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1. L’emanazione della legge contenente lo Statuto
del contribuente è senza dubbio
un fatto molto importante per i contribuenti italiani e per lo stesso
ordinamento tributario, che si è arricchito di una serie di principi
che possono contribuire a migliorare nel tempo i rapporti tra Stato e
cittadini.
E’ un fatto importante perché l’idea stessa di
uno Statuto fa pensare ad una legge che contiene diritti nuovi,
verosimilmente attesi già da molto tempo dai consociati, riconosciuti
in maniera solenne da uno Stato che vuole offrire uno strumento di
tutela più visibile in favore di chi fino a quel momento ha avuto
senz’altro più doveri che diritti.
Probabilmente non è giusto enfatizzare
eccessivamente il testo della legge, e non
è giusto neanche minimizzare la portata del fenomeno; è forse
più giusto riflettere sui
principi contenuti nella
legge nel tentativo di
raggiungere una loro migliore conoscenza, con la
convinzione che non
si tratta di una legge qualsiasi, e che invece si tratta di una legge più
impegnativa che richiede ad ogni operatore uno sforzo culturale inteso a
rispettare giorno per
giorno le nuove regole e a pretendere che anche gli altri facciano la
stessa cosa. Ogni legge vale non tanto per quello che contiene sul piano
formale, ma per quanto si radica nella coscienza dei consociati, per
come viene attuata dai destinatari che in base ad essa hanno degli
obblighi, e anche per come
viene richiesta ed invocata da chi in essa trova la fonte per i propri
diritti. In questo momento storico le attese che qualcosa possa cambiare
in meglio sono molto diffuse e non è giusto disperderle con un
atteggiamento di pessimismo e di rassegnazione, come se tutto dipende dagli altri, ed in particolare dal legislatore. Si tratta
di convincersi che la emanazione di una legge
di questo tipo non è da sola sufficiente per cambiare le cose;
la legge però può essere lo strumento per creare tutti insieme un
costume nuovo.
E’ ancora un fatto importante perchè in poche
altre occasioni il
Parlamento ha dovuto discutere
tanto per scrivere pochi articoli (appena 21). Il disegno di
legge governativo è stato approvato l’8 agosto 1996 e sono stati
necessari ben 4 anni di discussioni per approvare in via definitiva un
testo che durante il cammino parlamentare ha subìto diverse modifiche.
Certamente, non è facile capire perché ci sia voluto tanto tempo per
formulare un testo presentato dalla
maggioranza di governo, condiviso e atteso senza dubbio dalla
gran parte dei cittadini e, almeno per quello che è emerso dalla grande
stampa quotidiana, non contrastato eccessivamente dalle forze di
opposizione. Forse, però, l’approfondimento che c’è stato in sede parlamentare è servito a
preparare meglio l’evento che ha una portata storica,
e a fare maturare nei Parlamentari e nel Governo (che ha
presentato il disegno di legge e lo ha portato a compimento) la
consapevolezza degli impegni solenni che senza dubbio vanno in una
direzione opposta alle scelte normative operate in passato in questa
materia. Forse, il lungo lasso di tempo
e le discussioni fatte varranno ad impedire che qualcuno possa
sostenere che sono state fatte scelte affrettate, o che i tempi non sono
maturi, o che sono stati assunti obblighi che non si possono mantenere.
E’ pur vero che le sanzioni per un eventuale inadempimento non sono
molto visibili nella legge, ma è altrettanto vero che molto dipenderà
dalla capacità che gli
interpreti avranno ad elaborare i migliori strumenti di difesa di queste
norme.
E’ un fatto importante infine perché questa legge
contiene i principi generali dell’ordinamento tributario, mai
formulati nel nostro paese in questo settore tanto importante del
diritto, che individua gli obblighi di contribuzione dei cittadini, ma
che allo stesso tempo individua i limiti del potere pubblico. Ancor di
più, però, l’importanza emerge dalla controtendenza che a me pare di
potere individuare in questo momento in cui, dopo molti anni
di cultura della legge speciale e della frammentazione, si è
avuto il coraggio di tentare in questa materia la strada dei principi
generali, tante volte invocata dalla dottrina più attenta e più
qualificata. Il male peggiore della legislazione successiva alla riforma
degli anni settanta è stata la mancanza di uno strumento generale che
potesse agevolare l’interprete a pensare in termini di sistema. Fino
ad ora ci sono state solo poche norme costituzionali la cui lettura
o la cui applicazione non è stata facile per la loro generica
programmaticità (e forse giustamente si dice oggi all’art. 1 della
nuova legge che le disposizioni sono emanate in “attuazione” degli
articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione) e per una incompiuta
acquisizione del concetto di cittadinanza che ha imposto a molti in tutti gli anni della Repubblica una cautela
eccessiva e forse remore non giustificate.
Spesso gli interventi normativi sono stati settoriali e
scoordinati tra loro, e questo ha agevolato la cultura del particolare,
del provvisorio, della prevalenza del dato testuale. Ma, la nuova legge
servirà a poco se non si riacquisisce, anche qui in controtendenza,
la consapevolezza del valore dei principi generali e
con essa la consapevolezza del ruolo dell’interpretazione, che
diventa ovviamente più impegnativa (anche sul piano logico e sul piano
storico) allorchè si deve ragionare in termini di sistema, e se non si
supera il metodo sin qui utilizzato, che ha privilegiato la lettera
della norma tributaria forse perché, dopo la riforma degli anni
settanta e per molti anni ancora è
mancato un disegno unitario e condiviso,
attorno al quale ritrovarsi nella difesa dei valori fondanti, e
attorno al quale costruire l’identità dell’ordinamento tributario
(identità che
però onestamente da qualche tempo
a questa parte incomincia a vedersi in qualche modo).
Un po’ tutti i settori del diritto hanno risentito
negli ultimi decenni della tendenza
che ha visto la prevalenza dei principi di parte speciale rispetto a
quelli di carattere generale e la prevalenza dell’interpretazione
letterale su quella logico-sistematica. L’unico settore nel quale ciò
non è avvenuto è quello del diritto del lavoro. Qui, a mio avviso, lo
Statuto dei lavoratori ha costituito un formidabile punto di
riferimento, che ha fatto acquisire una portata inimmaginabile alle
norme della Costituzione e che ha guidato gli interpreti nella
costruzione di una disciplina, che si caratterizza per la forte presenza
di principi generali che consentono di risolvere i problemi con una
visione più unitaria dei fenomeni. Nella materia tributaria ciò non è
certamente avvenuto. Basta fare l’esempio del problema del valore
della legge nel tempo, con tutte le possibili ipotesi derivanti dalla
retroattività delle norme nuove e dall’ultrattività di quelle
abrogate, dalla declaratoria di illegittimità da parte della Corte
Costituzionale o dalla ritenuta incompatibilità di norme nazionali con
quelle comunitarie, per rendersi conto come hanno trovato cittadinanza
le soluzioni più varie e spesso meno appaganti e meno eque.
2.Qualcuno ha già affermato che lo Statuto può
avere un valore solo sul piano politico, e che di gran lunga minore è
il suo valore sul piano
tecnico-giuridico, poichè conterrebbe dei “Proclami disarmati” (ciò
è stato rilevato da M.F.Rinforzi in Il Sole 24 Ore del 14.7.2000, che
ha ritenuto che una vera svolta in favore dei contribuenti si sarebbe
potuta ottenere con la formulazione di una legge di rango
costituzionale). M.Clarich
(in La sfida dei fatti per il Fisco dal volto gentile in Il Sole 24 ore
del 17 .7. 2000), ritenendo che lo Statuto ha confermato norme già
esistenti, ha rilevato autorevolmente
come la reiterazione di leggi vigenti è un mezzo, spesso di dubbia
efficacia, per reagire alla loro disapplicazione diffusa tra i
destinatari, ed ha fatto riferimento a questo proposito
alle grida di memoria manzoniana.
A me
pare che le valutazioni pessimistiche legate alla natura di legge
ordinaria dello Statuto non possono condividersi, poiché anche le norme
costituzionali, se non riscuotono grande condivisione, finiscono poi con
l’essere disapplicate o non applicate nella maniera giusta ( e il
fenomeno ha riguardato anche la nostra Costituzione, se è vero che
spesso si è fatto e si fa
riferimento più alla Costituzione materiale che a quella
formale, che pure è l’unica Costituzione che il popolo italiano si è dato
allorchè ha deciso di darsene una). Con ciò, ovviamente, non voglio
negare il valore maggiore
di una norma costituzionale rispetto ad una norma ordinaria, ma voglio
sostenere che spesso la portata della norma è quella che il popolo ad
essa soggetto ritiene di assegnare (a prescindere dall’involucro che
contiene la norma) e che a questi fini vale molto il senso collettivo
della legalità o della “sacralità” della legge, che è maggiore o
minore in dipendenza delle scelte che un popolo vuole fare. Il problema
allora è quello di essere tutti più attenti e forse più gelosi dei
diritti che la legge riconosce,
per evitare la desuetudine (che, però, è anch’essa una scelta
consapevole la cui responsabilità ricade sulla collettività e sugli
interpreti, che di quella collettività costituiscono la punta di
diamante).
I rilievi critici di Clarich devono fare riflettere
perché riguardano gli aspetti sostanziali di un fenomeno complesso
quale è quello della disapplicazione diffusa di una
legge che comporta obblighi per i consociati.
Le cose, però, negli ultimi anni nel settore
tributario stanno cambiando, e sarebbe ingeneroso non riconoscerlo,
anche perché si è avvertita una tendenza a fare uscire questa materia
dal ghetto in cui per tanto tempo è stata relegata. Per fare degli
esempi, si è introdotto in qualche misura il principio del
contraddittorio anticipato; si sono delineati strumenti nuovi quali l’autotutela,
la conciliazione e il diritto di interpello; sono stati reintrodotti
meccanismi premiali di ampio respiro a supporto di interventi
più accettabili (perché più realistici ) che incidono
massicciamente, anche se indirettamente, in tema di determinazione del
reddito per le fasce più a
rischio e in tema di sanzioni, anche di natura penale; è stata
istituita una Sezione Tributaria presso la Suprema Corte di Cassazione,
che può svolgere un ruolo importante.
Certo, occorre riconoscere che il sistema tributario
basato sulla minaccia delle sanzioni (penali e non penali, e spesso
legate a violazioni di carattere formale),
che nel corso degli anni si era creato, poteva andare bene prima
della Costituzione, allorchè
non c’era la gran massa degli adempimenti che c’è oggi e
allorchè la Pubblica Amministrazione aveva un ruolo ed un modus
operandi molto diversi da quelli di oggi, ed occorre ribadire che quella
di risolvere il problema della evasione prevalentemente con
l’intervento del giudice penale è stata una illusione che gli
studiosi più attenti avevano delineato con grande precisione. Allora,
lo sforzo fatto in questi ultimi anni di costruire un clima nuovo nei
rapporti tra Fisco e contribuenti viene proseguito con il richiamo alla
legge n.241/1990 in tema di trasparenza e correttezza della Pubblica
Amministrazione fatto dallo Statuto del contribuente e merita di essere
apprezzato e sostenuto, soprattutto perché senza che ve ne fossero
valide ragioni nel 1990 si
è esclusa dall’ambito di quella normativa
la parte della Pubblica Amministrazione che più delle altre fa
sentire il fiato sul collo del cittadino.
Ben vengano, allora, le norme che possono servire a
creare un contesto culturale nuovo, improntato al rispetto del
cittadino, anche se queste norme non sono del tutto originali,
soprattutto perché in questa materia il tentativo di creare rapporti più
maturi idonei a debellare meglio il fenomeno della disapplicazione delle
leggi tributarie che importano obblighi è stato fatto negli anni
settanta ed è fallito, forse perché i tempi non erano maturi per
costruire un clima di lealtà, utile per i cittadini e per il Fisco. Ma,
non per questo si può rinunziare a lavorare tutti insieme per
migliorare il sistema.
3.Per delineare il valore dello Statuto occorre
tenere distinti i profili formali della nuova legge dai profili
sostanziali.
Sul piano storico, al di là dell’esperienza dello
Statuto Albertino (che ha radici e funzioni totalmente differenti,
comunque poco rilevanti ai nostri fini), c’è l’esperienza
trentennale dello Statuto dei lavoratori, contenuto nella legge n.
300/1970. Sia in questo caso che in quello del contribuente è stato
utilizzato lo strumento della legge ordinaria, anche se la nuova legge
che sto esaminando presenta delle atipicità, sulla cui valenza
probabilmente si discuterà a lungo.
Mi sembra di potere rilevare, sulla base
dell’esperienza dello Statuto dei lavoratori, che questa legge che
all’inizio per molti sembrava quasi rivoluzionaria, ha liberato
energie, ha creato condivisioni
sempre maggiori ed ha modificato un costume, tanto che oggi
difficilmente la società italiana sarebbe disposta a rinunziare a
questo strumento di garanzia che, a parte qualche sbavatura inevitabile,
è servito a dare dignità al lavoratore. Verosimilmente ciò è
accaduto perché la gran parte dei cittadini ha recepito e condiviso il
messaggio di fondo di quello Statuto, ma è accaduto anche perchè
gli interpreti hanno contribuito in maniera notevole a riempire
di contenuti validi i principi astratti della legge. In una parola, il
diritto vivente, a parte qualche irrigidimento (quale quello relativo ai
licenziamenti, su cui oggi qualcuno invoca modifiche), ha trovato il
consenso dei consociati e si è consolidato. L’esperienza di quello
Statuto è allora positiva e si può guardare con cauto ottimismo anche
a questo Statuto del contribuente, anche se qui i titolari degli
obblighi sono soggetti di diritto pubblico e il loro eventuale
inadempimento crea forse agli interpreti maggiori difficoltà. Il
problema, però, si può risolvere parlandone senza paure e senza
cautele eccessive, ma con l’intento di contribuire ad attuare un
sistema migliore di quello attuale, di cui si sente la necessità. A mio
avviso, il legislatore ha fatto bene la sua parte. Toccherà a tutti ora
acquisire le consapevolezze di cui ho parlato prima e comportarsi di
conseguenza.
4.La prima atipicità riguarda l’affermazione
secondo la quale “Le disposizioni della presente legge, in attuazione
degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi
generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.
Per la prima volta (almeno, mi pare)
si vede esplicitato che delle nuove norme vengono emanate in
attuazione di norme specifiche della Costituzione e sul piano formale
sono portato a non dare una grandissima valenza a questa affermazione
poiché ogni legge in
definitiva viene emanata in attuazione di un principio contenuto nella
Carta Costituzionale, se è vero, come è vero, che tale Carta
costituisce la legge fondamentale della Repubblica e che la
discrezionalità del legislatore ordinario trova un limite invalicabile
nei valori contenuti in Costituzione. Ritengo, allora, che sul piano
formale questa espressione nulla aggiunge al valore della legge
ordinaria e che lo Statuto
non appartiene ad una categoria a sé, diversa dalla legge ordinaria e
diversa dalla legge costituzionale. Peraltro, l’espressione in esame
non era contenuta né nel disegno governativo, né nel testo
approvato dal Senato, né di essa è cenno alcuno nella relazione
attenta e misurata dell’illustre
ed autorevole Professore On.le Gianni Marongiu.
Penso che essa, però, possa servire ad esplicitare
meglio sul piano sostanziale i contenuti della nuova legge e a
rafforzare il valore di un intervento legislativo, che si è voluto
collegare direttamente alle norme costituzionali dettate nella materia
specifica del diritto tributario e della pubblica amministrazione.
Il legislatore ordinario che volesse modificare
questa legge ed in particolare qualche principio in essa contenuto,
potrebbe certamente farlo poiché il futuro legislatore formalmente ha
gli stessi poteri di quello attuale. Sul piano sostanziale, però,
questo legislatore dovrebbe confrontarsi con questa lettura autorevole
delle norme e ciò potrebbe fare, a mio avviso, solo per ampliare
le situazioni giuridiche attive dei contribuenti e non per peggiorarle. In un sistema democratico, indietro non si
può tornare, tranne che non si modifichi la norma costituzionale di
riferimento.
La stessa Corte Costituzionale, allorchè andrà in
futuro a valutare la legittimità di qualche norma del sistema
tributario, non può a mio avviso prescindere dalle indicazioni fornite
dal legislatore con questa legge, proprio in considerazione del richiamo
espresso in essa contenuto alle norme costituzionali, a cui si è inteso
dare attuazione. Potrebbe anche succedere che la Corte non condivida
qualche dettaglio contenuto in questa legge, ma si deve escludere la
possibilità che il senso di tutela emergente da questa legge venga
contestato o venga
ridimensionato perché ritenuto non aderente per eccesso ai
valori costituzionali, ricavabili magari da altre norme della
Costituzione.
A me pare che il richiamo espresso fatto dal
Parlamento a norme specifiche della Costituzione, il lungo ed
approfondito dibattito parlamentare e le aspettative dei cittadini siano
fatti idonei a fare
escludere che si possa ripetere quel che è avvenuto con il processo
penale, le cui regole originarie sono state
rivisitate notevolmente e massicciamente fino a che
il Parlamento non ha riformulato l’art. 111 della Costituzione,
ponendo così fine ad una situazione diventata difficile.
Né il riferimento alla vicenda dell’art. 111
Costituzione sembri ultroneo, posto che la materia tributaria è molto
simile e molto vicina a quella penale: in entrambe abbiamo una
situazione analoga, nel senso che da una parte abbiamo lo Stato che
formula una pretesa (ed è quindi necessario individuare esattamente i
limiti del potere di formulare la pretesa) e dall’altra abbiamo il
cittadino che si difende da quella pretesa(ed è quindi necessario
individuare esattamente i diritti che competono al cittadino). Forse, se
si può fare un rilievo critico, si deve evidenziare che nello Statuto
manca un riferimento al giusto processo. Qui si è persa una occasione
per risolvere meglio per esempio il problema del diritto alla prova
alla luce del nuovo articolo 111, soprattutto in considerazione
dell’orientamento che ha escluso e che continua ad escludere, senza
valide ragioni, la prova testimoniale, quando invece si dà ampio spazio
alle presunzioni, che non dovrebbero trovare cittadinanza in un processo
nel quale la prova testimoniale non è ammessa (art.2729, comma 2 c.c.,
che esprime una esigenza sempre condivisibile e che non può essere diversa solo se una delle parti ha natura
pubblicistica).
Ma, a parte questo dato che manca, occorre ritenere
che l’emanazione di norme in attuazione di principi Costituzionali a
distanza di 50 anni dalla entrata in vigore della Costituzione ha
veramente una portata storica poiché serve a rivitalizzare nel concreto
norme che a volte sono rimaste astratte e lontane, o che hanno
legittimato solo formalmente interventi normativi a volte discutibili
attuati magari con leggi
interpretative e quindi retroattive. Questa legge avvicina la
Costituzione al cittadino, ma i garanti di questo avvicinamento dovranno
essere tutti i soggetti che
operano nell’ordinamento.
E così, il legislatore dovrà fare molto uso
dell’autocontrollo e rispettare gli impegni che ha assunto in tema di
formulazione di leggi tributarie. Ma anche i giudici sono chiamati a
dare il giusto valore ai profili sostanziali della nuova legge e
ritenere che essi danno contenuto alle norme costituzionali richiamate
(nel senso che le norme costituzionali richiamate vanno lette e
ricostruite in quella tale maniera),
sicchè una nuova norma che non fosse rispettosa di quei
contenuti dovrebbe essere
rimessa alla Corte Costituzionale per farne esaminare la legittimità.
Qui, il problema appare in tutta la sua portata: o si ritiene che le
norme richiamate nello Statuto hanno quei contenuti esplicitati nella
legge in esame (ed allora non c’è motivo per non dichiarare
l’illegittimità di una norma che non rispetti quei limiti), oppure il
lavoro svolto in questi quattro anni dal Parlamento viene di fatto ad
essere ritenuto inutile e dannoso, con la conseguenza di una
perdita di credibilità per
tutti, poiché non sarebbe molto comprensibile se il senso delle norme
costituzionali in argomento possa essere altro da quello esplicitato dal
legislatore. Certo, su questioni di dettaglio può anche esserci una
lettura differente, ma sulle questioni di principio che caratterizzano
un ordinamento non ci si può discostare più di tanto, anche in
considerazione delle norme comunitarie che per certi versi sono ancora
più garantiste. Il rischio è molto grosso ed è opportuno che su
questi profili riflettano tutti e
che prevalga il senso del
self restraint e del controllo rigoroso, ancorato anche ai valori che
emergono dai trattati della Unione Europea in un contesto internazionale
del tutto nuovo (spesso più liberale rispetto al nostro e più attento
nella individuazione dei presupposti delle imposte e soprattutto delle
tasse) .
Anche la Pubblica Amministrazione è chiamata a
compiti nuovi e a modalità di intervento nuovi. Ma, anche qui, il
controllo affidato alla giurisdizione potrà rafforzare il senso dei
principi contenuti nello Statuto o indebolirli. Chiaramente, una
inosservanza che non pregiudica nella
sostanza i diritti riconosciuti dallo Statuto non potrà condurre
alla declaratoria di nullità dell’atto irregolare, mentre una inosservanza
che abbia un certo spessore deve comportare la nullità dell’atto o il
suo annullamento.
E’ senz’altro vero che nello Statuto la nullità
degli atti è prevista solo dall’art.6, comma 5, ultimo periodo, ma è
altrettanto vero che l’atto privo di motivazione è illegittimo e deve
essere annullato sulla base dei principi generali (e
il profilo della necessità della motivazione è senz’altro molto
significativo ed importante nel contesto della nuova legge).
5.La seconda atipicità riguarda la possibilità
che le norme dello Statuto subiscano deroghe o modifiche. Il
legislatore ha voluto rafforzare le norme emanate in questa occasione
stabilendo due vincoli
abbastanza forti relativamente alle deroghe o alle modifiche che si
dovessero verificare nel tempo, e prevedendo che deroghe e modifiche
dovranno essere espresse e mai fatte con leggi speciali.
In particolare, la norma non parla di abrogazione, ma
solo di deroghe o di modifiche. Questa idea è risalente al disegno
governativo e non ha subìto alterazioni fino all’approvazione
definitiva. La legge n. 4 del 1929, che conteneva il principio di fissità,
parlava invece di abrogazione e di modifiche fatte da leggi posteriori.
Qualcuno potrebbe pensare ad una eccessiva
enfatizzazione dello Statuto, che viene considerato come una
Costituzione e non come una legge ordinaria. Solo le Costituzioni si
pongono, infatti, come leggi che vengono proiettate nel futuro, senza
che se ne possa prevedere una “abrogazione”, ma soltanto una
“revisione”. Anche nella nostra Costituzione viene regolata soltanto
la procedura di revisione e non si parla ovviamente di abrogazione.
Certamente, il legislatore (tranne che non si voglia pensare ad una
svista, ma la cosa non convince perchè sarebbe una svista troppo
grossa, compiuta prima dal Governo e poi dal Parlamento), qualcosa avrà
avuto in animo nel momento in cui ha parlato solo di deroghe o di
modifiche e non anche di abrogazione. E qui forse aiuta a comprendere il
fenomeno la distinzione fatta più sopra tra profili formali e profili
sostanziali dello Statuto.
Sul piano formale, nessuno potrebbe ritenere,
trattandosi di una legge ordinaria, che un futuro legislatore non abbia
la legittimazione ad abrogare questa legge con la stessa procedura con
la quale è stata approvata oggi. Se così non fosse, ci sarebbe una
limitazione inaccettabile.
Sul piano sostanziale, però, occorre pur tenere
presente che le norme dello Statuto sono state emanate in attuazione di
norme costituzionali, sicchè hanno un rilievo, un peso, uno spessore
che non può non essere maggiore rispetto a quello di
una legge ordinaria. E ciò non può non essere tenuto presente
da un futuro legislatore, che deve ormai accettare l’idea della
necessaria attuazione delle norme costituzionali richiamate nello
Statuto, per cui potrebbe modificare sì qualcosa, ma
non potrebbe tornare indietro ed abrogare questa legge.
Nessun problema pone l’esclusione della deroga o
modifica tacita o implicita. Qualche problema potrebbe sorgere
per l’individuazione
delle “leggi speciali”, mai idonee ad operare deroghe o modifiche.
In verità si potrebbe sostenere che oggi quasi tutte le leggi che vengono emanate dal Parlamento sono
tendenzialmente leggi speciali, tranne che lo stesso parlamento non
offra concreti elementi per qualificare una nuova legge come generale
(cosa che per esempio è avvenuto con il d.lgs. n.472/97 in tema di
riforma delle sanzioni tributarie non penali). Sarà comunque sempre
l’interprete a dovere valutare se ricorrono entrambe le condizioni
volute dal legislatore dello Statuto per ritenere verificata una deroga
o una modifica, per cui attorno alla soluzione prospettata dovrà
formarsi un consenso legittimante.
6.In
conclusione, mi sembra di potere segnalare che il legislatore non solo
ha posto a se stesso delle limitazioni di natura procedimentale perché
ha previsto che le leggi tributarie debbano avere una migliore qualità
e non possono presentare alcune caratteristiche negative che il passato
ci aveva abituato a vedere,
ma ha rafforzato notevolmente la nuova legge rendendone più difficile
le modificazioni o le deroghe.
Questo ultimo profilo per me è molto importante
perché:
a)evidentemente, i principi
in essa contenuti sono stati ritenuti fondanti, condivisi
grandemente e meritevoli di essere proiettati nel futuro senza alcuna
scadenza in vista, ma anzi con la convinzione di una loro tendenziale
resistenza e fissità;
b)questa consapevolezza manifestata dal legislatore
comporta oggettivamente un ampliamento dello spazio degli interpreti che
diventano i custodi di quei principi che si prevede resteranno a lungo e
che verosimilmente sono e diventano irreversibili.
Non si dovrebbe vivere più alla giornata e leggere
le varie norme tributarie
solo per le parole in esse contenute, spesso valorizzando eccessivamente
anche una virgola, ma bisogna ormai dare alle norme speciali un
significato che sia compatibile con i principi contenuti nello Statuto
poiché questi principi sono espressione di valori contenuti in norme
costituzionali ben individuate, sono principi condivisi o meritevoli di
essere condivisi, e destinati a durare nel tempo e a dare al
contribuente la dignità che lo Statuto del lavoro ha dato al
lavoratore;
c)l’irrigidimento della normativa
dello Statuto fa diventare inevitabilmente
più flessibile l’opera degli interpreti, che avranno il compito di
acquisire e cogliere le nuove esigenze, di rielaborarle in termini di
compatibilità e di rapportarle ai principi enunciati nello Statuto, che
dovranno essere così
esplicitati senza paure eccessive, ma anche senza sbavature o
stravaganze derivanti da uno spirito di crociata che non potrebbe essere
accettato né dal legislatore, né dalla Amministrazione. Ciò
sicuramente non avverrà se ci sarà un confronto serrato
ed approfondito tra gli interpreti chiamati ad essere i garanti
dello Statuto (la Corte Costituzionale, il giudice, la dottrina),
tenendo conto anche di quello che avviene nell’ambito del diritto
pubblico in genere, oggi in una fase di grosse trasformazioni, così
come in una fase di grosse trasformazioni è stato il diritto privato al
momento dell’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori (allorchè
sono stati rimessi in discussione i rapporti interpersonali
nell’ambito della famiglia e del posto di lavoro).
Probabilmente, la chiave di lettura più giusta per
evitare sbavature è quella
di ritenere che le norme costituzionali richiamate nell’articolo 1
dello Statuto, che fino a questo momento per una serie di motivi non
hanno avuto una lettura appagante sul piano dell’equità, hanno
finalmente una lettura autorevole a cui occorre ricollegarsi per evitare
che la questione fiscale possa diventare una questione solo
politica e non anche giuridica.
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