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Cari colleghi,
perdonate: ancora un Movimento
ci rendiamo conto che
se, accanto alle tradizionali tre “correnti” della magistratura
associata, al sindacato, al “movimento” dei
“verdi” ed alle varie “proposte” ci si mette adesso un
altro Movimento si rischia di provocare una crisi di rigetto con
conseguente cestinazione di questo scritto, prima ancora che venga
letto.
Vi preghiamo però di avere pazienza e di andare
avanti, assicurandovi subito che questo “movimento” (non sapevamo
altrimenti come chiamarlo) non è una “corrente” associativa nè
palese nè mascherata; non ha fini di redenzione dell’universo da
tutti i suoi mali nè quello di insegnare tutto a tutti; nè vuol essere
“trasversale”, “orizzontale” o “verticale”; nè ha candidati
da proporre alle prossime elezioni dei C.S.M. o
alle future del C.D.C.
Nulla di tutto ciò.
Questo “movimento” ha un oggetto parziale,
limitato, concreto; ed è destinato a morire di morte naturale una volta
conseguito l’oggetto. Per di più, non ha nè sponsor nè fondi ed è
anzi preventivata la più fiera opposizione da parte di tutta l’
”intellighentia” giuridica nazionale: per cui è anche, quasi sicuramente,
destinato all’insuccesso.
Ma vuole solo rappresentare il tentativo, fatto per
dovere di testimonianza e per rispetto di sé stessi e di tutti i
cittadini, dl fornire un contributo affinché il Paese abbia finalmente
un processo penale davvero serio e funzionale.
E se a questo non si dovesse pervenire, non vi sarà
almeno il rimorso di non aver fatto nulla per impedire l’irreparabile.
L’alibi:
la carenza di strutture
I risultati del primi mesi di applicazione del
nuovo codice dovrebbero aver aperto gli occhi ai magistrati o, almeno, a
quella parte della magistratura che non ne è rimasta “compromessa”
nella progettazione, preparazione, redazione ed entrata in vigore.
Non si tratta infatti — come ad arte si sostiene
—solo di un problema di mezzi e di strutture materiali e personali:
del cancellieri, dei segretari, dei dattilografi, degli uscieri che o
non ci sono o non sono stati affatto preparati alle nuove funzioni; dei
famosi stenotipisti che non ci sono e che i magistrati sono rassegnati a
non veder mai; dei registratori o delle altre macchine di riproduzione
meccanica e visiva che, anche quando ci sono, sono scarsamente
utilizzabili per mancanza di personale capace dl farli funzionare e per
l’impossibitità dl ottenere subito la trascrizione dei verbali in
caratteri normali; delle fotocopiatrici che dovrebbero essere
decuplicate e che invece sono quasi sempre antiquate e mal ridotte;
degli ufficiali giudiziari sepolti da valanghe di richieste di notifiche
che non riescono ad evadere in tempo utile; delle sezioni di polizia
giudiziaria che in alcuni posti non sono state costituite neppure sulla
carta e negli altri non sono ancora funzionanti (in attesa di sapere chi
paga, tra il Ministro degli Interni ed il Ministro di Grazia e
Giustizia). E non si tratta neppure dell’impossibilità o difficoltà
di utilizzare al meglio il personale a causa della surrettizia
introduzione, attraverso il regolamento di esecuzione del nuovo c.p.p.
(art. 1), del principio della “doppia dirigenza” che, di fatto,
sottrae ai magistrati la gestione del personale ausiliario; nè è
soltanto questione di locali e arredamenti, anche se in alcune, anche
grandi o grandissime sedi giudiziarie (Torino, Roma, Nipoti), manca
ancora un Palazzo di giustizia e gli uffici (e talora persino i servizi
appartenenti ad un medesimo ufficio) sono dislocati a chilometri di
distanza t’uno dall’altro.
Tutte cose
vere, verissime, sacrosante: ma che c’erano già prima;
che erano state denunciate non da mesi ma da anni; e che solo qualche
illuso o ingenuo poteva sperare venissero meno con l’entrata in vigore
del nuovo codice e che, come impedivano di funzionare appieno al vecchio
rito, cosi sono ed ancora di più saranno di ostacolo al nuovo, che, più
del vecchio, richiederebbe ritmi accelerati ed eliminazione dei tempi
morti.
Ma non è qui il nocciolo della questione. O è
qui solo in parte, in minima parte! E se fosse tutto qui, alla fin fine,
La situazione non sarebbe nè cosi drammatica, nè irrecuperabile: perché,
prima o poi, qualche cosa, in tema di strutture, arriverà.
Il fatto è
che il discorso sui mezzi e sulle strutture è, come si dice,
“mistificante”. Non per nulla, sono proprio i tanti padri e padrini
del nuovo c.p.p. che si affannano a voler far credere che si tratta solo
ed unicamente dl un problema di strutture: perchè — diciamolo
chiaramente — è tanto facile e tanto comodo poter scaricare
sull’essenza delle strutture e, quindi, sull’esecutivo (che da parte
sua se lo merita) tutta la responsabilità del fallimento di un codice
che invece è stato così
ideato, concepito, voluto e realizzato, col colpevole avallo di buona
parte della stessa magistratura e dell’intera Associazione (che ha
confuso La innegabile necessità di una riforma del processo penate con
la bontà della riforma che in concreto è stata attuata), da una classe
politica la cui unica preoccupazione — alla prova dei fatti —sembra
essere stata quella di proteggere i delinquenti contro gli immaginari
soprusi della società e dei suoi giudici.
L’accusa:
i difetti di strutture
La verità è che questo codice è — esso si, di per
sé ed indipendentemente dalle strutture —“strutturalmente”
inidoneo e garantire, nel rispetto delle libertà individuali, un minimo
di sicurezza ai cittadini, nei confronti sia della grande che della
microcriminalità; sia delle piccole che delle grandi violenze
(maltrattamenti, violenze carnali, sfruttamento di donne e minori ...);
sia dei fenomeni di inquinamento e degrado dell’ambiente e della
salute che del malcostume
politico-amministrativo, etc.
Alla base di tutto, vi è, a nostro avviso, il
misconoscimento e l’indifferenza per quei “valori” che, soli,
giustificano la stessa esistenza di una “giustizia penale” e cioè
di un sistema sanzionatorio e di un processo penale. Di questo
misconoscimento e di queste indifferenza sono logici ed inevitabili
corollari la sostanziale inutilità del primo, la distorsione e lo
snaturamento, nel fini e nei mezzi, del secondo.
Un sistema sanzionatorio ed un processo penale hanno
infatti un senso solo in quanto, attraverso il processo, si possa
pervenire all’individuazione ed alla
condanna degli autori
dei fatti criminali che il
sistema sanzionatorio penale prevede e punisce.
L’accertamento
della verità
Ma, allora, il processo penale deve tendere
all’”accertamento” della verità: non a quello “a qualunque
costo ed a qualunque prezzo”; non a quello al di fuori delle regole,
all’insegna dl un “sostanzialismo”
rozzo e deteriore, che non conosce confini e che non tollera remore. Ma
ad un accertamento della verità che abbia una qualche possibilità dl
riuscita.
Nel rispetto dei limiti, delle competenze, dei
diritti e delle garanzie individuali; ma che accertamento della verità
sia e possa essere, almeno come obiettivo finale, come meta ultima, come
illusione che aspira a trasformarsi in realtà.
Una tale potenzialità, nel campo penale, significa
che, una volta che un reato sia stato commesso, se ne debbano ricercare
gli autori; e che, una volta che gli autori siano stati individuati, si
cerchi di verificarne seriamente la responsabilità, senza rinunce
aprioristiche; e che, una volta che la responsabilità sia stata
giudizialmente accertata, ne consegue la sanzione: sanzione da scontare
e non da vanificare attraverso un ordinamento penitenziario che, nel
lodevole intento di dare alla pena quella funzione rieducativa che in
concreto dovrebbe avere, ha finito in realtà per non rieducare nessuno
e per togliere ogni efficacia deterrente al sistema penale sostanziale,
svolgendo, rispetto a quello processuale, il ruolo di Penelope.
Ebbene nel nuovo
rito l’accertamento della verità è stato ufficialmente bandito dagli
scopi del nuovo processo, per bocca e penna dei loro autori.
Alla verità sostanziale si è sostituita quella
“formale”. E’ la grande scoperta del novello legislatore, quella
che permette finalmente al processo penate dl raggiungere il suo
scopo: non più la gretta verità “sostanziale”, ma la limpida verità
“formale”, che si ha sempre, anche senza indagare, prima ancora di
indagare, che si ha anche nel processo che si conclude contro
“ignoti”, che accerta e giudizialmente dichiara che un reato è
stato scoperto, ma che non se ne sono trovati gli autori. Anche questa
è indubbiamente una verità: “formale”, appunto, ma tanto basta ed
avanza al legislatore, che con questa nuova formula sembra aver scoperto
l’uovo di Colombo, il segreto del, successo, la ricetta miracolosa.
Il processo, da sede di accertamento di verità, si è
cosi trasformato in luogo di “agone” tra parti (donde La c.d.
“concezione agonistica” del processo), cui
il giudice “terzo” assiste imparziale
e indifferente, attento solo a che le parti rispettino te regole
del “gioco” per stabilire alla fine chi ha vinto; e dove le stesse
regole (di formazione e valutazione della prova) favoriscono in realtà
solo uno dei contendenti (come chi tiene il banco nei giochi
d’azzardo).
Quale
P.M.
Lo stesso conferimento del pubblico ministero in
un ruolo cosi marcatamente dl parte, che rappresenta la diretta
conseguenza del ripudio dell’”accertamento della verità” come
scopo del processo e della “concezione agonistica” dello stesso,
rende incomprensibile — e quindi instabile — la sua collocazione
all’interno della magistratura: che senso ha che sia un magistrato a
svolgere le funzioni dl una parte”? Che senso ha stabilire il
principio di parità delle parti, non già e non tanto nel momento
dialettico del dibattimento (dove, di fronte al giudice chiamato a
pronunziare la sentenza, detta collocazione ha una logica), ma nel
momento delle indagini preliminari, dove — prima ancora che sia stata
formulata l’accusa —nulla può accomunare la posizione di chi debba
svolgere La sua attività alla ricerca della verità e chi ha invece
come unico obiettivo quello dl evitare che si proceda contro dl lui,
innocente o colpevole Che sia? E perché allora quel ruolo lo si affida
a un magistrato, che — per dettato costituzionale — ha sostenuto il
concorso per entrare in magistratura, per essere essenzialmente
“giudice” e non poliziotto; che è stato allevato sulla cultura
della giurisdizione e non in quella detta investigazione? Forse solo
perché sia possibile confinare all’interno dell’ordine giudiziario
la responsabilità del fallimento della politica criminale?
Più coerente e sicuramente meno ipocrita sarebbe
la previsione non soltanto di carriere separate (ci sono già proposte
di legge al riguardo), ma anche di una diversa estrazione del pubblico
ministero, fuori dell’ordine giudiziario (e già se ne parla
apertamente, come apertamente si parla — lo si vedrà appresso — di
discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale: che di nuovo
riporta il pubblico ministero in un ambito di controllo politico).
Il
codice “contro”
Da qui, da questa distorta concezione (che — ahi -
quanto impropriamente! — viene chiamata “filosofia”), è sorto
quello che si dovrebbe definire il codice “contro”. Ma non
contro i delinquenti, contro coloro che uccidono, sequestrano, attentano
alle istituzioni, taglieggiano e sfruttano il prossimo, turbano il
mercato, diffondono la droga, seminano violenza, opprimono e violentano
i deboli e gli inermi. Bensì contro tutti coloro che cercano di
fare opera di contrasto, siano essi poliziotti o magistrati.
Non per nulla sono stati introdotti dei
termini-capestro per te indagini preliminari, come si fa per il tempo
dette risposte nel quiz televisivi: termini capestro sia per la polizia
giudiziaria che per il P.M.,
termini assurdi, che colpiscono addirittura le indagini contro
ignoti (così tradendo inequivocabilmente la mentalità punitiva
nei confronti di chi indaga); termini che, combinati con la nuova
disciplina della archiviazione (art. 125 disp. att.), -hanno finito con
il sancire definitivamente il sostanziale ingresso, nel nuovo sistema
processuale penale, del principio di discrezionalità dell’azione
penate. Con buona pace non solo per il dettato costituzionale che ne
impone l’obbligatorietà (che del resto sempre più apertamente e
sempre più da larghi settori politici viene contestato) ma anche del
principio di eguaglianza di tutti i cittadini almeno di fronte alla
legge penale.
Il
principio dell’impossibilità dell’azione penale
Anzi, nei casi di maggiore rilevanza e, quindi, di
regola di maggiore complessità, il principio-cardine
rischia di diventare quello della “impossibilità della
azione penale”.
Come si potrà più procedere per fatti come
quelli del Banco Ambrosiano? o come quelli relativi alla eversione
organizzata? o quelli per te collusioni tra mondo economico, pubblica
amministrazione e potere politico? Come si potranno più fare serie
indagini nel convulso e contorto mondo finanziario, societario ed
economico, quando per ciascuna di esse ci vogliono mesi e mesi solo per
la ricerca e l’acquisizione dei documenti su cui sviluppare te
indagini? E come si potranno sviluppare le conversazioni intercettate se
mancherà il tempo di sentire e risentire gli autori delle stesse?
E’ stato detto — sempre dai padri della riforma
—che il sistema accusatorio postula che vengano portati al
dibattimento solo quei casi in cui le prove siano facilmente
apprezzabili per la loro immediatezza e semplicità, e che, in buona
sostanza, si riducono ai processi In cui le “prove” sono costituite
dalle dichiarazioni pure e semplici degli imputati e dei testimoni
(forse per questo, nell’ottica “punitiva” di cui si è detto, si
è fatto di tutto per scoraggiare anche gli imputati-testimoni,
altrimenti detti “pentiti” ! )
Evidentemente, anche da noi bisognerà arrivare a
questo tipo di processo: pochi imputati (meglio se uno solo), pochi
reati (meglio se uno solo), pochi testimoni (meglio, se non
“pentiti”). Altro che salto di civiltà e balzo nel futuro: questo
è, nella sostanza, un ritorno al passato, quando non c’era la
delinquenza organizzata quando i “devianti” erano pochi e
costantemente sotto controllo (sia sociale sia poliziesco), quando la
delinquenza era essenzialmente “locale”!
Ma per arrivare (o tornare) a tutto questo, è
evidentemente necessario che a dibattimento arrivino solo i processi
facili facili, brevi brevi (ci penserà poi il dibattimento ad
ingrassarli ed allungarli a dismisura e a farli sembrare grossi). Ecco
che allora quelli difficili, complessi, farraginosi, con mille tessere
da comporre in un mosaico globale da cui solo può scaturire la
“prova”, debbono scomparire: subito, al primo impatto. La
combinazione “scadenza termini —meccanismo di archiviazione” serve
egregiamente alla bisogna!
Dalla obbligatorietà alla impossibilità dell’azione
penale, attraverso il sentiero della discrezionalità! E ciò proprio
per quei fatti di maggiore rilievo (criminalità organizzata,
delinquenza politica ed economica, lesioni di interessi diffusi) che a
parole si dice di voler perseguire.
Ma l’assurdità dei termini previsti per le indagini
preliminari risalta ancor di più se si considera che gli stessi si
pongono in rotta di collisione (concettuale) con il fatto che nel nostro
ordinamento sono previsti, per la rinuncia alla repressione penale, dei
termini di prescrizione. E’, infatti, logico che con il passare del
tempo, ed a seconda dei reati, venga meno l’interesse punitivo dello
Stato (e questo non contrasta con il principio della obbligatorietà
della azione penale se i termini non sono cosi ridotti da vanificare in
partenza la possibilità di azione). Ma non ha gran senso che si
impedisca la stessa azione penale quando i termini di prescrizione sono
ancora agli inizi!
Vero è che cosi si è trovato il modo per impedire il
formarsi dell’arretrato: scaduto il termine, l’arretrato infatti si
elimina da solo. Purtroppo, con l’arretrato, non si eliminano anche i
reati e le loro vittime!
La
prova
Ma non è solo questione di termini: è questione anche
di poteri di acquisizione degli elementi probatori da parte degli organi
inquirenti. Al vuoto lasciato dal giudice istruttore non si è sopperito
con l’attribuzione dl adeguati poteri nè alla polizia giudiziaria nè
al P.M.
Non basta dire che non c’è più l’obbligo della
comunicazione giudiziaria prima del compimento di determinati atti (in
sostanza prima dell’assunzione delle dichiarazioni dei testimoni) per
dimostrare il potenziamento dei poteri investigativi della polizia
giudiziaria e del P.M.
Ed infatti, a parte la considerazione che
l’eliminazione tout
court della comunicazione giudiziaria non può non suscitare
qualche perplessità in chi (come chi scrive) crede nelle “garanzie
sostanziali”, che vengono negate alla difesa dell’indagato (con
buona pace anche di quello davvero innocente), si deve osservare che
l’obbligo detta comunicazione giudiziaria non incideva affatto sui
poteri di investigazione del pubblico ministero e della polizia
giudiziaria, ma si rifletteva soltanto sul regime di validità,
e quindi di utilizzabilità processuale degli atti compiuti prima
dell’invio delLa stessa. Ma è ovvio che questo discorso non ha più
senso in un regime in cui tutti gli atti compiuti dalla polizia
giudiziaria e daL P.M. non hanno comunque più valore dl prova al
dibattimento (salvo casi eccezionali).
Ma questo non è un potenziamento del poteri di
investigazione: al contrario è la toro massima depressione, attraverso
Lo svilimento del risultato che ne è conseguito. E quali poteri hanno
adesso polizia giudiziaria e P.M. che prima non avessero?
Sono diminuiti i poteri di arresto in flagranza. In
tema di delinquenza minorile essi sono anzi praticamente scomparsi (una
pacchia per la delinquenza organizzata che non avrò più remore nello
sfruttare i minori per le proprie imprese!).
La polizia giudiziaria non può assumere sommarie
informazioni dell’arrestato o dal fermato; non può essere delegata
dal P.M. a interrogare la persona sottoposta alle indagini e ad
effettuare confronti cui la stesse partecipi; dopo L’intervento del
P.M., può agire solo nell’ambito delle direttive impartite dal P.M.;
non può procedere — secondo la più accreditata dottrina — ad
individuazione di persone o di cose; non può effettuare ispezioni di
persone; per riuscire ad ottenere una intercettazione telefonica, deve
compiere autentici miracoli (adesso non solo ci vogliono gravi indizi di
reato, ma l’intercettazione deve anche essere “assolutamente
indispensabile ai tini della prosecuzione delle indagini”: come farà
poi il G.I.P., che non conosce gli atti, a stabilire se la
intercettazione è indispensabile o meno, lo sa solo Iddio! ma questa è
solo una delle tante facoltà divinatorie che si richiedono al G.I.P.);
per identificare la persona sottoposta alle indagini, ha solo dodici ore
di tempo (prima il doppio).
Si aggiunge, last but not least, che le caserme
dei Carabinieri e gli uffici di polizia sono stati banditi dai luoghi in
cui potevano essere temporaneamente ristretti gli arrestati, i fermati e
gli indagati comunque sottoposti alla misura della custodia cautelare in
carcere: con la conseguenza che —vigendo negli istituti penitenziari
italiani più la legge delle organizzazioni criminali che quella dello
Stato — si esorcizza il pericolo che a qualche detenuto venga voglia
di “collaborare”. Come forse si voleva: dimentichi
— in questo caso sì — della esperienza Statunitense (alla
cui legislazione per tanti altri versi ci si è ispirati), per cui
da un lato “la prassi giudiziaria di utilizzare un coimputato come
testimone di accusa contro i complici è diffusissima” e non riguarda
solo le inchieste sulla criminalità organizzata, ma pressoché ogni
processo in cui vi è più di un imputato” e, dall’altro, ai
“pentiti” viene addirittura concessa la più completa impunità.
Dal canto suo, il pubblico ministero non può più
emettere provvedimenti cautelari; non può neppure più convalidare gli
arresti ed i fermi eseguiti dalla polizia giudiziaria (neppure con la
riforma dell’88 si era arrivati a tanto); non può ordinare
l’accompagnamento dell’indagato; non può disporre una
intercettazione di conversazioni; dopo la chiusura delle indagini
preliminari ha limitatissimi poteri di investigazione al fine di
supportare l’accusa in dibattimento (altro che indagini parallele!).
Ma allora, dove sono finiti tutti i poteri
investigativi di cui si favoleggia, in un quadro completato da un G.I.P.
che per definizione è privo di poteri d’ufficio di investigazione e
di indagine e da un giudice del dibattimento che ne dispone solo in via
estremamente residuale?
Ma il depotenziamento del processo, come sede dl
accertamento della verità, non sta tutto qui. Vi è pure il profilo
direttamente attinente alle prove: al loro oggetto, ai loro limiti, alla
loro valutazione.
Sotto il primo aspetto, basti ricordare che tutta
l’attività compiuta prima del dibattimento (salvi i casi
eccezionalissimi dell’incidente probatorio e degli atti del P.M.
divenuti irripetibili) non ha valore di prova; che al teste e
all’imputato possono essere “contestate” solo le dichiarazioni
“da loro” (e non da altri testimoni o imputati) rese in precedenza;
che è consentita l’acquisizione di verbali di prove di altro
procedimento penate solo se “le parti vi consentano e si tratta di
prove assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento ovvero di
verbali di cui è stata data lettura durante lo stesso”. Se si pensa
che — “il giudizio concorde dei giudici e dei pubblici ministeri
intervistati (negli Stati Uniti) è che il testimone sottoposto a cross
examination subisce un processo progressivo di
usura” per cui “in un sistema come quello americano ... non può
essere utilizzato più di tre o quattro volte” (è sempre uno dei
padri del nuovo codice che parla), è facile capire cosa tutto ciò
significhi, con buona pace dei sostenitori dei processi separati e dei
combattenti contro le connessioni, le riunioni ed i maxi-processi. E non
è neppure il caso di sottolineare quali potranno essere gli effetti
della nuova regola per cui non si potrà più arrestare il testimone
(anche dichiaratamente) falso o reticente nei confronti del quale non
potranno certo fungere da deterrente te irrisorie pene previste
dall’art. 372 c.p., per di più ora suscettibili di patteggiamento!
Sotto il secondo profilo, con la nuova disciplina
l’ufficiate e t’agente di polizia giudiziarie non possono deporre
sul contenuto delle dichiarazioni loro rese da imputati o testimoni;
sono aumentate le persone che possono avvalersi della facoltà di
astensione dal deporre (conviventi, giornalisti); è stata introdotta la
categoria della inutilizzabilità (totale o parziale) per atti non solo
leciti ma legittimamente e doverosamente compiuti, che non possono
entrare a far parte del materiale probatorio “valido” per la
sentenza dibattimentale: per di più con rilevabilità di ufficio della
inutilizzabilità anche in cassazione.
Infine, sotto il terzo profilo, non vi è dubbio che la
combinazione tra la disciplina prevista dall’art. 192 in ordine alle dichiarazioni di coimputati o imputati di reati
connessi o collegati e la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni in
tema dei c.d. “riscontri”
rappresenta un primo colpo
di piccone al principio del libero convincimento del giudice.
Si sta assistendo al primo passo verso un sistema, incivile ed illiberale, di “prova legale”. Il tutto, peraltro, coll’effetto di rendere più difficile la
condanna anche quando il giudice sia certo della colpevolezza
dell’imputato ed in grado di motivare ampiamente (secondo le vecchie
regole) la decisione.
La
fine della “via giudiziaria”
In un quadro del genere, che va completato con il
richiamo alla legge 7 febbraio 1990 n. 19 (imputazione soggettiva delle
circostanze aggravanti, estensione alte pene accessorie della
sospensione condizionale della pena, abolizione della destituzione di
diritto del pubblico dipendente a seguito di condanna penale), alla
disciplina relativa all’ordinamento penitenziario (che — come si è
detto — sostanzialmente rischia di vanificare le pur poche pene che si
dovessero ancora infliggere) ed alla normativa relativa ai poteri
dell’Alto Commissario per il coordinamento della Lotta alla criminalità
mafiosa (che sposta sul versante politico e delle misure di prevenzione
— con tutti i conseguenti rischi di strumentalizzazioni politiche
—il contenimento della criminalità, con contestuale e conseguente
“coordinamento” dei pubblici ministeri), è evidente che la
“giustizia penale”, globalmente intesa come “via giudiziaria”
per la prevenzione e repressione del delitto, attuata da una
magistratura autonoma ed indipendente, è alla fine.
I
primi effetti
I primi effetti dell’entrata in vigore del nuovo
codice possono essere valutati su un duplice piano:
quello criminologico e quello giudiziario.
Sul primo, le constatazioni sono amare e sconfortanti.
La delinquenza minorile non ha più ostacoli (salvo
casi eccezionali, tutto quello che può capitare ad un minore
delinquente colto sul fatto, è di essere riaccompagnato a casa). Come
si è accennato, la stessa ha un futuro come serbatoio senza fondo per
La criminalità organizzata.
La microcriminatità dilaga. Sono già cominciate (a
Firenze, dove peraltro non si sta peggio che in altre parti d’Italia)
le manifestazioni di protesta. Anche se arrestato in flagranza, il
microcriminale corre pochi rischi: la custodia cautelare o non comincia
neppure o dura pochissimi giorni; e quella definitiva è sempre di là
da venire. E anche se viene, ci sarà poi sempre la legge Gozzini
(emendata e corretta dalLa Corte Costituzionale) a provvedere.
La grande criminalità, quella organizzata, vive sonni
tranquilli: Le grandi inchieste non sono più realistiche; le indagini
compresse; la formazione della prova più difficoltosa; I maxi-processi
aboliti per far posto ad
una presunta “miriade” di mini-processi caratterizzati dalla
frammentazione dl un materiale probatorio che può servire solo se
valutato nel suo insieme; le condanne più difficili; l’ordinamento
penitenziario sempre prodigo di favori (permessi,
licenze-premio, semilibertà, affidamenti in prova, etc )
I nuovi disegni di legge
(sulla droga, sui sequestri di persona) sono aliti di vento, grida
manzoniane, declamazioni nel deserto.
Le pene, destinate a restare sulla carta, non destano preoccupazioni;
tranne, forse, che atte vittime dei reati: criminalizzate, nei sequestri
di persona, per aver cercato di supplire, a proprie spese, alta
inefficienza dl uno Stato che, non riuscendo a perseguire i delinquenti,
se la prende con le loro
vittime.
L’efficacia deterrente delta pena è finita. La
custodia cautelare in carcere destinata, di fatto, a scomparire o a
durare pochissimo (il che andrebbe anche bene se poi vi fosse la pena
definitiva).
E’ iniziata
l’era della decarcerazione.
Sul piano giudiziario, gli operatori sono
sconcertati, frastornati, delusi. E, soprattutto, scoraggiati e
disamorati.
La polizia giudiziaria, lungi dall’essere
impegnata in inchieste contro la grande criminalità (organizzate,
economica, politico-amministrativa) si è rifugiata nel piccolo
cabotaggio, nel perseguimento e nell’arresto dei piccoli e
piccolissimi spacciatori di piazzetta, rivolgendo prevalentemente la
propria attenzione alle migliaia di stranieri provenienti dall’Africa
o dall’Asia che hanno invaso il nostro paese, che vivono di espedienti
e sotterfugi e che entrano ed escono in continuazione dette nostre
carceri, senza che la loro brevissima detenzione possa servire da remore
atta commissione di ulteriori reati né da parte loro nè da parte di
altri potenziali delinquenti. Si tratta di arresti fatti alla
spicciolata, alla rinfusa, senza che, alle spalle, vi sia una qualsiasi
“politica criminale”, un ‘piano”, un programma di “lotta alla
criminalità”. Ma servono per esigenze statistiche, per consentire ai
Ministri pro tempore dell’interno di affermare che “lo Stato non ha
abbassato la guardia”, che il numero degli arrestati e dei detenuti
non è calato più di tanto (e tuttavia dal 24 ottobre 1989 ad oggi la
popolazione carceraria è diminuita in assoluto di oltre quattromila
unità, pari ad oltre il 12%), che la difesa sociale è sempre nella
mente e nel cuore dei nostri governanti, che la sicurezze dei cittadini
non è in pericolo.
I pubblici ministeri, dal canto loro, sono oppressi da
una routine quotidiana estremamente farraginosa e pesante, fatta
di udienze di “convalida” davanti al G.I.P. o al giudice del
dibattimento, di udienze in camera di consiglio per ogni inezia, di
avvisi ad un’infinità di persone, di motivazioni in positivo ed in
negativo non solo per ogni provvedimento proprio ma per ogni richiesta
di provvedimento altrui, di autorizzazioni da chiedere per ogni
bazzecola, di moduli, moduli, moduli da riempire, di termini, termini,
termini da osservare e sempre brevi, brevissimi, secchi, perentori. Il
tutto sempre di corsa, sempre con affanno, e talora — perché
nasconderlo? — con timori di responsabilità civili sempre in agguato
e neppur tanto larvatamente prospettate dette parti e dai loro difensori
ad ogni piè sospinto e che possono inconsciamente favorire
atteggiamenti lassisti. E cosi non hanno nemmeno più il tempo per
impostare una delle c.d. “inchieste” di un certo spessore; e non ce
ne è neppure la voglia,convinti come tutti sono che, comunque, con la
nuova disciplina, solo un “miracolo” potrebbe consentire di portare
a compimento qualche processo contro i vertici della criminalità
organizzata e/o economica; e salva, comunque, la successiva
“miracolazione” del delinquente ad opera delta legge Gozzini o di
qualche altra normativa partorita nel frattempo detta provvida mente e
dalla fertile fantasia del nostro legislatore.
L’ignoranza
a presidio della terzietà
Lo stesso giudice delle indagini preliminari si
ritrova, sperduto, in un ruolo senza senso, passivo, formale,
burocratico, astratto, in cui — per timore che possa perdere la
“terzietà” — è
costretto ad assumere
Provvedimenti su provvedimenti, convalidare,
autorizzare, procedere ad incidenti probatori, decidere, senza mai poter
intervenire efficacemente, senza mai poter cercare di “capire” di più,
dovendo attenersi alle carte, solo alle carte e nient’altro che alle
carte e dovendo ancora rimettersi totalmente alla iniziativa delle
parti, senza mai potersi inserire — imparzialmente, beninteso! in quel
processo che conduce a “capire” ed “accertare”.
E, quanto al giudice del dibattimento, siamo
proprio sicuri che quel giudice “terzo”, il quale, per non essere
prevenuto, deve arrivare al giudizio in stato di perfetta ignoranza (ma
chi assicurerà che, di soppiatto, per i processi più clamorosi, non
abbia letto neppure il giornate?), che non deve fare domande, che deve
assistere all’esame ‘incrociato’ da parte di due o più soggetti
magari non proprio versati nell’arte scenica e nelle giostre oratorie, Limitandosi a intervenire
come se tosse L’arbitro di una partita di calcio o di un incontro dl
pugilato, finirà atta fine per “capire” La verità più di quando
arrivava all’ “esame” meno “terzo” ma conoscendo gli atti?
Ma dove poi sta scritto che La “conoscenza”
degli atti comporta la perdita delta “terzietà”?
Ma il bello è che questa equazione (“giudice
terzo=giudice ignorante”) è stata sostenuta per tanti anni senza
che nessuno vi abbia trovato niente da ridire ed ancor oggi grava come
una cappa di piombo sulle nostre teste, ottundendone i cervelli: forza
degli slogans che, quanto più sono assurdi, tanto più diventano
indiscutibili.
E non è certo dai giuristi che ci si può
attendere un attimo di res. Ma dal cittadino italiano che magari per un
momento ha creduto che questo nuovo codice fosse destinato ad infliggere
un colpo mortale alla criminalità e che per questo lo ha anche lui
invocato in passato come adesso talora invoca e ancor più invocherà in
futuro la legge del taglione.
Prospettive e proposte.
Non possiamo — nè assolutamente intendiamo
—nascondere che a nostro avviso il nuovo codice di procedura penate
rappresenta una riforma profondamente sbagliata. Tuttavia, reputiamo
esatto quanto affermato da alcuni insigni giuristi: “indietro non si
torna”.
D’altronde, le poche e pur autorevoli voci che hanno
osato proporre il contrario sono state immediatamente avvolte dal
silenzio: il che basta a dimostrare come si tratti di strade non
percorribili.
Non percorribile — o, meglio, ingannevole — è
anche la via indicata dall’art. 7 della legge di delega, che prevede
le correzioni entro tre anni; e ciò perché impone di muoversi
nell’ambito dei principi fissati dalla stessa legge.
Per avviare un discorso serio è invece necessario
prendere le mosse da
alcuni punti fondamentali della legge delega, che vanno rivisti e
riscritti.
Occorre però premettere che taluni punti (quale che
sia il giudizio di ciascuno di noi) devono ritenersi intangibili.
Il primo è quello delle separazione (del resto, a
nostro avviso, indispensabile) delle funzioni requirenti delle
giudicanti nel processo di pretura, dove in effetti non era seriamente
sostenibile che lo stesso magistrato potesse partire dall’acquisizione
della notitia criminis per arrivare sino alla sentenza di primo
grado. Il rimedio al dispendio di forze per fatti bagatellari va
piuttosto ricercato in una ulteriore, reale depenalizzazione.
Un altro è la soppressione delLa figura del giudice
istruttore. Sul punto, proprio perché il giudice istruttore non poteva
condannare, si potrebbe discutere motto più a lungo (tant’è che la
figura del giudice istruttore era ancora prevista netta legge delega del
1974), ma ci rendiamo conto che sarebbe anacronistico proporne la reviviscenza.
Tutto
il resto può essere rimesso in discussione.
Ma,
per dare concretezza al discorso, non si possono non indicare alcuni
specifici oggetti di revisione e alcune possibili soluzioni: anche perché
sia chiara la direzione in cui ci si intende muovere.
Il
P.M. magistrato
Il
primo spunto di riflessione e rappresentato dalla esigenza di invertire
te linea di tendenza che sta portando il pubblico ministero fuori
dett'ordine giudiziario. Non si tratta soltanto di problema di ordinamento
giudiziario: la collocazione istituzionale dipende anche, in certa
misura, dal ruolo che il pubblico ministero è chiamato a svolgere nel
processo, dal significato e dal valore del suo intervento e dei suoi
atti. Si tratta, dunque, da
un lato, di contrastare la tendenza strisciante che sta conducendo alla
discrezionalità (e/o alla impossibilità) dell'esercizio dell'azione
penale; e, dall’altro, di
restituire al P.M. almeno parte dei poteri indispensabili per lo
svolgimento del suo ufficio, che gli sono stati sottratti.
Si dovrebbe abolire l'assurda previsione di termini per le
indagini preliminari anche nel confronti degli ignoti e prevedere
termini congrui per te chiusura dette stesse contro noti.
Si dovrebbe restituire al P.M. il potere di disporre direttamente
tutte te attività che hanno funzione veramente investigativa (come le
intercettazioni telefoniche) e quello di svolgere, dopo il rinvio a
giudizio, indagini parallele. Ma, soprattutto, si deve restituire, almeno
in parte, valore di prova agli atti da lui compiuti nella fase delle
indagini preliminari. Al riguardo, in ossequio al principio del
contraddittorio, si dovrebbe consentire la lettura dl tutti gli atti
compiuti del P.M. qualora agli stessi sia stato fatto assistere anche il
difensore dell’indagato; e, se proprio questa soluzione dovesse
apparire troppo rivoluzionaria (anche se, rispetto al codice del 1930,
segnerebbe egualmente una svolta “garantistica” di notevoli
dimensioni, posto che i difensori avrebbero diritto di assistere alle
deposizioni testimoniali, a pena della loro inutilizzabilità in
dibattimento) si potrebbe ripiegare sull’idea di consentire allo
stesso P.M. (ed al difensore) dl chiedere al giudice delle indagini
preliminari l’incidente probatorio in tutti i casi in cui La
“prova” non sia irrilevante.
Si tratterebbe, insomma, dl affermare e tutelare
realmente il diritto alla prova di tutte le parti anche prima del
dibattimento.
L’udienza
preliminare
Altro oggetto di riflessione è rappresentato
dall’udienza preliminare, che occorre ridefinire in modo da eliminarne
L’attuate carattere, di passeggio inutile, atto esclusivamente a
provocare rallentamenti e ritardi. Del resto, lo stesso legislatore, non
prevedendola per il rito pretorile, ha dimostrato di non ritenerla
essenziale per il sistema ed invero non si vede quali possano essere le
esigenze sostanziali e processuali che la impongono invece per il rito
ordinario. Ben potrebbe essa essere sostituita da un’udienza solo
eventuale, richiesta dalle parti all’esito delle indagini preliminari,
al solo fine di consentire l’applicazione di uno del riti alternativi
non effettuabili più in seguito. Cosi concepita, potrebbe essere allora
di qualche utilità anche nel processo pretori le.
Il
doppio fascicolo
Il terzo spunto attiene al “doppio fascicolo”, del
quale – salvo il regime dell’utilizzabilità degli atti
d’indagine, ridefinito come sopra accennato — dovrebbe tendersi
all’abolizione, sì da assicurare al giudice la possibilità di
arrivare preparato al dibattimento: e con diritto di cercare, almeno lì,
di capire, dirigendo ed interrogando (ben si intende, con rigorosa
imparzialità)
Le
misure cautelari personali
Di revisione necessita altresì la disciplina delle
misure cautelari personali, in modo da impedire l’immediate
fuoriuscita dei delinquenti più pericolosi e rendere più snella l’applicazione delle misure stesse, assicurando inoltre al
P.M., nei casi in cui sussista un’assoluta urgenza, gli indispensabili
poteri coercitivi provvisori (da assoggettarsi a successivo giudizio di
convalida da parte deL G.I.P.), a tuteLa di tutte te esigenze cautelari
previste dall’art. 274.
Altri
punti(come quello concernente la valutazione delta prova) potranno
essere messi a fuoco successivamente; per il momento, a quelli esposti
ci pare necessario riconoscere assoluta priorità.
Certo, ci rendiamo conto che, con queste non
rivoluzionarie modifiche, si altera tuttavia la “filosofia” del
nuovo codice; ma crediamo che un minor amore della sapienza ed un
maggiore amore per la “verità” finirebbero alla fine per far
contenti i cittadini onesti.
Il
che, forse, non è poco.
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