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2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1.
I1 ricorso non può essere accolto.
2.2.
La tesi sostenuta dalla Amministrazione ricorrente, basata sulla
"cieca" interpretazione letterale dell'art. 44 del DPR 602/73,
porta a conclusioni che contrastano con i criteri ermeneutici che
emergono dalla più recente legislazione tributaria di principio,
ispirata a maggiore democrazia dei rapporti fiscocontribuente. E'
compito della giurisprudenza di legittimità fare in modo che il seme
attecchisca e germogli nell'ordito legislativo vigente.
In
sintesi, secondo la tesi "fiscale", l'art. 44 citato contiene
una norma speciale che deroga alle disposizioni comuni in materia di
adempimento delle obbligazioni pecuniarie, in forza della quale il
termine finale della decorrenza degli interessi é fissato nel momento
della emissione dell'ordinativo di pagamento, anche se poi l'ordinativo
stesso non venga mai comunicato all'interessato.
Effettivamente,
la norma, la cui specialità non viene messa in discussione (ma 1'
etichetta della specialità non può servire per legittimate forme di
"abuso di posizione dominante"), prevede che il contribuente,
creditore del fisco "ha diritto, ..., all'interesse del 2,5
per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra
la data del versamento ... e la data dell'ordinativo emesso
dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso".
I1
tenore letterale della disposizione in esame deve essere coniugato con
l'intenzione del legislatore, secondo quanto dispone l'art. 11 delle
disp. sulla legge in generale. Se si commette l'errore di identificare
il legislatore con il Ministero delle finanze, allora la norma in esame
può anche essere intesa nel senso che abbia voluto garantire all'Erario
il minore esborso possibile. Ma se, invece, la volontà legislativa deve
essere ricostruita in ragione dei canoni costituzionali di razionalità,
uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione (ai quali si richiama anche il recente statuto
del contribuente, art. 1, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212), la
norma deve essere esaminata non soltanto nell'ottica degli interessi
erariali, ma anche in quella degli interessi del contribuente. Anche
quando, come nella specie, si tratti di leggi in senso sostanziale
emanate dal governo su delega parlamentare. Anzi, proprio quando si
tratti di "leggi di parte", la lettura costituzionale deve
essere più penetrante.
La
tesi dell'Amministrazione finanziaria non può essere accolta perché
non tiene conto dei diritti e delle aspettative dei contribuenti.
Infatti, se bastasse la semplice firma dell'ordinativo di pagamento
per bloccare la liquidazione degli interessi, anche se il documento
dovesse poi rimanere giacente in un cassetto di qualche ufficio
finanziario, la norma si presterebbe ad ogni tipo di abuso, senza alcuna
possibilità di controllo e di tutela da parte del contribuente.
Inoltre, legittimerebbe una sorta di "espropriazione" ad
libitum del diritto del contribuente stesso a percepire gli interessi,
fino a quando qualcuno non ritenga che sia giunto il momento della
notifica.
Soltanto
uno Stato inefficiente ed autoritario può aspirare a compensare le
proprie eventuali carenze organizzative con una legislazione, o una
giurisprudenza, "protezionistica", che disconosca cioè i
diritti del cittadino fino a quando non siano maturi i tempi della
burocrazia. Uno Stato moderno che operi secondo criteri di efficienza e
di economia, che non ha timore di porsi su un piede di parità con il
cittadino (non più suddito), tanto da formalizzarne e tutelarne i
diritti inviolabili (almeno in linea di principio) nei confronti del
fisco con un apposito statuto (L. 212/2000), non può poi pretendere che
i tempi dei pagamenti a favore dei contribuenti siano affidati alla
"buona volontà" dei funzionari incaricati, senza alcuna
possibilità di rivalsa da parte del creditore (salvo, evidentemente, il
caso di dolo o colpa grave). Tanto più che, invece, i termini di
pagamento in favore del fisco sono sempre scanditi su tempi rigidamente
cadenzati. Dal punto di vista sostanziale, i rapporti dare-avere,
tra fisco e. contribuente, devono essere inquadrati nell'ambito dei
principi di tutela della integrità patrimoniale del contribuente,
fissati dall'art. 8 della legge 212/200, che esordisce stabilendo che
"l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per
compensazione" (comma 1), riconoscendo implicitamente, la "par
condicio" del dare e dell'avere a partire dal momento della loro
coesistenza (art. 1242 c. c).
2.3.
E' pur vero che, come rileva il Ministero ricorrente, la
giurisprudenza citata nella sentenza impugnata (Cass. n. 2563/73) è
riferita ad una fattispecie disciplinata dall'art. 5 della legge 26
gennaio 1961, n. 29, e non all'art. 44 citato. Ma, è altrettanto vero
che tale giurisprudenza rimane valida nella parte in cui riconosce la
natura di atto ricettizio dell'ordinativo di pagamento ("in tema di
rimborso di tasse non dovute, qualora il pagamento venga effettuato
mediante ordinativo diretto, l'effetto della purgazione della mora
solvendi, concretantesi nella cessazione dell'obbligazione
dell'amministrazione di corrispondere gli interessi di cui all'art. 5
della legge 26 gennaio 1961 n. 29, nasce nel momento e non prima che al
creditore sia giunta notizia dell'avvenuta emissione dell'ordinativo
di pagamento, mediante ricezione dell'avviso che per legge deve
accompagnare il detto ordinatìvo": sentenza 2563/1973 cit.).
Soltanto con la notifica del provvedimento il contribuente ha conoscenza
del contenuto dell'ordinativo di pagamento e può, eventualmente, adire
le vie legali.
In
definitiva, l'art. 44 DPR 602/73, deve essere interpretato nel senso che
gli interessi decorrono fino alla data di emissione dell'ordinativo in
quanto ritualmente e tempestivamente notificato.
Tale
conclusione è confortata oggi anche dal principio di "conoscenza
degli atti", sancito dall'art. 6 della già citata legge 212/2000.
I1 comma 1 della norma citata dispone testualmente che
"l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati".
Quindi, prima che il contribuente abbia conoscenza degli atti che
incidono sulla sua posizione debitoria o creditoria nei confronti del
fisco, gli atti stessi non possono produrre effetti.
L'art.
6 citato, inquadrato nella enunciazione di cui all'art. 1, della
medesima legge 212/2000, secondo il quale le disposizioni dello statuto
costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, tendenti ad
attuare gli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, assume una
inequivocabile valore interpretativo. Si tratta, cioè, di un principio
che deve aiutare l'interprete a ricavare dalle norme il senso che le
renda compatibili con i principi costituzionali citati. Nella specie, il
senso da attribuire al riferimento alla data dell'ordinativo di
pagamento (art. 44, comma 1, DPR 602/73), che renda la norma compatibile
in particolare con i principi di uguaglianza e di buon andamento ed
imparzialità della pubblica amministrazione, non può che essere quello
colto dai giudici di merito e condiviso dal Collegio, per le ragioni
esposte.
2.4.
Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto. Stimasi equo
compensare le spese, anche in considerazione della relativa novità
della questione e dell'apporto interpretativo dello jus superveniens.
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