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Ritengo essere un tema di assoluta e
appassionante curiosità, meritevole in diversi profili di positivo esame e
di critica osservazione, e vorrei che tutti i GG.TT. addetti accettassero
il più “giusto processo” anche nella giurisdizione tributaria, oltre che
per l’attuale già esistente nella giurisdizione ordinaria.
Assetto processuale tributario con
l’attuale e accettato principio del giusto processo, dunque.
Entrambi sono costituiti da un insieme di
atti, operazioni, rilevamenti documentali ed altro attraverso i quali il
Giudice ed i suoi ausiliari giungono ad una sentenza, cioè alla
risoluzione della lite sottoposta al loro giudizio. Che l’assetto
processuale ordinario a sua volta si suddivida in amministrativo,
costituzionale, civile, sul lavoro, penale, tributario, ed altri, ciò
appartiene alle norme di legge ed agli organi che in ciascuno ordinamento
sono introdotti, nel disposto principio della giurisdizione di
competenza.
Appare subito evidente che, in linea di
massima, tutti i processi sono sottoposti a garanzia di giustizia
attraverso obbligata procedura di legge, applicazione di regole e gradi di
giudizio, disponibili nella parità di difesa e accusa, nonchè accoglibili
nel prosieguo della procedura voluta, affinchè l’accertamento di una
qualsiasi responsabilità, penalizzata da norme appartenenti al diritto
sostanziale, abbia subìto sanzione ingiusta in difetto della ricerca o
esistente verità cui avrebbe dovuto essere riconosciuta, valutata e
giudicata.
La palestra della verità è dunque il
processo. Il termine “giusto” introdotto e voluto dalla costituzione
modifica alcuni termini procedurali e vuole che tutti gli organi chiamati
dal Giudice diano il loro leale contributo per la ricerca della verità
nell’analisi del caso dibattimentale. Ciò che la loro mente intende,
comprende e conclude a mezzo della osservazione, riflessione e induzione,
dovrebbe comporsi in concetti per una oralità il cui contributo si muove
nell’obiettivo di un migliore progresso intellettuale, culturale,
giuridico, istituzionale, a volte anche interpretativo, per l’accertamento
ed il riscontro dell’unica o delle verità in giudizio.
Quindi, secondo me, anche la giurisdizione
tributaria apparterrebbe e risiederebbe nel voluto principio del “giusto
processo”, tuttavia con talune eccezioni.
Della prova : la dimostrazione della
esistenza del fatto in discussione acquista rilievo e interesse solo se
dal suo accadimento si deduce lesione di un diritto soggettivo, di un
obbligo, di un rapporto o di una situazione giuridica o, comunque, di un
reato. Pertanto per il diritto la prova riguarda sempre la dimostrazione
di un fatto giuridico ed essa acquista interesse pratico in quanto
consente di verificare la sussistenza di diritti o di obblighi, di poteri
o di doveri, o il fondamento di pretese punitive stabilite dalla legge. La
prova del fatto esplica quindi la funzione strumentale per l’accertamento
del diritto e, di regola, essa opera e dovrebbe operare come il principale
mezzo istruttorio nel processo che sempre più si perfeziona sul principio
del contraddittorio. E le parti in causa, proprio in virtù del principio
del contraddittorio, nel sostenere le loro opposte tesi giuridiche, hanno
facoltà di produrre o dedurre prove. Infatti, uno dei principi
fondamentali previsti dal processo civile è che l’onere di dimostrare
esistenza di un fatto giuridico spetta a colui che lo alleghi, sia in sede
di azione che di eccezione, per far valere un proprio diritto o per negare
un diritto altrui.
Se nel processo civile il giudice applica
i contenuti del 99 e seguenti del rispettivo cod, di proc., anche al
giudice tributario della giurisdizione speciale, più vicino quindi al
giudice amministrativo, dovrebbe sempre essergli consentito di disporre
l’assunzione di prove tutte le volte in cui esse siano essenziali e
conferenti alla lite e conseguente giudizio; quindi anche in deroga
all’articolo 58 del D.Lgs. n. 546/92, modificando un processo oggi
definito documentale, introducendone uno più giusto soprattutto nelle
motivazioni che egli darà alla propria sentenza in aderenza alla sua
professionale capacità analitica e di giudizio.
A parte le prove ammesse o negate dalla
rispettiva procedura processuale, in questa sede vorrei ricordare le prove
storiche, che presentano fatti realmente esistenti o accaduti, le prove
logiche (o indizi) delle presunzioni semplici e le prove legali, che, per
una esigenza del diritto, obbligano l’interprete a considerare i fatti
richiesti come esistenti.
Un giusto processo, e quindi anche quello
di natura tributaria/fiscale, dovrebbe accettare ogni tipo di prova
afferente alla determinazione di una veritiera trasgressione alle
rispettive leggi fiscali, spettando all’autorità ispettivo/accertatrice o
comunque al soggetto sotto controllo, l’adozione di tutte quelle
controprove che, rispettivamente, possono incolparlo o scagionarlo
dall’accusa di evasore fiscale.
Nell’attuale riforma introdotta nelle
disposizioni del nuovo 111 Costituzione, con l’assunzione delle prove, nel
giusto processo si innesta il contraddittorio, che, se riferito alla
procedura giurisdizionale tributaria potrebbe essere o comunque integrare
la chiesta pubblica udienza ai sensi del 33 del decreto legislativo. Il
contraddittorio è supporto e formalità basilare di procedura nell’ambito
dell’ormai definito e accettato processo accusatorio, subentrato a quello
inquisitorio. Il contraddittorio riveste così fondamentale importanza nel
nostro ordinamento giuridico, e il Giudice, al quale è fatto obbligo di
svolgere il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui e di agire
riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del
processo, assicurando loro le condizioni di esplicarle al meglio, non può
pronunciarsi sulla domanda se la controparte non è stata messa in grado di
conoscere l’esistenza del processo e di prendervi parte e solo per inciso
voglio evidenziare che la Corte di Cassazione ritiene che la notificazione
eseguita presso la segreteria della commissione di cui al punto 3
dell’art. 17, rileva ai fini della regolarità della costituzione in
giudizio ma non sostituisce né è equiparata, come notifica deposito atti
consegnati o spediti per posta.
Con il principio del contraddittorio, nel
giusto processo voluto dal 111, il Giudice deve tendere alla formazione
della prova, sulla base di tutto il materiale raccolto nel corso del
procedimento, anche con l’aiuto del difensore, per l’accertamento della
verità. Quindi imparzialità e terzietà del Giudice, sia nella procedura
processuale tributaria che in quella propria al rito della giurisdizione
ordinaria.
Il processo, compatibile nell’assetto
processuale della giurisdizione tributaria con il principio voluto dal
nuovo 111 costituzione, deve essere il luogo della ricomposizione del
fatto riscontrato anomalo alle norme di legge, e quindi deve essere il
luogo di verifica del comportamento del soggetto accusato di trasgressione
alla fattispecie astratta. In simile contesto non solo deve sussistere
equilibrio tra i fatti in causa ed il rapporto tra i soggetti in causa, ma
soprattutto della correttezza, giustezza e modalità con le quali viene
condotta la procedura processuale. Bisogna anche tenere conto che il
difensore, portatore nel processo di un interesse privatistico, potrebbe
applicare una regola diversa a quella cui deve attenersi il Giudice. Il
Giudice, secondo me, abusa della procedura quando nella sua attività di
raccolta delle prove, o del contraddittorio, o in altre attività o atti
procedurali, anticipa una costruzione della verità, che invece dovrebbe
essere riservata al momento in cui decreta la decisione o elabora il
dispositivo del proprio giudizio.
Non bisogna poi tralasciare la
riflessione, coesistente sia nella procedura tributaria che in quella
ordinaria civile o penale, che il difensore debba attenersi alla regola
universale, assolutamente importante e deontologica, della raccolta della
prova proprio perché collaboratore del giudice nella costruzione della
verità, come il Giudice deve permettere l’assunzione della più ampia
facoltà di prova senza compromettere il flusso procedurale in corso, pur
sempre nel rispetto voluto dalla procedura.
Solo un accenno : se pensiamo ai commi 4 e
5 dell’articolo 111 dobbiamo riconoscere che la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 440 del 25.10.2000, ha riconosciuto che detti precetti
costituzionali si antepongono a quelli della legge ordinaria, non solo
come parametri di legittimità, ma prima ancora, come essenziali punti di
riferimento dell’interpretazione conforme al dettato costituzionale. In
particolare, l’interpretazione estensiva dell’art. 512 del c.p.p. è
giudicata chiaramente incompatibile con la sfera di applicazione della
specifica ipotesi di deroga al contraddittorio “per accertata
impossibilità di natura oggettiva” prevista dal comma 5 dell’art. 111. Ne
deriva che fra le cause di possibilità di “natura oggettiva” previste dal
111, c. 5, può essere compreso l’esercizio della facoltà legittima di
astenersi dal deporre riconosciuta al prossimo congiunto dell’imputato,
rilevando in ciò una sua precisa manifestazione di volontà. Come del resto
le dichiarazioni rese nell’indagine preliminare - o nell’investigazione
difensiva - per essere state raccolte unilateralmente e quindi senza
alcun controllo della controparte non possono essere considerate prove per
il solo fatto di essere contestate al testimone. La regola che le
estromette dal rito è imposta dal nuovo precetto costituzionale. Infatti
si dà per insostenibile che la dichiarazione raccolta nell’indagine, e
sottoposta al vaglio delle parti tramite la contestazione, diventi parte
integrante di prova formata nel contraddittorio dibattimentale e della
quale il giudice potrebbe avvalersi nella decisione. Non è così. Per il
111 occorre che il contraddittorio realizzi la formazione della prova; è
insufficiente che il contraddittorio misuri criticamente le prove. La
dichiarazione utilizzata per le contestazioni è mezzo di utilità al
contraddittorio, in quanto rileva, dal soggetto esaminato, la versione,
o il mutamento, della sussistenza dei fatti. L’imparzialità del giudice è
chiamata a tenere conto della risposta data alla domanda, non della
domanda di per sé proposta. E se ciò avviene in contradditorio con le
parti, la risposta data alla domanda, se confacente al fatto ed alle
circostanze, dovrebbe costituire prova per l’accertamento della verità.
Ancora una volta è utile ribadire che il 111 ha la funzione non solo
quella di assicurare il rispetto della regola del contraddittorio, ma
anche quella di individuare equo contemperamento con il fine paritario di
accertamento della verità, e di non dispersione della prova. Ed il
contraddittorio esclude la formazione della prova solo nei casi
eccezionali indicati nel 5° comma dello stesso 111 costituzionale.
A parte tutta la consistente e
rilevantissima modifica che con la legge 1.3.2001, n. 63, il 111 ha
apportato al codice di procedura penale, per il rispetto della
compatibilità tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria
voglio evidenziare che quest’ultima non ammette il giuramento e la prova
testimoniale, art. 7, c. 4.,
del dlgs 546/92.
Ma l’art. 7, comma 2, del Dlgs indica che,
tra i diversi poteri della giurisdizione tributaria, ai fini istruttori
sussiste, con i limiti dei fatti dedotti dalle parti, facoltà di accesso,
richiesta dati, di informazioni e chiarimenti, di cui gli uffici tributari
e l’ente locale sono possessori, in riferimento alle imposte, tasse,
contributi e quanto altro alla legge finanziaria per l’anno 2002.
In detto potere potrebbe insinuarsi una
certa perplessità. Se l’organo accusatorio giurisdizionale ordinario non
può rilevare atti o muovere indagini o ricerche autonomamente, e qualora
eserciti tale funzione gli atti dedotti non potrebbero assumere validità
di prova, altrettanto dicasi per la giurisdizione tributaria. Poiché gli
elementi conoscitivi, anche di particolare complessità, le apposite
relazioni degli organi tecnici dell’amministrazione pubblica o di altri
enti pubblici, i pareri della Guardia di Finanza o la consulenza tecnica,
previsti dal legislatore nel menzionato comma 2 dovrebbero essere
considerati elementi di parte e sospetti di nullità, in violazione della
parità degli organi nel processo davanti al Giudice terzo.
Sarebbe oltremodo utile che i predetti
poteri possano essere modificati secondo il principio e gli effetti del
contraddittorio. Altrettanto aggiungo che il giudice tributario non possa
assumere o attenersi a decisioni che possano rientrare nelle circolari
chiarificatrici dell’ente pubblico emittente, proprio perché di parte e
prive di quell’aiuto e valutazione professionale diretti all’accertamento
della verità. Come giudico imperfetta la decisione presa in camera di
consiglio, a fronte della quale dovrebbe supplire un assistente tecnico
gratuito nominato dalla Sezione tra i membri di cui al 2° comma dell’art.
12 del dlgs..
Compatibilità tra le due giurisdizioni
coincide con il principio dell’assistenza tecnica gratuita nella
giurisdizione tributaria ed il gratuito patrocinio nell’assetto
processuale ordinario; altrettanto dicasi per le spese di giudizio a
carico della parte soccombente, nonché per la sospensione, interruzione ed
estinzione della procedura di competenza; entrambe le procedure in esame
esigono che il ricorso in appello contrasti le motivazioni e i giudizi
della sentenza già emessa, non essendo ammesso sottoporre al giudice di
appello la ripetizione degli stessi elementi o questioni già esaminate e
vagliate nel precedente grado di giudizio.
Ma se nel rito giurisdizionale ordinario è
consentito definire la questione anche oltre il primo grado di giudizio,
nella giurisdizione tributaria la definizione del contenzioso non può
essere proposta in appello.
Secondo me, per il contribuente questa
potrebbe essere considerata una grave forma di ingiustizia, poiché, nella
mia ultra decennale attività di giudice tributario onorario regionale,
molte volte, in udienza, mi sono sentito chiedere se la lite poteva
concludersi con un concordato o patteggiamento.
Concludo proponendo che il legislatore
operi alcune modifiche nella procedura della giurisdizione tributaria, più
vicine al “giusto processo”, in un rapporto uguale per tutti i
partecipanti, assoggettato a regole comuni in una attività in cui ognuno
ha il ruolo di ricerca nella giustizia, di esaltazione professionale nella
creazione di una migliore giustizia sociale poiché in essa, e nella
ricerca della verità, si vive quella complessa cultura di ideologie, di
giustizia e convinzioni professionali che sovente, legislatori, giudici,
difensori o amministratori ci insegnano. In questo modo il processo
tributario migliorerebbe nell’imprimatur della proposizione accusatoria,
fonte del buon metodo per la ricerca della verità sostanziale, e del buon
metodo per la ricerca del fatto. Credo che l’assunzione delle prove ad
opera di parti contrapposte e di fronte al Giudice terzo sia un metodo più
efficace, libero e democratico, rispetto a quello esercitato dal Giudice,
all’interno della sua stanza, con principi inquisitori ed escussioni
sovente nella procedura censurati, come del resto è obbligo censurare
l’operato del difensore allorquando questi introduce all’interno del
processo elementi che sa essere falsi. Con forza credo e sostengo che la
velocizzazione del processo sia opportuna radice sociale di aiuto nella
ricerca della verità e di amministrazione nella giustizia.
Il processo ordinario, civile o penale, è
compatibile con quello tributario, anche se questo spesso rivela essere
instaurato ad esame documentale, o interpretativo a norme afferenti alla
fattispecie concreta. Ma anche in tali esami il processo è l’accertamento
della verità, ed il suo scopo è finalizzato all’accertamento della verità.
E la procedura vuole essere, di per sé, leale. E in questa lealtà deve
sussistere il rispetto delle regole, poiché solo nel giusto processo
sussiste affermazione della verità e quindi affermazione ed esaltazione
della giustizia. Regole di comportamento, applicate al corretto esercizio
delle funzioni processuali, davanti ad un Giudice indipendente, imparziale
e terzo, davanti alle parti in condizioni di parità, con un metodo
dialettico univoco nella formazione della prova, con il metodo del
contraddittorio nella formazione della prova, insomma un processo apice di
giustizia sociale, e non fine a sé stesso, in cui ognuno potrebbe opinare
una diversa verità sostanziale da quella accertata. E qui operano i
livelli culturali del Giudice, terzo ed imparziale, del difensore, della
parte o delle parti in causa, tutti protagonisti per celebrare e
concludere un sempre migliore “giusto processo” sia esso appartenere alla
giurisdizione ordinaria o speciale.
Torino, addì 16-25 agosto
2002
G. T. Regionale del Piemonte Dr.
Rag. Fernando Ingrosso
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