MA E’ PROPRIO  VERO CHE NON E’CONSENTITA LA COSTITUZIONE IN  GIUDIZIO A MEZZO POSTA?

 

Come è noto la Cassazione ha con le sentenze n. 11781 del  19 settembre   2001, e n. 8829 del 28 giugno 2001 affermato che l’art. 22 del  D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non consenta alla parte che intenda costituirsi in giudizio di  avvalersi della posta per provvedere al deposito del ricorso in segreteria ai fini della costituzione in giudizio. E dunque imponga  di ricorrere alla consegna manuale, anche avvalendosi di un incaricato.

Questo orientamento non è condiviso da molti giudici di merito (ad esempio dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma). Ma viene dato comunemente per scontato che la Cassazione abbia sul punto assunto una linea univoca e negativa.

Resta cioè quasi sconosciuta (perché non inserita nel massimario ufficiale della Corte la sentenza della Cassazione n.  16207 del   28 dicembre   2001  (Pres.  Delli Priscoli, Rel. Cicala); che invece ha ritenuto  “il  deposito,  presso  la  Segreteria   della   Commissione tributaria, del ricorso notificato può avvenire anche attraverso spedizione postale e non solo tramite consegna manuale”.

 

Può interessare la conoscenza della motivazione della sentenza 16207:

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce una presunta violazione dell’art. del D.Leg. 546/1992, in quanto la Amministrazione in grado d’appello non si è costituita mediante deposito degli atti regolamentari  in segreteria, a mezzo di un suo funzionario, ma ha inviato tali atti per posta.

Ciò comporterebbe inammissibilità dell’appello e quindi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Il motivo deve essere rigettato.

Invero, sebbene   l'art. 22 del D.Leg. 546/1992 sembra dia per scontata la consegna  diretta a mani alla segreteria dell'atto di costituzione (oltre tutto per averne ricevuta), simile formalità non è esplicitamente resa obbligatoria.  Tanto più che la norma non parla di  "consegna al cancelliere ad opera della parte" (v., in particolare, artt. 165 cod. proc. civ., 38 e 72 disp. att. cod. proc. civ.),

Se si ricorre alla posta   si corre quindi  solo il rischio dell'arrivo (o della protocollazione) tardiva oltre il termine dei 30 giorni; non è  infatti applicabile il  5° comma dell'art. 16,  che  equipara  la spedizione con raccomandata senza plico, alla consegna solo quando la legge prescriva comunicazioni o notifiche Se però la protocollazione è tempestiva  è difficile negare che  la procedura a mezzo posta ha raggiunto i suoi effetti sostanziali  e quindi l’eventuale irregolarità è sanata ai sensi  156, 3° comma del  codice di procedura civile.

Infatti in linea generale i vizi della iscrizione a ruolo non determinano alcuna nullità del procedimento e sono comunque sanati per raggiungimento dello scopo dell'atto, allorquando le altre parti, nonostante la loro sussistenza, abbiano avuto la possibilità di attuare le loro difese; in particolare, nell'ipotesi in cui dette parti si siano tempestivamente costituite senza lamentare di avere risentito alcun pregiudizio nei loro diritti e limitandosi solo a rilevare l'esistenza del vizio dell'iscrizione, deve ritenersi che lo scopo cui è preordinata detta formalità sia stato raggiunto e non v'è ragione per considerare nullo il procedimento (Cass.  29 novembre 1999, n. 13315).

Del resto non vi è dubbio che la materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti di cui agli art. 165 e 166 c.p.c. (e, per chi si costituisce per primo, anche della nota d'iscrizione a ruolo) può essere eseguita anche a mezzo di un nuncius qualificato, collaboratore di studio o altro legale pur difettante dello ius postulandi, davanti al giudice della causa, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al procuratore patrocinante (Cass.  23 marzo 1995, n. 3383). E dunque se il deposito del ricorso può essere demandato a un soggetto privo di ius postulandi non si vede perché non possa essere demandato al postino (salvo sempre il rischio di una consegna ritardata).