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Con nota 17
luglio 2002, n. 66981, il Dipartimento per le Politiche Fiscali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricordato ai presidenti di
sezione delle Commissioni Tributarie che l’art. 27 del D. Leg. 546/1992 ha
loro attribuito il potere-dovere di procedere “non ad una semplice
delibazione, ma ad un esame del ricorso introduttivo”, al fine di
procedere alla dichiarazione, con decreto, della manifesta inammissibilità
e della eventuale estinzione del processo.
L’osservazione, in sé banale, riceve corpo e sostanza da due proposizioni
contenute nelle prime e nulle ultime righe della “nota”.
Nelle prime
righe si riferisce che una “verifica amministrativo-contabile”
dell’Ispettorato Generale di Finanza (dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato) ha “rilevato che alcune controversie tributarie
vengono definite in sede collegiale, piuttosto che con decreto
presidenziale”.
Nelle ultime
si conclude osservando che “qualora alcune controversie tributarie
venissero definite in sede collegiale, anziché con decreto presidenziale
si verificherebbero maggiori oneri per spese di giudizio e,
conseguentemente, un danno per l’erario” (anche e forse soprattutto per i
compensi spettanti ai giudici tributari che decidano collegialmente).
Dunque la
nota manifesta una critica: alcuni presidenti di sezione farebbero mal
governo del potere loro conferito dall’art. 27 del D. Leg. 546/1992.
La nota
suggerisce un duplice ordine di considerazioni.
Si deve cioè
–a mio avviso- in primo luogo sottolineare che le commissioni tributarie
esercitano funzioni giurisdizionali, e giurisdizionale è certo anche il
provvedimento con cui il presidente inserisce nel ruolo di udienza un
certo ricorso, implicitamente affermando che non ravvisa evidenti ragioni
di inammissibilità o per dichiarare estinto il processo.
Questo
semplicissimo dato impone di respingere con chiarezza la rivendicazione
di competenza sottesa alla nota ministeriale.
I giudici
sono per definizione “terzi” (art.111 Cost.) e perciò non sono soggetti ad
alcun controllo ispettivo diretto o indiretto delle parti pubbliche o
private, almeno per quanto attiene all’esercizio della giurisdizione. Il
Ministero dell’Economia è una parte nei cui confronti la giurisdizione
tributaria esercita poteri di controllo, perciò al Ministero competono
solo strumenti di impugnazione processuale (identici a quelli messi a
disposizione del contribuente); non gli competono invece poteri ispettivi
sugli atti giudiziari. Ed ancor meno gli compete il potere di diffondere
ammonimenti od istruzioni.
Del resto,
nessuno dubita che il discrezionale esercizio della attività giudiziaria
da parte dei magistrati ordinari ed amministrativi si sottrae ad ogni
controllo non solo da parte del Ministro competente (che pure ha potere
di iniziativa disciplinare), ma anche da parte del giudice disciplinare, e
dalla Corte dei Conti (Corte
conti, sez. giur. reg. Sicilia, 6 dicembre 1995, n. 394; Corte conti,
sez. giur. reg. Sardegna, 5 luglio 1994, n. 285/1994R).
Superfluo
poi rilevare che comunque l’iniziativa di un procedimento disciplinare
spetterebbe - ma in simili casi è escluso- alla Presidenza del Consiglio e
non al Ministro.
Questa
essenziale puntualizzazione non esclude ovviamente che sia opportuno
considerare se ed in quale casi i presidenti delle sezioni debbano
chiudere una pratica con decreto. Ed a questo secondo profilo della
problematica sollevata dal Ministero, mi pare opportuno dedicare qualche
considerazione, senza ovviamente aver minimamente la pretesa di esaurire
una materia piuttosto ampia, ed invece auspicando che altri intervengano a
portare avanti simile discussione di consistente rilievo pratico.
Il primo ordine di questioni è suscitata dalla “manifesta
inammissibilità” del ricorso.
Un primo
esempio può essere costituito dal ricorso (o dall’appello) palesemente
tardivi , occorre però tener presente che ove il termine per impugnare
decorra dalla notifica di un atto, è necessario verificare se la notifica
sia regolare (art. 21 del D. Leg. 546/1992). Mentre è ovviamente più
semplice constatare la data di deposito della sentenza di primo grado, al
fine di valutare la inammissibilità dell’appello per decorrenza del
termine di cui all’art. 327 c.p.c.
Per quanto
attiene alla notifica dell’atto impositivo, essa deve apparire icto oculi
immune da vizi perché se vi fosse il sospetto di un qualche vizio della
notifica stessa la inammissibilità non sarebbe più “palese”.
Incerte
appaiono anche le inammissibilità per difetto di sottoscrizione del
ricorso. Sempre solo allo scopo di formulare esempi, mi par opportuno
ricordare che fino a ieri la Cassazione affermava che è inammissibile il
ricorso presentato senza l’ausilio di un difensore abilitato (ove tale
assistenza sia necessaria). Di recente, però una sentenza della Corte di
Cassazione ha affermato che tale ricorso non è inammissibile, ma il
presidente deve invitare la parte a munirsi di un difensore (sentenza
n. 8369 del 12 giugno 2002); il che dimostra che una disposizione
apparentemente chiarissima come il 4° comma dell’art. 18 del D. Leg.
546/1992, è suscettibile di svariate intepretazioni.
Pure il
difetto di sottoscrizione della parte (ove sia abilitata a ricorrere in
proprio) o del difensore, non mi pare dia luogo ad una “palese”
inammissibilità. Almeno nei ricorsi contro i ruoli ai sensi
dell’art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980,
n. 787 (norme sulla competenza, sulle attribuzione e sul personale dei
centri di servizio del Ministero delle finanze)”, tenuti fermi dall’art.
20 del D. Leg. 546/1992. Infatti in tali ricorsi presso la commissione
viene depositata solo una copia dell’atto di impugnazione e quindi la
inammissibilità per mancata sottoscrizione richiede l’esame dell’originale
notificato alla Amministrazione. Mentre ben si può sostenere che la
sottoscrizione della copia del ricorso notificato all’ufficio costituisca
rimedio alla omessa sottoscrizione dell’originale (Cass. sentenza n. 10583
del 28 ottobre 1997). E questo è sufficiente per affermare che la
inammissibilità non balza evidente dalla lettura degli atti depositati dal
ricorrente.
Per quanto
attiene alla estinzione del giudizio, occorre, in primo luogo,
sottolineare che tale effetto deriva dalla rinuncia al ricorso (art. 44 D.
Leg. 546/1992), o da cessazione della materia del contendere determinata
da “definizione delle pendenze tributarie” (art. 46) a seguito di
conciliazione giudiziale o di altre specifiche situazioni indicate dalla
legge e determinate dalla volontà del ricorrente (come accadrebbe nel
“condono tributario” previsto dal disegno di legge sulla “finanziaria
2003”); non è invece sufficiente la rinuncia del Fisco alla pretesa
tributaria. Infatti con sentenza
n. 11224 del 30 luglio 2002 la Corte di Cassazione ha affermato che
l'autoannullamento, in sede di
autotulela, del provvedimento impugnato, effettuato dall'Amministrazione
finanziaria nel corso del giudizio tributario non produce, di per se', la
cessazione della materia del contendere, giacche' questa comprende anche
il regolamento delle spese di lite.
Quanto all’accertamento della avvenuta
estinzione del giudizio essa avverrà con sentenza tutte le volte che la
trattazione sia ormai fissata ex art. 30 del D. Leg. 546/1992; mentre si
provvederà con decreto presidenziale ove tale fissazione non si sia ancora
verificata. In questo secondo caso, il presidente dovrà anche procedere
alla liquidazione delle spese (cfr.art. 44 D. Leg. 546/1992), magari
compensandole.
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