COMPATIBILITA’ DELL’ASSETTO PROCESSUALE  DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA CON  IL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO

(ART.111 COST.).

di Fernando Ingrosso

 

 

Ritengo essere un tema di assoluta e appassionante curiosità, meritevole in diversi profili di positivo esame e di critica osservazione, e vorrei che tutti i GG.TT. addetti accettassero il più “giusto processo” anche  nella giurisdizione tributaria, oltre che per l’attuale già esistente nella giurisdizione ordinaria.

Assetto processuale tributario con l’attuale e accettato principio del giusto processo, dunque.

Entrambi sono costituiti da un insieme di atti, operazioni, rilevamenti documentali ed altro attraverso i quali il Giudice ed i suoi ausiliari giungono ad una sentenza, cioè alla risoluzione della lite sottoposta al loro giudizio. Che l’assetto processuale ordinario a sua volta si suddivida in amministrativo, costituzionale, civile, sul lavoro, penale,  tributario, ed altri, ciò appartiene alle norme di legge ed agli organi che in ciascuno ordinamento sono introdotti,  nel disposto principio della giurisdizione di competenza.

Appare subito evidente che, in linea di massima, tutti i processi sono sottoposti a garanzia di giustizia attraverso obbligata procedura di legge, applicazione di regole e gradi di giudizio, disponibili nella  parità di difesa e accusa, nonchè accoglibili nel prosieguo della procedura voluta, affinchè l’accertamento di una qualsiasi responsabilità, penalizzata da norme appartenenti al diritto sostanziale,  abbia subìto sanzione ingiusta in difetto della ricerca o esistente verità cui avrebbe dovuto essere riconosciuta, valutata e giudicata.

La palestra della verità è dunque il processo. Il termine “giusto” introdotto e voluto dalla costituzione modifica alcuni termini procedurali e vuole che tutti gli organi chiamati dal Giudice diano il loro leale contributo per la ricerca della verità nell’analisi del caso dibattimentale. Ciò che la loro mente intende, comprende e conclude a mezzo della osservazione, riflessione e induzione, dovrebbe comporsi in concetti per una oralità il cui contributo si muove nell’obiettivo di un migliore progresso intellettuale,  culturale,  giuridico, istituzionale, a volte anche interpretativo, per l’accertamento ed il riscontro dell’unica o delle verità in giudizio.

Quindi, secondo me, anche la giurisdizione tributaria apparterrebbe e risiederebbe nel voluto principio del “giusto processo”, tuttavia con talune eccezioni.

Della prova :  la dimostrazione della esistenza del fatto in discussione acquista rilievo e interesse solo se dal suo accadimento si deduce lesione di un diritto soggettivo, di un obbligo, di un rapporto o di una situazione giuridica o, comunque, di un reato. Pertanto per il diritto la prova riguarda sempre la dimostrazione di un fatto giuridico ed essa acquista interesse pratico in quanto consente di verificare la sussistenza di diritti o di obblighi, di poteri o di doveri, o il fondamento di pretese punitive stabilite dalla legge. La prova del fatto esplica quindi la funzione strumentale per l’accertamento del diritto e, di regola, essa opera e dovrebbe operare come il principale mezzo istruttorio nel processo che sempre più si perfeziona sul principio del contraddittorio. E le parti in causa, proprio in virtù del principio del contraddittorio, nel sostenere le loro opposte tesi giuridiche, hanno facoltà di produrre o dedurre prove. Infatti, uno dei principi fondamentali previsti dal processo civile è che l’onere di dimostrare esistenza di un fatto giuridico spetta a colui che lo alleghi, sia in sede di azione che di eccezione, per far valere un proprio diritto o per negare un diritto altrui.

Se nel processo civile il giudice applica i contenuti del 99 e seguenti del rispettivo cod, di proc., anche al giudice tributario della giurisdizione speciale, più vicino quindi al giudice amministrativo, dovrebbe sempre essergli consentito di disporre l’assunzione di prove tutte le volte in cui esse siano essenziali e conferenti alla lite e conseguente giudizio; quindi anche in deroga all’articolo 58 del D.Lgs. n. 546/92, modificando un processo oggi definito documentale, introducendone uno più giusto soprattutto nelle  motivazioni che egli darà alla propria sentenza in aderenza alla sua professionale capacità analitica e di giudizio.

A parte le prove ammesse o negate dalla rispettiva procedura processuale, in questa sede vorrei ricordare le prove storiche, che presentano fatti realmente esistenti o accaduti, le prove logiche (o indizi) delle  presunzioni semplici e le prove legali, che, per una esigenza del diritto, obbligano l’interprete a considerare i fatti richiesti come esistenti.

Un giusto processo, e quindi anche quello di natura tributaria/fiscale, dovrebbe accettare ogni tipo di prova afferente alla determinazione di una veritiera trasgressione alle rispettive leggi fiscali, spettando all’autorità ispettivo/accertatrice o comunque al soggetto sotto controllo, l’adozione di tutte quelle controprove che, rispettivamente, possono incolparlo o scagionarlo dall’accusa di evasore fiscale.

Nell’attuale riforma introdotta nelle disposizioni del nuovo 111 Costituzione, con l’assunzione delle prove, nel giusto processo si innesta il contraddittorio, che, se riferito alla procedura giurisdizionale tributaria potrebbe essere o comunque integrare la chiesta pubblica udienza ai sensi del 33 del decreto legislativo.  Il contraddittorio è supporto e formalità basilare di procedura nell’ambito dell’ormai definito e accettato processo accusatorio, subentrato a quello inquisitorio. Il contraddittorio riveste così fondamentale importanza nel nostro ordinamento giuridico, e il Giudice, al quale è fatto obbligo di svolgere il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui e di agire riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo, assicurando loro le condizioni di esplicarle al meglio, non può pronunciarsi sulla domanda se la controparte non è stata messa in grado di conoscere l’esistenza del processo e di prendervi parte e solo per inciso voglio evidenziare che la Corte di Cassazione ritiene che la notificazione eseguita presso la segreteria della commissione di cui  al punto 3 dell’art. 17, rileva ai fini della regolarità della costituzione in giudizio  ma non sostituisce né è equiparata, come notifica deposito atti consegnati o spediti per posta.

Con il principio del contraddittorio, nel giusto processo voluto dal 111, il Giudice deve tendere alla formazione della prova, sulla base di tutto il materiale raccolto nel corso del procedimento, anche con l’aiuto del difensore, per l’accertamento della verità. Quindi imparzialità e terzietà del Giudice, sia nella procedura processuale tributaria che in quella propria al rito della giurisdizione ordinaria.

Il processo, compatibile nell’assetto processuale della giurisdizione tributaria con il principio voluto dal nuovo 111 costituzione, deve essere il luogo della ricomposizione del fatto riscontrato anomalo alle  norme di legge, e quindi deve essere il luogo di verifica del comportamento del soggetto accusato di trasgressione alla fattispecie astratta. In simile contesto non solo deve sussistere equilibrio tra i fatti in causa ed il rapporto tra i soggetti in causa, ma soprattutto della correttezza, giustezza e modalità con le quali viene condotta la procedura processuale. Bisogna anche tenere conto che il difensore, portatore nel processo di un interesse privatistico, potrebbe applicare una regola diversa a quella cui deve attenersi il Giudice. Il Giudice, secondo me, abusa della procedura quando nella sua attività di raccolta delle prove, o del contraddittorio, o in altre attività o atti procedurali, anticipa una costruzione della verità, che invece dovrebbe essere riservata al momento in cui decreta la decisione o elabora il dispositivo del proprio giudizio.

Non bisogna poi tralasciare la riflessione, coesistente sia nella procedura tributaria che in quella ordinaria civile o penale, che il difensore debba attenersi alla regola universale, assolutamente importante e deontologica, della raccolta della prova proprio perché collaboratore del giudice nella costruzione della verità, come il Giudice deve permettere l’assunzione della più ampia facoltà di prova senza compromettere il flusso procedurale in corso, pur sempre nel rispetto voluto dalla procedura.

Solo un accenno : se pensiamo ai commi 4 e 5 dell’articolo 111 dobbiamo riconoscere che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 440 del 25.10.2000, ha riconosciuto che detti precetti costituzionali si antepongono a quelli della legge ordinaria, non solo come parametri di legittimità, ma prima ancora, come essenziali punti di riferimento dell’interpretazione conforme al dettato costituzionale. In particolare, l’interpretazione estensiva dell’art. 512 del c.p.p. è giudicata chiaramente incompatibile con la sfera di applicazione della specifica ipotesi di deroga al contraddittorio “per accertata impossibilità di natura oggettiva” prevista dal comma 5 dell’art. 111. Ne deriva che fra le cause di possibilità di “natura oggettiva” previste dal 111, c. 5,  può essere compreso l’esercizio della facoltà legittima di astenersi  dal deporre riconosciuta al prossimo congiunto dell’imputato, rilevando in ciò una sua precisa manifestazione di volontà. Come del resto le dichiarazioni rese nell’indagine preliminare - o nell’investigazione difensiva -   per essere state raccolte unilateralmente e quindi senza alcun controllo della controparte non possono essere considerate prove per il solo fatto di essere contestate al testimone. La regola che le estromette dal rito è imposta dal nuovo precetto costituzionale. Infatti si dà per insostenibile che la dichiarazione raccolta nell’indagine, e sottoposta al vaglio delle parti tramite la contestazione, diventi parte integrante di prova formata nel contraddittorio dibattimentale e della quale il giudice potrebbe avvalersi nella decisione. Non è così. Per il 111 occorre che il contraddittorio realizzi la formazione della prova; è insufficiente che il contraddittorio misuri criticamente le prove. La dichiarazione utilizzata per le contestazioni è mezzo di utilità al contraddittorio, in quanto  rileva, dal soggetto esaminato,  la versione, o il mutamento, della sussistenza dei fatti. L’imparzialità del giudice è chiamata a tenere conto della risposta data alla domanda, non della domanda di per sé proposta. E se ciò avviene in contradditorio con le parti, la risposta data alla domanda, se confacente al fatto ed alle circostanze, dovrebbe costituire prova per l’accertamento della verità. Ancora una volta è utile ribadire che il 111 ha la funzione non solo quella di assicurare il rispetto della regola del contraddittorio, ma anche quella di individuare equo contemperamento con il fine paritario di accertamento della verità, e di non dispersione della prova. Ed il contraddittorio esclude la formazione della prova solo nei casi eccezionali indicati nel 5° comma dello stesso 111 costituzionale.

A parte tutta la consistente e rilevantissima modifica che con la legge 1.3.2001, n. 63, il 111 ha apportato al codice di procedura penale, per il rispetto della compatibilità tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria voglio evidenziare che quest’ultima non ammette il giuramento e la prova testimoniale, art. 7, c. 4.,

del dlgs 546/92.

Ma l’art. 7, comma 2, del Dlgs indica che, tra i diversi poteri della giurisdizione tributaria, ai fini istruttori sussiste, con i limiti dei fatti dedotti dalle parti, facoltà di accesso, richiesta dati, di informazioni e chiarimenti, di cui gli uffici tributari e l’ente locale sono possessori,  in riferimento alle imposte, tasse, contributi e quanto altro alla legge finanziaria per l’anno 2002.

In detto potere potrebbe insinuarsi una certa perplessità. Se l’organo accusatorio giurisdizionale ordinario non può rilevare atti o muovere indagini o ricerche autonomamente, e qualora eserciti tale funzione gli atti dedotti non potrebbero assumere validità di prova, altrettanto dicasi per la giurisdizione tributaria. Poiché gli elementi conoscitivi, anche di particolare complessità, le apposite relazioni degli organi tecnici dell’amministrazione pubblica o di altri enti pubblici, i pareri della Guardia di Finanza o la consulenza tecnica, previsti dal legislatore nel menzionato comma 2 dovrebbero essere considerati elementi di parte e sospetti di nullità, in violazione della  parità  degli organi nel processo davanti al Giudice terzo.

Sarebbe oltremodo utile che i predetti poteri possano essere modificati secondo il principio e gli effetti del contraddittorio. Altrettanto aggiungo che il giudice tributario non possa assumere o attenersi a decisioni che possano rientrare nelle circolari chiarificatrici dell’ente pubblico emittente, proprio perché di parte e prive di quell’aiuto e valutazione professionale diretti all’accertamento della verità. Come giudico imperfetta la decisione presa in camera di consiglio, a fronte della quale dovrebbe supplire un assistente tecnico gratuito nominato dalla Sezione tra i membri di cui al 2° comma dell’art. 12 del dlgs..

Compatibilità tra le due giurisdizioni coincide con il principio dell’assistenza tecnica gratuita nella giurisdizione tributaria ed il gratuito patrocinio nell’assetto processuale ordinario; altrettanto dicasi per le spese di giudizio a carico della parte soccombente, nonché per la sospensione, interruzione ed estinzione della procedura di competenza; entrambe le procedure in esame esigono che il ricorso in appello contrasti le motivazioni e i giudizi della sentenza già emessa, non essendo ammesso sottoporre al giudice di appello la ripetizione degli stessi elementi o questioni già esaminate e vagliate nel precedente grado di giudizio.

Ma se nel rito giurisdizionale ordinario è consentito definire la questione anche oltre il primo grado di giudizio, nella giurisdizione tributaria la definizione del contenzioso non può essere proposta in appello.

Secondo me, per il contribuente questa potrebbe essere considerata una grave forma di ingiustizia, poiché, nella mia ultra decennale attività di giudice tributario onorario regionale, molte volte, in udienza, mi sono sentito chiedere se la lite poteva concludersi con un concordato o patteggiamento.     

Concludo proponendo che il legislatore operi alcune modifiche nella procedura della giurisdizione tributaria, più vicine al “giusto processo”, in un rapporto uguale per tutti i partecipanti, assoggettato a regole comuni in una attività in cui ognuno ha il ruolo di ricerca nella giustizia, di esaltazione professionale nella creazione di una migliore giustizia sociale poiché in essa, e nella ricerca della verità, si vive quella complessa cultura di ideologie, di giustizia e convinzioni professionali che sovente, legislatori, giudici, difensori o amministratori ci insegnano. In questo modo il processo tributario migliorerebbe nell’imprimatur della proposizione accusatoria, fonte del buon metodo per la ricerca della verità sostanziale, e del buon metodo per la ricerca del fatto. Credo che l’assunzione delle prove ad opera di parti contrapposte e di fronte al Giudice terzo sia un metodo più efficace, libero e democratico, rispetto a quello esercitato dal Giudice, all’interno della sua stanza,  con principi inquisitori ed escussioni sovente nella procedura censurati, come del resto è obbligo censurare l’operato del difensore allorquando questi introduce all’interno del processo elementi che sa essere falsi. Con forza credo e sostengo che la velocizzazione del processo sia opportuna radice sociale di aiuto nella ricerca della verità e di amministrazione nella giustizia. 

Il processo ordinario, civile o penale, è compatibile con quello tributario, anche se questo spesso rivela essere instaurato ad esame documentale, o interpretativo a norme afferenti alla fattispecie concreta.  Ma anche in tali esami il processo è l’accertamento della verità, ed il suo scopo è finalizzato all’accertamento della verità. E la procedura vuole essere, di per sé, leale. E in questa lealtà deve sussistere il rispetto delle regole, poiché solo nel giusto processo sussiste affermazione della verità e quindi affermazione ed esaltazione della giustizia. Regole di comportamento, applicate al corretto esercizio delle funzioni processuali, davanti ad un Giudice indipendente, imparziale e terzo, davanti alle parti in condizioni di parità, con un metodo dialettico univoco nella formazione della prova, con il metodo del contraddittorio nella formazione della prova, insomma un processo apice di giustizia sociale, e non fine a sé stesso, in cui ognuno potrebbe opinare una diversa verità sostanziale da quella accertata. E qui operano i livelli culturali del Giudice, terzo ed imparziale, del difensore, della parte o delle parti in causa, tutti protagonisti  per celebrare e concludere un sempre migliore  “giusto processo” sia esso appartenere alla giurisdizione ordinaria o speciale.

 

   Torino, addì 16-25 agosto 2002              

     G. T. Regionale del Piemonte  Dr. Rag. Fernando Ingrosso