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MA E’ PROPRIO VERO CHE NON E’CONSENTITA LA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A MEZZO POSTA?
Come è noto la
Cassazione ha con le sentenze n. 11781 del 19 settembre 2001, e n. 8829
del 28 giugno 2001 affermato che l’art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, non consenta alla parte che intenda costituirsi in giudizio di
avvalersi della posta per provvedere al deposito del ricorso in segreteria
ai fini della costituzione in giudizio. E dunque imponga di ricorrere alla
consegna manuale, anche avvalendosi di un incaricato.
Questo
orientamento non è condiviso da molti giudici di merito (ad esempio dalla
Commissione Tributaria Regionale di Roma). Ma viene dato comunemente per
scontato che la Cassazione abbia sul punto assunto una linea univoca e
negativa.
Resta cioè
quasi sconosciuta (perché non inserita nel massimario ufficiale della Corte
la sentenza della Cassazione n. 16207 del 28 dicembre 2001 (Pres.
Delli Priscoli, Rel. Cicala); che invece ha ritenuto “il deposito,
presso la Segreteria della Commissione tributaria, del ricorso
notificato può avvenire anche attraverso spedizione postale e non solo
tramite consegna manuale”.
Può interessare la conoscenza della motivazione della sentenza 16207:
Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce una presunta
violazione dell’art. del D.Leg. 546/1992, in quanto la Amministrazione in
grado d’appello non si è costituita mediante deposito degli atti
regolamentari in segreteria, a mezzo di un suo funzionario, ma ha inviato
tali atti per posta.
Ciò comporterebbe inammissibilità
dell’appello e quindi il passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado.
Il motivo deve essere rigettato.
Invero,
sebbene l'art. 22 del D.Leg. 546/1992 sembra dia per scontata la consegna
diretta a mani alla segreteria dell'atto di costituzione (oltre tutto per
averne ricevuta), simile formalità non è esplicitamente resa obbligatoria.
Tanto più che la norma non parla di "consegna al cancelliere ad opera della
parte" (v., in particolare, artt. 165 cod. proc. civ., 38 e 72 disp. att.
cod. proc. civ.),
Se si ricorre alla posta si corre quindi solo il rischio dell'arrivo (o
della protocollazione) tardiva oltre il termine dei 30 giorni; non è
infatti applicabile il 5° comma dell'art. 16, che equipara la spedizione
con raccomandata senza plico, alla consegna solo quando la legge prescriva
comunicazioni o notifiche Se però la protocollazione è tempestiva è
difficile negare che la procedura a mezzo posta ha raggiunto i suoi effetti
sostanziali e quindi l’eventuale irregolarità è sanata ai sensi 156, 3°
comma del codice di procedura civile.
Infatti in linea generale i vizi della iscrizione a
ruolo non determinano alcuna nullità del procedimento e sono comunque sanati
per raggiungimento dello scopo dell'atto, allorquando le altre parti,
nonostante la loro sussistenza, abbiano avuto la possibilità di attuare le
loro difese; in particolare, nell'ipotesi in cui dette parti si siano
tempestivamente costituite senza lamentare di avere risentito alcun
pregiudizio nei loro diritti e limitandosi solo a rilevare l'esistenza del
vizio dell'iscrizione, deve ritenersi che lo scopo cui è preordinata detta
formalità sia stato raggiunto e non v'è ragione per considerare nullo il
procedimento (Cass. 29 novembre 1999, n. 13315).
Del resto non vi è dubbio che la materiale attività
del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di
parte contenente gli atti ed i documenti di cui agli art. 165 e 166 c.p.c.
(e, per chi si costituisce per primo, anche della nota d'iscrizione a ruolo)
può essere eseguita anche a mezzo di un nuncius qualificato, collaboratore
di studio o altro legale pur difettante dello ius postulandi, davanti al
giudice della causa, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di
qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità
immediata dell'atto al procuratore patrocinante (Cass. 23 marzo 1995, n.
3383). E dunque se il deposito del ricorso può essere demandato a un
soggetto privo di ius postulandi non si vede perché non possa essere
demandato al postino (salvo sempre il rischio di una consegna ritardata).
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