CONDONO - PRIME OSSERVAZIONI A CALDO: IN UDIENZA CHE FARE?

 

Dai quotidiani abbiamo appreso che nella “finanziaria 2003” è contenuto un “condono delle liti fiscali pendenti” (e di quelle potenziali) in base al testo che in calce si riporta.

 

Il condono sembra riguardi solo le controversie pendenti avanti alle commissioni (anche alla Commissione Tributaria Centrale? sembrerebbe di sì) e non quelle pendenti in Cassazione

 

E’ evidente che un disegno di legge, anche approvato da un ramo del Parlamento, non ha alcun valore normativo e quindi le udienze davanti alla commissioni dovrebbero proseguire come se nulla fosse; tuttavia appare logico domandarsi se –specie di fronte ad una istanza del contribuente- non sarebbe opportuno adottare un provvedimento che non pregiudicasse il possibile accesso alla sanatoria.

 

Il problema sembra però non si ponga perché la pendenza della lite non vien meno per il deposito di una sentenza che avvenga dopo il 29 settembre; e quindi la trattazione della causa, la sua decisione ed il deposito della sentenza avvenuta dopo il 1° ottobre non pregiudicano il diritto di accedere al condono; forse in base ai principi generali il passaggio in giudicato della sentenza (sfavorevole) potrebbe nuocere al contribuente, ma questo effetto (che sembra però escluso dalla lettera della legge) può però essere agevolmente impedito con la impugnazione.

 

Ad una prima lettura mi sembrerebbe quindi che si possa continuare a tener udienza senza alcun timore di pregiudicare i contribuenti.

 

Voi che ne pensate?

 

Mario Cicala  m.cicala@mclink.it

 

 

 

Disegno di legge n. 3200 del 30 settembre 2002. Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - Legge finanziaria 2003 (testo non ufficiale)

 

Art. 9 Chiusura delle liti fiscali pendenti

 

   1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000  euro  nelle  quali siano parte processuale gli uffici delle  Agenzie  fiscali,  pendenti  alla data del 29 settembre 2002 dinanzi  alle  commissioni  tributarie  in  ogni grado del giudizio, anche  a  seguito  di  rinvio,  e  quelle  che  possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti  di  irrogazione  delle sanzioni e ogni altro atto di  imposizione  notificati  entro  la  medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non  sia stato ancora notificato atto di  imposizione,  possono  essere  definite  a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:
       a) di euro 150 se il valore della lite è  di  importo  fino  a  euro 2.000;
       b) pari al 10%, del valore  della  lite,  se  questo  è  di  importo superiore a euro 2000 e fino a euro 20.000.
   
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e  del  comma  5  sono  versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie  modalità  previste  per  il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in  ogni  caso  la compensazione prevista dall'articolo 17, del decreto legislativo  9  luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche  ratealmente  in  un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo.  Dalla  stessa  data sono calcolati gli interessi al saggio  legale  dovuti  sull'importo  delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo  di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
   
3. Ai fini del presente articolo:
       a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa  a  ciascun atto di imposizione o di irrogazione di  sanzioni  considerando,  comunque, lite fiscale  autonoma  quella  relativa  all'imposta  sull'incremento  del valore degli immobili;
       b) per  lite  pendente  si  intende,  quella  per  la  quale  non  è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il  deposito  della  sentenza nella segreteria commissione tributaria; la lite è pendente anche nel  caso che il ricorso presentato  sia  dichiarato  o  sia  ritenuto  inammissibile dall'ufficio;
       c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o  della  maggiore  imposta  accertata,  ovvero,  in   caso   di   ricorso, dell'imposta che ha  formato  oggetto  di  contestazione,  al  netto  degli interessi e  delle  eventuali  sanzioni  collegate  al  tributo,  anche  se irrogate  con  separato  provvedimento;  in  caso  di  liti  relative  alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo,  delle  stesse  si  tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun  atto  impugnato,  indipendentemente  dal  numero  di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di  valore  degli  immobili  la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che  è intervenuta pronuncia di  commissione  tributaria  in  qualsiasi  grado  di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per  la  definizione  ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato  nei  limiti  in cui  è  stato  contestato  con  il  ricorso.  In  mancanza  di  avviso   di accertamento e quando i processi  verbali  prevedono  una  sanzione  da  un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario  per  il  calcolo del valore della lite è il minimo previsto.
    4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il servizio sanitario nazionale.
    5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio  2003, un separato versamento ed  è  presentata,  entro  il  15  marzo  2003,  una distinta domanda di  definizione  in  carta  libera, secondo  le  modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia  il  cui  ufficio  è parte nel giudizio.
    6. Restano  comunque  dovute  a  titolo  definitivo  le  somme  il  cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo  la  notifica dell'atto impugnabile e in  pendenza  di  giudizio,  anche  se  non  ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in  precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante  cartella  di  pagamento,  sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le  somme iscritte a ruolo e già notificate  alla  data  dei  versamento  di  cui  al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella.  La  definizione non dà comunque luogo  alla  restituzione  delle  somme  eventualmente  già versate dal ricorrente.
    7. Le liti di cui al comma 1 sono  sospese  fino  al  30  giugno  2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione  della  controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta  del  contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente  articolo.
L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco  delle  liti  per  le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al  30  giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della domanda  di  definizione  e  il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.
    8. Le liti di cui al presente  articolo  non  possono  formare  oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546.
    9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a  seguito  di processi verbali di constatazione di cui al comma  1,  il  pagamento  della somma di cui allo stesso comma e al  comma  5  è  effettuato  entro  trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
    10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella  dovuta,  qualora sia   riconosciuta   la   scusabilità   dell'errore,   è   consentita    la regolarizzazione del pagamento medesimo  entro  30  giorni  dalla  data  di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

 

può essere utile un confronto con l'art. 2‑quinquies del decreto‑legge 30 settembre 1994, n. 564 (aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656)
 

1. Le liti fiscali, pendenti alla data  del  31  dicembre  1994   dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi  compresi i processi verbali di constatazione  per  i  quali  non  sia  stato  ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda  del ricorrente:
       a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la  lite  è  di importo fino a lire 2 milioni;
       b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del  valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.
    2. Qualora, per le liti in  materia  di  imposte  sulle  successioni  e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso  degli  elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento  delle  somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla  base  della liquidazione effettuata  da  parte  dell'ufficio  competente  entro  il  31 dicembre 1995.
    3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma  1.  I  versamenti  affluiscono  ad  apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
    4. Ai fini del presente articolo:
       a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa  a  ciascun atto di imposizione o di irrogazione di  sanzioni  impugnato  considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
       b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo  stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di  queste;  il  valore  delle liti in materia di imposte sulle  successioni  e  donazioni,  di  registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è
costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato.  Se  il giudizio è pendente,  dopo  che  è  intervenuta  decisione  di  commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente  articolo  è  comunque  il
valore accertato;
       c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;
       d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso  presentato  sia
dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;
       e) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non  rileva  ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.
    5. I giudizi di cui al  comma  1  sono  sospesi  fino  al  15  dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata  udienza  di  discussione nel suddetto  periodo,  i  giudizi  sono  sospesi  all'udienza  medesima  a richiesta  del  contribuente  che  dichiari  di  volersi   avvalere   delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento  delle  somme  di  cui  al comma 1 estingue il giudizio.
    6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è  previsto  dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche  se non ancora iscritte a ruolo o  liquidate;  dette  somme,  a  seguito  delle definizioni, sono riscosse a  titolo  definitivo.  La  definizione  non  dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate  dal ricorrente.
    7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 2-sexies.
    8. Il pagamento del  dieci  per  cento  del  valore  della  lite,  come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando  fermo  il  limite  di lire  20  milioni  estingue  le   controversie   per   l'imposta   di   cui all'articolo 7,  comma  1,  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
    9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  stabilite  le  modalità  per  la presentazione delle domande  di  cui  al  comma  1,  le  procedure  per  il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione  dei  giudizi,  e  le altre norme occorrenti per  l'applicazione  del  presente  articolo,  fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 30 settembre 1995. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere  a  seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il  pagamento  deve essere  effettuato  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  dell'avviso  di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia  riconosciuta  la  scusabilità  dell'errore,  è  consentita  la regolarizzazione del pagamento medesimo.
    10. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  sono  applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della  lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e  in  ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.
    11. Al fine della eliminazione  delle  liti  in  tema  di  perdita  dei benefici fiscali prevista dall'articolo 46 della legge  28  febbraio  1985, n. 47,  e  successive  modificazioni,  l'ultimo  periodo  del  primo  comma dell'articolo citato è sostituito dal seguente: «L'interessato, a  pena  di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia  del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica  o, nel  caso  che  questo  non  sia  intervenuto,  a  richiesta  dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti la  domanda  non  ha  ancora  ottenuto definizione».
    12. Le liti in essere alla data di entrata in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto concernenti  il  mancato  adempimento  del disposto dell'articolo 46, primo comma,  ultimo  periodo,  della  legge  28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si considerano estinte se il contribuente adempie agli obblighi previsti dallo  stesso  articolo  46, primo comma, ultimo periodo, come modificato  dal  comma  11  del  presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto.