NOTA TECNICA  SULL’ADEGUAMENTO  RETRIBUTIVO AUTOMATICO

 

Come noto nel 2003 deve essere calcolato l’adeguamento triennale dei nostri stipendi  come conseguenza del loro  “agganciamento”  alla dinamica delle retribuzioni del pubblico impiego dovuto alla  legge  19 febbraio   1981,   n.  27.

Con il quarto comma dell’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  abbiamo ottenuto una integrazione del  criterio indicato dalla legge 27/1981 con la affermazione che esso si applica  “ tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello  accessorio  e  variabile,  delle altre categorie del pubblico impiego”. E’ evidente la modifica rispetto al testo precedenti che faceva invece riferimento alle “voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici   delle    retribuzioni   contrattuali”. La modifica è per noi importante perché l’attuale indirizzo di “privatizzazione” del pubblico impiego determina una esaltazione delle voci retributive individuali determinate con criteri asseritamente “meritocratici”.

            Invece, alla conclusione del passato triennio, la  Ragioneria Generale dello Stato con nota 30 dicembre 1999  aveva espresso l’opinione secondo cui il calcolo previsto dalla legge 448/1998 andrebbe fatto considerando solo “le componenti retributive aventi carattere di generalità e continuità”  cioè risultanti dal così detto “primo livello” della contrattazione, con esclusione del “secondo livello” di contrattazione “demandato alle singole amministrazioni”. Tale scelta ci è apparsa in palese contrasto con la lettera della legge che parla di  “incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo” senza limitazioni ed eccezioni, sarebbe motivata da ragioni pratiche cioè dalla difficile rilevabilità dell’entità dei compensi derivanti dal “secondo livello” di contrattazione.

      La nostra posizione venne poi recepita dal Governo che però fece presente la difficoltà di accertare e calcolare in percentuale dati che non verrebbero raccolti dall’ISTAT. Perciò nella “parte motiva” del D.P.C.M. 13 giugno 2000, con cui sono stati fissati i nostri aumenti per il triennio 2000-2002 è stata inserita una frase secondo cui si da’ atto che “sono in corso le iniziative di progettazione e sviluppo di un modello idoneo a valutare tutti gli incrementi del trattamento economico delle categorie di riferimento, comprensivo di quello accessorio e variabile,ai sensi dell’art. 24 della legge  448/1998”, per l’intanto  si procedette  al calcolo degli aumenti sulla base della nota dell’Istituto Nazionale di Statica 30 marzo 2000 n. SP/502.00 (che   aveva tenuto conto degli incrementi del trattamento economico “accessorio e variabile” nella misura forfettaria del 1,2%). E nonostante i buoni propositi di future iniziative la questione finì lì.

            La soluzione venne da noi accettata perché i trattamenti accessori e variabili (che riguardano solo una ristretta categoria di pubblici dipendenti)  erano in atto solo dal 1999, e non sussistevano al momento strumenti attendibili per il loro rilevamento. Quindi per il triennio 1997-1999 un rilevamento conforme alla legge ci avrebbe dato poco o punto vantaggio (qualcuno addirittura dice un danno) e comunque avrebbe ritardato sine die la corresponsione del dovuto.