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Cass.
Sezione Trib., sentenza 22
dicembre 2000 n.
16097: La
norma dell'art.6, comma quarto, della legge 27 luglio 2000, n. 212
(statuto del contribuente) secondo cui l'amministrazione finanziaria non
puo' richiedere al contribuente "documenti ed informazioni gia' in
suo possesso" non ha effetti retroattivi, sia perche' incide su
disposizioni di tipo procedurale, per le quali vale il principio "tempus
regit actum", sia perche' lo stesso statuto prevede che "le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo"
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Il
commento di Antonio Criscione su Il Sole 24 ore del 3 gennaio
2001
Lo
statuto del contribuente si morde la coda. Lo Statuto infatti non può
avere secondo la sentenza della Cassazione 16097/2000
portata retroattiva perché la legge n. 212/2000, con la quale è stato
approvato lo statuto, prevede espressamente che le leggi tributarie non
possono essere retroattive e perciò, riguardando principi fiscali, non
può avere un effetto che essa stessa nega ad altre norme.
La precisazione, pur essendo tratta da poco più che un inciso nel
corpo
della sentenza, è il primo intervento della Cassazione tributaria sull'
argomento e interviene in tempi rapidissimi e perciò potrà costituire
un
punto di orientamento per i giudici tributari.
Un altro argomento usato dalla Cassazione per negare l'applicabilità
retroattiva dello statuto è che esso incide su disposizioni di tipo
procedurale, per le quali vale il principio "tempus regit actum",
per cui
non si può applicare una norma sopraggiunta (si tratta dello stesso
principio invocato dalla Corte, quando aveva rimesso alla Corte
costituzionale i dubbi relativi alla legge 133/1999 in materia di
notificazioni delle sentenze favorevoli ai contribuenti emesse dalle
commissioni tributarie regionali).
La sentenza è stata pronunciata relativamente a un caso in cui era
stata
omessa da parte del contribuente l'indicazione del legale rappresentante
di una persona giuridica e al quale era applicabile l'articolo 35, comma
3, del Dpr 633/1972, che impone ai contribuenti adempimenti specifici.
Il contribuente contestava che gli avvisi di liquidazione
dell'amministrazione finanziaria erano nulli in quanto notificati al
precedente rappresentante ed emessi sulla base di una sentenza
pronunciata senza che il nuovo rappresentante ne avesse conoscenza. La
Cassazione ha ritenuto rituali le comunicazioni in quanto, pur essendo
l'amministrazione teoricamente a conoscenza della variazione perché
contenuta in altri atti ufficiali, il Fisco poteva tener conto solo
delle comunicazioni specificamente effettuate all'ufficio Iva competente
a norma dell'articolo 35 del Dpr n. 633.
La portata della sentenza, secondo Cesare Glendi, ordinario di procedura
civile a Parma, "rischia di inserirsi in un filone di svalutazione
dello statuto a cui, per la verità ha dato inizio lo stesso
legislatore. Le norme di attuazione già hanno svuotato alcuni punti
qualificanti dello statuto, la negazione del valore retroattivo, a cui
arriva l'interpretazione della Cassazione, può contribuire a relegare
la legge nella categoria dei "sogni nel cassetto"".
L'aspetto interessante, sottolinea Glendi, è che la "stessa legge
212/2000 venga usata per autolimitarsi."
A non fasciarsi la testa per la portata della sentenza Mario Cicala,
consigliere della Sezione tributaria della Cassazione, per il quale
comunque "Quando non si sia in presenza -come accadeva invece nel
caso di specie- di puntuali oneri imposti dalla legge è possibile
sostenere che, pur prima della entrata in vigore della legge 212/2000,
la Amministrazione doveva nella sua attività far ricorso a tutta
la documentazione in suo possesso (e produrla in giudizio). Già
con la sentenza n. 4849 del 30 maggio 1997 la
Cassazione, prima ancora dello Statuto, aveva stabilito che tocca all'
Ufficio provare attraverso l' esibizione dell'unico originale della
denuncia del contribuente, il fondamento delle proprie tesi in
merito alle poste contenute nella denuncia stessa". E ancora la
Corte, spiega il magistrato, "aveva ritenuto applicabile in materia
tributaria, con la sentenza 18 febbraio 1999 n. 1342, l'articolo 18
della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Secondo quest'ultima norma sono accertati d'ufficio
dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati
e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è
tenuta a certificare".
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