I GIUDICI DI PACE E L’INDENNITA’ GIUDIZIARIA: LA CASSAZIONE NON DECIDE

Cass. Sezione I, sentenza 26 gennaio 2001 n. 1088 –Pres. Carnevale; Rel  Adamo.

I giudici di pace in quanto giudici onorari non possono essere assimilati ai giudici ordinari di carriera. Tuttavia ove il giudice di pace giudicando secondo equità riconosca ad un giudice di pace il diritto alla corresponsione della indennità di giudiziaria di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la sentenza si sottrae al sindacato della Corte di Cassazione, ed i ricorso del Ministero della Giustizia deve essere rigettato.

 

La non spettanza della indennità in questione ai giudici di pace è ribadito da Cass.  sez. lav.  5 febbraio 2001 (pres. Santojanni e relatore La Terza). In tale caso però trattandosi di controversia non decisa secondo equità (in quanto di importo superiore ai 2 milioni) il giudice di pace  ha visto rigettata la sua domanda.

 Cass. Sez. I 9 febbraio 2001, n.  1828, e Cass. sez. I 9 marzo 2001, n. 3459, hanno ribadito che non sono sindacabili in cassazione le sentenze pronunciate secondo equità che riconoscono compensi  a pubblici funzionari (nel caso di specie indennità di trasferta a messi comunali notificatori), respingendo anche la eccezione dell'ufficio secondo cui simile giurisprudenza cagionerebbe oneri per lo Stato incompatibili con l'art. 81 Cost..

 

   

sentenza 1088/2001

 omissis  

 

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.1999 Claudio De Palma conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Firenze il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro­ tempore, per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma di £ 2.000.000, ovvero di quel­la minore o maggiore ritenuta di giustizia, dovutagli a titolo di indennità giudiziaria ex art. 3 L. 19.2.1981 n 27, per il periodo 18.9.1995-16.3.1996, durante il quale aveva svolto le funzioni di Giudice di Pace.

Costituitosi in giudizio il Ministero di Grazia e Giustizia eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito nonchè l'incompetenza per valore dello stesso; in relazione al merito rilevava l'infondatezza del­la domanda.

Con sentenza in data 7.3.2000 il Giudice di Pace di Firenze, giudicando secondo equità, accoglieva la domanda e condannava l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di £ 2.000.000, oltre alle spese di giudizio, liquidate in complessive £ 1.122.000.

Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace propone ricorso, fondato su due motivi il Ministero di Grazia e Giustizia.

Resiste con controricorso Claudio De Palma.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 19.2.1981 n 27 e degli artt. 1 e 2 L. 6.8.1984 n 425, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c.

 

Rileva che con l'art. 3 della L. 19.2.1981 n 27 è stata istituita a favore dei magistrati ordinari una speciale indennità, non pensionabile, estesa poi ai magistrati amministrativi, militari ed agli avvocati e procuratori dello Stato con apposita legge e, per la precisione, con l'art. 1 della L. n 425/1984.

Tale indennità è stata dalla giurisprudenza ritenuta di natura retributiva e collegata allo status di magistrato a prescindere dall'esercizio delle funzioni talchè è percepita , sia pure in misura ridotta anche dagli uditori giudiziari senza funzioni.

In base all'indicato quadro normativo di riferimento, erroneamente il giudice di Pace, con l'impugnata sentenza, ha ritenuto che l'indennità in questione competesse anche ai giudici di pace in quanto magistrati ordinari, in base alla legge istitutiva dei giudici di pace stessi.

L'art. 1 della L. 425/1984 ha infatti chiarito che l'indennità in esame competeva solo ai giudici ordinari e la stessa legge con l'art. 2 ha quindi esteso l'indennità in questione agli altri appartenenti alle carriere magistratuali, fra le quali non sono ricompresi i giudici di pace, a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima.

Inoltre l'estensione dell'indennità ad altre categorie, quali il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, è stata sempre prevista con leggi specifiche, per cui è ovvio concludere che l'intervento del legislatore si è reso necessario proprio perchè la normativa contenuta nelle leggi del 1981 e del 1984 non era estensibile a cetegorie diverse da quelle originariamente previste.

 

Dalla natura retributiva della indennità de qua di scende altresì la sua inapplicabilità ai giudici di pace, posto che agli stessi è riconosciuto un trattamento indennitario e non retributivo, così come precisato dalle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 9.11.1998 n 11272, nella quale è preciso che i giudici di pace sono funzionari onorari e conseguentemente godono di un trattamento economico di natura indennitaria, in conseguenza dell'assenza di un rapporto professionale di servizio.

In particolare la speciale indennità in esame segue la dinamica dello stipendio dei magistrati ordinari, stipendio che viene adeguato ogni triennio in base a parametri predeterminati, inapplicabile ai giudici di pace, retribuiti con indennità correlate al lavoro svolto.

 Resta altresì da considerare che il legislatore, nel regolare, con l'art 11 della L. 21.11.1991 n 374, il trattamento economico dei giudici di pace non ha esteso la speciale indennità in questione ai giudici di pace stessi, al contrario di quanto aveva fatto con l 'art. 1 della L.6.8.1984 n 425, con il quale aveva esteso alle altre categorie magistratuali l'indennità de qua, originariamente prevista come detto, per i soli magistrati ordinari.

Con il secondo motivo il Ministero di Grazia e Giustizia deduce violazione e falsa applicazione della L. 21 novembre 1991 n 374 come modificata dalla L. 16 dicembre 1999 n 479, nonchè dei principi costituzionali in materia di nomina dei magistrati onorari, previsti dall'art. 106 della Costituzione, in relazione all'art. 360 n 3 C.P.C.

Secondo il convincimento del Giudice di Pace di Firenze i giudici di pace, in base alla legge istitutiva n 374/1991 e alle disposizioni della Costituzione, in tema di ordinamento giudiziario, sarebbero a tutti gli effetti magistrati ordinari, aventi diritto come tali alla percezione dell'indennità in questione.

  Rileva in particolare l'Amministrazione ricorrente che il trattamento economico dei giudici di pace è regolato completamente dall'art. 11 della L. n 374/91 mentre nè la legge n 374/1991 nè la Costituzione stabiliscono il principio che il giudice di pace sia un magistrato ordinario, con tutti i doveri e diritti che caratterizzano lo status del magistrato togato, chiamato istituzionalmente a svolgere funzioni giurisdizionali.

 

Invero l'art. 106 della Costituzione si limita a prevedere che funzioni giurisdizionali possano essere svolte da funzionari onorari, anche di nomina elettiva, mentre la L. 374/91 afferma l'appartenenza dei giudici di di pace, magistrati onorari, all'ordine giudiziario, al fine di chiarire che le sentenze pronunciate da questi funzionari onorati, hanno pieno valore di pronunce giurisdizionali

 

I1 trattamento economico dei giudici di pace è  completamente regolato dall'art. 11 L. n 374/1991 che non prevede la corresponsione dell'ìndennità in oggetto.

In ordine logico va per prima esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'intero ricorso, sollevata dal P.G., per avere il Giudice di Pace di Firenze giudicato secondo equità.

L'eccezione è infondata e va pertanto respinta.

A1 riguardo si osserva che il Giudice di Pace di Firenze ha accolto la domanda attrice procedendo, in via di generale premessa, ad un'equiparazione del giudice di pace al magistrato ordinario, in violazione dell'art. 106 della Costituzione.

Invero l'art. 106 della Costituzione stabilisce,al primo comma I che la nomina dei magistrati avviene per concorso i mentre i al secondo comma i prevede una riserva di legge che abilita il legislatore ordinario ad emettere leggi, in materia di ordinamento giudiziario, che prevedano la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari, che possono svolgere le funzioni dall'ordinamento giudiziario attribuite ai giudici singoli.

 

La norma costituzionale prevede quindi due distinte figure di magistrati: i magistrati togati che accedono alla status di magistrato esclusivamente a mezzo di concorso quindi in base a selezione tecnico­amministrativa ed i magistrati onorari che accedono alla qualifica a seguito di selezione politico­discrezionale.

La distinzione fra le due figure di magistrato è delineata oltre che da quanto fin qui esposto dalla considerazione che:

a) il magistrato ordinario è strutturalmente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, con rango costituzionale;

b) la durata del rapporto è a tempo indeterminato per il magistrato ordinario e a tempo determinato per il giudice di pace;

c) il compenso ha natura retributiva per il magi­strato ordinario (Corte Costituzionale 19.1.1995 n 15) e indennitaria per il giudice di pace; (Cass. civ. SS.UU. 9.11.1998 n 11272 )

Inoltre la stessa esegesi della legge n 374/1991, istitutiva della figura del giudice di pace, esclude la fondatezza della equiparazione effettuata dal Giudice di Pace di Firenze.

 

Infatti I 1' art . 1 comma 2 della legge citata stabilisce che l'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudi­ziario, in perfetta sintonia con l'art. 106 della Costituzione, che consente, come detto, la nomina di magistrati onorari, anche elettivi, e quindi non necessariamente reclutati per concorso.

Pertanto lo stesso legislatore, costituzionale ed ordinario, lungi dall'equiparare i giudici di pace ai magistrati ordinari li qualifica solo come magistrati onorari, appartenenti all'ordine giudiziario che è cosa ben diversa dall'equiparazione "tout court" fatta dal Giudice di Pace di Firenze.

E' di tutta evidenza infatti che due soggetti possono appartenere ad un medesimo ordine, pur mantenendo qualifiche diverse, come nella specie.

Qualifiche che, benchè nettamente distinte sul pia­no costituzionale e della normativa ordinaria, convergono, e perciò appartengono al medesimo ordine, nel­l'esercizio della giurisdizione, limitata per i giudici di pace alle materie di competenza dei giudici ,singoli, con il che resta escluso che i giudici di pace possano essere chiamati a far parte dei collegi, ciò che costituisce ulteriore motivo di differenziazione fra le due figure di magistrato.

 

Pertanto l'eccezione sollevata dal P.G. va respinta, avendo il Giudice di Pace , violato norma di rango costituzionale nel procedere all'equiparazione fra i giudici di pace , magistrati onorari, ed i magistrati ordinari.

L' eccezione di inammissibilità dell'intero ricorso va quindi disattesa.

Ciò premesso e passando all'esame del primo motivo si osserva che il motivo è inammissibile e va quindi disatteso.

Invero questa Corte Suprema ha già precisato che le sentenze pronunziate dal giudice di pace, nell'ambito di due milioni di valore, non sono soggette a ricorso per cassazione, per violazione di norme sostanziali, posto che 1' erroneo richiamo di norma sostanziale può comunque soddisfare esigenze di equità, non censurabili in cassazione; la sentenza del giudice di pace può al contrario essere oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali, di norme costituzionali o di norme comunitarie, di rango superiore alle leggi ordinarie.( Cass. civ. SS.UV.15.10.1999 n 716 )

Nella specie, essendo il motivo in esame, fondato esclusivamente su censure rivolte avverso norme di leg­ge ordinaria, il motivo steso va dichiarato inammissibile.

 Ammissibile è al contrario il secondo motivo per la  parte relativa all'equiparazione del giudice di pace al magistrato ordinario, come precisato in occasione del­l'esame dell'eccezione sollevata dal P.G., mentre va dichiarato inammissibile in relazione alla parte con la quale, anche in questo caso,, viene censurata l'applicazione fatta dal Giudice di Pace di Firenze di norme di legge ordinaria.

Infatti Il il Giudice di Pace di Firenze  dopo avere preso le mosse dalla più volte richiamata equiparazione fra il giudice di pace ed il magistrato ordinario, ha proceduto all'esame delle norme ordinarie che regolano l'indennità prevista dall'art. 3 L. n 27/81 e delle norme che regolano la posizione retributiva del giudice di pace.

In ordine alla disamina delle norme ordinarie non è consentito a questa Corte Suprema interloquire, avendo il Giudice di Pace di Firenze giudicato secondo equità, talchè questa parte del secondo motivo, con cui è censurata l'applicazione di norme ordinarie va dichiarata inammissibile.

I1 ricorso  pertanto,va rigettato, non essendo sufficiente per la cassazione della impugnata sentenza, l'accoglimento della sola censura, indirizzata a vulnerare l'erronea equiparazione del giudice di pace al magistrato ordinario, fatta dal Giudice di Pace di Firenze

 P. Q. M.

 rigetta il ricorso, spese compensate.