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art. 16 della legge "Finanziaria 2003"
1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni
grado del giudizio, anche a seguito di rinvio,
nonché quelle già di competenza del giudice ordinario,
ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di
appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha
proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma:
a) di 150 euro, se il valore della lite è
di importo fino a 2.000 euro;
b) pari al 10 per cento del valore
della lite, se questo è di importo superiore
a 2.000 euro.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il
16 marzo 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il
versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in
ogni caso la compensazione prevista dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Dette somme possono essere
versate anche ratealmente in un massimo di sei rate
trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate
trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro.
L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato
nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo
2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate
successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte
a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla
metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente,
quella avente ad oggetto avvisi
di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro
atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore
della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del
giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo
sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia
non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per
la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza
passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a
ciascuno degli atti indicati
alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento
del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a
base del calcolo per la
definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di
contestazione in primo grado, al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni collegate al
tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti
relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al
tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il
valore della lite è determinato con
riferimento a ciascun atto introduttivo del
giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti
interessati e dai tributi in esso indicati.
4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine
di cui al comma 2, un separato versamento ed è presentata, entro il
21 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta
libera, secondo le modalità stabilite con
provvedimento del direttore del
competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello
Stato parte nel giudizio.
5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con
esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento è previsto
dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche se non
ancora iscritte a ruolo o liquidate.
Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli
notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo
le modalità e nei termini specificati al comma 2; se
iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di
cui al comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza
della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla
restituzione delle somme già versate.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
del presente
articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata già
fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi
sono sospesi a richiesta del contribuente
che dichiari di volersi avvalere
delle disposizioni del presente articolo.
7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresì sospesi fino al
17 marzo 2003 i termini per impugnare le
sentenze delle commissioni tributarie nonché quelle dei
tribunali e delle corti di appello.
8. Gli uffici di cui al
comma 1 trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno
2003,
un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31
luglio 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a
seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1
attestante la regolarità della domanda di definizione ed il
pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve
essere depositata nella segreteria della commissione o nella
cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro
la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere
comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli
uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui
all'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, all'interessato, il
quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso
in cui la definizione della lite è
richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza
può essere impugnata unitamente al diniego della definizione
entro sessanta giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta, qualora sia riconosciuta la
scusabilità dell'errore, è consentita
la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da
parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia
più pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5. |