art. 16 della legge "Finanziaria 2003"

1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni
grado del giudizio, anche  a  seguito  di  rinvio,  nonché  quelle  già  di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi  al  tribunale  o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto  che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma:
       a) di 150 euro, se il valore della lite è di importo  fino  a  2.000 euro;
       b) pari al 10 per cento del  valore  della  lite,  se  questo  è  di importo superiore a 2.000 euro.
    2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16  marzo 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto  dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in  ogni  caso  la  compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e successive  modificazioni.  Dette  somme  possono  essere   versate   anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o  in  un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro.
L'importo della prima rata è versato entro il termine  indicato  nel  primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della  definizione;  per il recupero delle somme non corrisposte a tali  scadenze  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive  modificazioni,  e  sono  altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per  cento  delle  somme  non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito  entro  i  trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
    3. Ai fini del presente articolo si intende:
       a)  per  lite  pendente,  quella  avente  ad   oggetto   avvisi   di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore  della  presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la  quale  l'atto  introduttivo  sia  stato  dichiarato  inammissibile  con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la  lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
       b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati
alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento  del valore degli immobili;
       c) per valore della lite, da assumere a  base  del  calcolo  per  la
definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado,  al  netto  degli  interessi  e  delle  eventuali  sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni  non  collegate  al  tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore  della lite  è  determinato  con  riferimento  a  ciascun  atto  introduttivo  del giudizio, indipendentemente  dal  numero  di  soggetti  interessati  e  dai tributi in esso indicati.
    4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui  al comma 2, un separato versamento ed è presentata, entro il  21  marzo  2003, una distinta domanda di definizione in carta libera,  secondo  le  modalità stabilite  con  provvedimento  del   direttore   del   competente   ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
    5. Restano comunque dovute a titolo definitivo,  con  esclusione  delle sanzioni, le somme il cui pagamento è previsto dalle  vigenti  disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora  iscritte  a  ruolo  o  liquidate.
Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate  secondo  le  modalità  e  nei termini specificati al comma 2; se iscritte a ruolo e già  notificate  alla data del versamento di cui al comma 2, le predette somme sono  pagate  alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate.
    6. Le liti fiscali che possono essere definite ai  sensi  del  presente
articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi  sono  sospesi  a richiesta  del  contribuente  che  dichiari  di  volersi   avvalere   delle disposizioni del presente articolo.
    7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresì sospesi fino al 17  marzo  2003 i termini per  impugnare  le  sentenze  delle  commissioni  tributarie nonché quelle dei tribunali e delle corti di appello.
    8.  Gli  uffici  di  cui  al  comma  1  trasmettono  alle   commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno  2003,
un elenco delle liti pendenti per le quali è stata  presentata  domanda  di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31  luglio  2005.  L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione  degli  uffici  di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed  il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione  o  nella  cancelleria  degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari,  viene  notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  all'interessato,  il  quale  entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale  presso il quale pende la lite. Nel  caso  in  cui  la  definizione  della  lite  è richiesta in pendenza del termine per impugnare,  la  sentenza  può  essere impugnata unitamente al diniego della  definizione  entro  sessanta  giorni dalla sua notifica.
    9. In caso di pagamento in misura inferiore a  quella  dovuta,  qualora sia   riconosciuta   la   scusabilità   dell'errore,   è   consentita    la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla  data  di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
    10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da  parte  di  uno  dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi  quelli  per  i quali la lite non sia più pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5.