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Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria sono previste per il prossimo mese di novembre e molti
Colleghi, legittimamente, stanno intensificando la loro "attività" per
ottenere un "posto" per loro (o per alcuni loro amici) nell' Organo di
governo dei giudici tributari.
E' auspicabile, nell'interesse della Categoria e della giustizia
tributaria, che questi Colleghi non siano mossi soltanto da motivazioni
personalistiche ma che abbiano anche dei "programmi", in particolare, per
un diverso trattamento economico e per un migliore status giuridico dei
giudici tributari. In ogni caso, nessun candidato dovrebbe chiedere e,
soprattutto, ricevere "deleghe in bianco".
Le elezioni dovranno essere un occasione di confronto di idee e di
programmi e non un'occasione per accordi tra gruppi di potere.
I candidati "cercano" il voto degli elettori, noi, invece, senza alcuna
preclusione nei confronti dei "togati" o dei "laici", cerchiamo sei
candidati che possano meritare la nostra fiducia e il nostro sostegno.
A questi candidati chiediamo di condividere il principio della "pari
dignità" di tutti i giudici tributari -a parole, ma soltanto a parole,
accettato da molti- e, a tal fine, chiediamo di dichiarare il loro impegno
per il perseguimento, almeno di due obiettivi "qualificanti": il primo di
carattere giuridico e di competenza dello stesso Organo di governo e il
secondo di carattere economico e per il cui raggiungimento è necessario
"sollecitare" il Legislatore.
Nomine e incarichi nelle Commissioni tributarie.
Le nomine nelle Commissioni tributarie, per coloro che non sono già
magistrati tributari, sono regolate dagli artt. 3, 4 e 5 del D.Lvo n.
545/92, ma gli incarichi per coloro che, al momento della domanda, sono
già componenti di commissione tributaria, secondo il nostro convincimento,
potrebbero e dovrebbero essere conferite in base al disposto di cui
all'art. 11, comma 1, del citato Decreto, il quale prevede che "I
componenti delle commissioni tributarie (tutti e non soltanto alcuni) sono
nominati con precedenza .in posti (in tutti i posti e non soltanto in
alcuni) che si rendono vacanti (nella stessa o) in altre commissioni
secondo i criteri ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F.".
Nella citata disposizione -particolare di non poca rilevanza- non si fa
alcun riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5.
D'altra parte, senza questa "ragionevole" interpretazione -e in
conformità al "discutibile" orientamento del Consiglio di presidenza
uscente- si dovrebbero addirittura escludere dalla possibilità di un
incarico presso altra Commissione, analogo a quello finora ricoperto,
tutti coloro che sono presidenti di sezione senza essere "magistrati
ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo".
Il riconoscimento della "pari dignità" non può in alcun modo
prescindere della possibilità di accesso (ovviamente sulla base delle
Tabelle E ed F) alle presidenze e alle vice presidenze per tutti i giudici
tributari, per la quale non è necessaria la modifica dell'art. 3, ma è
sufficiente la corretta interpretazione ed applicazione della disposizione
-finora ignorata o sottovaluta- di cui all'art. 11, comma 1, del D.L. vo
n. 545/92.
Trattamento economico dei presidenti delle Commissioni tributarie e dei
giudici tributari.
Le Commissioni tributarie dovrebbero essere soltanto Organi di
giurisdizione, invece, paradossalmente e anacronisticamente sono anche dei
"feudi", perché, con artifici economici, assicurano a pochi privilegiati
delle rendite, a volte molto elevate, moralmente e razionalmente prive di
giustificazione.
In una Repubblica democratica fondata sul lavoro i presidenti delle
commissioni tributarie provinciali e regionali (oltre cento) sono
retribuiti prevalentemente non per l'attività da loro svolta, ma per
l'attività svolta dai componenti della "loro" commissione.
Ai presidenti delle commissioni tributarie, infatti, viene corrisposto
un certo compenso (circa 4 euro) per ogni ricorso deciso dai giudici della
"loro" commissione. Alcuni presidenti di commissione -con questo sistema-
hanno percepito e possono percepire oltre trecento milioni di lire all'
anno: vi sono presidenti che, per l'elevato numero di ricorsi pendenti
presso la "loro" commissione, potrebbero ottenere rendite superiori a
500.000 euro (al miliardo delle vecchie lire). con il lavoro degli altri!
Paradossalmente, però, non sono i presidenti delle commissioni
tributarie regionali coloro che hanno le rendite più elevate, pur essendo
giudici di appello o di grado più elevato, ma alcuni presidenti di
commissione tributaria provinciale (giudici di primo grado).
Trattasi di una situazione che crea (o dovrebbe creare) disagio ed
imbarazzo in coloro che, senza alcuna colpa, ne traggono vantaggio.
Vi sono presidenti di commissione che soltanto in pochi giorni o in
qualche settimana percepiscono quello che la stragrande maggioranza dei
giudici tributari percepisce in un anno!
Ai presidenti delle commissioni tributarie dovrebbero essere
corrisposti compensi mensili, ovviamente "congrui" e differenziati a
seconda della "consistenza" e quindi del numero delle sezioni delle
diverse commissioni, ma in nessun modo collegati al lavoro di altri.
La modifica della normativa sul trattamento economico dei presidenti
delle commissioni tributarie (art. 13 D.L.vo n. 545/92) richiede un
intervento del Legislatore, il quale però, per intervenire, dovrebbe
essere sollecitato (o sensibilizzato) dall'Organo di governo degli stessi
giudici tributari (Consiglio di presidenza della giustizia tributaria).
Un diverso trattamento economico per i presidenti delle commissioni
tributarie avrebbe, di certo, effetti immediati sul trattamento economico
-attualmente poco "trasparente" ed "aleatorio" - dei membri del Consiglio
di presidenza, e non potrebbe non avere effetti positivi anche per tutti
gli altri giudici tributari, per i quali occorre pensare ad un sistema
retributivo diverso dal "cottimo", incompatibile con la funzione
giurisdizionale.
Il conseguimento della "pari dignità" passa necessariamente anche
attraverso la modifica del trattamento economico dei presidenti di
commissione, attualmente detentori di privilegi di stampo feudale.
Vogliamo sperare che questi due obiettivi che, per noi sono essenziali
e "qualificanti", possano essere -esplicitamente e senza riserve-
condivisi e perseguiti da alcuni candidati, in assenza dei quali saremo
costretti ad astenerci dal voto per non avallare un sistema anacronistico
e discriminatorio.
11 luglio 2002
Mario Piscitello (v. presidente di sezione - CTP di Milano)
Alfio Seminara (giudice - CTP di Novara)
Alfredo Quarchioni (giudice - CTR di Perugia)
Nino Duchi (giudice - CTP di Asti)
Arturo Sardi (v. presidente di sezione - CTP di Brescia)
Pietro Cusati (giudice - CTP di Salerno)
Andrea Di Maso (v. presidente di sezione - CTR di Firenze)
Salvatore Cardillo (v. presidente di sezione - CTP di Catania)
Serafino Colaiuda (giudice - CTR di Roma)
Sergio Carnielli (giudice - CTP di Verbania)
Gianfranco Rosato (giudice - CTP di Bari)
Vladimiro Grinta (giudice - CTP di Pesaro)
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la risposta
di Giuseppe Cariti e Mario Cicala
In relazione
alle osservazioni di Mario Piscitello e degli altri colleghi
sul trattamento economico dei presidenti delle Commissioni tributarie,
esposte nella nota dal titolo "Cercansi candidati per il Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria" (30 agosto 2002), riteniamo di
dover esprimere la nostra opinione, sollecitata nella stessa nota.
Siamo senz'altro d'accordo sulla necessità di una revisione del
trattamento economico dei presidenti delle Commissioni tributarie,
regionali e provinciali.
I "meccanismi retributivi più razionali" di cui è stata rilevata la
necessità nel nostro documento "programmatico" si riferiscono
essenzialmente a questo aspetto, dei compensi cioè corrisposti ai
presidenti delle Commissioni tributarie, posto che, al di là dei necessari
adeguamenti, non sembra modificabile il meccanismo dei compensi agli altri
componenti, per i quali appare ineludibile - non trattandosi di
un'attività a tempo pieno - che una parte sia commisurata all'attività
svolta (nella quale andrebbero peraltro compresi provvedimenti diversi
delle sentenze, quali, ad esempio, le ordinanze sulle istanze di
sospensione).
Per i presidenti delle Commissioni l'ipotesi più logica è quella
prospettata nella nota, e cioè quella di compensi fissi, ma "congrui e
differenziati" a seconda del numero delle sezioni della Commissione.
Si potrebbe, ad esempio, pensare a compensi differenziati per commissioni
fino a dieci sezioni, da dieci a venti, da venti a trenta, oltre le
trenta.
La soluzione, oltre che più giusta e razionale, potrebbe anche, tutto
sommato, essere gradita agli interessati, considerata anche la costante
diminuzione delle controversie tributarie alle quali è oggi ancorato il
compenso variabile.
Naturalmente, i presidenti delle Commissioni continuerebbero a percepire i
compensi variabili ad essi spettanti quali presidenti di sezione; mentre
dovrebbero essere coerentemente eliminati anche i compensi previsti per i
presidenti ed i vicepresidenti di sezione in percentuale sull'attività
della sezione.
Giuseppe Cariti
Mario Cicala
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