PER LA REVISIONE   DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE

quando nei primi mesi del 1990 Mario Agnoli e Marcello Maddalena diffusero questo appello la risposta dei magistrati fu ampia e significativa. Aderirono anche numerosi avvocati.

Il gruppo di Magistratura Indipendente aveva promosso nel 1985 un referendum sulla proposta di nuovo codice di procedura penale, cui aderirono oltre mille magistrati e che rivelò un pesante disagio.

Le idee propugnate in questo documento furono alla base di correzioni al codice di procedura penale del 1989, rese necessarie dal dilagare della criminalità ed indotte dalle sentenze della Corte Costituzionale. 

Crediamo che questo documento costituisca una importante testimonianza del vivo e vitale dibattito, avente ad oggetto l'interesse della giustizia, e non vantaggi di bottega, presente nella magistratura. E che le idee in esso espresse meritino ancora di essere conosciute e -almeno secondo noi - condivise

            

Cari colleghi,

 perdonate: ancora un Movimento

 ci rendiamo conto che se, accanto alle tradizionali tre “correnti” della magistratura associata, al sindacato, al “movimento” dei  “verdi” ed alle varie “proposte” ci si mette adesso un altro Movimento si rischia di provocare una crisi di rigetto con conseguente cestinazione di questo scritto, prima ancora che venga letto.

Vi preghiamo però di avere pazienza e di andare avanti, assicurandovi subito che questo “movimento” (non sapevamo altrimenti come chiamarlo) non è una “corrente” associativa nè palese nè mascherata; non ha fini di redenzione dell’universo da tutti i suoi mali nè quello di insegnare tutto a tutti; nè vuol essere “trasversale”, “orizzontale” o “verticale”; nè ha candidati da proporre alle prossime elezioni dei C.S.M. o  alle future del C.D.C.

Nulla di tutto ciò.

 Questo “movimento” ha un oggetto parziale, limitato, concreto; ed è destinato a morire di morte naturale una volta conseguito l’oggetto. Per di più, non ha nè sponsor nè fondi ed è anzi preventivata la più fiera opposizione da parte di tutta l’ ”intellighentia”  giuridica nazionale: per cui è anche, quasi sicuramente, destinato all’insuccesso.

 

Ma vuole solo rappresentare il tentativo, fatto per dovere di testimonianza e per rispetto di sé stessi e di tutti i cittadini, dl fornire un contributo affinché il Paese abbia finalmente un processo penale davvero serio e funzionale.

E se a questo non si dovesse pervenire, non vi sarà almeno il rimorso di non aver fatto nulla per impedire l’irreparabile.

 

L’alibi: la carenza di strutture

 I risultati del primi mesi di applicazione del nuovo codice dovrebbero aver aperto gli occhi ai magistrati o, almeno, a quella parte della magistratura che non ne è rimasta “compromessa” nella progettazione, preparazione, redazione ed entrata in vigore.

Non si tratta infatti — come ad arte si sostiene —solo di un problema di mezzi e di strutture materiali e personali: del cancellieri, dei segretari, dei dattilografi, degli uscieri che o non ci sono o non sono stati affatto preparati alle nuove funzioni; dei famosi stenotipisti che non ci sono e che i magistrati sono rassegnati a non veder mai; dei registratori o delle altre macchine di riproduzione meccanica e visiva che, anche quando ci sono, sono scarsamente utilizzabili per mancanza di personale capace dl farli funzionare e per l’impossibitità dl ottenere subito la trascrizione dei verbali in caratteri normali; delle fotocopiatrici che dovrebbero essere decuplicate e che invece sono quasi sempre antiquate e mal ridotte; degli ufficiali giudiziari sepolti da valanghe di richieste di notifiche che non riescono ad evadere in tempo utile; delle sezioni di polizia giudiziaria che in alcuni posti non sono state costituite neppure sulla carta e negli altri non sono ancora funzionanti (in attesa di sapere chi paga, tra  il Ministro degli Interni ed il Ministro di Grazia e Giustizia). E non si tratta neppure dell’impossibilità o difficoltà di utilizzare al meglio il personale a causa della surrettizia introduzione, attraverso il regolamento di esecuzione del nuovo c.p.p. (art. 1), del principio della “doppia dirigenza” che, di fatto, sottrae ai magistrati la gestione del personale ausiliario; nè è soltanto questione di locali e arredamenti, anche se in alcune, anche grandi o grandissime sedi giudiziarie (Torino, Roma, Nipoti), manca ancora un Palazzo di giustizia e gli uffici (e talora persino i servizi appartenenti ad un medesimo ufficio) sono dislocati a chilometri di distanza t’uno dall’altro.

Tutte   cose   vere, verissime, sacrosante: ma che c’erano già prima; che erano state denunciate non da mesi ma da anni; e che solo qualche illuso o ingenuo poteva sperare venissero meno con l’entrata in vigore del nuovo codice e che, come impedivano di funzionare appieno al vecchio rito, cosi sono ed ancora di più saranno di ostacolo al nuovo, che, più del vecchio, richiederebbe ritmi accelerati ed eliminazione dei tempi morti.

 Ma non è qui il nocciolo della questione. O è qui solo in parte, in minima parte! E se fosse tutto qui, alla fin fine, La situazione non sarebbe nè cosi drammatica, nè irrecuperabile: perché, prima o poi, qualche cosa, in tema di strutture, arriverà.

Il fatto  è che il discorso sui mezzi e sulle strutture è, come si dice, “mistificante”. Non per nulla, sono proprio i tanti padri e padrini del nuovo c.p.p. che si affannano a voler far credere che si tratta solo ed unicamente dl un problema di strutture: perchè — diciamolo chiaramente — è tanto facile e tanto comodo poter scaricare sull’essenza delle strutture e, quindi, sull’esecutivo (che da parte sua se lo merita) tutta la responsabilità del fallimento di un codice che invece è  stato così ideato, concepito, voluto e realizzato, col colpevole avallo di buona parte della stessa magistratura e dell’intera Associazione (che ha confuso La innegabile necessità di una riforma del processo penate con la bontà della riforma che in concreto è stata attuata), da una classe politica la cui unica preoccupazione — alla prova dei fatti —sembra essere stata quella di proteggere i delinquenti contro gli immaginari soprusi della società e dei suoi giudici.

 

L’accusa: i difetti di strutture 

La verità è che questo codice è — esso si, di per sé ed indipendentemente dalle strutture —“strutturalmente” inidoneo e garantire, nel rispetto delle libertà individuali, un minimo di sicurezza ai cittadini, nei confronti sia della grande che della microcriminalità; sia delle piccole che delle grandi violenze (maltrattamenti, violenze carnali, sfruttamento di donne e minori ...); sia dei fenomeni di inquinamento e degrado dell’ambiente e della salute che  del malcostume politico-amministrativo, etc.

Alla base di tutto, vi è, a nostro avviso, il misconoscimento e l’indifferenza per quei “valori” che, soli, giustificano la stessa esistenza di una “giustizia penale” e cioè di un sistema sanzionatorio e di un processo penale. Di questo misconoscimento e di queste indifferenza sono logici ed inevitabili corollari la sostanziale inutilità del primo, la distorsione e lo snaturamento, nel fini e nei mezzi, del secondo.

Un sistema sanzionatorio ed un processo penale hanno infatti un senso solo in quanto, attraverso il processo, si possa pervenire all’individuazione ed alla  condanna degli  autori dei  fatti criminali che il sistema sanzionatorio penale prevede e punisce.

 

L’accertamento della verità

 Ma, allora, il processo penale deve tendere all’”accertamento” della verità: non a quello “a qualunque costo ed a qualunque prezzo”; non a quello al di fuori delle regole, all’insegna dl un  “sostanzialismo” rozzo e deteriore, che non conosce confini e che non tollera remore. Ma ad un accertamento della verità che abbia una qualche possibilità dl riuscita.

 Nel rispetto dei limiti, delle competenze, dei diritti e delle garanzie individuali; ma che accertamento della verità sia e possa essere, almeno come obiettivo finale, come meta ultima, come illusione che aspira a trasformarsi in realtà.

Una tale potenzialità, nel campo penale, significa che, una volta che un reato sia stato commesso, se ne debbano ricercare gli autori; e che, una volta che gli autori siano stati individuati, si cerchi di verificarne seriamente la responsabilità, senza rinunce aprioristiche; e che, una volta che la responsabilità sia stata giudizialmente accertata, ne consegue la sanzione: sanzione da scontare e non da vanificare attraverso un ordinamento penitenziario che, nel lodevole intento di dare alla pena quella funzione rieducativa che in concreto dovrebbe avere, ha finito in realtà per non rieducare nessuno e per togliere ogni efficacia deterrente al sistema penale sostanziale, svolgendo, rispetto a quello processuale, il ruolo di Penelope.

 Ebbene nel nuovo rito l’accertamento della verità è stato ufficialmente bandito dagli scopi del nuovo processo, per bocca e penna dei loro autori.

 Alla verità sostanziale si è sostituita quella “formale”. E’ la grande scoperta del novello legislatore, quella che permette finalmente al processo penate dl raggiungere il suo scopo: non più la gretta verità “sostanziale”, ma la limpida verità “formale”, che si ha sempre, anche senza indagare, prima ancora di indagare, che si ha anche nel processo che si conclude contro “ignoti”, che accerta e giudizialmente dichiara che un reato è stato scoperto, ma che non se ne sono trovati gli autori. Anche questa è indubbiamente una verità: “formale”, appunto, ma tanto basta ed avanza al legislatore, che con questa nuova formula sembra aver scoperto l’uovo di Colombo, il segreto del, successo, la ricetta miracolosa.

Il processo, da sede di accertamento di verità, si è cosi trasformato in luogo di “agone” tra parti (donde La c.d. “concezione agonistica” del processo), cui  il giudice “terzo” assiste imparziale  e indifferente, attento solo a che le parti rispettino te regole del “gioco” per stabilire alla fine chi ha vinto; e dove le stesse regole (di formazione e valutazione della prova) favoriscono in realtà solo uno dei contendenti (come chi tiene il banco nei giochi d’azzardo).

 

Quale P.M. 

Lo stesso conferimento del pubblico ministero in  un ruolo cosi marcatamente dl parte, che rappresenta la diretta conseguenza del ripudio dell’”accertamento della verità” come scopo del processo e della “concezione agonistica” dello stesso, rende incomprensibile — e quindi instabile — la sua collocazione all’interno della magistratura: che senso ha che sia un magistrato a svolgere le funzioni dl una parte”? Che senso ha stabilire il principio di parità delle parti, non già e non tanto nel momento dialettico del dibattimento (dove, di fronte al giudice chiamato a pronunziare la sentenza, detta collocazione ha una logica), ma nel momento delle indagini preliminari, dove — prima ancora che sia stata formulata l’accusa —nulla può accomunare la posizione di chi debba svolgere La sua attività alla ricerca della verità e chi ha invece come unico obiettivo quello dl evitare che si proceda contro dl lui, innocente o colpevole Che sia? E perché allora quel ruolo lo si affida a un magistrato, che — per dettato costituzionale — ha sostenuto  il concorso per entrare in magistratura, per essere essenzialmente “giudice” e non poliziotto; che è stato allevato sulla cultura della giurisdizione e non in quella detta investigazione? Forse solo perché sia possibile confinare all’interno dell’ordine giudiziario la responsabilità del fallimento della politica criminale?

 Più coerente e sicuramente meno ipocrita sarebbe la previsione non soltanto di carriere separate (ci sono già proposte di legge al riguardo), ma anche di una diversa estrazione del pubblico ministero, fuori dell’ordine giudiziario (e già se ne parla apertamente, come apertamente si parla — lo si vedrà appresso — di discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale: che di nuovo riporta il pubblico ministero in un ambito di controllo politico).

 

Il codice “contro”

Da qui, da questa distorta concezione (che — ahi - quanto impropriamente! — viene chiamata “filosofia”), è sorto quello che si dovrebbe definire il codice “contro”. Ma non contro i delinquenti, contro coloro che uccidono, sequestrano, attentano alle istituzioni, taglieggiano e sfruttano il prossimo, turbano il mercato, diffondono la droga, seminano violenza, opprimono e violentano  i deboli e gli inermi. Bensì contro tutti coloro che cercano di fare opera di contrasto, siano essi poliziotti o magistrati.

Non per nulla sono stati introdotti dei termini-capestro per te indagini preliminari, come si fa per il tempo dette risposte nel quiz televisivi: termini capestro sia per la polizia giudiziaria che per il  P.M., termini assurdi, che colpiscono addirittura le indagini contro  ignoti (così tradendo inequivocabilmente la mentalità punitiva nei confronti di chi indaga); termini che, combinati con la nuova disciplina della archiviazione (art. 125 disp. att.), -hanno finito con il sancire definitivamente il sostanziale ingresso, nel nuovo sistema processuale penale, del principio di discrezionalità dell’azione penate. Con buona pace non solo per il dettato costituzionale che ne impone l’obbligatorietà (che del resto sempre più apertamente e sempre più da larghi settori politici viene contestato) ma anche del principio di eguaglianza di tutti i cittadini almeno di fronte alla legge penale.

 

Il principio dell’impossibilità dell’azione penale 

Anzi, nei casi di maggiore rilevanza e, quindi, di  regola di maggiore complessità, il principio-cardine  rischia di diventare quello della “impossibilità della azione penale”.

 Come si potrà più procedere per fatti come quelli del Banco Ambrosiano? o come quelli relativi alla eversione organizzata? o quelli per te collusioni tra mondo economico, pubblica amministrazione e potere politico? Come si potranno più fare serie indagini nel convulso e contorto mondo finanziario, societario ed economico, quando per ciascuna di esse ci vogliono mesi e mesi solo per la ricerca e l’acquisizione dei documenti su cui sviluppare te indagini? E come si potranno sviluppare le conversazioni intercettate se mancherà il tempo di sentire e risentire gli autori delle stesse?

E’ stato detto — sempre dai padri della riforma —che il sistema accusatorio postula che vengano portati al dibattimento solo quei casi in cui le prove siano facilmente apprezzabili per la loro immediatezza e semplicità, e che, in buona sostanza, si riducono ai processi In cui le “prove” sono costituite dalle dichiarazioni pure e semplici degli imputati e dei testimoni (forse per questo, nell’ottica “punitiva” di cui si è detto, si è fatto di tutto per scoraggiare anche gli imputati-testimoni, altrimenti detti “pentiti” ! )

 Evidentemente, anche da noi bisognerà arrivare a questo tipo di processo: pochi imputati (meglio se uno solo), pochi reati (meglio se uno solo), pochi testimoni (meglio, se non “pentiti”). Altro che salto di civiltà e balzo nel futuro: questo è, nella sostanza, un ritorno al passato, quando non c’era la delinquenza organizzata quando i “devianti” erano pochi e costantemente sotto controllo (sia sociale sia poliziesco), quando la delinquenza era essenzialmente “locale”! 

Ma per arrivare (o tornare) a tutto questo, è evidentemente necessario che a dibattimento arrivino solo i processi facili facili, brevi brevi (ci penserà poi il dibattimento ad ingrassarli ed allungarli a dismisura e a farli sembrare grossi). Ecco che allora quelli difficili, complessi, farraginosi, con mille tessere da comporre in un mosaico globale da cui solo può scaturire la “prova”, debbono scomparire: subito, al primo impatto. La combinazione “scadenza termini —meccanismo di archiviazione” serve egregiamente alla bisogna!

 Dalla obbligatorietà alla impossibilità dell’azione penale, attraverso il sentiero della discrezionalità! E ciò proprio per quei fatti di maggiore rilievo (criminalità organizzata, delinquenza politica ed economica, lesioni di interessi diffusi) che a parole si dice di voler perseguire.

Ma l’assurdità dei termini previsti per le indagini preliminari risalta ancor di più se si considera che gli stessi si pongono in rotta di collisione (concettuale) con il fatto che nel nostro ordinamento sono previsti, per la rinuncia alla repressione penale, dei termini di prescrizione. E’, infatti, logico che con il passare del tempo, ed a seconda dei reati, venga meno l’interesse punitivo dello Stato (e questo non contrasta con il principio della obbligatorietà della azione penale se i termini non sono cosi ridotti da vanificare in partenza la possibilità di azione). Ma non ha gran senso che si impedisca la stessa azione penale quando i termini di prescrizione sono ancora agli inizi!

 

Vero è che cosi si è trovato il modo per impedire il formarsi dell’arretrato: scaduto il termine, l’arretrato infatti si elimina da solo. Purtroppo, con l’arretrato, non si eliminano anche i reati e le loro vittime!

 

La  prova

 

Ma non è solo questione di termini: è questione anche di poteri di acquisizione degli elementi probatori da parte degli organi inquirenti. Al vuoto lasciato dal giudice istruttore non si è sopperito con l’attribuzione dl adeguati poteri nè alla polizia giudiziaria nè al P.M.

Non basta dire che non c’è più l’obbligo della comunicazione giudiziaria prima del compimento di determinati atti (in sostanza prima dell’assunzione delle dichiarazioni dei testimoni) per dimostrare il potenziamento dei poteri investigativi della polizia giudiziaria e del P.M.

Ed infatti, a parte la considerazione che l’eliminazione tout    court della comunicazione giudiziaria non può non suscitare qualche perplessità in chi (come chi scrive) crede nelle “garanzie sostanziali”, che vengono negate alla difesa dell’indagato (con buona pace anche di quello davvero innocente), si deve osservare che l’obbligo detta comunicazione giudiziaria non incideva affatto sui poteri di investigazione del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, ma si rifletteva soltanto sul regime di validità,  e quindi di utilizzabilità processuale degli atti compiuti prima dell’invio delLa stessa. Ma è ovvio che questo discorso non ha più senso in un regime in cui tutti gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e daL P.M. non hanno comunque più valore dl prova al dibattimento (salvo casi eccezionali).

 

Ma questo non è un potenziamento del poteri di investigazione: al contrario è la toro massima depressione, attraverso Lo svilimento del risultato che ne è conseguito. E quali poteri hanno adesso polizia giudiziaria e P.M. che prima non avessero?

 

Sono diminuiti i poteri di arresto in flagranza. In tema di delinquenza minorile essi sono anzi praticamente scomparsi (una pacchia per la delinquenza organizzata che non avrò più remore nello sfruttare i minori per le proprie imprese!).

 

La polizia giudiziaria non può assumere sommarie informazioni dell’arrestato o dal fermato; non può essere delegata dal P.M. a interrogare la persona sottoposta alle indagini e ad effettuare confronti cui la stesse partecipi; dopo L’intervento del P.M., può agire solo nell’ambito delle direttive impartite dal P.M.; non può procedere — secondo la più accreditata dottrina — ad individuazione di persone o di cose; non può effettuare ispezioni di persone; per riuscire ad ottenere una intercettazione telefonica, deve compiere autentici miracoli (adesso non solo ci vogliono gravi indizi di reato, ma l’intercettazione deve anche essere “assolutamente indispensabile ai tini della prosecuzione delle indagini”: come farà poi il G.I.P., che non conosce gli atti, a stabilire se la intercettazione è indispensabile o meno, lo sa solo Iddio! ma questa è solo una delle tante facoltà divinatorie che si richiedono al G.I.P.); per identificare la persona sottoposta alle indagini, ha solo dodici ore di tempo (prima il doppio).

 

Si aggiunge, last but not least, che le caserme dei Carabinieri e gli uffici di polizia sono stati banditi dai luoghi in cui potevano essere temporaneamente ristretti gli arrestati, i fermati e gli indagati comunque sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere: con la conseguenza che —vigendo negli istituti penitenziari italiani più la legge delle organizzazioni criminali che quella dello Stato — si esorcizza il pericolo che a qualche detenuto venga voglia di “collaborare”. Come forse si voleva: dimentichi  — in questo caso sì — della esperienza Statunitense (alla cui  legislazione per tanti altri versi ci si è ispirati), per cui da un lato “la prassi giudiziaria di utilizzare un coimputato come testimone di accusa contro i complici è diffusissima” e non riguarda solo le inchieste sulla criminalità organizzata, ma pressoché ogni processo in cui vi è più di un imputato” e, dall’altro, ai “pentiti” viene addirittura concessa la più completa impunità.

 

Dal canto suo, il pubblico ministero non può più emettere provvedimenti cautelari; non può neppure più convalidare gli arresti ed i fermi eseguiti dalla polizia giudiziaria (neppure con la riforma dell’88 si era arrivati a tanto); non può ordinare l’accompagnamento dell’indagato; non può disporre una intercettazione di conversazioni; dopo la chiusura delle indagini preliminari ha limitatissimi poteri di investigazione al fine di supportare l’accusa in dibattimento (altro che indagini parallele!).

 

Ma allora, dove sono finiti tutti i poteri investigativi di cui si favoleggia, in un quadro completato da un G.I.P. che per definizione è privo di poteri d’ufficio di investigazione e di indagine e da un giudice del dibattimento che ne dispone solo in via estremamente residuale?

 

Ma il depotenziamento del processo, come sede dl accertamento della verità, non sta tutto qui. Vi è pure il profilo direttamente attinente alle prove: al loro oggetto, ai loro limiti, alla loro valutazione.

 

Sotto il primo aspetto, basti ricordare che tutta l’attività compiuta prima del dibattimento (salvi i casi eccezionalissimi dell’incidente probatorio e degli atti del P.M. divenuti irripetibili) non ha valore di prova; che al teste e all’imputato possono essere “contestate” solo le dichiarazioni “da loro” (e non da altri testimoni o imputati) rese in precedenza; che è consentita l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penate solo se “le parti vi consentano e si tratta di prove assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento ovvero di verbali di cui è stata data lettura durante lo stesso”. Se si pensa che — “il giudizio concorde dei giudici e dei pubblici ministeri intervistati (negli Stati Uniti) è che il testimone sottoposto a cross  examination subisce un processo progressivo di usura” per cui “in un sistema come quello americano ... non può essere utilizzato più di tre o quattro volte” (è sempre uno dei padri del nuovo codice che parla), è facile capire cosa tutto ciò significhi, con buona pace dei sostenitori dei processi separati e dei combattenti contro le connessioni, le riunioni ed i maxi-processi. E non è neppure il caso di sottolineare quali potranno essere gli effetti della nuova regola per cui non si potrà più arrestare il testimone (anche dichiaratamente) falso o reticente nei confronti del quale non potranno certo fungere da deterrente te irrisorie pene previste dall’art. 372 c.p., per di più ora suscettibili di patteggiamento!

 

Sotto il secondo profilo, con la nuova disciplina l’ufficiate e t’agente di polizia giudiziarie non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni loro rese da imputati o testimoni; sono aumentate le persone che possono avvalersi della facoltà di astensione dal deporre (conviventi, giornalisti); è stata introdotta la categoria della inutilizzabilità (totale o parziale) per atti non solo leciti ma legittimamente e doverosamente compiuti, che non possono entrare a far parte del materiale probatorio “valido” per la sentenza dibattimentale: per di più con rilevabilità di ufficio della inutilizzabilità anche in cassazione.

 

Infine, sotto il terzo profilo, non vi è dubbio che la combinazione tra la disciplina prevista dall’art. 192 in ordine alle dichiarazioni di coimputati o imputati di reati connessi o collegati e la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni in tema dei c.d.  “riscontri” rappresenta un primo colpo     di piccone al principio del libero convincimento del giudice.      Si sta assistendo al primo passo verso un sistema,  incivile ed illiberale, di “prova legale”. Il tutto, peraltro, coll’effetto di rendere più difficile la condanna anche quando il giudice sia certo della colpevolezza dell’imputato ed in grado di motivare ampiamente (secondo le vecchie regole) la decisione.

 

La fine della “via giudiziaria” 

In un quadro del genere, che va completato con il richiamo alla legge 7 febbraio 1990 n. 19 (imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti, estensione alte pene accessorie della sospensione condizionale della pena, abolizione della destituzione di diritto del pubblico dipendente a seguito di condanna penale), alla disciplina relativa all’ordinamento penitenziario (che — come si è detto — sostanzialmente rischia di vanificare le pur poche pene che si dovessero ancora infliggere) ed alla normativa relativa ai poteri dell’Alto Commissario per il coordinamento della Lotta alla criminalità mafiosa (che sposta sul versante politico e delle misure di prevenzione — con tutti i conseguenti rischi di strumentalizzazioni politiche —il contenimento della criminalità, con contestuale e conseguente “coordinamento” dei pubblici ministeri), è evidente che la “giustizia penale”, globalmente intesa come “via giudiziaria” per la prevenzione e repressione del delitto, attuata da una magistratura autonoma ed indipendente, è alla fine.

 

I primi effetti 

I primi effetti dell’entrata in vigore del nuovo codice possono essere valutati su un duplice piano:

quello criminologico e quello giudiziario. 

Sul primo, le constatazioni sono amare e sconfortanti.

La delinquenza minorile non ha più ostacoli (salvo casi eccezionali, tutto quello che può capitare ad un minore delinquente colto sul fatto, è di essere riaccompagnato a casa). Come si è accennato, la stessa ha un futuro come serbatoio senza fondo per La criminalità organizzata.

 

La microcriminatità dilaga. Sono già cominciate (a Firenze, dove peraltro non si sta peggio che in altre parti d’Italia) le manifestazioni di protesta. Anche se arrestato in flagranza, il microcriminale corre pochi rischi: la custodia cautelare o non comincia neppure o dura pochissimi giorni; e quella definitiva è sempre di là da venire. E anche se viene, ci sarà poi sempre la legge Gozzini (emendata e corretta dalLa Corte Costituzionale) a provvedere.

 

La grande criminalità, quella organizzata, vive sonni tranquilli: Le grandi inchieste non sono più realistiche; le indagini compresse; la formazione della prova più difficoltosa; I maxi-processi aboliti per far posto  ad una presunta “miriade” di mini-processi caratterizzati dalla frammentazione dl un materiale probatorio che può servire solo se valutato nel suo insieme; le condanne più difficili; l’ordinamento penitenziario sempre prodigo di favori (permessi,  licenze-premio,   semilibertà, affidamenti in prova, etc  )

 

I nuovi disegni di legge (sulla droga, sui sequestri di persona) sono aliti di vento, grida manzoniane, declamazioni nel  deserto. Le pene, destinate a restare sulla carta, non destano preoccupazioni; tranne, forse, che atte vittime dei reati: criminalizzate, nei sequestri di persona, per aver cercato di supplire, a proprie spese, alta inefficienza dl uno Stato che, non riuscendo a perseguire i delinquenti, se la prende con  le loro vittime.

L’efficacia deterrente delta pena è finita. La custodia cautelare in carcere destinata, di fatto, a scomparire o a durare pochissimo (il che andrebbe anche bene se poi vi fosse la pena definitiva).

E’  iniziata  l’era della decarcerazione.

  Sul piano giudiziario, gli operatori sono sconcertati, frastornati, delusi. E, soprattutto, scoraggiati e disamorati.

 La polizia giudiziaria, lungi dall’essere impegnata in inchieste contro la grande criminalità (organizzate, economica, politico-amministrativa) si è rifugiata nel piccolo cabotaggio, nel perseguimento e nell’arresto dei piccoli e piccolissimi spacciatori di piazzetta, rivolgendo prevalentemente la propria attenzione alle migliaia di stranieri provenienti dall’Africa o dall’Asia che hanno invaso il nostro paese, che vivono di espedienti e sotterfugi e che entrano ed escono in continuazione dette nostre carceri, senza che la loro brevissima detenzione possa servire da remore atta commissione di ulteriori reati né da parte loro nè da parte di altri potenziali delinquenti. Si tratta di arresti fatti alla spicciolata, alla rinfusa, senza che, alle spalle, vi sia una qualsiasi “politica criminale”, un ‘piano”, un programma di “lotta alla criminalità”. Ma servono per esigenze statistiche, per consentire ai Ministri pro tempore dell’interno di affermare che “lo Stato non ha abbassato la guardia”, che il numero degli arrestati e dei detenuti non è calato più di tanto (e tuttavia dal 24 ottobre 1989 ad oggi la popolazione carceraria è diminuita in assoluto di oltre quattromila unità, pari ad oltre il 12%), che la difesa sociale è sempre nella mente e nel cuore dei nostri governanti, che la sicurezze dei cittadini non è in pericolo. 

I pubblici ministeri, dal canto loro, sono oppressi da una routine quotidiana estremamente farraginosa e pesante, fatta di udienze di “convalida” davanti al G.I.P. o al giudice del dibattimento, di udienze in camera di consiglio per ogni inezia, di avvisi ad un’infinità di persone, di motivazioni in positivo ed in negativo non solo per ogni provvedimento proprio ma per ogni richiesta di provvedimento altrui, di autorizzazioni da chiedere per ogni bazzecola, di moduli, moduli, moduli da riempire, di termini, termini, termini da osservare e sempre brevi, brevissimi, secchi, perentori. Il tutto sempre di corsa, sempre con affanno, e talora — perché nasconderlo? — con timori di responsabilità civili sempre in agguato e neppur tanto larvatamente prospettate dette parti e dai loro difensori ad ogni piè sospinto e che possono inconsciamente favorire atteggiamenti lassisti. E cosi non hanno nemmeno più il tempo per impostare una delle c.d. “inchieste” di un certo spessore; e non ce ne è neppure la voglia,convinti come tutti sono che, comunque, con la nuova disciplina, solo un “miracolo” potrebbe consentire di portare a compimento qualche processo contro i vertici della criminalità organizzata e/o economica; e salva, comunque, la successiva “miracolazione” del delinquente ad opera delta legge Gozzini o di qualche altra normativa partorita nel frattempo detta provvida mente e dalla fertile fantasia del nostro legislatore.

 

L’ignoranza a presidio della terzietà

 Lo stesso giudice delle indagini preliminari si ritrova, sperduto, in un ruolo senza senso, passivo, formale, burocratico, astratto, in cui — per timore che possa perdere la “terzietà” —  è costretto ad assumere

Provvedimenti su provvedimenti, convalidare, autorizzare, procedere ad incidenti probatori, decidere, senza mai poter intervenire efficacemente, senza mai poter cercare di “capire” di più, dovendo attenersi alle carte, solo alle carte e nient’altro che alle carte e dovendo ancora rimettersi totalmente alla iniziativa delle parti, senza mai potersi inserire — imparzialmente, beninteso! in quel processo che conduce a “capire” ed “accertare”.

 E, quanto al giudice del dibattimento, siamo proprio sicuri che quel giudice “terzo”, il quale, per non essere prevenuto, deve arrivare al giudizio in stato di perfetta ignoranza (ma chi assicurerà che, di soppiatto, per i processi più clamorosi, non abbia letto neppure il giornate?), che non deve fare domande, che deve assistere all’esame ‘incrociato’ da parte di due o più soggetti magari non proprio versati nell’arte scenica e nelle giostre oratorie, Limitandosi a intervenire come se tosse L’arbitro di una partita di calcio o di un incontro dl pugilato, finirà atta fine per “capire” La verità più di quando arrivava all’ “esame” meno “terzo” ma conoscendo gli atti?

 Ma dove poi sta scritto che La “conoscenza” degli atti comporta la perdita delta “terzietà”?

 Ma il bello è che questa equazione (“giudice terzo=giudice ignorante”) è stata sostenuta per tanti anni senza che nessuno vi abbia trovato niente da ridire ed ancor oggi grava come una cappa di piombo sulle nostre teste, ottundendone i cervelli: forza degli slogans che, quanto più sono assurdi, tanto più diventano indiscutibili.

 E non è certo dai giuristi che ci si può attendere un attimo di res. Ma dal cittadino italiano che magari per un momento ha creduto che questo nuovo codice fosse destinato ad infliggere un colpo mortale alla criminalità e che per questo lo ha anche lui invocato in passato come adesso talora invoca e ancor più invocherà in futuro la legge del taglione.

 

Prospettive e proposte.  

Non possiamo — nè assolutamente intendiamo —nascondere che a nostro avviso il nuovo codice di procedura penate rappresenta una riforma profondamente sbagliata. Tuttavia, reputiamo esatto quanto affermato da alcuni insigni giuristi: “indietro non si torna”.

D’altronde, le poche e pur autorevoli voci che hanno osato proporre il contrario sono state immediatamente avvolte dal silenzio: il che basta a dimostrare come si tratti di strade non percorribili.

Non percorribile — o, meglio, ingannevole — è anche la via indicata dall’art. 7 della legge di delega, che prevede le correzioni entro tre anni; e ciò perché impone di muoversi nell’ambito dei principi fissati dalla stessa legge.

Per avviare un discorso serio è invece necessario  prendere le  mosse da alcuni punti fondamentali della legge delega, che vanno rivisti e riscritti.

Occorre però premettere che taluni punti (quale che sia il giudizio di ciascuno di noi) devono ritenersi intangibili.

Il primo è quello delle separazione (del resto, a nostro avviso, indispensabile) delle funzioni requirenti delle giudicanti nel processo di pretura, dove in effetti non era seriamente sostenibile che lo stesso magistrato potesse partire dall’acquisizione della notitia criminis per arrivare sino alla sentenza di primo grado. Il rimedio al dispendio di forze per fatti bagatellari va piuttosto ricercato in una ulteriore, reale depenalizzazione.

Un altro è la soppressione delLa figura del giudice istruttore. Sul punto, proprio perché il giudice istruttore non poteva condannare, si potrebbe discutere motto più a lungo (tant’è che la figura del giudice istruttore era ancora prevista netta legge delega del 1974), ma ci rendiamo conto che sarebbe anacronistico proporne la reviviscenza.

Tutto il resto può essere rimesso in discussione.

 Ma, per dare concretezza al discorso, non si possono non indicare alcuni specifici oggetti di revisione e alcune possibili soluzioni: anche perché sia chiara la direzione in cui ci si intende muovere.

 

Il P.M. magistrato

 Il primo spunto di riflessione e rappresentato dalla esigenza di invertire te linea di tendenza che sta portando il pubblico ministero fuori dett'ordine giudiziario.  Non si tratta soltanto di problema di ordinamento giudiziario: la collocazione istituzionale dipende anche, in certa misura, dal ruolo che il pubblico ministero è chiamato a svolgere nel processo, dal significato e dal valore del suo intervento e dei suoi atti.  Si tratta, dunque, da un lato, di contrastare la tendenza strisciante che sta conducendo alla discrezionalità (e/o alla impossibilità) dell'esercizio dell'azione penale; e,  dall’altro, di restituire al P.M. almeno parte dei poteri indispensabili per lo svolgimento del suo ufficio, che gli sono stati sottratti.  Si dovrebbe abolire l'assurda previsione di termini per le indagini preliminari anche nel confronti degli ignoti e prevedere termini congrui per te chiusura dette stesse contro noti.  Si dovrebbe restituire al P.M. il potere di disporre direttamente tutte te attività che hanno funzione veramente investigativa (come le intercettazioni telefoniche) e quello di svolgere, dopo il rinvio a giudizio, indagini parallele. Ma, soprattutto, si deve restituire, almeno in parte, valore di prova agli atti da lui compiuti nella fase delle indagini preliminari. Al riguardo, in ossequio al principio del contraddittorio, si dovrebbe consentire la lettura dl tutti gli atti compiuti del P.M. qualora agli stessi sia stato fatto assistere anche il difensore dell’indagato; e, se proprio questa soluzione dovesse apparire troppo rivoluzionaria (anche se, rispetto al codice del 1930, segnerebbe egualmente una svolta “garantistica” di notevoli dimensioni, posto che i difensori avrebbero diritto di assistere alle deposizioni testimoniali, a pena della loro inutilizzabilità in dibattimento) si potrebbe ripiegare sull’idea di consentire allo stesso P.M. (ed al difensore) dl chiedere al giudice delle indagini preliminari l’incidente probatorio in tutti i casi in cui La “prova” non sia irrilevante.

Si tratterebbe, insomma, dl affermare e tutelare realmente il diritto alla prova di tutte le parti anche prima del dibattimento. 

L’udienza preliminare

 Altro oggetto di riflessione è rappresentato dall’udienza preliminare, che occorre ridefinire in modo da eliminarne L’attuate carattere, di passeggio inutile, atto esclusivamente a provocare rallentamenti e ritardi. Del resto, lo stesso legislatore, non prevedendola per il rito pretorile, ha dimostrato di non ritenerla essenziale per il sistema ed invero non si vede quali possano essere le esigenze sostanziali e processuali che la impongono invece per il rito ordinario. Ben potrebbe essa essere sostituita da un’udienza solo eventuale, richiesta dalle parti all’esito delle indagini preliminari, al solo fine di consentire l’applicazione di uno del riti alternativi non effettuabili più in seguito. Cosi concepita, potrebbe essere allora di qualche utilità anche nel processo pretori le.

 

Il doppio fascicolo

 

Il terzo spunto attiene al “doppio fascicolo”, del quale – salvo il regime dell’utilizzabilità degli atti d’indagine, ridefinito come sopra accennato — dovrebbe tendersi all’abolizione, sì da assicurare al giudice la possibilità di arrivare preparato al dibattimento: e con diritto di cercare, almeno lì, di capire, dirigendo ed interrogando (ben si intende, con rigorosa imparzialità) 

Le misure cautelari personali 

Di revisione necessita altresì la disciplina delle misure cautelari personali, in modo da impedire l’immediate fuoriuscita dei delinquenti più pericolosi e rendere più snella  l’applicazione delle misure stesse, assicurando inoltre al P.M., nei casi in cui sussista un’assoluta urgenza, gli indispensabili poteri coercitivi provvisori (da assoggettarsi a successivo giudizio di convalida da parte deL G.I.P.), a tuteLa di tutte te esigenze cautelari previste dall’art. 274.

Altri punti(come quello concernente la valutazione delta prova) potranno essere messi a fuoco successivamente; per il momento, a quelli esposti  ci pare necessario riconoscere assoluta priorità.

Certo, ci rendiamo conto che, con queste non rivoluzionarie modifiche, si altera tuttavia la “filosofia” del nuovo codice; ma crediamo che un minor amore della sapienza ed un maggiore amore per la “verità” finirebbero alla fine per far contenti i cittadini onesti.

 Il che, forse, non è poco.

 

 

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