NOTA TECNICA SULL’ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO AUTOMATICO
Come noto nel 2003 deve
essere calcolato l’adeguamento triennale dei nostri stipendi come
conseguenza del loro “agganciamento” alla dinamica delle retribuzioni
del pubblico impiego dovuto alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Con il quarto comma dell’art. 24 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, abbiamo ottenuto una integrazione del
criterio indicato dalla legge 27/1981 con la affermazione che esso si
applica “ tenendo conto degli incrementi medi pro capite del
trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e
variabile, delle altre categorie del pubblico impiego”. E’
evidente la modifica rispetto al testo precedenti che faceva invece
riferimento alle “voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di
statistica ai fini della elaborazione degli indici delle
retribuzioni contrattuali”. La modifica è per noi importante perché
l’attuale indirizzo di “privatizzazione” del pubblico impiego determina
una esaltazione delle voci retributive individuali determinate con criteri
asseritamente “meritocratici”.
Invece, alla conclusione del passato triennio, la Ragioneria
Generale dello Stato con nota 30 dicembre 1999 aveva espresso l’opinione
secondo cui il calcolo previsto dalla legge 448/1998 andrebbe fatto
considerando solo “le componenti retributive aventi carattere di
generalità e continuità” cioè risultanti dal così detto “primo livello”
della contrattazione, con esclusione del “secondo livello” di
contrattazione “demandato alle singole amministrazioni”. Tale scelta ci è
apparsa in palese contrasto con la lettera della legge che parla di “incrementi
medi pro capite del trattamento economico complessivo” senza
limitazioni ed eccezioni, sarebbe motivata da ragioni pratiche cioè dalla
difficile rilevabilità dell’entità dei compensi derivanti dal “secondo
livello” di contrattazione.
La nostra posizione venne poi recepita dal Governo che però fece
presente la difficoltà di accertare e calcolare in percentuale dati che
non verrebbero raccolti dall’ISTAT. Perciò nella “parte motiva” del
D.P.C.M. 13 giugno 2000, con cui sono stati fissati i nostri aumenti per
il triennio 2000-2002 è stata inserita una frase secondo cui si da’ atto
che “sono in corso le iniziative di progettazione e sviluppo di un modello
idoneo a valutare tutti gli incrementi del trattamento economico delle
categorie di riferimento, comprensivo di quello accessorio e variabile,ai
sensi dell’art. 24 della legge 448/1998”, per l’intanto si
procedette al calcolo degli aumenti sulla base della nota
dell’Istituto Nazionale di Statica 30 marzo 2000 n. SP/502.00 (che aveva tenuto conto degli
incrementi del trattamento economico “accessorio e variabile” nella misura
forfettaria del 1,2%). E
nonostante i buoni propositi di future iniziative la questione finì lì.
La soluzione venne da noi accettata perché i trattamenti
accessori e variabili (che riguardano solo una ristretta categoria di
pubblici dipendenti) erano in atto solo dal 1999, e non sussistevano al
momento strumenti attendibili per il loro rilevamento. Quindi per il
triennio 1997-1999 un rilevamento conforme alla legge ci avrebbe dato poco
o punto vantaggio (qualcuno addirittura dice un danno) e comunque avrebbe
ritardato sine die la corresponsione del dovuto.
|