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TRIBUTI (IN GENERALE) ‑ REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI
FINANZIARIE ‑ SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE ‑ IN GENERE ‑Controversie
concernenti unicamente l'impugnazione del provvedimento irrogativo della
sanzione amministrativa tributaria pendenti alla data del primo aprile
1998 ‑ Principio del "favor rei" ‑ Applicabilita' retroattiva anche di
ufficio in ogni stato e grado del processo ‑Conseguenze ‑
In tema di sanzioni tributarie,
l'art. 29, comma primo, lett. a), del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 ha abrogato l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
recante il cosiddetto principio di ultrattivita' delle disposizioni
sanzionatorie, e conseguentemente l'art. 3 del medesimo decreto
legislativo ha introdotto il principio del "favor rei", disponendo che
nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una
legge posteriore non costituisce violazione punibile (comma secondo) e
che, se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la
violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita'
diversa, si applica la legge piu' favorevole. Tale principio, in forza
delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 25 del citato decreto
legislativo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data del
primo aprile 1998, il che, per i procedimenti pendenti presso la corte di
cassazione, impone la cassazione della sentenza impugnata nella parte
relativa alla applicazione delle sanzioni, con rinvio al giudice a quo
per la eventuale determinazione delle stesse in base alla nuova
disciplina sanzionatoria (nel caso di specie in materia di riscossione)
introdotta con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Cass. Sezione Trib, sentenza 8 gennaio
2002 n. 152 –Pres. Reale ; Rel. Ebner
In tema di sanzioni amministrative di
illeciti tributari, ove la legge in vigore al momento dell'infrazione e
quella successiva prevedano sanzioni di diversa entita', si applica
la legge piu' favorevole al contribuente, in conformita' ai principi
di legalita' e del "favor rei" fissati dall'art. 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ribaditi dall'art. 5 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 203 e dall'art. 4 del decreto legislativo
30 marzo 2000, n. 99. (Nella specie, la S.C., in presenza di ripetute
omissioni dei versamenti periodici IVA consumate negli anni 1986-1993,
oggetto di un giudizio in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 472 del 1997 - e dunque sottoposte, ai sensi
dell'art. 25, secondo comma, del citato decreto legislativo, alla
disciplina del concorso prevista dall'art. 12 dello stesso decreto -,
ha ritenuto applicabile il primo comma di quest'ultimo articolo nella
sua originaria formulazione, che prevede il cumulo giuridico delle
sanzioni in tutti i casi di concorso materiale omogeneo di illeciti, e
non nel testo modificato dall'art. 2, primo comma, lett. e), del decreto
legislativo n. 203 del 1998, perche' meno favorevole in quanto prevede il
cumulo giuridico delle sanzioni per il solo concorso di violazioni
formali, ed ha escluso, altresi', per la stessa ragione, l'applicazione
del quinto comma del medesimo art. 12 come modificato prima dal citato
art. 2, primo comma, lett. e), del decreto legislativo n. 203 del 1998
e, successivamente, dall'art. 2, primo comma, lett. a), n. 2, del
decreto legislativo n. 99 del 2000, i quali introducono un maggiore
aumento della sanzione base per le violazioni riguardanti periodi di
imposta diversi).
Cass. Sezione Trib, sentenza 17 gennaio
2002 n. 540 –Pres. Reale ; Rel. Di Palma
Riferimenti normativi d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, artt. 3, 12, 25, 29, comma 1, lett. a);D. Leg. 5 giugno
1998, n. 203, artt. 2 e 5; D. Leg. 30 marzo 2000, n. 99, artt. 2 e 4;
Il Commento
Nei termini
di cui alla sentenza 152/2002 cfr. Cass. 12 febbraio 2001 n.1945
Qualora nella sentenza impugnata si sia
fatta comunque applicazione di una norma sanzionatoria abrogata si
determina una fattispecie assimilabile a quella prefigurata dall'art. 384,
comma primo, secondo periodo, cod.proc.civ. sicche' la Corte, previo
annullamento della sentenza impugnata deve, decidendo nel merito,
annullare anche il provvedimento che ha irrogato la sanzione (Cass. 27
marzo 2001 n. 4408)
IMPOSTE IN GENERE - Rimanenze -
Valutazione - Societa' per azioni - Libro degli inventari - Tenuta -
Obbligo - Inesistenza dell'obbligo di tenuta delle scritture ausiliari di
magazzino - Rilevanza - Esclusione.
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER
AZIONI - LIBRI SOCIALI - OBBLIGATORI - IN GENERE - Tributi erariali
diretti - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e
controlli - In genere - Rimanenze - Valutazione - Libro degli
inventari - Idoneita' – Inesistenza dell'obbligo di tenuta dalle
scritture ausiliarie di magazzino - Rilevanza - Esclusione.
In tema di accertamento delle imposte sui
redditi, e di valutazione delle rimanenze, e' in ogni caso
inammissibile la deduzione, da parte di una societa' per azioni, della
circostanza di non essere obbligata alla tenuta delle scritture
ausiliare di magazzino ai sensi dell'art. 14, primo comma lett. d), e
dell'art. 6 del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 14, primo comma lett. a) del d.P.R.
n. 600 del 1973 ed artt. 2214, 2215, 2217 e 2421 del cod. civ., la
societa' per azioni ha l'obbligo di tenere il libro degli inventari e di
effettuare ivi le valutazioni delle rimanenze, seguendo il criterio
imposto dall'art. 62, primo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973 (ora art.
59, primo comma, del d.P.R. n. 917 del
1986).
Cass. Sezione Trib, sentenza 10 gennaio
2002 n. 213 –Pres. Delli Priscoli; Rel. Di Palma
Riferimenti normativi: cod. civ. artt.
2214,2215,2217,2421; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 6, 14
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI
PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - Dichiarazione
inesatta - Configurabilita' - Estremi - Rapporti tra le fattispecie
previste dal secondo e terzo comma dell'art. 43 d.P.R. n. 633 del1972.
In tema di violazioni dell'obbligo
di dichiarazione annuale I.V.A., la fattispecie di cui all'art. 43,
secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si realizza per il
solo fatto che, in base ai dati contenuti nella dichiarazione, risulti
"un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una
eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a
quella spettante", prescindendo la norma da ulteriori valutazioni sia
di carattere soggettivo (l'intenzione di frodare il fisco) che di
carattere oggettivo (il verificarsi di un danno per l'erario), le quali
non rilevano neppure sotto il profilo della eventuale applicazione della
minore sanzione di cui allo stesso art. 43, terzo comma, che ha
carattere residuale e riguarda violazioni diverse da quelle previste da
comma precedente.
Cass. Sezione Trib, sentenza 10 gennaio
2002 n. 214 –Pres. Reale; Rel. Di Blasi
Riferimenti normativi: D. P. R. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 43
Il commento:
In senso conforme cfr. la sentenza della
Cassazione civile n. 8127 del 10 agosto 1990 e n. 9240 del 7
settembre 1990, secondo cui l'illecito sussiste a prescindere che in
concreto si sia verificata (o tentata) una evasione di imposta.
In base alla sentenza n. 11886 del 3
novembre 1992 il contribuente che, nella dichiarazione annuale ai fini
IVA, indichi una eccedenza detraibile superiore di oltre un decimo di
quella spettante, non incorre nell'infrazione specificamente
contemplata dall'art. 43 secondo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972
n. 633, ove in concreto non si sia verificata alcuna evasione di
imposta per non aver il contribuente richiesto alcun rimborso.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN
GENERE - Attivita' svolta senza obbligo a vantaggio di terzo -
Assoggettamento all'imposta - Esclusione - Fattispecie.
Non costituisce prestazione di
servizio soggetta ad I.V.A. l'attivita' svolta da un soggetto a
vantaggio di un altro autonomamente e senza obbligo nei confronti di
quest'ultimo. (Nella fattispecie si trattava di attivita' promozionale
svolta autonomamente, in funzione del perseguimento dei propri scopi
statutari, da un circolo del golf a vantaggio della societa' sua
fondatrice e finanziatrice, che gestiva l'impianto sportivo, senza che
tra i due enti sussistesse alcun vincolo derivante da titolo
obbligatorio).
Cass. Sezione Trib, sentenza 10 gennaio
2002 n. 215 –Pres. Delli Priscoli; Rel. Paolini
Riferimenti normativi: D. P. R. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 3
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI
ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED
ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) - Energia elettrica -
Imposta di consumo - Rimborso - Condizioni - Mancata traslazione
dell'imposta - Questione di legittimita' costituzionale - Manifesta
infondatezza (richiamo a Corte cost., n. 651/1998 e n.114/2000).
L'imposta sull'energia elettrica
impiegata nei processi produttivi e' una specie del genere "imposte
di consumo", che sono annoverate dall'art. 19, primo comma D.L. n.
688/1982 tra le prestazioni patrimoniali tributarie coattive che
sono rimborsabili solo se non sono state trasferite ad altri soggetti;
la relativa disciplina non si pone in contrasto ne' con l'art. 3 Cost.,
stante la finalita' della norma di evitare l'arricchimento senza causa di
alcuni operatori economici a danno di una maggioranza di altri soggetti
(come affermato da Corte cost., sent. N. 651/1998), ne' con l'art. 24
Cost., la prova del fatto negativo (mancata traslazione del tributo)
potendo essere data dall'imprenditore con ogni mezzo, anche
indirettamente (cf. Corte cost., n. 651/1998 e n. 114/2000).
Cass. Sezione Trib, sentenza 10 gennaio
2002 n. 216 –Pres. Papa; Rel. Merone;
Riferimenti normativi: l. 30 settembre
1982, n. 688, art. 19
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE
(RICORSO PER) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - Decisioni delle commissioni
tributarie regionali - Ricorso per cassazione del contribuente -
Proposizione nei confronti dell'ufficio finanziario periferico in luogo
del ministero delle finanze presso l'avvocatura generale dello stato -
Inammissibilita' dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio -
Costituzione dell'amministrazione finanziaria - Sanatoria del vizio -
Esclusione Fondamento.- Notifica presso la Avvocatura Generale dello
Stato - Irrilevanza
In tema di contenzioso tributario, il
ricorso per cassazione del contribuente, avverso la decisione assunta
in grado di appello dalla commissione tributaria regionale, e'
inammissibile se proposto e notificato all'ufficio finanziario
periferico che ha emesso l'atto impugnato - nella specie ufficio I.V.A.
- dovendo essere proposto, a pena di inammissibilita', nei confronti del
ministero delle finanze ed allo stesso notificato presso l'avvocatura
generale dello stato. Ne' possono riconnettersi effetti sananti alla
costituzione in giudizio dell'amministrazione delle finanze, perche', nel
caso, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della
parte (ufficio periferico anziche' ministero), priva di soggettivita'
esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione, e non riguarda la
sola notificazione. Va al riguardo sottolineato che, mentre per
l'atto di appello possono distinguersi requisiti formali previsti a
pena di inammissibilita' e requisiti previsti a pena di nullita', per il
ricorso per cassazione il legislatore ha scelto, realizzando una notevole
semplificazione, di prevedere tutti i requisiti di forma necessari a
pena di inammissibilita', rilevabile d'ufficio.
Cass. Sezione Trib, sentenza 10 gennaio
2002 n. 217 –Pres. Reale; Rel. Di Blasi
Cass. Sezione Trib, sentenza 17 gennaio
2002 n. 456 –Pres. Olla; Rel. Meloncelli
E’ inammissibile il ricorso per
cassazione del contribuente, avverso la decisione assunta in grado di
appello dalla commissione tributaria regionale, proposto nei confronti
dell'ufficio finanziario periferico (nella specie ufficio I.V.A.) che
ha emesso l'atto impugnato (o non ha emesso l'atto richiesto), ancorche'
sia stato notificato presso l'avvocatura dello stato, atteso che gli
uffici periferici dell'amministrazione delle finanze sono legittimati a
stare in giudizio soltanto davanti alle commissioni tributarie
provinciali e regionali (come si ricava dagli artt. 10 e 11 D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, che, nel disciplinare la "legitimatio ad causam" e
"ad processum" di tali uffici, fanno riferimento al solo giudizio davanti
alle predette commissioni), mentre il ricorso per cassazione deve essere
proposto, conformemente ai principi generali, dal – o nei confronti del
- ministero delle finanze, in persona del ministro in carica, e,
nell'ipotesi in cui il ministero sia la parte intimata, deve essere
notificato presso l'avvocatura generale dello stato, ai sensi dell'art.
11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
Cass. Sezione Trib, sentenza 18 gennaio
2002 n. 522 –Pres. Cantillo; Rel. Meloncelli
In tema di contenzioso tributario,
il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione
emessa in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale e'
inammissibile se proposta nei confronti dell'Ufficio finanziario
periferico autore dell'accertamento impugnato, dovendo invece essere
proposto, a pena di inammissibilita', nei confronti del Ministero
delle Finanze e allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale
dello Stato. Ne consegue che, attinendo l'erronea individuazione nel
ricorso del soggetto contro il quale l'impugnazione e' proposta
all'esercizio dell'azione, e non solamente alla concreta instaurazione
del contraddittorio, le conseguenze del vizio che inficia l'atto non
possono essere influenzate dalle modalita' della notificazione, atto
distinto e logicamente successivo. E pertanto non incide sulla
valutazione del vizio dell'impugnazione il fatto che la notificazione
della chiamata in causa dell'Ufficio periferico sia stata eseguita
(come nella specie) presso l'Avvocatura Generale dello Stato - organo
domiciliatario ex lege del Ministro - , la quale non e' legittimata a
partecipare al giudizio ne' in rappresentanza dell'Ufficio periferico
effettivamente, benche' erroneamente chiamato, ne' in rappresentanza
del Mi nistero delle Finanze, contro il quale la parte nessuna domanda ha
proposto. Nella materia del contenzioso tributario, infatti, neppure puo'
invocarsi il carattere unitario dell'amministrazione finanziaria,
avendo il legislatore operato la scelta, opposta, della valorizzazione
della autonomia amministrativa degli uffici periferici nei gradi di merito
del giudizio.
Cass. Sezione Trib, sentenza 29 gennaio
2002 n. 1099 –Pres. Olla; Rel. Ceccherini
Riferimenti normativi: D. Lgls. 31
dicembre 1992 n. 546, art. 11; c.p.c. art. 144
Il commento:
Giurisprudenza ormai pacifica cfr. Cass.
3 dicembre 2001 n. 15233 ; Cass. Ord. 4 gennaio 2000 n. 1 e relativa
nota
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE -
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE -
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO
- IN GENERE - Data di iscrizione a ruolo - Erroneita' o falsita' della
data di iscrizione a ruolo indicata nella cartella esattoriale -
Deduzione da parte del contribuente - Prova della erroneita' o falsita'
- Contribuente - Onere - Spettanza.
In tema di riscossione delle imposte
sul reddito, e' onere del contribuente che ritenga erronea o falsa
l'indicazione della data di iscrizione a ruolo apposta sulla cartella di
pagamento, produrre in giudizio, a sostegno della proposta eccezione, i
documenti amministrativi nei confronti dei quali abbia esercitato il
diritto di accesso ex art. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
non gia' onere dell'Amministrazione provare, attraverso l'esibizione dei
verbali di consegna, che la iscrizione a ruolo, presupposto per
l'emissione della cartella di pagamento, sia effettivamente avvenuta
nella data indicata in cartella.
Cass. Sezione Trib, sentenza 11 gennaio
2002 n. 307 –Pres. Carbone; Rel. Meloncelli
Riferimenti normativi: D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, artt. 13 e 25; l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 22
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO
PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - Sentenza resa nei confronti di
societa' di persone - Ricorso per cassazione proposto da un singolo socio
in proprio - Inammissibilita'.
In applicazione del principio per il
quale e' legittimato a ricorrere per cassazione soltanto colui che,
secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, sia stato parte nel
giudizio di appello, nel caso di sentenza resa nei confronti di una
societa' di persone, e' inammissibile il ricorso per cassazione
proposto da un singolo socio in proprio, posto che la societa',sebbene
sfornita di personalita' giuridica formale, e' pur sempre un autonomo
centro di interessi, dotato di una sua sostanziale soggettivita' e di una
specifica capacita' processuale.
Cass. Sezione Trib, sentenza 17 gennaio
2002 n. 442 –Pres. Delli Priscoli; Rel. Paolini
Riferimenti normativi: c.p.c. artt.
75,100, 360.
Il commento:
In termini cfr. Cass. 15 marzo 1995, n.
3048.
Secondo Cass. 11 marzo 1998, n. 2676, in
caso di sentenza resa nei confronti di società di persone (anche se posta
in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese) è inammissibile
l'appello proposto da un singolo socio in proprio e senza alcun
riferimento alla società, in quanto questa, anche se sprovvista di
personalità giuridica, costituisce pur sempre un distinto centro di
interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia e, quindi, di
una propria capacità processuale.
Ovviamente questa giurisprudenza ha, in materia tributaria,
giustificazione nel pacifico principio secondo cui 1'automatica
inclusione, nell'imponibile IRPEF dei soci, della quota del reddito della
societa' (art. 5 del dPR 22 dicembre 1986, n. 917) postula, in ipotesi di
rettifica della dichiarazione della societa' e di controversia sulla
legittimita' della rettifica stessa, che l'avviso di accertamento sia
stato notificato anche ai soci e che questi siano stati posti in grado di
partecipare al giudizio di impugnazione dell'avviso medesimo. In caso
contrario, va esclusa l'imputazione automatica al socio della quota del
reddito della societa' accertato all'esito di quella separata
controversia, per la violazione del diritto di difesa che discenderebbe
dall'assoggettamento del socio ad una vicenda processuale nella quale non
ha potuto interloquire (Cass. 12 dicembre 2001 n. 15668).
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E
DICHIARAZIONI DELLE PARTI - Possibilita' di desumere da essi
argomenti di prova - Regola - Portata - Decisione basata in via
esclusiva sul comportamento delle parti - Esclusione - Ispezione
documentale ordinata dal giudice - Rifiuto a consentirvi - Valutazione
motivata del comportamento - Condizione - Ingiustificatezza del rifiuto.
La norma dettata dall'art. 116,
secondo comma, cod. proc. civ., nell'abilitare il giudice a desumere
argomenti di prova dalle risposte date dalle parti nell'interrogatorio
non formale, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le
ispezioni da esso ordinate e, in generale, dal contegno delle parti
stesse nel processo, non istituisce un nesso di conseguenzialita'
necessaria tra eventuali omissioni e soccombenza della parte ritenuta
negligente, ma si limita a stabilire che dal comportamento della parte il
giudice possa trarre "argomenti di prova", e non basare in via esclusiva
la decisione, che va comunque adottata e motivata tenendo conto di tutte
le altre risultanze. In particolare, nel caso di rifiuto a consentire
ispezioni, anche documentali, la valutazione, motivata, del
comportamento, nei limiti di una valenza meramente indiziaria, e'
permessa soltanto quando il rifiuto risulti "ingiustificato" (nella
specie, si censurava la decisione della Commissione tributaria
regionale che aveva dichiarato illegittimo l'accertamento del
reddito di una societa', senza valutare le prove acquisite, basandosi
esclusivamente sulla circostanza che l'amministrazione finanziaria,
invitata a fornire documenti ed informazioni ai sensi dell'art.7 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, non aveva ottemperato alla richiesta).
Cass. Sezione Trib, sentenza 17 gennaio
2002 n. 443 –Pres. Olla; Rel. Merone
Riferimenti normativi: c.p.c. art. 116; D.
Leg. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Il commento:
Secondo Cass. 10 luglio 1998, n. 6769,
il potere officioso di ordinare l'esibizione di documenti è discrezionale
sicché il suo esercizio non comporta alcun vincolo per il giudice; del
pari discrezionale è, quindi, anche il potere di desumere argomenti di
prova dall'inosservanza dell'ordine di esibizione, ma in questo caso la
discrezionalità è correlata alla natura dell'argomento di prova; tale
correlazione comporta che per l'eventuale valutabilità del rifiuto di
esibizione di documenti come ammissione del fatto è necessario che vi
siano elementi di prova concorrenti (nella specie, la suprema corte ha
confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di
superare la rilevata carenza di documentazione della domanda del
lavoratore, intesa ad ottenere il riconoscimento di differenze sul
compenso per lavoro straordinario, attraverso la valorizzazione
dell'inottemperanza da parte del datore di lavoro all'ordine di esibizione
dei fogli di presenza, in considerazione anche dell'impossibilità di
verificare l'esattezza delle aliquote applicate dal lavoratore nei propri
conteggi derivante dalla mancata indicazione della categoria di
appartenenza del lavoratore stesso).
In termini analoghi cfr. Cass. 6 dicembre
1983, n. 7289.
TRIBUTI IN GENERE- CONDONO – D.L. 429/1982
- presupposti
La definizione per condono di una
controversia in tema di IVA, secondo le previsioni del D.L. 10 luglio
1982, n.429, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n.516,
postula che , nel corso del procedimento, sia fornita prova della
dichiarazione integrativa e della liquidazione da parte dell'Ufficio
(art.32). Ne consegue che , in difetto di tale prova, l'eventuale
presentazione della dichiarazione e l'eventuale intervenuta
liquidazione rimangono ininfluenti, restando preclusa ogni possibilita'
di condizionare gli effetti della decisione di merito della causa al
successivo riscontro del verificarsi delle dette evenienze.
Cass. Sezione Trib, sentenza 17 gennaio
2002 n. 444 –Pres. Delli Priscoli; Rel. Amari
Riferimenti normativi: D. L. 10 luglio
1982, n. 429 (convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) art. 32
Il commento:
In termini cfr. Cass. 21 marzo 1996, n.
2426.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI
ACCERTAMENTO – CONTENUTO Indicazioni a pena di nullità - Principio di
precisione e chiarezza - Funzione di tutela del contribuente- Portata.
In tema di imposte sui redditi,
l'avviso di accertamento che non contenga l'indicazione precisa ed
analitica delle diverse aliquote progressive applicate sugli scaglioni
dell'imponibile, ma soltanto l'indicazione delle aliquote minima e
massima, viola la prescrizione dettata, in funzione di tutela del
diritto di immediato ed agevole controllo che deve essere consentito al
contribuente, dall'art. 42, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, ed incorre, pertanto, nella sanzione di
nullita' disposta dal terzo comma dello stesso articolo.
Cass. Sezione Trib, sentenza 17 gennaio
2002 n. 448 – Pres. Reale. ; Rel. Papa
Cass. Sezione Trib, sentenza 25 gennaio
2002 n. 893 – Pres. Reale. ; Rel. Altieri
Riferimenti normativi:
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42,
Il Commento
In termini cfr. Cass. 17 dicembre 2001
n. 15919; Cass. 21 marzo 2001 n. 4061 ; Cass. 23 novembre 1994, n.
9905; Cass. l2 agosto 1994, n. 7188.
Cfr. Cass. 10 novembre 2000 n. 14626 e
la relativa nota.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE
VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE -
PLURALITA' DI VIOLAZIONI - Violazioni in materia di riscossione delle
imposte - Continuazione - Configurabilita' - Esclusione - Fondamento -
Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative di
illeciti tributari, per le violazioni delle norme in materia di
riscossione delle imposte (nella specie, dell'art. 13, primo comma, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per omessi versamenti
periodici IVA) non e' configurabile la continuazione ai sensi
dell'art. 12, secondo comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,
concernente "piu' violazioni che, nella loro progressione,
pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile
ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo", atteso che, per
definizione, difetta il requisito del pregiudizio alla determinazione
dell'imponibile o alla liquidazione del tributo, le quali precedono la
fase della riscossione.
Cass. Sezione Trib, sentenza 17 gennaio
2002 n. 450 – Pres. Reale. ; Rel. Di Palma
Riferimenti normativi:
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12; 18 dicembre 1997, n. 471, art.
13
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI -
AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Integrazione o modificazione in
aumento - Legittimita' - Presupposti.
In tema di accertamento delle
imposte sui redditi, il presupposto per l'integrazione o modificazione
in aumento dell'avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi
avvisi, e' costituito, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi: ne consegue non solo che gli accertamenti integrativi non
possono essere fondati sugli stessi elementi di fatto del precedente o
dei precedenti accertamenti, ma altresi' che la conoscenza dei nuovi
elementi deve essere avvenuta in epoca successiva a quella in cui
l'accertamento originario e' stato notificato.
Cass. Sezione Trib, sentenza 17 gennaio
2002 n. 451 – Pres. Delli Priscoli ; Rel. Ebner
Riferimenti normativi:
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Il commento
Nel nostro ordinamento tributario la
Amministrazione deve, fin dal primo momento, portare a conoscenza del
contribuente tutti gli argomenti di cui disponga. Perciò il terzo comma
dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 subordina la emanazione di un nuovo
avviso alla "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi", atti o fatti, che
debbono essere specificamente indicati "a pena di nullità".
La giurisprudenza ha però affermato che
questo principio non trova applicazione ove il primo avviso sia nullo, ed
ha perciò consentito che esso sia sempre sostituito da un "avviso"
regolare (cfr. Cass. 30 agosto 1993, n. 9196; 8 aprile 1992, n. 4303; ID.
29 marzo 1990, n. 2575,.
In base alla sentenza della Cassazione n.
4164 del 11 aprile 1995, sono “elementi sopravvenuti” che legittimano
l’emissione di un “nuovo avviso” di accertamento dei redditi, integrativo
del precedente, solo quelli pervenuti all’ufficio tributario dopo la
notifica del primo avviso e non quelli pervenuti dopo la sottoscrizione di
esso, e prima della notifica. In quanto l’atto esce dalla sfera della
pubblica amministrazione solo nel momento in cui è portato a conoscenza
del privato.
Naturalmente l'art. 43, 3° comma , del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina solo le integrazioni o
modificazioni dell’accertamento tributario che comportino una maggior
pretesa fiscale, imponendo che negli avvisi integrativi siano, a pena di
nullità, specificamente indicati, i nuovi elementi e gli atti o fatti
attraverso venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte. Invece ,
l'integrazione o la modificazione in diminuzione della pretesa fiscale ,
non integrando una "nuova" pretesa tributaria, ma soltanto una pretesa
"minore", e non necessita di una forma o di una motivazione particolari
(Cass 27 settembre 2000 n. 12814).
177294 TRIBUTI (IN GENERALE) -
CONTENZIOSO TRIBUTARIO- PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMU NI AI VARI
GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE - Processi iniziati nella
vigenza del vecchio rito - Pronuncia sulle spese giudiziali ex art. 15
del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Necessita'.
In tema di contenzioso tributario, la
pronuncia sulle spese giudiziali, prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, e' dovuta anche per i processi iniziati nella
vigenza del vecchio rito, disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, poiche' gli artt. 72, 79 e 80 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992
prevedono l'applicabilita' di tutte le norme del nuovo processo anche ai
giudizi pendenti al momento di insediamento delle nuove commissioni
tributarie.
Cass. Sezione Trib., 17 gennaio 2002
n. 451– Pres. Delli Priscoli ; Rel. Ebner;
Riferimenti normativi: d.lgs. 31 dicembre
1992 n.546, artt. 15, 72,79, 80
Il commento :
In termini cfr. Cass. , 1° giugno 2001
n. 7420
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
- Chiusura liti fiscali ex art. 2 quinquies del D.L. n. 564 del 1994 -
Condizioni - Atti notificati entro il 31 dicembre 1994, compresi i
processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora
notificato atto di imposizione - Processo verbale di constatazione
notificato entro la suddetta data a societa' di fatto - Istanza di
condono presentata dal socio - Validita' - Fondamento.
In tema di condono fiscale, ai sensi
dell'art. 2 "quinquies", primo comma, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564
(convertito, con modificazioni, nella legge n. 656 del 1994) - secondo
il quale possono essere definite, a domanda, le liti fiscali pendenti
alla data del 31 dicembre 1994 e quelle che possono insorgere per atti
notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di
constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di
imposizione - la notificazione, nel termine prescritto, di processo
verbale di constatazione ad una societa' di fatto e' idonea a
determinare, ai fini anzidetti, la pendenza della lite fiscale anche nei
confronti del singolo socio, poiche' le societa' di fatto, pur essendo
fornite di autonomia patrimoniale, non costituiscono un soggetto
diverso dalle persone dei soci.
Cass. Sezione Trib., 17 gennaio 2002
n. 452– Pres. Delli Priscoli ; Rel. Amari;
Riferimenti normativi: D.L. 30 settembre
1994, n. 564 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 656 del
1994), art. 2 quinquies; cod. civ. art. 2297
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE GIURI- DICHE (I.R.P.E.G.) - SOCIETA' DI
CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E
MINUSVALENZE - Plusvalenze - Nozione - Fabbricati in corso di
costruzione - Valutazione - Iscrizione nel conto costruzioni di costi
non consentiti - Effetti.
In tema di IRPEG a carico di societa'
commerciali, e' legittimamente configurabile l'emersione di una
plusvalenza pur senza che sia maturato un ricavo, atteso l'ordinamento
tributario (art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598) sancisce
un'ulteriore eccezione al termine plusvalenza, da intendersi come
incremento del patrimonio del contribuente, acquisito non gia' a seguito
della cessione di un bene o comunque di un ricavo, ma per effetto della
iscrizione di un suo maggior valore in bilancio, nel senso che il momento
della sua emersione e' legato alla rilevazione contabile
dell'operazione e senza che in tal caso, la plusvalenza sia
ipotizzabile solo se conseguente ad una spontanea rivalutazione del
patrimonio. Pertanto, qualora una societa' commerciale, nel procedere,
ai sensi degli artt. 62, sesto e settimo comma, e 58 del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597 alla valutazione di fabbricati in corso di
costruzione ai fini della determinazione del reddito imponibile,
inserisce nel conto costruzioni costi ulteriori rispetto a quelli
consentiti (accertamento, questo, da effettuarsi in base alla
disciplina contenuta negli artt. 75 n. 4 e 76, primo comma lett. b) del
T.U. 22 dicembre 1986 n. 917, applicabile retroattivamente a norma
dell'art. 36 d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42), tale inosservanza si
traduce automaticamente nella iscrizione in bilancio di incrementi
patrimoniali indipendenti dalla cessione dei beni e quindi di plusvalenze
patrimoniali tassabili.
Cass. Sezione Trib., 17 gennaio 2002
n. 455– Pres. Reale; Rel. Monaci;
Riferimenti normativi: d.P.R. 29 settembre
1973 n. 598, artt.12; d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, artt. 58 e 62;
T.U. 22 dicembre 1986 n. 917, artt. 75 e 76; d.P.R. 4 febbraio 1988
n. 42, art. 36.
Il commento :
La sentenza in rassegna si ricollega alla
pronuncia della medesima Cassazione n. 935 del 5 febbraio 1996 secondo
cui è configurabile l’emersione di una plusvalenza pur senza che sia
maturato un ricavo, atteso che dall’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 598, si evince che l'ordinamento tributario configura un'ulteriore
accezione del termine plusvalenza da intendersi come incremento del
patrimonio del contribuente, acquisito non già a seguito della cessione di
un bene o comunque a seguito di un ricavo, ma per effetto dell'iscrizione
di un suo maggior valore in bilancio, nel senso che il momento della sua
emersione e' legato alla rilevazione contabile dell'operazione e senza che
in tal caso la plusvalenza sia ipotizzabile solo se conseguente ad una
spontanea rivalutazione del patrimonio. Pertanto, qualora una società
commerciale, nel procedere ai sensi degli art. 62 e 58 del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597 alla valutazione di fabbricati in corso di
costruzione ai fini della determinazione del reddito imponibile, inserisce
nel conto costruzioni costi ulteriori rispetto a quelli consentiti, tale
inosservanza si traduce automaticamente nell’ iscrizione in bilancio di
incrementi patrimoniali indipendenti dalla cessione dei beni e quindi in
plusvalenze tassabili.
Si tenga presente che in base alla
sentenza della Cassazione n. 351 del 13 gennaio 1995 in materia di
IRPEG a carico di società commerciali ben può configurarsi una plusvalenza
pur senza che sia maturato alcun ricavo, atteso che dall'art. 12 del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 si evince che l'ordinamento tributario
configura un'ulteriore accezione del termine plusvalenza, da intendersi
come incremento del patrimonio del contribuente, acquisito non già a
seguito della cessione di un bene o comunque di un ricavo, ma per effetto
della iscrizione di un suo maggior valore in bilancio. Nè occorre che la
plusvalenza emerga a seguito di una spontanea rivalutazione del patrimonio.Si
vedano in senso conforme le sentenze della Cassazione n. 10526 del 7
dicembre 1994 e n. 11795 del 30 ottobre 1992 (in Corr. Trib. 1992, 48,
3493); n. 2321 del 25 febbraio 1992 (in Corr. Trib. 1992, 14, 1038, con
ulteriori rinvii).
In base alla sentenza della Cassazione n.
11284 del 17 dicembre 1996, in caso di fusione di societa' per
incorporazione, l'iscrizione dei beni della incorporata nel bilancio della
incorporante ad un valore superiore a quello contabilmente loro attribuito
prima della fusione, non giustificato dalla esigenza di ripianamento del
disavanzo di fusione, da luogo ad una plusvalenza tassabile a norma
dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE
- NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - Modificazione del fatto
costitutivo della pretesa senza alterazione dei termini della
controversia - Mutamento della "causa petendi" - Esclusione - Fattispecie
in materia tributaria.
Il mutamento della "causa petendi"
determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile come
domanda nuova in appello, nei soli casi in cui vengano alterati
l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia
mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni
giuridiche che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di
decisione, pongano in essere una pretesa nuova e diversa, per la sua
intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado (si e',
pertanto, escluso, da parte del S.C., che, in tema di procedimento
tributario, tale mutamento fosse legittimamente ravvisabile nell'ipotesi
in cui, a fondamento del "petitum" della domanda, sia originariamente
dedotta, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'omessa
autofatturazione di operazioni imponibili, e, successivamente, la tardiva
autofatturazione delle medesime operazioni).
Cass. Sezione Trib., 17 gennaio 2002
n. 464– Pres. Reale; Rel. Oddo;
Riferimenti normativi: d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 636, art.41
Il commento :
Secondo Cass. 28 agosto1998, n. 8580,
costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una
nuova causa petendi, la quale comporti, attraverso la prospettazione di
nuove giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e
di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della
controversia (nella specie, si è ritenuto che introducesse una modifica
non consentita della domanda di risarcimento del danno proposta dal
proprietario e fondata sulla omessa notifica del decreto di esproprio, il
motivo di gravame concernente l'omessa sottoposizione del decreto ai
controlli amministrativi).
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
-Dichiarazione sostitutiva ex art. 14 d.1. n. 69/1989 - Presentazione con
l'indicazione di imponibile non inferiore a quello risultante
dall'applicazione dei c.d. coefficienti presuntivi - Accertamento
successivo alla presentazione di tale dichiarazione - Illegittimità
-Limiti.
In tema di accertamento delle imposte sui
redditi, l'accertamento notificato in presenza di dichiarazione
sostitutiva, presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 14 d.1. 2
marzo 1989, n. 69, convento in legge 27 aprile 1989, n. 154, con
indicazione di un imponibile non inferiore a quello risultante
dall'applicazione dei c.d coefficienti presuntivi, è illegittimo ai sensi
dell’art. 17 della medesima legge, a meno che l'amministrazione
finanziaria non provi che rientra tra i controlli realizzati al di fuori
dei criteri selettivi formulati annualmente dal Ministero (art. 37 d.P.R.
n. 600/1973) e di quelli fatti per sorteggio.
Cass. Sezione Trib., sentenza 18 gennaio
2002 n. 504 – Pres. Paolini; Rel. Merone;
Riferimenti normativi: d.1. 2 marzo 1989,
n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, artt. 14 e 17
Il Commento
In senso conforme cfr. Cass. 29 agosto
2000 n.11303
La sentenza in
rassegna riguarda una ipotesi particolare disciplinata da una specifica
legge volta a ridurre il contenzioso. Di regola invece solo pienamente
validi gli accertamenti eseguiti con violazione dei programmi che
organizzano i controlli fiscali cfr . Cass. 21 luglio 2000 n. 9611.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
- Condono ai sensi del D.L. n. 429 del 1982 - Comunicazione
dell'intervenuta liquidazione definitiva della somma dovuta -
Conseguente declaratoria di estinzione del giudizio - Potere della
commissione tributaria di controllare la sussistenza delle condizioni per
godere del beneficio - Esclusione.
In tema di condono fiscale di cui al
D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1982, n. 516), il perfezionarsi del procedimento amministrativo
di definizione agevolata, con la comunicazione dell'intervenuta
liquidazione di quanto il contribuente debba a tale titolo pagare,
impone la declaratoria di estinzione del giudizio, secondo l'espressa
previsione dell'art. 32, terzo comma, del citato D.L. n. 429 del 1982,
senza alcuna facolta' di controllo da parte del giudice tributario
sulla sussistenza delle condizioni occorrenti per il godimento del
beneficio.
Cass. Sezione Trib., sentenza 18 gennaio
2002 n. 505 – Pres. Paolini; Rel. Merone;
Riferimenti normativi: D.L. 10 luglio
1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982,
n. 516),
Il Commento
Secondo Cass. 2 febbraio 1998, n. 1034, in
tema di condono fiscale, il perfezionarsi del procedimento amministrativo
di definizione agevolata, con la comunicazione dell'intervenuta
liquidazione di quanto il contribuente debba a tale titolo pagare, impone
la declaratoria d'estinzione della causa, secondo l'espressa previsione
dell'art. 32, 3º comma, d.l. n. 429 del 1982, senza alcuna facoltà di
controllo sulla sussistenza delle condizioni occorrenti per il godimento
del beneficio o sulla congruità della somma al riguardo determinata,
atteso che l'eventuale violazione della disciplina del condono, rispetto a
provvedimento favorevole al contribuente (e comunque dal medesimo non
impugnato), può e deve essere fatta valere dall'ufficio con lo specifico
strumento di autotutela in proposito contemplato dal 1º comma del
menzionato art. 32, cioè con la revoca o la modifica dell'atto
liquidatorio, poi giudizialmente sindacabile su iniziativa dell'obbligato,
mentre, in difetto, la suddetta estinzione è effetto automatico, a
prescindere dalla posizione assunta dalla difesa dell'ufficio stesso (la
quale non può valere come revoca di quell'atto); pertanto la commissione
tributaria centrale, a fronte di un provvedimento di liquidazione rimasto
fermo, correttamente si limita a fare applicazione del predetto art. 32,
3º comma, astenendosi dallo stabilire se la pendenza di controversia,
quale requisito per l'accesso al condono, sia o meno da escludere in
presenza di ragioni d'inammissibilità dell'atto introduttivo del
procedimento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI
(I.N.V.I.M.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA -
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Atto di classamento - Notifica al
contribuente - Necessita' - Esclusione - Impugnazione nel giudizio di
impugnazione dell'avviso di liquidazione - Necessita'.
Il certificato di attribuzione di rendita
catastale, ai fini della determinazione della base imponibile delle
imposte di registro ed INVIM, non deve essere comunicato o notificato
al contribuente, il quale puo' sempre impugnare l'atto di classamento
nell'ambito del giudizio di impugnazione dell'avviso di riliquidazione
dell'imposta.
Cass. Sezione Trib., sentenza 18 gennaio
2002 n. 506 – Pres. Olla; Rel. Ceccherini;
Riferimenti normativi: l. 13 maggio 1988,
n. 154, art. 12
Il Commento
Secondo Cass. 27 novembre 2000 n.
15254, in tema di imposta di registro, nella ipotesi in cui le parti
contraenti abbiano chiesto, nell'atto di trasferimento di un immobile non
ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, di avvalersi del
sistema automatico di valutazione, ed il successivo atto di classamento
dell'immobile con attribuzione della relativa rendita catastale non sia
stato comunicato o notificato agli interessati,l’atto di liquidazione, con
il quale l'Ufficio proceda al recupero della maggiore,imposta dovuta
perchè il valore dichiarato nell'atto e, inferiore a quello derivante
dall'applicazione, sulla base della rendita attribuita, del criterio
automatico, deve recepire l'atto di classamento in modo tale da
consentirne, comunque, la conoscenza al contribuente e, quindi,
l'impugnazione unitamente allo stesso avviso di liquidazione. Qualora
detto avviso non consenta la conoscenza degli elementi essenziali
dell'atto di classamento, devesi ritenere illegittimo in quanto non
consente al contribuente l’esercizio del diritto di difesa contro l’atto
di classamento, impugnabile in base agli artt. 2, comma 3 e 19, commi 1
lettera f e 3, terzo periodo, del D.Lgs n. 546 del 1992.
Cfr. anche Cass. 5 giugno 2001 n.
7580;Cass. 10 aprile 2000 n. 4509, con relativa nota.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA
DELLE DICHIARAZIONI - Accertamento in rettifica - Proroga biennale ai
sensi dell'art. 57 della legge n. 413 del 1991 - Criterio dei termini di
accertamento non scaduti al 31 dicembre 1991 - Specificazione.
In materia di I.V.A., la proroga
biennale prevista dall'art. 57 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 ha
interessato i termini di accertamento (relativi ai periodi di imposta
per i quali poteva essere presentata dichiarazione integrativa) i quali
non fossero gia' scaduti alla mezzanotte del 31 dicembre 1991.
Cass. Sezione Trib., sentenza 18 gennaio
2002 n. 508– Pres. Reale; Rel. Di Nubila;
Riferimenti normativi: legge 30 dicembre
1991, n. 413, art. 57
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE -
Definizione agevolata delle pendenze ex art. 31 del D.L. n. 429 del
1982 - Tributi previsti nel primo comma del medesimo art. 31 -
Accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione del
relativo avviso - Condono per interessi, soprattasse e pene pecuniarie
- Applicabilita' - Esclusione.
La definizione agevolata delle pendenze
tributarie disciplinata dall'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429
(convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982) non e'
applicabile nel caso in cui sia gia' divenuto definitivo l'accertamento
relativo ad uno dei tributi previsti nel primo comma dell'articolo
citato - per mancata impugnazione del relativo avviso di accertamento,
neanche con riferimento ad interessi, soprattasse e pene pecuniarie,
poiche', in assenza di controversia concernente l'imposta, mancano i
presupposti dell'istituto in questione e, d'altra parte, l'esenzione da
soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, prevista dal
quarto comma in correlazione al pagamento del tributo e all'adempimento
delle formalita' omesse, si riferisce, in base allo stesso tenore
letterale della disposizione, alle controversie pendenti relative alle
imposte indicate nel primo comma ma di natura diversa da quelle di
valutazione ivi previste, e alle analogamente pendenti controversie
concernenti altre tasse ed imposte sugli affari, e non alle pendenze
relative ai soli accessori.
Cass. Sezione Trib., sentenza 18 gennaio
2002 n. 511– Pres. Paolini; Rel. Ceccherini;
Riferimenti normativi: D.L. 10 luglio
1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del
1982), art. 31
Il Commento
Nei medesimi termini cfr. Cass. 15 maggio
1997, n. 4292
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED
AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Somme relative al pagamento dei
tributi sospeso fino al 31 dicembre 1985 per i residenti in comuni
dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamita' naturali -
Disciplina ex art. 3, comma secondo bis, D.L. n. 791 del 1985, come
interpretato autenticamente dall'art. 28 legge n. 133 del 1999 -
Portata - Rideterminazione dell'imponibile del periodo di imposta
relativo alla sospensione, dopo la scadenza di questa, al netto dei
versamenti sospesi - configurabilita' - Deducibilita' dei versamenti
dal reddito del periodo di imposta del pagamento - Configurabilita' -
Esclusione.
In tema di agevolazioni tributarie,
l'art. 3, secondo comma bis, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791
(convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46) -
il quale prevede che non concorrono alla formazione dell'imponibile
IRPEF e ILOR le somme relative a pagamenti delle imposte dirette
sospesi fino al 31 dicembre 1985, ai sensi dell'art. 13 quinquies
del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159 (convertito, con modificazioni,
nella legge 24 luglio 1984, n. 363), per i residenti nei comuni
dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici - deve
essere considerato, in virtu' dell'interpretazione autentica dettata
dall'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 113 (posto in relazione
all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed inteso secondo il
significato proprio dei termini adoperati dal legislatore, che esclude
soltanto la configurabilita' di un "onere deducibile"), quale norma
introduttiva di un'agevolazione (ulteriore rispetto alla sospensione dei
pagamenti), consistente nella sola rideterminazione dell'imponibile dei
periodi di imposta interessati dalla sospensione, dopo la scadenza
di quest'ultima, al netto dei versamenti sospesi, e non anche nella
configurabilita' degli stessi versamenti quali oneri deducibili dal
reddito relativo al periodo di imposta in cui sono stati eseguiti.
Cass. Sezione Trib, sentenza 18 gennaio
2002 n. 512 –Pres. Delli Priscoli ; rel. Meloncelli
Riferimenti normativi:
d.1. 30 dicembre 1985 n. 791, convertito con modificazioni in legge 28
febbraio 1986 n. 46, art. 3, secondo comma bis, l
Il Commento
Cfr. da ultimo Cass. 22 novembre 2001 n.
14780 , Cass. 24 agosto 2001 n. 11248
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA
SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE
IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O DIRITTI
IMMOBILIARI - Applicabilita' del disposto dell'art. 11, comma 1bis,
della legge n. 880 del 1986 - Condizioni - Limiti.
L'art. 11, comma primo bis, della
legge 17 dicembre 1986, n. 880, (comma aggiunto dall'art. 12, comma
terzo ter, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, come convertito nella legge
13 maggio 1988, n. 154) si compone di tre periodi: nel primo si afferma
che le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n.
880, modificativo dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, si
applicano anche alle successioni apertesi prima del 1° luglio 1986, per
le quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento di valore;
nel secondo periodo si prende in considerazione l'ipotesi che il
valore dichiarato entro il 30 giugno 1986 sia inferiore a quello
risultante dall'applicazione del criterio automatico; infine, nel terzo
periodo si afferma che <<a tal fine deve essere presentata all'ufficio
del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa>>.
Tale serie di disposizioni deve essere interpretata nel senso che esse
prendono in considerazione due distinte ipotesi: la prima e' quella
nella quale, con le denunce anteriori al primo comma luglio 1986, sono
dichiarati valori superiori ai valori risultanti dall'applicazione dei
criteri di calcolo automatico, con la conseguenza che, se e' stato su di
esse adottato un avviso di rettifica, esso e' illegittimo; la seconda e'
quella nella quale il valore dichiarato entro il 30 giugno 1986 e'
inferiore al valore risultante dal calcolo automatico, nel qual caso, e
soltanto per esso, si sottopone il contribuente, che voglia usufruire
dell'applicazione dei criteri automatici di calcolo, all'onere di
presentare, entro il termine perentorio del 30 settembre 1988, una
dichiarazione integrativa.
Cass. Sezione Trib, sentenza 18 gennaio
2002 n. 513 –Carbone ; rel. Meloncelli
Riferimenti normativi: l. 13 maggio 1988,
n. 154, artt. 8 e 11
Il Commento
Secondo Cass. 27 giugno 1998, n. 6365,
il principio secondo cui non sono oggetto di rettifica i valori dichiarati
quando gli stessi non sono inferiori al reddito catastale rivalutato e
moltiplicato per il coefficiente di legge, stabilito dall'art. 8 l. 17
dicembre 1986 n. 880, si applica anche alle donazioni poste in essere
anteriormente al 1º luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il
definitivo accertamento del valore imponibile; infatti, la retroattività
di tale norma, in un primo momento limitata al 1º luglio1986 dall'art. 11
della cit. l. n. 880 del 1986, è stata poi riconosciuta dall'art. 12, 3º
comma ter, d.l. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni dalla l. n.
154 del 1988.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
- Dichiarazione integrativa ex art. 32 della legge n. 413 del 1991 -
Termine di presentazione - Disciplina dettata dall'art. 9 del
d.P.R. n. 600 del 1973 per la presentazione delle dichiarazioni delle
imposte sui redditi - Applicabilita' - Esclusione - Fondamento.
In tema di condono fiscale, la disciplina
dettata dall'art. 32, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n.
413 (come modificato dall'art. 3, comma primo, del D.L. 23 gennaio
1993, n. 16, convertito nella legge n. 75 del 1993) in ordine al termine
di presentazione della dichiarazione integrativa (indicato nel 20
giugno 1993) non e' suscettibile di integrazione con la previsione
contenuta nell'art. 9, settimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973,
secondo il quale "le dichiarazioni presentate entro un mese dalla
scadenza del termine sono valide" (salva l'applicazione della sanzione
amministrativa per il ritardo), atteso che le norme che disciplinano i
condoni tributari, integrando sistemi compiuti di natura
eccezionale, ed essendo quindi derogatorie di quelle generali
dell'ordinamento tributario, non possono per definizione essere integrate
in via ermeneutica da queste ultime, e considerato anche che lo stesso
art. 9, settimo comma, citato, esprime a sua volta, in realta', una norma
di carattere eccezionale.
Cass. Sezione Trib, sentenza 18 gennaio
2002 n. 514 – Pres. Graziadei ; rel. Di Palma
Riferimenti normativi: legge 30 dicembre
1991, n. 413, art. 32
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI -
BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O
DIRITTI IMMOBILIARI - Estimi catastali e moltiplicatori applicabili
al fine di evitare la rettifica - Vigenza alla data di apertura della
successione - Necessita' - Fattispecie.
In tema di imposta sulle
successioni, la determinazione del valore degli immobili, sia in caso
di espressa richiesta di valutazione automatica ai sensi del sesto
comma dell'art. 34 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, sia al fine di
evitare la sottoposizione a rettifica ai sensi del quinto comma della
stessa norma, deve avvenire secondo gli estimi catastali ed i
moltiplicatori per la determinazione dell'imponibile vigenti alla data
dell'apertura della successione, come emerge dal settimo comma della
norma citata (che prevede l'operativita' delle modifiche dei coefficienti
stabiliti per le imposte sui redditi, nonche' dei moltiplicatori
predetti, per le sole successioni aperte dal quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione dei decreti che le dispongono) e
dall'art. 4, quarto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405
(che precisa ulteriormente la disciplina intertemporale).
(Nell'affermare il principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto
erronea l'applicazione, ad una successione apertasi nel 1991, delle
tariffe di estimo fissate nei prospetti allegati al decreto del
ministro delle finanze 27 settembre 1991, che - in conformita'
dell'art. 4, quarto comma, della legge n. 405 del 1990 - ne ribadiva l'operativita'
a decorrere solo dal primo gennaio 1992).
Cass. Sezione Trib, sentenza 18 gennaio
2002 n. 515 – Pres. Olla; rel. Papa
Riferimenti normativi: d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, art. 52
Il Commento
In tema di imposta di registro, nella ipotesi in cui le parti contraenti
abbiano chiesto, nell'atto di trasferimento di un immobile non ancora
iscritto in catasto con attribuzione di rendita, di avvalersi del sistema
automatico di valutazione, il moltiplicatore da utilizzarsi per la
determinazione del valore automatico e' quello vigente al momento della
formazione dell'atto, anche se l'atto di classamento dell'immobile con
attribuzione della relativa rendita catastale sia intervenuto dopo che il
moltiplicatore da applicarsi e' stato modificato (nel caso di specie
abbassato da 100 a 50) (Cass. 25 maggio 2001 n. 7153).
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) -
COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O
AMMINISTRATIVI - IN GENERE – Processo tributario - Sentenza penale priva
dei presupposti per avere efficacia di giudicato - Accertamento dei
fatti contenuto nella sentenza stessa - Rilevanza - Obbligo
dell'amministrazione di conformarsi al giudicato - Sussistenza -
Esclusione - Dovere del giudice di valutare autonomamente i fatti
rilevanti secondo le regole della prova dell'accertamento tributario
- Configurabilita'.
Al di fuori dei casi in cui, ai
sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., la sentenza penale ha efficacia
di giudicato nel giudizio tributario, non e' configurabile alcun
obbligo dell'Amministrazione, ex art. 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. E, di conformarsi al giudicato dei tribunali e di verificare
la rilevanza fiscale del fatto penalmente accertato, sussistendo tale
obbligo solo nei limiti soggettivi posti dall'ordinamento, al di fuori
dei quali non puo' ammettersi alcun vincolo giuridico, anche se di
minore intensita'. Ne consegue che il giudice tributario ha il dovere di
compiere, con adeguata motivazione, un'autonoma valutazione dei fatti
oggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza penale (il quale va
considerato come un elemento rilevante sul piano pratico), secondo
le regole della prova dell'accertamento tributario, non potendo
limitarsi ad una pedissequa ripetizione degli argomenti esposti nella
pronuncia penale.
Cass. Sezione Trib, sentenza 18 gennaio
2002 n. 516 – Pres. Reale; rel. Altieri
In tema di contenzioso tributario,
l'esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente non
impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alle
tesi dell'amministrazione, dovendosi ritenere abrogato, per effetto
dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, l'art.12,
primo comma, del D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito in legge 7 agosto
1982, n.516, che regolava l'autorita' del giudicato penale in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Infatti, l'art.654
dell'attuale cod. proc. pen., che stabilisce l'efficacia vincolante del
giudicato penale nel giudizio civile e amministrativo nei confronti di
coloro che abbiano partecipato al processo penale, opera bensi', in
base all'art. 207 disp. att., anche per i reati previsti dalle leggi
speciali, ma espressamente sottopone tale efficacia alla duplice
condizione che nel giudizio civile o amministrativo, e anche
tributario, la soluzione dipenda dagli stessi fatti materiali che
furono oggetto del giudicato penale, e che la legge civile non ponga
limitazioni alla prova "della posizione soggettiva controversa, come
appunto avviene quando la normativa tributaria introduca delle
presunzioni che alterano il regime ordinario dell'onere della prova
(nella specie, in materia di accertamento del reddito d'impresa e di
utilizzazione dei dati emersi dai controlli su conti correnti bancari).
Cass. Sezione Trib, sentenza 25 gennaio
2002 n. 889 – Pres. Olla; rel. Ceccherini
Riferimenti normativi: Codice di procedura
penale art. 654; legge 7 agosto 1982, art. 12; l. 20 marzo 1865 n. 2248
all. E art. 4
Il Commento
Si tratta di orientamento pacifico cfr. da
ultimo Cass. 22 novembre 2000 n. 15089; Cass. 24 febbraio 2001 n.
2728; Cass. 8 marzo 2001 n. 3421; Cass. 8 marzo 2001 n. 3423; Cass. 16
novembre 2001 , n. 14397.
Secondo Cass. 25 maggio 1999, n. 5064 la
pronuncia penale assolutoria assume rilevanza, indipendentemente dalla
efficacia di giudicato tra le parti, per l'obbligo che incombe alla p.a.,
di conformarsi al giudicato dei tribunali; conseguentemente i documenti e
i fatti ritenuti insussistenti in sede penale non sono utilizzabili
dall'amministrazione finanziaria ancorché il giudicato penale non riguardi
un accertamento di natura fiscale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN
GENERALE - NOTIFICAZIONE - DEL- L'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE -
Ricorso per cassazione - Notificazione al curatore del fallimento
anziche' al fallito che aveva partecipato alle precedenti fasi
processuali - Conseguenze – Inesistenza della notificazione - Esclusione
- Nullita' sanabile - Configurabilita'.
La notificazione del ricorso per
cassazione al curatore del fallimento, anziche' al fallito che aveva
partecipato alle precedenti fasi processuali, non e' inesistente, ma
solo viziata di nullita', essendo stata effettuata nei confronti di
soggetto non privo di qualche relazione con il reale destinatario, dato
che la dichiarazione di fallimento non comporta la nascita di un nuovo
soggetto in luogo od accanto al precedente; ne consegue che la nullita'
risulta sanata a seguito della notificazione del controricorso da parte
del fallito.
Cass. Sezione Trib, sentenza 18 gennaio
2002 n. 518 – Pres. Saccucci; rel. Tirelli
Riferimenti normativi: Codice di procedura
civile artt. 156, 330; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43.
Il Commento
Secondo Cass. 6 luglio 1999, n. 7012, la
notificazione del ricorso per cassazione al fallito in proprio e non al
curatore del suo fallimento non è inesistente, ma solo viziata di nullità,
essendo stata effettuata nei confronti di persona non priva di relazione
con il destinatario dell'atto, e la nullità risulta sanata per
raggiungimento dello scopo a seguito della notificazione del controricorso
da parte della curatela fallimentare
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI- ACCERTAMENTI E CONTROLLI -
POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE - Dati ed elementi
risultanti da conti correnti bancari - Modifiche al d.P.R. n. 600 del
1973 introdotte dall'art. 18 della legge n. 413 del 1991 -
Applicazione a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della
nuova disciplina - Legittimita' - Movimenti bancari - Imputazione diretta
a ricavi, anche in assenza di ulteriori elementi di riscontro -
Ammissibilita' - Prova contraria - Onere del contribuente.
In tema di accertamento delle imposte
sui redditi, la disciplina in materia di accesso ai dati bancari
introdotta dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - il
quale ha, fra l'altro, modificato gli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 -, poiche' non interferisce sul rapporto
tributario, ne' tocca l'onere dell'Amministrazione di provare la pretesa
impositiva, ma si occupa soltanto dell'attivita' d'indagine e di
accertamento, deve ritenersi pienamente applicabile anche alle
iniziative ispettive relative a periodi d'imposta anteriori
all'entrata in vigore della citata legge n. 413 del 1991. I dati e gli
elementi risultanti dai conti correnti bancari, in virtu' della
presunzione contenuta nella citata normativa, possono essere direttamente
imputati a ricavi, senza necessita' di ulteriori elementi di riscontro,
salva la prova contraria da parte del contribuente.
Cass. Sezione Trib., 18 gennaio 2002
n. 518, Pres. Saccucci ; Rel. Tirelli;
Riferimenti normativi: d.P.R. 29
settembre 1973 n. 600, artt. 32 e 33; della legge 30 dicembre 1991 n. 413,
art. 18
Il commento
Cfr. Cass. Sezione Trib., 19 settembre
2001 n. 11778; Cass. 19 giugno 2001, n. 8340, con relativa nota
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO -
DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E
DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE - Regime transitorio ex art. 79 del
D.Lgs. n. 546 del 1992 - Controversia iniziata sotto la vigenza del
d.P.R. n. 636 del 1972 senza assistenza tecnica e di valore superiore a
cinque milioni di lire - Assegnazione di termine per la
regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme
sull'assistenza tecnica - Obbligo - Inosservanza - Conseguenze.
In tema di contenzioso tributario e con
riguardo al regime transitorio dettato dall'art. 79 del D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, in ipotesi di controversia iniziata sotto la
vigenza del d.P.R. n. 636 del 1972 senza assistenza tecnica, il
presidente della sezione o il collegio sono tenuti a fissare un
termine perentorio per la regolarizzazione della costituzione delle
parti secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica (art. 12 del D.L gs.
546/92 cit.) quando questa, come nel caso di controversia di valore
superiore ai cinque milioni di lire, e' prevista come obbligatoria.
L'inosservanza di tale obbligo del giudice, configurando una violazione
del diritto di difesa, comporta la nullita' del procedimento e della
sentenza emessa all'esito dello stesso.
Cass. Sezione Trib, sentenza 18 gennaio
2002 n. 519 – Pres. Cantillo; rel. Oddo
Riferimenti normativi:
D. Lgls. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 12 e 79
Il commento
In tema di contenzioso tributario, l'atto di appello, proposto sotto il
vigore del d.P.R. n. 636/1972 senza l'assistenza di un difensore tecnico
in una controversia di valore superiore a quello previsto all'art. 12 del
D.L.vo n. 546/1992, devesi ritenere valido alla stregua della disciplina
di cui al citato d.P.R. n. 636/1972 e, pertanto, non puo' essere
dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale per
mancanza di difesa tecnica, senza prima disporre, ai sensi dell'art. 79,
comma 2, dello stesso D.L.vo n. 546/1992, la regolarizzazione della
costituzione delle parti secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica.
Qualora la commissione ometta tale adempimento, viola il diritto di
difesa, costituzionalmente garantito, e rende invalidi il procedimento e
la sentenza che lo conclude (Cass. 22 giugno 2001 n. 8564).
In base alla sentenza della Cassazione n.
229 del 12 gennaio 1999 l’ art. 79 comma 2° del D. lgs. n. 546/1992
dispone che, ove una Commissione Tributaria Regionale debba
pronunciare su un appello proposto alla Commissione Tributaria di II°
grado, il Presidente della sezione o il collegio deve ordinare la
regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme
sulla assistenza tecnica, «ove necessario» (ossia allorquando la parte
non sia già assistita in una controversia di valore superiore a £.
5.000.000 da un difensore abilitato, ovvero allorquando, pur essendo la
controversia di valore inferiore a £. 5.000.000 sia opportuna l'assistenza
di un siffatto difensore). Tale provvedimento attiene alla tutela del
diritto di difesa delle parti, sicché incide sulla ritualità della
costituzione del giudizio; e la sua omissione determina una nullità che
inficia l’intero giudizio e che riverbera i suoi effetti sulla sentenza
che lo definisce.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI
IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - Costi
non suscettibili di imputazione specifica - Deducibilita' - Misura -
Determinazione - Accertamento a tal fine, da parte del giudice
tributario, della natura dei costi medesimi - Necessita'.
In tema di determinazione del reddito
d'impresa, l'art. 75, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, con disposizione innovativa rispetto a quella dettata dall'art. 74
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, prevede una deducibilita'
integrale di spese ed altri componenti negativi (salvo eccezioni ivi
elencate) se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il
reddito; una deducibilita', invece, proporzionale - nella misura di cui
ai commi primo, secondo e terzo dell'art. 63 del medesimo d.P.R. n.
917 del 1986 - se tali spese e componenti negativi si riferiscono
indistintamente ad attivita' o beni, produttivi di proventi computabili,
e ad attivita' o beni, produttivi di proventi non computabili nella
determinazione del reddito. Pertanto, nel caso di costi od oneri indicati
come non suscettibili di imputazione specifica, il giudice tributario
deve necessariamente procedere all'accertamento dell'esatta natura dei
costi medesimi al fine di stabilirne la percentuale di deducibilita'.
Cass. Sezione Trib., sentenza 18
gennaio 2002 n. 520 – Pres. Delli Priscoli; Rel. Ebner;
Riferimenti normativi:
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, artt. 63 e 75
CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI
BONIFICA - Contributi consortili Natura
tributaria - Configurabilita' - Fondamento
- Controversie - Giurisdizione AGO - Sussistenza - Competenza -
Tribunale - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE -
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE - Contributi - Natura
tributaria - Configurabilita' - Fondamento - Controversie -
Giurisdizione AGO - Sussistenza - Competenza - Tribunale - Sussistenza.
La controversia avente ad oggetto
la restituzione dei contributi corrisposti ad un Consorzio di
bonifica, sulla base dell'allegata carenza del potere impositivo
dell'ente, ha natura tributaria, e, non essendo espressamente
devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, appartiene
alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella competenza per materia
del tribunale. Tale interpretazione trova decisiva conferma nella
sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 1998, n. 26 che, nel
dichiarare l'illegittimita' costituzionale della mancanza di potere di
sospensione del giudice ordinario sulla riscossione degli stessi
contributi, in analogia al medesimo potere delle commissioni tributarie
di cui all'art. 47 del D.L gs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha
implicitamente affermato l'assimilazione, anche se limitatamente ad
alcuni profili, dei contributi consortili alle imposte dirette erariali.
Cass. Sezione Trib, sentenza 18 gennaio
2002 n. 521 –Pres. Reale ; Rel. Altieri
Riferimenti normativi:
artt. 3, 24, 25, 97 e,113 Cost.; codice procedura civile art. 9
Il Commento
Si tratta di giurisprudenza pacifica cfr
Cass. 22 novembre 2001 n. 14789; Cass. 1° febbraio 2000 n. 1092, n.
1093
Ora in base all’ art. 12 della legge 28
dicembre 2001, n, 448 (legge “finanziaria” 2002) appartengono alla
giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi
di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali
e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte
e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici
finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della
cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per
le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
Cfr. Buscema, L’art. 12 della legge
finanziaria amplia la giurisdizione tributaria in Il Fisco 2002, 6, 2108.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA -
DETRAZIONI - Credito di imposta indicato nella dichiarazione annuale e
non riportato in quella dell'anno successivo - Decadenza dal diritto
alla detrazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di IVA, ove il contribuente
fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga
nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione
relativa all'anno successivo non perde il diritto alla detrazione,
atteso che la decadenza dal diritto e' comminata, dall'art. 28, quarto
comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto per il caso in cui il
credito (o l'eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima
dichiarazione utile e che caratteristica dell'istituto della decadenza
e' la salvezza - una volta per tutte - del diritto a seguito del
compimento nei termini dell'attivita' richiesta da parte dell'interessato
(a differenza della prescrizione, che viene interrotta dall'atto, ma
riprende nuovamente a decorrere).
Cass. Sezione Trib., sentenza 18 gennaio
2002 n. 1204 – Pres. Reale ; Rel. Di Nubila;
Riferimenti normativi:
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 23 e 28
Il Commento
Si veda la sentenza 28 gennaio 2002 n.
1029
In tema di I.V.A., il contribuente che
abbia maturato un credito di imposta ed operato la relativa detrazione
nelle liquidazioni periodiche ha facoltà di computarla, ove abbia omesso
la presentazione della dichiarazione annuale, in quella relativa all'anno
successivo, posto che, ai sensi dell'art. 28, quarto comma, del D.P.R. n.
633 del 1972,il diritto alla detrazione si perde solo in caso di omesso
computo della stessa sia nel mese di competenza, che in sede di
dichiarazione annuale. Peraltro, a tali effetti, per “anno successivo"
deve intendersi il primo nel quale siano effettuate operazioni imponibili,
atteso che l'art. 11,comma 4,della legge n.413 del 1991,alla cui luce va
letto anche il contesto normativo preesistente, ha eliminato l'obbligo di
presentare dichiarazione annuale per i contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (Cass. 4
febbraio 2000 n. 1204)
Secondo un indirizzo giurisprudenziale che
sembrerebbe consolidato il contribuente che, avendo regolarmente annotato
tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui un credito d'imposta e
operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, non
presenti, poi, la dichiarazione annuale iva, può computare l'imposta
detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione
dell'anno successivo, atteso che, ai sensi del 4º comma dell'art. 28
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, il diritto alla detrazione si perde solo
quando questa non venga computata sia nel mese di competenza, che in sede
di dichiarazione annuale (Cass. 25 febbraio1998, n. 2063; ID. 20 gennaio
1997, n. 544, in Giust. civ., 1997, I, 1570). In quanto, la mancata
detrazione del credito di imposta nella dichiarazione successiva a quella
relativa all'anno in cui il credito di imposta è maturato, a causa della
mancata presentazione della dichiarazione annuale iva, non determina la
perdita del diritto al rimborso del credito stesso; la perdita di tale
diritto infatti, avendo natura di decadenza, e cioé di sanzione, dovrebbe
essere prevista dalla legge, mentre una previsione al riguardo manca
nell'art. 30 d.p.r. n. 633 del 1972, nè è riscontrabile in altre norme
dello stesso decreto; inoltre, la negoziazione del diritto al rimborso
determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell'erario.
Si veda però anche la sentenza n. 8583 del
28 agosto 1998 secondo cui l' IVA a credito maturata nel corso di un
annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione non è
detraibile nella dichiarazione relativa al successivo periodo di
imposta.
In base alla sentenza della Cassazione n.
8602 del 2 ottobre 1996, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo
della dichiarazione annuale lo espone all'accertamento induttivo, a norma
dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e gli preclude la facoltà
di portare in deduzione l'imposta versata nel relativo periodo su acquisti
di beni o servizi, se non registrata nelle liquidazioni mensili o
trimestrali, ma non lo priva del diritto di scomputare dalle somme dovute
in base a tale accertamento il credito che abbia maturato nel periodo
anteriore, e per il quale abbia chiesto la successiva detrazione, ai sensi
dell'art. 30 del citato d.P.R. n. 633 del 1972.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA -
DETRAZIONI - Mancato computo per i mesi di competenza - Mancata
presentazione della dichiarazione annuale - Conseguenze - Diritto alle
detrazioni - Perdita - Eccedenze maturate a credito - Possibilita' di
portarle in detrazione negli anni successivi - Perdita - Efficacia
sanante dell'avvenuto pagamento dell'oblazione ex art. 58, quarto
comma d.P.R. n. 633/1972 -Configurabilita' - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 28, quarto
comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente perde il
diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza, e
neppure in sede di dichiarazione annuale. In caso di mancata
presentazione della dichiarazione annuale viene infatti a perdersi
definitivamente il diritto di avvalersi delle eccedenze maturate a
credito per quell'anno portandole in detrazione negli anni successivi,
dal momento che l'omessa dichiarazione vale, a fortiori, come mancato
computo. Ne', al riguardo, alcuna efficacia sanante della omessa
presentazione ha il pagamento dell'oblazione ai sensi dell'art. 58,
quarto comma, del medesimo decreto, giacche' tale norma consente al
contribuente, con il pagamento entro certi termini del sesto del massimo
della pena prescritta per la detta violazione, esclusivamente di evitare
l'irrogazione della sanzione, e non anche la sal vezza di quelli che
sarebbero stati gli effetti della dichiarazione poi non presentata, tra
i quali appunto la possibilita' di portare successivamente in detrazione
crediti d'imposta non computati.
Cass. Sezione Trib., sentenza 28
gennaio 2002 n. 1029– Pres. Cantillo; Rel. Meloncelli;
Riferimenti normativi: d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 23 e 28
Il Commento
In base a Cass. 18 gennaio 2002 n. 1204
ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato
anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo
nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto
alla detrazione, atteso che la decadenza dal diritto e' comminata,
dall'art. 28, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto per
il caso in cui il credito (o l'eccedenza di imposta versata) non venga
indicato nella prima dichiarazione utile e che caratteristica
dell'istituto della decadenza e' la salvezza - una volta per tutte -
del diritto a seguito del compimento nei termini dell'attivita' richiesta
da parte dell'interessato (a differenza della prescrizione, che viene
interrotta dall'atto, ma riprende nuovamente a decorrere).
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO
FISCALE - Societa' di persone - Dichiarazione integrativa ex
art.15 D.L. n.429 del 1882 - Effetti - Estensione ai soci -
Esclusione - Fondamento - Accertamento dei redditi di partecipazione dei
singoli soci - Conseguenze.
La presentazione di dichiarazione
integrativa da parte di una societa' di persone non comporta
preclusioni all'accertamento, nei confronti dei soci, dei redditi di
partecipazione da questi percepiti, in quanto avanzare domanda di condono
costituisce esercizio di un diritto dei contribuenti, lasciato al libero
e personale apprezzamento di ciascuno di essi, che ha titolo ad
azionarlo, in autonomia e con pienezza, anche quando l'accertamento del
reddito societario sia divenuto definitivo. Ne conseguono la irrilevanza
della domanda di condono ai fini ILOR presentata dalla societa' ai sensi
del D.L. n. 429 del 1982 (convertito in legge n.516 del 1982), rispetto
ai soci che abbiano "scelto" di non avvalersi del beneficio ai fini
IRPEF, e quindi il diritto - dovere dell'amministrazione di procedere ad
accertamento nei loro confronti.
Cass. Sezione Trib., sentenza 23
gennaio 2002 n. 757– Pres. Reale; Rel. Di Blasi;
Riferimenti normativi: D.L. 10 luglio
1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,art. 15
Il Commento
Ove una società di persone si avvalga
della sanatoria prevista dall'art. 2-quinquies del D.L. 30 settembre 1994
n. 564, convertito con modifiche nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e
quindi definisca il suo reddito imponibile, ai fini ILOR, nella misura
ridotta prevista da tale norma, il socio che abbia impugnato l’avviso di
accertamento con cui gli veniva attribuita, ai fini IRPEF, la
corrispondente quota parte del reddito accertato a carico della società,
ha diritto ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 597/1973 ad ottenere una
proporzionale riduzione del suo imponibile, ma senza che si verifichino
in capo al socio gli ulteriori effetti del "condono" estinzione del
giudizio, esclusione di penalità), costituendo l'imputazione al socio
della quota parte del reddito della società soltanto corretta applicazione
del disposto dell'art. 5 sopra menzionato (Cass. 4 ottobre 2000 n.
13186, con relativa nota).
Anche la presentazione da parte di una
societa' di capitali di dichiarazione integrativa ai sensi del1'art. 57
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ancorche' si tratti di societa' a
ristretta base azionaria, non comporta alcuna preclusione
all'accertamento nei confronti dei soci dell'ammontare dei dividendi da
questi effettivamente percepiti (Cass. 28 maggio 2001 n. 7218)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Societa' indicate dall'art. 5
del d.P.R. n. 917 del 1986 - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi
presentate - Principio dell'accertamento unitario dei redditi prodotti
dalle societa' di persone - Portata - Impugnazioni separate -
Della societa' per il reddito d'impresa assoggettato ad ILOR e del socio
per il relativo reddito di partecipazione soggetto a IRPEF - Rapporti fra
le due cause - Limiti soggettivi del giudicato.
Il principio dell'accertamento
unitario dei redditi prodotti dalle societa' di persone (emergente
dall'art. 5 del d.P.R. n.597 del 1973 - e ora dall'art. 5 del d.P.R. n.
917 del 1986 - nonche' dall'art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973), alla
stregua del quale si dovrebbe procedere con un unico atto alla rettifica
delle dichiarazioni presentate ai fini dell'ILOR dovuta dalle societa' e
dell'IRPEF dovuta dai rispettivi partecipanti, comporta che
l'accertamento compiuto nei confronti della societa' e' destinato a
riverberare i suoi effetti sui soci, i quali, tuttavia, ove non abbiano
preso parte al giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale,
possono impugnare l'avviso di rettifica del loro reddito personale,
facendo valere i propri diritti a prescindere dalle sorti
dell'accertamento indirizzato alla societa', e ancorche' esso sia
divenuto definitivo. Infatti, la sentenza emanata in quest'ultimo
giudizio, svoltosi fra parti diverse, non potrebbe fare stato nei
confronti di quei soci per difetto dell'elemento soggettivo, ovverosia
della necessaria coincidenza dei contendenti, che costituisce il
presupposto indispensabile affinche' la definizione di un processo possa
spiegare effetti vincolanti nella decisione di un altro.
Cass. Sezione Trib, sentenza 24 gennaio
2002 n. 806 –Pres. Saccucci ; Rel. Tirelli
Riferimenti normativi: D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, art 5; codice civile art. 2909
Il Commento
Cfr. in termini Cass. 12 dicembre 2001
n. 15668 ; Cass. 20 novembre 2001 n. 14587 ; Cass. 22 giugno 2001 n.
8567; . Cass. 4 giugno 2001 n. 7506; Cass. 1° giugno 2001 n.
7425; Cass. 27 gennaio 2001 n.1184.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA -
DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - Costi non
regolarmente registrati - Non deducibilita' - Art. 75, comma sesto,
del d.P.R. n. 917 del 1986 - Abrogazione ad opera dell' art. 5 del
d.P.R. n. 695 del 1996 - Disciplina conseguente - Giudizi pendenti -
Applicabilita'.
In tema di reddito d'impresa,
l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n.
695, del comma sesto dell'art.75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che
precludeva la possibilita' di provare l'esistenza di costi, altrimenti
deducibili, che non fossero stati regolarmente registrati, rimuovendo
tale limite probatorio - costituente un effetto sanzionatorio,
aggiuntivo, dell'obbligo di registrazione - ha determinato un
ampliamento della facolta' di prova del contribuente. Tale nuova
disciplina della formazione della prova nel processo, in virtu' del
principio "tempus regit actum", trova applicazione anche nei
procedimenti pendenti, quale che sia la normativa che regola i profili
sostanziali del contenzioso.
Cass. Sezione Trib., sentenza 25
gennaio 2002 n. 889– Pres. Olla; Rel. Ceccherini;
Riferimenti normativi:
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art.75
Il Commento
In termini cfr. Cass. 22 novembre 2000,
n. 15088
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA
DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - Cessione
d'azienda - Caratteri - Distinzione dalla cessione di singoli beni
- Conseguenze in tema di imposte.
Ove sussista una cessione di beni
strumentali, atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza,
all'esercizio di impresa, si deve ravvisare una cessione di azienda
soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione di singoli beni,
inidonei di per se' ad integrare la potenzialita' produttiva propria
dell'impresa, deve essere assoggettata ad IVA; ai fini
dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che
l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine
potenziale all'utilizzo per un'attivita' d'impresa, ne' e' esclusa la
cessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche le
relazioni finanziarie, commerciali e personali.
Cass. Sezione Trib., sentenza 25
gennaio 2002 n. 897– Pres. Olla; Rel. Di Nubila;
Riferimenti normativi: D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633,art. 2; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa parte I, art.
4
Il Commento
Carattere precipuo dell'azienda, secondo
la nozione civilistica dell'istituto, e' "l'organizzazione dei beni
finalizzata all'esercizio dell'impresa", intesa come opera unificatrice
dell'imprenditore funzionale alla realizzazione di un rapporto di
complementarietà strumentale tra beni destinati alla produzione. Ne
consegue la legittimità della configurazione, da parte del giudice di
merito, della fattispecie della cessione di azienda tutte le volte in cui
la relativa convenzione negoziale abbia avuto ad oggetto il trasferimento
di beni organizzati in un contesto produttivo (anche solo potenziale)
dall'imprenditore per l'attività d'impresa, senza che risulti di ostacolo
alla configurabilità della cessione la eventuale mancanza attuale del cd.
"avviamento", né la destinazione dei beni aziendali altro settore
produttivo da parte dall'acquirente, purchè la nuova produzione si
realizzi, pur sempre, attraverso tale complesso di beni già organizzati
dal precedente imprenditore (Cass. 28 aprile 1998, n. 4319,
nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha soggiunto che, in
presenza di tali condizioni, al negozio di cessione va senz'altro
applicata la normativa in tema di imposta di registro, e non anche di IVA
-come, invece, preteso dall'amministrazione finanziaria ricorrente sulla
premessa che l'alienazione controversa integrasse gli estremi non della
cessione di azienda bensì della mera vendita di beni strumentali).
Con sentenza n. 11149 del 13 dicembre
1996 la Cassazione ha affermato che ai fini dell'imposta di registro, la
sussistenza di una cessione di, azienda non e' condizionata all'attualita'
della gestione dell'azienda medesima, infatti, un complesso di beni si
qualifica come azienda anche se l'attivita' economica in funzione della
quale esso e' organizzato non sia ancora iniziata o sia stata sospesa,
essendo sufficiente che il complesso stesso sia caratterizzato dalla
obiettiva attitudine all'esercizio dell'impresa, e - cioe' - a realizzare
la finalita' cui quella organizzazione tende.
In base alle sentenze della Cassazione n.
8417 del 24 settembre 1996 e n. 10993 del 21 ottobre 1995 perché si
abbia conferimento d'azienda ( o di un ramo della medesima ) è necessario
che venga conferito un complesso di beni di per sè idoneo a consentire lo
svolgimento di una determinata attività d'impresa, anche se non
necessariamente la stessa esercitata dal conferente. Tale fattispecie
ricorre anche quando il nuovo titolare debba integrare l'insieme dei beni
trasferiti con ulteriori fattori produttivi; in tal caso occorre, però,
che i beni mancanti non siano tali da alterare l'unità economica e
funzionale del complesso aziendale , atteso che non basta che i beni
conferiti abbiano fatto parte di un'azienda, ma è altresi necessario che
essi, per le loro caratteristiche e il loro collegamento funzionale,
rendano possibile lo svolgimento di una specifica impresa.
Perchè si abbia cessione di azienda,
soggetta a imposta di registro proporzionale e non ad IVA anche se
compiuta nell'esercizio di una impresa, è necessario risulti che le parti
hanno inteso trasferire non una semplice somma di beni, ma un complesso
organico unitariamente considerato, dotato di una sia pur potenziale e
residua potenzialità produttiva (e non è sufficiente si tratti di un
insieme di beni venduti in un unico lotto) (Cass. 9 luglio 1992, n. 8362;
che si richiama ai principi affermati nella sentenza della prima sezione
civile della Cassazione n. 8678 del 9 agosto 1991).
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL
PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - Divieto di prova
testimoniale- Portata— Dichiarazioni rese da terzi sul conto del
contribuente nella fase amministrativa di accertamento-Preclusione
all’utilizzazione nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie -
Esclusione- Rilevanza probatoria di tali dichiarazioni -Elementi indiziari
- Contestabilita’ da parte del contribuente.
Il divieto di ammissione della
prova testimoniale nel giudizio davanti alle commissioni tributarie,
sancito dall'art.4, comma quarto, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo - che e'
necessariamente orale, di solito ad iniziativa di parte, richiede la
formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi,
e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio -, e
non implica, pertanto, l'inutilizzabilita', ai fini della decisione,
delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase
procedimentale e rese da "terzi", e cioe' da soggetti terzi rispetto
al rapporto tra il contribuente - parte e l'Erario. Tali informazioni
testimoniali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari,
e devono pertanto essere necessariamente supportate da riscontri
oggettivi (Corte cost., sentenza n. 18 del 2000).
Cass. Sezione Trib., sentenza 25
gennaio 2002 n. 903 – Pres. Olla; Rel. Merone;
Riferimenti normativi:
D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 7, 4°
comma
Il Commento
In termini analoghi cfr. Cass. 15
novembre 2000 n. 14774 secondo cui gli organi dell’Amministrazione
finanziaria sono autorizzati a richiedere informazioni anche ai privati
(nel caso di specie un ex dipendente) nella fase amministrativa di
accertamento anche sul conto di un determinato contribuente (art. 32,
primo comma, d.p.r. 29 settembre 1973,n.600; art. 51, d.p.r. 26 ottobre
1972, n.633). Tali dichiarazioni, proprio perche’ assunte in sede
extraprocessuale, rilevano quali semplici elementi “indiziari”, il cui
valore puo’ essere sempre contestato dal contribuente nell’esercizio del
suo diritto di difesa (Corte Cost. 21 gennaio 2000 n. 18)
In tema di contenzioso tributario, la
utilizzazione da parte del giudice tributario, a fini probatori, della
confessione resa in sede penale dal rappresentante legale della società
ricorrente, non viola il divieto di prova testimoniale nel processo
tributario, atteso che il rapporto di immedesimazione organica, che lega
il rappresentante legale con la società rappresentata, esclude che il
primo possa essere qualificato come testimone, con riferimento ad attività
poste in essere dalla società (Cass.23 luglio 1999, n. 7964).
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE -
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE
- VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI - Esenzioni dall'ILOR e
dall'IRPEG ex artt. 101 T.U. 218/1978 - Applicazione -
Presupposti - Domanda del contribuente - Necessita' - Proposizione -
Forme ex art. 19 D.M. 14 dicembre 1965 - Termine di decadenza la
proposizione della domanda - Sussistenza - Esclusione - Termine di
prescrizione ordinario - Sussistenza.
La disciplina delle esenzioni dall'ILOR
e dall'IRPEG di cui al combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 601, 101 e 105 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, e 14,
comma quinto, della legge 1 marzo 1986 n. 64, postula, per la relativa
applicazione, una domanda del contribuente, sia essa da individuare
nella richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi (art.
102, comma terzo, richiamato dall'art.105, comma primo) - che deve
considerarsi regola generale in materia (cfr.anche art. 1 del d.P.R.
n. 600 del 1973) -, sia essa consistente in una specifica, autonoma
istanza "ad hoc" (ex combinato disposto degli artt. 104 del d.P.R. n.218
del 1978 e 19 - 20 del D.M. 14 dicembre 1965, recante modalita' di
applicazione delle agevolazioni nel Mezzogiorno). La domanda per
l'applicazione delle esenzioni "de quibus" non e', peraltro, soggetta,
ne' espressamente, ne' implicitamente, secondo un'interpretazione
conforme a diritto dell'art. 19 del D.M. 14.12.1965 citato, ad alcun
termine decadenziale, essendo le dette esenzioni, attesane la natura di
veri e propri diritti soggettivi previsti ex lege, sottoposti
all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946. Ne
consegue che il contribuente il quale abbia proposto detta domanda ha
diritto a fruire dell'esenzione per l'intero decennio previsto dalla
legge, mentre, nell'ipotesi in cui non sia stata ritualmente proposta
domanda di esenzione, ne' con istanza ad hoc, ne' nel contesto della
dichiarazione dei redditi, e, relativamente ad uno o piu' periodi
d'imposta compresi nel decennio (potenzialmente esente), sia stato
notificato al contribuente il relativo avviso di accertamento od il
ruolo, questi e' assoggettato al normale onere di esercitare
tempestivamente il diritto alla tutela giurisdizionale avverso tali
provvedimenti impositivi.
Cass. Sezione Trib, sentenza 25 gennaio
2002 n. 904 –Pres. Cantillo; Rel Di Palma.
Riferimenti normativi:
d.P.R. 6 marzo 1978 n.218, artt. 101 e 105; d.P.R. 29 settembre 1973 n.602,
art. 38
Il Commento
Invece Cass. 24 gennaio 2001 n. 1004, muoveva dalla premessa secondo cui
la domanda di esenzione integra appieno lo schema prefigurato dall'art.
38, comma primo cit., ‑trattandosi di rimborso di versamenti diretti per
dedotta inesistenza, totale o parziale, del relativo obbligo costituendo
esercizio del relativo diritto vantato dal contribuente (e cioe', della
pretesa al riconoscimento dell'inesistenza, totale o parziale,
dell'obbligazione tributaria, fondata sulla norma di esenzione, e, quindi,
dell"'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento"), non puo'
non implicare (anche) la inequivoca richiesta del contribuente stesso,
volta alla restituzione, totale o parziale, di quanto gia' versato in via
meramente cautelativa;in altri termini, sul piano logico‑sistematico la
domanda di esenzione dal tributo‑o, piu' in generale, di agevolazione
tributaria‑ non puo' non valere anche come specifica istanza volta alla
restituzione di quanto gia' eventualmente e cautelativamente versato.
In questo senso cfr. Cass. 4 novembre
1998, n. 11053.
Sulla generale applicabilità dell’art. 38
Del D. P.R. 602/1973 cfr Cass 28 luglio 2000 n. 9951 ; Cass. 11
novembre 1993, n. 11155
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) - BASE IMPONIBILE - IN
GENERE - Redditi soggetti a tassazione separata - Disciplina ex
art. 12 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Plusvalenze patrimoniali da
cessione d'azienda - Cessione a titolo gratuito - Assoggettabilita' a
tassazione - Esclusione.
In tema di IRPEF, l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (applicabile "ratione temporis"), in base al
quale l'imposta si applica separatamente (quando non sono componenti
del reddito d'impresa) sulle plusvalenze patrimoniali percepite in
dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, compreso il
valore di avviamento, va interpretato, sulla base del riferimento alle
plusvalenze "percepite", nel senso dell'assoggettabilita' ad imposta
delle sole cessioni a titolo oneroso e non anche di quelle a titolo
gratuito, nelle quali il cedente non percepisce nulla; tale
interpretazione trova ora espressa conferma nel testo del corrispondente
art. 16, comma primo, lett. g), del d.P.R. n. 917 del 1986.
Cass. Sezione Trib., sentenza 25
gennaio 2002 n. 905– Pres. Paolini; Rel. Ceccherini;
Riferimenti normativi: d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, art. 12
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Notificazione ex art.
60, primo comma, lettera e),del d.P.R. n. 600 del 1973 - Modalita' -
Condizioni.
La notificazione dell'avviso di
accertamento al contribuente ex art. 60, primo comma, lettera e), del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - il quale deroga, in materia,
all'art. 140 cod. proc. civ. - e' ritualmente eseguita, quando nel
comune nel quale deve eseguirsi non vi e' abitazione, ufficio o
azienda del contribuente, mediante
affissione dell'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 cit.
nell'albo comunale, senza necessita' di spedizione della raccomandata e
senza che l'ufficio sia tenuto all'espletamento di ricerche.
Cass. Sezione Trib., sentenza 25
gennaio 2002 n. 906– Pres. Reale; Rel. Altieri;
Riferimenti normativi: D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600,art. 60
Il Commento
In base alla sentenza della Cassazione n.
5994 del 17 giugno 1999 la notificazione al contribuente ex art. 60,
primo comma, lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973 - che nella specifica
materia deroga all'art. 140 c, p.c. - è ritualmente eseguita, senza invio
della raccomandata e con affissione dell'avviso nell'albo del comune, solo
quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è
abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
In base alla sentenza della Cassazione n.
5100 del 9 giugno 1997 la notificazione di cui all'art. 60 comma primo,
lett. e) del d.P.R. 600 del 1973, effettuata mediante deposito dell'atto
nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del
Comune senza necessita' di comunicazione all'interessato a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno, e' ritualmente eseguita solo nella
ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve
svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si
rinvengano l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del
contribuente. Se queste ricerche -in base ad un giudizio di fatto
insindacabile in sede di legittimitá- sono state insufficienti la
notifica dell' avviso di accertamento senza il rispetto degli adempimenti
prescritti dall' art. 140 c.p.c. non e' valida (nella specie non era
stato reperito il numero civico dello stabile corrispondente alla
residenza del contribuente, ma secondo la Commissione Tributaria Centrale
nessuna ricerca, in base al numero civico precedente o successivo, era
stata effettuata).
Con sentenze n. 4654 del 26 maggio
1997 e n. 11152 del 13 dicembre 1996 (ibidem) la Cassazione ha
affermato che la notificazione di cui all'art. 60 comma primo, lett. e)
del d.P.R. 600 del 1973 (applicabile anche in tema di INVIM, in virtù del
combinato disposto di cui agli artt. 20, comma terzo del d.P.R. n. 643 del
1972, e 49, comma terzo del d.P.R. n. 634 del 1972) e' ritualmenre
eseguita solo nella ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo
notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in
esso non si rinvengano l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del
contribuente. Solo in questo caso la notificazione e' validamente
effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione
dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessita' di
comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno, nè di ulteriori ricerche al di fuori del detto comune.
Soltanto nell'ipotesi in cui nel comune di
domicilio fiscale non si rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o
l'azienda del contribuente, la notificazione dell'avviso di accertamento
è ritualmente effettuata tramite deposito dell'atto nella casa comunale
ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune, senza
necessità di comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto
comune; ma tali ricerche rimangono doverose all'interno del comune di
domicilio fiscale, ed esse condizionano la validità della notificazione
eseguita ai sensi degli art. 140 c.p.c. e 60, lett. e), d.p.r. n.
600/1973 (Cass. 26 luglio 1993, n. 8363).
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTE – IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE -
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE - Iscrizione diretta
nei ruoli ex art. 60 comma sesto d.P.R. n. 633 del 1972 - Oneri
dell'ufficio precedenti l'iscrizione a ruolo - Invito al versamento delle
somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso - Mancata
emissione e/o mancata notificazione dell'invito - Conseguenze -
Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dalla potesta' di
iscrizione diretta a ruolo dell'IVA - Esclusione - Fondamento.
In tema di IVA, la potesta'
dell'Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli
l'imposta non versata dal contribuente cosi' come risultante dalla
dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo nella mancata
emissione e/o notificazione dell'invito al versamento delle somme
dovute di cui all'art. 60 comma sesto del d.P.R. 633/1972 (invito cui
l'ufficio risulta tenuto "ex lege" al fine di consentire al contribuente
il versamento di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento
dell'avviso, con applicazione della soprattassa - oggi sanzione
amministrativa ex D.Lgs. 471/1997 - pari al sessanta per cento della
somma non versata), atteso che l'unica funzione dell'avviso predetto e'
quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze
sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restandone l'obbligo di
corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo,
"medio tempore" maturati).
Cass. Sezione Trib., sentenza 25
gennaio 2002 n. 907– Pres. Delli Priscoli; Rel. Paolini;
Riferimenti normativi: D.P.R. 26 ottobre
1973, n. 633,art. 60
Il Commento
Invece secondo Commiss. trib. reg. Veneto,
24 novembre 1997 (in Riv. dir. trib., 1999, II, 267) in caso di mancato
versamento dell'iva risultante dalla dichiarazione annuale, l'iscrizione a
ruolo deve essere preceduta dall'«invito a versare» il tributo entro
trenta giorni, ex art. 60, 5º comma bis, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, ed
ex art. 67, 2º comma lett. a) d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43; l'invito è un
atto obbligatorio, preliminare rispetto all'iscrizione a ruolo, e non ha
natura né di «precetto», né di condicio iuris, ma di «condizione di
procedibilità»; come tale è diretto a verificare l'esistenza della
dichiarazione d'imposta o di ogni altro atto presupposto per l'iscrizione
a ruolo, nonché la scadenza infruttuosa del termine previsto per
l'adempimento; la mancanza dell'invito preclude la successiva attività di
riscossione coattiva.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE
ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Rapporti con il
Servizio sanitario nazionale - Domanda dell'utente di esenzione dal
pagamento della quota di partecipazione alla spesa farmaceutica,
in quanto invalido - Natura previdenziale della controversia -
Devoluzione all'AGO - Sussistenza - Cognizione delle Commissioni
tributarie - Esclusione.
I rapporti degli assistiti con il
Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 hanno natura previdenziale, con conseguente
devoluzione alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria
delle relative controversie; spetta pertanto al giudice ordinario, e non
alle commissioni tributarie (tanto piu' che le attribuzioni di queste
ultime, elencate dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo
carattere tassativo sono di stretta interpretazione), conoscere della
domanda promossa dall'utente di accertamento dell'esenzione, in quanto
invalido civile con riduzione della capacita' lavorativa in misura
superiore a due terzi, dalla quota di partecipazione sul prezzo di
vendita al pubblico dei farmaci di cui all'art. 10, terzo comma, del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. dalla legge 11 novembre 1983, n.
638).
Cass. Sezioni Un., sentenza 21 gennaio
2002 n. 636– Pres. Panzarani; Rel. Roselli;
Riferimenti normativi: l. 31 dicembre
1992, n. 546, art. 2
Il Commento
Ora in base all’ art. 12 della legge 28
dicembre 2001, n, 448 (legge “finanziaria” 2002) appartengono alla
giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi
di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali
e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte
e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici
finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della
cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per
le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO- PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Divieto
di nuove eccezioni introdotto dal D.Lgs. n. 546 del 1992 - Procedimenti
pendenti in grado di appello davanti alle commissioni tributarie di
secondo grado - Applicabilita' - Esclusione.
In tema di contenzioso tributario, il
divieto di proporre in appello nuove eccezioni in senso tecnico,
introdotto con l'art. 57, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, non si applica, in virtu' della norma transitoria dettata nel
successivo art. 79, ai giudizi gia' pendenti in grado di appello davanti
alle commissioni tributarie di secondo grado e a quelli gia' iniziati
davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si e'
svolto sotto la disciplina della legge anteriore, che stabiliva il divieto
delle sole "domande nuove" e non anche delle eccezioni nuove.
Cass. Sezione Trib., sentenza 30
gennaio 2002 n. 1189– Pres. Papa; Rel. Merone;
Riferimenti normativi: D.L.vo 30 dicembre
1992 n. 546, art. 57 e 79
Il Commento
In base alla sentenza della Cassazione n.
5543 del 5 giugno 1999, qualora il giudizio di primo grado si sia svolto
sotto la disciplina della legge anteriore (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636),
dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale possono proporsi nuove
eccezioni senza che vi osti il divieto di cui al secondo comma dell'art.
57 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 546, atteso che l'art. 79 del citato
D.L.vo espressamente sancisce che “le disposizioni di cui all'art. 57,
comma secondo", cioe' quelle che ostano alla proposizione di nuove
eccezioni in secondo grado, "non si applicano ai giudizi gia' pendenti in
grado di appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a
quelli iniziati dinanzi alla commissione regionale se il primo grado si e'
svolto sotto la disciplina della legge anteriore" (nel caso di specie per
altro l’eccezione era stata dedotta già con il ricorso di primo grado).
Si può inoltre ricordare che la cassazione
con sentenza n. 12498 del 11 dicembre 1998 ha affermato che il principio
introdotto dal secondo comma dell'art. 57 del D.Lgs. 21 dic. 1992, n. 546
(riproduttivo del secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. come
modificato dall'art. 52 della legge 26 nov. 1990, n. 453) della
improponibilita' di nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio,
non trova applicazione nei processi in corso in virtù della disposizione
transitoria di cui all'art. 79, primo comma dello stesso testo normativo.
E' da intendersi percio' ritualmente prospettata in appello la deduzione
relativa alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di somme
pagate in acconto. Cio' alla stregua della disciplina precedentemente
vigente, nel cui ambito la proposizione da parte dell'appellante di nuove
eccezioni rappresentava, come nell'ordinario processo civile non
riformato, legittimo esercizio del diritto di impugnazione subordinato
alla condizione della formulazione nel contesto dei motivi di gravame,
fermo restando il divieto insuperabile di introduzione nel giudizio di
appello di domande nuove (negli stessi termini è la sentenza n. 8835 del 5
settembre 1998).
L'art. 19bis, terzo comma, prima parte del
d.P.R. n. 636/1972, introdotto dall'art. 11 del d.P.R. n. 739/1981,
consentiva per altro al ricorrente di proporre deduzioni e di integrare
i motivi di ricorso solo fino alla data di comunicazione dell'avviso di
fissazione dell'udienza di discussione davanti alla Commissione Tributaria
di primo grado, escludendo la possibilità di dedurre motivi nuovi in sede
di discussione o nella successiva fase di gravame (Cass. 12 settembre
1997, n. 9031; nonché la sentenza della Cassazione n. 8387 del 20
settembre 1996, secondo cui nel contenzioso tributario, i motivi
dell'opposizione al provvedimento impositivo si configurano come "causae
petendi" della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che
incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la
propria decisione su motivi non dedotti o - il che e' lo stesso - dedotti
sotto profili diversi da quelli che costituiscono la "ratio decidendi").
Si veda la sentenza della Cassazione n.
3113 del 22 marzo 1991 (in Corr. Trib. 1991, 17, 1272, con ulteriori
rinvii) secondo cui nell’applicazione dell’INVIM se il contribuente
non faccia valere nel corso del giudizio contenzioso un preteso
errore nella indicazione del valore iniziale non contestato dalla
amministrazione, il giudice che innalzi il valore iniziale incorre
nel vizio di ultrapetizione.
Appare opportuno ricordare che con
sentenza n. 2792 del 23 marzo 1994 (in Corr. Trib. 1994, 19, 1263, con
ulteriori rinvii) la Cassazione ha sottolineato che solo nel giudizio di
primo grado è consentita la integrazione dei motivi di impugnazione
dell'atto e dunque della causa petendi con memoria depositata entro la
data della comunicazione della udienza di discussione della controversia
(art. 19bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).
Si veda ora gli artt. 24 e 57 del D. Leg.
31 dicembre 1992, n. 546. In particolare l'art. 24 consente l'integrazione
dei motivi del ricorso solo quando ciò sia reso necessario dal deposito
di nuovi documenti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI
APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - Proposizione secondo la
previgente disciplina - Notifica a cura della segreteria della
commissione di primo grado - Omissione - Conseguenze - Costituzione
del rapporto processuale - Sussistenza - Appello - Ammissibilita' -
Ordine alla segreteria della commissione tributaria regionale di
procedere alla notifica omessa - Necessita' - Udienza di trattazione
- Nuova fissazione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica.
In tema di contenzioso tributario,
l'appello proposto, prima dell'insediamento delle nuove commissioni
tributarie, secondo la previgente disciplina, con spedizione o consegna
del ricorso alla segreteria della commissione che ha emesso la
decisione impugnata, non seguita dalla notifica, ai sensi dell'art. 22
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636, della copia del ricorso
all'appellato, equivale, secondo la norma transitoria dettata dall'art.
72 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "a costituzione in giudizio del
ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma secondo", ed e' quindi
idoneo a garantire la regolare costituzione del rapporto processuale. Ne
consegue che all'impugnazione, perfezionatasi con il deposito, nessun
effetto invalidante puo' derivare dall'eventuale vizio, o inesistenza
giuridica o di fatto, della notificazione, che e' adempimento a carico
della segreteria della commissione e non puo' determinare decadenza della
parte dai suoi diritti. In tali casi, il giudice d'appello, rilevato il
vizio, dovra' disporre per la sua eliminazione, ordinando alla segreteria
della stessa commissione regionale di procedere alla notifica omessa, con
susseguente nuova fissazione dell'udienza di trattazione, decorso il
termine di sessanta giorni dalla notifica.
Cass. Sezione Trib., sentenza 30 gennaio
2002 n. 1183– Pres. Reale ; Rel. Di Blasi
Riferimenti normativi:
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 22
Il Commento
L’ appello proposto con atto depositato
nella segreteria della commissione di primo grado il 30 marzo 1996 è
regolato dall’art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, quindi si è
perfezionato con il deposito; per cui l'eventuale vizio o inesistenza -
giuridica o di fatto - della notificazione del gravame (che doveva
avvenire a cura della segreteria) non si comunica all'impugnazione, ma
impone al giudice (Commissione Tributaria Regionale) di rilevarlo e di
disporre per l'eliminazione di esso, con l'ordinare alla segreteria della
stessa commissione regionale di procedere alla notifica omessa e con
susseguente nuova fissazione dell'udienza di trattazione, decorso il
termine di sessanta giorni dalla notifica (Cass. 21giugno 2000 n. 8467).
Ovviamente il mancato adempimento da parte
della segreteria di un suo obbligo non può determinare una decadenza del
contribuente dai suoi diritti; ma solo la nullità della decisione
della Commissione con conseguente rinvio della controversia alla
medesima commissione perchè provveda a ridiscutere il ricorso dopo la
regolare comunicazione del ricorso del contribuente (Cass. 6 maggio
1992, n. 5361; Cass. 28 dicembre 1995, n. 1313). L'art. 22 d.p.r. 26
ottobre 1972 n. 636 non pone alcun termine per l'effettuazione della
notifica dell'atto di appello a cura della segreteria della commissione di
primo grado, sicché non è ipotizzabile alcuna decadenza, nè pregiudizio
dell'appellante, per effetto dell'omesso o dell'irrituale adempimento da
parte della stessa segreteria delle formalità di sua competenza (Commiss.
trib. Centrale 9 ottobre 1997, n. 4757)
Nel “nuovo contenzioso” regolato dal D.
Leg. 546/1992, il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui
all'art. 20, commi 1 e 2, cioè mediante notifica nei confronti di tutte
le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere
depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Alla segreteria della
Commissione compete solo comunicare alle parti la data della discussione.
Il principio - gia'
proprio della disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n.
636/1972 - secondo cui i vizi della notificazione dell'appello non sono
addebitabili all'appellante, in quanto gli adempimenti successivi alla
presentazione dell'appello presso la segreteria della Commissione che ha
emesso la decisione impugnata sono a carico di tale segreteria che cura
l'effettuazione della notifica, deve ritenersi operante anche nella nuova
disciplina del contenzioso tributario di cui al decreto legislativo n. 546
del 1992, il cui art. 31, comma 1, prevede anch’esso che sia le segreteria
della commissione a dare "comunicazione alle parti costituite della data
di trattazione" (Cass. 17 marzo 2000 n. 3112).
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO PROCEDIMENTO - IN GENERE - Controversie di valore superiore a
cinque milioni - Assistenza tecnica - Necessita' - Questione di
legittimita' costituzionale - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 12 D.Lgs. n. 546 del 1992,
nella parte in cui impone che nelle controversie tributarie di valore
superiore a cinque milioni di lire il ricorso sia sottoscritto dal
difensore, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost; infatti, la difesa
tecnica e' componente essenziale del diritto di difesa ne' e'
configurabile un sistema in cui l'inammissibilita' consegua alla mancata
ottemperanza della parte all'ordine giudiziale di munirsi di difensore,
in quanto una tale disciplina sarebbe incompatibile con la natura
impugnatoria del processo tributario.
Cass. Sezione Trib, sentenza 29 gennaio
2002 n. 1100 – Pres. Cantillo; rel. Papa
Riferimenti normativi:
Cost. artt. 3 e 24; D. Lgls. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 18, 21, 51
Il commento
Secondo Corte cost., 13 giugno 2000, n.
189, è infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli art. 12, 5º comma, e 18, 3º e 4º comma, d.leg. 31 dicembre
1992 n. 546, nella parte in cui, nei giudizi innanzi alle commissioni
tributarie il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, sanzionerebbe
con l'inammissibilità il ricorso sottoscritto dal solo contribuente, senza
prevedere che quest'ultimo possa nominare un difensore in un momento
successivo, eventualmente su disposizione del presidente di commissione o
di sezione, ovvero del collegio, in riferimento agli art. 3 e 24, 1º
comma, cost.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Controversie di valore
superiore a 5 milioni di lire - Ricorso - Sottoscrizione del difensore -
Necessita' - Fondamento - Mancanza - Conseguenze.
Nelle controversie tributarie di
valore superiore a cinque milioni di lire, il ricorso deve essere
sottoscritto dal difensore, a pena di inammissibilita'; tale sanzione
discende dalla necessita' di un ricorso validamente proposto nei termini
di legge e non e' condizionata alla mancata osservanza dell'ordine del
giudice di munirsi di assistenza tecnica, di cui all'art. 12, quinto
comma, essendo detto ordine previsto per le sole controversie di valore
inferiore a cinque milioni di lire e rimesso alla discrezionalita' del
giudice.
Cass. Sezione Trib, sentenza 29 gennaio
2002 n. 1100 – Pres. Cantillo; rel. Papa
Riferimenti normativi:
D. Lgls. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 18, 21, 51
Il commento
E’ inammissibile il ricorso presentato dal
contribuente non assistito dal difensore e con cui si affermi la radicale
infondatezza di una pretesa tributaria superiore ai cinque milioni (Cass.
2 agosto 2000 n. 10133)
In base alla sentenza della Cassazione
n. 1781 del 3 marzo 1999 la Commissione Tributaria Regionale, chiamata
a giudicare una controversia di valore superiore a lire 5.000.000, non e'
tenuta a disporre, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n.
546, che il contribuente convenuto in giudizio si munisca dell'assistenza
tecnica di un difensore, atteso che tale disposizione, che attribuisce
facoltà al Presidente o al Collegio di ordinare alla parte di munirsi di
assistenza tecnica, non è riferibile alle controversie di valore superiore
a lire 5.000.000, nelle quali la eventuale costituzione personale in
giudizio della parte privata senza assistenza di difensore va considerata
tamquam non esset (e tale era stata considerata dal giudice di merito).
Non è applicabile la sanatoria per errore
scusabile di cui all’art.
36 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, ove
la difesa ed assistenza tecnica in una controversia tributaria venga
assunta da un professionista non abilitato in base al D.Leg. 546/1992 (ancorchè
lo fosse in base alla legislazione previgente); quindi la sottoscrizione
del ricorso da parte di tale professionista , risultando effettuata in
assoluta carenza di potere, è radicalmente nulla , da equiparare alla
mancanza di sottoscrizione (nel caso di specie un geometra aveva assunto
la difesa del contribuente al di fuori delle materie specificamente e
minuziosamente elencate nell'art. 12, comma secondo del d. dlg. n.
546/1992 (Cass. 12 giugno 2000 n. 7966; Cass.
29 marzo 2000, n.
3845).
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI- ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO
DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Rettifica dell'imponibile eseguita ai
soli fini IRPEG e non anche ai fini IVA - Violazione del principio di
concordanza degli accertamenti - Esclusione.
E' legittimo l'avviso di accertamento
contenente rettifica della base imponibile ai fini IRPEG ancorche'
analoga rettifica non sia stata operata ai fini IVA, atteso che il
principio della concordanza degli accertamenti, posto dall'art. 10,
secondo comma, n. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega
al governo della Repubblica per la riforma tributaria, ha carattere
tendenziale e non comporta che l'inerzia dell'ufficio competente per una
imposta possa costituire preclusione dell'accertamento da parte
dell'ufficio competente per un'altra.
Cass. Sezione Trib., sentenza 28
gennaio 2002 n. 1034– Pres. Reale; Rel. Di Nubila;
Riferimenti normativi: l. legge 9 ottobre
1971, n. 825, art. 10
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI- ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO
DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - Contenuto - Motivazione "per relationem"
- Ammissibilita' - Disciplina anteriore e successiva all'entrata in
vigore dell'art. 1 D.Lgs. n. 32 del 2001.
Il requisito di motivazione dell'avviso
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi puo' essere assolto
"per relationem", ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto
offerti da altri documenti, e, quanto agli avvisi emessi prima
dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 42, secondo comma,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 introdotta dall'art. 1 D.Lgs. 26
gennaio 2001, n. 32 (che ha imposto all'amministrazione, con riguardo
agli atti richiamati non conosciuti o ricevuti dal contribuente,
l'obbligo dell'allegazione degli stessi, salvo che il loro contenuto
essenziale non sia riprodotto nell'avviso che li richiama), condizione
necessaria e sufficiente e' la mera conoscenza o conoscibilita', da
parte dei destinatari, dei documenti richiamati.
Cass. Sezione Trib., sentenza 28
gennaio 2002 n. 1034– Pres. Reale; Rel. Di Nubila;
Riferimenti normativi: D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, art. 42; D. Leg. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1
Il Commento
I1 requisito motivazionale dell'avviso di
accertamento, richiesto per le imposte dirette dall'art. 42 del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 600, pone a carico dell'ufficio l'onere di indicare non
solo gli estremi ed il titolo della pretesa impositiva, ma anche le
situazioni giustificative del ricorso al metodo deduttivo o sintetico e
puo' essere assolto "per relationem", cioe' mediante il riferimento a
elementi di fatto offerti da altri documenti, a condizione che gli stessi
siano conosciuti o conoscibili dal destinatario; tale presupposto e' in
"re ipsa" quando il riferimento attiene a verbali d'ispezione e verifica
compiuti alla presenza del contribuente, o a lui notificati o comunicati
nei modi di legge; quando invece i verbali oggetto di "relatio" riguardano
un soggetto diverso, deve dimostrarsi, anche tramite presunzioni,
l'effettiva conoscenza dei documenti da parte del contribuente (Cass. 25
maggio 2001 n. 7149
Cfr. Cass.26 febbraio 2001 n. 2780
Secondo Cass. 14 giugno 1996, n. 5506, la
conoscenza o conoscibilità, da parte del contribuente, di un rapporto
della polizia tributaria che sia stato richiamato nell'avviso di
accertamento è necessaria quando tale atto integri l'unica motivazione
dell'avviso.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO
DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - Finalita' - Requisiti - Fattispecie in
tema di ripresa a tassazione, ai fini IRPEG, dei maggiori ricavi da
vendite immobiliari accertati mediante stima.
L'obbligo di motivazione -
previsto, a pena di nullita', dall'art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 - dell'avviso di accertamento relativo ai maggiori ricavi derivanti
da vendite immobiliari, non contabilizzati ai fini IRPEG ed accertati
mediante stima dell'ufficio tecnico erariale, e' soddisfatto allorche'
sia enunciato il criterio astratto di valutazione adoperato, in modo
da porre il contribuente in grado di contestare la pretesa fiscale,
atteso che funzione della motivazione e' delimitare l'ambito delle
ragioni addotte o adducibili dall'amministrazione e consentire al
contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
Cass. Sezione Trib., sentenza 28
gennaio 2002 n. 1034– Pres. Reale; Rel. Di Nubila;
Riferimenti normativi: D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, art. 42
Il Commento
La sentenza applica in materia di imposte
sui redditi i principi in materia di validità degli accertamenti di
maggior valore degli immobili emessi ai fini delle imposte sui
trasferimenti.
Cfr. in termini Cass. Sezione Trib,
sentenza 20 novembre 2001 n. 14566 Circa i requisiti minimi di validità
dell’avviso di accertamento, Cfr. da ultimo Cass. 12 ottobre 2001 n.
12468,Cass. 26 febbraio 2001 n. 2769; Cass. 18 novembre 2000 n.
14918 ; Cass. 1° agosto 2000 n. 10052.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO- PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - NUOVI DOCUMENTI -
Produzione tardiva - Preclusione ex art. 52, quinto comma, d.P.R. n.
633 del 1972 - Contrasto con art. 19 - bis d.P.R. n. 636 del 1972 -
Esclusione - Non volontarieta' dell'originaria sottrazione dei
documenti - Deduzione - Operativita' della preclusione - Esclusione -
Prova - Necessita'.
La preclusione probatoria posta
dall'art. 52, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, richiamato
dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui non possono
essere prese in considerazione, a favore del contribuente, i documenti
che, in sede di accesso, non sono stati acquisiti, in quanto sottratti
da questi al controllo, non è in contrasto con l'art. 19 - bis d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 - il quale in via generale consente la
produzione innanzi alle Commissioni tributarie di documenti
originariamente non prodotti dal contribuente; in quanto quest'ultima
disposizione va intesa nel senso che il potere per il contribuente di
produrre documenti sussiste sempre e solo nei limiti in cui egli non sia
incorso in decadenza. Quindi per superare la preclusione del citato art.
52 (ed essere legittimato a produrre i documenti in giudizio) il
contribuente deve addurre la non volontarieta' della sottrazione
originaria della documentazione poi tardivamente prodotta, e deve
provare il proprio assunto.
Cass. Sezione Trib., sentenza 28
gennaio 2002 n. 1030– Pres. Reale; Rel. Merone;
Riferimenti normativi: d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 52; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 19bis
Il Commento
Il problema si ripropone in riferimento
all’art. 24 del D. Leg. 546/1992
A norma dell'articolo 52, 5° comma del
D.P.R. n. 633 del 1972, perchè la dichiarazione, resa dal contribuente nel
corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e
documenti (compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia
obbligatoria) richiestigli in esibizione determini la preclusione a che
gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre: la sua
non veridicita' o, più in generale, il suo concretarsi - in quanto diretta
ad impedire l'ispezione del documento - in un sostanziale rifiuto di
esibizione, accertatile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso
presunzioni; la coscienza e la volonta' della dichiarazione stessa; il
dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso
dell'accesso, possa essere effettuata l'ispezione del documento. Pertanto
non integrano i presupposti della preclusione le dichiarazioni (il cui
contenuto corrisponda al vero) dell'indisponibilità del documento, non
solo se la questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma
anche se imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia
nella custodia e conservazione (Cass. Sezioni Un., sentenza 25 febbraio
2000 n. 45 nel caso di specie il curatore fallimentare non aveva
consegnato alcune fatture in sede di accertamento ispettivo e le aveva,
invece, prodotte in giudizio).
Cfr. in senso conforme la sentenza della
Cassazione n. 4058 del 9 maggio 1997 secondo cui il divieto di prendere
in considerazione ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o
contenziosa i libri, scritture e documenti di cui si è rifiutata
l'esibizione, previsto dal quinto comma dell'art. 52 del d.p.r. 26 ottobre
1972 n. 633, postula l'intenzionalità del comportamento del contribuente
il quale rifiuti l'esibizione dei documenti richiesti o dichiari di non
esserne in possesso, non essendo sufficiente, a tal fine, l'adozione di
un comportamento meramente "reticente" durante tutto il corso
dell'ispezione comportamento, che non integra un rifiuto di esibizione,
non imponendo la legge alcun obbligo di collaborazione al contribuente
assoggettato a ispezione della Guardia di Finanza.
In base alla sentenza n. 8772 del 10
agosto 1995 il rifiuto dell'esibizione postula l’intenzionalità del
comportamento del contribuente; nonchè una sua esplicita dichiarazione
negativa, che non si realizza quando il curatore fallimentare comunichi di
non aver allo stato reperita la documentazione, riservandosi ulteriori
ricerche. Né il «rifiuto» di esibizione di documenti, in sede di accesso,
verifica od ispezione disposta dagli uffici è ravvisabile nella ipotesi di
momentanea irreperibilità (anche per impedimento proveniente dal terzo)
dei documenti medesimi (Cass. 3 agosto 1990, n. 7804).
La mancata esibizione, in sede di
ispezione, della documentazione contabile per evidenziata momentanea
indisponibilità della stessa (perché, nella fattispecie, non ancora
consegnata al curatore dal fallito), non equivale al rifiuto di
esibizione sanzionato dall'art. 52 d.p.r. n. 633/1972 con il divieto di
prendere successivamente in considerazione i documenti oggetto del
rifiuto, in quanto, perché questo sussista, è necessario un
comportamento cosciente e volontario del contribuente teso a celare,
all'ispezione, documenti, al fine di commettere un illecito tributario (Comm..
trib. centr. 20 gennaio 1993, n. 446).
La sanzione prevista dall'art. 52, 5º
comma, d.p.r. n. 633/1972, secondo cui i documenti non esibiti in sede di
accessi, ispezioni e verifiche non possono essere presi in considerazione
a favore del contribuente, non si applica in caso di mancata consegna
delle fatture passive da parte del curatore fallimentare, per momentanea
irreperibilità della documentazione, dovuta alla particolare situazione
della ditta verificata (nella fattispecie l'ufficio, a causa del mancato
rinvenimento delle fatture passive, aveva recuperato tutta l'iva detratta
dalla società) (Comm. trib. centr. 25 febbraio 1993, n. 1138, in Corr.
trib. 1993, 2211).
Si veda in senso contrario la sentenza
della Cassazione n. 7161 del 24 giugno 1995 secondo cui il divieto di
prendere in considerazione ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa o contenziosa i libri, scritture e documenti di cui si è
rifiutata l'esibizione, previsto dal quinto comma dell'art. 52 del d.p.r.
26 ottobre 1972 n. 633 ( applicabile ex art. 33 d.p.r. 29 settembre 1973 n.600
anche agli accertamenti delle imposte sui redditi ) deve ritenersi
operante non solo nell'ipotesi di rifiuto ( per definizione "doloso")
dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari,
contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all'ispezione i
documenti in suo possesso, ancorchè non al deliberato scopo di impedirne
la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto
(dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) e, quindi, per
colpa. La disposizione del quinto comma dell'art. 52 del d.p.r. n.633 del
1972 si applica, per dettato espresso, anche nell'ipotesi prevista dal
successivo comma decimo (aggiunto dall'art. 33 d.p.r. n. 600 del 1973) e,
quindi, anche se l'ispezione dei documenti sia stata impedita non
direttamente dal contribuente ma dalla ( diversa) persona che li detiene,
nel qual caso il contribuente rispondennel senso che subisce il divieto di
cui sopra) per semplice "culpa in eligendo".
Secondo la sentenza della Cassazione n.
480 del 17 gennaio 1995, la disposizione di cui al 5º comma, art. 52,
d.p.r. n. 633 del 1972 postula, un comportamento cosciente e volontario
caratterizzato dalla intenzione di commettere l'illecito: né tale
conclusione è in contrasto con il disposto del penultimo comma dello
stesso art. 52 relativo all'ipotesi di affidamento delle scritture
contabili a terzi, nel qual caso la responsabilità del soggetto passivo
di imposta non deriva direttamente dal fatto che i documenti siano a
disposizione del terzo, bensì dalla correlata presunzione assoluta di
non veridicità della resa dichiarazione che le scritture si trovano in
tutto o in parte presso terzi, e quindi da un fatto (dichiarazione non
veridica) qualificato soggettivamente dal dolo dell'autore. La norma non
trova perciò applicazione ove il contribuente affermi che i documenti sono
stati rubati producendo copia della denuncia del furto alla Polizia.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - IN GENERE -
Redditi da fabbricati - Persone giuridiche - Soggetti d'imposta con
periodo non coincidente con l'anno solare - Imposta sui fabbricati -
Sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi (ILOR) con l'imposta
comunale (ICI) sui medesimi fabbricati - Inammissibilita' ex sent. Corte
cost. 403/2000.
A seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 403 del 31 luglio 2000, per gli enti assoggettati
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta
non coincida con l'anno solare deve escludersi, in quanto contraria agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, la sovrapposizione dell'ILOR e
dell'ICI, con riferimento ai medesimi fabbricati, di cui all'art. 17 comma
quinto del D.Lgs. 504/1992.
Cass. Sezione Trib., sentenza 28
gennaio 2002 n. 1023– Pres. Cantillo; Rel. Di Palma;
Riferimenti normativi: D. Leg. 30
dicembre 1992, n. 504, art. 17.
Il Commento
Corte cost., 31 luglio 2000, n. 403, ha
dichiarato incostituzionale l'art. 17, 5º comma, d.leg. 30 dicembre 1992
n. 504, nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con
l'anno solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui
redditi di fabbricati ed altri redditi contemplati nel 4º comma.
Cfr. Cass. 18 aprile 2001 n. 5711;
Cass. 1° agosto 2000 n. 10045.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA'
TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE - Reddito d'impresa - Asserita
plusvalenza derivante da cessione di un bene non strumentale (nella
specie, imbarcazione) - Assenza di ammortamento del bene
successivamente rivenduto - Conseguenze - Plusvalenza tassabile -
Configurabilita' - Esclusione.
In tema di redditi d'impresa, nessuna
plusvalenza tassabile e' legittimamente configurabile nell'ipotesi in
cui un bene non strumentale all'esercizio dell'impresa stessa (nella
specie, un'imbarcazione) sia stato acquistato, e poi successivamente
rivenduto dalla societa', in assenza di prova certa dell'ammortamento
relativo al bene stesso, senza che, all'uopo, possano, in contrario,
assumere determinante valore indiziario la mancata esibizione delle
scritture contabili (e, in particolare, di quelle del registro dei beni
ammortizzabili e dell'inventario), qualora (come nella specie) la
contribuente, in qualita' di impresa minore, non sia obbligata alla
tenuta delle scritture stesse, cosi' come non risulti obbligata alla
presentazione di bilancio o rendiconto.
Cass. Sezione Trib., sentenza 28
gennaio 2002 n. 1019– Pres. Reale; Rel. Amari;
Riferimenti normativi: D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, art. 54
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA
DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE -
IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI - Determinazione cosiddetta
automatica ex art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 -
Conseguenze - Limiti -
L'ufficio che procede ad emettere avviso
di accertamento di valore di un immobile, ai fini dell'applicazione
dell'INVIM o dell'imposta di registro, ed il giudice tributario che
sia chiamato a decidere la controversia che da tale accertamento sia
scaturita possono fare riferimento ai criteri stabiliti dal terzo comma
dell'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986, e tenere quindi conto dei valori che
risultano dalla moltiplicazione della rendita catastale per i
moltiplicatori di cui al quarto comma dell'art. 52 del detto d.P.R.
n. 131 del 1986 solo nell'ambito degli "altri elementi di valutazione"
previsti dal citato quarto comma. Senza che questi valori costituiscano un
limite invalicabile a favore del contribuente che non li abbia invocati in
sede di dichiarazione.
Cass. Sezione Trib., sentenza 28
gennaio 2002 n. 1017– Pres. Delli Priscoli; Rel. Cicala;
Riferimenti normativi: D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, art. 52
Il Commento
Il sistema presenza una certa disarmonia
in quanto il legislatore non ha percorso fino in fondo la linea (seguita
invece in tema di ICI) di prevedere una tassazione fondata esclusivamente
su parametri legali e precostituiti, e quindi sotto numerosi profili
assumono rilievo il valore effettivo ed il prezzo in concreto pagato (ad
esempio ai fini della applicazione delle sanzioni di cui all’art. 72 cfr.
Cass., 28 ottobre 2000, n. 14250).
Ma di queste disarmonie, che derivano dal
fatto che si è utilizzato il criterio di valutazione automatica
esclusivamente come strumento per ridurre il contenzioso, si deve secondo
la giurisprudenza prendere atto; senza che da questi inconvenienti sia
possibile dedurre una diversa disciplina in contrasto con la lettera della
legge. Si deve dunque ribadire che l'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26
aprile 1986 n. 131 preclude all'Ufficio finanziario il potere di accertare
un valore venale superiore solo se il valore dell'immobile iscritto in
catasto con attribuzione di rendita sia stato dichiarato in misura non
inferiore all'importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i
coefficienti di aggiornamento e il risultato di tale operazione per il
parametro normativo, ma non attribuisce al contribuente il diritto di
ottenere in ogni caso la determinazione della base imponibile tramite il
meccanismo di calcolo sopra indicato (Cass. 13 agosto 1996, n. 7504).
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE -
Imposta sul valore aggiunto - Condono ex art. 28 D.L. n. 429 del 1982
- Omessa rinuncia al credito di imposta derivante dalla dichiarazione per
il 1981 - Conseguenze.
In tema di condono per l'IVA, nella
disciplina di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516), l'inosservanza, da
parte del contribuente, dell'onere, previsto dall'art. 28 del D.L.
citato, di rinunziare espressamente, nella dichiarazione integrativa,
all'eventuale credito d'imposta risultante dalla dichia- razione
presentata per il 1981, non produce la nullita' della predetta
dichiarazione, bensi' il piu' limitato effetto di lasciare
l'amministrazione libera di scegliere tra l'esercizio del potere
ordinario di accertamento e il potere di definizione automatica, con la
conseguenza, in caso di opzione per la seconda alternativa,
dell'estinzione del credito del contribuente per effetto della definizione
automatica del rapporto.
Cass. Sezione Trib., sentenza 28
gennaio 2002 n. 1016– Pres. Cantillo; Rel. Meloncelli;
Riferimenti normativi: D. L. 10 luglio
1982, n. 429 (convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) art. 28
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE - Iva sulle
importazioni comunitarie - Art. 67 d.P.R. 633 del 1972 (testo
anteriore al D.L. n. 331 del 1993) - Diritti doganali - Assimilabilita' -
Conseguenze - Controversie relative - Giurisdizione dell'AGO -
Sussistenza - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 67 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, nel testo in vigore anteriormente alla
novellazione risultante dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, l'IVA sulle
importazioni intracomunitarie e' assimilabile, agli effetti di cui
all'art. 70 stesso d.P.R., ai diritti di confine, sicche' la
controversia relativa a tale imposta, al pari di quella concernente i
diritti di confine, e' sottratta alla giurisdizione delle commissioni
tributarie, essendo riservata alla cognizione dell'autorita'
giudiziaria ordinaria secondo quanto stabilito tanto dall'art. 1,
secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, quanto
dall'art. 2, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Cass. Sez. Unite., sentenza 30 gennaio
2002 n. 1238– Pres. Vessia; Rel.Paolini;
Riferimenti normativi: d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 67, art. 70, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt.
1 e 2.
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI -
INGIUNZIONE – Opposizione- Art. 3 R.D. n. 639 del 1910 - Giudice
competente - AGO - Limiti.
R. D. DEL 14/4/1910 NUM. 639 ART. 3
In materia di opposizione
all'ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato,
la disposizione di cui all'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n.
639 non reca deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel
vigente ordinamento giuridico, e, pertanto, non puo' essere invocata per
ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice
ordinario vertenze che, con riguardo alla natura dei rapporti dedotti ed
alla normativa ad essi relativa, debbano essere riservate alla cognizione
di altro giudice.
Cass. Sez. Unite., sentenza 30 gennaio
2002 n. 1238– Pres. Vessia; Rel.Paolini;
Riferimenti normativi: R.D. 14 aprile
1910, n. 639, art. 10
Il Commento
Ora in base all’ art. 12 della legge 28
dicembre 2001, n, 448 (legge “finanziaria” 2002) appartengono alla
giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi
di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali
e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte
e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici
finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della
cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per
le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
Cfr. Buscema, L’art. 12 della legge
finanziaria amplia la giurisdizione tributaria in Il Fisco 2002, 6, 2108.
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