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sentenza
1088/2001
omissis
Con atto di citazione ritualmente notificato in data
14.12.1999 Claudio De Palma conveniva in giudizio avanti al Giudice di
Pace di Firenze il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del
Ministro pro tempore, per sentirlo condannare al pagamento in proprio
favore della somma di £ 2.000.000, ovvero di quella minore o maggiore
ritenuta di giustizia, dovutagli a titolo di indennità
giudiziaria ex art. 3 L. 19.2.1981 n 27, per il periodo 18.9.1995-16.3.1996,
durante il quale aveva svolto le funzioni
di Giudice di Pace.
Costituitosi in giudizio il Ministero di Grazia e
Giustizia eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito nonchè
l'incompetenza per valore dello stesso; in relazione al merito rilevava
l'infondatezza della domanda.
Con sentenza in data 7.3.2000 il Giudice di Pace di
Firenze, giudicando secondo equità, accoglieva la domanda e condannava
l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di £ 2.000.000,
oltre alle spese di giudizio, liquidate in complessive £ 1.122.000.
Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace
propone ricorso, fondato su due motivi il Ministero di Grazia e
Giustizia.
Resiste con controricorso Claudio De Palma.
Motivi
della decisione
Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 19.2.1981 n 27 e
degli artt. 1 e 2 L. 6.8.1984 n 425, in relazione all'art. 360
n 3 c.p.c.
Rileva che con l'art. 3 della L. 19.2.1981 n 27 è
stata istituita a favore dei magistrati ordinari una speciale indennità,
non pensionabile, estesa poi ai magistrati amministrativi, militari ed
agli avvocati e procuratori dello Stato con apposita legge e, per la
precisione, con l'art. 1 della L. n 425/1984.
Tale indennità è stata dalla giurisprudenza ritenuta
di natura retributiva e collegata allo status di magistrato a
prescindere dall'esercizio delle funzioni talchè è percepita , sia
pure in misura ridotta anche dagli uditori giudiziari senza funzioni.
In base all'indicato quadro normativo di riferimento,
erroneamente il giudice di Pace, con l'impugnata sentenza, ha ritenuto
che l'indennità in questione competesse anche ai giudici di pace in
quanto magistrati ordinari, in base alla legge istitutiva dei giudici di
pace stessi.
L'art. 1 della L. 425/1984 ha infatti chiarito che
l'indennità in esame competeva solo ai giudici ordinari e la stessa
legge con l'art. 2 ha quindi esteso l'indennità in questione agli altri
appartenenti alle carriere magistratuali, fra le quali non sono ricompresi
i giudici di pace, a decorrere dall'entrata in vigore della legge
medesima.
Inoltre l'estensione dell'indennità ad altre
categorie, quali il personale delle cancellerie e delle segreterie
giudiziarie, è stata sempre prevista con leggi specifiche, per cui è
ovvio concludere che l'intervento del legislatore si è reso necessario
proprio perchè la normativa contenuta nelle leggi del 1981 e del 1984
non era estensibile a cetegorie diverse da quelle originariamente
previste.
Dalla natura retributiva della indennità de qua di
scende altresì la sua inapplicabilità ai giudici di pace, posto che
agli stessi è riconosciuto un trattamento indennitario e non
retributivo, così come precisato dalle SS.UU. della Corte Suprema di
Cassazione con la sentenza 9.11.1998 n 11272, nella quale è preciso che
i giudici di pace sono funzionari onorari e conseguentemente godono di
un trattamento economico di natura indennitaria, in conseguenza
dell'assenza di un rapporto professionale di servizio.
In particolare la speciale indennità in esame segue
la dinamica dello stipendio dei magistrati ordinari, stipendio che viene
adeguato ogni triennio in base a parametri predeterminati, inapplicabile
ai giudici di pace, retribuiti con indennità correlate al lavoro
svolto.
Resta altresì da considerare che il
legislatore, nel regolare, con l'art 11 della L. 21.11.1991 n 374, il
trattamento economico dei giudici di pace non ha esteso la speciale
indennità in questione ai giudici di pace stessi, al contrario di
quanto aveva fatto con l 'art. 1 della L.6.8.1984 n 425, con il quale
aveva esteso alle altre categorie magistratuali l'indennità de qua,
originariamente prevista come detto, per i soli magistrati ordinari.
Con il secondo motivo il Ministero di Grazia e
Giustizia deduce violazione e falsa applicazione della L.
21 novembre 1991 n 374 come modificata dalla L. 16 dicembre 1999 n
479, nonchè dei principi costituzionali in materia di nomina dei
magistrati onorari, previsti dall'art. 106 della Costituzione, in
relazione all'art. 360 n 3 C.P.C.
Secondo
il convincimento del Giudice di Pace di Firenze i giudici di pace, in
base alla legge istitutiva n 374/1991 e alle disposizioni della
Costituzione, in tema di ordinamento giudiziario, sarebbero a tutti gli
effetti magistrati ordinari, aventi diritto come tali alla percezione
dell'indennità in questione.
Rileva in particolare
l'Amministrazione ricorrente che il trattamento economico dei giudici di
pace è regolato completamente dall'art. 11 della L. n 374/91 mentre nè
la legge n 374/1991 nè la Costituzione stabiliscono il principio che il
giudice di pace sia un magistrato ordinario, con tutti i doveri e
diritti che caratterizzano lo status del magistrato togato, chiamato
istituzionalmente a svolgere funzioni giurisdizionali.
Invero
l'art. 106 della Costituzione si limita a prevedere che funzioni
giurisdizionali possano essere svolte da funzionari onorari, anche di
nomina elettiva, mentre la L. 374/91 afferma l'appartenenza dei giudici
di di pace, magistrati onorari, all'ordine giudiziario, al fine di
chiarire che le sentenze pronunciate da questi funzionari onorati, hanno
pieno valore di pronunce giurisdizionali
I1 trattamento economico dei giudici di pace è
completamente regolato dall'art. 11 L. n 374/1991 che non prevede
la corresponsione dell'ìndennità in oggetto.
In ordine logico va per prima esaminata l'eccezione
di inammissibilità dell'intero ricorso, sollevata dal P.G., per avere
il Giudice di Pace di Firenze giudicato secondo equità.
L'eccezione è infondata e va pertanto respinta.
A1 riguardo si osserva che il Giudice di Pace di
Firenze ha accolto la domanda attrice procedendo, in via di generale
premessa, ad un'equiparazione del giudice di pace al magistrato
ordinario, in violazione dell'art. 106 della Costituzione.
Invero l'art. 106 della Costituzione stabilisce,al
primo comma I che la nomina dei magistrati avviene per concorso i mentre
i al secondo comma i prevede una riserva di legge che abilita il
legislatore ordinario ad emettere leggi, in materia di ordinamento
giudiziario, che prevedano la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari, che possono svolgere le funzioni dall'ordinamento giudiziario
attribuite ai giudici singoli.
La norma costituzionale prevede quindi due distinte
figure di magistrati: i magistrati togati che accedono alla status di
magistrato esclusivamente a mezzo di concorso quindi in base a selezione
tecnicoamministrativa ed i magistrati onorari che accedono alla
qualifica a seguito di selezione politicodiscrezionale.
La distinzione fra le due figure di magistrato è
delineata oltre che da quanto fin qui esposto dalla considerazione che:
a) il magistrato ordinario è strutturalmente inserito
nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, con rango
costituzionale;
b) la durata del rapporto è a tempo indeterminato
per il magistrato ordinario e a tempo determinato per il giudice di
pace;
c) il compenso ha natura retributiva per il magistrato
ordinario (Corte Costituzionale 19.1.1995 n 15) e indennitaria per il
giudice di pace; (Cass. civ. SS.UU. 9.11.1998 n 11272 )
Inoltre la stessa esegesi della legge n 374/1991,
istitutiva della figura del giudice di pace, esclude la fondatezza della
equiparazione effettuata dal Giudice di Pace di Firenze.
Infatti
I 1' art . 1 comma 2 della legge citata stabilisce che l'ufficio del
giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente
all'ordine giudiziario, in perfetta sintonia con l'art. 106 della
Costituzione,
che consente, come detto, la nomina di magistrati onorari, anche
elettivi, e quindi non necessariamente reclutati per concorso.
Pertanto lo stesso legislatore, costituzionale ed
ordinario, lungi dall'equiparare i giudici di pace ai magistrati
ordinari li qualifica solo come magistrati onorari, appartenenti
all'ordine giudiziario che è cosa ben diversa dall'equiparazione
"tout court" fatta dal Giudice di Pace di Firenze.
E' di tutta evidenza infatti che due soggetti possono
appartenere ad un medesimo ordine, pur mantenendo qualifiche diverse,
come nella specie.
Qualifiche che, benchè nettamente distinte sul piano
costituzionale e della normativa ordinaria, convergono, e perciò
appartengono al medesimo ordine, nell'esercizio della giurisdizione,
limitata per i giudici di pace alle materie di competenza dei giudici
,singoli, con il che resta escluso che i giudici di pace possano essere
chiamati a far parte dei collegi, ciò che costituisce ulteriore motivo
di differenziazione fra le due figure di magistrato.
Pertanto l'eccezione sollevata dal P.G. va respinta,
avendo il Giudice di Pace , violato norma di rango costituzionale nel
procedere all'equiparazione fra i giudici di pace , magistrati onorari,
ed i magistrati ordinari.
L' eccezione di inammissibilità dell'intero ricorso
va quindi disattesa.
Ciò premesso e passando all'esame del primo motivo
si osserva che il motivo è inammissibile e va quindi disatteso.
Invero questa Corte Suprema ha già precisato che le
sentenze pronunziate dal giudice di pace, nell'ambito di due milioni di
valore, non sono soggette a ricorso per cassazione, per violazione di
norme sostanziali, posto che 1' erroneo richiamo di norma sostanziale può
comunque soddisfare esigenze di equità, non censurabili in cassazione;
la sentenza del giudice di pace può al contrario essere oggetto di
ricorso per cassazione per violazione di norme processuali, di norme
costituzionali o di norme comunitarie, di rango superiore alle leggi
ordinarie.( Cass. civ. SS.UV.15.10.1999 n 716 )
Nella specie, essendo il motivo in esame, fondato
esclusivamente su censure rivolte avverso norme di legge ordinaria, il
motivo steso va dichiarato inammissibile.
Ammissibile è al contrario il secondo motivo
per la parte relativa
all'equiparazione del giudice di pace al magistrato ordinario, come
precisato in occasione dell'esame dell'eccezione sollevata dal P.G.,
mentre va dichiarato inammissibile in relazione alla parte con la quale,
anche in questo caso,, viene censurata l'applicazione fatta dal Giudice
di Pace di Firenze di norme di legge ordinaria.
Infatti Il il Giudice di Pace di Firenze
dopo avere preso le mosse dalla più volte richiamata
equiparazione fra il giudice di pace ed il magistrato ordinario, ha
proceduto all'esame delle norme ordinarie che regolano l'indennità
prevista dall'art. 3 L. n 27/81 e delle norme che regolano la posizione
retributiva del giudice di pace.
In ordine alla disamina delle norme ordinarie non è
consentito a questa Corte Suprema interloquire, avendo il Giudice di
Pace di Firenze giudicato secondo equità, talchè questa parte del
secondo motivo, con cui è censurata l'applicazione di norme ordinarie
va dichiarata inammissibile.
I1 ricorso pertanto,va
rigettato, non essendo sufficiente per la cassazione della impugnata
sentenza, l'accoglimento della sola censura, indirizzata a vulnerare
l'erronea equiparazione del giudice di pace al magistrato ordinario,
fatta dal Giudice di Pace di Firenze
P. Q. M.
rigetta il ricorso, spese compensate.
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