Art. 12.
Definizione dei carichi di ruolo pregressi
 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e
affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino  al
30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere
gli interessi di mora e con il pagamento:
       a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
       b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per  le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente  effettuate  dallo
stesso.
    2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il
30 giugno 1999, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che,
entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere apposito atto  con  il  quale
dichiarano di avvalersi della facoltà  attribuita  dal  medesimo  comma  1.
Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
    3.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  è
approvato il modello dell'atto di cui  al  comma  2  e  sono  stabilite  le
modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento  in
tesoreria da  parte  dei  concessionari,  di  rendicontazione  delle  somme
riscosse, di invio dei relativi flussi informativi  e  di  definizione  dei
rapporti contabili connessi all'operazione.