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Relazione tenuta al corso di aggiornamento e formazione professionale
organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
Roma 13 ottobre - 14 novembre
2000.
Premessa
Svolgere una relazione sui compiti e sul ruolo del
dottore commercialista nel processo penale implica necessariamente
qualche accenno al diritto penale delle società commerciali. Ciò in
quanto i compiti del dottore commercialista quale
Consulente Tecnico del P.M., e quindi quale ausiliario
dell’organo requirente, sono prevalentemente strumentali
all’accertamento di quel tipo di reati: vi sono altre branche del
diritto penale che hanno a che fare con l’attività del dottore
commercialista ma oggi ci occuperemo prevalentemente dei reati
societari.
Si vuole
significare come le funzioni del C.T. del P.M. non possono prescindere
da una corretta conoscenza delle norme di diritto sostanziale.
Del resto il
processo penale contiene la regolamentazione della funzione della
giurisdizione penale, ossia la disciplina dei rapporti tra Stato e
cittadino per rendere concreta l’applicazione del diritto penale
sostanziale. Tale disciplina identifica quella funzione statale, direbbe
Calamandrei, “volta a mettere in pratica la coazione minacciata e a
rendere effettiva la assistenza promessa dalla legge”.
Il processo, come dialettica tra parti, è dunque
istituzionalmente destinato all’accertamento del reato ed
all’attuazione della pretesa punitiva dello stato.
Accertamento
del reato. Questo è il compito iniziale del P.M. e tale compito
condivide con il C.T. .
Ancora una
annotazione che già delinea in generale i compiti del C.T..
La funzione del
C.T., come organo ausiliario del Giudice o del P.M., postula due tipi di
attribuzione:
a)
valutazione dei fatti già accertati
o dati per esistenti dall’attività di raccolta probatoria già svolta
dal P.M. (consulente deducente);
b)
compiti di accertamento dei fatti stessi (consulente percipiente).
E’ sempre
importante l’assistenza del C.T. allo svolgimento dell’attività di
indagine.
L’attività
del C.T. è però più
pregnante e di grande utilità nel secondo caso, quando è la consulenza
che costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, e ciò perché si
ritiene che la stessa raccolta del materiale probatorio richiede persone
particolarmente qualificate sul piano tecnico.
Tutto ciò rende ancora più evidente la necessità
di un approccio preliminare al diritto penale sostanziale, per capire
quando vi è la necessità di un intervento del C.T., in funzione
percipiente.
Diritto penale delle società
commerciali
La sistemazione attuale del diritto penale delle
società commerciali segue criteri estremamente empirici e privi di una
base scientifica.
Infatti, per quanto riguarda la legge fallimentare
gli artt. 223 e 224 si limitano quasi esclusivamente a fare un doppio
richiamo: ai reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice
dell’imprenditore individuale e a taluni reati previsti dal codice
civile, di cui la dichiarazione di fallimento costituisce una condizione
di maggiore punibilità. E’ evidente che questa sistemazione della
materia è priva di qualsiasi correlazione con i criteri adottati dalla
legislazione penale comune e assimila tra loro reati della più diversa
specie.
L’irrazionalità è aggravata dal metodo seguito
dal legislatore nella formulazione delle norme. Ad eccezione di poche
disposizioni, le norme penali di cui all’art. 2621 cod. civ. e segg.
hanno carattere meramente sanzionatorio di precetti privatistici:
precetti che, perseguendo finalità eminentemente funzionali o
strutturali della vita sociale, non sono evidentemente predisposti in
modo da costituire moduli di condotta penalmente vietata o pienamente
comandata. Sicchè si apre spesso un problema di individuazione della
condotta tipica con riferimento all’attività propria del soggetto
che, in sede di norma sanzionatoria penale, appare essere il
destinatario della condotta penalmente rilevante.
Tale considerazione, per la verità, se collocata in
un contesto più generale, ha forti implicazioni di natura
interpretativa delle norme di diritto penale sostanziale, poiché è
sempre più evidente il rilievo nella formulazione del precetto di
nozioni provenienti non tanto da norme civilistiche, quanto di concetti
elaborati nel contesto, per esempio, della definizione dei principi
formulati dai Consigli
Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri contabili.
Voglio dire che sempre più la genericità dei
precetti e la complessità degli interessi che devono trovare rilievo
nello stato patrimoniale e nei conti economici, generano la formulazioni
di indicazioni che assumono rilievo penale (rimanenze, fondi di
svalutazione e di ammortamento ed altro), indicazioni provenienti da
fonti esterne al legislatore e che però confluiscono nella norma penale
e nella sanzione.
Altri esempi, meno eclatanti, dimostrano come il
riferimento alla condotta vietata in questo campo viene
individuato con riferimento a fonti esterne al diritto penale, di
natura eminente tecnica e quanto, per questa
ragione, sia
importante il ruolo del C.T.:
Art. 2630 n. 2 prevede il fatto degli amministratori
che violano l’art.
2358 c.c.. L’art. 2358 c.c. vieta alla società
di fare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto di azioni
proprie. Tale precetto però investe la società nel suo complesso e,
quindi, in molti casi l’atto vietato è un atto complesso, in cui
l’attività degli amministratori è solo uno dei tanti elementi e non
esaurisce la formazione della volontà sociale. Una norma siffatta, riferita ai soli amministratori, richiede
quindi una ricostruzione dettagliata dell’operazione, e necessita la
conoscenza di tutto ciò che attiene alla assunzione degli atti
deliberativi, del ruolo
svolto dagli amministratori, anche mediante lo svolgimento di una
attività istruttoria mirata, che, nel contesto di una consulenza
tecnica, deve essere
proposta immediatamente al P.M.. In sostanza il C.T. è chiamato a
spiegare la responsabilità degli amministratori per una delibera che
chiaramente non può essere fatta risalire ad essi (art. 2630 con
riferimento agli artt. 2360 aumenti del capitale sociale con certi
sistemi e con riferimento all’art. 2359 bis acquisto di azioni della
società controllante da parte della controllata).
Questo esempio
rende molto chiara la rilevanza del diritto penale sostanziale e
l’importanza per il consulente di assimilare concetti propri di questa
speciale branca del diritto penale.
Le osservazioni
mosse all’impostazione del codice civile riguardano anche la legge
fallimentare che all’art. 223, sotto la rubrica “Fatti di bancarotta
fraudolenta” annovera fatti la cui gravità è all’evidenza
completamente diversa.
Altri problemi
possono evidenziarsi con riferimento alla fattispecie di illecita
influenza sulla formazione della maggioranza
(art. 2630 primo comma n. 3); alla fattispecie di cui all’art.
2630 secondo comma n. 3 dove tutto l’illecito si impernia sulla
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, che pone seri problemi
di identificazione sia sotto il profilo civilistico e, a maggior
ragione, penalistico.
Senza poi
parlare dell’avverbio fraudolentemente del falso in bilancio e
comunque della struttura del falso in bilancio, che necessariamente
implica il richiamo ai parametri civilistici di veridicità e
completezza, cosicchè il bilancio invalido in sede civile diventa
automaticamente bilancio suscettibile di valutazione penale.
Art. 10 della
riforma Mirone: contiene senz’altro un segnale di mutamento
dell’attuale prassi di appiattimento della violazione penale su quella
propria del diritto civile. La soglia della tutela penale deve essere
scelta dentro l’area dell’irregolarità civilistica, in funzione di
una autonoma valutazione, secondo criteri specificamente penalistici,
dove rileva la idoneità ad ingannare . Tale criterio di per sé
generico può essere ragionevolmente interpretato nel senso che l’inganno
deve cadere su aspetti rilevanti per la valutazione e determinazioni dei
destinatari della comunicazione. Per la verità tale concetto può
essere ritenuto compreso nella fattispecie di reato oggi in vigore.
Il delitto previsto dall’art. 2621 n. 1 cod.
civ. non deriva la sua vigenza dall’esigenza (soprattutto di natura
etica) di astratto amore per la verità; men che meno, poi, quando si
tratti, come nel frangente, di un falso ideologico in scrittura privata
la cui sottoposizione a pena rappresenta una deviazione dalle ordinarie
linee guida di politica criminale.
L’ontologica
strumentalità del delitto di falso si esprimerebbe qui
nell’aggressione agli interessi (di stampo patrimoniale) dei
destinatari “istituzionali” dell’informazione societaria: soci,
creditori, risparmiatori, mercato finanziario; interessi nei quali
andrebbe dunque individuato il bene giuridico finale protetto dalla
norma incriminatrice. Ma ecco allora che entra in gioco il principio di
(necessaria) offensività: in tanto le false comunicazioni potrebbero
avere una loro significanza penale in quanto esse siano idonee a
orientare le scelte dell’istanza penalmente tutelata (Mantovani, Sul
diritto penale della informazione societaria e dell’impresa, in Indice
pen., 1987, 17).
D’altro
canto, sembra collocarsi su questa scia la disciplina civilistica delle
sanzioni per i vizi del bilancio. Appare, qui, utile il richiamo al
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che
afferma la strumentalità del principio di chiarezza a quello di verità,
escludendo conseguentemente che la violazione del primo determini la
nullità della delibera di approvazione dei conti annuali allorchè non
ne resti comunque preclusa “la percezione esatta della consistenza
complessiva della società” (per tutte, Cass. 14 marzo 1992, n. 3132,
in Impresa, 1992, 2001). Donde un intuitivo argumentum
a fortiori: inconcepibile, cioè, che possano assurgere al rango di
delitto violazioni che, in quanto concretamente non lesive degli
interessi tutelati dalla disciplina civilistica del bilancio, non
sarebbero suscettive di determinare neppure l’invalidità della
relativa delibera di approvazione.
L’esposta
concezione trova in campo penale un decisivo punto di convergenza
nell’avverbio “fraudolentemente”, il quale, al di là delle
discussioni sulla sua valenza ai fini dell’esatta definizione della
struttura del reato, dimostra come l’informazione deformata debba essa
idonea ad indurre deviazioni nelle scelte dei soggetti interessati alle
condizioni economiche della società.
Tuttavia il
punto di maggiore discussione riguarda le valutazioni.
La
giurisprudenza ammette il sindacato
sulle valutazioni di bilancio, là dove fuoriescono dai limiti
della ragionevolezza. La riforma Mirone descrive l’oggetto del
mendacio con il termine di “Informazioni” e la relazione precisa che
il termine “Informazione” va sempre riferito a fatti materiali,
ancorché oggetto di valutazione.
L’informazione falsa su fatti materiali oggetto di valutazione non può
che identificarsi con l’esposizione di un dato valutativo (poniamo sul
valore di realizzo dei crediti o sul valore di un cespite) sprovvisto di
un ragionevole aggancio fattuale.
Andare oltre,
escludendo in maniera radicale le valutazioni dalla fattispecie penale,
significa far perdere ogni deterrenza alla fattispecie penale, svuotarne
la funzione di garantire l’affidabilità dei dati esposti.
Falso per
nascondimento:
nella bozza Mirone viene conservato con il termine “occultano”. Il
significato non può che essere ancorato ad un dovere positivo e
specifico di informazione.
Il problema si pone nei casi di comunicazioni sociali effettivamente
trasmesse, quando comunque difetti il requisito della chiarezza. In
questo contesto ai fini penali rileva il difetto di chiarezza idoneo ed
inteso ad ingannare in modo significativo sulla situazione complessiva
della società (falso per oscurità o per ambiguità).
Altre
comunicazioni sociali (oltre al bilancio):
elemento necessario è il carattere
ufficiale della comunicazione, da qui esclusione dall’ambito penale di
quella interna.
Chi sono i
destinatari: tutti coloro che possono avere interesse; nella bozza
Mirone solo i soci (come categoria e non il socio singolo) ed il
pubblico.
Da ciò si
deduce che:
Comunicazioni
individuali di tipo ingannatorio possono venire in rilievo solo come
truffa. Mentre la fattispecie penale societaria verrebbe disegnata in
relazione ad una potenzialità offensiva diffusa.
Lo schema
Mirone, in tale contesto, prevede come autonoma fattispecie il falso
in prospetto, in funzione della tutela patrimoniale ed avanzata del
risparmiatore
Elemento
soggettivo: falsità commessa intenzionalmente e con il fine di
conseguire un profitto per sé e per altri.
I problemi che
ho prima rappresentato sono comuni al P.M. ed al C.T. che è l’organo
tecnico nell’ambito di una strutturazione dei reati con elementi che
si collocano in una dimensione ad elevato contenuto tecnico. Prova ne
sia il fatto che i reati di cui si discute sono reati propri, cioè
reati che possono essere attribuiti a soggetti che rivestono determinate
cariche o hanno determinate
posizioni nell’ambito della società: amministratori, direttori
generali, sindaci, liquidatori, amministratori giudiziari, soci.
Ma la
problematica non si esaurisce in questa enumerazione.
Vi è
anzitutto il problema della distinzione tra posizione di diritto e
posizione di fatto.
In linea
generale si può probabilmente dire che, quando il reato consiste nel
compimento di atti materiali (distrazioni nel fallimento), la nozione è
certamente utilizzabile mentre la stessa nozione è più difficilmente
utilizzabile quando l’illecito penale inerisce al compimento o al non
compimento di un atto che rientra esclusivamente nella competenza di
chi, di fronte alla società e ai terzi, ha una certa posizione di
diritto (redazione di un bilancio, denuncia, comunicazioni, depositi
ecc.).. In ogni caso non sembra potersi discutere che i reati omissivi
fanno capo esclusivamente a coloro che hanno determinate qualifiche di
diritto: in quanto i medesimi presuppongono obblighi giuridici
specifici.. Si può ad esempio escludere che si possa parlare di
“sindaci di fatto”, in quanto il potere dovere di controllo non può
che incombere alle persone che sono regolarmente investite di tale
potere.
La nuova
configurazione della società commerciale, che assume una struttura di
tipo oligarchico, in cui pochi proprietari di azioni hanno un effettivo
potere decisionale e anzi tale potere si va progressivamente spostando
dai detentori dei capitale agli amministratori e da questo ai massimi
dirigenti, impone di considerare il tema della compartecipazione in
concreto nei reati che vengono attribuiti agli amministratori ed ai
sindaci. Alcuni delitti, per esempio, il falso in bilancio, possono
considerarsi come fattispecie circoscritte all’attività degli
amministratori. Ma in una realtà quale quella delineata, occorre
indagare a monte del reato per avere un preciso quadro della realtà
criminosa, che spesso non riguarda solo gli amministratori ma anche il
gruppo di potere che lo sostiene e che hanno in mano le sorti dello
stesso amministratore.
Processo ed
organizzazione
L’instaurazione
di un processo per i reati oggetto di esame necessariamente richiede
un’organizzazione specializzata del P.M. e della stessa polizia
giudiziaria che con lui collabora. Peraltro, occorre prendere atto delle
difficoltà di individuazione per la mancanza di segnalazioni: i
sindaci si muovono solo quando avvertano che la società è in procinto
di fallimento; l’intervento
del P.M. nella procedura ex art. 2409 c.c. è condizionato dal fatto che
quelle procedure nascono solo in casi di gravi contrasti tra i soci e
per lo più è limitato a società medie-piccole. Si registra dunque una
carenza di reazioni in quanto i singoli gruppi tendono ad essere
benevoli in tema di attività sociale illegale mentre il più vasto
pubblico ha di solito un atteggiamento di condono per i medesimi fatti.
In conclusione il vero redde rationem è il fallimento. L’accertamento
giudiziale nei reati societari avviene in pratica solo ed esclusivamente
nel corso delle procedure concorsuali. In sostanza il legislatore si
dimostra indulgente nei confronti della società che apporta contributi
positivi al sistema economico, divenendo invece severo e rigoroso quando
quella società è causa di danno per lo stesso sistema.
In questo
contesto è importante il ruolo del consulente tecnico quale principale
collaboratore del P.M..
Se questo è il
ruolo del C.T. occorre qualche breve accenno sullo status del P.M. nel
processo.
Preliminarmente
occorre dire che la figura del C.T. del P.M., così come è stata
delineata dal legislatore del nuovo codice è del tutto nuova.
Nel vecchio
codice,
infatti, esisteva la figura del Perito, che era nominato dal
giudice nell’istruttoria formale e dal P.M. nell’istruttoria
sommaria. L’istruttoria sommaria, che doveva concloudersi entro tre
mesi, vedeva il P.M. come sostituto del giudice in quanto raccoglieva le
fonti di prova che poi confluivano automaticamente al dibattimento.
Il perito,
quindi, non era organo dell’accusa, ma organo del P.M. quale giudice
dell’istruttoria sommaria.
La perizia più
che una prova era un mezzo per la valutazione di elementi di prova. Era
disciplinata dagli artt. 314-325 C.P.P. abrogato ed inizialmente era un
atto del giudice o del P.M..
Successivamente
nel 1955, la perizia è stata regolata in modo garantistico, cosicchè
veniva prevista in modo non più facoltativo ma obbligatorio (quando vi
è necessità di indagine che richieda particolari cognizioni, il
giudice dispone), ed ad
essa venivano estesi vari
istituti volti a consentire la partecipazione della difesa, che veniva
avvertita del conferimento dell’incarico, poteva nominare un
consulente tecnico ed intervenire sulla formulazione del quesito.
Il P.M. quindi
non nominava un suo C.T., e questo in quanto nella logica del codice
abrogato non aveva senso, risultando il P.M. organo dell’istruttoria
al pari del giudice, anzi, allorquando il P.M., dopo le prime indagini,
chiedeva la formalizzazione dell’istruttoria, il giudice era colui che
proseguiva l’attività dell’indagine del P.M., il rapporto tra i due
non era di natura dialettica ma era definibile come di collaborazione
investigativa e processuale (il P.M. richiedeva al giudice di proseguire
le indagini e indicava le indagini da svolgere ed alla fine chiedeva
allo stesso giudice il rinvio a giudizio formulando i capi di
imputazione).In questo contesto non aveva senso che il P.M. avesse un
proprio consulente, il perito, nominato da lui o dal giudice, si poneva
nel medesimo rapporto funzionale rispetto ad entrambi.
Il nuovo
codice ha abolito la fase autonoma dell’istruzione affidata al
giudice e fatto del P.M. il dominus dell’indagine preliminare,
potenziandone le funzione e ridefinendone il ruolo.
Il P.M.
esercita ogni attività di indagine (sia
direttamente che per mezzo della p.g.) al fine di assumere le
determinazioni utili all’esercizio dell’azione penale,
affiancando a questa funzione quella dell’accertamento del
fatto (la cui notizia può essere acquisita direttamente dal P.M.). Il
P.M. è comunque un organo pubblico, per cui la filosofia accusatoria
non può essere intesa in senso radicale dal P.M., ma deve essere
riequilibrata ed opportunamente contemperata con la natura pubblica
dell’incarico, che gli impone di agire nell’interesse della corretta
applicazione della legge, così obbligandolo a ricercare anche gli
elementi favorevoli all’accusato.
E’
importante capire il ruolo del P.M., perché dai suoi compiti
istituzionali il C.T. deriva la propria legittimazione e la propria
sfera di competenza.
Dunque
l’attività del P.M. è quella dell’investigazione inidonea a
fornire la prova, ma volta a ricercare fonti di prova, per deliberare in
ordine all’esercizio dell’azione penale. Egli è pertanto “organo
dell’azione penale”
Nella sua
attività può svolgere atti che sono indicati e disciplinati dal
codice, ma rimane fermo il principio generale della forma libera e della
atipicità degli atti.
Proprio per
segnare il passaggio tra la figura del P.M. vecchia maniera a quella del
P.M. quale parte del tutto
distinta dal giudice, chiamato ad intervenire nell’indagine
preliminare solo in funzione di controllo e garanzia, il legislatore ha
rimodulato sul piano della terminologia gli atti tipici, chiamando con
il nome di accertamenti tecnici quella che davanti al giudice è
perizia.
Il valore di
questo impegno lessicale si rinviene laddove la questione venga
considerata dal punto di vista dei diversi effetti degli atti per fare
intendere che in un sistema dove la prova si forma in dibattimento, gli
atti del pubblico ministero (e quindi anche dei suoi collaboratori)
hanno una funzione esclusivamente endo processuale, legata ai vari
passaggi del cammino verso il giudizio: libertà personale, richiesta di
archiviazione, udienza preliminare e riti alternativi.
In questo
contesto deve essere letta e valutata la norma di cui all’art. 359
cpp. Vale a dire la disposizione di carattere generale che autorizza
il P.M. ad avvalersi di tecnici quando
procede ad accertamenti che richiedono specifiche competenze.
La norma è
collocata nel titolo V (attività del p.m.) del libro V (le indagini
preliminari e l’udienza preliminare) e si pone nel solco funzionale
prima indicato (svolgere ogni attività necessaria al fine di assumere
le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale). La
nomina del C.T. riguarda quindi l’aspetto dinamico dell’attività
del P.M., costituisce uno strumento utile allo stesso
P.M. in quanto organo dell’azione penale e dell’accertamento
del fatto. Rientra in quel contesto di attività libera ma vincolata nel
fine, tanto è che non sussiste alcuna forma tipica per il conferimento
dell’incarico ne sussistono modalità tipiche per l’espletamento
dell’attività. Ma attraverso il richiamo a “specifiche
competenze” di è voluto dire che il pubblico ministero dovrà
avvalersi di consulenti particolarmente affidabili.
Da qui:
a)
valore orientativo del quesito: il quesito costituisce indirizzo
di massima per indirizzare ma non incanalare o limitare gli spazi di intervento;
b)
partecipazione
alla attività di indagine per trarre elementi utili sia per
l’accertamento dei fatti che per la loro valutazione;
c)
attività
di diretta acquisizione di materiale documentale, anche mediante
richiesta diretta a terzi;
d)
sollecitazione
dell’attività del P.M. per lo svolgimento di atti di indagine: l’importanza
delle rogatorie;
e)
relazione
conclusiva ed eventuali repliche alle deduzioni difensive
dell’imputato.
CONCLUSIONE
Mi si consenta di congedarmi da voi con un breve
commento, voi tutti , come dottori commercialisti, siete chiamati ad
operare in un settore delicatissimo dell’attività sociale, sappiamo
quanto importante sia per lo sviluppo del paese, una regolare conduzione
dell’economia, NELLA quale
voi rivestite, A DIVERSI LIVELLI E CON DIVERSI GRADI DI
RESPONSABILITA’ ruoli di primissimo piano. La società CIVILE vi
chiede di svolgere un’ulteriore missione quando è la giustizia ad
avere bisogno di voi, quando insieme ad altri, diventati partecipi di
una funzione della vita democratica, che è quella giurisdizionale. E lì
che il vostro contribuito IMPLICA
UN VOSTRO DIRETTO COINVOLGIMENTO come
professionisti e come uomini, cittadini di uno Stato DEMOCRATICO. E’
un momento in cui noi e voi dobbiamo sentire questo vincolo di unione
per ottenere insieme, lasciatemi dire, è proprio il caso, un bilancio
che non faccia acqua.
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