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Sent. n. 17507 del 9 dicembre 2002 (emessa il 16 aprile 2002)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Saccucci, Rel. Cicala
Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi -
Accertamento e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Liquidazione
delle imposte in base alle dichiarazioni, ex art. 36 bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 - Termine - Carattere ordinatorio, ai sensi
dell'art. 28 della L. n. 449 del 1997 - Natura innovativa e non
interpretativa della norma - Configurabilità - Efficacia retroattiva -
Esclusione - Conseguenze - Trasformazione in ordinatori soltanto dei
termini ancora pendenti e non di quelli già scaduti - Applicabilità della
disciplina di cui all'art. 154 del codice di procedura civile -
Configurabilità - Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -
Art. 28 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Massima - Non ha efficacia retroattiva l'art. 28 della L. 27 dicembre
1997, n. 449 - secondo il quale il primo comma dell'art. 36-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, "nel testo da applicare fino alla data
stabilita nell'art. 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve
essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo
carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza" - atteso che la
norma non ha (nonostante qualunque contraria indicazione) natura
interpretativa, e non sussiste alcun elemento per poter attribuire, nella
specie, in deroga al principio di cui all'art. 11 delle preleggi, efficacia
retroattiva ad una norma innovativa. Deve, pertanto, ritenersi, in primo
luogo, che il citato art. 28 della L. n. 449 del 1997 abbia trasformato in
ordinatori soltanto i termini ancora pendenti alla data della sua entrata
in vigore e non quelli già scaduti, e, in secondo luogo, che la
trasformazione del termine da perentorio in ordinatorio (e non meramente
acceleratorio) comporti l'applicazione, in via analogica, della disciplina
dettata dall'art. 154 cod. proc. civ., con l'ulteriore conseguenza - anche
in considerazione delle particolari garanzie costituzionali che assistono
la posizione del soggetto passivo d'imposta - che dall'anzidetta
trasformazione non deriva la proroga automatica del termine, bensì solo la
sua prorogabilità, prima della scadenza e per una durata non superiore al
termine originario, con atto del giudice o della pubblica amministrazione
(nella fattispecie, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso
dell'amministrazione finanziaria, ha ritenuto illegittimo l'atto impositivo
adottato, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, dopo la scadenza del
termine in esso previsto, senza che ne fosse stata tempestivamente disposta
la proroga) (1).
Fatto - L'Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo
un articolato motivo avverso la sentenza 14 aprile 1997, n. 14/4/97 con cui
la Commissione tributaria regionale per le Marche, rigettava l'appello
dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato
illegittima la iscrizione a ruolo a carico del sig. G.C. di oltre 19
milioni per Ilor ed Irpef per l'anno 1984.
Diritto - L'Amministrazione deduce con il suo ricorso violazione e
falsa applicazione degli artt. 17 del D.P.R. n. 602/1973 nonché
dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 nonché del combinato disposto di
tali norme, nonché motivazione omessa insufficiente e contraddittoria su un
punto decisivo della controversia.
In particolare, lamenta che il giudice tributario abbia affermato che
la liquidazione dell'imposta sia avvenuta fuori termine per essere stata
effettuata oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato.
Come è noto, questa Corte ha in passato ripetutamente riconosciuto che
il termine posto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 aveva almeno fino
all'emanazione della L. n. 449/1997 natura perentoria ce quindi l'inutile
decorso di tale termine determinava la decadenza della Amministrazione dal
potere di emettere cartella esattoriale [si veda, ad esempio, la sentenza
n. 7088 del 29 luglio 1997 (in "il fisco" n. 32/1997, pag. 9524, n.d.r.)].
L'art. 28 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha però stabilito che il primo
comma dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da
applicare fino alla data stabilita nell'art. 16 del D.Lgs. 9 luglio 1997,
n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato,
"avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza". E
alcune sentenze di questa Corte hanno affermato che simile disposizione ha
natura di legge di interpretazione autentica e deve essere applicata
retrattivamente in tutte le controversie non definite al momento della sua
entrata in vigore. Inoltre, hanno escluso che comunque il termine in
questione possa mai determinare la decadenza della amministrazione.
Così la sentenza n. 11235 del 7 novembre 1998 (in "il fisco" n.
43/1998, pag. 14073, n.d.r.) ha affermato che in virtù del disposto
dell'art. 28 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 applicabile anche ai giudizi
in corso, trattandosi di norma interpretativa e, come tale, avente effetto
retroattivo - l'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 deve
essere inteso nel senso che il termine ivi previsto per la rettifica delle
dichiarazioni, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di
decadenza, senza che tale interpretazione possa ritenersi in contrasto con
gli artt. 3 e 136 della Costituzione.
Ritiene per altro questo Collegio, in primo luogo, che la citata norma
della L. n. 449/1997 abbia carattere innovativo ed abbia - se mai -
trasformato in ordinatori i termini ancora pendenti alla data della sua
entrata in vigore (e non quelli già scaduti); che comunque la
trasformazione del termine da perentorio in ordinatorio comporti la
applicazione, in via analogica, della disciplina di cui all'art. 154 del
codice di procedura civile, secondo cui "i termini non perentori possono
essere prorogati, ma una volta scaduti producono effetti analoghi a quelli
propri dei termini perentori" (Cass. 25 luglio 1992, n. 8976, id., 1993, I,
1176; 23 gennaio 1991, n. 651, id., Rep. 1991, voce Prova civile in genere,
n. 10; 23 febbraio 1985, n. 1633, id., 1986, I, 764).
Ritiene cioè il Collegio che nella sentenza n. 11325/1998 sia accolta
una interpretazione dell'art. 28 della L. 27 dicembre 1997, n. 449,
probabilmente conforme all'intenzione del Ministero che ha proposto la
norma "interpretativa" con il presumibile obbiettivo di ribadire la potestà
della amministrazione di perseguire i contribuenti con cartelle
esattoriali, anche emesse anni dopo la consegna della denuncia. E di
ribaltare la precedente normativa così come applicata dalla stessa Corte di
Cassazione.
È però da considerare se la "intentio legislatoris" si sia tradotta in
una puntuale "voluntas legis"; dal momento che il Parlamento non ha
approvato una norma che esplicitamente abolisca il termine previsto
dall'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e che imponga di
applicare la nuova disposizione in tutte le controversie non ancora
concluse con una sentenza passata in giudicato.
Per quanto attiene agli effetti temporali della norma del 1997, si
deve in primo luogo sottolineare che essa - nonostante qualunque contraria
indicazione - non è "interpretativa", ma "innovativa", perché non mira a
ristabilire la certezza del diritto di fronte ad un oscillare di
giudicati, ma a ribaltare la norma così come intesa dalla Corte di
Cassazione, cioè dall'organo preposto proprio ad "assicurare l'esatta
osservanza e l'uniforme applicazione della legge, l'unità del diritto
oggettivo nazionale", come recita l'ancora vigente art. 65
dell'ordinamento giudiziario del 1941.
Ciò ovviamente non significa che la disposizione non possa essere
qualificata come "innovativa retroattiva", ma simile ipotesi costituisce
deroga al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari del
codice civile. E perciò è doveroso adottare una interpretazione
restrittiva; ritenendo, ad esempio, che essa si limiti a trasformare in
ordinatori i termini ancora in corso, e nati come perentori.
Ben più difficile è attribuire alla legge sopravvenuta l'efficacia di
far rivivere rapporti tributari estinti ormai da anni.
È vero che la giurisprudenza della Cassazione ammette che la legge
possa far "rivivere" un rapporto decaduto. In questo senso sono le sentenze
n. 6472 del 2 luglio 1998 e n. 3658 del 28 aprile 1997, relative alla tassa
di circolazione automobilistica, che però riguardano un'ipotesi in cui, nel
succedersi di due decreti legge che prorogavano (di un anno) i termini
biennali non ancora scaduti al momento della emanazione del primo decreto
(D.L. n. 597 del 6 novembre 1985), era rimasto scoperto il "buco" di un
giorno (il secondo decreto legge datato 6 gennaio 1986, n. 2 era stato
pubblicato il 7 gennaio, lasciando scoperto il giorno della Befana). E non
vi era alcun dubbio che la L. 7 marzo 1986, n. 60 di conversione del
secondo decreto legge avesse inteso recepire ed avallare la proroga
disposta con il primo di tali decreti.
Proprio la vicenda suaccennata dimostra però che il legislatore quando
intende prorogare un termine interviene prima che esso scada, e non dopo.
In quanto nella realtà della vita concreta far rivivere una imposta estinta
equivale ad imporne una nuova; e di ciò ben si è dimostrata consapevole la
Corte Costituzionale secondo cui la riapertura di termini scaduti è
consentita solo di fronte a esigenze particolari [Corte costituzionale 30
luglio 1984, n. 238 (in "il fisco" n. 38/1984, pag. 5135, n.d.r.), nel caso
di specie si trattava di termine scaduto per pochi giorni].
È perciò logico ritenere che ove fosse intenzione del legislatore
emanare una norma con efficacia retroattiva, tale retroattività volesse
limitarla nell'ambito dei rapporti pendenti, modificando la posizione
soggettiva del contribuente, che si verrebbe a trovare di fronte a poteri
cronologicamente molto più ampi della Amministrazione (in quanto
prorogabili ex art. 154 del codice di procedura civile).
Non sussiste invece nella norma alcun elemento che induca a ritenere
che fosse addirittura intenzione del legislatore determinare la
reviviscenza dì rapporti esauriti; anzi tale intenzione è smentita dalla
circostanza che il termine non è stato prorogato o modificato, ma
semplicemente trasformato da perentorio in ordinatorio.
È poi da aggiungere che comunque la trasformazione nel termine in
"ordinatorio" non equivale, sotto il profilo giuridico, a rendere il
termine irrilevante; anche perché si deve presumere che il legislatore non
scriva norme prive di contenuto e di significato.
Certo se la legge impone alla Amministrazione un termine
"acceleratorio" entro il quale deve emanare un qualche atto nell'interesse
dei singoli (ad esempio, un mandato di pagamento, o lo "sgravio" di
imposte), il superamento del termine non impedisce all'Amministrazione di
provvedere, sia pur in ritardo, ma solo la espone a varie conseguenze
negative, quali la richiesta di danni o la apertura di un contenzioso
giudiziario (si veda, ad esempio, l'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980,
n. 787, che consente al contribuente di adire alle Commissioni tributarie
solo sei mesi dopo la presentazione del ricorso al centro di servizi).
In tutti questi casi lo scadere del termine che dovrebbe però essere
qualificato come "acceleratorio" più che "ordinatorio" non priva la
Amministrazione dei suoi poteri; o per meglio dire non la libera dai suoi
doveri.
In prospettiva del tutto diversa si collocano i termini ordinatori
apposti all'esercizio di poteri da cui derivino conseguenze negative su un
altro soggetto, ed in tale caso è difficile ammettere che lo scadere di
simile termine sia privo di conseguenze.
Infatti, il termine ordinatorio stabilito a carico dell'amministrazione
pubblica non ha esclusivamente una funzione dì organizzazione, regolando i
ritmi dell'attività degli uffici. Gli interessi degli amministrati sono,
poi, collegati con tale attività in maniera molto varia, dipendente sia
dalla natura dei compiti dell'amministrazione pubblica, sia, e soprattutto,
dalla natura degli interessi degli amministrati che sono connessi con
l'esercizio dei pubblici poteri. Quando gli interessi degli amministrati
siano di qualità particolarmente elevata o siano particolarmente sensibili,
il regime del termine ordinatorio dev'essere conformato in maniera
particolarmente garantistica.
Infatti in un ordinamento "di diritto" fondato sulla certezza dei
rapporti giuridici è ragionevole presumere che i termini posti alla
Amministrazione per l'esercizio di poteri autoritativi siano rilevanti e
non che il cittadino sia soggetto sine die al potere della Amministrazione.
Specie in ordine alla banale verifica documentale di una sua dichiarazione.
In mancanza di una specifica disciplina, la lacuna normativa sarà
dunque colmata con la tecnica analogica. Nel caso di specie, l'interesse
dell'amministrato è quello del contribuente quale soggetto passivo
dell'imposta sui redditi, cioè di una prestazione patrimoniale imposta che
investe la sua sfera patrimoniale complessiva e che viene resa in
adempimento di un dovere costituzionale. Le particolari garanzie, formali
(riserva di legge) e sostanziali (principio della capacità contributiva),
che circondano tale posizione passiva, e l'affinità tra la sottoposizione
ad imposizione patrimoniale tributaria (art. 23 Cost.) e la sanzione penale
(art. 25 Cost.) inducono a ricercare nel sistema normativo una normativa di
specie analoga o di genere superiore che possa rafforzare la garanzia del
cittadino nella veste di contribuente. Siffatta normativa di principio è
rintracciabile nel regime dettato per il giudice, organo governante
imparziale e garante del rispetto della legge nella misura più raffinata ed
accentuata, dal codice di procedura civile, il quale prevede, all'art. 154,
che la scadenza del termine ordinatorio non privi il suo titolare della
legittimazione ad esercitarlo, a condizione che esso sia preventivamente
prorogato. Siffatta regola è, per le ragioni enunciate, applicabile per
analogia iuris anche ai rapporti giuridici tributari, e in particolare a
quelli relativi alle imposte sui redditi. Ne deriva che, dal momento che
nel caso in esame l'accertamento ex art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, è stato adottato dopo la scadenza del termine in esso previsto,
senza che ne fosse stata disposta tempestivamente la proroga, l'atto
impositivo è illegittimo.
Né sembra persuasivo obbiettare che in materia fiscale difetta un
soggetto cui possa far capo il potere di prorogare (per un periodo non
superiore al termine originario) il termine non perentorio.
Infatti se la volontà del legislatore era di creare un termine
ordinatorio, ed esiste nel sistema una disciplina che attribuisce
significato e rilievo ai termini ordinatori, l'interprete deve prender atto
della voluntas legis (ancorchè diversa dall'intentio legislatoris); e non
può certo addurre difficoltà applicative per sottrarre al cittadino un suo
diritto. Sarà un diverso problema identificare il soggetto legittimato ad
accordare la proroga nell'esercizio dei poteri di vigilanza oggi previsti
dall'art. 5 del D.Lgs. n. 112/1999 (si veda per il passato l'art. 16 del
D.P.R. 603/1992).
La trasformazione del termine in questione in termine ordinatorio non
comporta dunque la automatica proroga del termine stesso, ma solo la sua
prorogabilità in un regime analogo a quello di cui all'art. 154 del codice
di procedura civile (e solo per un termine massimo non superiore al termine
originario). E tale proroga non è intervenuta, né con atto del giudice né
con atto della pubblica amministrazione.
Né rileva il fatto che la applicazione retroattiva della norma in
questione è stata successivamente ritenuta scontata dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 229 del 7-11 giugno 1999 (in "il fisco" n. 25/1999,
pag. 8420, n.d.r.), secondo cui la L. n. 449/1997 "non lascia privo di
termini decadenziali l'attività di controllo formale delle dichiarazioni,
trovando comunque applicazione l'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 secondo il
quale le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti (e dunque anche quelle liquidate a seguito di controllo
«formale») devono essere iscritte a ruolo, a pena di decadenza, nel termine
previsto dal primo comma dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973" (il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione).
La proposizione si limita infatti a constatare l'esistenza comunque di
un termine finale inderogabile per l'esercizio dei poteri di accertamento,
di per sé sufficiente ad escludere incostituzionalità del sistema. Ma non
affronta neppure il problema della rilevanza giuridica dei termini
"ordinatori".
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Non c'è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso.
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