REPERTORIO GIURISPRUDENZIALE MINIMO

questo repertorio non sostituisce nè le tradizionali rassegne di giurisprudenza, nè il notiziario cartaceo del "centro", che viene inviato a richiesta ai giudici tributari, segnala solo qualche sentenza che appare particolarmente rilevante, specie dal punto di vista della nostra attività professionale.

 

agevolazioni tributarie- agevolazioni prima casa- acquisto da parte di coniuge in possesso dei requisiti di legge- acquisto in comunione legale da parte dell'altro- irrilevanza.

 Ove il coniuge acquirente di un appartamento possieda i requisiti per godere dei benefici “prima casa”, le agevolazioni spettano in relazione all’intero immobile ancorchè l’ appartamento  divenga, in base al regime di comunione legale previsto dall’  art. 177 cod. civ., di proprietà anche dell’altro coniuge, che invece non risponda a tali requisiti (Cass. Sezione Trib.,   28 ottobre  2000 n.  14237.– Pres.  Carbone; Rel. Cicala).

La sentenza  si pone in qualche misura in contrasto con la precedente pronuncia  n. 3159 del  4 aprile  1996 secondo cui nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte  di coniugi in regime di comunione legale, la presenza, rispetto ad uno soltanto dei compratori, dei requisiti richiesti dall'art. 1 sesto comma della legge 22 aprile 1982 n. 168 per le agevolazione contemplate in relazione all'acquisto della "prima casa", rende necessaria la diversificazione della tassazione dell'atto, con il riconoscimento di dette agevolazioni limitatamente alla quota di pertinenza di quel coniuge (nel caso di specie due coniugi avevano acquistato in regime di comunione un appartamento  attiguo a quello di proprietà del marito che essi abitavano e che  intendevano allargare incorporando il nuovo acquisto)  

  cartella esattoriale ex art.  art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 -- utilizzabilità -ambito - limiti

Il potere di correzione e liquidazione, di cui all'art. 36 bis, secondo comma,lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, consente di depennare oneri la cui indeducibilità emerga "íctu oculi" dagli elementi offerti dal dichiarante e dagli atti prodotti con la dichiarazione;  quindi, non permette di escludere una detrazione addotta e documentata dal contribuente e ritenuta illegittima dal Fisco  per assenza dei requisiti oggettivi o soggettivi (Cass. Sezione Trib.    17 novembre  2000 n.  14891 – Pres. Cantillo; Rel. Graziadei)

 

La giurisprudenza in tema di applicazione dell’art. 36 bis, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973,  ammette che in tale sede si compia solo un mero controllo formale, di natura eccezionale, escludendo ogni applicazione estensiva ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge (Cass. 17 marzo 2000 n. 3119; Cass.  18 febbraio 2000 n. 1852).

difensore- ambito di esplicazione del mandato

Il conferimento ai sensi dell’art. 12 del D. Leg. 546/1992 dell’incarico difensivo al professionista “per il presente procedimento” posto a margine del ricorso  introduttivo avanti al giudice di primo grado esplica i suoi effetti per tutto il giudizio di merito, ivi compresso il grado d’appello (Cass. Sezione Trib.   3 ottobre  2000 n.  13089 – Pres. Carbone; Rel. Cicala)

Giurisdizione tributaria - ambito

  L'art. 2 del decreto-legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, devolve alla competenza delle commissioni tributarie qualsivoglia controversia  in  cui  si discuta della debenza  o  meno  di  una determinata imposta, ed ancorchè l'accertamento di questa debenza costituisca  un mero passaggio incidentale della decisione;rientra quindi in detta giurisdizione la causa promossa per contestare la legittimià dell'avviso di mora e ancorche' il contribuente, come del resto previsto dall'art. 19 del d, lgs. 546/92 (che include tale avviso fra gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario), denunci vizi propri dell'avviso stesso (Cass. Sezioni  Un.  sentenza  7 novembre   2000 n.  1146– Pres.  Iannotta; Rel. Graziadei) 

Spetta   al  giudice tributario,  e non al giudice  ordinario,  la cognizione  della   controversia promossa  dal  contribuente  che  affermi che la amministrazione ha proceduto erroneamente alla iscrizione a ruolo in due anni diversi della medesima obbligazione tributaria (Cass. Sez. Un. 4 novembre 1996, n. 9532). Con  sentenza n. 6789  del 3  giugno 1992  le  Sezioni Unite della Cassazione   hanno  affermato che   spetta  al  giudice  tributario  la  cognizione   di   ogni  controversia  promossa dal contribuente che  contesti il  diritto della amministrazione alla percezione di un tributo anche se tale contestazione   sia  sollevata  in  sede  di   opposizione   alla esecuzione.In base alla sentenza  n.  10328  del 3 ottobre 1991 delle Sezioni Unite   della Cassazione al giudice tributario compete la cognizione  di ogni   controversia  promossa dal contribuente che   contesti   un debito  tributario,  ancorchè il contribuente abbia prospettato la propria  domanda come azione per arricchimento senza  causa  (art. 2041 del codice civile).  

Giurisdizione tributaria - ambito

Non rientrano nella competenza delle commissioni tributarie, ma del tribunale le controversie relative ai contributi  dovuti ai consorzi di modifica (Cass. 8 novembre 2000, n. 14524). Trattasi di giurisprudenza pacifica.

Giurisdizione tributaria - ambito -opposizione all'esecuzione

Ove la Amministrazione Finanziaria  promuova una procedura espropriativa sulla base di un titolo definitivo (nel caso di specie IVA), ed il contribuente proponga opposizione al precetto ed al pignoramento sostenendo di aver accettato la eredità con beneficio di inventario (e quindi di non essere tenuto “ultra vires”) la relativa contestazione rientra nelle competenze della giurisdizione tributaria e non della Autorità Giudiziaria Ordinaria (Cass. Sezioni  Un.    13  ottobre   2000 n.  1092– Pres. Panzarani; Rel. Marziale;). 

(sentenza non massimata nel massimario ufficiale)

 In senso contrario sembrerebbe Cass. Sezione  Un.,     9 agosto  2000 n.  552  

 

Processo tributario- decisione- omessa sottoscrizione- nullità assoluta. 

 L'omessa sottoscrizione della decisione della commissione tributaria da parte del presidente o del relatore determina, ai sensi dell’art. 36  del D. Leg.  31 dicembre 1992, n. 546. (nel caso in cui il loro impedimento non risulti menzionato ai sensi del 3º comma dell'art. 132 c.p.c.) la nullità radicale ed insanabile della decisione, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sezione Trib. 27 settembre  2000 n.  12806 – Pres. Cantilloi; Rel. Di Palma). 

(non massimata nel massimario ufficiale)

 

Cfr. nei medesimi termini in relazione agli art. 37 e 39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, 132 e 161 c.p.c.  Cass., 5 ottobre 1999, n. 11051; ed in relazione a  sentenza civile collegiale Cass. 19 dicembre 1990, n. 12021. Le ipotesi di nullità assoluta (o inesistenza) dei provvedimento giudiziari sono piuttosto rare.  

 

Processo tributario- deposito di documenti e memorie- termine perentorio per il deposito di cui all'art. 32 D. Leg. 546/1992 - documenti di cui il giudice deve disporre d'ufficio l'acquisizione- inapplicabilità- Caso di specie

Le commissioni tributarie non possono esimersi dall'obbligo ex art. 7, 3° comma del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di ordinare all'ufficio finanziario il deposito dei documenti che sono indispensabili per valutare la ammissibilità del ricorso. Ciò accade quando  il contribuente impugni l'avviso di mora contestando nel contempo un atto pregresso autonomamente impugnabile -quale l'avviso di accertamento- che asserisca non gli sia stato notificato e per valutare la ammissibilità del ricorso sia necessario acquisire l'avviso di accertamento notificato. In tali casi, ove la amministrazione depositi spontaneamente l'atto anche direttamente in udienza, e comunque senza  rispettare il termine   di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, fissato dall'art. 32 del d.lgs n. 546 del 1992 (applicabile nel giudizio d'appello per il richiamo dell'art.61), il giudice deve prendere in esame il documento tardivamente depositato (salva restando  l'opportunita' del differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 34 del d. lgs n. 546 del 1992). Infatti il termine in questione che, per le parti, è  perentorio in quanto stabilisce la scadenza oltre la quale le stesse perdono la facolta' di effettuare produzioni difensive,  non  interferisce però  sul menzionato potere delle commissioni tributarie,  esercitabile, in carenza di delimitazioni temporali, fino all'udienza di discussione (Cass. Sezione Trib.,   10 novembre  2000 n.  14624.– Pres.   Cantillo; Rel.  Graziadei)

La sentenza sembra interpreti, almeno in caso di valutazione circa la ammissibilità del ricorso, come un obbligo la facoltà di cui al 3° comma dell'art. 7  d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il che dovrebbe rendere molto più frequente l'esercizio da parte del giudice del potere ordinare il deposito di atti e documenti. E comunque, assai spesso, svincolerebbe la Amministrazione dall'obbligo di rispettare il termine di cui all'art. 32 del d.lgs n. 546 del 1992.  

 

Processo tributario- difesa tecnica- necessità

Il valore di una controversia tributaria si determina in base al “petitum” , così come rappresentato dalla Amministrazione finanziaria nell’atto impositivo oggetto di impugnazione, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che tale richiesta sia, in base alla prospettazione del contribuente palesemente infondata ed abnorme. Quindi è inammissibile il ricorso presentato dal contribuente non assistito dal difensore e con cui si affermi la radicale infondatezza di una pretesa tributaria superiore ai cinque milioni (Cass. Sezione  Trib.,    2 agosto  2000 n.  10133– Pres. Cantillo; Rel. Merone)

 

 La  disposizione, che attribuisce facoltà al Presidente o al Collegio di ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica, non è riferibile alle controversie di valore superiore a lire 5.000.000, nelle quali la eventuale costituzione personale in giudizio della parte privata senza assistenza di difensore va considerata tamquam non esset (Cass. 3 marzo 1999, n. 1781).

 

Non è applicabile la sanatoria per errore scusabile di cui all’art. 36 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, ove la difesa ed assistenza tecnica in una controversia tributaria venga assunta da un professionista non abilitato in base al D.Leg. 546/1992 (ancorchè lo fosse in base alla legislazione previgente);  quindi la  sottoscrizione del ricorso da parte di tale professionista , risultando effettuata in assoluta carenza di potere, è radicalmente nulla , da equiparare alla mancanza di sottoscrizione (Cass.   12 giugno 2000 n. 7966; Cass. 29 marzo 2000, n. 3845).

 

Processo tributario - Divieto di prova testimoniale- Portata 

Il divieto di ammissione della “prova” testimoniale nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie, sancito dall’art. 7 , quarto comma, del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546  si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere nel processo con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilita’ di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati (nel caso di specie un ex dipendente) nella fase amministrativa di accertamento anche sul conto di un determinato contribuente (art. 32, primo comma, d.p.r. 29 settembre 1973,n.600; art. 51, d.p.r. 26 ottobre 1972, n.633). Tali dichiarazioni, proprio perche’ assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali semplici elementi “indiziari”, il cui valore puo’ essere sempre contestato dal contribuente nell’esercizio del suo diritto di difesa (Cass. Sezione Trib.,  15 novembre  2000 n.  14774 – Pres.  Cantillo; Rel. Marziale).

 

 Processo tributario - Giudicato penale- conseguenze

  In tema di contenzioso tributario, l’effetto vincolante del giudicato penale, previsto dall’art. 12 del d.l. 10 Luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 526 - espressamente abrogato dal l’art. 25, lett. d), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - riguardava solamente le sentenze pronunciate in seguito a giudizio (sempre che l’amministrazione finanziaria fosse stata messa in grado di partecipare al giudizio penale), ed era  limitato ai fatti materiali accertati in quella sede. Esso, pertanto, non poteva estendersi alle sentenze di proscioglimento del giudice per le indagini preliminari. Ne consegue che, in caso di applicabilita’, “ratione temporis”, della citata disposizione, la motivazione della decisione del giudice tributario che abbia recepito pedissequamente le risultanze emergenti dalla predetta sentenza penale  deve essere cassata dovendo il giudice tributario effettuare una “prova di resistenza” della motivazione della sentenza penale, in via del tutto autonoma ed esclusivamente sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. Sezione Trib.,   22 novembre  2000 n.  15089– Pres.   Cantillo; Rel.  Merone)

 

Processo tributario - memorie illustrative -invio a mezzo fax

La memoria illustrativa, inviata a mezzo fax nel termine di cui al comma 2 dell'art. 32 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, senza copie per le altre parti, non puo' essere esaminata dal giudice, che legittimamente, quindi, ne dispone lo stralcio (ancorché le copie siano pervenute fuori termine), richiedendo la  norma citata il tempestivo deposito in segreteria non solo di detta memoria, ma anche delle copie destinate alle altre parti (Cass.  4 ottobre  2000 n.  13172.– Pres. Cantillo; Rel.  Falcone)

Processo tributario- poteri istruttori del giudice- limiti e portata

In forza dell’ art. 7 del D.lgs. 31 Dicembre 1992, n.546, le commissioni tributarie apprezzano liberamente gli elementi di prova forniti dalle parti e quindi possono  sostituire, ovvero utilizzare solo parzialmente la valutazione operata dall'Ufficio del registro nell'avviso di accertamento di maggior valore, valendosi anche di altri dati, eventualmente offerti dal contribuente,come la perizia di parte (Cass. Sezione Trib.,   24 novembre  2000 n.  15209– Pres. Delli Priscoli; Rel.  Sotgiu)

Attraverso l’utilizzo degli ampi poteri istruttori loro attribuiti dall'art. 7 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, le Commissioni tributarie possono integrale la prova fornita dall’ufficio tributario, ma non possono sostituirsi integralmente all’ufficio nell’onere  che su di esso incombe   di  provare i fatti costituivi della pretesa (Cass. Sezione Trib.,   24 novembre  2000 n.  15214– Pres. Delli Priscoli; Rel.  Sotgiu)

 Più propensa ad attribuire alle commissioni tributari poteri (e doveri) istruttori sembra Cass.   10 novembre  2000 n.  14624 , riportata in questo massimario

 

Processo tributario - Presunzione di non colpevolezza - inapplicabilità

 

Nel processo tributario, non trova “sic et simpliciter” applicazione la regola, vigente nel processo penale, ex art. 530, comma 2, del codice di rito, secondo la quale il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione anche quando e’ insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, e, in generale, la equiparazione del dubbio alla certezza in favore dell’imputato, in forza del principio di presunzione di non colpevolezza, che solo in materia penale trova copertura ex art. 27, secondo comma, Cost. (Cass. Sezione Trib.,   22 novembre  2000 n.  15089– Pres.   Cantillo; Rel.  Merone)

  

La massima sintetizza il quadro generale dell’accertamento tributario che può essere fondato su  un complesso di indizi che non danno la certezza assoluta dell’evasione ma solo la rendono estremamente probabile, in assenza di prova contraria fornita dal contribuente.Basti in proposito ricordare la abbondante giurisprudenza in tema di redditometri (ritenuti talvolta attendibili anche in sede penale cfr. la sentenza  n. 9245 del 29 agosto - 4 luglio  1995, della terza Sezione  penale della Cassazione, Purgatorio, in Corr. Trib. 1996, 8, 655).

  Processo tributario - ricorso- difensore-  sottoscrizione-  Apposta solo sotto la certificazione dell'autenticità della firma della parte conferente la procura - Equivalenza alla sottoscrizione del ricorso- 

In tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione del difensore con la quale viene autenticata la firma della parte apposta per il conferimento della procura in calce al ricorso deve intendersi quale sottoscrizione dello stesso ( Cass. Sezione Trib., 29 novembre  2000 n.  15313– Pres. Delli Priscoli; Rel.  Altieri)

 

Processo tributario-  sospensione del processo in attesa di definizione di altra controversia pendente avanti ad altro giudice tributario-  disciplina ex art. 295 cod. proc. civ. - Applicabilità.

Deve ritenersi che il legislatore, con l'art. 39 del D. leg. 546/1992  abbia solo inteso escludere l’applicazione al processo tributario dell’istituto della sospensione quando essa non sia necessaria e possa invece provocare un prolungamento della pendenza del processo, ma non abbia impedito l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. quando essa risulti necessaria per evitare contrasto di giudicati (Cass. Sezione Trib.,   30  ottobre  2000 n.  14281.– Pres.  Cantillo; Rel. Merone)

  

La Corte di Cassazione (10  aprile 2000 n. 4509) ha già ritenuto che la controversia sul classamento di un immobile costituisce  una "pregiudiziale" della controversia sull’applicazione della imposta di registro ove il valore del bene debba essere dedotto dal classamento dello stesso; con conseguente "sospensione necessaria,, della causa "pregiudicata" ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., compatibile con il processo tributario in base all'art. 1, comma 2 del d. lg. n. 546/1992, così come gli istituti  della “litispendenza" e della "continenza" di cause, di cui all'art. 39 cod. proc. civ.E’ quindi applicabile anche nel processo tributario il principio secondo cui nell'ipotesi di continenza tra cause pendenti in grado diverso, deve farsi ricorso al fine di evitare la contraddittorietà di giudicati - non essendo consentita la translatio iudicii - all'istituto della sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c ( Cass., 2 8 aprile 1998, n. 4326).

  Sentenze tributarie- decisione con rinvio a quanto sarà deciso in altra controversia- nullità

E’ nulla perché priva di contenuto decisorio la sentenza che decida la controversia attraverso il rinvio al dispositivo di altra decisione che dovrà essere successivamente emanata (nel caso di specie la commissione tributaria di secondo grado aveva stabilito che il reddito imputabile ad un socio fosse determinato in base all’esito del contenzioso introdotto dalla società) (Cass. Sezione Trib.,  6 ottobre  2000 n.  13353.– Pres. Cantillo; Rel.  Merone).

   

  Sentenze tributarie- decisione con rinvio a quanto già deciso in altra controversia pregiudiziale- validità

In materia di contenzioso tributario, quando il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente piu' decisioni in cui siano affrontate questioni legate fra di loro con un vincolo di consequenzialita' necessaria, e' consentito che la motivazione di una decisione consista in un rinvio alle argomentazioni svolte nell'altra; in tal caso non si ha tanto la motivazione di una sentenza "per relationem", cioè mediante rinvio agli argomenti contenuti in altra sentenza, ma piuttosto la constatazione che la decisione in un certo senso di una delle controversie comporta necessariamente la identica conclusione per l'altra (Cass. Sezione Trib.,  27 novembre  2000 n.  15260– Pres. Carbone; Rel. Paolininella specie la Commissione Tributaria  rilevato che con altra sentenza aveva dichiarata illegittima la rettifica del reddito di una società per un determinato periodo di imposta, per gli stessi motivi aveva dichiarato illegittima la rettifica del reddito di partecipazione societaria di un socio della stessa per lo stesso periodo di imposta, osservando di non poter che consequenzialmente uniformarsi all'esito della vertenza principale, essendo l'accertamento nei confronti del socio un effetto automatico della rettifica del reddito complessivo dichiarato dalla società).

Circa la validità delle sentenze motivate (ma non decise)  “per relationem”, cioè con la constatazione che la decisione in un certo senso di una delle controversie comporta necessariamente la identica conclusione per l'altra  si vedano le sentenze della Cassazione n. 7654 del 10 luglio 1991, n. 3923 del 1° aprile 1992, n.  10410 del  21 ottobre  1998. E’ invece  inammissibile perchè nullo l'appello che non contenga l'enunciazione dei motivi, ma si limiti a rinviare  "per analogia" all'appello separatamente proposto allo stesso giudice contro la decisione assunta  in altra  causa collegata  da vincolo di connessione per pregiudizialita',  deducendo il carattere pregiudiziale della risoluzione dell'appello su quest'ultima. Né rileva che successivamente i due appelli vengano riuniti per la suddetta connessione, posto che la riunione e, quindi, la trattazione unitaria dei gravami, che avrebbe consentito l'enunciazione dei motivi per relationem, non esisteva al momento della proposizione delle relative impugnazioni (Cass. sez. I n.  6965 del 6 luglio  1999; principio enunciato  con riferimento ad un caso, nel quale, a seguito di ricorsi separatamente proposti da una s.p.a. contro avvisi di accertamento relativi a maggiori imponibili I.R.P.E.G. e I.L.O.R. e conseguenti omesse ritenute alla fonte sugli utili dei due soci, nonche' da ognuno di costoro contro gli avvisi di accertamento per il conseguenziale aumento dei relativi redditi di partecipazione, erano state rese separate decisioni in primo grado e, quindi, proposti separati appelli alla Commissione Tributaria di secondo grado dall'Amministrazione Finanziaria, che, in quelli concernenti i soci aveva rinviato ai motivi dell'appello proposto contro la società: la Suprema Corte, essendo stata l'eccezione di inammissibilita' dell'appello contro i soci disattesa sia dalla Commissione di secondo grado che dalla Commissione Tributaria Centrale, ha cassato entrambe le decisioni in espressa applicazione del terzo comma dell'art. 382 c.p.c., riconoscendo l'improseguibilità del giudizio).

 

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