diamo qui notizia di alcune sentenze che ci paiono interessanti non per la specifica importanza del caso deciso ma perchè danno atto di vicende paradossali relative ai rapporti fra fisco e contribuente 

Trattamento pensionistico erogato dell'INPS- Riliquidazione per effetto della sentenza n. 72 del 1990 della Corte Cost. -Applicazione sugli arretrati della ritenuta alla fonte da parte dell'INPS, sostituto d'imposta- Restituzione da parte del beneficiario della pensione integrativa in precedenza erogata da apposito fondo, con applicazione di analoga ritenuta fiscale - Divieto di doppia imposizione - Azione di rimborso della ritenuta d'imposta indebitamente pagata - Legittimazione attiva - Esclusiva del sostituito, percettore del reddito- Sussistenza-.

 

In tema di imposte dirette, qualora il trattamento pensionistico erogato dall'INPS sia stato integrato da pensione, decurtata della relativa ritenuta d'acconto, corrisposta da un apposito fondo integrativo, e successivamente il beneficiario del trattamento pensionistico abbia restituito al fondo l'erogazione integrativa, per avere riscosso dall'INPS, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 72 del 1990,la liquidazione degli arretrati di pensione decurtati da analoga imposizione, titolare del diritto al rimborso della ritenuta d'imposta duplicata e' soltanto il sostituito, percettore del reddito ed obbligato principale nei confronti del Fisco, anche se siano intervenuti accordi,con il fondo, sostituto d'imposta, al fine di dilazionare la restituzione della ritenuta al momento della riscossione del rimborso da parte dello stesso obbligato principale (Cass. Sezione Trib.,   sentenza 18  novembre  2000 n. 14922  – Pres. Giustiniani; Rel. Sotgiu)

  

Un contribuente riceve una pensione integrativa dall’apposito “fondo” costituito presso la banca ove ha lavorato. Quando a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale la sua pensione previdenziale gestita dall’INPS viene aumentata, egli restituisce al “fondo” i ratei della pensione integrativa già percepiti e cui non ha più diritto. Accade però che sia l’INPS sia il fondo pensioni abbiano versato all’erario le trattenute d’imposta; e quindi il fisco si trova  ad aver percepito due volte l’imposta su una medesima somma. Ma non intende restituire nulla perché come afferma l’antico detto la mano del fisco è come la mano del morto che se afferra qualcosa non la molla più.

Si appella perciò ad un cavillo: il fondo previdenziale ha accettato di ricevere in restituzione solo la somma netta percepita dal pensionato, lasciando su costui l’onere di ottenere dal fisco la restituzione di quanto pagato, e poi di riversarlo al fondo. Quindi secondo l’ufficio tributario il contribuente non è legittimato a chiedere il rimborso non avendo versato lui direttamente l’imposta. 

Si tratta con tutta evidenza di un sofisma di modesto spessore: il fondo pensioni non ha pagato il fisco con denaro proprio ma con quattrini che, in quel momento, appartenevano al contribuente. I sostituti nelle imposte dirette versano denari del contribuente e  per conto di lui. Su questo sofisma il fisco trascina però una controversia per tre gradi di giudizio (perdendoli tutti), e con tempi tali da giustificare una condanna della Corte europea per “non ragionevole” durata del processo.

L’esito negato per l’erario era poi ampiamente prevedibile, sia a lume di buon seno, sia in base alla elaborazione giurisprudenziale. Esiste infatti un precedente della Cassazione specifico ed in termini;  con la sentenza n. 8606 del  2 ottobre   1996 la Corte ha affermato che diritto al rimborso dell'imposta che si assume indebita, riscossa in tutto o in parte mediante ritenuta alla fonte, spetta in prima istanza  al sostituito, il quale, addirittura,  ai fini della ripetizione della stessa, deve fornire la prova di aver subito detta ritenuta, senza dovere, altresì dimostrare che l'imposta e' stata effettivamente incassata dall'erario.

Questa sentenza si inserisce del resto in una ampia e pacifica prassi, confermata  dalla giurisprudenza: il fisco quando ritiene le imposte non gli siano state esattamente versate emette avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, e gli contesta la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuare (e versare ) tale ritenuta, non influendo la sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavoratore sostituito.  Tale ininfluenza porta ad escludere, altresì che nel giudizio d'impugnazione dell'avviso di accertamento, promosso dallo stesso sostituito, insorga la necessita' di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro-sostituto (Cass. Sezione  4 ottobre  2000 n.  13182).