Art. 12.
Definizione dei carichi di ruolo pregressi
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e
affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al
30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere
gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo
stesso.
2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il
30 giugno 1999, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che,
entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale
dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo comma 1.
Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è
approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le
modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in
tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme
riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei
rapporti contabili connessi all'operazione.
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