Cass. Sezione Trib., sentenza  22 dicembre  2000 n.  16097: La norma dell'art.6, comma quarto, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) secondo cui l'amministrazione finanziaria non puo' richiedere al contribuente "documenti ed informazioni gia' in suo possesso" non ha effetti retroattivi, sia perche' incide su disposizioni di tipo procedurale, per le quali vale il principio "tempus regit actum", sia perche' lo stesso statuto prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo"

 

Il commento di Antonio Criscione su Il Sole 24 ore del 3 gennaio 2001

Lo statuto del contribuente si morde la coda. Lo Statuto infatti non può
avere secondo la   sentenza della Cassazione 16097/2000  portata retroattiva perché la legge n. 212/2000, con la quale è stato approvato lo statuto, prevede espressamente che le leggi tributarie non possono essere retroattive e perciò, riguardando principi fiscali, non può avere un effetto che essa stessa nega ad altre norme.
La precisazione, pur essendo tratta da  poco più che un inciso nel corpo
della sentenza, è il primo intervento della Cassazione tributaria sull'
argomento e interviene in tempi rapidissimi e perciò potrà costituire un
punto di orientamento per i giudici tributari.
Un altro argomento usato dalla Cassazione per negare l'applicabilità
retroattiva dello statuto è che esso incide su disposizioni di tipo
procedurale, per le quali vale il principio "tempus regit actum", per cui
non si può applicare una norma sopraggiunta (si tratta dello stesso
principio invocato dalla Corte, quando aveva rimesso alla Corte
costituzionale i dubbi relativi alla legge 133/1999 in materia di
notificazioni delle sentenze favorevoli ai contribuenti emesse dalle
commissioni tributarie regionali).
La sentenza è stata pronunciata relativamente a un caso in cui era stata
omessa da parte del contribuente l'indicazione del legale rappresentante di una persona giuridica e al quale era applicabile l'articolo 35, comma 3, del Dpr 633/1972, che impone ai contribuenti adempimenti specifici. Il contribuente contestava che gli avvisi di liquidazione dell'amministrazione finanziaria erano nulli in quanto notificati al precedente rappresentante ed emessi sulla base di una sentenza pronunciata senza che il nuovo rappresentante ne avesse conoscenza. La Cassazione ha ritenuto rituali le comunicazioni in quanto, pur essendo l'amministrazione teoricamente a conoscenza della variazione perché contenuta in altri atti ufficiali, il Fisco poteva tener conto solo delle comunicazioni specificamente effettuate all'ufficio Iva competente a norma dell'articolo 35 del Dpr n. 633.
La portata della sentenza, secondo Cesare Glendi, ordinario di procedura civile a Parma, "rischia di inserirsi in un filone di svalutazione dello statuto a cui, per la verità ha dato inizio lo stesso legislatore. Le norme di attuazione già hanno svuotato alcuni punti qualificanti dello statuto, la negazione del valore retroattivo, a cui arriva l'interpretazione della Cassazione, può contribuire a relegare la legge nella categoria dei "sogni nel cassetto"". L'aspetto interessante, sottolinea Glendi, è che la "stessa legge 212/2000 venga usata per autolimitarsi."
A non fasciarsi la testa per la portata della sentenza Mario Cicala,
consigliere della Sezione tributaria della Cassazione, per il quale comunque "Quando non si sia in presenza -come accadeva invece nel caso di specie- di puntuali oneri  imposti dalla legge è possibile sostenere che, pur prima della entrata in vigore della legge 212/2000, la Amministrazione  doveva nella sua attività far ricorso a tutta la documentazione in suo possesso (e produrla in giudizio).  Già con la sentenza n.  4849  del 30 maggio  1997 la Cassazione, prima ancora dello Statuto, aveva stabilito che tocca all' Ufficio provare attraverso l' esibizione dell'unico originale della denuncia del contribuente, il fondamento delle proprie  tesi in merito alle poste contenute nella denuncia stessa". E ancora la Corte, spiega il magistrato, "aveva ritenuto applicabile in materia tributaria, con la sentenza 18 febbraio 1999 n. 1342, l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Secondo quest'ultima norma sono  accertati  d'ufficio  dal responsabile
del procedimento   i  fatti,  gli  stati  e  le  qualità  che  la  stessa
amministrazione  procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare".