LO STATUTO DEI CONTRIBUENTI RIVOLUZIONA I RAPPORTI CONTRIBUENTE- FISCO?

Cass. Sezione Tributaria     30 marzo  2001 n.  4760 – Pres.  Carbone ; Rel. Merone; 

 I principi di parità nei rapporti fra contribuente e fisco, nonché di buona fede, razionalità, imparzialità e buon andamento della Amministrazione, da ultimo recepiti nello “statuto dei diritti del contribuente” (legge 212/2000) inducono ad interpretare l’ art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602  nel senso che gli interessi sui crediti di imposta decorrono non fino al momento in cui l’ordinativo di pagamento dei credito sia stato emesso, bensì fino al momento che tale ordinativo sia stato  notificato al contribuente ponendolo in condizione di esercitare il suo diritto alla riscossione del credito .

 

La sentenza 4760/2001 apre prospettive di grande interesse  nella applicazione di una legge tributaria la cui lettera appare troppo spesso ispirata ad una concezione che la sentenza stessa qualifica come “protezionistica, che disconosce i diritti del cittadini fino a quando non siano maturi i tempi della burocrazia”.

Invero la lettera del citato art. 44 prevede che gli interessi a favore del contribuente decorrano solo fino “alla data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso”. Ma la Cassazione ritiene di dover accedere ad una interpretazione adeguatrice che ponga le due parti sul piede di parità, richiedendo la notifica dell’atto amministrativo.

E’ evidente come simile orientamento che  nel campo processuale trova sostegno a livello costituzionale della recente riforma dell’art. 111 Cost. conduca ad escludere la rilevanza nei confronti del contribuente di tutti gli atti che la amministrazione abbia emesso, ma non abbia comunicato alla controparte. Così come per l’interruzione della prescrizione fra privati non è sufficiente che il creditore scriva un accorato ed eloquente atto di sollecito al pagamento, ma è necessario lo comunichi al creditore; o  per l’adempimento di una obbligazione non è sufficiente il debitore accantoni la somma per pagare il debito se poi non pone in condizione il creditore di percepirla. 

 

 2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

 

2.1. I1 ricorso non può essere accolto.

2.2. La tesi sostenuta dalla Amministrazione ricor­rente, basata sulla "cieca" interpretazione letterale dell'art. 44 del DPR 602/73, porta a conclusioni che contrastano con i criteri ermeneutici che emergono dalla più recente legislazione tributaria di principio, ispirata a maggiore democrazia dei rapporti fisco­contribuente. E' compito della giurisprudenza di legittimità fare in modo che il seme attecchisca e germogli nell'ordito legislativo vigente.

In sintesi, secondo la tesi "fiscale", l'art. 44 citato contiene una norma speciale che deroga alle disposizioni comuni in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, in forza della quale il termine finale della decorrenza degli interessi é fissato nel momento della emissione dell'ordinativo di pagamento, anche se poi l'ordinativo stesso non venga mai comuni­cato all'interessato.

Effettivamente, la norma, la cui specialità non viene messa in discussione (ma 1' etichetta della specialità non può servire per legittimate forme di "abuso di posizione dominante"), prevede che il contribuente,  creditore del fisco "ha diritto, ..., all'interesse del 2,5 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento ... e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso".

I1 tenore letterale della disposizione in esame de­ve essere coniugato con l'intenzione del legislatore, secondo quanto dispone l'art. 11 delle disp. sulla legge in generale. Se si commette l'errore di identificare il legislatore con il Ministero delle finanze, allora la norma in esame può anche essere intesa nel senso che abbia voluto garantire all'Erario il minore esborso possibile. Ma se, invece, la volontà legislativa deve essere ricostruita in ragione dei canoni costituzionali di razionalità, uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (ai quali si richiama anche il recente statuto del contribuente, art. 1, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212), la norma de­ve essere esaminata non soltanto nell'ottica degli interessi erariali, ma anche in quella degli interessi del contribuente. Anche quando, come nella specie, si tratti di leggi in senso sostanziale emanate dal governo su delega parlamentare. Anzi, proprio quando si tratti di "leggi di parte", la lettura costituzionale deve essere più penetrante.

 

La tesi dell'Amministrazione finanziaria non può essere accolta perché non tiene conto dei diritti e delle aspettative dei contribuenti. Infatti, se bastasse la semplice firma dell'ordinativo di pagamento per bloccare la liquidazione degli interessi, anche se il documento dovesse poi rimanere giacente in un cassetto di qualche ufficio finanziario, la norma si presterebbe ad ogni tipo di abuso, senza alcuna possibilità di controllo e di tutela da parte del contribuente. Inoltre, legittimerebbe una sorta di "espropriazione" ad libitum del diritto del contribuente stesso a percepire gli in­teressi, fino a quando qualcuno non ritenga che sia giunto il momento della notifica.

Soltanto uno Stato inefficiente ed autoritario può aspirare a compensare le proprie eventuali carenze or­ganizzative con una legislazione, o una giurisprudenza, "protezionistica", che disconosca cioè i diritti del cittadino fino a quando non siano maturi i tempi della burocrazia. Uno Stato moderno che operi secondo criteri di efficienza e di economia, che non ha timore di porsi su un piede di parità con il cittadino (non più suddito), tanto da formalizzarne e tutelarne i diritti inviolabili (almeno in linea di principio) nei confronti del fisco con un apposito statuto (L. 212/2000), non può poi pretendere che i tempi dei pagamenti a favore dei contribuenti siano affidati alla "buona volontà" dei funzionari incaricati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del creditore (salvo, evidentemente, il caso di dolo o colpa grave). Tanto più che, invece, i termini di pagamento in favore del fisco sono sempre scanditi su tempi rigidamente cadenzati. Dal punto di vista sostanziale, i rapporti dare-avere, tra fisco e. contribuente, devono essere inquadrati nell'ambito dei principi di tutela della integrità patrimoniale del contribuente, fissati dall'art. 8 della legge 212/200, che esordisce stabilendo che "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione" (comma 1), riconoscendo implicitamente, la "par condicio" del dare e dell'avere a partire dal momento della loro coesi­stenza (art. 1242 c. c).

 

2.3. E' pur vero che, come rileva il Ministero ri­corrente, la giurisprudenza citata nella sentenza impu­gnata (Cass. n. 2563/73) è riferita ad una fattispecie disciplinata dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e non all'art. 44 citato. Ma, è altrettanto vero che tale giurisprudenza rimane valida nella parte in cui riconosce la natura di atto ricettizio dell'ordinativo di pagamento ("in tema di rimborso di tasse non dovute, qualora il pagamento venga effettuato mediante ordinativo diretto, l'effetto della purgazione della mora solvendi, concretantesi nella cessazione dell'obbligazione dell'amministrazione di corrispondere gli interessi di cui all'art. 5 della legge 26 gennaio 1961 n. 29, nasce nel momento e non prima che al credi­tore sia giunta notizia dell'avvenuta emissione dell'ordinativo di pagamento, mediante ricezione dell'avviso che per legge deve accompagnare il detto ordinatìvo": sentenza 2563/1973 cit.). Soltanto con la notifica del provvedimento il contribuente ha conoscen­za del contenuto dell'ordinativo di pagamento e può, eventualmente, adire le vie legali.

In definitiva, l'art. 44 DPR 602/73, deve essere interpretato nel senso che gli interessi decorrono fino alla data di emissione dell'ordinativo in quanto ri­tualmente e tempestivamente notificato.

Tale conclusione è confortata oggi anche dal prin­cipio di "conoscenza degli atti", sancito dall'art. 6 della già citata legge 212/2000. I1 comma 1 della norma citata dispone testualmente che "l'amministrazione fi­nanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati". Quindi, prima che il contribuente abbia conoscenza de­gli atti che incidono sulla sua posizione debitoria o creditoria nei confronti del fisco, gli atti stessi non possono produrre effetti.

 

L'art. 6 citato, inquadrato nella enunciazione di cui all'art. 1, della medesima legge 212/2000, secondo il quale le disposizioni dello statuto costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, tendenti ad attuare gli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, assume una inequivocabile valore interpretativo. Si tratta, cioè, di un principio che deve aiutare l'interprete a ricavare dalle norme il senso che le renda compatibili con i principi costituzionali citati. Nella specie, il senso da attribuire al riferimento al­la data dell'ordinativo di pagamento (art. 44, comma 1, DPR 602/73), che renda la norma compatibile in particolare con i principi di uguaglianza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, non può che essere quello colto dai giudici di merito e condi­viso dal Collegio, per le ragioni esposte.

2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto. Stimasi equo compensare le spese, anche in considerazione della relativa novità della questione e dell'apporto interpretativo dello jus superveniens.