CENTRO STUDI DI DIRITTO TRIBUTARIO

 POTERI DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE E POTERI DEL MINISTERO

(la declaratoria  della inammissibilità del ricorso e della cessazione della materia del contendere)

 

     di Giuseppe Cariti e Mario Cicala

 

questo breve scritto, in cui viene affrontato e discusso un episodio che potrebbe apparire secondario, costituisce  applicazione  dei principi che sono a base della  concezione della giustizia tributaria che intendiamo porre alla base della nostra azione nel Consiglio di Presidenza.  Noi  opereremo affinché la giustizia tributaria divenga, sotto ogni profilo, una vera ed autentica giurisdizione, libera e separata da ogni altro potere dello Stato; noi opereremo perché attraverso il coordinato e paritario apporto di tutte le sue componenti la giurisdizione tributaria si affermi sempre più come una componente essenziale dello stato di diritto, perchè sia culturalmente e professionalmente  attrezzata per simile alto compito. Opereremo affinchè  la pari dignità trovi attuazione nella legge e nella prassi. Perché lo status giudico (ed economico) dei magistrati tributari sia conforme alla dignità propria del ruolo che la legge loro attribuisce. 

 

 

 

Con  nota 17 luglio 2002, n. 66981, il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricordato ai presidenti di sezione delle Commissioni Tributarie che l’art. 27 del D. Leg. 546/1992 ha loro attribuito il potere-dovere di  procedere “non ad una semplice delibazione, ma ad un esame del ricorso introduttivo”, al fine di procedere alla dichiarazione, con decreto, della manifesta inammissibilità e della eventuale estinzione del processo.

L’osservazione, in sé banale, riceve  corpo e sostanza da due proposizioni contenute  nelle prime e nulle ultime righe della “nota”.

Nelle prime righe si riferisce che una “verifica amministrativo-contabile” dell’Ispettorato Generale di Finanza (dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) ha “rilevato che alcune controversie tributarie vengono definite in sede collegiale, piuttosto che con decreto  presidenziale”.

Nelle ultime si conclude osservando che “qualora alcune controversie tributarie venissero definite in sede collegiale, anziché con decreto presidenziale  si verificherebbero maggiori oneri per spese di giudizio e, conseguentemente, un danno per l’erario” (anche e forse soprattutto per i compensi spettanti ai giudici tributari che decidano collegialmente).

Dunque la nota  manifesta una critica: alcuni presidenti di sezione farebbero mal governo del potere loro conferito dall’art. 27 del D. Leg. 546/1992.

 

La nota suggerisce un duplice ordine di considerazioni.

Si deve cioè –a mio avviso- in primo luogo sottolineare che le commissioni tributarie esercitano funzioni giurisdizionali, e giurisdizionale è certo anche il provvedimento con cui il presidente inserisce nel ruolo di udienza un certo  ricorso, implicitamente affermando che non ravvisa evidenti ragioni di inammissibilità o  per dichiarare estinto il processo.

Questo semplicissimo dato  impone di respingere con chiarezza la rivendicazione di competenza sottesa alla nota ministeriale.

I giudici sono per definizione “terzi” (art.111 Cost.) e perciò non sono soggetti ad alcun controllo ispettivo diretto o indiretto   delle parti pubbliche o private,  almeno per quanto attiene all’esercizio della giurisdizione. Il Ministero dell’Economia è una parte nei cui confronti la giurisdizione tributaria esercita poteri di controllo, perciò al Ministero competono solo strumenti di impugnazione processuale (identici a quelli messi a disposizione del contribuente); non gli competono invece poteri ispettivi sugli atti giudiziari. Ed ancor meno gli compete il potere di diffondere ammonimenti od istruzioni.

Del resto, nessuno dubita che  il discrezionale esercizio della attività giudiziaria da parte dei magistrati ordinari ed amministrativi si sottrae ad ogni controllo non solo da parte del Ministro  competente (che pure ha potere di iniziativa disciplinare), ma anche da parte del giudice disciplinare, e dalla Corte dei Conti (Corte  conti, sez. giur. reg. Sicilia,  6 dicembre 1995, n. 394; Corte conti, sez. giur. reg. Sardegna, 5 luglio 1994, n. 285/1994R).

Superfluo poi rilevare che comunque l’iniziativa di un procedimento disciplinare spetterebbe - ma in simili casi è escluso- alla Presidenza del Consiglio e non al Ministro.

 

Questa essenziale puntualizzazione non esclude ovviamente che sia opportuno considerare se ed in quale casi i presidenti delle sezioni debbano chiudere una pratica con decreto. Ed a questo secondo profilo della problematica sollevata dal Ministero, mi pare opportuno dedicare qualche considerazione, senza ovviamente aver minimamente la pretesa di esaurire una materia piuttosto ampia, ed invece auspicando che altri intervengano a portare avanti simile discussione di consistente rilievo pratico.


Il primo ordine di questioni è suscitata dalla  “manifesta inammissibilità” del ricorso.

Un primo esempio può essere costituito dal ricorso (o dall’appello) palesemente tardivi , occorre però tener presente che ove il termine per impugnare decorra dalla notifica di un atto, è necessario verificare se la notifica sia regolare (art. 21 del D. Leg. 546/1992). Mentre è ovviamente più semplice constatare la data di deposito della sentenza di primo grado, al fine di valutare la inammissibilità dell’appello per decorrenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c.

Per quanto attiene alla notifica dell’atto impositivo, essa deve apparire icto oculi immune da vizi perché se vi fosse il sospetto di un qualche vizio della notifica stessa la inammissibilità non sarebbe più “palese”.

Incerte appaiono anche le inammissibilità per difetto di sottoscrizione del ricorso. Sempre solo allo scopo di formulare esempi, mi par opportuno ricordare che fino a ieri la Cassazione affermava che è inammissibile il ricorso  presentato  senza l’ausilio di un difensore abilitato (ove tale assistenza sia necessaria).  Di recente, però una sentenza della Corte di Cassazione ha  affermato che tale ricorso non è inammissibile, ma il presidente deve invitare la parte a munirsi di un difensore (sentenza n. 8369   del 12 giugno   2002); il che dimostra  che  una disposizione apparentemente chiarissima come il 4° comma dell’art. 18 del D. Leg. 546/1992, è suscettibile di svariate intepretazioni.

Pure il difetto di sottoscrizione della parte (ove sia abilitata a ricorrere in proprio) o del difensore, non mi pare dia luogo ad una “palese” inammissibilità. Almeno nei ricorsi contro i ruoli ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 (norme sulla competenza, sulle attribuzione e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze)”,  tenuti fermi dall’art. 20 del D. Leg. 546/1992. Infatti in tali ricorsi presso la commissione viene depositata solo una copia dell’atto di impugnazione e quindi la inammissibilità per mancata sottoscrizione richiede l’esame dell’originale notificato alla Amministrazione. Mentre ben si può sostenere che la sottoscrizione della copia del ricorso notificato all’ufficio costituisca rimedio alla omessa sottoscrizione dell’originale (Cass. sentenza n. 10583 del 28 ottobre  1997). E questo è sufficiente per affermare che la inammissibilità non balza evidente dalla lettura degli atti depositati dal ricorrente.

Per quanto attiene alla estinzione del giudizio, occorre, in primo luogo, sottolineare che tale effetto deriva dalla rinuncia al ricorso (art. 44 D. Leg. 546/1992), o  da cessazione della materia del contendere determinata da “definizione delle pendenze tributarie” (art. 46) a seguito di conciliazione giudiziale o di altre specifiche situazioni indicate dalla legge e determinate dalla volontà del ricorrente (come accadrebbe nel “condono tributario” previsto dal disegno di legge sulla “finanziaria 2003”);  non è invece sufficiente la      rinuncia del Fisco alla pretesa tributaria. Infatti con sentenza n.  11224  del   30 luglio  2002  la Corte di Cassazione ha affermato che l'autoannullamento, in sede di autotulela, del provvedimento impugnato, effettuato dall'Amministrazione finanziaria nel corso del giudizio tributario non produce, di per se', la cessazione della materia del contendere, giacche' questa comprende anche il regolamento delle spese di lite.

Quanto all’accertamento della avvenuta estinzione del giudizio essa avverrà con sentenza tutte le volte che la trattazione sia ormai fissata ex art. 30 del D. Leg. 546/1992; mentre si provvederà con decreto presidenziale ove tale fissazione non si sia ancora verificata. In questo secondo caso, il presidente dovrà anche procedere alla liquidazione delle spese (cfr.art. 44 D. Leg. 546/1992), magari compensandole.