IL VALORE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

di  Giuseppe Falcone

Consigliere di Cassazione docente di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro

 

1. L’emanazione della legge contenente lo Statuto del contribuente è senza  dubbio un fatto molto importante per i contribuenti italiani e per lo stesso ordinamento tributario, che si è arricchito di una serie di principi che possono contribuire a migliorare nel tempo i rapporti tra Stato e cittadini.

E’ un fatto importante perché l’idea stessa di uno Statuto fa pensare ad una legge che contiene diritti nuovi, verosimilmente attesi già da molto tempo dai consociati, riconosciuti in maniera solenne da uno Stato che vuole offrire uno strumento di tutela più visibile in favore di chi fino a quel momento ha avuto senz’altro più doveri che diritti.

Probabilmente non è giusto enfatizzare eccessivamente il testo della legge, e non  è giusto neanche minimizzare la portata del fenomeno; è forse più giusto  riflettere sui principi  contenuti nella legge  nel tentativo di raggiungere una loro migliore conoscenza, con la  convinzione che  non si tratta di una legge qualsiasi, e che invece si tratta di una legge più impegnativa che richiede ad ogni operatore uno sforzo culturale inteso a rispettare  giorno per giorno le nuove regole e a pretendere che anche gli altri facciano la stessa cosa. Ogni legge vale non tanto per quello che contiene sul piano formale, ma per quanto si radica nella coscienza dei consociati, per come viene attuata dai destinatari che in base ad essa hanno degli obblighi, e  anche per come viene richiesta ed invocata da chi in essa trova la fonte per i propri diritti. In questo momento storico le attese che qualcosa possa cambiare in meglio sono molto diffuse e non è giusto disperderle con un atteggiamento di pessimismo e di rassegnazione, come se tutto dipende  dagli altri, ed in particolare dal legislatore. Si tratta  di convincersi che la emanazione di una legge  di questo tipo non è da sola sufficiente per cambiare le cose; la legge però può essere lo strumento per creare tutti insieme un costume nuovo.

E’ ancora un fatto importante perchè in poche altre occasioni  il Parlamento ha dovuto  discutere  tanto per scrivere pochi articoli (appena 21). Il disegno di legge governativo è stato approvato l’8 agosto 1996 e sono stati necessari ben 4 anni di discussioni per approvare in via definitiva un testo che durante il cammino parlamentare ha subìto diverse modifiche. Certamente, non è facile capire perché ci sia voluto tanto tempo per formulare un testo presentato dalla  maggioranza di governo, condiviso e atteso senza dubbio dalla gran parte dei cittadini e, almeno per quello che è emerso dalla grande stampa quotidiana, non contrastato eccessivamente dalle forze di opposizione. Forse, però, l’approfondimento che   c’è stato in sede parlamentare è servito a preparare meglio l’evento che ha una portata storica,  e a fare maturare nei Parlamentari e nel Governo (che ha presentato il disegno di legge e lo ha portato a compimento) la consapevolezza degli impegni solenni che senza dubbio vanno in una direzione opposta alle scelte normative operate in passato in questa materia. Forse, il lungo lasso di tempo  e le discussioni fatte varranno ad impedire che qualcuno possa sostenere che sono state fatte scelte affrettate, o che i tempi non sono maturi, o che sono stati assunti obblighi che non si possono mantenere. E’ pur vero che le sanzioni per un eventuale inadempimento non sono molto visibili nella legge, ma è altrettanto vero che molto dipenderà dalla  capacità che gli interpreti avranno ad elaborare i migliori strumenti di difesa di queste norme.

E’ un fatto importante infine perché questa legge contiene i principi generali dell’ordinamento tributario, mai formulati nel nostro paese in questo settore tanto importante del diritto, che individua gli obblighi di contribuzione dei cittadini, ma che allo stesso tempo individua i limiti del potere pubblico. Ancor di più, però, l’importanza emerge dalla controtendenza che a me pare di potere individuare in questo momento in cui, dopo molti anni  di cultura della legge speciale e della frammentazione, si è avuto il coraggio di tentare in questa materia la strada dei principi generali, tante volte invocata dalla dottrina più attenta e più qualificata. Il male peggiore della legislazione successiva alla riforma degli anni settanta è stata la mancanza di uno strumento generale che potesse agevolare l’interprete a pensare in termini di sistema. Fino ad ora ci sono state solo poche norme costituzionali la cui lettura  o la cui applicazione non è stata facile per la loro generica programmaticità (e forse giustamente si dice oggi all’art. 1 della nuova legge che le disposizioni sono emanate in “attuazione” degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione) e per una incompiuta acquisizione del concetto di cittadinanza che ha imposto a molti  in tutti gli anni della Repubblica una cautela  eccessiva e forse remore non giustificate.  Spesso gli interventi normativi sono stati settoriali e scoordinati tra loro, e questo ha agevolato la cultura del particolare, del provvisorio, della prevalenza del dato testuale. Ma, la nuova legge servirà a poco se non si riacquisisce, anche qui in controtendenza,  la consapevolezza del valore dei principi generali e   con essa la consapevolezza del ruolo dell’interpretazione, che diventa ovviamente più impegnativa (anche sul piano logico e sul piano storico) allorchè si deve ragionare in termini di sistema, e se non si supera il metodo sin qui utilizzato, che ha privilegiato la lettera della norma tributaria forse perché, dopo la riforma degli anni settanta e per molti anni ancora  è mancato un disegno unitario e condiviso,  attorno al quale ritrovarsi nella difesa dei valori fondanti, e attorno al quale costruire l’identità dell’ordinamento tributario (identità  che  però onestamente da qualche tempo  a questa parte incomincia a vedersi in qualche modo).

Un po’ tutti i settori del diritto hanno risentito  negli ultimi decenni della  tendenza che ha visto la prevalenza dei principi di parte speciale rispetto a quelli di carattere generale e la prevalenza dell’interpretazione letterale su quella logico-sistematica. L’unico settore nel quale ciò non è avvenuto è quello del diritto del lavoro. Qui, a mio avviso, lo Statuto dei lavoratori ha costituito un formidabile punto di riferimento, che ha fatto acquisire una portata inimmaginabile alle norme della Costituzione e che ha guidato gli interpreti nella costruzione di una disciplina, che si caratterizza per la forte presenza di principi generali che consentono di risolvere i problemi con una visione più unitaria dei fenomeni. Nella materia tributaria ciò non è certamente avvenuto. Basta fare l’esempio del problema del valore della legge nel tempo, con tutte le possibili ipotesi derivanti dalla  retroattività delle norme nuove e dall’ultrattività di quelle abrogate, dalla declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale o dalla ritenuta incompatibilità di norme nazionali con quelle comunitarie, per rendersi conto come hanno trovato cittadinanza le soluzioni più varie e spesso meno appaganti e meno eque.

 

2.Qualcuno ha già affermato che lo Statuto può avere un valore solo sul piano politico, e che di gran lunga minore è il suo valore  sul piano tecnico-giuridico, poichè conterrebbe dei “Proclami disarmati” (ciò è stato rilevato da M.F.Rinforzi in Il Sole 24 Ore del 14.7.2000, che ha ritenuto che una vera svolta in favore dei contribuenti si sarebbe potuta ottenere con la formulazione di una legge di rango costituzionale).  M.Clarich (in La sfida dei fatti per il Fisco dal volto gentile in Il Sole 24 ore del 17 .7. 2000), ritenendo che lo Statuto ha confermato norme già esistenti, ha rilevato  autorevolmente come la reiterazione di leggi vigenti è un mezzo, spesso di dubbia efficacia, per reagire alla loro disapplicazione diffusa tra i destinatari, ed ha fatto riferimento a questo proposito  alle grida di memoria manzoniana.

 A me pare che le valutazioni pessimistiche legate alla natura di legge ordinaria dello Statuto non possono condividersi, poiché anche le norme costituzionali, se non riscuotono grande condivisione, finiscono poi con l’essere disapplicate o non applicate nella maniera giusta ( e il fenomeno ha riguardato anche la nostra Costituzione, se è vero che  spesso si è fatto e si fa   riferimento più alla Costituzione materiale che a quella formale, che pure  è l’unica Costituzione che il popolo italiano si è dato allorchè ha deciso di darsene una). Con ciò, ovviamente, non voglio negare il valore  maggiore di una norma costituzionale rispetto ad una norma ordinaria, ma voglio sostenere che spesso la portata della norma è quella che il popolo ad essa soggetto ritiene di assegnare (a prescindere dall’involucro che contiene la norma) e che a questi fini vale molto il senso collettivo della legalità o della “sacralità” della legge, che è maggiore o minore in dipendenza delle scelte che un popolo vuole fare. Il problema allora è quello di essere tutti più attenti e forse più gelosi dei diritti che la legge  riconosce, per evitare la desuetudine (che, però, è anch’essa una scelta consapevole la cui responsabilità ricade sulla collettività e sugli interpreti, che di quella collettività costituiscono la punta di diamante).

I rilievi critici di Clarich devono fare riflettere perché riguardano gli aspetti sostanziali di un fenomeno complesso quale è quello della disapplicazione diffusa di una  legge che comporta obblighi per i consociati.

Le cose, però, negli ultimi anni nel settore tributario stanno cambiando, e sarebbe ingeneroso non riconoscerlo, anche perché si è avvertita una tendenza a fare uscire questa materia dal ghetto in cui per tanto tempo è stata relegata. Per fare degli esempi, si è introdotto in qualche misura il principio del contraddittorio anticipato; si sono delineati strumenti nuovi quali l’autotutela, la conciliazione e il diritto di interpello; sono stati reintrodotti meccanismi premiali di ampio respiro a supporto di interventi  più accettabili (perché più realistici ) che incidono massicciamente, anche se indirettamente, in tema di determinazione del reddito per le fasce  più a rischio e in tema di sanzioni, anche di natura penale; è stata istituita una Sezione Tributaria presso la Suprema Corte di Cassazione, che può svolgere un ruolo importante.

Certo, occorre riconoscere che il sistema tributario basato sulla minaccia delle sanzioni (penali e non penali, e spesso legate a violazioni di carattere formale),  che nel corso degli anni si era creato, poteva andare bene prima della  Costituzione, allorchè  non c’era la gran massa degli adempimenti che c’è oggi e allorchè la Pubblica Amministrazione aveva un ruolo ed un modus operandi molto diversi da quelli di oggi, ed occorre ribadire che quella di risolvere il problema della evasione prevalentemente con l’intervento del giudice penale è stata una illusione che gli studiosi più attenti avevano delineato con grande precisione. Allora, lo sforzo fatto in questi ultimi anni di costruire un clima nuovo nei rapporti tra Fisco e contribuenti viene proseguito con il richiamo alla legge n.241/1990 in tema di trasparenza e correttezza della Pubblica Amministrazione fatto dallo Statuto del contribuente e merita di essere apprezzato e sostenuto, soprattutto perché senza che ve ne fossero valide ragioni  nel 1990 si è esclusa dall’ambito di quella normativa  la parte della Pubblica Amministrazione che più delle altre fa sentire il fiato sul collo del cittadino.

Ben vengano, allora, le norme che possono servire a creare un contesto culturale nuovo, improntato al rispetto del cittadino, anche se queste norme non sono del tutto originali, soprattutto perché in questa materia il tentativo di creare rapporti più maturi idonei a debellare meglio il fenomeno della disapplicazione delle leggi tributarie che importano obblighi è stato fatto negli anni settanta ed è fallito, forse perché i tempi non erano maturi per costruire un clima di lealtà, utile per i cittadini e per il Fisco. Ma, non per questo si può rinunziare a lavorare tutti insieme per migliorare il sistema.

 

3.Per delineare il valore dello Statuto occorre tenere distinti i profili formali della nuova legge dai profili sostanziali.

Sul piano storico, al di là dell’esperienza dello Statuto Albertino (che ha radici e funzioni totalmente differenti, comunque poco rilevanti ai nostri fini), c’è l’esperienza trentennale dello Statuto dei lavoratori, contenuto nella legge n. 300/1970. Sia in questo caso che in quello del contribuente è stato utilizzato lo strumento della legge ordinaria, anche se la nuova legge che sto esaminando presenta delle atipicità, sulla cui valenza probabilmente si discuterà a lungo.

Mi sembra di potere rilevare, sulla base dell’esperienza dello Statuto dei lavoratori, che questa legge che all’inizio per molti sembrava quasi rivoluzionaria, ha liberato energie, ha creato  condivisioni sempre maggiori ed ha modificato un costume, tanto che oggi difficilmente la società italiana sarebbe disposta a rinunziare a questo strumento di garanzia che, a parte qualche sbavatura inevitabile, è servito a dare dignità al lavoratore. Verosimilmente ciò è accaduto perché la gran parte dei cittadini ha recepito e condiviso il messaggio di fondo di quello Statuto, ma è accaduto anche perchè  gli interpreti hanno contribuito in maniera notevole a riempire di contenuti validi i principi astratti della legge. In una parola, il diritto vivente, a parte qualche irrigidimento (quale quello relativo ai licenziamenti, su cui oggi qualcuno invoca modifiche), ha trovato il consenso dei consociati e si è consolidato. L’esperienza di quello Statuto è allora positiva e si può guardare con cauto ottimismo anche a questo Statuto del contribuente, anche se qui i titolari degli obblighi sono soggetti di diritto pubblico e il loro eventuale inadempimento crea forse agli interpreti maggiori difficoltà. Il problema, però, si può risolvere parlandone senza paure e senza cautele eccessive, ma con l’intento di contribuire ad attuare un sistema migliore di quello attuale, di cui si sente la necessità. A mio avviso, il legislatore ha fatto bene la sua parte. Toccherà a tutti ora acquisire le consapevolezze di cui ho parlato prima e comportarsi di conseguenza.

 

4.La prima atipicità riguarda l’affermazione secondo la quale “Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.

Per la prima volta (almeno, mi pare)  si vede esplicitato che delle nuove norme vengono emanate in attuazione di norme specifiche della Costituzione e sul piano formale sono portato a non dare una grandissima valenza a questa affermazione poiché  ogni legge in definitiva viene emanata in attuazione di un principio contenuto nella Carta Costituzionale, se è vero, come è vero, che tale Carta costituisce la legge fondamentale della Repubblica e che la discrezionalità del legislatore ordinario trova un limite invalicabile nei valori contenuti in Costituzione. Ritengo, allora, che sul piano formale questa espressione nulla aggiunge al valore della legge ordinaria  e che lo Statuto non appartiene ad una categoria a sé, diversa dalla legge ordinaria e diversa dalla legge costituzionale. Peraltro, l’espressione in esame  non era contenuta né nel disegno governativo, né nel testo approvato dal Senato, né di essa è cenno alcuno nella relazione  attenta e misurata dell’illustre  ed autorevole Professore On.le Gianni Marongiu. 

Penso che essa, però, possa servire ad esplicitare meglio sul piano sostanziale i contenuti della nuova legge e a rafforzare il valore di un intervento legislativo, che si è voluto collegare direttamente alle norme costituzionali dettate nella materia specifica del diritto tributario e della pubblica amministrazione.

Il legislatore ordinario che volesse modificare questa legge ed in particolare qualche principio in essa contenuto, potrebbe certamente farlo poiché il futuro legislatore formalmente ha gli stessi poteri di quello attuale. Sul piano sostanziale, però, questo legislatore dovrebbe confrontarsi con questa lettura autorevole delle norme e ciò potrebbe fare, a mio avviso, solo per ampliare  le situazioni giuridiche attive dei contribuenti e non  per peggiorarle. In un sistema democratico, indietro non si può tornare, tranne che non si modifichi la norma costituzionale di riferimento.

La stessa Corte Costituzionale, allorchè andrà in futuro a valutare la legittimità di qualche norma del sistema tributario, non può a mio avviso prescindere dalle indicazioni fornite dal legislatore con questa legge, proprio in considerazione del richiamo espresso in essa contenuto alle norme costituzionali, a cui si è inteso dare attuazione. Potrebbe anche succedere che la Corte non condivida qualche dettaglio contenuto in questa legge, ma si deve escludere la possibilità che il senso di tutela emergente da questa legge venga contestato  o venga  ridimensionato perché ritenuto non aderente per eccesso ai valori costituzionali, ricavabili magari da altre norme della Costituzione.

A me pare che il richiamo espresso fatto dal Parlamento a norme specifiche della Costituzione, il lungo ed approfondito dibattito parlamentare e le aspettative dei cittadini siano fatti idonei   a fare escludere che si possa ripetere quel che è avvenuto con il processo penale, le cui regole originarie sono state  rivisitate notevolmente e massicciamente fino a che  il Parlamento non ha riformulato l’art. 111 della Costituzione, ponendo così fine ad una situazione diventata difficile.

Né il riferimento alla vicenda dell’art. 111 Costituzione sembri ultroneo, posto che la materia tributaria è molto simile e molto vicina a quella penale: in entrambe abbiamo una situazione analoga, nel senso che da una parte abbiamo lo Stato che formula una pretesa (ed è quindi necessario individuare esattamente i limiti del potere di formulare la pretesa) e dall’altra abbiamo il cittadino che si difende da quella pretesa(ed è quindi necessario individuare esattamente i diritti che competono al cittadino). Forse, se si può fare un rilievo critico, si deve evidenziare che nello Statuto manca un riferimento al giusto processo. Qui si è persa una occasione per risolvere meglio per esempio il problema del diritto alla prova  alla luce del nuovo articolo 111, soprattutto in considerazione dell’orientamento che ha escluso e che continua ad escludere, senza valide ragioni, la prova testimoniale, quando invece si dà ampio spazio alle presunzioni, che non dovrebbero trovare cittadinanza in un processo nel quale la prova testimoniale non è ammessa (art.2729, comma 2 c.c., che esprime una esigenza sempre condivisibile e  che non può essere diversa solo se una delle parti ha natura pubblicistica).

Ma, a parte questo dato che manca, occorre ritenere che l’emanazione di norme in attuazione di principi Costituzionali a distanza di 50 anni dalla entrata in vigore della Costituzione ha veramente una portata storica poiché serve a rivitalizzare nel concreto norme che a volte sono rimaste astratte e lontane, o che hanno legittimato solo formalmente interventi normativi a volte discutibili attuati  magari con leggi interpretative e quindi retroattive. Questa legge avvicina la Costituzione al cittadino, ma i garanti di questo avvicinamento dovranno essere  tutti i soggetti che operano nell’ordinamento.

E così, il legislatore dovrà fare molto uso dell’autocontrollo e rispettare gli impegni che ha assunto in tema di formulazione di leggi tributarie. Ma anche i giudici sono chiamati a dare il giusto valore ai profili sostanziali della nuova legge e ritenere che essi danno contenuto alle norme costituzionali richiamate (nel senso che le norme costituzionali richiamate vanno lette e ricostruite in quella tale maniera),  sicchè una nuova norma che non fosse rispettosa di quei contenuti  dovrebbe essere rimessa alla Corte Costituzionale per farne esaminare la legittimità. Qui, il problema appare in tutta la sua portata: o si ritiene che le norme richiamate nello Statuto hanno quei contenuti esplicitati nella legge in esame (ed allora non c’è motivo per non dichiarare l’illegittimità di una norma che non rispetti quei limiti), oppure il lavoro svolto in questi quattro anni dal Parlamento viene di fatto ad  essere ritenuto inutile e dannoso, con la conseguenza di una perdita di credibilità  per tutti, poiché non sarebbe molto comprensibile se il senso delle norme costituzionali in argomento possa essere altro da quello esplicitato dal legislatore. Certo, su questioni di dettaglio può anche esserci una lettura differente, ma sulle questioni di principio che caratterizzano un ordinamento non ci si può discostare più di tanto, anche in considerazione delle norme comunitarie che per certi versi sono ancora più garantiste. Il rischio è molto grosso ed è opportuno che su questi profili riflettano tutti  e che  prevalga il senso del self restraint e del controllo rigoroso, ancorato anche ai valori che emergono dai trattati della Unione Europea in un contesto internazionale del tutto nuovo (spesso più liberale rispetto al nostro e più attento nella individuazione dei presupposti delle imposte e soprattutto delle tasse) .

Anche la Pubblica Amministrazione è chiamata a compiti nuovi e a modalità di intervento nuovi. Ma, anche qui, il controllo affidato alla giurisdizione potrà rafforzare il senso dei principi contenuti nello Statuto o indebolirli. Chiaramente, una inosservanza che non pregiudica nella  sostanza i diritti riconosciuti dallo Statuto non potrà condurre alla declaratoria  di nullità dell’atto irregolare, mentre una inosservanza che abbia un certo spessore deve comportare la nullità dell’atto o il suo annullamento.

E’ senz’altro vero che nello Statuto la nullità degli atti è prevista solo dall’art.6, comma 5, ultimo periodo, ma è altrettanto vero che l’atto privo di motivazione è illegittimo e deve

essere annullato sulla base dei principi generali (e il profilo della necessità della motivazione è senz’altro molto significativo ed importante nel contesto della nuova legge).

 

5.La seconda atipicità riguarda la possibilità  che le norme dello Statuto subiscano deroghe o modifiche. Il legislatore ha voluto rafforzare le norme emanate in questa occasione stabilendo  due vincoli abbastanza forti relativamente alle deroghe o alle modifiche che si dovessero verificare nel tempo, e prevedendo che deroghe e modifiche dovranno essere espresse e mai fatte con leggi speciali.

In particolare, la norma non parla di abrogazione, ma solo di deroghe o di modifiche. Questa idea è risalente al disegno governativo e non ha subìto alterazioni fino all’approvazione definitiva. La legge n. 4 del 1929, che conteneva il principio di fissità, parlava invece di abrogazione e di modifiche fatte da leggi posteriori.

Qualcuno potrebbe pensare ad una eccessiva enfatizzazione dello Statuto, che viene considerato come una Costituzione e non come una legge ordinaria. Solo le Costituzioni si pongono, infatti, come leggi che vengono proiettate nel futuro, senza che se ne possa prevedere una “abrogazione”, ma soltanto una “revisione”. Anche nella nostra Costituzione viene regolata soltanto la procedura di revisione e non si parla ovviamente di abrogazione. Certamente, il legislatore (tranne che non si voglia pensare ad una svista, ma la cosa non convince perchè sarebbe una svista troppo grossa, compiuta prima dal Governo e poi dal Parlamento), qualcosa avrà avuto in animo nel momento in cui ha parlato solo di deroghe o di modifiche e non anche di abrogazione. E qui forse aiuta a comprendere il fenomeno la distinzione fatta più sopra tra profili formali e profili sostanziali dello Statuto.

Sul piano formale, nessuno potrebbe ritenere, trattandosi di una legge ordinaria, che un futuro legislatore non abbia la legittimazione ad abrogare questa legge con la stessa procedura con la quale è stata approvata oggi. Se così non fosse, ci sarebbe una limitazione inaccettabile.

Sul piano sostanziale, però, occorre pur tenere presente che le norme dello Statuto sono state emanate in attuazione di norme costituzionali, sicchè hanno un rilievo, un peso, uno spessore che non può non essere maggiore rispetto a quello di  una legge ordinaria. E ciò non può non essere tenuto presente da un futuro legislatore, che deve ormai accettare l’idea della necessaria attuazione delle norme costituzionali richiamate nello Statuto, per cui potrebbe modificare sì qualcosa, ma  non potrebbe tornare indietro ed abrogare questa legge.

Nessun problema pone l’esclusione della deroga o modifica tacita o implicita. Qualche problema potrebbe sorgere  per  l’individuazione delle “leggi speciali”, mai idonee ad operare deroghe o modifiche. In verità si potrebbe sostenere che oggi  quasi tutte le leggi che vengono emanate dal Parlamento sono tendenzialmente leggi speciali, tranne che lo stesso parlamento non offra concreti elementi per qualificare una nuova legge come generale (cosa che per esempio è avvenuto con il d.lgs. n.472/97 in tema di riforma delle sanzioni tributarie non penali). Sarà comunque sempre l’interprete a dovere valutare se ricorrono entrambe le condizioni volute dal legislatore dello Statuto per ritenere verificata una deroga o una modifica, per cui attorno alla soluzione prospettata dovrà formarsi un consenso legittimante.

 

 6.In conclusione, mi sembra di potere segnalare che il legislatore non solo ha posto a se stesso delle limitazioni di natura procedimentale perché ha previsto che le leggi tributarie debbano avere una migliore qualità e non possono presentare alcune caratteristiche negative che il passato ci aveva abituato a  vedere, ma ha rafforzato notevolmente la nuova legge rendendone più difficile le modificazioni o le deroghe.

Questo ultimo profilo per me è molto importante perché:

a)evidentemente, i principi  in essa contenuti sono stati ritenuti fondanti, condivisi grandemente e meritevoli di essere proiettati nel futuro senza alcuna scadenza in vista, ma anzi con la convinzione di una loro tendenziale resistenza e fissità;

b)questa consapevolezza manifestata dal legislatore comporta oggettivamente un ampliamento dello spazio degli interpreti che diventano i custodi di quei principi che si prevede resteranno a lungo e che verosimilmente sono e diventano irreversibili.

Non si dovrebbe vivere più alla giornata e leggere le varie norme  tributarie solo per le parole in esse contenute, spesso valorizzando eccessivamente  anche una virgola, ma bisogna ormai dare alle norme speciali un significato che sia compatibile con i principi contenuti nello Statuto poiché questi principi sono espressione di valori contenuti in norme costituzionali ben individuate, sono principi condivisi o meritevoli di essere condivisi, e destinati a durare nel tempo e a dare al contribuente la dignità che lo Statuto del lavoro ha dato al lavoratore;

c)l’irrigidimento della normativa  dello Statuto fa diventare  inevitabilmente più flessibile l’opera degli interpreti, che avranno il compito di acquisire e cogliere le nuove esigenze, di rielaborarle in termini di compatibilità e di rapportarle ai principi enunciati nello Statuto, che dovranno essere  così esplicitati senza paure eccessive, ma anche senza sbavature o stravaganze derivanti da uno spirito di crociata che non potrebbe essere accettato né dal legislatore, né dalla Amministrazione. Ciò sicuramente non avverrà se ci sarà un confronto serrato  ed approfondito tra gli interpreti chiamati ad essere i garanti dello Statuto (la Corte Costituzionale, il giudice, la dottrina), tenendo conto anche di quello che avviene nell’ambito del diritto pubblico in genere, oggi in una fase di grosse trasformazioni, così come in una fase di grosse trasformazioni è stato il diritto privato al momento dell’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori (allorchè sono stati rimessi in discussione i rapporti interpersonali nell’ambito della famiglia e del posto di lavoro).

Probabilmente, la chiave di lettura più giusta per evitare  sbavature è quella di ritenere che le norme costituzionali richiamate nell’articolo 1 dello Statuto, che fino a questo momento per una serie di motivi non hanno avuto una lettura appagante sul piano dell’equità, hanno finalmente una lettura autorevole a cui occorre ricollegarsi per evitare che la questione fiscale possa diventare una questione solo  politica e non anche giuridica.