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Ancora una volta riteniamo doveroso
esprimerci con chiarezza e trasparenza sui problemi che sono stati posti
sul tappeto.
Ribadiamo la nostra posizione sul punto
che ci sembra centrale e che è stato sollevato in questa mailing-list sia
attraverso la pubblicazione del documento programmatico sottoscritto da
numerosi colleghi sia attraverso i quesiti posti dall’infaticabile amico
Mario Piscitello: deve essere consentito a tutti i magistrati tributari
l’accesso in condizioni di parità agli incarichi direttivi e
semidirettivi.
Nel programma con cui siamo stati
presentati dal Centro Studi Tributari è scritto:
“deve essere innanzitutto consentito
l’accesso alle funzioni direttive, oltre che a quelle semidirettive, a
tutti i giudici tributari in possesso di adeguati requisiti, tenendosi in
debito conto anche le esperienze maturate come magistrati onorari”
E questo principio era già inserito nel
documento costitutivo con cui fu fondato nel gennaio 2000 il centro
stesso.
Dunque è scontata la nostra convergenza
con il programma “lanciato” da numerosi amici ed in particolare da
Giuseppe Bellitti; ed è anche scontata la nostra adesione alle
prospettazioni di Mario Piscitello.
Anche in vista della scadenza del 2005 si
impone che il Consiglio di Presidenza assuma una linea interpretativa
dell’art. 11 del D. Leg. 545/1992 che consenta a tutti i magistrati
tributari già in servizio di accedere, in primo luogo in sede di
trasferimento, alle funzioni direttive e semi-direttive. Ed è necessario
che questa soluzione sia sostenuta non solo con forza, ma anche con
autorevolezza giuridica e politica in modo da “reggere” il confronto con
la giustizia amministrativa, ed ove la giustizia amministrativa non
condividesse tale impostazione, con il Parlamento, allo scopo di ottenere
una modifica legislativa.
Questo –lo ribadiamo- ci pare un nodo
centrale, concreto e pratico, non privo di un rilevante “costo politico”
, a tutti chiaro e comprensibile.
Risolvere questo nodo scioglierà (o
comunque semplificherà molto) gli altri punti prospettati. Ad esempio
diverrebbe meno impellente il problema del riconoscimento dei giudici di
pace come “magistrati ordinari” ai sensi dell’art. 3 primo e terzo comma
del D. Leg. 545/1992: un tale riconoscimento da parte del Consiglio di
Presidenza dovrà comunque confrontarsi –è facile prevederlo- con le
pronunce di organi giurisdizionali supremi.
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