1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle
quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali,
pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni
tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio,
e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento,
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di
imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i
processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora
notificato atto di imposizione, possono essere definite a domanda
del ricorrente, con il pagamento della somma:
a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a
euro 2.000;
b) pari al 10%, del valore della lite, se questo è di
importo superiore a euro 2000 e fino a euro 20.000.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate
entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per
il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni
caso la compensazione prevista dall'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate
anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari
importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato
nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al
saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per il
versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia
con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione
del detto importo, aumentato di un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a
ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni
considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa
all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
b) per lite pendente si intende, quella per la quale
non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito
della sentenza nella segreteria commissione tributaria; la lite è
pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o
sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;
c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta
accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso
di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione,
al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al
tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso
di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al
tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite;
il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto
impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e
dai tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche
all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa
lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è
intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado
di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la
definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore
accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso.
In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali
prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della
sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo
previsto.
4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai
fini del contributo per il servizio sanitario nazionale.
5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio
2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo
2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo
le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia il
cui ufficio è parte nel giudizio.
6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il
cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la
notifica dell'atto impugnabile e in pendenza di giudizio, anche se
non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate
in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella
di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini
specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate
alla data dei versamento di cui al comma 2 sono pagate alla
scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque
luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal
ricorrente.
7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno
2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della
controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta
del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni
del presente articolo.
L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per
le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni
tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino
al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a
seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della
domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto. La
predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
commissione entro il 30 giugno 2005.
8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare
oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito
di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento
della somma di cui allo stesso comma e al comma 5 è effettuato
entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta,
qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è
consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30
giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione
dell'ufficio.
può essere utile un confronto con
l'art. 2‑quinquies
del decreto‑legge 30 settembre 1994, n. 564 (aggiunto dalla legge di
conversione 30 novembre 1994, n. 656)
1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 31 dicembre
1994
dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle
che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi
compresi i processi verbali di constatazione per i
quali non sia stato ancora notificato atto di
imposizione, possono essere definite, a domanda del
ricorrente:
a) con il pagamento della somma di lire 150
mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al
dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo
superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.
2. Qualora, per le liti in materia di
imposte sulle successioni e
donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento
di
valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli
elementi
per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di
cui
al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento
delle somme
indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla
base della
liquidazione effettuata da parte dell'ufficio
competente entro il 31
dicembre 1995.
3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante
versamento
in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma
1 e
con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui
alla
lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti
affluiscono ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
4. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la
contestazione relativa a ciascun
atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato
considerando,
comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta
sull'incremento
del valore degli immobili;
b) per valore della lite si intende
l'importo dell'imposta accertata
al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo
stesso
atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione
di
sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il
valore delle
liti in materia di imposte sulle successioni e
donazioni, di registro,
ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli
immobili è
costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato.
Se il
giudizio è pendente, dopo che è intervenuta
decisione di commissione
tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base
del
calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è
comunque il
valore accertato;
c) in mancanza di avviso di accertamento e
quando i processi verbali
prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della
sanzione
necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;
d) la lite è pendente anche nel caso che il
ricorso presentato sia
dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;
e) il reddito definito ai sensi dei commi
precedenti non rileva ai
fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.
5. I giudizi di cui al comma 1 sono
sospesi fino al 15 dicembre
1994; tuttavia, qualora sia stata già
fissata udienza di discussione
nel suddetto periodo, i giudizi sono
sospesi all'udienza medesima a
richiesta del contribuente che dichiari di
volersi avvalere delle
disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme
di cui al
comma 1 estingue il giudizio.
6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è
previsto dalle
vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche
se
non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme,
a seguito delle
definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La
definizione non dà
comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate
dal
ricorrente.
7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere
oggetto della
conciliazione prevista nell'articolo 2-sexies.
8. Il pagamento del dieci per cento
del valore della lite, come
stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo
il limite di
lire 20 milioni estingue le
controversie per l'imposta di
cui
all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
9. Con regolamento, da
emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalità per la presentazione delle
domande di cui al comma 1, le
procedure per il controllo delle stesse e le modalità per
l'estinzione dei giudizi, e le altre norme
occorrenti per l'applicazione del presente
articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere
effettuati dopo il 30 settembre 1995.
Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a
seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il
pagamento deve essere effettuato entro trenta
giorni dalla notifica dell'avviso di
accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità
dell'errore, è consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non
sono applicabili
nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della
lite
ai sensi dell'articolo
53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e in ogni
caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.
11. Al fine della eliminazione delle liti
in tema di perdita dei
benefici fiscali prevista dall'articolo
46 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, l'ultimo
periodo del primo comma
dell'articolo citato è sostituito dal seguente: «L'interessato, a
pena di
decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia
del
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica
o,
nel caso che questo non sia
intervenuto, a richiesta dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti la domanda non ha
ancora ottenuto
definizione».
12. Le liti in essere alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto concernenti
il mancato adempimento del disposto dell'articolo
46, primo comma, ultimo periodo, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si considerano
estinte se il contribuente adempie agli obblighi previsti dallo
stesso articolo 46, primo comma, ultimo periodo, come
modificato dal comma 11 del presente
articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.