intervista a Giuseppe Cariti 

coordinatore del centro studi tributari

domande di Mario Piscitello

 

 

    1) I rapporti, obiettivamente non facili, tra il fisco e i contribuenti richiederebbero una legislazione chiara, un'amministrazione trasparente e giudici "competenti e credibili".

     Ritenete che l'attuale configurazione della giurisdizione tributaria debba essere mantenuta o, sia pure in una prospettiva di medio periodo, debba essere modificata e, in entrambi i casi, per quali motivi?

 

R. Come evidenziato nell'esposizione delle idee di fondo del Centro Studi Tributari, noi riteniamo che l’attuale modo di essere della giustizia tributaria risponda alle profonde esigenze di tale giurisdizione, che ha bisogno –per ben funzionare- di potersi avvalere di tutte quelle capacità e qualificazioni professionali che, nella sintesi delle varie esperienze, conoscenze e sensibilità, rendano la giustizia tributaria efficiente ed equilibrata. Non crediamo che una magistratura professionale – o comunque composta esclusivamente di magistrati “di ruolo”, assunti come giudici tributari -  sarebbe adatta alle esigenze del Paese.

 

    2) Lo "Statuto dei diritti del contribuente" prevede che i presidenti delle commissioni tributarie regionali possano chiamare all'ufficio di garante, tra gli altri, anche i "magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio" (art. 13).

    Si discute se anche i "magistrati tributari", a prescindere da una eventuale successiva situazione di incompatibilità che dovrebbe indurli ad optare per uno dei due incarichi,  possano essere chiamati all'ufficio di garante. 

    Si desidera conoscere la vostra opinione (positiva o negativa) con la relativa motivazione.  

R. La risposta a questa domanda è consequenziale alla prima. Se - per tutti i magistrati tributari - pari è il contributo alla garanzia giudiziaria, pari deve essere il contributo a questa singolare garanzia amministrativa;  speriamo solo che coloro che ne saranno incaricati sappiano dare corpo e consistenza ad un ufficio di cui per ora non sono ben definiti i compiti e le attribuzioni. 

    3) La Corte di Cassazione ha affermato che della categoria dei "magistrati ordinari" fanno parte sia i giudici di carriera sia quelli onorari (CASS. SS. UU. Sent. n. 11272) e l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie è stato considerato dal Consiglio Superiore della Magistratura "elemento di specifica rilevanza" per la nomina di avvocati o professori universitari  all'ufficio di consigliere di Cassazione (L. n. 303/98).

    Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, invece, non solo non riconosce ai magistrati onorari dell'Ordine giudiziario -ai  sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.L.vo n. 545/1992- la qualifica di "magistrati ordinari", ma considera anche del tutto irrilevante il loro servizio ai fini della  più "modesta" nomina a componente di commissione tributaria.

     Ritenete di poter condividere l'interpretazione restrittiva e innovativa che il Consiglio di Presidenza in carica ha dato e continua a dare all'espressione "magistrati ordinari" e che ha portato all'annullamento della nomina a presidente di sezione di qualche ex vice pretore onorario?    

      4) I presidenti delle commissioni tributarie, in caso di assenza o impedimento, debbono essere sostituiti nelle funzioni non giurisdizionali -ai sensi dell'art. 2 del D.L. vo n. 545/1992- "dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e subordinatamente di età".

      Ritenete che qualsiasi presidente di sezione, in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2, possa sostituire il presidente di commissione, assente o impedito, oppure ritenete che soltanto i presidenti di sezione che siano anche "magistrati ordinari, amministrativi, militari, in servizio o a riposo" possano sostituire i presidenti di commissione?

 

R.  3) e 4): Il nostro Centro è nato con lo specifico scopo di concorrere alla creazione di una comune cultura dei giudici tributari, in cui scompaiano le distinzioni che derivano dalle diverse esperienze cui ciascuno di noi fa riferimento. In quest’ottica debbono scomparire le distinzioni e quindi anche le posizioni di vantaggio legate allo "status" di partenza.  La realtà culturale deve cioè costituire humus su cui innestare le riforme legislative e, se possibile, le innovazioni di prassi interpretative.

    Su un piano strettamente giuridico è discutibile che la sentenza 11272/1998 sia utilizzabile ai fini dell’applicazione della legge 545/92, ma –come dimostra l’esperienza- gli ostacoli legislativi non reggono se vengono superati dal comune sentire di una categoria. Quanto alla legge del 1992, poi, è evidente che non ha adeguatamente considerato la specificità del nostro corpo giudiziario.

 

    5) Il trattamento economico dei giudici tributari non è fissato direttamente dalla legge ma con provvedimenti amministrativi, peraltro ampiamente discrezionali, del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro.

    Ritenete che la norma sul trattamento economico dei giudici tributari (art. 13 del D.L. vo n. 525/1992), indipendentemente dal quantum dei compensi, sia conforme ai principi costituzionali? Ed inoltre ritenete la retribuzione  a cottimo compatibile con la funzione giurisdizionale?

 

     6) Ai giudici tributari non viene corrisposta la c.d. "indennità di rischio o di funzione" che, invece, viene corrisposta non solo a tutti i magistrati professionali, ma anche, tra gli altri, ai giudici popolari e al personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie.

     Ritenete che i giudici tributari e l'Associazione Magistrati Tributari -pur dopo le pronunce negative di alcuni giudici ordinari e della stessa Corte costituzionale- possano e debbano ancora rivendicare il riconoscimento dell'anzidetta indennità?

 

R. 5-6) Il trattamento economico dei giudici tributari deve essere esaminato in un quadro di insieme delle giurisdizioni onorarie e di carriera, e definito legislativamente con una normativa che assicuri l'indipendenza dei magistrati tributari anche sotto questo profilo. Certo la retribuzione fissa mensile costituisce la forma che meglio risponde ad un ruolo professionale. Ma se diamo per scontato che le funzioni di giudice tributario non siano “a tempo pieno”, come è indispensabile per mantenere l’apporto delle diverse professionalità, anche il sistema di ancorare una parte del compenso all'attività svolta ha una sua logica.

  

     7) I giudici tributari, pur dopo non poche dimissioni e dichiarazioni di decadenza, sono oltre sei mila ma, in relazione all'attuale contenzioso, in costante diminuzione, secondo alcuni,  sarebbero ancora troppi.

     Ritenete che l'attuale numero dei giudici tributari sia esuberante, sufficiente o insufficiente?  E nel caso in cui fosse esuberante, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non dovrebbe sollecitare il Ministro competente ad adottare i necessari provvedimenti per la riduzione del numero delle sezioni delle diverse commissioni?

 

R. La valutazione che ci viene chiesta richiede dati che non possediamo. Tendenzialmente essendo favorevoli al giudice tributario “non di professione”, siamo anche favorevoli ad un organico piuttosto ampio, come logico trattandosi di persone che non operano a tempo pieno.

 

     8) La nuova norma sull'incompatibilità, contenuta nel "Collegato fiscale",  estende l'incompatibilità ai professionisti che in qualsiasi forma, "anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione", esercitano attività di consulenza tributaria e, quindi, di fatto,  prevede l'esclusione dalle commissioni tributarie di tutti i professionisti.

     Come valutate questa nuova norma in relazione alla rilevante diminuzione del contenzioso tributario e al principio, comunemente condiviso, in base al quale tutti i giudici debbono non solo essere, ma anche apparire, "terzi ed imparziali" ?

 

R. Non riteniamo che il problema  della trasparenza e della imparzialità sia risolvibile a colpi di sempre più strette incompatibilità. Non ci sembra accettabile che i giudici tributari siano soggetti a incompatibilità così rigorose, come quelle previste nel Collegato fiscale. Anche perché nel tributario è necessario proprio l’apporto della specifica competenza connessa all'attività professionale.

 

      9) Quali sono le altre questioni sulle quali, a vostro parere, il Legislatore, ma anche l'Associazione Magistrati Tributari e/o i singoli giudici, dovrebbero prestare molta attenzione per contribuire al miglioramento della giustizia tributaria ? 

R. Abbiamo costituito il Centro proprio perché diamo grande importanza al fattore culturale. Ci pare però anche importante il problema delle strutture di personale e materiali: in troppe sedi le Commissioni tributarie sono frenate nella loro azione da insufficienze in questo settore.