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sentenza della Corte D'Appello di
Caltanissetta
dell'8/1/2003 (irrevocabile il 24/5/2003) relativa all'omicidio di Saetta e
del Figlio Stefano
Il
fatto e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
Il 5 agosto 1998 la Corte di Assise di Caltanissetta dichiarava Riina
Salvatore, Madonia Francesco, Ribisi Pietro, i primi due in qualità di
mandanti, il terzo quale esecutore materiale in concorso con Montagna
Michele, Brancato Nicola, Di Caro Giuseppe, nel frattempo deceduti,
responsabili del duplice omicidio del Giudice Antonino Saetta e del figlio
Stefano, fatto delittuoso commesso con premeditazione in territorio di
Caltanissetta alle 22.40 del 25 settembre 1988.
Riina Salvatore veniva condannato alla pena dell’ergastolo, con isolamento
diurno per un periodo di mesi 12 oltre alle pene accessorie, ed al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
Il fatto: Domenica 25 settembre 1988, intorno alle 22,40, il dott. Antonino
Saetta, presidente della Sezione della Corte di Appello di Palermo, veniva
assassinato assieme al figlio Stefano, che sedeva al suo fianco, mentre alla
guida di una Lancia Prisma stava facendo rientro a Palermo.
L’aggressione avveniva all’altezza del chilometro 48e500 della strada
statale scorrimento veloce 640 che il Giudice ed il figlio stavano
percorrendo con direzione Agrigento- Caltanissetta, in corrispondenza del
viadotto di contrada Giurfo. Secondo la ricostruzione effettuata sul luogo e
nell’immediatezza del fatto, la dinamica dell’agguato veniva ricostruita nel
modo seguente: la Lancia Prisma guidata dal dott. Saetta era stata
affiancata da un veicolo dal quale erano partiti i primi colpi di arma da
fuoco.
I primi proiettili avevano perforato il vetro dello sportello posteriore
sinistro. Mentre il mezzo dei killers sorpassava la vettura del magistrato,
i suoi occupanti avevano esploso diversi altri colpi di arma da fuoco che
avevano danneggiato la fiancata sinistra della Lancia Prisma ed avevano
colpito i suoi occupanti; altri numerosi colpi venivano esplosi una volta
completata la manovra di sorpasso. Infine, gli aggressori si erano
avvicinati all’automobile del Giudice che, intanto, era andata a fermarsi
nel lato opposto della strada ed avevano completato la loro opera
bersagliando il lato destro della Lancia Prisma.
Il sopralluogo effettuato nell’immediatezza aveva portato al rinvenimento (
lungo un tratto di strada di circa 100 metri), di 47 bossoli di cartuccia
calibro 9, nonché di diversi proiettili di piombo deformati che erano stati
ritrovati anche dentro l’autovettura del dott. Saetta.
Attraverso le indagini balistiche si accertava che i killers avevano
utilizzato una sola arma del tipo pistola mitragliatrice e che tale arma non
era stata utilizzata in altri delitti commessi in quel periodo nella Sicilia
occidentale. A poche ore dall’agguato (ore 3.00), veniva rinvenuta, a circa
tre Km di distanza una BMW interamente distrutta dalle fiamme, con
all’interno due bossoli dello stesso tipo di quelli trovati sul luogo del
delitto. Attraverso l’esame della targa si accertava che il veicolo era
stato rubato in data 17 settembre 1998, otto giorni prima ad Agrigento ad un
certo Gugino Davide.
La struttura della sentenza di primo grado.
La parte introduttiva della sentenza di primo grado ( pag.1-459) ripercorre
le pronunce giurisprudenziali e le considerazioni in diritto riguardanti i
criteri di valutazione adottati con specifico riferimento alla prova per
chiamata di correo e alla prova indiziaria. Per illustrare compiutamente il
reticolo probatorio emergente dall’istruzione dibattimentale la Corte prende
le mosse dall’individuazione del movente del duplice omicidio del magistrato
e del figlio, movente indicato nel noto processo per l’omicidio del capitano
Basile e nelle interferenze di “Cosa Nostra” per condizionarne l’esito.
Il solo movente fondatamente utilizzabile secondo la Corre, movente non
ipotetico e non congetturale alla luce delle risultanze processuali, era
quello correlabile al proposito omicidiario di vendetta perseguito dai
mandanti.
Solo tale movente permetteva di attribuire agli indizi il connotato di
univocità, costituendo fattore di coesione degli stessi ferma restando l’inessenzialità
dell’individuazione del movente nel processo indiziario.
L’individuata causale -certa e valida- costituisce essa stessa valido
indizio, catalizzatore di altri elementi indizianti, idonea ad escludere
ogni diversa chiave interpretativa del fatto prospettata dalla difesa.
Afferma la sentenza che il complesso indiziario raccolto nel processo per la
certezza dei dati, per il loro univoco significato, poteva dirsi assumere
il valore di prova certa.
L’assassinio del Giudice Saetta, magistrato incorruttibile per i processi
che aveva trattato e per quelli che avrebbe potuto trattare, era interesse
strategico complessivo dell’organizzazione mafiosa ‘Cosa Nostra”,
associazione criminale la cui esistenza, struttura, organizzazione e
finalita’ viene considerata ormai nozione di comune esperienza e conoscenza.
La sentenza ricorda che a cavallo degli anni ‘80 la strategia
dell’organizzazione mafiosa era stata quella di creare un clima di
intimidazione diffusa che servisse a scoraggiare significativi interventi
repressivi delle Istituzioni. Vengono citati come momenti di questa
strategia gli omicidi di Boris Giuliano ( dirigente della squadra Mobile di
Palermo ucciso in data 21.7.1979), Emanuele Basile(capitano dei Carabinieri
ucciso il 4.5.1980) e Gaetano Costa ( Procuratore della Repubblica di
Palermo, ucciso in data 6.8.1980).
A questo disegno strategico accedeva coerentemente l’intervento per
condizionare le conseguenziali indagini e, se necessario, l’esito dei
processi che ne fossero derivati. Quest’ultima esigenza era divenuta
pressante proprio in relazione all’omicidio del Capitano Basile, in
occasione del quale si erano verificate situazioni probatorie tali da
deludere ogni ragionevole aspettativa di impunità degli autori. Nel rinviare
alla motivazione delle sentenze acquisite al dibattimento e senza entrare
nel merito della lunga vicenda processuale conclusasi con la sentenza della
V Sezione della S.C. in data 14.11.1992 che aveva rigettato i ricorsi ed
aveva confermato la condanna all’ergastolo inflitta dalla Corte di assise di
Appello di Palermo in data 14.2.1992 a Madonia Giuseppe (esecutore
materiale), Madonia Francesco e Riina Salvatore (mandanti) dell’omicidio in
esame, la sentenza di primo grado si sofferma su dati richiamati poi nel
corso della motivazione.
Ed invero, con sentenza del 23.6.1988, la Corte di Assise di Appello di
Palermo, presieduta dal dott. Saetta, aveva condannato all’ergastolo oltre a
Madonia Giuseppe, anche Puccio Vincenzo e Bonanno Armando quali coautori
materiali dell’omicidio del capitano Basile.
Il Puccio veniva ucciso in carcere (Palermo Ucciardone in data 11.5.1989) ed
il Bonanno- resosi latitante- sarebbe rimasto vittima della “lupara bianca”.
Di questo iter, momento centrale era , per i primi Giudici, la sentenza di
condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo (14.2.1992). Il
pieno coinvolgimento dei predetti esecutori materiali dell’omicidio Basile
veniva supportato da un univoco quadro indiziario, atteso che i tre venivano
sorpresi da una pattuglia dei CC in territorio di Monreale alle ore 3,55 in
un contesto spazio temporale qualificabile come quasi-flagranza essendo
l’omicidio stato commesso alle ore 1,40.
Gli elementi indiziari venivano, poi, corroborati dalle dichiarazioni di
Marino Mannoia Francesco, Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore. La sentenza
fa cenno al calibro degli imputati dell’omicidio Basile.
Madonia Giuseppe, uomo d’onore della famiglia di Resuttana, è figlio di
Madonia Francesco ( imputato e nei confronti del quale si è proceduto
separatamente), indicato dai collaboranti come il rappresentante della
stessa e capo mandamento di Resuttana, di cui faceva parte anche il Bonanno(
famiglia di S. Lorenzo Colli), mentre il Puccio era uomo d’onore della
famiglia di Ciaculli- Croce Verde Giardini facente capo al noto Michele
Greco.
L’arresto dei tre nella quasi flagranza di quel grave omicidio, lo spessore
criminale degli indiziati ed il prestigio delle famiglie di appartenenza due
delle quali ( S. Lorenzo e Resuttana vicine ai Corleonesi) non poteva non
indurre vertici dell’organizzazione a dispiegare in tutta la sua
potenzialità la propria azione di inquinamento e condizionamento delle
indagini e del processo stesso, per scongiurare il pericolo di una condanna
e prevenire un assai probabile impegno investigativo degli inquirenti nei
confronti delle famiglie di appartenenza dei tre che erano stati arrestati
in quasi flagranza di reato ( cfr. pag.65 sentenza di I°).
Osserva a questo punto la sentenza come il capitano Basile si fosse
particolarmente distinto per l’impegno investigativo profuso nel perseguire
la pericolosa cosca mafiosa di Altofonte che operava nel territorio della
Compagnia Carabinieri di Monreale diretta dall’ufficiale e che per i legami
con il gruppo cosiddetto corleonese era particolarmente temibile. Ricorda la
sentenza che nella giurisdizione di Monreale rientravano i comuni di
Altofonte, Piana degli Albanesi e Camporeale, tutti facenti parte del
mandamento di S. Giuseppe Jato, rappresentato in seno alla commissione
provinciale di “ cosa nostra”da Salamone Antonino, generalmente sostituito
da Brusca Bernardo.
La sentenza sintetizza i risultati dell’attività investigativa cui era
giunto il Capitano Basile, che lo avevano portato all’incisiva decisione di
procedere all’arresto in flagranza ( 6.2.1980) per il delitto di
associazione per delinquere dì esponenti delle suddette famiglie, alla
denuncia tra gli altri di Leoluca Bagarella, Gioe’ Antonino, Marchese
Antonino, Di Carlo Francesco, nonche’ alla formulazione di rilevanti ipotesi
investigative sulle attivita’ delle famiglie facenti capo a Salvatore Riina,
culminate nel rapporto 16 aprile 1980, ultimo atto prima della morte
dell’ufficiale, morte avvenuta alle ore 1,40 del 4 maggio 1980 mentre il
Capitano Basile, con in braccio la figlia Barbara, percorreva a piedi la via
Pietro Novelli di Monreale insieme alla moglie dopo aver partecipato ad un
ricevimento nella sede del Municipio.
La sentenza ripercorre in sintesi l’organigramma di “ cosa nostra”: il
massimo organo rappresentativo era, all’epoca, la c.d. Commissione,
presieduta da Michele Greco e composta dai vari capi-mandamento: Riina
Salvatore ( capo mandamento di Corleone che si alternava a Provenzano);
Bontate Stefano (capo mandamento di Villagrazia-S.Maria di Gesù); Salamone
Antonino (capo mandamento S.Giuseppe Jato, stabilmente sostituito da
Provenzano); Madonia Francesco ( capo mandamento di Resuttana-S.Lorenzo).
La storia ormai nota dell’origine e dello sviluppo della guerra di mafia
dalla fine degli anni ‘70 - inizi anni ‘80, di cui gli omicidi eccellenti,
tra cui quello del capitano Basile, rappresentano fatti non accidentali, ma
momenti di passaggio decisivi così come provato dalle sentenze irrevocabili
fra le quali merita di essere citata quella della S.C. Sez.I del 30.1.1992 n.80
che ha definito gran parte delle posizioni processuali del procedimento a
carico di Abate Giovanni +altri ( c.d. maxi-processo di Palermo), in cui
viene dato atto delle fazioni contrapposte all’interno dell’organismo
direttivo: quello dei corleonesi ed i loro alleati e quello costituito da
Bontate-Inzerillo ( capo mandamento uditore ucciso nel 1981). Nel quadro
delle nuove alleanze un ruolo centrale era svolto da Riina Salvatore (
cfr.sent.di I° pag. 71), il quale a volte derogava alla regola della
collegialità delle decisioni della commissione in occasione di taluni gravi
delitti.
La strategia terroristica del Riina si era manifestata anche attraverso
l’uccisione del Procuratore della Repubblica di Palermo dottor Costa, reo
di aver convalidato i fermi di cinquantratre indiziati di associazione per
delinquere, prevalentemente affiliati alla famiglia Inzerillo.
La ricostruzione del mandato omicidiario contro il capitano Basile,
attribuito al Riina e al Madonia Francesco e ormai accertato con sentenza di
condanna irrevocabile, veniva sviluppato in motivazione per esigenze di
propedeuticità logica, giuridica e probatoria rispetto al tema di prova ,
dovendosi spiegare la ragione per cui Riina e Madonia fossero
particolarmente interessati alla sorte di coloro che erano imputati di
essere gli esecutori materiali dell’omicidio Basile.
Secondo i Giudici di primo grado, l’impegno di “Cosa Nostra” per
condizionare l’esito del processo ai tre autori dell’omicidio del capitano
Basile nel corrompere o intimidire i componenti dei Collegi giudicanti
risulta da concordi dichiarazioni di collaboratori escussi nell’ambito del
procedimento per l’omicidio del Giudice Saetta e del figlio Stefano.
Si richiamano a questo proposito le dichiarazioni di diversi collaboratori
di Giustizia:
Ciulla Salvatore,
affiliato alla famiglia di Resuttana ( di cui facevano parte Madonia
Giuseppe, figlio del rappresentante e capo mandamento, Madonia Francesco e
Bonanno Armando), ha riferito del denaro personalmente consegnato a Madonia
Francesco per “aggiustare” il processo a carico degli imputati del Capitano
Basile, cinquanta milioni destinati ai Giudici, somma che sarebbe servita
per “fare uscire i picciotti” vale a dire Bonanno Armando e Peppuccio
Madonia. Ha riferito, inoltre, della sollecitazione ricevuta dallo stesso
Madonia a consegnare altro denaro con lo stesso scopo; il Ciulla ha
confermato gli stretti vincoli che legavano Riina e Madonia Francesco i
quali erano compari, avendo il primo tenuto a battesimo, facendogli da
padrino di affiliazione, Madonia Nino;
Ganci Calogero,
che ha riferito sui solidi legami tra il Riina, i Madonia di Resuttana,
Brusca Bernardo e Ganci Raffaele.
Ha riferito sull’attivita’ corruttiva posta ordinariamente in essere da
“Cosa Nostra” nei confronti di magistrati incaricati di processi di grande
importanza per l’organizzazione e quanto ai rapporti tra il Riina ed
esponenti di “ cosa nostra” dell’agrigentino, il Ganci ha dichiarato di
essere a conoscenza di incontri tra il primo ed il capo famiglia della zona
di Agrigento, Ferro Antonio, nonché con un altro esponente, Guarneri
Antonio, i quali si erano presentati talvolta nella macelleria di Ganci
Vittorio e successivamente accompagnati dal Riina.
Cancemi Salvatore,
reggente del mandamento di Porta Nuova dal 1985 e vicino a Riina Salvatore,
ha riferito sugli stretti rapporti tra Riina, Ganci Raffaele, Gambino
Giuseppe Giacomo, Biondino Salvatore e Madonia Francesco, i cui figli
Giuseppe e Salvatore erano, rispettivamente, compare di anello e
“figlioccio” di affiliazione del Riina. Il collaborante ha concordato con
Ganci nel chiarire che rientrava nel sistema operativo di “Cosa Nostra”
cercare di avvicinare magistrati e Giudici popolari tutte le volte che in
un processo fossero coinvolti affiliati all’organizzazione, riferendo di
essere stato protagonista del tentativo di avvicinamento del dr. Barrile per
l’aggiustamento del c.d. maxi ter, precisando le scansioni del tentativo di
avvicinamento fino in Cassazione. L’interesse era tale che il Riina aveva
esclamato:” io 4-5 anni di associazione me li faccio legati nella branda”
intendendo dire che “si giocava i denti appunto per scagionare la
commissione”.
Sul punto, si legge in sentenza che la Polizia Giudiziaria che aveva
partecipato alla perquisizione nel c.d. covo di via D’Amelio, individuato
attraverso il pedinamento di Madonia Antonino, aveva rinvenuto varia
documentazione ed in particolare, oltre al libro mastro delle estorsioni, un
appunto manoscritto con i nominativi dei giudici popolari, distinti in
titolari e supplenti, con a fianco i numeri di telefono e gli indirizzi
della corte del maxi-ter.
Il Cancemi ha ricordato l’ interessamento del Riina al processo Basile, che
vedeva coinvolti il figlio di un esponente di spicco, Madonia Giuseppe, e
Puccio Vincenzo, affiliato alla famiglia di Ciaculli, il cui massimo
esponente era Michele Greco, all’epoca capo della commissione. Il processo
Basile “ stava a cuore” al Riina, sia perché vi erano coinvolte persone a
lui vicine (Madonia Giuseppe era suo compare in quanto suo testimone di
nozze e Salvatore suo figlioccio di affiliazione), sia perché “ voleva
vincere questa battaglia di fronte allo stato ottenendo l’assoluzione in
questo processo delicato”. Con riguardo alle vicende di detto processo,
presieduto dal dottor Saetta, il collaboratore ha riferito che Riina era
stato informato attraverso un Giudice popolare che il Presidente non
intendeva assolvere gli imputati e che secondo prassi, un tentativo di
avvicinamento era stato esperito anche nei confronti dello stesso dottor
Saetta, anche perché secondo modalità operativa a lui ben note, il Riina non
si accontentava del giudice popolare o del giudice a latere (pag.95).
Quel processo –stava a cuore- al Riina, sia perché vi erano coinvolte
persone a lui vicine (sia perché voleva “vincere questa battaglia di fronte
allo stato ottenendo l’assoluzione in questo processo delicato” ( cfr. sent.
di I° pag.92).
Il Cancemi ha anche riferito che vi era stata una “ raccolta di fondi” (
servivano 600 milioni) da parte di Madonia Nino, confermando quanto
dichiarato da Ganci Calogero in ordine all’episodio da questi riferito circa
il prestito che Cancemi ebbe a fargli per versare il contributo della sua
famiglia. Il Cancemi ha precisato che i fondi non servivano per pagare gli
onorari ai difensori ma “ per corrompere i giudici della cassazione” ed ha
aggiunto che i seicento milioni, Nino Madonia li aveva consegnati a tale
Mandalari che avrebbe dovuto a sua volta versarli ai giudici della Suprema
Corte, cosa che a suo avviso aveva fatto in quanto la sentenza era stata poi
annullata.
Ma poi lo stesso collaboratore ha riferito di avere sentito direttamente da
Ganci Raffaele e da Salvatore Biondino che Riina aveva ordinato l’omicidio
Saetta per dare soddisfazione alla famiglia Madonia e per l’esplicita
ragione che il Giudice non aveva voluto assolvere gli imputati. Il
collaborante ha dichiarato, per averlo appreso da Ganci Raffaele e da
Biondino Salvatore, che la morte del Giudice era stata determinata dal fatto
che non si era voluto piegare: “ stu curnutazzu non l’ha voluto assolvere e
quindi gli è toccato questo” ( cfr. pag.96)
In base alle regole di funzionamento della commissione provinciale di
Palermo l’omicidio Saetta, per il rilievo della vittima e la gravità del
fatto, era stato, con assoluta certezza, deliberato dalla commissione.
A riscontro lo stesso collaboratore ha dichiarato di avere avvertito, fra
gli esponenti dell’organizzazione un unanime giudizio favorevole
all’omicidio.
Inoltre, sempre per le regole di funzionamento dell’organizzazione,
l’omicidio stesso non
poteva non essere stato deliberato con l’accordo delle commissione
territorialmente interessate e con la partecipazione di esponenti di queste.
Aveva saputo direttamente da Biondino e Riina che il presidente Saetta era
stato avvicinato, ma si era rifiutato e aveva alzato la testa.
Con riferimento alla fase esecutiva dell’omicidio del Giudice Saetta, il
collaboratore ha riferito di avere desunto da una frase del Ganci Raffaele
che il Madonia Salvatore vi aveva partecipato (“Salvuccio non ha mancato in
questa occasione).
Costa Gaetano,
gia’ esponente della ‘ndrangheta, ha riferito di essere stato avvicinato da
uomini di “Cosa Nostra’ per aggiustare in Cassazione il processo Basile
tramite il canale posseduto da quella organizzazione.Era stato avvicinato da
Pullarà Giovambattista cugino di Brusca Bernardo, il quale gli aveva chiesto
di intercedere presso Piromalli Giuseppe (che aveva un filo diretto con la
Cassazione) . Successivamente non si era fatto nulla perché il Pullarà gli
aveva detto che avevano trovato un’altra strada. L’interesse di cosa nostra
al buon esito del processo per l’omicidio del capitano Basile era da
correlare alla posizione dell’imputato Madonia Giuseppe, per evitargli la
condanna all’ergastolo.
Francesco Marino Mannoia, affiliato a “ cosa nostra” dal 1975 e facente
parte della famiglia di S.Maria di Gesù, capeggiata da Bontate Stefano, ha
riferito che all’epoca dell’omicidio del capitale Basile era libero e che le
persone coinvolte ed arrestate nell’immediatezza del fatto erano uomini
d’onore validi: Puccio apparteneva alla famiglia di Ciaculli di Michele
Greco, Bonanno alla famiglia facente capo a Madonia Francesco; Madonia
Giuseppe era il figlio di quest’ultimo, capo mandamento di Resuttana, molto
legato a Riina. Anche il Mannoia ha riferito della particolare propensione
di “Cosa Nostra” ad intervenire per condizionare l’esito dei processi
mediante l’avvicinamento di Giudici, sia popolari che togati, ed in concreto
degli interventi effettuati per aggiustare il processo relativo all’omicidio
del capitano Basile, definito “una storia infinita” tanto che vi era stata
una lunghissima battaglia da parte dell’organizzazione ( pag.106). Il
collaboratore ha dichiarato che il primo ad essere avvicinato era stato il
giudice Aiello di Bagheria il quale, “ non potendo scegliere in questa
situazione molto travagliata per lui, perché in fin dei conti non era un
giudice colluso al cento per cento” aveva disposto una perizia sulla “ terra
trovata sulle scarpe”.
Ha riferito il collaborante che dopo la prima fase del maxi-processo di
Palermo era stato detenuto nella stessa cella con Puccio Vincenzo il quale
in un’ occasione dopo la condanna, gli aveva riferito di essere a conoscenza
che il dottor Saetta in Camera di Consiglio si era battuto fortemente per un
verdetto di condanna e aveva quindi saputo dal coimputato Madonia che la sua
famiglia si era data da fare per avvicinare i Giudici popolari.
Il Mannoia ha riferito di avere saputo ancora dal Puccio che quest’ultimo,
dopo avere saputo dell’omicidio, si era infuriato, temendo che la sentenza
pronunciata dal Giudice Saetta sarebbe stata cosi confermata, ma poi in
carcere era stato rassicurato da Madonia Giuseppe, Pippo Calò e forse Agate
Mariano che tutto sarebbe andato bene in Cassazione. Il collaboratore ha
riferito che il movente dell’omicidio del dott. Saetta risiedeva nel fatto
che il magistrato ucciso aveva già condannato gli esecutori materiali ed era
il candidato più accreditato a presiedere il giudizio di appello del
c.d.maxi-processo nel quale Madonia Francesco era già stato riconosciuto
colpevole- quale mandante- dello stesso omicidio ascritto al figlio. La
decisione di sopprimere il dottor Saetta era stata deliberata in
commissione non senza l’accordo di Francesco Madonia, il quale era imputato
quale mandante dell’omicidio nel maxiprocesso celebratosi l’anno precedente;
processo che sarebbe stato conosciuto in Appello proprio dal Giudice Saetta,
secondo l’ipotesi piu’ attendibile che fa la sentenza.
All’interno dell’organizzazione era poi consapevolezza diffusa che
l’omicidio era stato deliberato dall’organizzazione al massimo livello. Si
trattava, infatti, di un delitto che rientrava tra quelli che per la
rilevante posizione della vittima e per la risonanza pubblica del fatto
doveva essere deliberato dal massimo organo decisionale, la commissione
provinciale, di cui faceva parte, quale capomandamento, Madonia Francesco e,
con posizione di rilievo, Riina Salvatore, il quale all’epoca (1988) era
particolarmente influente a seguito dell’eliminazione del Bontate e dell’Inzerillo
e di altri appartenenti alla corrente avversa.
Francesco Di Carlo,
uomo d’onore della famiglia di Altofonte, rientrante nel mandamento di S.
Giuseppe Iato, diretto da Brusca Bernardo, ha ricoperto la carica di
consigliere, sottocapo ed anche rappresentante, ha riferito ai Giudici di
primo grado che Riina aveva maturato una personale avversione contro il
capitano Basile, che con le sue indagini era arrivato ad arrestare un suo
stretto congiunto, tale Giacomo Riina, che con altro boss, Giuseppe Leggio,
era emigrato in Emilia Romagna. Il Di Carlo ha riferito sugli ottimi
rapporti con Brusca e Riina intimamente legati tra loro tanto da essere “
unica persona” e di avere intensificato i rapporti con Riina negli anni
1971-1972, allorché lo aveva ospitato insieme alla moglie ed alla
primogenita di pochi mesi nella sua abitazione durante la latitanza.
Di Carlo riferiva che nell’omicidio del capitano Basile aveva avuto un ruolo
negativo Giovanni Brusca, figlio di Bernardo, per un errore del quale gli
inquirenti erano arrivati ad arrestare il terzetto Madonia - Puccio -
Bonanno. Brusca e Riina, rispettivamente padre e padrino di Giovanni Brusca,
si sentivano moralmente impegnati a salvare i tre, due dei quali
appartenenti al mandamento d Resuttana di cui era capo Ciccio Madonia, padre
di uno degli arrestati.
Da qui il particolare interesse ad aggiustare il processo, attività sulla
quale il collaboratore forniva numerosi particolari, nonostante l’evidente
difficoltà di condizionare un processo nel quale gli autori erano stati
pressoché sorpresi sul fatto.
Il collaboratore ha poi dichiarato di avere saputo da Capizzi Benedetto che
il magistrato era stato ucciso perché non aveva voluto collaborare
nonostante avvicinato da esponenti di “Cosa Nostra” di Agrigento con i quali
Riina era in intimi rapporti, tali Ferro Antonio e Di Caro Giuseppe, noti
personaggi.
Sui rapporti e le ragioni del solido legame tra il Riina, il Ferro e il Di
Caro il collaboratore forniva ancora analitiche spiegazioni.
Allo stesso modo il collaboratore riferiva degli strettissimi vincoli
esistenti tra Riina e Madonia Francesco, del figlio del quale Giuseppe,
Riina era stato padrino di mafia.
Sulla necessità che l’omicidio Saetta fosse stato deliberato dalla
commissione e sul fatto che vi avessero dovuto partecipare esponenti locali,
il Di Carlo confermava le dichiarazioni del Mannoia.
Il collaboratore dichiarava di avere saputo da Capizzi Benedetto che Saetta
era stato ucciso perché non aveva voluto collaborare, nonostante avvicinato
da esponenti di “cosa nostra” di Agrigento, con il quale il Riina era in
intimi rapporti ( Ferro Antonio e Di Caro Giuseppe), circostanza che l’aveva
molto meravigliato, conoscendo la notevole influenza di questi ultimi.
Sulle dichiarazioni del Di Carlo venivano sentiti, quali fonti di
riferimento ex art.195 c.p.p., tutte le persone dallo stesso menzionate
ovvero Di Carlo Giulio, Bernardo Brusca, Greco Leonardo e Capizzi
Benedetto. Costoro smentivano in gran parte le affermazioni del Di Carlo,
ma la Corte, analizzando queste dichiarazioni, perveniva alla conclusione
dell’assenza di “qualsivoglia apprezzabile valenza probatoria”di tutte le
fonti dirette. A riscontro positivo dell’affermazione del Di Carlo circa la
possibilita’ per lo stesso di mantenere contatti di ogni genere, anche
telefonici, con la Sicilia, da cui le informazioni che ha portato nel
processo, la Corte menziona la deposizione di Di Matteo Mario Santo e le
risultanze di una inchiesta amministrativa delle Autorità inglesi su episodi
di abuso nell’impiego del telefono nel carcere di Whitemoore.
Gaspare Mutolo,
già uomo d’onore della famiglia di Partanna Mondello, capeggiata da
Riccobono Rosario, ha riferito sulle iniziative di “Cosa Nostra” per
condizionare i processi che riguardavano i propri affiliati. Quanto al
processo per l’omicidio Basile, il collaboratore ha dichiarato che
l’ufficiale stava indagando su un traffico di droga che coinvolgeva persone
di Palermo e Bologna, fra i quali Pino Leggio e Giacomo Riina. Ha chiarito
che la preoccupazione di Riina era quella di bloccare le indagini per
l’omicidio del capitano, precisando che l’omicidio dell’Ufficiale era stato
deciso da Riina e dalla corrente maggioritaria a lui vicina, con esclusione
della fazione avversa rappresentata da Riccobono, Bontate ed Inzerillo.
Anche il Mutolo ha riferito dei tentativi di avvicinamento nei confronti del
Presidente Aiello (tramite tali Mineo Antonio di Bagheria e Carlo Castronovo
che curava la proprietà del Magistrato), il quale si sarebbe liberato dal
processo disponendo una perizia sulle scarpe degli imputati.
Si legge, ancora, in motivazione che Mutolo aveva appreso da diversi
detenuti in carcere, tra cui Bagarella Luca, che il dottor Saetta era stato
ucciso perche’ aveva condannato i tre ragazzi. Costui inoltre avrebbe
commentato: “Si colpisce uno perche’ la cosa venga capita anche da altri
dieci- venti”.
Il collaborante ha confermato l’interesse di “ cosa nostra” a condizionare
l’esito del c.d. maxi-ter, attesa la rilevanza strategica per
l’organizzazione di un’ eventuale smentita processuale del c.d. teorema
Buscetta circa la dibattuta questione della responsabilità della “
commissione”.
Spatola Rosario,
affiliato fin dal 1972 alla famiglia mafiosa di Campobello di Ma zara, ha
dichiarato che –tradizionalmente- “cosa nostra” aveva sempre tentato di
condizionare l’esito dei processi a carico dei propri affiliati, con
interventi nei confronti dei magistrati fin dalla fase istruttoria e
successivamente in quella dibattimentale. Dalle sue ulteriori dichiarazioni
venivano tratte conferme di quanto gia’ acquisito con le propalazioni degli
altri collaboratori.
La motivazione di primo grado passa, quindi, ad illustrare le risultanze
dibattimentali relative agli accertamenti su fatti e circostanze sulla cui
base ritenere realizzato il tentativo di avvicinamento di Giudici popolari e
togati; deposizione Gentile, Inglima, Saia; analisi della sentenza
assolutoria per insufficienza di prove pronunciata dalla Corte di Assise
presieduta dal Giudice Curti Giardina; deposizione del Giudice Camerata
Scovazzo, Giudice a latere che pronunciò l’ultima sentenza di merito di
condanna; lettere riservate dei Giudici di quest’ ultimo processo.
Nel successivo capitolo ( pag.148 I°), la Corte ricostruisce le vicende
relative alla designazione del presidente del giudizio di Appello del
cosiddetto maxiprocesso 1, per dimostrare come vi fosse un doppio ed
ulteriore stringente interesse di Riina Salvatore e di Madonia in quel
processo imputati anche di essere i mandanti dell’omicidio del capitano
Basile. Dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte di Assise
di Appello presieduta dal Dott. Scaduti risulta che alla data del 25
settembre 1988, giorno dell’omicidio del Presidente Saetta, Riina Salvatore
e Madonia Francesco erano imputati appellanti nel c.d. “maxi 1” quali
mandanti dell’omicidio Basile. Interesse era che quel Collegio non fosse
presieduto dal dottor Saetta, sia perchè questi aveva già conosciuto del
fatto, condannando gli esecutori materiali, sia perchè la condanna di Riina
e Madonia come mandanti avrebbe costituito la conferma del cosiddetto
teorema Buscetta, che proprio in quel processo si e’ affermato e che
sottendeva il dato della unitarieta’ di “Cosa Nostra” e delle collegialita’
delle decisioni in ordine agli omicidi eccellenti.
L’accertamento giudiziario dell’ identità dei mandanti dell’omicidio del
capitano Basile sarebbe stata la definitiva conferma della credibilita’ dei
primi pentiti di mafia Buscetta e Contorno.
La sentenza dei Giudici di primo grado si sofferma sulle vicende che avevano
portato il dottor Saetta a presiedere la I Sez. della Corte di Assise di
Appello di Palermo contro la sua volonta’ e come fosse di dominio pubblico
negli ambienti giudiziari palermitani, che il dottor Saetta sarebbe stato
designato a presiedere il maxiprocesso in Appello. Vengono riportate per
esteso le deduzioni che il dott. Saetta aveva presentato alla proposta di
variazione tabellare per essere assegnato ad una Sezione della Corte di
Appello piuttosto che alla Sezione della Corte di Assise di appello (vedi a
pag.152), soprattutto laddove il magistrato evidenziava di essere stato per
due anni a Caltanissetta e di avere presieduto la Corte di Assise di
Appello e trattato il processo per la strage Chinnici.
Circostanza che la Corte ritiene accertata in base ad una testimonianza
raccolta in primo grado dal figlio del magistrato ucciso e da un appunto
manoscritto rinvenuto nell’agenda dello stesso magistrato dall’esame del
procedimento di assegnazione dei processi alle varie Corti di Assise, che
faceva prevedere l’assegnazione del maxi alla I Sez. di cui era Presidente
il dottor Saetta.
Tutto cio’, malgrado le contrarie affermazioni rese a dibattimento dal
presidente della Corte di Appello del tempo dottor Conti, la cui deposizione
è stata ritenuta non immune dal sospetto di essere stata condizionata dal
timore di apparire moralmente responsabile di una designazione non gradita
dall’interessato, che poteva averne oggettivamente determinato l’uccisione
con finalita’ preventiva.
Un ruolo significativo nell’economia di questa parte della decisione, assume
l’analisi degli elementi che inducono la Corre a ritenere che
l’organizzazione mafìosa era intervenuta sui componenti il Collegio
presieduto dal dottor Saetta nel processo Basile, costringendo lo stesso ad
esercitare con autorevolezza i suoi poteri presidenziali per giungere ad una
decisione conforme alle risultanze processuali.
Altro passaggio centrale della sentenza e’ rappresentato dalla sintesi delle
dichiarazioni del collaboratore Angelo Siino (pag.172), personaggio
ben noto alle cronache giudiziarie e giornalistiche, dopo averne ricostruito
il ruolo nell’ambito dell’organizzazione, definito in efficaci termini
giornalistici, il ministro dei lavori pubblici di “Cosa Nostra”, la sentenza
ne ricostruisce la deposizione.
In sostanza, Siino, che per le sue mansioni era intimo di tutti i capi di
“Cosa Nostra”, si occupava della gestione degli appalti fino al 1991, tant’è
vero che ha dichiarato che nel nisseno era stato cooptato da Giuseppe
Madonia il quale gli aveva dato l’incarico di supervisore di tutti gli
appalti a Caltanissetta.
Ha dichiarato di avere conosciuto Provenzano, Bernardo Brusca, Di Maggio,
Giovanni Brusca, Geraci e Farinella (pag.175). Proprio il rapporto
fiduciario instaurato con Giuseppe Madonia gli aveva consentito di essere
messo al corrente di tutte quelle che erano le evoluzioni nella famiglia
mafiosa di Caltanissetta ed Enna.
Il Siino ha confermato che su pressione dei vertici palermitani
dell’organizzazione, la componente di Agrigento, avente a capo Giuseppe Di
Caro, aveva tentato di intervenire sul Giudice Saetta attraverso i parenti
di Canicattì di quest’ultimo.
Fallita l’operazione era scattata la successiva fase di vendetta affidata
sempre agli agrigentini e precisamente al braccio armato del Di Caro,
costituito dai fratelli Ribisi, dei quali non gli era stato fatto il nome
dei singoli partecipanti. Peraltro costoro, nel momento dell’esecuzione,
avevano commesso l’errore di compiere l’omicidio in territorio di
Caltanissetta, provocando così le ire e le rimostranze del capo della
provincia nissena, Giuseppe Madonia.( vedi pag.188).
Tuttavia il Madonia, pur contrariato, non aveva potuto assumere alcuna
iniziativa a questo proposito, essendo chiaro che l’omicidio era stato
ordinato dall’alto e cioè da Riina e dal vertice di “Cosa Nostra”
palermitana. Il Siino ha poi riferito dei frequenti e stretti rapporti nel
periodo 87,88,89 tra Di Caro e Salvatore Riina ed i corleonesi in genere,
precisando che il personaggio che assicurava il collegamento, il messaggero
ufficiale che si occupava dei rapporti con la provincia di Agrigento era
Giovanni Motisi.
Anche Siino ha ribadito il fortissimo interessamento di “Cosa Nostra” al
processo perchè vi erano coinvolti personaggi di altissimo rilievo dell’
organizzazione.
Si erano usati tutti i sistemi possibili per avvicinare i Giudici di tutti i
gradi, compresa la Cassazione, con un particolare interessamento da parte
dei noti cugini Salvo.
La sentenza pronunciata dal Giudice Saetta veniva dopo diversi annullamenti;
sarebbe stata verosimilmente ben motivata, sicchè sarebbe diventata
sicuramente irrevocabile.
Da ciò derivava una grande rabbia di “Cosa Nostra” contro il Giudice.
Riferiva il Siino della sua conoscenza con la famiglia Madonia e dei solidi
rapporti tra Giovanni Brusca e i figli del Madonia, in particolare Nino. I
rapporti tra Madonia ed il Riina erano consolidati, intensi e diversificati
e vi erano solidi rapporti tra Giovanni Brusca ed i suoi figli.
In particolare, Madonia Francesco era un esponente di vertice di “cosa
nostra” così come il figlio Nino il quale, dopo l’arresto del padre, gli era
subentrato nella gestione degli affari del mandamento di Resuttana.
La sentenza cita ancora, a proposito di questo collaboratore, i riferimenti
ai tentativi di “Cosa Nostra” di condizionare tutti i maxiprocessi di
Palermo e delle variegate strategie di avvicinamento di Giudici togati e
popolari. L’omicidio in questa prospettiva era l’extrema ratio.
L’impegno di “Cosa Nostra” per aggiustare il processo Basile derivava,
anche per Siino, dal fatto che i tre imputati erano stati arrestati perché
Giovanni Brusca non si era presentato puntuale all’appuntamento con la
macchina per far fuggire i tre autori del delitto. Da qui l’impegno
aggiuntivo dell’organizzazione dei vertici, che ci sentivano responsabili di
avere determinato la condanna certa dei tre. Proprio i Brusca erano per
questo i più impegnati con i Salvo.
Ulteriore contributo nel processo di primo grado veniva fornito dal
collaboratore Leonardo Messina.( pag.205), la cui deposizione viene
giudicata dalla Corte di primo grado come assai rilevante.
Il Messina, anzitutto, ha illustrato con dovizie di particolari, secondo
quanto riporta la sentenza, le ragioni della sua approfondita conoscenza
degli uomini di “Cosa Nostra” agrigentina. Il collaboratore ha dichiarato
che nel 1988 il rappresentante della provincia di Agrigento era Giuseppe Di
Caro e quello della provincia nissena Giuseppe Madonia. Egli ha illustrato
cause e circostanze della sua approfondita amicizia con Gioacchino Ribisi,
uomo d’onore di Palma di Montechiaro e della sua conoscenza di numerosi
fratelli di quest’ultimo, tra cui Rosario, rappresentante per un periodo
della famiglia di Palma. Il Messina ha illustrato cause e sviluppi della
spaccatura di quella famiglia, quella di Palma, in due fazioni contrapposte:
da una parte il gruppo facente capo ai Ribisi, gli Allegro, Cocò Brancato e,
dall’altra, Angelo Bordino, Pasquale Savaia ed altri. Ha ricordato che
Pietro Ribisi non aveva potuto assumere la qualita’ di uomo d’onore per la
regola vigente in “Cosa Nostra” per cui non potevano far parte
dell’organizzazione più di due fratelli, tant’è che la presenza di Rosario,
Ignazio e Gioacchino costituiva già una deroga. Ma Pietro Ribisi aveva
peraltro avuto un ruolo operativo nelle attivita’ criminose della famiglia
agrigentina e con Montagna Michele, con Coco Brancato, costituiva il braccio
armato di Giuseppe Di Caro.
Il collaboratore ha raccontato di avere partecipato ad alcuni episodi
delittuosi con i Ribisi e che Gioacchino gli aveva confidato di avere
commesso circa centocinquanta omicidi e che era sua abitudine precostituirsi
un alibi in occasione di ogni delitto.
Sull’omicidio Saetta, secondo la Corte, il Messina aveva fornito un
contributo di grande importanza in quanto, per sua ammissione, era stato
preavvisato da Gioacchino Ribisi di mettersi a disposizione dei fratelli
incaricati dell’omicidio del Giudice Saetta, nel caso costoro ne avessero
avuto necessità.
Tale disponibilita’ doveva consistere nell’approntare vie di fuga nel
territorio di sua competenza, sempre in caso di necessità, anche perché il
Messina disponeva di un territorio sito in Serradifalco, lungo una strada
che corre parallela allo scorrimento veloce Caltanissetta-Agrigento e ciò
era noto ai Ribisi. Gioacchino Ribisi gli aveva in particolare chiesto di
mettersi a disposizione del fratello Pietro, spiegandogli che il Giudice
Saetta doveva essere ucciso perchè non si era voluto piegare in relazione al
processo per l’omicidio del capitano Basile.( non si era voluto calare) –pag.220-
Ha precisato di essere a conoscenza ancora che tale Ferraro Salvatore,
ambasciatore di Giuseppe Madonia, aveva un rapporto di lavoro fittizio, in
relazione ad un procedimento per misure di prevenzione, proprio con il
cognato del magistrato, tale Pantano, che operava nel settore farmaceutico a
Canicattì.
Dopo l’omicidio del Giudice, Gioacchino Ribisi gli aveva confidato di avere
conservato il biglietto del traghetto, che aveva mostrato agli inquirenti
per documentare il suo asserito viaggio in Germania e che gli esecutori
materiali del delitto erano stati il fratello Pietro, Michele Montagna e
Coco Brancato.
Ha riferito il Messina Ribisi Gioacchino gli aveva pure chiesto di farlo
incontrare con Giuseppe Madonia perche’ era sua intenzione denunciare il Di
Caro per la violazione delle regole di “Cosa Nostra” per due ragioni: 1)
sebbene l’ordine della “regione” prevedesse che l’omicidio del Giudice
dovesse essere seguito in territorio di Canicattì, invece il Di Caro stesso
aveva dato ordine ai suoi di eseguirlo appena uscito da detto Comune e
infatti il delitto risulta eseguito in territorio di Caltanissetta, anche
se a brevissima distanza da quello di Agrigento. 2) l’ordine era stato
trasmesso dal Di Caro tramite il figlio Salvatore Di Caro, nonostante questi
non rivestisse la qualità di uomo d’onore. Anche Guarneri Diego e il Ferraro
gli avevano successivamente confermato il movente dell’omicidio. L’incarico
era stato dato al Di Caro in base ad una precisa regola di “Cosa Nostra”,
essendo il Giudice nativo proprio di Canicattì ed “era la sua gente che lo
doveva punire” e pertanto l’incarico non poteva che essere dato al Di Caro
che della famiglia di quel paese era il rappresentante. Il Di Caro tuttavia,
per non compromettersi troppo, aveva dato ordine di eseguire l’omicidio
fuori territorio, per l’esigenza di “scaricarsi le responsabilità da dentro
Canicattì” e far “ricadere la colpa su altra provincia” (pag.222).
Ha precisato Messina Leonardo che non aveva potuto parlare con Madonia
dell’omicidio del magistrato perche’ sarebbe incorso in conseguenze
sanzionatorie per essersi messo a disposizione dei Ribisi senza
autorizzazione del suo rappresentante provinciale.
Ha confermato che un omicidio come quello del Giudice Saetta non poteva
essere eseguito senza una specifica e preventiva deliberazione della
commissione regionale, alla quale aveva sicuramente partecipato il Madonia,
ignorando peraltro quali fossero state le conseguenze della violazione
consumata dal Di Caro.
Il quadro derivante dalle sintetizzate dichiarazioni, ampiamente riprodotte
in motivazione, viene integrato dal resoconto di ulteriori dichiarazioni
testimoniali anche di ufficiali di Polizia Giudiziaria autori di indagini a
riscontro.
La sentenza si sofferma anzitutto sulle interferenze nell’attivita’ del
Giudice Saetta gia’ attuate dal Di Caro in favore dei noti fratelli
Salvatore e Michele Greco, imputati della strage in cui aveva perso la vita
il Consigliere Istruttore di Palermo dottor Chinnici, processo trattato a
Caltanissetta dallo stesso dottor Saetta. Sul punto hanno riferito il figlio
del magistrato, Roberto Saetta, e gli ufficiali dei Carabinieri Raffaele
Imondi e Capriati Pasquale, gia’ comandanti la Compagnia Carabinieri di
Canicatti’. Successivamente la Corte passa in rassegna gli elementi che
l’hanno indotta a ritenere che i movimenti del magistrato prima del delitto
fossero spiati e controllati, tenuto conto della contiguità tra l’immobile
dei Guarneri che gestivano un magazzino di prodotti agricoli e l’abitazione
dei Pantano.
Altri argomenti vengono dedicati ai riscontri e alle affermazioni secondo
cui l’autovettura utilizzata per il delitto era stata sottratta agevolmente
poiche’ era stata ricoverata in precedenza in un’autofficina nella quale
lavorava Ribisi Ignazio che aveva approfittato dell’occasione per
stampare una chiave falsa.
Altro riscontro alle dichiarazioni di Messina veniva individuato
nell’esibizione da parte del Gioacchino Ribisi ai Carabinieri ai tempi delle
prime indagini di un biglietto del traghetto che si presentava immacolato e
negli elementi che inducevano a ritenere la falsita’ dell’alibi stesso.
La Corte si sofferma quindi ad analizzare le testimonianze di quanti
avevano avuto un ruolo in tentativi di avvicinamento del magistrato
rilevando in proposito che trattandosi in molti casi di testimonianze di
familiari della moglie del Giudice, per la delicatezza degli argomenti in
relazione al movente del duplice omicidio, dette testimonianze non potevano
non dare luogo a remore e disagio morale per le persone chiamate a deporre
sul punto in relazione a possibili profili di responsabilita’ morale per
l’omicidio delle stesse persone.
Reticente -in particolare- veniva ritenuta la deposizione di Pantano
Giuseppe, cognato del Giudice ucciso, per cui veniva ordinata la
trasmissione dei verbali relativi al Procuratore della Repubblica per il
delitto di falsa testimonianza.
Cosi’ del resto come in precedenza si era ordinato per i verbali delle
dichiarazioni rese dal presidente della Corte di Appello Carmelo Conti.
La fase esecutiva del delitto veniva ricostruita dalla Corte attraverso le
dichiarazioni di altri collaboratori di Giustizia: Giuseppe Benvenuto,
Giovanni Calafato, Gioacchino Schembri.
Da confidenze rivolte ai collaboratori dagli stessi protagonisti del
delitto, i primi avevano appreso che autori erano stati materialmente i già
menzionati Nicola Brancato, Michele Montagna e per quanto di interesse
Pietro Ribisi su mandato dei palermitani e che il movente era stato,
appunto, il diniego del magistrato di partecipare all’aggiustamento del
processo contro gli autori dell’omicidio dell’ufficiale dei Carabinieri.
Il via era stato dato dall’interno della casa dei Guarneri, che abitavano
nei pressi della casa della famiglia della moglie del magistrato; costoro
avevano visto uscire, o uomini di questa famiglia, avevano visto uscire il
magistrato e così avevano dato il via all’operazione.( Benvenuto, pag.246).
La consumazione dell’omicidio in territorio di Caltanissetta aveva creato
problemi, sempre secondo quest’altra batteria di collaboratori, al padrino
Peppe Di Caro. Gioacchino Ribisi era solito vantarsi con loro dell’alibi che
si era precostituito acquistando un biglietto del traghetto.
Calafato Giovanni ha riferito di avere appreso, dopo l’omicidio del Giudice,
nel corso di un colloquio con Antonio Gallea e Peppe Montanti che il dott.
Saetta era stato ucciso per mano dei palmesi (Cola Brancato, Pietro Ribisi e
Pietro Giganti), su richiesta dei canicattinesi insieme a Michele Montagna,
per fare un favore ai palermitani. Le dichiarazioni dei suddetti
collaboratori venivano riscontrate con le testimonianze di ufficiali di
Polizia operanti nel territorio agrigentino nel corso degli anni ‘80,
dichiarazioni utili a ricostruire il contesto criminoso in termini conformi
alle propalazioni dei diretti partecipanti, nonchè in base alle sentenze
irrevocabili acquisite e riguardanti, appunto, le diverse vicende criminali
che avevano interessato l’agrigentino. Vengono riassunte a questo proposito
le dichiarazioni del capitano Felice Ierfone e le risultanze della sentenza
pronunciata dal Tribunale di Agrigento nel procedimento a carico di Allegro
Francesco + 16, nonchè le risultanze della sentenza 23 luglio 1987 del
Tribunale di Agrigento, entrambe irrevocabili.
Ricostruite analiticamente le vicende conflittuali della famiglia mafiosa di
Palma di Montechiaro e dopo essere giunti alla conclusione della perfetta
corrispondenza tra le dichiarazioni rese in questo procedimento dai vari
Benvenuto, Calafato, Messina, Schembri, con le dichiarazioni rese dagli
stessi e le risultanze istruttorie fatte proprie in sentenze irrevocabili,
la sentenza dei primi Giudici dedica uno specifico capitolo alla valutazione
di attendibilita’ dei collaboratori di Giustizia pervenendo alla conclusione
dell’attendibilità degli stessi sia sotto il profilo intrinseco che sotto
quello estrinseco e dedicando uno specifico argomento alla caratteristica di
dichiarazioni de relato posseduta da molte delle dichiarazioni degli
stessi, verificando singolarmente e in concreto le singole dichiarazioni
accusatorie con circostanze esterne tali da convalidarle. Con particolare
riferimento alle dichiarazioni di Messina Leonardo, la Corte evidenzia
come le stesse -contenendo la confessione di Messina Leonardo di essersi
messo a disposizione dei fratelli Ribisi, e segnatamente di Pietro, per ogni
necessità nella fase ante delictum- comportavano una sostanziale
autoaccusa che trasformava la dichiarazione in una sostanziale autochiamata
in correità.
Uno specifico riscontro alle dichiarazioni di Calafato, Benvenuto e Schembri
derivava dalle emergenze balistiche dalle quali risultava che l’arma del
delitto era stata o un mitra M l2 o altro mitra, o un mitra Stern inglese (
pag. 334).
In effetti i collaboratori avevano puntualmente riferito della
disponibilita’ di armi corrispondenti al primo e al terzo tipo da parte del
gruppo Ribisi.
Sempre con riferimento al giudizio di attendibilità dei collaboratori la
sentenza si preoccupa di confutare le argomentazioni difensive relative
all’impossibilita’ che il Montagna, sorvegliato speciale, potesse avere
partecipato al delitto, desumendone da ciò la complessiva infondatezza della
ricostruzione basata su quelle dichiarazioni.
A questo proposito la sentenza osserva che dagli accertamenti svolti era
emerso che nonostante la sua condizione di sorvegliato speciale all’epoca
del delitto, il Montagna non era affatto sottoposto a stringenti controlli
serali quantomeno in ore, appunto, serali e notturne, il che rendeva
possibile, secondo la deduzione che se ne fa, al Montagna partecipare al
gruppo di fuoco predesignato per l’azione.
Dopo aver trattato ampiamente della convergenza delle dichiarazioni rese dai
collaboratori e del reciproco riscontro con ampi richiami di Giurisprudenza
sui criteri di valutazione delle chiamate plurime, la Corte si diffonde
lungamente su un episodio dell’attivita’ di indagine che l’aveva impegnata
in modo imprevedibile nel corso dell’ultima parte dell’attivita’
istruttoria.
L’episodio si riferisce alla ricostruzione dibattimentale delle
informazioni confidenziali fornite dagli ufficiali dell’Arma dei
Carabinieri Petronio e Colletti da due pregiudicati, tali Claudio
Cusumano e Palmeri Salvatore, aventi per oggetto gli autori e le
modalita’ del furto della BMW usata per commettere il delitto.
L’approfondimento dell’episodio sollecitato dalla difesa Ribisi perche’
idoneo a sollevare dubbi sulla ricostruzione del modo in cui, secondo i
collaboratori, il commando omicida era venuto in possesso dell’autoveicolo,
metteva in luce, secondo la Corte, una evidente carenza nella trasmissione
di notizie rilevanti per l’Autorita’ Giudiziaria nei momenti successivi
all’omicidio.
La questione, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, subiva uno sviluppo
notevole e finiva con l’occupare quasi un terzo dell’intera motivazione.( da
pag.359 in poi).
Il teste Colletto Mariano, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri in
servizio ad Agrigento, ha riferito di avere acquisito informazioni
confidenziali da Cusumano Claudio il quale gli aveva detto che l’autovettura
BMW sottratta al Guggino era stata asportata da tale Gambino Pietro, poi
ucciso, il quale l’aveva portata a Canicattì seguito dal Cusumano a bordo di
una Vespa. Il furto era stato commissionato da tre palermitani, uno dei
quali abitante a Canicattì. Il furto era avvenuto in data 17.9.1998. Il
teste disponeva di una relazione di servizio del 10 ottobre 1998.
Venivano sentiti direttamente il Cusumano ed anche il Palmeri che
deponevano in modo confuso e contraddittorio, nella sostanza negando quanto
riferito de relato dai due ufficiali dell’Arma.
Veniva interrogato l’appuntato Antonio Muratore, il quale riferiva sulle
indagini di archivio relative alla presenza agli atti dei documenti
richiamati nella posizione dei due ufficiali, l’appunto datato 26.11.88 a
firma dei due, Petronio e Colletto, non risultava nell’archivio del Comando,
nel fascicolo relativo all’omicidio Saetta.
Veniva svolto un confronto tra Palmeri e Cusumano nel quale quest’ultimo
dichiarava di non conoscere il primo.
Dal confronto e in particolare dalle dichiarazioni del Palmeri emergeva che
i due si erano più volte recati a Palma di Montechiaro, che probabilmente in
un’ occasione il Cusumano aveva proposto all’altro di trasportare una BMW
rubata da San Leone a Palma di Montechiaro in epoca prossima al 25 settembre
1988.
Venivano nuovamente esaminati i due sottufficiali Colletto e Petronio sugli
atti a loro firma, al termine di un convulso esame nel corso del quale i due
testimoni si contraddicevano, si mostravano reticenti e non riuscivano a
dare convincenti spiegazioni su tutta una serie di circostanze attinenti
alle informazioni ricevute dal Cusumano e dal Palmeri, emergeva tra l’altro
che l’appunto 26.11.88 in possesso dei due ufficiali non era agli atti e
cosi pure l’altro appunto in cui si riferiva delle confidenze del Palmeri
(risentito in carcere dove era stato nel frattempo condotto), senza che di
questa circostanza si desse in alcun modo atto in alcun documento ufficiale,
all’esito di tutto veniva disposto un nuovo esame dei collaboratori Calafato
e Benvenuto. Per altro verso venivano acquisite informazioni sui periodi di
detenzione del Benvenuto, del Calafato e del Cusumano Sergio, fratello di
Claudio, e disposta l’audizione del generale Catalano e del colonnello
Pandolfo, al tempo diretti superiori dì Petronio e Colletti. Calafato
confermava di avere commentato con Antonio Gallea l’omicidio di Pietro
Gambino, ucciso dai Ribisi per essere stato colui che aveva rubato
l’autovettura usata per il delitto e quindi per non lasciare testimoni.
Avevano poi commentato le notizie di stampa che riferivano su questo
omicidio, mettendolo in collegamento con l’omicidio Saetta.
A proposito dei fratelli Cusumano confermava che costoro gli risultavano in
confidenza con mafiosi e in particolare diceva di avere saputo da Claudio
Cusumano dell’esistenza dei rapporti di conoscenza di quest’ultimo con
Pietro Ribisi.
Della vicinanza di Cusumano a “Cosa Nostra” aveva appreso da Peppe Pullara,
come pure aveva appreso da Gallea che Cusumano era vicino agli uomini del
gruppo avverso e quindi a “Cosa Nostra” e che l’omicidio del Gambino era
sicuramente opera dei Ribisi, in particolare di Gioacchino. Anche il
Benvenuto, riesaminato, forniva elementi sulla vicinanza dei fratelli
Cusumano agli uomini di “Cosa Nostra”, in particolare ai Ribisi.
Si dava infine contezza in sentenza del risultato del nuovo esame del
generale Catalano, all’epoca del delitto comandante del Gruppo Carabinieri
di Agrigento.
Dagli ampi e testuali brani dell’esame riportato in sentenza e’ possibile
desumere che la pista Palmeri - Cusumano, autori del furto della BMW, non è
sta oggetto di puntuale rapporto all’Autorita’ Giudiziaria. La ragione
addotta dal teste era quella di una sottovalutazione errata delle
circostanze emerse in quel momento.
Sempre sul medesimo argomento venivano sentiti il dirigente della Questura
di Caltanissetta del tempo, dottor Dodaro, incaricato di una indagine
storico - documentaria su quanto risultante agli atti della Questura di
Caltanissetta nei confronti dei personaggi coinvolti nella vicenda del furto
della BMW, a partire dalla propalazione di Palmeri e Cusumano, nonche’ quali
fonti di riferimento Pullara Giuseppe, Gallea Antonio e Brancato Giuseppe.
Sempre sugli stessi temi veniva esaminato il tenente-colonnello Gandolfo, il
quale riferiva sulle attività e sugli incarichi attribuiti ai vari ufficiali
del Gruppo di Agrigento al tempo dell’omicidio Saetta; forniva, in base a
quanto riportato in sentenza, dichiarazioni difformi da quelle rese dal
generale Catalano, piu’ vicine a quelle rese da Petronio e Colletto.
Venivano riesaminati il Cusumano e il Palmeri, la vedova di Gambino Pietro,
Traversa Grazia, il dottor Filippo Nicastro, che all’epoca si era occupato
delle indagini sull’omicidio di Gambino Pietro. Il funzionario riferiva che
in base alle prime indagini era stata formulata l’ipotesi investigativa che
Gambino fosse stato coinvolto in un furto di una BMW utilizzata per
l’omicidio Saetta e che avendo saputo poi che l’autovettura era servita per
la commissione di un fatto eclatante avesse voluto sfruttare
quell’ opportunita’ come arma di ricatto economico nei confronti del
committente o comunque per entrare in qualche organizzazione.
Da questa complessa e tormentata attivita’ istruttoria, scaturita dagli
appunti redatti dai marescialli Colletto e Petronio a seguito delle
confidenze ricevute dai predetti Cusumano Claudio e Palmeri Salvatore, la
Corte traeva le conclusioni riportate nelle ultime pagine della motivazione.
I primi Giudici pur stigmatizzando assai criticamente le risposte reticenti
ed evasive con cui i protagonisti della vicenda avevano cercato di spiegare
le condotte più volte qualificate come non ortodosse, osservavano che alcuni
elementi valorizzabili e desumibili dalla pure equivoca vicenda, lungi dal
disarticolare il quadro probatorio delineatosi in esito alla istruzione
dibattimentale svolta fino a quel punto sulla scorta di ben piu’ limpida
attivita’ investigativa, finivano con il corroborare il quadro probatorio
gia’ acquisito. Di questa conclusione veniva fornita giustificazione
mediante una ricostruzione ragionata delle apparentemente confuse, caotiche
e quindi indeterminate e imprecise propalazioni dei diversi soggetti sentiti
sulla vicenda riguardante il furto della BMW e l’omicidio di Pietro Cambino,
posto in collegamento con questo episodio.
Secondo la Corte, indipendentemente dalla possibilità di offrire una
ricostruzione positivamente favorevole all’assunto accusatorio dalle
emergenze processuali sull’omicidio Gambino, l’eventuale coinvolgimento del
Cusumano Claudio nel furto della BMW non appariva affatto incompatibile con
il quadro probatorio delineatosi a carico del Ribisi Pietro e del fratello
Gioacchino, anche in ordine a tale fare prodromica all’omicidio e in
relazione al ricovero di quella autovettura nell’officina dello Schembri,
atteso che erano emersi rapporti, peraltro non di semplice conoscenza, ma
probabilmente operativi tra i fratelli Cusumano e ambienti della
crimìnalita’ organizzata palmese con particolare riferimento al gruppo
facente capo ai Ribisi e quindi a “Cosa Nostra”.
Ancora, secondo la Corte, in base all’istruttoria dibattimentale, gli
accertati rapporti tra il Cusumano e il Gambino, se adeguatamente correlati
ai significativi elementi raccolti in ordine alle loro contiguita’ con
personaggi inseriti in un contesto criminoso di sicura matrice mafiosa, non
consentivano di escludere che in quel segmento finale della condotta
esecutiva del furto dell’autovettura BMW potessero in qualche modo essere
stati coinvolti soggetti diversi, non dotati di particolare e qualificato
spessore criminoso come il Gambino, il quale potrebbe essere stato
successivamente eliminato perchè ritenuto poco affidabile e quindi
pericoloso per l’organizzazione mafiosa.
Conclusione che la stessa Corte riconosce non suffragata da univoci e
incontrovertibili elementi di riscontro senza che ciò potesse, tuttavia, per
i Primi Giudici, produrre incompatibilita’ logico - probatoria con la tesi
ricostruttiva accolta.
Un ultimo commento, infine, la Corte spende sull’argomento difensivo circa
un preteso contrasto tra due affermazioni del Benvenuto in due momenti
diversi e precisamente tra l’affermazione dello stesso di avere ricevuto la
confidenza del Nicola Brancato di essere stato autore del furto della BMW e
il commento attribuito al capomafia Virone in cella, secondo cui Gambino era
stato ucciso perchè accusato del furto della BMW.
Questa apparente contraddizione, secondo la Corte, non era a tale, le due
affermazioni non erano tra loro incompatibili avendo in entrambi i casi il
Benvenuto riferito de relato, ma un caso da parte di un soggetto che
esponeva una tesi non argomentata e nell’altro la confessione dell’autore
del fatto materiale, osservando comunque nel merito che le due tesi si
integravano tra loro.
In ultima istanza per la Corte di primo grado, il complesso indiziario, per
la certezza dei fatti e per la loro univoca significazione, avrebbe
raggiunto la soglia della rilevanza della prova certa, essendo fallito il
tentativo di screditare i collaboratori attraverso una pista alternativa
lungo il percorso Gambino - Cusumano - Palmeri, essendo ragionevolmente
insostenibile, sulla base degli elementi di giudizio, ipotesi investigative
e moventi alternativi.
Sulla base di queste considerazioni la Corte infliggeva inflitto a tutti gli
imputati, per i reati ad essi iscritti, la pena dell’ergastolo con
isolamento diurno per dodici mesi, pene accessorie, tra cui la pubblicazione
della sentenza mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Palma di
Montechiaro e Palermo, pubblicazione sui maggiori quotidiani regionali,
oltre alle misure di sicurezza.
Tutti gli imputati venivano
infine condannati al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese
processuali in favore delle costituite parti civili, che nel giudizio di
primo grado risultavano essere i prossimi congiunti del magistrato, del
figlio Stefano, moglie e i due figli superstiti e quindi i Comuni di
Palermo, Palma di Montechiaro, Canicattì, la provincia di Palermo, la
regione Sicilia, la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero
della Giustizia.
Al Ministero della Giustizia Pantano Luigia Saetta, a Saetta Roberto e
Gabriella veniva riconosciuto il diritto ad una provvisionale.
*************
Gli imputati, tra cui Riina Salvatore, proponevano appello a mezzo dei
rispettivi difensori. Nelle fasi finali del giudizio avanti la Corte di
Assise di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, la posizione di
Riina veniva separata per avere il Riina rinunciato entro il termine
stabilito dalla legge al rito abbreviato speciale, richiesto all’udienza del
9 giugno 2000, contrariamente agli altri due imputati per i quali la revoca
della richiesta di rito abbreviato e di decisione allo stato degli atti con
l’utilizzabilità di quelli contenuti nel fascicolo del P.M. è stata tardiva
ed ha reso necessaria la ripresa del procedimento, dopo la sospensione per
incidente di costituzionalità (ordinanza 5 luglio 2000 in atti), secondo le
regole dell’art.4 ter della legge 5 giugno 2000 n. 144, convertito nella
legge 4/2001. (pag,28 e 29).
L’atto di appello e lo
svolgimento del giudizio di secondo grado
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello l’imputato Riina
Salvatore il cui difensore -nei motivi tempestivamente depositati- lamentava
che la Corte di Assise di Caltanissetta avrebbe dovuto assolvere Riina
Salvatore da tutti i reati a lui ascritti per non averli commessi.
Secondo la difesa, infatti, “i
Giudici della Corte di Assise di Caltanissetta hanno affermato la penale
responsabilità di Riina in ordine ai reati contestati fondando il loro
giudizio su mere ipotesi e sulle fantasiose asseverazioni dei c.d.
collaboratori di giustizia.
Sembra a questa difesa che il ragionamento motivazionale seguito dai Giudici
della Corte non sia giuridicamente corretto e sfugge all’onere della prova
postulata dal nostro sistema processuale.
Prima di entrare nel merito della critica alla impugnata sentenza,
ricordiamo a noi stessi che Riina è stato condannato perché ritenuto
mandante dell’omicidio del Presidente Saetta in concorso con Madonia
Francesco.
E’
bene ricordare che sulla causale del delitto e, quindi, sul mandato ad
uccidere, i Giudici di Caltanissetta hanno ritenuto di ravvisarla nel fatto
che il Presidente Saetta aveva mostrato di non essere “avvicinabile” per
“l’aggiustamento” del processo
Per l’omicidio del Capitano Basile che vedeva imputati per tale delitto
Bonanno Armando, Puccio Vincenzo e Madonia Giuseppe, figlio di Madonia
Francesco attuale imputato in questo processo.
A
parte al fatto che su tale causale non e stato provato niente, come potrà
dimostrare la difesa di Madonia Francesco e che i Giudici della Corte di
Assise supportano la motivazione soltanto su mere congetture e fantasiose
allegazioni, vi è da dire che in questa ridda di congetture e in questo
carosello di allegazioni, Riina Salvatore è completamente estraneo, e
l’unico argomento cui fanno riferimento i Giudici è l’asserita affermazione
che il Rima era “padrino” di Madonia Giuseppe, e, quindi,
interessato alla soppressione del Magistrato.
La
valenza irrisoria dell’argomento non meriterebbe alcun critico commento.
Intanto ci sembra opportuno e
fondamentale porre dei paletti per evidenziare che tra Riina Salvatore e
tutti i personaggi che ruotano attorno a questa vicenda processuale non
solo non vi è prova di alcun collegamento, ma neanche un labile elemento
indiziante che possa autorizzare o, comunque, far pensare ad un lontano
interessamento del Riina al terribile fatto di sangue.
L’impugnata sentenza si dilunga, nel racconto della travagliata processura
che ha caratterizzato il pro cesso per l’omicidio del Capitano Basile, si fa
riferimento ai tentativi di aggiustamento del processo nelle sue varie
fasi, ma mai viene fuori il nome di Riina Salvatore.
Si
è fatto, altresì, riferimento,ai vari annullamenti della più volte citata
sentenza per l’omicidio del Capitano Basile, ma mai nel corso degli anni si
fece cenno ad una concreta ed illegittima condotta del Riina al riguardo.
Ma
i Giudici di Caltanissetta dopo avere dato per certa la causale della
condanna di Madonia Giuseppe, Puccio Vincenzo e Bonanno Armando, accennano
nel proseguo della motivazione ad altra causale del delitto e con un
ipotetico ragionamento, mai confortato da prove, infatti riferiscono, seppur
ufficiosamente il presidente Saetta era stato nominato a presiedere in sede
di Appello il maxi—processo e tale fatto avrebbe preoccupato gli uomini
d’onore di Cosa Nostra temendo che avendo il presidente Saetta condannato
gli esecutori materiali del Capitano Basile, non avrebbe avuto esitazione
alcuna a condannare Riina e Madonia Francesco.
Anche tale ragionamento è quanto meno pretestuoso e non giuridicamente
corretto.
Vogliamo ricordare a noi stessi che nei processi indiziari quale è
certamente il nostro, bisogna dare il giusto rilievo alla causale, che deve
essere certa e provata, tale da legare logicamente e concretamente tutti gli
elementi indizianti.
Nella sentenza impugnata non solo non vi è certezza causale, ma i Giudici
della Corte di Assise di Caltanissetta ne prospettano ben due:
1)
Punizione per la condanna di Puccio, Bonanno e Madonia Giuseppe;
2)
Timore che lo stesso in una incerta ed ipotetica presidenza del maxi—uno in
sede di appello avrebbe potuto condannare Riina Salvatore e Madonia
Francesco.
Come si vede, quindi, e l’una e l’altra delle prospettate causali non sono
supportate da elementi di certezza, ma su mere ipotesi e su improbabili
accadimenti, quale deve ritenersi la futura nomina del Dott. Saetta a
presiedere il procedimento “maxi—uno”.
Non ci sembra nè opportuno nè corretto fare i nomi di altri magistrati che
circolavano allora per la detta presidenza.
Lo
stesso impianto accusatorio era stato proposto per l’omicidio del Sost. Proc.
Generale presso la Suprema Corte di Cassazione Dr Scopelliti, si disse
infatti allora che essendo stato designato l’insigne Magistrato a sostenere
la Pubblica Accusa e non essendo lo stesso ritenuto “avvicinabile” se ne
decise la soppressione.
Anche Riina Salvatore e Madonia Francesco erano stati accusati quali
mandanti di tale terribile omicidio, ma la suprema Corte di Cassazione ha
assolto gli imputati compreso Riina e Madonia per non aver commesso il
fatto. Tale sentenza è divenuta ormai irrevocabile.
Dicevamo che l’impugnata sentenza fonda il proprio giudizio di
responsabilità sulle asseverazioni dei c.d. pentiti, questa nostra
affermazione, peraltro, è condivisa dagli stessi Giudici della Corte di
Assise se è vero, come è vero, che pongono a base la impugnata sentenza
“nucleo centrale di questo materiale probatorio” che è costituito dalle
dichiarazioni dei collaboratori — Per cui le predette dichiarazioni sono
considerati validi elementi di prova.
Tali affermazioni non possono essere condivise perchè contrari non solo ai
fondamentali principi che regolano il regime della prova, ma anche alla più
recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione -
Tuttavia i Giudici di primo grado non hanno esitato a far specifico
riferimento alle dichiarazioni di Ciulla Salvatore, Ganci Calogero, Cancemi
Salvatore, Marino Mannoia Francesco, Di Carlo Francesco, Di Matteo Mario
Santo, Mutolo Gaspare, riportando in sentenza quanto da costoro riferito e
traendone conclusioni non conciliabili con i contenuti delle dichiarazioni.
Questa difesa ha scrupolosamente analizzato le pre dette dichiarazioni e
senza alcuna iattanza possiamo affermare che tutte, nessuna esclusa sono
estremamente generiche, nessuna riferisce fatti direttamente
riconducibili. a responsabilità di Riina Salvatore sia pure a titolo di
concorso morale.
Le
dichiarazioni di costoro anche le più acrimoniose, quali quelle di Cancemi
Salvatore (per l’80% parla de relato), di Ganci Calogero che, dopo esser si
dilungato in racconti non inerenti i fatti per cui è processo, conclude
dicendo di non sapere nulla dell’omicidio del presidente Saetta.
Ma
anche Ciulla Salvatore non porta alcun contributo al castello accusarono se
è vero, come è vero, che riferisce di avere avuto molti lutti, l’ uccisione
del fratello Antonino, del cognato Carollo Gaeta no, del nipote Carollo
Pietro, dell’amico Bonanno Armando, delitti che secondo la sua logica erano
riconducibili a Riina e, soprattutto, a Francesco Madonia e, quindi, non
conciliabile con il suo deduttivo assunto accusatorio.
Tutti gli altri, grossomodo, riferiscono le stesse cose e molti fanno cenno
alla fantasiosa raccolta di denaro che, avrebbe dovuto servire per
l’aggiustamento dei processi, ma nessuno ha indicato un so lo elemento di
riscontro.
Cento bugie non fanno una verità, restano cento bugie!
Che dire, poi, della dichiarazione di Cancemi Salvatore che oltre alle sue
mai credute elucubrazioni cerca, sempre e in ogni caso di infangare
onoratissimi nomi di Magistrati celando maldestramente l’atavico odio che
Lui ha sempre nutrito contro i Giudici del nostro Paese.
Il
compendio probatorio utilizzato dai primi Giudici per quanto attiene alla
posizione processuale è,dunque, costituito da dati e elementi estremamente
incerti, difficilmente riconducibili a strutture logiche conformi al regine
della trova penale e tale realtà rende palesemente inaccettabile la
motivazione dell’impugnata sentenza.
Sostanzialmente gli elementi di prova indicati nella motivazione si riducono
alle dichiarazioni accusatorie dei c.d. collaboratori di giustizia, raccolti
nel corso dell’istruttoria dibattimentale e, quindi, il loro contenuto e
stato ritenuto dai primi Giudici sufficiente per superare la soglia di
positiva verifica utile per rilevare la presenza di elementi probatori
riconducibili allo schema logico dell’elaborato principio giurisprudenziale
della “convergenza del molteplice”.
Così non è non può essere, perchè i primi Giudici sono venuti meno al
fondamentale dovere di esamina re e valutare le singole dichiarazioni al
solo fine di ritrovare quei riscontri che il processo penale postula nella
metodologia della ricerca delle prove e cioè le singole autonomie,
originalità, specificità e connotazioni indispensabili per una corretta
giuridica valutazione.
Per tutti valga quanto i Giudici hanno detto in esito alla credibilità di
Ganci Calogero e cioè essi Giudici a pag.8l della sentenza testualmente
affermano: “Un significativo contributo probatorio è sta to fornito nel
presente dibattimento anche dal collaboratore di giustizia Ganci Calogero”
Quale?
Nessuno!
Nessuno se è vero, come è vero che a pag.89 è detto “Nulla è stato in grado
di riferire sull’omicidio del Giudice Saetta”
Ma
quel che più sbigottisce questa difesa è l’affermazione dei primi Giudici
contenuta a pag.82 della sentenza ove è detto: “ha infatti dimostrato la sua
massima disponibilità, riferendo quanto a sua conoscenza senza chiedere
alcuna contropartita in cambio delle sue rivelazioni, che hanno coinvolto
anche le persone a lui più care e vicine fra le quali il padre e i fratelli
Stefano e Domenico.
I
Giudici hanno dimenticato che Ganci Calogero come contropartita di una lunga
serie di condanne all’ergastolo per tutte le stragi da lui confessate che,
certamente, avrebbe riportato, ha avuto la liberta.
Identico discorso vale per tutti gli altri pentiti.
I
primi Giudici con siffatto ragionamento non giuridicamente corretto hanno
dimenticato una delle più fondamentali connotazioni della chiamata in reità
e cioè il disinteresse alla stessa. Nel caso che ci occupa, tutto può dirsi,
ma non l’assenza del disinteresse è ciò ha una rilevanza di notevole
dimensione.
In
buona sostanza non e ammissibile nè concepibile,perché contrario ai più
elementari principi giuridici, dire che “ i pentiti” hanno detto, quindi
possiamo affermare la penale responsabilità”
Osserva la Corte che l’impugnazione dev’essere dichiarata inammissibile.
Ed invero, l’atto di impugnazione nell’interesse dell’odierno imputato si
avvale di una premessa di carattere generale sulla inattendibilità a priori
dei collaboranti che non dimostra, a differenza di quanto affermato dalla
Corte di Assise di Caltanissetta, la sola inattendibilità intrinseca dei
collaboratori di giustizia, dovendosi quest’ultima ricavare- semmai- da
altri elementi del tutto interni alle dichiarazioni e con un percorso
logico-giuridico espressamente previsto dall’art.192 c.p.p.
Vale evidenziare che l’art.581 c.p.p. stabilisce che l’impugnazione si
propone con atto scritto nel quale, tra l’altro, sono enunciati:
1)
i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce
l’impugnazione;
2)
le richieste;
3)
i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Ne deriva, quindi, che un atto privo dei requisiti prescritti, che si limiti
ad esprimere la volontà di impugnare senza indicare i capi o i punti cui
intende riferirsi o senza enunciare i motivi di doglianza rispetto alla
decisione censurata ( ed anche in ciò consiste la specificità), non può
costituire una valida forma di impugnazione e, quindi, non può produrre gli
effetti introduttivi del giudizio di grado successivo, cui si collega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità. In particolare, per quanto attiene all’appello, è da
considerare che, ai fini della sua validità, non è sufficiente che l’atto di
gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ed i
limiti dell’impugnazione ma è altresì necessario – pur quando la sentenza di
primo grado sia censurata nella sua interezza- che le ragioni su cui si
fonda il gravame siano esplicitate con sufficiente grado di specificità, da
correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata. E’
evidente,quindi, che a fronte di una articolata e complessa motivazione
emessa dai Giudici di primo grado, se da un lato il grado di specificità dei
motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro
esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento
logico-giuridico delle prime. Tanto è richiesto a pena di inammissibilità
del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanata per effetto dell’ eventuale
attività processuale della parte nei cui confronti viene esperita
l’impugnazione.
Per quanto sopra premesso, appare chiaro come nell’appello della difesa di
Riina Salvatore manchi la specificità del motivo di doglianza che il
legislatore ha previsto nel rito penale con particolare riferimento ad ogni
ipotesi di impugnazione.
L’appello proposto dalla difesa dell’imputato si limita ad asserire che
sussistono nel processo elementi tali da permettere l’affermazione innocenza
dello stesso, secondo i canoni di cui all’art.192 c.p.p., ma non spiega nel
dettaglio le ragioni di fatto e di diritto che giustificano tali asserzioni
a fronte del complesso sillogismo motivazionale della sentenza di primo
grado.
Appare chiaro che nel motivo di appello riportato manchi quella specificità
del motivo di doglianza che il legislatore ha posto a fondamento in ogni
ipotesi di impugnazione. Il limitarsi ad asserire che “che cento bugie non
costituiscono una verità ” oppure che “ i Giudici di primo grado hanno
affermato la penale responsabilità di Riina Salvatore ..fondando il loro
giudizio su mere ipotesi e sulle fantasiose asseverazioni dei c.d.
collaboratori di giustizia” non spiega, nel dettaglio, le ragioni di fatto e
di diritto giustificanti l’asserzione. Generico è, infatti, il richiamo agli
“ elementi” che non sarebbero stati vagliati adeguatamente dalla Corte di
Assise e, d’altro canto, non viene spesa alcuna parola per confutare le
affermazioni dei primi giudici laddove questi hanno ritenuto, per l’imputato
Riina, precise e riscontrate le propalazioni dei collaboratori. Non si
prende in specifico esame critico i singoli passaggi motivazionali esposti
al riguardo in sentenza per confutarne la valenza giuridica sotto il profilo
di una loro eventuale incompletezza o dei vizi logici in essi riscontrabili.
In definitiva, nell’appello in esame, alla parte volitiva non si accompagna
una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Giudice. Il tutto si riduce ad un’attestazione di non condivisione di tali
ragioni ma, come si può notare, non è di certo sufficiente la globale
enunciazione di principi di diritto asseritamente violati a fondare un atto
di impugnazione ammissibile, tenuto conto che i motivi in esso contenuti
sono teoricamente adattabili a qualunque impugnazione.
Di fronte ad un atto di appello di tal fatta non si vede che sindacato
sarebbe concesso a questa Corte non essendo stata specificata la natura
della doglianza, a parte una generica non condivisione dell’istituto della
chiamata in correità o della prova indiziaria.
E’ principio di diritto, poi, che l’inammissibilità dell’impugnazione non è
soggetta a sanatoria neanche mediante la proposizione di motivi aggiunti e
dev’essere rilevata dichiarata d’ufficio dal Giudice di Appello in ogni
stato e grado del giudizio.
Va ordinata, quindi,
l’esecuzione dell’impugnata sentenza che merita integrale conferma nelle sue
statuizioni principali ed accessorie nei confronti di Riina Salvatore.
L’appellante va condannato alla
rifusione delle spese e competenzerelative al presente grado di giudizio
nonché alla rifusione di quelle a favore delle costituite parti civili che
liquida in complessivi € 3.100,00 di cui € 2.800,00 per onorari di difesa,
oltre IVA e CPA, per le parti civili Pantano Luigia Maria, Saetta Gabriella
e Saetta Roberto; in complessivi € 2.582,28 di cui € 2.300,00 per onorari di
difesa, oltre IVA e CPA per la parte civile Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero della Giustizia e Regione Siciliana; nella complessiva
somma di € 1.549,37 di cui € 1.400,00 per onorari di difesa, oltre IVA e
CPA, per la parte civile Provincia di Palermo; in complessivi € 1549,37 di
cui € 1.400,00 per onorari di difesa, per la parte civile Comune di Palermo,
oltre IVA e CPA; in complessivi € 2.200,00 di cui € 2000,00 per onorari di
difesa, oltre IVA e CPA per la parte civile Comune di Canicattì.
Ai sensi dell’art.544 comma 3°
c.p.p.,in considerazione della gravità dell’imputazione, si indica in giorni
novanta il termine del deposito della motivazione della presente sentenza.
Ai sensi dell’art.304 comma 1 lett.c) va ordinata la sospensione dei termini
di custodia cautelare per l’imputato Riina detenuto durante la pendenza di
detto termine.
PQM
Visti gli artt.581, 591 lett.c),
598 e 541 c.p.p., dichiara inammissibile per genericità dei motivi
l’appello proposto in data 11/10/1999 da Riina Salvatore avverso la sentenza
della Corte di Assise di Caltanissetta in data 5 agosto 1998, depositata in
data 31 luglio 1999 e per l’effetto
ORDINA
L’esecuzione dell’impugnata
sentenza.
Visto l’art.592 c.p.p.,
Condanna Riina Salvatore al
pagamento delle spese di questo grado di giudizio.
Visto l’art.541 c.p.p.
Condanna altresì l’imputato a
rifondere alle parti civili costituite le spese da esse sostenute nel
presente grado di giudizio che liquida:
1)
per Pantano
Luigia Maria, Saetta Gabriella e Saetta Roberto nella complessiva somma di
€ 3.100,00 di cui € 2.800,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA;
2)
per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e la
Regione Siciliana nella complessiva somma di € 2.582,28 di cui € 2.300,00
per onorari di difesa, oltre IVA e CPA;
3)
per la Provincia
di Palermo nella complessiva somma di € 1.549,37 di cui € 1.400,00 per
onorari di difesa, oltre IVA e CPA;
4)
per il Comune di
Palermo nella complessiva somma di € 1549,37 di cui € 1.400,00 per onorari
di difesa oltre IVA e CPA;
5)
per il Comune di
Canicattì, nella complessiva somma € 2.200,00 di cui € 2000,00 per onorari
di difesa, oltre IVA e CPA.
Visto l’art.544 comma 3° c.p.p.,
indica in giorni 90 ( novanta)
il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Visto l’art.304 comma 1° lett.c)
c.p.p.,
Ordina la sospensione dei
termini di custodia cautelare nei confronti del detenuto Riina Salvatore
durante la pendenza del termine di cui all’art.544 comma 3° c.p.p.
Così deciso in Caltanissetta in data 8 gennaio 2003.
Il Giudice estensore Il Presidente.
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