non essendo
consentita la translatio iudicii - all'istituto della sospensione
necessaria del processo ex art. 295 c.p.c ( Cass., 2 8 aprile 1998, n.
4326).
Sentenze tributarie- decisione con rinvio a quanto sarà deciso in
altra controversia- nullità
E’
nulla perché priva di contenuto decisorio la sentenza che decida la
controversia attraverso il rinvio al dispositivo di altra decisione che
dovrà essere successivamente emanata (nel caso di specie la commissione
tributaria di secondo grado aveva stabilito che il reddito imputabile ad
un socio fosse determinato in base all’esito del contenzioso
introdotto dalla società) (Cass. Sezione Trib.,
6 ottobre 2000 n.
13353.– Pres. Cantillo; Rel.
Merone).
Sentenze tributarie- decisione con rinvio a quanto già deciso in
altra controversia pregiudiziale- validità
In materia di contenzioso tributario, quando il
medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente piu'
decisioni in cui siano affrontate questioni legate fra di loro con un
vincolo di consequenzialita' necessaria, e' consentito che la
motivazione di una decisione consista in un rinvio alle argomentazioni
svolte nell'altra; in tal caso non si ha tanto la motivazione di una
sentenza "per relationem", cioè mediante rinvio agli
argomenti contenuti in altra sentenza, ma piuttosto la constatazione che
la decisione in un certo senso di una delle controversie comporta
necessariamente la identica conclusione per l'altra (Cass.
Sezione Trib., 27 novembre
2000 n. 15260–
Pres. Carbone; Rel. Paolininella specie la Commissione
Tributaria rilevato che con altra sentenza aveva dichiarata
illegittima la rettifica del reddito di una società per un determinato periodo di imposta, per gli
stessi motivi aveva dichiarato illegittima la rettifica del reddito di
partecipazione societaria di un socio della stessa per lo stesso periodo
di imposta, osservando di non poter che consequenzialmente uniformarsi
all'esito della vertenza principale, essendo l'accertamento nei
confronti del socio un effetto automatico della rettifica del reddito
complessivo dichiarato dalla società).
Circa
la validità delle sentenze motivate (ma non decise)
“per relationem”, cioè con la constatazione che la decisione
in un certo senso di una delle controversie comporta necessariamente la
identica conclusione per l'altra si
vedano le sentenze della Cassazione n. 7654 del 10 luglio 1991, n. 3923
del 1° aprile 1992, n. 10410
del 21 ottobre
1998.
E’ invece inammissibile
perchè nullo l'appello che non contenga l'enunciazione dei motivi, ma
si limiti a rinviare "per
analogia" all'appello separatamente proposto allo stesso giudice
contro la decisione assunta in
altra causa collegata da vincolo di connessione per pregiudizialita',
deducendo il carattere pregiudiziale della risoluzione
dell'appello su quest'ultima. Né rileva che successivamente i due
appelli vengano riuniti per la suddetta connessione, posto che la
riunione e, quindi, la trattazione unitaria dei gravami, che avrebbe
consentito l'enunciazione dei motivi per relationem, non esisteva al
momento della proposizione delle relative impugnazioni (Cass. sez. I n.
6965 del 6 luglio 1999;
principio enunciato con riferimento ad un caso, nel quale, a
seguito di ricorsi separatamente proposti da una s.p.a. contro avvisi di
accertamento relativi a maggiori imponibili I.R.P.E.G. e I.L.O.R. e
conseguenti omesse ritenute alla fonte sugli utili dei due soci, nonche'
da ognuno di costoro contro gli avvisi di accertamento per il
conseguenziale aumento dei relativi redditi di partecipazione, erano
state rese separate decisioni in primo grado e, quindi, proposti
separati appelli alla Commissione Tributaria di secondo grado
dall'Amministrazione Finanziaria, che, in quelli concernenti i soci
aveva rinviato ai motivi dell'appello proposto contro la società: la
Suprema Corte, essendo stata l'eccezione di inammissibilita'
dell'appello contro i soci disattesa sia dalla Commissione di secondo
grado che dalla Commissione Tributaria Centrale, ha cassato entrambe le
decisioni in espressa applicazione del terzo comma dell'art. 382 c.p.c.,
riconoscendo l'improseguibilità del giudizio).
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