SENTENZE TRIBUTARIE DEL MESE DI GENNAIO 2002

TRIBUTI (IN GENERALE) ‑ REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE ‑ SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE ‑ IN GENERE ‑Controversie concernenti unicamente l'impugnazione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa tributaria pendenti alla data del primo aprile 1998 ‑ Principio del "favor rei" ‑ Applicabilita' retroattiva anche di ufficio in ogni stato e grado del processo ‑Conseguenze ‑

 

 

     In  tema  di  sanzioni  tributarie, l'art. 29, comma primo, lett. a), del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n. 472 ha abrogato l'art. 20 della  legge  7 gennaio 1929, n. 4, recante il cosiddetto principio di ultrattivita'  delle  disposizioni  sanzionatorie,  e conseguentemente l'art. 3 del medesimo  decreto  legislativo  ha  introdotto il principio del "favor rei", disponendo che  nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una  legge  posteriore  non costituisce violazione punibile (comma secondo) e che,  se  la  legge  in  vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e  le  leggi  posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la  legge  piu' favorevole. Tale principio, in forza delle disposizioni transitorie  contenute  nell'art. 25 del citato decreto legislativo, si applica anche  ai  procedimenti in corso alla data del primo aprile 1998, il che, per i procedimenti  pendenti presso la corte di cassazione, impone la cassazione della  sentenza  impugnata  nella  parte  relativa alla applicazione delle sanzioni,  con  rinvio  al giudice a quo per la eventuale determinazione delle stesse in  base  alla  nuova  disciplina sanzionatoria (nel caso di specie in materia di riscossione)  introdotta con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  8 gennaio  2002 n.  152  –Pres. Reale ; Rel. Ebner

 

     In tema di sanzioni amministrative di illeciti tributari, ove la legge in  vigore  al  momento dell'infrazione e quella successiva prevedano sanzioni di  diversa  entita',  si  applica  la  legge piu' favorevole al contribuente, in conformita'  ai  principi  di legalita' e del "favor rei" fissati dall'art. 3  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ribaditi dall'art. 5 del decreto  legislativo 5 giugno 1998, n. 203 e dall'art. 4 del decreto legislativo  30  marzo  2000, n. 99. (Nella specie, la S.C., in presenza di ripetute  omissioni  dei  versamenti  periodici IVA consumate negli anni 1986-1993, oggetto  di un giudizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  n.  472 del 1997 - e dunque sottoposte, ai sensi dell'art. 25, secondo  comma,  del  citato  decreto legislativo, alla disciplina del concorso prevista  dall'art.  12  dello  stesso  decreto -, ha ritenuto applicabile il  primo  comma  di quest'ultimo articolo nella sua originaria formulazione, che  prevede  il cumulo giuridico delle sanzioni in tutti i casi di concorso materiale  omogeneo  di  illeciti,  e non nel testo modificato dall'art. 2, primo comma,  lett. e), del decreto legislativo n. 203 del 1998, perche' meno favorevole  in quanto prevede il cumulo giuridico delle sanzioni per il solo concorso  di violazioni formali, ed ha escluso, altresi', per la stessa ragione, l'applicazione  del  quinto  comma del medesimo art. 12 come modificato prima  dal  citato art. 2, primo comma, lett. e), del decreto legislativo n. 203 del 1998  e,  successivamente,  dall'art.  2,  primo  comma,  lett. a), n. 2, del decreto  legislativo  n. 99 del 2000, i quali introducono un maggiore aumento della  sanzione  base per le violazioni riguardanti periodi di imposta diversi).

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  17 gennaio  2002 n.  540  –Pres. Reale ; Rel. Di Palma

 

 

Riferimenti normativi d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,   artt. 3, 12, 25,  29, comma 1, lett. a);D. Leg. 5 giugno 1998, n. 203, artt. 2 e 5;  D. Leg. 30 marzo 2000, n. 99, artt. 2 e 4;

 

Il Commento

 

Nei termini di cui alla sentenza 152/2002 cfr. Cass.   12 febbraio 2001 n.1945

 

Qualora nella sentenza impugnata si sia fatta comunque applicazione di una norma sanzionatoria abrogata si determina una fattispecie assimilabile a quella prefigurata dall'art. 384, comma primo, secondo periodo, cod.proc.civ. sicche' la Corte, previo annullamento della sentenza impugnata deve, decidendo nel merito, annullare anche il provvedimento che ha irrogato la sanzione (Cass.  27 marzo  2001 n.  4408)

 

IMPOSTE IN  GENERE  - Rimanenze - Valutazione - Societa' per azioni - Libro   degli  inventari  - Tenuta - Obbligo - Inesistenza dell'obbligo di tenuta  delle scritture ausiliari di magazzino - Rilevanza - Esclusione.

 

 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI - LIBRI SOCIALI - OBBLIGATORI  -  IN  GENERE  - Tributi erariali diretti - Accertamento delle  imposte  sui redditi - Accertamenti e controlli - In genere - Rimanenze  -  Valutazione  -  Libro degli inventari - Idoneita' – Inesistenza dell'obbligo  di  tenuta dalle scritture ausiliarie di magazzino - Rilevanza - Esclusione.

 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e di valutazione delle  rimanenze,  e'  in  ogni caso inammissibile la deduzione, da parte di una societa'  per  azioni,  della  circostanza  di non essere obbligata alla tenuta  delle  scritture  ausiliare  di  magazzino ai sensi dell'art. 14, primo comma  lett.  d), e dell'art. 6 del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che, ai sensi del  combinato  disposto  di cui agli artt. 14, primo comma lett. a) del d.P.R. n.  600  del 1973 ed artt. 2214, 2215, 2217 e 2421 del cod. civ., la societa' per  azioni ha l'obbligo di tenere il libro degli inventari e di effettuare ivi le  valutazioni  delle rimanenze, seguendo il criterio imposto dall'art. 62, primo  comma,  del  d.P.R. n. 597 del 1973 (ora art. 59, primo comma, del d.P.R.  n. 917 del 1986).                                 

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  10 gennaio  2002 n.  213  –Pres. Delli Priscoli; Rel. Di Palma

 

Riferimenti normativi: cod. civ. artt. 2214,2215,2217,2421; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 6, 14

 

 

TRIBUTI  ERARIALI  INDIRETTI   - IMPOSTA       SUL  VALORE  AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI  DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - Dichiarazione inesatta - Configurabilita'  -  Estremi  -  Rapporti tra le  fattispecie previste dal  secondo e terzo comma dell'art. 43 d.P.R. n. 633 del1972.

 

     In  tema  di  violazioni dell'obbligo di dichiarazione annuale I.V.A., la  fattispecie  di  cui  all'art.  43, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.  633  si  realizza  per  il  solo  fatto  che, in base ai dati contenuti nella  dichiarazione,  risulti "un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta,  ovvero  una  eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un  decimo  a  quella  spettante", prescindendo la norma da ulteriori valutazioni  sia  di carattere soggettivo (l'intenzione di frodare il fisco) che di carattere  oggettivo (il verificarsi di un danno per l'erario), le quali non rilevano  neppure sotto il profilo della eventuale applicazione della minore sanzione  di  cui allo stesso art. 43, terzo comma, che ha carattere residuale e  riguarda violazioni diverse da quelle previste da comma precedente.    

 

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  10 gennaio  2002 n.  214  –Pres. Reale; Rel. Di Blasi

 

Riferimenti normativi: D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 43

 

Il commento:

 

In  senso conforme cfr. la sentenza della Cassazione civile   n. 8127   del  10 agosto 1990 e n. 9240 del 7 settembre 1990,   secondo cui  l'illecito  sussiste a prescindere che in  concreto  si  sia verificata (o tentata) una evasione di imposta.

 

In base alla sentenza  n.  11886  del  3 novembre 1992 il  contribuente  che, nella dichiarazione annuale ai  fini  IVA, indichi una eccedenza detraibile superiore di oltre un decimo  di quella  spettante,  non  incorre  nell'infrazione  specificamente contemplata  dall'art. 43 secondo comma del D.P.R.   26   ottobre  1972  n.  633,  ove  in concreto non  si  sia  verificata  alcuna evasione di imposta per non aver il contribuente richiesto  alcun rimborso.

 

 

TRIBUTI  ERARIALI  INDIRETTI  - IMPOSTA  SUL  VALORE  AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN  GENERE  - Attivita' svolta senza obbligo a vantaggio di terzo - Assoggettamento all'imposta - Esclusione - Fattispecie.       

 

     Non  costituisce  prestazione  di servizio soggetta ad I.V.A. l'attivita' svolta  da  un soggetto a vantaggio di un altro autonomamente e senza obbligo  nei  confronti  di  quest'ultimo. (Nella fattispecie si trattava di attivita'  promozionale  svolta  autonomamente, in funzione del perseguimento dei propri  scopi  statutari,  da un circolo del golf a vantaggio della societa' sua fondatrice  e  finanziatrice,  che  gestiva l'impianto sportivo, senza che tra i  due enti sussistesse alcun vincolo derivante da titolo obbligatorio).

 

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  10 gennaio  2002 n.  215  –Pres. Delli Priscoli; Rel. Paolini

 

Riferimenti normativi: D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3

 

TRIBUTI  ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 -  IMPOSTE  DI  FABBRICAZIONE  -  GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI  CONSUMO  SUL)  -  Energia  elettrica - Imposta di consumo - Rimborso -  Condizioni  - Mancata traslazione dell'imposta - Questione di legittimita'  costituzionale  -  Manifesta  infondatezza  (richiamo  a  Corte     cost., n. 651/1998 e n.114/2000).

 

     L'imposta sull'energia elettrica impiegata nei processi produttivi e' una  specie  del  genere  "imposte  di consumo", che sono annoverate dall'art. 19, primo  comma  D.L.  n.  688/1982  tra  le prestazioni patrimoniali tributarie  coattive  che  sono  rimborsabili  solo se non sono state trasferite ad altri soggetti;  la  relativa  disciplina non si pone in contrasto ne' con l'art. 3 Cost.,  stante la finalita' della norma di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici a danno di una maggioranza di altri soggetti (come  affermato da Corte cost., sent. N. 651/1998), ne' con l'art. 24 Cost., la  prova del fatto negativo (mancata traslazione del tributo) potendo essere data  dall'imprenditore  con  ogni  mezzo,  anche  indirettamente  (cf. Corte cost., n. 651/1998 e n. 114/2000).

 

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  10 gennaio  2002 n.  216  –Pres. Papa; Rel. Merone;

 

 

Riferimenti normativi: l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19

 

 

IMPUGNAZIONI  CIVILI  - CASSAZIONE (RICORSO PER) -   COMMISSIONI  TRIBUTARIE  - Decisioni delle  commissioni  tributarie regionali - Ricorso per cassazione del contribuente  - Proposizione nei confronti dell'ufficio finanziario periferico  in luogo del ministero delle finanze presso l'avvocatura generale  dello  stato  - Inammissibilita' dell'impugnazione - Rilevabilità      d'ufficio  - Costituzione dell'amministrazione finanziaria - Sanatoria del vizio - Esclusione  Fondamento.- Notifica presso la Avvocatura Generale dello Stato - Irrilevanza     

 

In  tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente,  avverso  la  decisione assunta in grado di appello dalla commissione tributaria  regionale,  e' inammissibile se proposto e notificato all'ufficio  finanziario  periferico che ha emesso l'atto impugnato - nella specie ufficio I.V.A.  -  dovendo essere proposto, a pena di inammissibilita', nei confronti del  ministero  delle  finanze  ed allo stesso notificato presso l'avvocatura generale  dello  stato. Ne' possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'amministrazione delle finanze, perche', nel caso, il  vizio  dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della parte (ufficio  periferico anziche' ministero), priva di soggettivita' esterna per quanto  attiene  al giudizio di cassazione, e non riguarda la sola notificazione. Va  al  riguardo  sottolineato  che,  mentre  per  l'atto  di appello possono distinguersi  requisiti  formali previsti a pena di inammissibilita' e requisiti  previsti  a pena di nullita', per il ricorso per cassazione il legislatore  ha scelto, realizzando una notevole semplificazione, di prevedere tutti i  requisiti  di forma necessari a pena di inammissibilita', rilevabile d'ufficio.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  10 gennaio  2002 n.  217  –Pres. Reale; Rel. Di Blasi

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  17 gennaio  2002 n.  456  –Pres. Olla; Rel. Meloncelli

 

 

E’ inammissibile il ricorso per cassazione  del  contribuente,  avverso  la  decisione assunta in grado di appello dalla  commissione  tributaria regionale, proposto nei confronti dell'ufficio  finanziario  periferico  (nella  specie  ufficio I.V.A.) che ha emesso l'atto  impugnato  (o non ha emesso l'atto richiesto), ancorche' sia stato notificato  presso  l'avvocatura dello stato, atteso che gli uffici periferici dell'amministrazione  delle  finanze sono legittimati a stare in giudizio soltanto davanti  alle  commissioni  tributarie  provinciali e regionali (come si ricava  dagli  artt.  10  e 11 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, nel disciplinare la  "legitimatio ad causam" e "ad processum" di tali uffici, fanno riferimento al solo giudizio davanti alle predette commissioni), mentre il ricorso per cassazione  deve essere proposto, conformemente ai principi generali, dal – o  nei  confronti  del - ministero delle finanze, in persona del ministro in carica,  e, nell'ipotesi in cui il ministero sia la parte intimata, deve essere notificato  presso  l'avvocatura  generale dello stato, ai sensi dell'art. 11  R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  18 gennaio  2002 n.  522  –Pres. Cantillo; Rel. Meloncelli

 

 

     In  tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente  avverso  la  decisione  emessa  in grado di appello dalla Commissione tributaria  regionale e' inammissibile se proposta nei confronti dell'Ufficio finanziario  periferico  autore  dell'accertamento  impugnato, dovendo invece essere  proposto,  a  pena  di  inammissibilita', nei confronti del Ministero delle  Finanze  e  allo  stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato.  Ne  consegue  che, attinendo l'erronea individuazione nel ricorso del soggetto  contro il quale l'impugnazione e' proposta all'esercizio dell'azione,  e non solamente alla concreta instaurazione del contraddittorio, le conseguenze  del  vizio  che inficia l'atto non possono essere influenzate dalle modalita'  della  notificazione,  atto  distinto  e logicamente successivo. E pertanto  non  incide  sulla valutazione del vizio dell'impugnazione il fatto che  la  notificazione  della  chiamata  in causa dell'Ufficio periferico sia stata  eseguita  (come nella specie) presso l'Avvocatura Generale dello Stato -  organo domiciliatario ex lege del Ministro - , la quale non e' legittimata a  partecipare  al giudizio ne' in rappresentanza dell'Ufficio periferico effettivamente,  benche'  erroneamente  chiamato, ne' in rappresentanza del Mi nistero  delle Finanze, contro il quale la parte nessuna domanda ha proposto. Nella  materia del contenzioso tributario, infatti, neppure puo' invocarsi il carattere  unitario  dell'amministrazione  finanziaria, avendo il legislatore operato  la scelta, opposta, della valorizzazione della autonomia amministrativa degli uffici periferici nei gradi di merito del giudizio.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  29 gennaio  2002 n.  1099  –Pres. Olla; Rel. Ceccherini

 

 

Riferimenti normativi: D. Lgls. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 11; c.p.c. art.  144

 

Il commento:

 

Giurisprudenza ormai  pacifica cfr. Cass.  3 dicembre 2001 n.  15233 ; Cass.  Ord.  4 gennaio 2000 n. 1 e relativa nota

 

 

RISCOSSIONE  DELLE  IMPOSTE  -  RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA'  DI  RISCOSSIONE  -  RISCOSSIONE  MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA  DI  PAGAMENTO - IN GENERE - Data di iscrizione a ruolo - Erroneita'  o  falsita'  della data di iscrizione a ruolo indicata nella  cartella  esattoriale  -  Deduzione  da parte del contribuente - Prova  della erroneita' o falsita' - Contribuente - Onere - Spettanza.

 

In  tema  di  riscossione delle imposte sul reddito, e' onere del contribuente  che  ritenga erronea o falsa l'indicazione della data di iscrizione a ruolo  apposta  sulla cartella di pagamento, produrre in giudizio, a sostegno della  proposta eccezione, i documenti amministrativi nei confronti dei quali  abbia  esercitato  il  diritto di accesso ex art. 22 ss. della legge 7 agosto 1990,  n. 241, e non gia' onere dell'Amministrazione provare, attraverso l'esibizione  dei  verbali  di  consegna, che la iscrizione a ruolo, presupposto  per  l'emissione  della  cartella  di  pagamento, sia effettivamente avvenuta  nella data indicata in cartella.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  11 gennaio  2002 n.  307  –Pres. Carbone; Rel. Meloncelli

 

Riferimenti normativi: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 13 e 25; l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 22

 

 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA  -  Sentenza  resa nei confronti di societa' di persone - Ricorso per  cassazione proposto da un singolo socio in proprio - Inammissibilita'.

 

 In applicazione del principio per il quale e' legittimato a ricorrere per cassazione  soltanto  colui  che,  secondo  quanto risulta dalla sentenza impugnata,  sia  stato parte nel giudizio di appello, nel caso di sentenza resa  nei  confronti  di  una  societa' di persone, e' inammissibile il ricorso per  cassazione  proposto  da  un singolo socio in proprio, posto che la societa',sebbene  sfornita di personalita' giuridica formale, e' pur sempre un autonomo  centro di interessi, dotato di una sua sostanziale soggettivita' e di una specifica capacita' processuale.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  17 gennaio  2002 n.  442  –Pres. Delli Priscoli; Rel. Paolini

 

Riferimenti normativi: c.p.c. artt. 75,100, 360.

 

Il commento:

 

In termini cfr.  Cass.  15 marzo 1995, n. 3048.

Secondo Cass.  11 marzo 1998, n. 2676, in caso di sentenza resa nei confronti di società di persone (anche se posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese) è inammissibile l'appello proposto da un singolo socio in proprio e senza alcun riferimento alla società, in quanto questa, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce pur sempre un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia e, quindi, di una propria capacità processuale.

Ovviamente questa giurisprudenza ha, in materia tributaria, giustificazione nel pacifico principio secondo cui  1'automatica inclusione, nell'imponibile IRPEF dei soci, della quota del reddito della societa' (art. 5 del dPR 22 dicembre 1986, n. 917) postula, in ipotesi di rettifica della dichiarazione della societa' e di controversia sulla legittimita' della rettifica stessa, che l'avviso di accertamento sia stato notificato anche ai soci e che questi siano stati posti in grado di partecipare al giudizio di impugnazione dell'avviso medesimo. In caso contrario, va esclusa l'imputazione automatica al socio della quota del reddito della societa' accertato all'esito di quella separata controversia, per la violazione del diritto di difesa che discenderebbe dall'assoggettamento del socio ad una vicenda processuale nella quale non ha potuto interloquire (Cass. 12 dicembre 2001 n.  15668).

 

PROVA  CIVILE  -  CONTEGNO  PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI -        Possibilita'  di desumere da essi argomenti di prova - Regola - Portata  -  Decisione basata in via esclusiva sul comportamento delle parti  -  Esclusione - Ispezione documentale ordinata dal giudice - Rifiuto a  consentirvi  -  Valutazione  motivata del comportamento - Condizione -  Ingiustificatezza del rifiuto.

 

     La norma dettata dall'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., nell'abilitare  il  giudice  a  desumere argomenti di prova dalle risposte date dalle parti  nell'interrogatorio  non  formale,  dal  loro rifiuto ingiustificato a consentire  le  ispezioni da esso ordinate e, in generale, dal contegno delle  parti  stesse  nel processo, non istituisce un nesso di conseguenzialita' necessaria  tra  eventuali  omissioni e soccombenza della parte ritenuta negligente,  ma si limita a stabilire che dal comportamento della parte il giudice possa  trarre "argomenti di prova", e non basare in via esclusiva la decisione,  che  va comunque adottata e motivata tenendo conto di tutte le altre risultanze.  In  particolare, nel caso di rifiuto a consentire ispezioni, anche documentali,  la  valutazione, motivata, del comportamento, nei limiti di una valenza  meramente indiziaria, e' permessa soltanto quando il rifiuto risulti "ingiustificato"  (nella  specie, si censurava la decisione della Commissione  tributaria  regionale  che  aveva  dichiarato  illegittimo l'accertamento del   reddito  di una societa', senza valutare le prove acquisite, basandosi esclusivamente  sulla  circostanza  che  l'amministrazione finanziaria, invitata a fornire  documenti  ed informazioni ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non aveva ottemperato alla richiesta).

 

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  17 gennaio  2002 n.  443  –Pres. Olla; Rel. Merone

 

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 116; D. Leg. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

 

Il commento:

 

Secondo Cass.  10 luglio 1998, n. 6769,  il potere officioso di ordinare l'esibizione di documenti è discrezionale sicché il suo esercizio non comporta alcun vincolo per il giudice; del pari discrezionale è, quindi, anche il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine di esibizione, ma in questo caso la discrezionalità è correlata alla natura dell'argomento di prova; tale correlazione comporta che per l'eventuale valutabilità del rifiuto di esibizione di documenti come ammissione del fatto è necessario che vi siano elementi di prova concorrenti (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di superare la rilevata carenza di documentazione della domanda del lavoratore, intesa ad ottenere il riconoscimento di differenze sul compenso per lavoro straordinario, attraverso la valorizzazione dell'inottemperanza da parte del datore di lavoro all'ordine di esibizione dei fogli di presenza, in considerazione anche dell'impossibilità di verificare l'esattezza delle aliquote applicate dal lavoratore nei propri conteggi derivante dalla mancata indicazione della categoria di appartenenza del lavoratore stesso).

In termini analoghi cfr. Cass. 6 dicembre 1983, n. 7289.

 

TRIBUTI IN GENERE- CONDONO – D.L. 429/1982 - presupposti

 

     La definizione per condono di una controversia in tema di IVA, secondo le  previsioni  del  D.L.  10 luglio 1982, n.429, convertito con modificazioni in legge  7  agosto  1982,  n.516, postula che , nel corso del procedimento, sia fornita  prova  della dichiarazione integrativa e della liquidazione da parte  dell'Ufficio  (art.32).  Ne  consegue che , in difetto di tale prova, l'eventuale  presentazione  della  dichiarazione e l'eventuale intervenuta liquidazione  rimangono  ininfluenti,  restando preclusa ogni possibilita' di condizionare  gli  effetti  della  decisione  di  merito della causa al successivo riscontro del verificarsi delle dette evenienze.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  17 gennaio  2002 n.  444  –Pres. Delli Priscoli; Rel. Amari

 

Riferimenti normativi: D. L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) art. 32

 

Il commento:

 

In termini cfr. Cass.  21 marzo 1996, n. 2426.

 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO – CONTENUTO Indicazioni a pena di nullità - Principio di precisione e chiarezza - Funzione di tutela del contribuente- Portata.

 

 

     In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non contenga  l'indicazione  precisa ed analitica delle diverse aliquote progressive applicate  sugli  scaglioni  dell'imponibile, ma soltanto l'indicazione delle aliquote  minima e massima, viola la prescrizione dettata, in funzione di tutela del  diritto  di immediato ed agevole controllo che deve essere consentito al contribuente,  dall'art.  42,  secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.  600, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullita' disposta dal  terzo comma dello stesso articolo.

 

Cass. Sezione Trib,  sentenza  17 gennaio  2002 n. 448  – Pres. Reale. ; Rel. Papa

 

Cass. Sezione Trib,  sentenza  25 gennaio  2002 n. 893  – Pres. Reale. ; Rel. Altieri

 

 

Riferimenti normativi:  d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42,

 

 

 

Il Commento

 

 

In termini cfr. Cass.  17 dicembre  2001 n. 15919;    Cass. 21 marzo 2001 n. 4061  ; Cass.  23 novembre 1994, n. 9905; Cass.  l2 agosto  1994, n. 7188.

Cfr. Cass. 10 novembre  2000 n.  14626 e la relativa nota.

 

 

TRIBUTI  (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE  -  SANZIONI  CIVILI E AMMINISTRATIVE - PLURALITA' DI VIOLAZIONI  -  Violazioni  in materia di riscossione delle imposte - Continuazione  -  Configurabilita' - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

  In  tema  di sanzioni amministrative di illeciti tributari, per le violazioni  delle  norme  in  materia  di riscossione delle imposte (nella specie, dell'art.  13,  primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471  per  omessi  versamenti  periodici IVA) non e' configurabile la continuazione  ai  sensi  dell'art.  12, secondo comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernente  "piu'  violazioni  che,  nella loro progressione, pregiudicano o  tendono  a  pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione,  anche  periodica,  del tributo", atteso che, per definizione, difetta  il  requisito  del pregiudizio alla determinazione dell'imponibile o alla liquidazione del tributo, le quali precedono la fase della riscossione.

 

Cass. Sezione Trib,  sentenza  17 gennaio  2002 n. 450  – Pres. Reale. ; Rel. Di Palma

 

 

Riferimenti normativi:  D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12; 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

 

 

 TRIBUTI  ERARIALI  DIRETTI  -  ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI  -  AVVISO  DI  ACCERTAMENTO - IN GENERE - Integrazione o modificazione in aumento - Legittimita' - Presupposti.

 

     In  tema  di  accertamento  delle imposte sui redditi, il presupposto per l'integrazione  o  modificazione  in aumento dell'avviso di accertamento, mediante  notificazione  di nuovi avvisi, e' costituito, ai sensi dell'art. 43, terzo  comma,  del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, dalla sopravvenuta conoscenza  di  nuovi  elementi:  ne consegue non solo che gli accertamenti integrativi  non possono essere fondati sugli stessi elementi di fatto del precedente  o  dei  precedenti  accertamenti,  ma altresi' che la conoscenza dei  nuovi  elementi  deve  essere  avvenuta  in  epoca successiva a quella in cui l'accertamento originario e' stato notificato.

 

Cass. Sezione Trib,  sentenza  17 gennaio  2002 n. 451  – Pres. Delli Priscoli ; Rel. Ebner

 

Riferimenti normativi:  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, art. 43

 

Il commento

 

 

Nel nostro ordinamento tributario  la Amministrazione deve, fin dal primo momento,  portare a conoscenza del contribuente tutti gli argomenti di cui disponga. Perciò il terzo comma dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 subordina la emanazione di un nuovo avviso alla "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi", atti o fatti, che debbono essere specificamente indicati "a pena di nullità".

La giurisprudenza ha però affermato che questo principio non trova applicazione ove il primo avviso sia nullo, ed ha perciò consentito che esso sia sempre sostituito da un "avviso" regolare (cfr. Cass. 30 agosto 1993, n. 9196; 8 aprile 1992, n. 4303; ID. 29 marzo 1990, n. 2575,.

In base alla sentenza della Cassazione n. 4164 del 11 aprile 1995, sono “elementi sopravvenuti” che legittimano  l’emissione di un “nuovo avviso” di accertamento dei redditi, integrativo del precedente, solo quelli pervenuti all’ufficio tributario dopo la notifica del primo avviso e non quelli pervenuti dopo la sottoscrizione di esso, e prima della notifica. In quanto l’atto esce dalla sfera della pubblica amministrazione solo nel momento in cui è portato a conoscenza del privato.

Naturalmente l'art. 43, 3° comma , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina solo le integrazioni o modificazioni dell’accertamento tributario che comportino una maggior pretesa fiscale, imponendo che negli  avvisi integrativi siano, a pena di nullità,  specificamente indicati, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.  Invece , l'integrazione o la modificazione in diminuzione della pretesa fiscale , non integrando una "nuova" pretesa tributaria, ma soltanto una pretesa "minore", e non necessita di una forma o di una motivazione particolari (Cass  27 settembre  2000 n.  12814).

 

177294  TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO- PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMU NI  AI  VARI  GRADI  DEL  PROCEDIMENTO - IN GENERE - Processi iniziati    nella  vigenza  del vecchio rito - Pronuncia sulle spese giudiziali ex art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Necessita'.

 

 In  tema  di contenzioso tributario, la pronuncia sulle spese giudiziali,  prevista  dall'art.  15  del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e' dovuta anche  per  i  processi  iniziati  nella  vigenza del vecchio rito, disciplinato dal  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636, poiche' gli artt. 72, 79 e 80 del citato  D.Lgs.  n. 546 del 1992 prevedono l'applicabilita' di tutte le norme del nuovo  processo anche ai giudizi pendenti al momento di insediamento delle nuove commissioni tributarie.

 

 

Cass. Sezione Trib.,  17 gennaio   2002 n.  451– Pres. Delli Priscoli ; Rel. Ebner;

 

Riferimenti normativi: d.lgs. 31  dicembre 1992 n.546, artt. 15, 72,79, 80

 

 

Il commento :

 

 

In termini cfr. Cass. ,  1° giugno   2001 n.  7420

 

 

 

TRIBUTI  (IN  GENERALE)  - CONDONO FISCALE - Chiusura liti fiscali ex  art.  2 quinquies del D.L. n. 564 del 1994 - Condizioni - Atti notificati  entro  il  31 dicembre 1994, compresi i processi verbali di constatazione  per  i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione  -  Processo verbale di constatazione notificato entro la suddetta  data  a  societa'  di fatto - Istanza di condono presentata dal   socio - Validita' - Fondamento.

 

     In  tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 2 "quinquies", primo comma,  del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito, con modificazioni, nella legge  n.  656 del 1994) - secondo il quale possono essere definite, a domanda,  le  liti  fiscali  pendenti  alla data del 31 dicembre 1994 e quelle che  possono  insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i  processi  verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato  atto  di imposizione - la notificazione, nel termine prescritto, di processo  verbale di constatazione ad una societa' di fatto e' idonea a determinare,  ai  fini anzidetti, la pendenza della lite fiscale anche nei confronti  del  singolo  socio, poiche' le societa' di fatto, pur essendo fornite di autonomia  patrimoniale,  non  costituiscono  un soggetto diverso dalle persone  dei soci.

 

Cass. Sezione Trib.,  17 gennaio   2002 n.  452– Pres. Delli Priscoli ; Rel. Amari;

 

Riferimenti normativi: D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito, con modificazioni, nella legge  n.  656 del 1994), art. 2 quinquies; cod. civ. art. 2297

 

 

 

 

 

TRIBUTI  ERARIALI  DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURI-    DICHE  (I.R.P.E.G.)  - SOCIETA'  DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E      MINUSVALENZE  - Plusvalenze - Nozione - Fabbricati in corso di costruzione  -  Valutazione  - Iscrizione nel conto costruzioni di costi non consentiti - Effetti.

 

     In tema di IRPEG a carico di societa' commerciali, e' legittimamente configurabile  l'emersione  di una plusvalenza pur senza che sia maturato un ricavo,  atteso  l'ordinamento tributario (art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.  598) sancisce un'ulteriore eccezione al termine plusvalenza, da intendersi  come incremento del patrimonio del contribuente, acquisito non gia' a seguito  della cessione di un bene o comunque di un ricavo, ma per effetto della  iscrizione di un suo maggior valore in bilancio, nel senso che il momento della  sua  emersione  e' legato alla rilevazione contabile dell'operazione e senza  che  in  tal caso, la plusvalenza sia ipotizzabile solo se conseguente ad  una  spontanea rivalutazione del patrimonio. Pertanto, qualora una societa'  commerciale,  nel  procedere,  ai  sensi degli artt. 62, sesto e settimo comma,  e  58 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 alla valutazione di fabbricati  in  corso di costruzione ai fini della determinazione del reddito imponibile,  inserisce  nel  conto  costruzioni costi ulteriori rispetto a quelli consentiti  (accertamento,  questo,  da  effettuarsi  in base alla disciplina contenuta  negli  artt. 75 n. 4 e 76, primo comma lett. b) del T.U. 22 dicembre  1986  n. 917, applicabile retroattivamente a norma dell'art. 36 d.P.R. 4 febbraio  1988  n.  42),  tale  inosservanza si traduce automaticamente nella iscrizione  in bilancio di incrementi patrimoniali indipendenti dalla cessione dei beni e quindi di plusvalenze patrimoniali tassabili.

 

Cass. Sezione Trib.,  17 gennaio   2002 n.  455– Pres. Reale; Rel. Monaci;

 

Riferimenti normativi: d.P.R. 29 settembre 1973 n.  598, artt.12; d.P.R. 29 settembre 1973 n.  597, artt. 58 e 62; T.U. 22 dicembre  1986  n. 917, artt. 75 e 76; d.P.R. 4 febbraio  1988  n.  42, art. 36.

 

 

Il commento :

 

 

La sentenza in rassegna si ricollega alla pronuncia della medesima Cassazione   n. 935 del 5 febbraio 1996 secondo cui  è configurabile l’emersione di una plusvalenza pur senza che sia maturato un ricavo, atteso che dall’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, si evince che l'ordinamento tributario configura un'ulteriore accezione del termine plusvalenza da intendersi come incremento del patrimonio del contribuente, acquisito non già a seguito della cessione di un bene o comunque a seguito di un ricavo, ma per effetto dell'iscrizione di un suo maggior valore in bilancio, nel senso che il momento della sua emersione e' legato alla rilevazione contabile dell'operazione e senza che in tal caso la plusvalenza sia ipotizzabile solo se conseguente ad una spontanea rivalutazione del patrimonio.  Pertanto, qualora una società commerciale, nel procedere ai sensi degli art. 62 e 58 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 alla valutazione di fabbricati in corso di costruzione ai fini della determinazione del reddito imponibile, inserisce nel conto costruzioni costi ulteriori rispetto a quelli consentiti, tale inosservanza si traduce automaticamente nell’ iscrizione in bilancio di incrementi patrimoniali indipendenti dalla cessione dei beni e quindi in plusvalenze tassabili.

Si tenga presente che in base alla sentenza della Cassazione  n.   351 del 13 gennaio 1995  in materia di IRPEG a carico di società commerciali ben può configurarsi una plusvalenza pur senza che sia maturato alcun ricavo, atteso che dall'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 si evince che l'ordinamento tributa­rio configura un'ulteriore accezione del termine plusvalenza, da intendersi come incremento del patrimonio del contribuente, acquisito non già a seguito della cessione di un bene o comunque di un ricavo, ma per effetto della iscrizione di un suo maggior valore in bilancio. Nè occorre che la  plusvalenza emerga a seguito di una spontanea rivalutazione del patrimonio.Si vedano in senso conforme le sentenze della Cassazione  n. 10526 del 7 dicembre 1994 e   n. 11795 del 30 ottobre 1992 (in Corr. Trib. 1992, 48, 3493);   n. 2321 del 25 febbraio 1992 (in Corr. Trib. 1992, 14, 1038, con ulteriori rinvii).

In base alla sentenza della Cassazione n. 11284 del  17 dicembre  1996,  in caso di fusione di societa' per incorporazione, l'iscrizione dei beni della incorporata nel bilancio della incorporante ad un valore superiore a quello contabilmente loro attribuito prima della fusione, non giustificato dalla esigenza di ripianamento del disavanzo di fusione, da luogo ad una plusvalenza tassabile a norma dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598.

 

 

IMPUGNAZIONI  CIVILI  - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET   PETITUM"  -  Modificazione  del  fatto costitutivo della pretesa senza  alterazione  dei  termini  della controversia - Mutamento della "causa petendi" - Esclusione - Fattispecie in materia tributaria.

 

     Il mutamento della "causa petendi" determina mutamento della domanda, tale  da renderla improponibile come domanda nuova in appello, nei soli casi in  cui  vengano  alterati  l'oggetto  sostanziale dell'azione ed i termini della controversia  mediante  la  prospettazione  di nuove circostanze o situazioni  giuridiche  che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione,  pongano in essere una pretesa nuova e diversa, per la sua intrinseca  essenza, da quella fatta valere in primo grado (si e', pertanto, escluso, da  parte  del  S.C., che, in tema di procedimento tributario, tale mutamento fosse  legittimamente  ravvisabile nell'ipotesi in cui, a fondamento del "petitum"  della domanda, sia originariamente dedotta, da parte dell'Amministrazione  finanziaria,  l'omessa  autofatturazione  di operazioni imponibili, e, successivamente, la tardiva autofatturazione delle medesime operazioni).

 

Cass. Sezione Trib.,  17 gennaio   2002 n.  464– Pres. Reale; Rel. Oddo;

 

Riferimenti normativi: d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, art.41

 

 

Il commento :

 

Secondo  Cass.  28 agosto1998, n. 8580, costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova causa petendi, la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove   giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia (nella specie, si è ritenuto che introducesse una modifica non consentita della domanda di risarcimento del danno proposta dal proprietario e fondata sulla omessa notifica del decreto di esproprio, il motivo di gravame concernente l'omessa sottoposizione del decreto ai controlli amministrativi).

 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE -Dichiarazione sostitutiva ex art. 14 d.1. n. 69/1989 - Presentazione con l'indicazione di imponibile  non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei c.d. coefficienti presuntivi - Accertamento successivo alla presentazione di tale dichiarazione - Illegittimità -Limiti.   

 

 

 

 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'accertamento notificato in presenza di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 14 d.1. 2 marzo 1989, n. 69, convento in legge 27 aprile 1989, n. 154, con indicazione di un imponibile non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei c.d coefficienti presuntivi, è illegittimo ai sensi dell’art. 17 della medesima legge, a meno che l'amministrazione finanziaria non provi che rientra tra i controlli realizzati al di fuori dei criteri selettivi formulati annualmente dal Ministero (art. 37 d.P.R. n. 600/1973) e di quelli fatti per sorteggio.

 

Cass. Sezione Trib., sentenza  18 gennaio 2002  n. 504 – Pres. Paolini; Rel.  Merone;

 

Riferimenti normativi: d.1. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, artt. 14 e 17

 

 

Il Commento

 

In senso conforme cfr. Cass. 29 agosto 2000  n.11303

 

La sentenza in rassegna riguarda una ipotesi particolare disciplinata da una specifica legge volta a ridurre il contenzioso. Di regola invece solo pienamente validi gli accertamenti eseguiti con violazione dei programmi che organizzano i controlli fiscali cfr .  Cass. 21 luglio  2000 n.  9611.

 

TRIBUTI  (IN  GENERALE) - CONDONO FISCALE - Condono ai sensi del D.L. n.  429 del 1982 - Comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva  della  somma dovuta - Conseguente declaratoria di estinzione del  giudizio  - Potere della commissione tributaria di controllare la sussistenza delle condizioni per godere del beneficio - Esclusione.

 

     In tema di condono fiscale di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito,  con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516), il perfezionarsi  del  procedimento amministrativo di definizione agevolata, con la comunicazione  dell'intervenuta liquidazione di quanto il contribuente debba a tale titolo  pagare,  impone  la  declaratoria di estinzione del giudizio, secondo l'espressa  previsione  dell'art. 32, terzo comma, del citato D.L. n. 429 del 1982,  senza  alcuna  facolta'  di  controllo da parte del giudice tributario sulla sussistenza delle condizioni occorrenti per il godimento del beneficio.

 

 

Cass. Sezione Trib., sentenza  18 gennaio 2002  n. 505 – Pres. Paolini; Rel.  Merone;

 

Riferimenti normativi: D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito,  con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516),

 

 

Il Commento

 

Secondo Cass. 2 febbraio 1998, n. 1034, in tema di condono fiscale, il perfezionarsi del procedimento amministrativo di definizione agevolata, con la comunicazione dell'intervenuta liquidazione di quanto il contribuente debba a tale titolo pagare, impone la declaratoria d'estinzione della causa, secondo l'espressa previsione dell'art. 32, 3º comma, d.l. n. 429 del 1982, senza alcuna facoltà di controllo sulla sussistenza delle condizioni occorrenti per il godimento del beneficio o sulla congruità della somma al riguardo determinata, atteso che l'eventuale violazione della disciplina del condono, rispetto a provvedimento favorevole al contribuente (e comunque dal medesimo non impugnato), può e deve essere fatta valere dall'ufficio con lo specifico strumento di autotutela in proposito contemplato dal 1º comma del menzionato art. 32, cioè con la revoca o la modifica dell'atto liquidatorio, poi giudizialmente sindacabile su iniziativa dell'obbligato, mentre, in difetto, la suddetta estinzione è effetto automatico, a prescindere dalla posizione assunta dalla difesa dell'ufficio stesso (la quale non può valere come revoca di quell'atto); pertanto la commissione tributaria centrale, a fronte di un provvedimento di liquidazione rimasto fermo, correttamente si limita a fare applicazione del predetto art. 32, 3º comma, astenendosi dallo stabilire se la pendenza di controversia, quale requisito per l'accesso al condono, sia o meno da escludere in presenza di ragioni d'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento.

 

 

 

 TRIBUTI  LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE   SULL'INCREMENTO  DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.)  - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE  -  DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Atto di    classamento  -  Notifica  al  contribuente - Necessita' - Esclusione - Impugnazione  nel giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione       - Necessita'.

 

 

Il certificato di attribuzione di rendita catastale, ai fini della determinazione  della base imponibile delle imposte di registro ed INVIM, non deve  essere  comunicato  o  notificato  al  contribuente, il quale puo' sempre impugnare  l'atto  di  classamento  nell'ambito  del  giudizio  di impugnazione dell'avviso di riliquidazione dell'imposta.

 

Cass. Sezione Trib., sentenza  18 gennaio 2002  n. 506 – Pres. Olla; Rel.  Ceccherini;

 

Riferimenti normativi: l. 13 maggio 1988, n. 154, art. 12

 

 

 

Il Commento

 

Secondo Cass.  27 novembre  2000 n.  15254, in tema di imposta di registro, nella ipotesi in cui le parti contraenti abbiano chiesto, nell'atto di trasferimento di un immobile non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, di avvalersi del sistema automatico di valutazione, ed il successivo atto di classamento dell'immobile con attribuzione della relativa rendita catastale non sia stato comunicato o notificato agli interessati,l’atto di liquidazione, con il quale l'Ufficio proceda al recupero della maggiore,imposta dovuta perchè il valore dichiarato nell'atto e, inferiore a quello derivante dall'applicazione, sulla base della rendita attribuita, del criterio automatico, deve recepire l'atto di classamento in modo tale da consentirne, comunque, la conoscenza al contribuente e, quindi, l'impugnazione unitamente allo stesso avviso di liquidazione.  Qualora detto avviso non consenta la conoscenza degli elementi essenziali dell'atto di classamento, devesi ritenere illegittimo in quanto non consente al contribuente l’esercizio del diritto di difesa contro l’atto di classamento, impugnabile  in base agli artt. 2, comma 3 e  19, commi 1 lettera f e  3, terzo periodo, del D.Lgs n. 546 del 1992.

Cfr. anche Cass.  5 giugno   2001 n.  7580;Cass. 10  aprile 2000 n. 4509, con relativa nota.

 

 

 

TRIBUTI  ERARIALI  INDIRETTI  - IMPOSTA SUL  VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA  DELLE  DICHIARAZIONI - Accertamento in rettifica - Proroga biennale ai   sensi  dell'art. 57 della legge n. 413 del 1991 - Criterio dei termini di accertamento non scaduti al 31 dicembre 1991 - Specificazione.

 

 

 

     In  materia  di  I.V.A.,  la proroga biennale prevista dall'art. 57 della legge  30  dicembre 1991 n. 413 ha interessato i termini di accertamento (relativi  ai  periodi di imposta per i quali poteva essere presentata dichiarazione  integrativa)  i  quali non fossero gia' scaduti alla mezzanotte del 31 dicembre 1991.

 

 

Cass. Sezione Trib., sentenza  18 gennaio 2002  n. 508– Pres. Reale; Rel.  Di Nubila;

 

Riferimenti normativi: legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57

 

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - Definizione agevolata delle  pendenze  ex  art.  31 del D.L. n. 429 del 1982 - Tributi previsti nel      primo  comma  del  medesimo art. 31 - Accertamento divenuto definitivo      per  mancata impugnazione del relativo avviso - Condono per interessi,     soprattasse e pene pecuniarie - Applicabilita' - Esclusione.

 

La definizione agevolata delle pendenze tributarie disciplinata dall'art. 31  del  D.L.  10  luglio  1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella  legge  n.  516 del 1982) non e' applicabile nel caso in cui sia gia' divenuto definitivo  l'accertamento  relativo  ad  uno  dei tributi previsti nel primo comma  dell'articolo citato - per mancata impugnazione del relativo avviso di accertamento, neanche con riferimento ad interessi, soprattasse e pene pecuniarie,  poiche', in assenza di controversia concernente l'imposta, mancano  i  presupposti  dell'istituto  in  questione e, d'altra parte, l'esenzione da soprattasse  e  pene  pecuniarie  non ancora corrisposte, prevista dal quarto comma  in  correlazione al pagamento del tributo e all'adempimento delle formalita'  omesse,  si  riferisce,  in  base allo stesso tenore letterale della disposizione,  alle  controversie pendenti relative alle imposte indicate nel primo  comma  ma  di  natura diversa da quelle di valutazione ivi previste, e alle  analogamente  pendenti  controversie concernenti altre tasse ed imposte  sugli affari, e non alle pendenze relative ai soli accessori.

 

Cass. Sezione Trib., sentenza  18 gennaio 2002  n. 511– Pres. Paolini; Rel.  Ceccherini;

 

Riferimenti normativi: D.L.  10  luglio  1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella  legge  n.  516 del 1982), art. 31

 

 

Il Commento

 

 

Nei medesimi termini cfr. Cass. 15 maggio 1997, n. 4292

 

 

  TRIBUTI  (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE  - Somme relative al pagamento dei tributi sospeso fino al 31 dicembre  1985 per i residenti in comuni dell'Italia centrale e meridionale  colpiti  da calamita' naturali - Disciplina ex art. 3, comma secondo  bis,  D.L.  n.  791  del 1985, come interpretato autenticamente   dall'art.  28  legge  n.  133  del  1999  - Portata - Rideterminazione   dell'imponibile  del periodo di imposta relativo alla sospensione, dopo  la  scadenza di questa, al netto dei versamenti sospesi - configurabilita'  -  Deducibilita'  dei versamenti dal reddito del periodo di imposta del pagamento - Configurabilita' - Esclusione.

 

In  tema  di  agevolazioni  tributarie,  l'art. 3, secondo comma bis, del decreto  legge 30 dicembre 1985, n. 791 (convertito, con modificazioni, nella legge  28  febbraio  1986,  n. 46) - il quale prevede che non concorrono alla  formazione  dell'imponibile  IRPEF e ILOR le somme relative a pagamenti delle imposte  dirette  sospesi  fino  al  31  dicembre 1985, ai sensi dell'art. 13 quinquies  del  decreto legge 26 maggio 1984, n. 159 (convertito, con modificazioni,  nella  legge  24  luglio  1984, n. 363), per i residenti nei comuni dell'Italia  centrale  e  meridionale colpiti da eventi sismici - deve essere considerato,  in  virtu'  dell'interpretazione autentica dettata dall'art. 28 della  legge  13  maggio  1999,  n. 113 (posto in relazione all'art. 11 della legge  18  febbraio  1999, n. 28 ed inteso secondo il significato proprio dei termini  adoperati  dal legislatore, che esclude soltanto la configurabilita' di  un  "onere deducibile"), quale norma introduttiva di un'agevolazione (ulteriore  rispetto alla sospensione dei pagamenti), consistente nella sola rideterminazione  dell'imponibile  dei  periodi  di  imposta  interessati dalla sospensione,  dopo  la  scadenza  di  quest'ultima,  al  netto dei versamenti sospesi,  e non anche nella configurabilita' degli stessi versamenti quali oneri  deducibili dal reddito relativo al periodo di imposta in cui sono stati eseguiti.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  18 gennaio 2002 n. 512  –Pres. Delli Priscoli ; rel. Meloncelli

 

Riferimenti normativi: d.1. 30 dicembre 1985 n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986 n. 46,  art. 3, secondo comma bis, l

 

 

Il Commento

 

 

Cfr. da ultimo Cass.  22 novembre 2001 n. 14780 ,  Cass.   24 agosto   2001 n.  11248

 

 

 

 

 TRIBUTI  ERARIALI  INDIRETTI - IMPOSTA   SULLE  SUCCESSIONI  E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE  - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O DIRITTI  IMMOBILIARI  -  Applicabilita'  del  disposto  dell'art. 11, comma 1bis, della legge n. 880 del 1986 - Condizioni - Limiti.

 

     L'art. 11, comma primo bis, della legge 17 dicembre 1986, n. 880, (comma aggiunto  dall'art.  12, comma terzo ter, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, come convertito  nella  legge  13  maggio 1988, n. 154) si compone di tre periodi: nel  primo si afferma che le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 17 dicembre  1986, n. 880, modificativo dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, si applicano anche alle successioni apertesi prima del 1° luglio 1986, per  le  quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento di valore; nel  secondo  periodo  si  prende  in  considerazione l'ipotesi che il valore dichiarato  entro  il  30  giugno  1986  sia  inferiore  a  quello risultante dall'applicazione  del  criterio automatico; infine, nel terzo periodo si afferma  che  <<a tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro  il  30 settembre 1988, dichiarazione integrativa>>. Tale serie di disposizioni  deve  essere  interpretata nel senso che esse prendono in considerazione  due  distinte  ipotesi: la prima e' quella nella quale, con le denunce anteriori  al  primo  comma  luglio 1986, sono dichiarati valori superiori ai valori risultanti dall'applicazione dei criteri di calcolo automatico, con la conseguenza  che, se e' stato su di esse adottato un avviso di rettifica, esso  e' illegittimo; la seconda e' quella nella quale il valore dichiarato entro  il  30 giugno 1986 e' inferiore al valore risultante dal calcolo automatico,  nel  qual caso, e soltanto per esso, si sottopone il contribuente, che voglia  usufruire dell'applicazione dei criteri automatici di calcolo, all'onere  di  presentare,  entro il termine perentorio del 30 settembre 1988, una dichiarazione integrativa.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  18 gennaio 2002 n. 513  –Carbone ; rel. Meloncelli

 

Riferimenti normativi: l. 13 maggio 1988, n. 154, artt. 8 e  11

 

 

Il Commento

 

Secondo Cass.  27 giugno 1998, n. 6365,  il principio secondo cui non sono oggetto di rettifica i valori dichiarati quando gli stessi non sono inferiori al reddito catastale rivalutato e moltiplicato per il coefficiente di legge, stabilito dall'art. 8 l. 17 dicembre 1986 n. 880, si applica anche alle donazioni poste in essere anteriormente al 1º luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile; infatti, la retroattività di tale norma, in un primo momento limitata al 1º luglio1986 dall'art. 11 della cit. l. n. 880 del 1986, è stata poi riconosciuta dall'art. 12, 3º comma ter, d.l. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni dalla l. n. 154 del 1988.

 

 

 

TRIBUTI  (IN  GENERALE) - CONDONO FISCALE - Dichiarazione integrativa ex  art.  32  della legge n. 413 del 1991 - Termine di presentazione -        Disciplina  dettata dall'art. 9 del d.P.R. n. 600 del 1973 per la presentazione  delle dichiarazioni delle imposte sui redditi - Applicabilita' - Esclusione - Fondamento.

   

 In tema di condono fiscale, la disciplina dettata dall'art. 32, comma secondo,  della  legge  30  dicembre 1991, n. 413 (come modificato dall'art. 3, comma  primo,  del  D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge n. 75 del  1993) in ordine al termine di presentazione della dichiarazione integrativa  (indicato  nel  20 giugno 1993) non e' suscettibile di integrazione con la  previsione  contenuta  nell'art.  9, settimo comma, del d.P.R. n. 600 del  1973,  secondo il quale "le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza  del  termine  sono  valide" (salva l'applicazione della sanzione amministrativa  per  il  ritardo), atteso che le norme che disciplinano i condoni  tributari,  integrando  sistemi  compiuti  di  natura eccezionale, ed essendo quindi derogatorie  di quelle generali dell'ordinamento tributario, non possono  per definizione essere integrate in via ermeneutica da queste ultime, e considerato  anche che lo stesso art. 9, settimo comma, citato, esprime a sua volta, in realta', una norma di carattere eccezionale.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  18 gennaio 2002 n. 514 – Pres. Graziadei ; rel. Di Palma

 

Riferimenti normativi: legge  30  dicembre 1991, n. 413, art. 32

 

 

TRIBUTI  ERARIALI  INDIRETTI  - IMPOSTA     SULLE  SUCCESSIONI  E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE  - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O DIRITTI   IMMOBILIARI  -  Estimi  catastali e moltiplicatori applicabili al fine    di  evitare la rettifica - Vigenza alla data di apertura della successione - Necessita' - Fattispecie.

 

     In  tema di imposta sulle successioni, la determinazione del valore degli immobili,  sia  in  caso  di  espressa richiesta di valutazione automatica ai sensi  del  sesto  comma  dell'art. 34 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, sia al fine  di evitare la sottoposizione a rettifica ai sensi del quinto comma della  stessa norma, deve avvenire secondo gli estimi catastali ed i moltiplicatori  per  la  determinazione dell'imponibile vigenti alla data dell'apertura della  successione,  come  emerge  dal  settimo comma della norma citata (che prevede  l'operativita' delle modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte  sui  redditi, nonche' dei moltiplicatori predetti, per le sole successioni  aperte  dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione dei decreti  che  le  dispongono) e dall'art. 4, quarto comma, della legge 29 dicembre    1990,   n.   405   (che   precisa   ulteriormente   la   disciplina intertemporale).  (Nell'affermare  il  principio di cui alla massima, la S.C. ha  ritenuto  erronea  l'applicazione,  ad una successione apertasi nel 1991, delle  tariffe  di  estimo  fissate nei prospetti allegati al decreto del ministro  delle  finanze  27  settembre 1991, che - in conformita' dell'art. 4, quarto  comma, della legge n. 405 del 1990 - ne ribadiva l'operativita' a decorrere solo dal primo gennaio 1992).

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  18 gennaio 2002 n. 515 – Pres. Olla; rel.  Papa

 

Riferimenti normativi: d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,  art. 52

 

 

 

Il Commento

 

In tema di imposta di registro, nella ipotesi in cui le parti contraenti abbiano chiesto, nell'atto di trasferimento di un immobile non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, di avvalersi del sistema automatico di valutazione, il moltiplicatore da utilizzarsi per la determinazione del valore automatico e' quello vigente al momento della formazione dell'atto, anche se l'atto di classamento dell'immobile con attribuzione della relativa rendita catastale sia intervenuto dopo che il moltiplicatore da applicarsi e' stato modificato (nel caso di specie abbassato da 100 a 50) (Cass.   25 maggio  2001 n.  7153).

 

     

 

 

  GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA'  IN  ALTRI  GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE – Processo tributario  -  Sentenza penale priva dei presupposti per avere efficacia  di  giudicato  -  Accertamento dei fatti contenuto nella sentenza  stessa  -  Rilevanza  - Obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato  - Sussistenza - Esclusione - Dovere del giudice di valutare  autonomamente   i  fatti  rilevanti  secondo  le  regole  della  prova dell'accertamento tributario - Configurabilita'.

 

 

    Al  di  fuori dei casi in cui, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., la sentenza  penale  ha  efficacia  di giudicato nel giudizio tributario, non e' configurabile  alcun  obbligo  dell'Amministrazione, ex art. 4 della legge 20 marzo  1865,  n. 2248, all. E, di conformarsi al giudicato dei tribunali e di verificare  la  rilevanza fiscale del fatto penalmente accertato, sussistendo tale  obbligo  solo nei limiti soggettivi posti dall'ordinamento, al di fuori dei  quali  non  puo'  ammettersi alcun vincolo giuridico, anche se di minore intensita'.  Ne  consegue che il giudice tributario ha il dovere di compiere, con  adeguata motivazione, un'autonoma valutazione dei fatti oggetto dell'accertamento  contenuto  nella sentenza penale (il quale va considerato come un elemento  rilevante  sul  piano  pratico),  secondo  le  regole  della  prova dell'accertamento  tributario,  non potendo limitarsi ad una pedissequa ripetizione degli argomenti esposti nella pronuncia penale.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  18 gennaio 2002 n. 516 – Pres. Reale; rel.  Altieri

 

     In tema di contenzioso tributario, l'esistenza di un provvedimento penale favorevole  al  contribuente  non impedisce al giudice tributario una valutazione  dei  fatti conforme alle tesi dell'amministrazione, dovendosi ritenere abrogato,  per  effetto  dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale,  l'art.12, primo comma, del D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito in legge  7 agosto 1982, n.516, che regolava l'autorita' del giudicato penale in materia  di  imposte  sui  redditi  e sul valore aggiunto. Infatti, l'art.654  dell'attuale  cod. proc. pen., che stabilisce l'efficacia vincolante del giudicato  penale  nel  giudizio civile e amministrativo nei confronti di coloro che  abbiano  partecipato  al processo penale, opera bensi', in base all'art. 207  disp.  att., anche per i reati previsti dalle leggi speciali, ma espressamente  sottopone  tale  efficacia  alla duplice condizione che nel giudizio civile  o  amministrativo,  e  anche  tributario,  la soluzione dipenda dagli stessi  fatti  materiali  che  furono  oggetto del giudicato penale, e che la legge  civile  non  ponga  limitazioni alla prova "della posizione soggettiva controversa,  come  appunto  avviene quando la normativa tributaria introduca delle  presunzioni  che  alterano  il regime ordinario dell'onere della prova (nella  specie, in materia di accertamento del reddito d'impresa e di utilizzazione dei dati emersi dai controlli su conti correnti bancari).

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  25 gennaio 2002 n. 889 – Pres. Olla; rel.  Ceccherini

 

 

Riferimenti normativi: Codice di procedura penale art. 654; legge 7 agosto 1982, art. 12; l. 20 marzo 1865 n. 2248  all. E  art. 4

 

 

 

Il Commento

 

Si tratta di orientamento pacifico cfr. da ultimo Cass.   22 novembre  2000 n.  15089; Cass.   24 febbraio 2001 n. 2728; Cass.  8 marzo 2001 n. 3421; Cass.  8 marzo 2001 n. 3423; Cass.  16 novembre  2001 , n.  14397.

Secondo Cass.  25 maggio 1999, n. 5064 la pronuncia penale assolutoria assume rilevanza, indipendentemente dalla efficacia di giudicato tra le parti, per l'obbligo che incombe alla p.a., di conformarsi al giudicato dei tribunali; conseguentemente i documenti e i fatti ritenuti insussistenti in sede penale non sono utilizzabili dall'amministrazione finanziaria ancorché il giudicato penale non riguardi un accertamento di natura fiscale.

 

 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DEL-   L'ATTO  DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Notificazione  al curatore del fallimento anziche' al fallito che aveva partecipato  alle precedenti fasi processuali - Conseguenze – Inesistenza della  notificazione - Esclusione - Nullita' sanabile - Configurabilita'.

 

 

     La  notificazione  del ricorso per cassazione al curatore del fallimento, anziche'  al  fallito che aveva partecipato alle precedenti fasi processuali, non  e'  inesistente,  ma  solo viziata di nullita', essendo stata effettuata nei  confronti di soggetto non privo di qualche relazione con il reale destinatario,  dato  che la dichiarazione di fallimento non comporta la nascita di un  nuovo soggetto in luogo od accanto al precedente; ne consegue che la nullita'  risulta sanata a seguito della notificazione del controricorso da parte del fallito.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  18 gennaio 2002 n. 518 – Pres. Saccucci; rel.  Tirelli

 

Riferimenti normativi: Codice di procedura civile artt. 156, 330; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43.

 

 

 

 

Il Commento

 

 

Secondo Cass. 6 luglio 1999, n. 7012, la notificazione del ricorso per cassazione al fallito in proprio e non al curatore del suo fallimento non è inesistente, ma solo viziata di nullità, essendo stata effettuata nei confronti di persona non priva di relazione con il destinatario dell'atto, e la nullità risulta sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della notificazione del controricorso da parte della curatela fallimentare

 

 

TRIBUTI  ERARIALI  DIRETTI  -  ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI- ACCERTAMENTI E CONTROLLI        -  POTERI  DEGLI  UFFICI  DELLE IMPOSTE - IN GENERE - Dati ed elementi        risultanti  da conti correnti bancari - Modifiche al d.P.R. n. 600 del 1973  introdotte  dall'art.  18 della legge n. 413 del 1991 - Applicazione  a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina  - Legittimita' - Movimenti bancari - Imputazione diretta a   ricavi,  anche  in assenza di ulteriori elementi di riscontro - Ammissibilita' - Prova contraria - Onere del contribuente.

 

     In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina in materia  di accesso ai dati bancari introdotta dall'art. 18 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413  - il quale ha, fra l'altro, modificato gli artt. 32 e 33 del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, poiche' non interferisce sul rapporto  tributario,  ne' tocca l'onere dell'Amministrazione di provare la pretesa impositiva,  ma si occupa soltanto dell'attivita' d'indagine e di accertamento,  deve  ritenersi  pienamente  applicabile anche alle iniziative ispettive relative  a  periodi  d'imposta  anteriori all'entrata in vigore della citata legge  n.  413  del 1991. I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari,  in  virtu' della presunzione contenuta nella citata normativa, possono  essere direttamente imputati a ricavi, senza necessita' di ulteriori elementi di riscontro, salva la prova contraria da parte del contribuente.  

 

 

 

Cass. Sezione Trib.,   18 gennaio   2002 n. 518,  Pres. Saccucci ; Rel. Tirelli;

 

Riferimenti normativi:  d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, artt. 32 e 33; della legge 30 dicembre 1991 n. 413, art. 18

 

Il commento

 

Cfr. Cass. Sezione Trib.,   19 settembre   2001 n. 11778; Cass.  19 giugno   2001, n.  8340, con relativa nota

 

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO  - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI  AI  VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE  -  IN  GENERE - Regime transitorio ex art. 79 del D.Lgs. n. 546  del  1992  - Controversia iniziata sotto la vigenza del d.P.R. n. 636  del  1972 senza assistenza tecnica e di valore superiore a cinque  milioni  di  lire  -  Assegnazione  di termine per la regolarizzazione  della  costituzione delle parti secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica - Obbligo - Inosservanza - Conseguenze.

 

In  tema  di  contenzioso tributario e con riguardo al regime transitorio dettato  dall'art. 79 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ipotesi di controversia  iniziata  sotto  la  vigenza  del d.P.R. n. 636 del 1972 senza assistenza  tecnica,  il  presidente  della sezione o il collegio sono tenuti a  fissare  un  termine  perentorio  per  la regolarizzazione della costituzione delle  parti secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica (art. 12 del D.L gs.  546/92  cit.) quando questa, come nel caso di controversia di valore superiore  ai cinque milioni di lire, e' prevista come obbligatoria. L'inosservanza di tale obbligo del giudice, configurando una violazione del diritto di difesa,  comporta la nullita' del procedimento e della sentenza emessa all'esito dello stesso.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  18 gennaio 2002 n. 519 – Pres. Cantillo; rel.  Oddo

 

 

 

Riferimenti normativi: D. Lgls. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 12 e 79

 

Il commento

 

 

In tema di contenzioso tributario, l'atto di appello, proposto sotto il vigore del d.P.R. n. 636/1972 senza l'assistenza di un difensore tecnico in una controversia di valore superiore a quello previsto all'art. 12 del D.L.vo n. 546/1992, devesi ritenere valido alla stregua della disciplina di cui al citato d.P.R. n. 636/1972 e, pertanto, non puo' essere dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale per mancanza di difesa tecnica, senza prima disporre, ai sensi dell'art. 79, comma 2, dello stesso D.L.vo n. 546/1992, la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica. Qualora la commissione ometta tale adempimento, viola il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, e rende invalidi il procedimento e la sentenza che lo conclude (Cass.  22 giugno   2001 n.  8564).

In base alla sentenza della Cassazione n.  229 del 12 gennaio   1999 l’ art. 79 comma 2° del D. lgs. n. 546/1992 dispone che, ove  una Commissione Tributaria Regionale debba pronunciare su un appello proposto alla Commissione Tributaria di II° grado, il Presidente della sezione o il collegio deve ordinare la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica,  «ove necessario» (ossia  allorquando la parte non sia già assistita in una controversia di valore superiore a £. 5.000.000  da un difensore abilitato, ovvero allorquando, pur essendo la controversia di valore inferiore a £. 5.000.000 sia opportuna l'assistenza di un siffatto difensore). Tale provvedimento attiene alla tutela del diritto di difesa delle parti, sicché incide sulla ritualità della costituzione del giudizio; e la sua omissione  determina una nullità che inficia l’intero giudizio e che riverbera i suoi effetti sulla sentenza che lo definisce.

 

 

  TRIBUTI  ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE       (I.R.P.E.F.)   - REDDITI DI     IMPRESA  - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - Costi   non  suscettibili  di imputazione specifica - Deducibilita' - Misura -  Determinazione  - Accertamento a tal fine, da parte del giudice tributario, della natura dei costi medesimi - Necessita'.

 

     In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 75, quinto comma,  del  d.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917, con disposizione innovativa rispetto a  quella  dettata dall'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, prevede una  deducibilita'  integrale di spese ed altri componenti negativi (salvo eccezioni  ivi elencate) se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni  da  cui  derivano  ricavi  o altri proventi che concorrono a formare il reddito;  una  deducibilita',  invece, proporzionale - nella misura di cui ai commi  primo,  secondo  e  terzo  dell'art. 63 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986  - se tali spese e componenti negativi si riferiscono indistintamente ad attivita'  o beni, produttivi di proventi computabili, e ad attivita' o beni, produttivi  di  proventi  non  computabili  nella determinazione del reddito. Pertanto,  nel caso di costi od oneri indicati come non suscettibili di imputazione  specifica,  il  giudice  tributario  deve  necessariamente procedere all'accertamento  dell'esatta natura dei costi medesimi al fine di stabilirne  la percentuale di deducibilita'.

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  18 gennaio  2002 n. 520 – Pres. Delli Priscoli; Rel. Ebner; 

 

Riferimenti normativi: d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, artt. 63 e 75

 

  CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA - Contributi consortili  Natura 

tributaria - Configurabilita' - Fondamento - Controversie -     Giurisdizione  AGO - Sussistenza - Competenza - Tribunale - Sussistenza.

 

 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE  - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE - Contributi -      Natura  tributaria  -  Configurabilita'  - Fondamento - Controversie -        Giurisdizione  AGO - Sussistenza - Competenza - Tribunale - Sussistenza.

 

     La  controversia  avente  ad  oggetto la restituzione dei contributi corrisposti  ad  un  Consorzio  di  bonifica,  sulla  base dell'allegata carenza del  potere  impositivo  dell'ente,  ha  natura  tributaria,  e,  non essendo espressamente  devoluta  alla  giurisdizione  delle  Commissioni  tributarie, appartiene  alla  giurisdizione  ordinaria,  rientrando  nella competenza per materia  del  tribunale.  Tale  interpretazione trova decisiva conferma nella sentenza  della Corte Costituzionale 23 febbraio 1998, n. 26 che, nel dichiarare  l'illegittimita' costituzionale della mancanza di potere di sospensione del  giudice ordinario sulla riscossione degli stessi contributi, in analogia al  medesimo  potere delle commissioni tributarie di cui all'art. 47 del D.L gs.  31  dicembre  1992, n. 546, ha implicitamente affermato l'assimilazione, anche  se limitatamente ad alcuni profili, dei contributi consortili alle imposte dirette erariali.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  18 gennaio 2002 n. 521   –Pres. Reale  ; Rel.  Altieri

 

Riferimenti normativi: artt. 3, 24, 25, 97 e,113 Cost.; codice procedura civile art. 9

 

Il Commento

 

Si tratta di giurisprudenza pacifica cfr  Cass.  22 novembre 2001 n. 14789;  Cass.  1° febbraio 2000 n. 1092, n. 1093

 

Ora in base all’ art. 12 della  legge 28 dicembre 2001, n, 448 (legge “finanziaria” 2002) appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Cfr. Buscema, L’art. 12 della legge finanziaria amplia la giurisdizione tributaria in Il Fisco 2002, 6, 2108.

 

 

TRIBUTI  ERARIALI  INDIRETTI - IMPOSTA  SUL  VALORE  AGGIUNTO  (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI  - Credito di imposta indicato nella dichiarazione annuale e non  riportato  in quella dell'anno successivo - Decadenza dal diritto alla detrazione - Esclusione - Fondamento.

 

In  tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un  determinato  anno  e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo  nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto  alla  detrazione,  atteso  che  la decadenza dal diritto e' comminata, dall'art.  28,  quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto per il caso  in cui il credito (o l'eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella  prima dichiarazione utile e che caratteristica dell'istituto della decadenza  e'  la  salvezza  -  una volta per tutte - del diritto a seguito del compimento  nei termini dell'attivita' richiesta da parte dell'interessato (a differenza  della  prescrizione,  che viene interrotta dall'atto, ma riprende  nuovamente a decorrere).

 

Cass. Sezione Trib., sentenza  18 gennaio 2002 n. 1204 – Pres. Reale ; Rel. Di Nubila;

 

Riferimenti normativi: d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 23 e 28

 

Il Commento

 

Si veda la sentenza  28 gennaio  2002 n.  1029

In tema di I.V.A., il contribuente che abbia maturato un credito di imposta ed operato la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche ha facoltà di computarla, ove abbia omesso la presentazione della dichiarazione annuale, in quella relativa all'anno successivo, posto che, ai sensi dell'art. 28, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972,il diritto alla detrazione si perde solo in caso di omesso computo della stessa sia nel mese di competenza, che in sede di dichiarazione annuale.  Peraltro, a tali effetti, per “anno successivo" deve intendersi il primo nel quale siano effettuate operazioni imponibili, atteso che l'art. 11,comma 4,della legge n.413 del 1991,alla cui luce va letto anche il contesto normativo preesistente, ha eliminato l'obbligo di presentare dichiarazione annuale per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (Cass.  4 febbraio 2000 n. 1204)

Secondo un indirizzo giurisprudenziale che sembrerebbe consolidato il contribuente che, avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui un credito d'imposta e operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, non presenti, poi, la dichiarazione annuale iva, può computare l'imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo, atteso che, ai sensi del 4º comma dell'art. 28 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza, che in sede di dichiarazione annuale (Cass. 25 febbraio1998, n. 2063; ID. 20 gennaio 1997, n.  544, in Giust. civ., 1997, I, 1570). In quanto, la mancata detrazione del credito di imposta nella dichiarazione successiva a quella relativa all'anno in cui il credito di imposta è maturato, a causa della mancata presentazione della dichiarazione annuale iva, non determina la perdita del  diritto al rimborso del credito stesso; la perdita di tale diritto infatti, avendo natura di decadenza, e cioé di sanzione, dovrebbe essere prevista dalla legge, mentre una previsione al riguardo manca nell'art. 30 d.p.r. n. 633 del 1972, nè è riscontrabile in altre norme dello stesso decreto; inoltre, la negoziazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell'erario.

Si veda però anche la sentenza n. 8583 del 28 agosto  1998  secondo cui l' IVA a credito maturata nel corso di un annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione non è detraibile   nella dichiarazione relativa al successivo periodo di imposta.

In base alla sentenza della Cassazione n. 8602 del  2 ottobre   1996, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale lo espone all'accertamento induttivo, a norma dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e gli preclude la facoltà di portare in deduzione l'imposta versata nel relativo periodo su acquisti di beni o servizi, se non registrata nelle liquidazioni mensili o trimestrali, ma non lo priva del diritto di scomputare dalle somme dovute in base a tale accertamento il credito che abbia maturato nel periodo anteriore, e per il quale abbia chiesto la successiva detrazione, ai sensi dell'art. 30 del citato d.P.R. n.  633 del 1972.

 

TRIBUTI  ERARIALI  INDIRETTI  - IMPOSTA SUL  VALORE  AGGIUNTO  (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI  -  Mancato computo per i mesi di competenza - Mancata presentazione  della dichiarazione annuale - Conseguenze - Diritto alle detrazioni  - Perdita - Eccedenze maturate a credito - Possibilita' di portarle  in  detrazione  negli anni successivi - Perdita - Efficacia sanante  dell'avvenuto pagamento dell'oblazione ex art. 58, quarto comma    d.P.R. n. 633/1972 -Configurabilita' - Esclusione.

 

     Ai  sensi  dell'art. 28, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente  perde  il  diritto  alle detrazioni non computate per i mesi di competenza,  e  neppure  in sede di dichiarazione annuale. In caso di mancata presentazione  della dichiarazione annuale viene infatti a perdersi definitivamente  il diritto di avvalersi delle eccedenze maturate a credito per quell'anno  portandole  in detrazione negli anni successivi, dal momento che l'omessa  dichiarazione  vale, a fortiori, come mancato computo. Ne', al riguardo,  alcuna  efficacia  sanante  della  omessa  presentazione ha il pagamento dell'oblazione  ai  sensi  dell'art.  58, quarto comma, del medesimo decreto, giacche'  tale  norma  consente al contribuente, con il pagamento entro certi termini  del sesto del massimo della pena prescritta per la detta violazione, esclusivamente  di  evitare l'irrogazione della sanzione, e non anche la sal vezza  di  quelli che sarebbero stati gli effetti della dichiarazione poi non presentata,  tra  i  quali appunto la possibilita' di portare successivamente in detrazione crediti d'imposta non computati.

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  28 gennaio  2002 n.  1029– Pres. Cantillo; Rel. Meloncelli; 

 

Riferimenti normativi:  d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 23 e  28

 

Il Commento

 

In base a Cass. 18 gennaio 2002 n. 1204  ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un  determinato  anno  e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo  nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto  alla  detrazione,  atteso  che  la decadenza dal diritto e' comminata, dall'art.  28,  quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto per il caso  in cui il credito (o l'eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella  prima dichiarazione utile e che caratteristica dell'istituto della decadenza  e'  la  salvezza  -  una volta per tutte - del diritto a seguito del compimento  nei termini dell'attivita' richiesta da parte dell'interessato (a differenza  della  prescrizione,  che viene interrotta dall'atto, ma riprende  nuovamente a decorrere).

 

 

TRIBUTI  (IN  GENERALE)  -  CONDONO  FISCALE  - Societa' di persone -        Dichiarazione  integrativa  ex  art.15 D.L. n.429 del 1882 - Effetti -        Estensione  ai  soci - Esclusione - Fondamento - Accertamento dei redditi di partecipazione dei singoli soci - Conseguenze.

 

     La presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una societa' di persone  non  comporta  preclusioni all'accertamento, nei confronti dei soci, dei  redditi di partecipazione da questi percepiti, in quanto avanzare domanda  di condono costituisce esercizio di un diritto dei contribuenti, lasciato al  libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, che ha titolo ad azionarlo,  in  autonomia e con pienezza, anche quando l'accertamento del reddito  societario  sia divenuto definitivo. Ne conseguono la irrilevanza della domanda  di  condono ai fini ILOR presentata dalla societa' ai sensi del D.L. n.  429  del  1982 (convertito in legge n.516 del 1982), rispetto ai soci che abbiano  "scelto"  di  non avvalersi del beneficio ai fini IRPEF, e quindi il diritto  -  dovere dell'amministrazione di procedere ad accertamento nei loro confronti.

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  23 gennaio  2002 n.  757– Pres. Reale; Rel. Di Blasi; 

 

Riferimenti normativi: D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,art. 15

 

Il Commento

 

 

Ove   una società di persone si avvalga della sanatoria prevista dall'art. 2-quinquies del D.L. 30 settembre 1994 n. 564, convertito con modifiche nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e quindi definisca il suo reddito imponibile,  ai fini ILOR,   nella misura ridotta prevista da tale norma, il socio che abbia impugnato l’avviso di accertamento con cui gli veniva attribuita, ai fini IRPEF, la corrispondente quota parte del reddito accertato a carico della società, ha diritto ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 597/1973 ad ottenere una proporzionale riduzione del suo imponibile, ma  senza che si verifichino in capo al socio gli ulteriori effetti del "condono" estinzione del giudizio, esclusione di penalità), costituendo l'imputazione al socio della quota parte del reddito della società soltanto corretta applicazione del disposto dell'art. 5 sopra menzionato (Cass.   4 ottobre  2000 n.  13186, con relativa nota).

Anche la presentazione da parte di una societa' di capitali di dichiarazione integrativa ai sensi del1'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ancorche' si tratti di societa' a ristretta base azionaria, non comporta alcuna preclusione all'accertamento nei confronti dei soci dell'ammontare dei dividendi da questi effettivamente percepiti (Cass.   28 maggio  2001 n.  7218)

 

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO  - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Societa'  indicate dall'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Rettifica delle    dichiarazioni  dei redditi presentate - Principio dell'accertamento unitario  dei  redditi  prodotti  dalle societa' di persone - Portata -      Impugnazioni  separate  -  Della societa' per il reddito d'impresa assoggettato  ad  ILOR e del socio per il relativo reddito di partecipazione  soggetto a IRPEF - Rapporti fra le due cause - Limiti soggettivi del giudicato.

 

     Il principio dell'accertamento unitario dei redditi prodotti dalle societa'  di persone (emergente dall'art. 5 del d.P.R. n.597 del 1973 - e ora dall'art.  5 del d.P.R. n. 917 del 1986 - nonche' dall'art. 40 del d.P.R. n. 600 del  1973),  alla  stregua  del quale si dovrebbe procedere con un unico atto alla  rettifica delle dichiarazioni presentate ai fini dell'ILOR dovuta dalle societa'  e dell'IRPEF dovuta dai rispettivi partecipanti, comporta che l'accertamento  compiuto  nei confronti della societa' e' destinato a riverberare i  suoi  effetti  sui soci, i quali, tuttavia, ove non abbiano preso parte al giudizio  relativo alla determinazione del reddito sociale, possono impugnare l'avviso  di  rettifica  del  loro reddito personale, facendo valere i propri diritti  a  prescindere dalle sorti dell'accertamento indirizzato alla societa',  e  ancorche' esso sia divenuto definitivo. Infatti, la sentenza emanata in  quest'ultimo giudizio, svoltosi fra parti diverse, non potrebbe fare stato  nei  confronti di quei soci per difetto dell'elemento soggettivo, ovverosia  della necessaria coincidenza dei contendenti, che costituisce il presupposto  indispensabile  affinche' la definizione di un processo possa spiegare effetti vincolanti nella decisione di un altro. 

           

Cass. Sezione Trib, sentenza  24 gennaio 2002 n.  806  –Pres. Saccucci ;  Rel. Tirelli

 

Riferimenti normativi:  D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art 5; codice civile art. 2909

 

 

 

Il Commento

 

 

 

Cfr. in termini Cass.  12 dicembre 2001 n.  15668 ; Cass. 20 novembre 2001 n.  14587 ; Cass.  22 giugno   2001 n.  8567; . Cass.   4 giugno   2001 n.  7506;  Cass.   1° giugno   2001 n. 7425; Cass. 27 gennaio 2001 n.1184.

 

 

  TRIBUTI  ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)   - REDDITI DI   IMPRESA  - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - Costi  non  regolarmente  registrati  -  Non  deducibilita'  - Art. 75, comma  sesto,  del d.P.R. n. 917 del 1986 - Abrogazione ad opera dell' art. 5  del  d.P.R. n. 695 del 1996 - Disciplina conseguente - Giudizi pendenti - Applicabilita'.

 

 

 

     In  tema  di  reddito  d'impresa, l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R.  9  dicembre  1996,  n. 695, del comma sesto dell'art.75 del d.P.R. 22 dicembre  1986, n. 917, che precludeva la possibilita' di provare l'esistenza di  costi,  altrimenti  deducibili,  che  non  fossero stati regolarmente registrati,  rimuovendo tale limite probatorio - costituente un effetto sanzionatorio,  aggiuntivo,  dell'obbligo  di registrazione - ha determinato un ampliamento  della  facolta'  di  prova del contribuente. Tale nuova disciplina della  formazione  della  prova nel processo, in virtu' del principio "tempus regit  actum",  trova applicazione anche nei procedimenti pendenti, quale che sia la normativa che regola i profili sostanziali del contenzioso.

 

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  25 gennaio  2002 n.  889– Pres. Olla; Rel. Ceccherini; 

 

Riferimenti normativi: d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art.75

 

 

Il Commento

 

 

In termini cfr. Cass.  22 novembre 2000, n. 15088

 

 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI  - IMPOSTA DI        REGISTRO  - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - Cessione d'azienda        -  Caratteri - Distinzione dalla cessione di singoli beni - Conseguenze in tema di imposte.

 

 

     Ove sussista una cessione di beni strumentali, atti, nel loro complesso e  nella  loro  interdipendenza, all'esercizio di impresa, si deve ravvisare una  cessione  di  azienda  soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione di singoli  beni,  inidonei  di per se' ad integrare la potenzialita' produttiva propria  dell'impresa,  deve  essere assoggettata ad IVA; ai fini dell'assoggettamento  all'imposta  di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa  sia  attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per  un'attivita' d'impresa, ne' e' esclusa la cessione d'azienda per il fatto  che  non  risultino  cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali.

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  25 gennaio  2002 n.  897– Pres. Olla; Rel. Di Nubila; 

 

Riferimenti normativi: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,art. 2; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa parte I, art. 4

 

 

Il Commento

 

Carattere precipuo dell'azienda, secondo la nozione civilistica dell'istituto, e' "l'organizzazione dei beni finalizzata all'esercizio dell'impresa", intesa come opera unificatrice dell'imprenditore funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale tra beni destinati alla produzione.  Ne consegue la legittimità della configurazione, da parte del giudice di merito, della fattispecie della cessione di azienda tutte le volte in cui la relativa convenzione negoziale abbia avuto ad oggetto il trasferimento di beni organizzati in un contesto produttivo (anche solo potenziale) dall'imprenditore per l'attività d'impresa, senza che risulti di ostacolo alla configurabilità della cessione  la eventuale mancanza attuale del cd. "avviamento", né  la destinazione dei beni aziendali altro settore produttivo da parte dall'acquirente, purchè  la nuova produzione si realizzi, pur sempre, attraverso tale complesso di beni già organizzati dal precedente imprenditore (Cass. 28 aprile  1998, n. 4319,  nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha soggiunto  che, in presenza di tali condizioni, al negozio di cessione va senz'altro applicata la normativa in tema di imposta di registro, e non anche di IVA -come, invece, preteso dall'amministrazione finanziaria ricorrente sulla premessa che l'alienazione controversa integrasse gli estremi non della cessione di azienda bensì della mera vendita di beni strumentali).

 

Con sentenza n.  11149 del 13 dicembre   1996 la Cassazione ha affermato che ai fini dell'imposta di registro, la sussistenza di una cessione di, azienda non e' condizionata all'attualita' della gestione dell'azienda medesima, infatti, un complesso di beni si qualifica come azienda anche se l'attivita' economica in funzione della quale esso e' organizzato non sia ancora iniziata o sia stata sospesa, essendo sufficiente che il complesso stesso sia caratterizzato dalla obiettiva attitudine all'esercizio dell'impresa, e - cioe' - a realizzare la finalita' cui quella organizzazione tende.

 

In base alle sentenze della Cassazione n. 8417 del  24 settembre   1996   e n. 10993 del 21 ottobre  1995 perché si abbia conferimento d'azienda ( o di un ramo della medesima ) è necessario che venga conferito un complesso di beni di per sè idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d'impresa, anche se non necessariamente la stessa esercitata dal conferente. Tale fattispecie ricorre anche quando il nuovo titolare debba integrare l'insieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi; in tal caso occorre, però, che i beni mancanti non siano tali da alterare l'unità economica e funzionale del complesso aziendale , atteso che non basta che i beni conferiti abbiano fatto parte di un'azienda, ma è altresi necessario che essi, per le loro caratteristiche e il loro collegamento funzionale, rendano possibile lo svolgimento di una specifica impresa.

Perchè si abbia cessione di azienda, soggetta  a imposta di registro proporzionale e non ad IVA anche se compiuta nell'esercizio di una impresa, è  necessario risulti che le parti hanno inteso trasferire non una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una sia pur potenziale e residua potenzialità produttiva (e non è sufficiente si tratti di un insieme di beni venduti in un unico lotto) (Cass.  9 luglio 1992, n. 8362; che si richiama ai principi affermati nella sentenza della prima sezione civile della Cassazione n. 8678 del 9 agosto 1991).

 

 

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - Divieto di prova testimoniale- Portata— Dichiarazioni rese da terzi sul conto del contribuente nella fase amministrativa di accertamento-Preclusione all’utilizzazione nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie - Esclusione- Rilevanza probatoria di tali dichiarazioni -Elementi indiziari - Contestabilita’ da parte del contribuente.

 

     Il  divieto  di  ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti  alle  commissioni tributarie, sancito dall'art.4, comma quarto, del D.Lgs. 31  dicembre  1992,  n. 546, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel  processo  -  che  e' necessariamente orale, di solito ad iniziativa di parte,  richiede  la  formulazione  di specifici capitoli, comporta il giuramento dei  testi,  e  riveste,  conseguentemente,  un particolare valore probatorio -, e  non  implica,  pertanto,  l'inutilizzabilita', ai fini della decisione, delle  dichiarazioni  raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale e rese  da  "terzi",  e  cioe'  da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente  -  parte  e  l'Erario. Tali informazioni testimoniali hanno il valore probatorio  proprio degli elementi indiziari, e devono pertanto essere necessariamente  supportate  da  riscontri  oggettivi (Corte cost., sentenza n. 18  del 2000).

 

Cass. Sezione Trib.,   sentenza  25 gennaio  2002 n.  903 – Pres.  Olla; Rel. Merone;

 

 

Riferimenti normativi: D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 7, 4° comma

 

Il Commento

 

 

In termini analoghi cfr. Cass.  15 novembre  2000 n.  14774 secondo cui gli organi dell’Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere informazioni anche ai privati (nel caso di specie un ex dipendente) nella fase amministrativa di accertamento anche sul conto di un determinato contribuente (art. 32, primo comma, d.p.r. 29 settembre 1973,n.600; art. 51, d.p.r. 26 ottobre 1972, n.633). Tali dichiarazioni, proprio perche’ assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali semplici elementi “indiziari”, il cui valore puo’ essere sempre contestato dal contribuente nell’esercizio del suo diritto di difesa (Corte Cost. 21 gennaio  2000 n. 18)

In tema di contenzioso tributario, la utilizzazione da parte del giudice tributario, a fini probatori, della confessione resa in sede penale dal rappresentante legale della società ricorrente, non viola il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, atteso che il rapporto di immedesimazione organica, che lega il rappresentante legale con la società rappresentata, esclude che il primo possa essere qualificato come testimone, con riferimento ad attività poste in essere dalla società (Cass.23 luglio 1999, n. 7964).

 

 

 

RISCOSSIONE  DELLE  IMPOSTE  -  RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA'        DI  RISCOSSIONE  - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI - Esenzioni     dall'ILOR  e  dall'IRPEG  ex  artt. 101 T.U. 218/1978 - Applicazione -        Presupposti  -  Domanda del contribuente - Necessita' - Proposizione -     Forme  ex  art.  19 D.M. 14 dicembre 1965 - Termine di decadenza la proposizione  della  domanda - Sussistenza - Esclusione - Termine di prescrizione ordinario - Sussistenza.

 

 La  disciplina delle esenzioni dall'ILOR e dall'IRPEG di cui al combinato disposto  degli  artt.  26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, 101 e 105 del  d.P.R.  6  marzo 1978 n. 218, e 14, comma quinto, della legge 1 marzo 1986 n. 64,  postula, per la relativa applicazione, una domanda del contribuente, sia essa  da  individuare  nella richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale dei  redditi  (art. 102, comma terzo, richiamato dall'art.105, comma primo) - che  deve  considerarsi  regola  generale  in  materia  (cfr.anche art. 1 del d.P.R.  n.  600  del 1973) -, sia essa consistente in una specifica, autonoma  istanza  "ad hoc" (ex combinato disposto degli artt. 104 del d.P.R. n.218 del 1978  e  19 - 20 del D.M. 14 dicembre 1965, recante modalita' di applicazione  delle  agevolazioni  nel Mezzogiorno). La domanda per l'applicazione delle esenzioni  "de  quibus" non e', peraltro, soggetta, ne' espressamente, ne' implicitamente,  secondo un'interpretazione conforme a diritto dell'art. 19 del D.M.  14.12.1965  citato,  ad alcun termine decadenziale, essendo le dette esenzioni,  attesane la natura di veri e propri diritti soggettivi previsti ex lege,  sottoposti  all'ordinario  termine  di  prescrizione decennale ex art. 2946.  Ne  consegue che il contribuente il quale abbia proposto detta domanda  ha  diritto a fruire dell'esenzione per l'intero decennio previsto dalla legge,  mentre,  nell'ipotesi  in cui non sia stata ritualmente proposta domanda  di  esenzione,  ne'  con istanza ad hoc, ne' nel contesto della dichiarazione dei  redditi,  e,  relativamente ad uno o piu' periodi d'imposta compresi nel decennio  (potenzialmente  esente),  sia  stato notificato al contribuente il  relativo  avviso  di accertamento od il ruolo, questi e' assoggettato al normale  onere di esercitare tempestivamente il diritto alla tutela giurisdizionale avverso tali provvedimenti impositivi.

 

 

Cass. Sezione Trib, sentenza 25 gennaio 2002 n. 904 –Pres. Cantillo; Rel  Di Palma.

 

Riferimenti normativi: d.P.R. 6 marzo 1978 n.218, artt. 101 e 105; d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, art. 38

 

 

Il Commento

 

Invece Cass. 24 gennaio 2001 n. 1004, muoveva dalla premessa secondo cui la domanda di esenzione integra appieno lo schema prefigurato dall'art. 38, comma primo cit., ‑trattandosi di rimborso di versamenti diretti per dedotta inesistenza, totale o parziale, del relativo obbligo costituendo esercizio del relativo diritto vantato dal contribuente (e cioe', della pretesa al riconoscimento dell'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligazione tributaria, fondata sulla norma di esenzione, e, quindi, dell"'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento"), non puo' non implicare (anche) la inequivoca richiesta del contribuente stesso, volta alla restituzione, totale o parziale, di quanto gia' versato in via meramente cautelativa;in altri termini, sul piano logico‑sistematico la domanda di esenzione dal tributo‑o, piu' in generale, di agevolazione tributaria‑ non puo' non valere anche come specifica istanza volta alla restituzione di quanto gia' eventualmente e cautelativamente versato.

In questo senso cfr. Cass. 4 novembre 1998,  n. 11053.

Sulla generale applicabilità dell’art. 38 Del D. P.R. 602/1973 cfr Cass 28 luglio  2000 n.  9951 ; Cass.  11 novembre 1993, n. 11155

       

 

TRIBUTI  ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

 (I.R.P.E.F.)   - BASE IMPONIBILE  -  IN  GENERE  -  Redditi  soggetti  a  tassazione  separata -    Disciplina  ex art. 12 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Plusvalenze patrimoniali  da  cessione  d'azienda - Cessione a titolo gratuito - Assoggettabilita' a tassazione - Esclusione.

 

   

 In  tema di IRPEF, l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile  "ratione temporis"), in base al quale l'imposta si applica separatamente  (quando  non  sono componenti del reddito d'impresa) sulle plusvalenze patrimoniali  percepite  in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende,  compreso  il  valore di avviamento, va interpretato, sulla base del riferimento alle plusvalenze "percepite", nel senso dell'assoggettabilita' ad imposta  delle  sole cessioni a titolo oneroso e non anche di quelle a titolo gratuito,  nelle  quali il cedente non percepisce nulla; tale interpretazione trova  ora espressa conferma nel testo del corrispondente art. 16, comma primo, lett. g), del d.P.R. n. 917 del 1986.

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  25 gennaio  2002 n.  905– Pres. Paolini; Rel. Ceccherini; 

 

Riferimenti normativi: d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 12

 

 

 

TRIBUTI  (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO  - NOTIFICA - Notificazione ex art. 60, primo comma, lettera e),del d.P.R. n. 600 del 1973 - Modalita' - Condizioni.

 

     La  notificazione dell'avviso di accertamento al contribuente ex art. 60, primo  comma, lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - il quale deroga,  in  materia,  all'art.  140 cod. proc. civ. - e' ritualmente eseguita, quando  nel  comune  nel quale deve eseguirsi non vi e' abitazione, ufficio o

 azienda  del  contribuente,  mediante  affissione  dell'avviso  del  deposito prescritto  dall'art. 140 cit. nell'albo comunale, senza necessita' di spedizione  della  raccomandata  e senza che l'ufficio sia tenuto all'espletamento di ricerche.

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  25 gennaio  2002 n.  906– Pres. Reale; Rel. Altieri; 

 

Riferimenti normativi: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,art. 60

 

Il Commento

 

 

In base alla sentenza della Cassazione n.  5994 del  17 giugno 1999 la notificazione al contribuente ex art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973 - che nella specifica materia deroga all'art. 140 c, p.c. - è ritualmente eseguita, senza invio della raccomandata e con affissione dell'avviso nell'albo del comune, solo quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

In base alla sentenza della Cassazione n.  5100 del 9 giugno   1997 la notificazione di cui all'art. 60 comma primo, lett. e) del d.P.R. 600 del 1973, effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessita' di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,  e' ritualmente eseguita solo nella ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvengano l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Se  queste ricerche -in base ad un  giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimitá- sono state insufficienti  la notifica dell' avviso di accertamento senza il rispetto degli adempimenti prescritti dall' art. 140 c.p.c.  non e' valida (nella specie non era stato reperito il numero civico dello stabile corrispondente alla residenza del contribuente, ma secondo la Commissione Tributaria Centrale nessuna ricerca, in base al numero civico precedente o successivo, era stata effettuata).

Con sentenze n.  4654 del 26 maggio   1997  e n.  11152 del 13 dicembre   1996 (ibidem) la Cassazione  ha  affermato che la notificazione di cui all'art. 60 comma primo, lett. e) del d.P.R. 600 del 1973 (applicabile anche in tema di INVIM, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 20, comma terzo del d.P.R. n. 643 del 1972, e 49, comma terzo del d.P.R. n. 634 del 1972) e' ritualmenre eseguita solo nella ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvengano l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questo caso la notificazione e' validamente  effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessita' di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nè di ulteriori ricerche al di fuori  del detto comune.

Soltanto nell'ipotesi in cui nel comune di domicilio fiscale non si  rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del  contribuente, la notificazione dell'avviso di accertamento è  ritualmente effettuata tramite deposito dell'atto nella casa  comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del  comune, senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo  raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al  di fuori del detto comune; ma tali ricerche rimangono doverose  all'interno del comune di domicilio fiscale, ed esse condizionano  la validità della notificazione eseguita ai sensi degli art. 140  c.p.c. e 60, lett. e), d.p.r. n. 600/1973 (Cass.  26 luglio 1993, n. 8363).

 

TRIBUTI  ERARIALI  INDIRETTE – IMPOSTA  SUL  VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO        DELL'IMPOSTA  ACCERTATA  - IN GENERE - Iscrizione diretta nei ruoli ex  art.  60  comma sesto d.P.R. n. 633 del 1972 - Oneri dell'ufficio precedenti  l'iscrizione a ruolo - Invito al versamento delle somme dovute  entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso - Mancata emissione  e/o  mancata  notificazione  dell'invito - Conseguenze - Decadenza    dell'Amministrazione  finanziaria dalla potesta' di iscrizione diretta a ruolo dell'IVA - Esclusione - Fondamento.

 

 

     In tema di IVA, la potesta' dell'Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente  nei ruoli l'imposta non versata dal contribuente cosi' come risultante  dalla  dichiarazione  annuale  dei redditi non trova ostacolo nella mancata  emissione  e/o  notificazione  dell'invito al versamento delle somme dovute  di  cui all'art. 60 comma sesto del d.P.R. 633/1972 (invito cui l'ufficio  risulta tenuto "ex lege" al fine di consentire al contribuente il versamento  di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso,  con  applicazione  della soprattassa - oggi sanzione amministrativa ex  D.Lgs.  471/1997 - pari al sessanta per cento della somma non versata), atteso  che l'unica funzione dell'avviso predetto e' quella di consentire al contribuente  di  attenuare  le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione,  fermo restandone l'obbligo di corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo, "medio tempore" maturati).

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  25 gennaio  2002 n.  907– Pres. Delli Priscoli; Rel. Paolini; 

 

Riferimenti normativi: D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633,art. 60

 

Il Commento

 

 

Invece secondo Commiss. trib. reg. Veneto, 24 novembre 1997 (in Riv. dir. trib., 1999, II, 267) in caso di mancato versamento dell'iva risultante dalla dichiarazione annuale, l'iscrizione a ruolo deve essere preceduta dall'«invito a versare» il tributo entro trenta giorni, ex art. 60, 5º comma bis, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, ed ex art. 67, 2º comma lett. a) d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43; l'invito è un atto obbligatorio, preliminare rispetto all'iscrizione a ruolo, e non ha natura né di «precetto», né di condicio iuris, ma di «condizione di procedibilità»; come tale è diretto a verificare l'esistenza della dichiarazione d'imposta o di ogni altro atto presupposto per l'iscrizione a ruolo, nonché la scadenza infruttuosa del termine previsto per l'adempimento; la mancanza dell'invito preclude la successiva attività di riscossione coattiva.

 

 

GIURISDIZIONE  CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN       GENERE  -  Rapporti  con  il  Servizio  sanitario  nazionale - Domanda  dell'utente  di  esenzione dal pagamento della quota di partecipazione     alla  spesa  farmaceutica,  in  quanto invalido - Natura previdenziale  della  controversia  -  Devoluzione all'AGO - Sussistenza - Cognizione    delle Commissioni tributarie - Esclusione.

 

I  rapporti  degli assistiti con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art.  63  della legge 23 dicembre 1978, n. 833 hanno natura previdenziale,  con  conseguente devoluzione alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria  ordinaria  delle relative controversie; spetta pertanto al giudice ordinario,  e  non alle commissioni tributarie (tanto piu' che le attribuzioni di  queste  ultime,  elencate dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo  carattere  tassativo sono di stretta interpretazione), conoscere della domanda  promossa dall'utente di accertamento dell'esenzione, in quanto invalido  civile  con  riduzione della capacita' lavorativa in misura superiore a due  terzi,  dalla  quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei  farmaci  di cui all'art. 10, terzo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638).

 

Cass. Sezioni  Un.,  sentenza  21 gennaio  2002 n.  636– Pres. Panzarani; Rel. Roselli; 

 

Riferimenti normativi: l. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

 

Il Commento

 

 

 

Ora in base all’ art. 12 della  legge 28 dicembre 2001, n, 448 (legge “finanziaria” 2002) appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi  alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO- PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO  -  IN GENERE - Divieto di nuove eccezioni introdotto dal D.Lgs.  n.  546  del 1992 - Procedimenti pendenti in grado di appello davanti  alle commissioni tributarie di secondo grado - Applicabilita' -  Esclusione.

 

In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre in appello nuove  eccezioni  in senso tecnico, introdotto con l'art. 57, comma secondo, del  D.Lgs.  31 dicembre 1992, n. 546, non si applica, in virtu' della norma transitoria  dettata nel successivo art. 79, ai giudizi gia' pendenti in grado di appello  davanti alle commissioni tributarie di secondo grado e a quelli gia' iniziati  davanti  alla commissione tributaria regionale se il primo grado si  e'  svolto sotto la disciplina della legge anteriore, che stabiliva il divieto delle sole "domande nuove" e non anche delle eccezioni nuove.

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  30 gennaio  2002 n.  1189– Pres. Papa; Rel. Merone; 

 

Riferimenti normativi: D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 546, art. 57 e 79

 

Il Commento

 

 

In base alla sentenza della Cassazione n.  5543 del  5 giugno 1999, qualora il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale possono proporsi nuove eccezioni senza che vi osti il divieto di cui al secondo comma dell'art. 57 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 546, atteso che l'art. 79 del citato D.L.vo espressamente sancisce che  “le disposizioni di cui all'art. 57, comma secondo", cioe' quelle che ostano alla proposizione di nuove eccezioni in secondo grado, "non si applicano ai giudizi gia' pendenti in grado di appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati dinanzi alla commissione regionale se il primo grado si e' svolto sotto la disciplina della legge anteriore" (nel caso di specie per altro l’eccezione era stata dedotta già con il ricorso di primo grado).

Si può inoltre ricordare che la cassazione con sentenza n. 12498 del 11 dicembre  1998 ha affermato che il principio introdotto dal secondo comma dell'art. 57 del D.Lgs. 21 dic. 1992, n. 546 (riproduttivo del secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 52 della legge 26 nov. 1990, n. 453) della improponibilita' di nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio, non trova applicazione nei processi in corso in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 79, primo comma dello stesso testo normativo.  E' da intendersi percio' ritualmente prospettata in appello la deduzione relativa alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di somme pagate in acconto.  Cio' alla stregua della disciplina precedentemente vigente, nel cui ambito la proposizione da parte  dell'appellante di nuove eccezioni rappresentava, come nell'ordinario processo civile non riformato, legittimo esercizio del diritto di impugnazione subordinato alla condizione della formulazione nel contesto dei motivi di gravame, fermo restando il divieto insuperabile di introduzione nel giudizio di appello di domande nuove (negli stessi termini è la sentenza n. 8835 del 5 settembre  1998).

L'art. 19bis, terzo comma, prima parte del d.P.R. n. 636/1972, introdotto dall'art. 11 del d.P.R. n. 739/1981,  consentiva per altro al ricorrente di proporre  deduzioni  e di integrare i motivi di ricorso solo fino alla data di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione davanti alla Commissione Tributaria di primo grado, escludendo la possibilità di dedurre motivi nuovi in sede di discussione o nella successiva fase di gravame (Cass. 12 settembre 1997, n. 9031; nonché  la sentenza della Cassazione n. 8387 del  20 settembre   1996, secondo cui nel  contenzioso tributario, i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivo si configurano come "causae petendi" della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o - il che e' lo stesso - dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la "ratio decidendi").

Si veda la sentenza della Cassazione  n. 3113 del  22 marzo 1991 (in Corr. Trib. 1991, 17, 1272, con ulteriori rinvii) secondo cui nell’applicazione dell’INVIM  se  il  contribuente  non  faccia  valere  nel  corso del giudizio  contenzioso  un  preteso errore nella indicazione del valore iniziale non contestato dalla amministrazione,   il  giudice  che innalzi  il valore iniziale incorre nel vizio di ultrapetizione.

Appare opportuno ricordare che con sentenza n. 2792 del 23 marzo 1994 (in Corr.  Trib. 1994, 19, 1263, con ulteriori rinvii) la Cassazione ha sottolineato che solo nel giudizio di primo grado è consentita la integrazione dei motivi di impugnazione dell'atto e dunque della causa petendi con memoria depositata entro la data della comunicazione della udienza di discussione della controversia (art. 19bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).

Si veda ora gli artt. 24 e 57 del D. Leg. 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare l'art. 24 consente l'integrazione dei motivi del ricorso solo quando ciò sia reso  necessario dal deposito di nuovi documenti.

 

 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO  - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI        APPELLO  - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - Proposizione  secondo  la  previgente  disciplina  -  Notifica a cura della        segreteria  della commissione di primo grado - Omissione - Conseguenze    -  Costituzione del rapporto processuale - Sussistenza - Appello - Ammissibilita'  -  Ordine  alla  segreteria della commissione tributaria regionale  di procedere alla notifica omessa - Necessita' - Udienza di     trattazione  - Nuova fissazione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica.

 

     In  tema  di contenzioso tributario, l'appello proposto, prima dell'insediamento  delle nuove commissioni tributarie, secondo la previgente disciplina,  con  spedizione o consegna del ricorso alla segreteria della commissione che  ha  emesso  la decisione impugnata, non seguita dalla notifica, ai sensi dell'art.  22  del  d.P.R.  26  ottobre  1972, n.636, della copia del ricorso all'appellato,  equivale,  secondo  la norma transitoria dettata dall'art. 72 del  D.Lgs.  31 dicembre 1992, n. 546, "a costituzione in giudizio del ricorrente  ai sensi degli articoli 22 e 53, comma secondo", ed e' quindi idoneo a garantire  la regolare costituzione del rapporto processuale. Ne consegue che all'impugnazione,  perfezionatasi con il deposito, nessun effetto invalidante  puo'  derivare dall'eventuale vizio, o inesistenza giuridica o di fatto, della  notificazione, che e' adempimento a carico della segreteria della commissione  e non puo' determinare decadenza della parte dai suoi diritti. In tali  casi,  il giudice d'appello, rilevato il vizio, dovra' disporre per la sua eliminazione,  ordinando alla segreteria della stessa commissione regionale di procedere  alla notifica omessa, con susseguente nuova fissazione dell'udienza di trattazione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica.

 

Cass. Sezione Trib., sentenza  30 gennaio  2002 n. 1183– Pres. Reale ; Rel. Di Blasi

 

Riferimenti normativi: d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 22

 

Il Commento

 

L’ appello  proposto con atto depositato nella segreteria della commissione di primo grado  il 30 marzo 1996 è regolato dall’art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, quindi si è perfezionato con il deposito; per cui l'eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del gravame (che doveva avvenire a cura della segreteria) non si comunica all'impugnazione, ma impone al giudice (Commissione Tributaria Regionale) di rilevarlo e di disporre per l'eliminazione di esso, con l'ordinare alla segreteria della stessa commissione regionale di procedere alla notifica omessa e con susseguente nuova fissazione dell'udienza di trattazione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica (Cass.  21giugno 2000 n. 8467).

Ovviamente il mancato adempimento da parte della segreteria di un suo obbligo non può determinare una decadenza del contribuente  dai  suoi diritti;  ma  solo la nullità della decisione  della  Commissione con conseguente rinvio della controversia alla medesima  commissione  perchè provveda a ridiscutere il ricorso dopo  la regolare  comunicazione  del ricorso del contribuente  (Cass.   6 maggio  1992, n. 5361; Cass.  28 dicembre 1995, n. 1313). L'art. 22 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 non pone alcun termine per l'effettuazione della notifica dell'atto di appello a cura della segreteria della commissione di primo grado, sicché non è ipotizzabile alcuna decadenza, nè pregiudizio dell'appellante, per effetto dell'omesso o dell'irrituale adempimento da parte della stessa segreteria delle formalità di sua competenza (Commiss. trib. Centrale 9  ottobre 1997, n.  4757)

Nel “nuovo contenzioso”  regolato dal D. Leg.  546/1992, il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, cioè mediante notifica  nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Alla segreteria della Commissione compete solo comunicare alle parti la data della discussione.

Il  principio - gia' proprio della disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n. 636/1972 - secondo cui i vizi della notificazione dell'appello non sono addebitabili all'appellante, in quanto gli adempimenti successivi alla presentazione dell'appello presso la segreteria della Commissione che ha emesso la decisione impugnata sono a carico di tale segreteria che cura l'effettuazione della notifica, deve ritenersi operante anche nella nuova disciplina del contenzioso tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, il cui art. 31, comma 1, prevede anch’esso che sia le segreteria della commissione a dare "comunicazione alle parti costituite della data di trattazione" (Cass. 17 marzo 2000 n. 3112).

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO  PROCEDIMENTO - IN GENERE - Controversie  di valore superiore a cinque milioni - Assistenza tecnica -  Necessita'  - Questione di legittimita' costituzionale - Manifesta infondatezza.

 

E'  manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  12  D.Lgs.  n.  546  del 1992, nella parte in cui impone che nelle  controversie  tributarie  di valore superiore a cinque milioni di lire il ricorso  sia  sottoscritto  dal difensore, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost; infatti,  la  difesa  tecnica  e' componente essenziale del diritto di difesa ne'  e' configurabile un sistema in cui l'inammissibilita' consegua alla mancata  ottemperanza della parte all'ordine giudiziale di munirsi di difensore, in  quanto una tale disciplina sarebbe incompatibile con la natura impugnatoria del processo tributario.

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  29 gennaio 2002 n. 1100 – Pres. Cantillo; rel.  Papa

 

 

 

Riferimenti normativi: Cost. artt. 3 e 24;  D. Lgls. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 18, 21, 51

 

Il commento

 

Secondo Corte cost., 13 giugno 2000, n. 189, è infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 12, 5º comma, e 18, 3º e 4º comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui, nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, sanzionerebbe con l'inammissibilità il ricorso sottoscritto dal solo contribuente, senza prevedere che quest'ultimo possa nominare un difensore in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente di commissione o di sezione, ovvero del collegio, in riferimento agli art. 3 e 24, 1º comma, cost.

 

 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Controversie  di  valore  superiore  a 5 milioni di lire - Ricorso - Sottoscrizione  del difensore - Necessita' - Fondamento - Mancanza - Conseguenze.

 

     Nelle controversie tributarie di valore superiore a cinque milioni di lire,  il  ricorso deve essere sottoscritto dal difensore, a pena di inammissibilita';  tale  sanzione  discende dalla necessita' di un ricorso validamente proposto  nei  termini di legge e non e' condizionata alla mancata osservanza  dell'ordine  del  giudice  di  munirsi di assistenza tecnica, di cui all'art. 12,  quinto  comma, essendo detto ordine previsto per le sole controversie di valore  inferiore  a  cinque  milioni di lire e rimesso alla discrezionalita' del giudice.

 

 

Cass. Sezione Trib, sentenza  29 gennaio 2002 n. 1100 – Pres. Cantillo; rel.  Papa

 

 

 

Riferimenti normativi: D. Lgls. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 18, 21, 51

 

Il commento

 

 

E’ inammissibile il ricorso presentato dal contribuente non assistito dal difensore e con cui si affermi la radicale infondatezza di una pretesa tributaria superiore ai cinque milioni (Cass.  2 agosto  2000 n.  10133) 

In base alla sentenza della Cassazione  n.  1781 del 3 marzo   1999 la Commissione Tributaria Regionale, chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a lire 5.000.000, non e' tenuta a disporre, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, che il contribuente convenuto in giudizio si munisca dell'assistenza tecnica di un difensore, atteso che tale disposizione, che attribuisce facoltà al Presidente o al Collegio di ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica, non è riferibile alle controversie di valore superiore a lire 5.000.000, nelle quali la eventuale costituzione personale in giudizio della parte privata senza assistenza di difensore va considerata tamquam non esset (e tale era stata considerata dal giudice di merito).

Non è applicabile la sanatoria per errore scusabile di cui all’art. 36 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, ove la difesa ed assistenza tecnica in una controversia tributaria venga assunta da un professionista non abilitato in base al D.Leg. 546/1992 (ancorchè lo fosse in base alla legislazione previgente);  quindi la  sottoscrizione del ricorso da parte di tale professionista , risultando effettuata in assoluta carenza di potere, è radicalmente nulla , da equiparare alla mancanza di sottoscrizione (nel caso di specie un geometra aveva assunto la difesa del contribuente al di fuori delle materie specificamente e minuziosamente elencate nell'art. 12, comma secondo del d. dlg. n. 546/1992  (Cass.   12 giugno 2000 n. 7966; Cass. 29 marzo 2000, n. 3845).

 

 

TRIBUTI  ERARIALI  DIRETTI  -  ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI- ACCERTAMENTI E CONTROLLI -  AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Rettifica dell'imponibile eseguita  ai  soli  fini  IRPEG  e non anche ai fini IVA - Violazione del  principio di concordanza degli accertamenti - Esclusione.

   

E' legittimo l'avviso di accertamento contenente rettifica della base imponibile  ai  fini IRPEG ancorche' analoga rettifica non sia stata operata ai fini  IVA,  atteso  che  il  principio  della concordanza degli accertamenti, posto  dall'art. 10, secondo comma, n. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante  delega al governo della Repubblica per la riforma tributaria, ha carattere  tendenziale e non comporta che l'inerzia dell'ufficio competente per una  imposta possa costituire preclusione dell'accertamento da parte dell'ufficio competente per un'altra.

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  28 gennaio  2002 n.  1034– Pres. Reale; Rel. Di Nubila; 

 

Riferimenti normativi: l. legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10

 

  TRIBUTI  ERARIALI  DIRETTI  -  ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI- ACCERTAMENTI E CONTROLLI -  AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - Contenuto - Motivazione "per    relationem"  -  Ammissibilita'  -  Disciplina  anteriore  e successiva all'entrata in vigore dell'art. 1 D.Lgs. n. 32 del 2001.

 

  Il requisito di motivazione dell'avviso di accertamento ai fini delle imposte  sui  redditi  puo'  essere assolto "per relationem", ossia mediante il riferimento  ad  elementi di fatto offerti da altri documenti, e, quanto agli avvisi  emessi  prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 42, secondo  comma,  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 introdotta dall'art. 1 D.Lgs. 26  gennaio  2001,  n.  32  (che ha imposto all'amministrazione, con riguardo agli  atti  richiamati  non conosciuti o ricevuti dal contribuente, l'obbligo dell'allegazione degli stessi, salvo che il loro contenuto essenziale non sia riprodotto  nell'avviso che li richiama), condizione necessaria e sufficiente e'  la  mera conoscenza o conoscibilita', da parte dei destinatari, dei documenti richiamati.

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  28 gennaio  2002 n.  1034– Pres. Reale; Rel. Di Nubila; 

 

Riferimenti normativi:  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42; D. Leg. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1

 

Il Commento

 

I1 requisito motivazionale dell'avviso di accertamento, richiesto per le imposte dirette dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, pone a carico dell'ufficio l'onere di indicare non solo gli estremi ed il titolo della pretesa impositiva, ma anche le situazioni giustificative del ricorso al metodo deduttivo o sintetico e puo' essere assolto "per relationem", cioe' mediante il riferimento a elementi di fatto offerti da altri documenti, a condizione che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dal destinatario; tale presupposto e' in "re ipsa" quando il riferimento attiene a verbali d'ispezione e verifica compiuti alla presenza del contribuente, o a lui notificati o comunicati nei modi di legge; quando invece i verbali oggetto di "relatio" riguardano un soggetto diverso, deve dimostrarsi, anche tramite presunzioni, l'effettiva conoscenza dei documenti da parte del contribuente (Cass.  25 maggio  2001 n.  7149

Cfr. Cass.26 febbraio  2001 n. 2780

 

Secondo Cass. 14 giugno 1996, n. 5506,  la conoscenza o conoscibilità, da parte del contribuente, di un rapporto della polizia tributaria che sia stato richiamato nell'avviso di accertamento è necessaria quando tale atto integri l'unica motivazione dell'avviso.

 

 

  TRIBUTI  ERARIALI  DIRETTI  -  ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI ACCERTAMENTI E CONTROLLI  -  AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - Finalita' - Requisiti - Fattispecie  in tema di ripresa a tassazione, ai fini IRPEG, dei maggiori ricavi da vendite immobiliari accertati mediante stima.

 

 

     L'obbligo  di  motivazione  -  previsto, a pena di nullita', dall'art. 42 d.P.R.  29  settembre  1973, n. 600 - dell'avviso di accertamento relativo ai  maggiori  ricavi derivanti da vendite immobiliari, non contabilizzati ai fini IRPEG  ed  accertati  mediante  stima  dell'ufficio tecnico erariale, e' soddisfatto  allorche'  sia enunciato il criterio astratto di valutazione adoperato,  in  modo  da  porre  il contribuente in grado di contestare la pretesa fiscale,  atteso  che funzione della motivazione e' delimitare l'ambito delle ragioni  addotte  o  adducibili  dall'amministrazione e consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

 

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  28 gennaio  2002 n.  1034– Pres. Reale; Rel. Di Nubila; 

 

Riferimenti normativi:  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

 

Il Commento

 

La sentenza applica in materia di imposte sui redditi i principi in materia di validità degli accertamenti di maggior valore degli immobili emessi ai fini delle imposte sui trasferimenti.

 

Cfr. in termini Cass. Sezione Trib, sentenza  20 novembre 2001 n. 14566   Circa i requisiti minimi di validità dell’avviso di accertamento, Cfr. da ultimo Cass.   12 ottobre  2001 n.  12468,Cass. 26 febbraio  2001 n. 2769; Cass.  18 novembre  2000 n.  14918 ; Cass.  1° agosto  2000 n.  10052.

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO- PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO -    NUOVI  DOCUMENTI - Produzione tardiva - Preclusione ex art. 52, quinto    comma,  d.P.R. n. 633 del 1972 - Contrasto con art. 19 - bis d.P.R. n. 636  del 1972 - Esclusione - Non volontarieta' dell'originaria sottrazione  dei  documenti  -  Deduzione - Operativita' della preclusione -    Esclusione - Prova - Necessita'.

 

La preclusione probatoria posta  dall'art.  52,  quinto  comma,  d.P.R.  n.  633  del  1972, richiamato dall'art.  33 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui  non possono  essere  prese  in  considerazione, a favore del contribuente, i documenti che,  in  sede  di  accesso, non sono stati acquisiti, in quanto sottratti da questi  al  controllo,  non è  in contrasto con l'art. 19 - bis  d.P.R.  26  ottobre  1972, n. 636 - il quale in via generale consente la produzione  innanzi  alle Commissioni tributarie di documenti originariamente non prodotti dal contribuente;   in quanto quest'ultima disposizione va intesa nel  senso  che  il potere per il contribuente di produrre documenti sussiste sempre  e  solo nei limiti in cui egli non sia incorso in decadenza. Quindi per superare la preclusione del citato art. 52 (ed essere legittimato a produrre i documenti in giudizio) il contribuente  deve addurre la non volontarieta' della sottrazione originaria  della  documentazione  poi  tardivamente  prodotta,  e deve provare il proprio assunto.

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  28 gennaio  2002 n.  1030– Pres. Reale; Rel. Merone; 

 

Riferimenti normativi:  d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 19bis

 

Il Commento

 

Il problema si ripropone in riferimento all’art.  24 del D. Leg. 546/1992

A norma dell'articolo 52, 5° comma del D.P.R. n. 633 del 1972, perchè la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti (compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia obbligatoria) richiestigli in esibizione determini la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre: la sua non veridicita' o, più in generale, il suo concretarsi - in quanto diretta ad impedire l'ispezione del documento - in un sostanziale rifiuto di esibizione, accertatile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso presunzioni; la coscienza e la volonta' della dichiarazione stessa; il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell'accesso, possa essere effettuata l'ispezione del documento. Pertanto non integrano i presupposti della preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell'indisponibilità del documento, non solo se la questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma anche se imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione (Cass. Sezioni Un., sentenza 25 febbraio 2000 n. 45  nel caso di specie il curatore fallimentare non aveva consegnato alcune fatture in sede di accertamento ispettivo e le aveva, invece, prodotte in giudizio).

Cfr. in senso conforme la sentenza della Cassazione n. 4058 del  9 maggio  1997  secondo cui il divieto di prendere in considerazione ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa i libri, scritture e documenti di cui si è rifiutata l'esibizione, previsto dal quinto comma dell'art. 52 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, postula  l'intenzionalità del comportamento del contribuente il quale rifiuti l'esibizione dei documenti richiesti o dichiari di non esserne in possesso, non essendo sufficiente, a tal fine,  l'adozione di un comportamento meramente "reticente" durante tutto il corso dell'ispezione comportamento, che non  integra un rifiuto di esibizione, non imponendo la legge alcun obbligo di collaborazione al contribuente assoggettato a ispezione della Guardia di Finanza.

In base alla sentenza  n. 8772 del  10 agosto 1995  il rifiuto  dell'esibizione postula l’intenzionalità del comportamento del contribuente; nonchè una sua esplicita dichiarazione negativa, che non si realizza quando il curatore fallimentare comunichi di non aver allo stato reperita la documentazione, riservandosi ulteriori ricerche. Né  il «rifiuto» di esibizione di documenti, in sede di accesso, verifica od ispezione disposta dagli uffici è ravvisabile nella ipotesi di momentanea irreperibilità (anche per impedimento proveniente dal terzo) dei documenti medesimi (Cass. 3 agosto 1990, n. 7804).

La mancata esibizione, in sede di ispezione, della documentazione contabile per evidenziata momentanea indisponibilità della stessa  (perché, nella fattispecie, non ancora consegnata al curatore dal    fallito), non equivale al rifiuto di esibizione sanzionato dall'art. 52 d.p.r. n. 633/1972 con il divieto di prendere  successivamente in considerazione i documenti oggetto del rifiuto,   in quanto, perché questo sussista, è necessario un comportamento cosciente e volontario del contribuente teso a celare,   all'ispezione, documenti, al fine di commettere un illecito   tributario (Comm.. trib. centr. 20 gennaio 1993, n. 446).

La sanzione prevista dall'art. 52, 5º comma, d.p.r. n. 633/1972,  secondo cui i documenti non esibiti in sede di accessi, ispezioni  e verifiche non possono essere presi in considerazione a favore   del contribuente, non si applica in caso di mancata consegna delle fatture passive da parte del curatore fallimentare, per momentanea  irreperibilità della documentazione, dovuta alla particolare   situazione della ditta verificata (nella fattispecie l'ufficio, a  causa del mancato rinvenimento delle fatture passive, aveva  recuperato tutta l'iva detratta dalla società) (Comm. trib. centr. 25 febbraio 1993, n. 1138, in  Corr. trib.  1993, 2211).

 

Si veda in senso contrario la sentenza  della Cassazione n. 7161  del  24 giugno 1995 secondo cui il divieto di prendere in considerazione ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa i libri, scritture e documenti di cui si è rifiutata l'esibizione, previsto dal quinto comma dell'art. 52 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 ( applicabile ex art. 33 d.p.r. 29 settembre 1973 n.600 anche agli accertamenti delle imposte sui redditi ) deve ritenersi operante non solo nell'ipotesi di rifiuto ( per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all'ispezione i documenti in suo possesso, ancorchè non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) e, quindi, per colpa. La disposizione del quinto comma dell'art. 52 del d.p.r. n.633 del 1972 si applica, per dettato espresso, anche nell'ipotesi prevista dal successivo comma decimo (aggiunto dall'art. 33 d.p.r. n. 600 del 1973) e, quindi, anche se l'ispezione dei documenti sia stata impedita non direttamente dal contribuente ma dalla ( diversa) persona che li detiene, nel qual caso il contribuente rispondennel senso che subisce il divieto di cui sopra) per semplice "culpa in eligendo".

Secondo la sentenza della Cassazione n. 480 del 17  gennaio  1995, la disposizione di cui al 5º comma, art. 52, d.p.r. n. 633 del 1972  postula, un comportamento cosciente e volontario  caratterizzato dalla intenzione di commettere l'illecito: né tale  conclusione è in contrasto con il disposto del penultimo comma dello stesso art. 52 relativo all'ipotesi di affidamento delle  scritture contabili a terzi, nel qual caso la responsabilità del  soggetto passivo di imposta non deriva direttamente dal fatto che i documenti siano a disposizione del  terzo, bensì dalla correlata presunzione assoluta di non  veridicità della resa dichiarazione che le scritture si trovano in  tutto o in parte presso terzi, e quindi da un fatto (dichiarazione  non veridica) qualificato soggettivamente dal dolo dell'autore. La norma non trova perciò applicazione ove il contribuente affermi che i documenti sono stati rubati producendo copia della denuncia del furto alla Polizia.

 

 

TRIBUTI  LOCALI  (COMUNALI,  PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE        SUI  REDDITI (I.L.O.R.) - IN GENERE - Redditi da fabbricati - Persone giuridiche  - Soggetti d'imposta con periodo non coincidente con l'anno solare  -  Imposta  sui fabbricati - Sovrapposizione dell'imposta locale  sui  redditi  (ILOR) con l'imposta comunale (ICI) sui medesimi fabbricati - Inammissibilita' ex sent. Corte cost. 403/2000.

 

 

     A  seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 403 del 31 luglio 2000,  per gli enti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche  il cui periodo d'imposta non coincida con l'anno solare deve escludersi,  in quanto contraria agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la sovrapposizione  dell'ILOR  e  dell'ICI, con riferimento ai medesimi fabbricati, di cui all'art. 17 comma quinto del D.Lgs. 504/1992.

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  28 gennaio  2002 n.  1023– Pres. Cantillo; Rel. Di Palma; 

 

Riferimenti normativi:  D. Leg. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17.

 

Il Commento

 

Corte cost., 31 luglio 2000, n. 403, ha dichiarato incostituzionale l'art. 17, 5º comma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi di fabbricati ed altri redditi contemplati nel 4º comma.

 

Cfr. Cass.  18 aprile  2001 n.  5711; Cass.  1° agosto  2000 n.  10045.

 

 

 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE  -  Reddito  d'impresa - Asserita plusvalenza derivante da cessione di  un  bene non strumentale (nella specie, imbarcazione) - Assenza di   ammortamento  del  bene  successivamente  rivenduto  -  Conseguenze  -     Plusvalenza tassabile - Configurabilita' - Esclusione.

 

     In tema di redditi d'impresa, nessuna plusvalenza tassabile e' legittimamente  configurabile  nell'ipotesi in cui un bene non strumentale all'esercizio  dell'impresa  stessa (nella specie, un'imbarcazione) sia stato acquistato,  e poi successivamente rivenduto dalla societa', in assenza di prova certa  dell'ammortamento  relativo al bene stesso, senza che, all'uopo, possano,  in  contrario,  assumere determinante valore indiziario la mancata esibizione delle  scritture contabili (e, in particolare, di quelle del registro dei beni  ammortizzabili e dell'inventario), qualora (come nella specie) la contribuente,  in  qualita'  di impresa minore, non sia obbligata alla tenuta delle scritture  stesse, cosi' come non risulti obbligata alla presentazione di bilancio o rendiconto.

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  28 gennaio  2002 n.  1019– Pres. Reale; Rel. Amari; 

 

Riferimenti normativi:  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 54

 

 

 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI    REGISTRO  - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI  O  DIRITTI REALI IMMOBILIARI - Determinazione cosiddetta automatica  ex  art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Conseguenze  - Limiti -

 

 

L'ufficio che procede ad emettere avviso  di  accertamento  di  valore  di un immobile, ai fini dell'applicazione dell'INVIM  o  dell'imposta  di  registro,  ed  il giudice tributario che sia chiamato  a  decidere  la controversia che da tale accertamento sia scaturita possono  fare  riferimento  ai criteri stabiliti dal terzo comma dell'art. 51 d.P.R.  n. 131 del 1986, e tenere quindi conto dei valori che risultano dalla moltiplicazione  della rendita catastale per i moltiplicatori di cui al quarto  comma  dell'art.  52  del  detto  d.P.R. n. 131 del 1986 solo nell'ambito degli "altri elementi di valutazione" previsti dal citato quarto comma. Senza che questi valori costituiscano un limite invalicabile a favore del contribuente che non li abbia invocati in sede di dichiarazione.

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  28 gennaio  2002 n.  1017– Pres. Delli Priscoli; Rel. Cicala; 

 

Riferimenti normativi:  D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

 

Il Commento

 

Il sistema presenza una certa disarmonia in quanto il legislatore non ha percorso fino in fondo la linea (seguita invece in tema di ICI) di prevedere una tassazione  fondata esclusivamente su parametri legali e precostituiti, e quindi sotto numerosi profili assumono rilievo il valore effettivo ed il prezzo in concreto pagato (ad esempio ai fini della applicazione delle sanzioni di cui all’art. 72  cfr. Cass., 28 ottobre 2000, n. 14250).

Ma di queste disarmonie, che derivano dal fatto che si è  utilizzato il criterio di valutazione automatica  esclusivamente come strumento per ridurre il contenzioso, si deve secondo la giurisprudenza prendere atto; senza che da questi inconvenienti sia possibile dedurre una diversa disciplina in contrasto con la lettera della legge. Si deve dunque ribadire che l'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 preclude all'Ufficio finanziario il potere di accertare un valore venale superiore solo se il valore dell'immobile iscritto in catasto con attribuzione di rendita  sia stato dichiarato in misura non inferiore all'importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento e il risultato di tale operazione per il parametro normativo, ma non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere in ogni caso la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo sopra indicato (Cass. 13 agosto 1996, n. 7504).

 

 

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - Imposta sul valore aggiunto     -  Condono ex art. 28 D.L. n. 429 del 1982 - Omessa rinuncia al credito di imposta derivante dalla dichiarazione per il 1981 - Conseguenze.

 

In  tema  di condono per l'IVA, nella disciplina di cui al D.L. 10 luglio 1982,  n.  429  (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516),   l'inosservanza,  da  parte  del  contribuente,  dell'onere,  previsto dall'art.  28  del  D.L. citato, di rinunziare espressamente, nella dichiarazione  integrativa,  all'eventuale credito d'imposta risultante dalla dichia- razione  presentata  per  il  1981,  non  produce  la nullita' della predetta dichiarazione,  bensi' il piu' limitato effetto di lasciare l'amministrazione libera  di  scegliere  tra l'esercizio del potere ordinario di accertamento e  il  potere  di definizione automatica, con la conseguenza, in caso di opzione per  la seconda alternativa, dell'estinzione del credito del contribuente per effetto della definizione automatica del rapporto. 

 

Cass. Sezione  Trib.,  sentenza  28 gennaio  2002 n.  1016– Pres. Cantillo; Rel. Meloncelli; 

 

Riferimenti normativi:  D. L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) art. 28

 

 

TRIBUTI  ERARIALI  INDIRETTI – IMPOSTA  SUL  VALORE  AGGIUNTO  (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE - Iva sulle  importazioni  comunitarie  -  Art. 67 d.P.R. 633 del 1972 (testo anteriore  al D.L. n. 331 del 1993) - Diritti doganali - Assimilabilita' - Conseguenze  -  Controversie  relative - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione.

 

     Ai  sensi  dell'art.  67 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo in  vigore  anteriormente  alla  novellazione risultante dal D.L. 30 agosto 1993, n.  331,  l'IVA sulle importazioni intracomunitarie e' assimilabile, agli effetti  di  cui  all'art.  70 stesso d.P.R., ai diritti di confine, sicche' la controversia  relativa a tale imposta, al pari di quella concernente i diritti  di confine, e' sottratta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, essendo  riservata  alla  cognizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria secondo  quanto  stabilito  tanto  dall'art.  1,  secondo  comma, lett. d), del d.P.R.  26  ottobre  1972, n. 636, quanto dall'art. 2, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Cass. Sez. Unite.,  sentenza  30 gennaio  2002 n.  1238– Pres. Vessia; Rel.Paolini; 

 

Riferimenti normativi:  d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 67, art. 70, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 2.

 

 

 

RISCOSSIONE  DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE – Opposizione-  Art. 3 R.D. n. 639 del 1910 - Giudice competente - AGO - Limiti.

 

 R. D. DEL 14/4/1910 NUM. 639 ART. 3

 

     In  materia  di opposizione all'ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali  dello Stato, la disposizione di cui all'art. 3 del regio decreto  14  aprile 1910, n. 639 non reca deroga alle norme regolatrici della giurisdizione  nel  vigente  ordinamento giuridico, e, pertanto, non puo' essere invocata  per ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice  ordinario  vertenze che, con riguardo alla natura dei rapporti dedotti ed alla  normativa ad essi relativa, debbano essere riservate alla cognizione di altro giudice.

 

Cass. Sez. Unite.,  sentenza  30 gennaio  2002 n.  1238– Pres. Vessia; Rel.Paolini; 

 

Riferimenti normativi:  R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 10

 

Il Commento

 

Ora in base all’ art. 12 della  legge 28 dicembre 2001, n, 448 (legge “finanziaria” 2002) appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Cfr. Buscema, L’art. 12 della legge finanziaria amplia la giurisdizione tributaria in Il Fisco 2002, 6, 2108.