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1)
I rapporti, obiettivamente non facili, tra il fisco e i contribuenti
richiederebbero una legislazione chiara, un'amministrazione trasparente e
giudici "competenti e credibili".
Ritenete che l'attuale configurazione della giurisdizione
tributaria debba essere mantenuta o, sia pure in una prospettiva di medio
periodo, debba essere modificata e, in entrambi i casi, per quali motivi?
R. Come evidenziato nell'esposizione delle idee di
fondo del Centro Studi Tributari, noi riteniamo che l’attuale modo di
essere della giustizia tributaria risponda alle profonde esigenze di tale
giurisdizione, che ha bisogno –per ben funzionare- di potersi avvalere
di tutte quelle capacità e qualificazioni professionali che, nella
sintesi delle varie esperienze, conoscenze e sensibilità, rendano la
giustizia tributaria efficiente ed equilibrata. Non crediamo che una
magistratura professionale – o comunque composta esclusivamente di
magistrati “di ruolo”, assunti come giudici tributari -
sarebbe adatta alle esigenze del Paese.
2)
Lo "Statuto dei diritti del contribuente" prevede che i
presidenti delle commissioni tributarie regionali possano chiamare
all'ufficio di garante, tra gli altri, anche i "magistrati,
professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a
riposo sia in attività di servizio" (art. 13).
Si
discute se anche i "magistrati tributari", a prescindere da una
eventuale successiva situazione di incompatibilità che dovrebbe indurli
ad optare per uno dei due incarichi,
possano essere chiamati all'ufficio di garante.
Si
desidera conoscere la vostra opinione (positiva o negativa) con la
relativa motivazione.
R. La risposta a questa domanda è consequenziale
alla prima. Se - per tutti i magistrati tributari - pari è il contributo
alla garanzia giudiziaria, pari deve essere il contributo a questa
singolare garanzia amministrativa; speriamo
solo che coloro che ne saranno incaricati sappiano dare corpo e
consistenza ad un ufficio di cui per ora non sono ben definiti i compiti e
le attribuzioni.
3)
La Corte di Cassazione ha affermato che della categoria dei
"magistrati ordinari" fanno parte sia i giudici di carriera sia
quelli onorari (CASS. SS. UU. Sent. n. 11272) e l'esercizio di funzioni
giudiziarie onorarie è stato considerato dal Consiglio Superiore della
Magistratura "elemento di specifica rilevanza" per la nomina di
avvocati o professori universitari all'ufficio
di consigliere di Cassazione (L. n. 303/98).
Il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, invece, non solo non
riconosce ai magistrati onorari dell'Ordine giudiziario -ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.L.vo n.
545/1992- la qualifica di "magistrati ordinari", ma considera
anche del tutto irrilevante il loro servizio ai fini della
più "modesta" nomina a componente di commissione
tributaria.
Ritenete di poter condividere l'interpretazione restrittiva e
innovativa che il Consiglio di Presidenza in carica ha dato e continua a
dare all'espressione "magistrati ordinari" e che ha portato
all'annullamento della nomina a presidente di sezione di qualche ex vice
pretore onorario?
4) I presidenti delle commissioni tributarie, in caso di assenza o
impedimento, debbono essere sostituiti nelle funzioni non giurisdizionali
-ai sensi dell'art. 2 del D.L. vo n. 545/1992- "dal presidente di
sezione con maggiore anzianità nell'incarico e subordinatamente di età".
Ritenete che qualsiasi presidente di sezione, in possesso dei
requisiti di cui al citato art. 2, possa sostituire il presidente di
commissione, assente o impedito, oppure ritenete che soltanto i presidenti
di sezione che siano anche "magistrati ordinari, amministrativi,
militari, in servizio o a riposo" possano sostituire i presidenti di
commissione?
R. 3) e 4): Il nostro Centro è nato con lo
specifico scopo di concorrere alla creazione di una comune cultura dei
giudici tributari, in cui scompaiano le distinzioni che derivano dalle
diverse esperienze cui ciascuno di noi fa riferimento. In quest’ottica
debbono scomparire le distinzioni e quindi anche le posizioni di vantaggio
legate allo "status" di partenza.
La realtà culturale deve cioè costituire humus su cui innestare
le riforme legislative e, se possibile, le innovazioni di prassi
interpretative.
Su un piano strettamente giuridico è discutibile che la
sentenza 11272/1998 sia utilizzabile ai fini dell’applicazione della
legge 545/92, ma –come dimostra l’esperienza- gli ostacoli legislativi
non reggono se vengono superati dal comune sentire di una categoria.
Quanto alla legge del 1992, poi, è evidente che non ha adeguatamente
considerato la specificità del nostro corpo giudiziario.
5)
Il trattamento economico dei giudici tributari non è fissato direttamente
dalla legge ma con provvedimenti amministrativi, peraltro ampiamente
discrezionali, del ministro delle finanze di concerto con il ministro del
tesoro.
Ritenete
che la norma sul trattamento economico dei giudici tributari (art. 13 del
D.L. vo n. 525/1992), indipendentemente dal quantum
dei compensi, sia conforme ai principi costituzionali? Ed inoltre ritenete
la retribuzione a cottimo
compatibile con la funzione giurisdizionale?
6) Ai giudici tributari non viene corrisposta la c.d.
"indennità di rischio o di funzione" che, invece, viene
corrisposta non solo a tutti i magistrati professionali, ma anche, tra gli
altri, ai giudici popolari e al personale addetto alle segreterie delle
commissioni tributarie.
Ritenete che i giudici tributari e l'Associazione Magistrati
Tributari -pur dopo le pronunce negative di alcuni giudici ordinari e
della stessa Corte costituzionale- possano e debbano ancora rivendicare il
riconoscimento dell'anzidetta indennità?
R. 5-6) Il trattamento economico dei giudici
tributari deve essere esaminato in un quadro di insieme delle
giurisdizioni onorarie e di carriera, e definito legislativamente con una
normativa che assicuri l'indipendenza dei magistrati tributari anche sotto
questo profilo. Certo la retribuzione fissa mensile costituisce la forma
che meglio risponde ad un ruolo professionale. Ma se diamo per scontato
che le funzioni di giudice tributario non siano “a tempo pieno”, come
è indispensabile per mantenere l’apporto delle diverse professionalità,
anche il sistema di ancorare una parte del compenso all'attività svolta
ha una sua logica.
7) I giudici tributari, pur dopo non poche dimissioni e
dichiarazioni di decadenza, sono oltre sei mila ma, in relazione
all'attuale contenzioso, in costante diminuzione, secondo alcuni,
sarebbero ancora troppi.
Ritenete che l'attuale numero dei giudici tributari sia esuberante,
sufficiente o insufficiente? E
nel caso in cui fosse esuberante, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria non dovrebbe sollecitare il Ministro competente ad
adottare i necessari provvedimenti per la riduzione del numero delle
sezioni delle diverse commissioni?
R. La valutazione che ci viene chiesta richiede
dati che non possediamo. Tendenzialmente essendo favorevoli al giudice
tributario “non di professione”, siamo anche favorevoli ad un organico
piuttosto ampio, come logico trattandosi di persone che non operano a
tempo pieno.
8) La nuova norma sull'incompatibilità, contenuta nel
"Collegato fiscale", estende
l'incompatibilità ai professionisti che in qualsiasi forma, "anche
se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione",
esercitano attività di consulenza tributaria e, quindi, di fatto,
prevede l'esclusione dalle commissioni tributarie di tutti i
professionisti.
Come valutate questa nuova norma in relazione alla rilevante
diminuzione del contenzioso tributario e al principio, comunemente
condiviso, in base al quale tutti i giudici debbono non solo essere, ma
anche apparire, "terzi ed imparziali" ?
R. Non riteniamo che il problema
della trasparenza e della imparzialità sia risolvibile a colpi di
sempre più strette incompatibilità. Non ci sembra accettabile che i
giudici tributari siano soggetti a incompatibilità così rigorose, come
quelle previste nel Collegato fiscale. Anche perché nel tributario è
necessario proprio l’apporto della specifica competenza connessa
all'attività professionale.
9) Quali sono le altre questioni sulle quali, a vostro parere, il
Legislatore, ma anche l'Associazione Magistrati Tributari e/o i singoli
giudici, dovrebbero prestare molta attenzione per contribuire al
miglioramento della giustizia tributaria ?
R. Abbiamo costituito il Centro proprio perché
diamo grande importanza al fattore culturale. Ci pare però anche
importante il problema delle strutture di personale e materiali: in troppe
sedi le Commissioni tributarie sono frenate nella loro azione da
insufficienze in questo settore.
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