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Trattamento
pensionistico erogato dell'INPS- Riliquidazione per effetto della
sentenza n. 72 del 1990 della Corte Cost. -Applicazione sugli arretrati
della ritenuta alla fonte da parte dell'INPS, sostituto d'imposta-
Restituzione da parte del beneficiario della pensione integrativa in
precedenza erogata da apposito fondo, con applicazione di analoga
ritenuta fiscale - Divieto di doppia imposizione - Azione di rimborso
della ritenuta d'imposta indebitamente pagata - Legittimazione attiva -
Esclusiva del sostituito, percettore del reddito- Sussistenza-.
In
tema di imposte dirette, qualora il trattamento pensionistico erogato
dall'INPS sia stato integrato da pensione, decurtata della relativa
ritenuta d'acconto, corrisposta da un apposito fondo integrativo, e
successivamente il beneficiario del trattamento pensionistico abbia
restituito al fondo l'erogazione integrativa, per avere riscosso
dall'INPS, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 72 del
1990,la liquidazione degli arretrati di pensione decurtati da analoga
imposizione, titolare del diritto al rimborso della ritenuta d'imposta
duplicata e' soltanto il sostituito, percettore del reddito ed obbligato
principale nei confronti del Fisco, anche se siano intervenuti
accordi,con il fondo, sostituto d'imposta, al fine di dilazionare la
restituzione della ritenuta al momento della riscossione del rimborso da
parte dello stesso obbligato principale (Cass. Sezione Trib.,
sentenza 18 novembre 2000 n. 14922 –
Pres. Giustiniani; Rel. Sotgiu)
Un
contribuente riceve una pensione integrativa dall’apposito “fondo”
costituito presso la banca ove ha lavorato. Quando a seguito di una
sentenza della Corte Costituzionale la sua pensione previdenziale
gestita dall’INPS viene aumentata, egli restituisce al “fondo” i
ratei della pensione integrativa già percepiti e cui non ha più
diritto. Accade però che sia l’INPS sia il fondo pensioni abbiano
versato all’erario le trattenute d’imposta; e quindi il fisco si
trova ad aver percepito due
volte l’imposta su una medesima somma. Ma non intende restituire nulla
perché come afferma l’antico detto la mano del fisco è come la mano
del morto che se afferra qualcosa non la molla più.
Si
appella perciò ad un cavillo: il fondo previdenziale ha accettato di
ricevere in restituzione solo la somma netta percepita dal pensionato,
lasciando su costui l’onere di ottenere dal fisco la restituzione di
quanto pagato, e poi di riversarlo al fondo. Quindi secondo l’ufficio
tributario il contribuente non è legittimato a chiedere il rimborso non
avendo versato lui direttamente l’imposta.
Si
tratta con tutta evidenza di un sofisma di modesto spessore: il fondo
pensioni non ha pagato il fisco con denaro proprio ma con quattrini che,
in quel momento, appartenevano al contribuente. I sostituti nelle
imposte dirette versano denari del contribuente e
per conto di lui. Su questo sofisma il fisco trascina però una
controversia per tre gradi di giudizio (perdendoli tutti), e con tempi
tali da giustificare una condanna della Corte europea per “non
ragionevole” durata del processo.
L’esito
negato per l’erario era poi ampiamente prevedibile, sia a lume di buon
seno, sia in base alla elaborazione giurisprudenziale. Esiste infatti un
precedente della Cassazione specifico ed in termini;
con la sentenza n. 8606 del
2 ottobre 1996
la Corte ha affermato che diritto al rimborso dell'imposta che si assume
indebita, riscossa in tutto o in parte mediante ritenuta alla fonte,
spetta in prima istanza al
sostituito, il quale, addirittura, ai
fini della ripetizione della stessa, deve fornire la prova di aver
subito detta ritenuta, senza dovere, altresì dimostrare che l'imposta
e' stata effettivamente incassata dall'erario.
Questa
sentenza si inserisce del resto in una ampia e pacifica prassi,
confermata dalla
giurisprudenza: il fisco quando ritiene le imposte non gli siano state
esattamente versate emette avviso di accertamento a carico del
lavoratore subordinato, e gli contesta la mancata inclusione nella
denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando
la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art. 23
del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso
di effettuare (e versare ) tale ritenuta, non influendo la sostituzione
d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavoratore sostituito.
Tale ininfluenza porta ad escludere, altresì che nel giudizio
d'impugnazione dell'avviso di accertamento, promosso dallo stesso
sostituito, insorga la necessita' di integrare il contraddittorio nei
confronti del datore di lavoro-sostituto (Cass. Sezione
4 ottobre 2000 n.
13182).
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