|
Un tentativo di riconduzione del c.d. indultino alla
sistematica generale della esecuzione penale. Gli emendamenti possibili.
di
Alberto Marcheselli,
magistrato di sorveglianza di Alessandria
Il difetto principale del testo approvato
dalla Camera dei Deputati consegue al carattere ibrido della misura in
esso prevista.
Esso si presenta, inoltre, emendabile per
quel che attiene la selezione dei soggetti da ammettere al beneficio. E’
soluzione semplice ed equilibrata escludere da esso coloro che, nel tempo
recente, abbiano già abusato di benefici penitenziari.
Si possono ipotizzare due vie di
intervento.
La prima ipotesi riporta la misura
nell’alveo della sospensione condizionale della pena, istituto ben noto e
diffuso nell’ordinamento penale. Le perplessità circa il fatto che tale
misura si avvicinerebbe così a un “indulto mascherato” sono evidentemente
superabili, visto che già la misura di cui al testo approvato è una
sospensione della pena e che il codice penale nel descrivere l’indulto
(art. 174 e 151) prevede già che si possa esso condizionare a obblighi. In
altre parole, o aggira già la norma costituzionale sull’indulto il testo
approvato, o nulla muta a prevedere la sospensione condizionale secca
(meglio disciplinata nei presupposti e revocabile nel caso di recidiva).
Tale soluzione brilla per praticità, linearità semplicità di applicazione.
Coerentemente alla natura di sospensione condizionale, e conformemente al
carattere di automatismo, è del tutto congrua la competenza a disporre la
sospensione da parte del Pubblico Ministero, con eventuale impugnazione
con il rito degli incidenti di esecuzione. Si tratta di una competenza
assai meglio diffusa che non quella del Magistrato di Sorveglianza e che
comporta efficienza e rapidità, utilizzo di strumenti consolidati e di
agevole applicazione.
La seconda ipotesi raccorda la
sospensione condizionale alla automatica applicazione dell’affidamento in
prova al servizio sociale. Si tratta di soluzione di uguale pregio
sistematico (riportando anche essa l’istituto a ipotesi note), per cui si
propone una modalità applicativa e contenuto standardizzato, otre che il
richiamo ai già previsti poteri di revoca e sospensione cautelare. Questa
soluzione ha assai maggiori “costi” di amministrazione, per le Forze di
Polizia e Cssa.
Ferme entrambe le soluzioni, o anche a voler mantenere il testo come già
approvato, sono comunque da valutarsi:
a)
la previsione della esclusione del beneficio per chi si sia già
visto revocare una misura alternativa di recente;
b)
la estensione del beneficio anche ai soggetti in attesa di
esecuzione penale (non detenuti in carcere), indipendentemente
dall’avvenuta espiazione del quarto di pena
Ipotesi 1.
Trasformazione dell’indultino in una
sospensione condizionale della pena ex lege
Articolo 1.
Sostituire il comma 1 come segue
1. Nei confronti del condannato detenuto in carcere che ha scontato almeno
un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di
maggior pena, una pena detentiva non superiore a due anni, l'esecuzione
della stessa è sospesa, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.
Analoga sospensione è concessa al condannato in attesa di esecuzione di
pena e non detenuto, se la pena residua da espiare non è superiore a due
anni.
Sopprimere il comma 4.
Relazione.
La coordinata modifica di comma 1 e 4
differenzia la posizione dei condannati detenuti in carcere e di quelli
liberi (escludendo la necessaria espiazione del quarto di pena per questi
ultimi, ragionevolmente meno pericolosi) e produce l’effetto di sgravare
della relativa pendenza i Tribunale di Sorveglianza. La soluzione di cui
al testo approvato è invece farraginosa perché da un lato aggiunge una
misura dal contenuto ibrido a quelle esistenti e, dall’altro, non sgrava i
Tribunale di Sorveglianza dalla decisione delle istanze pendenti. Tale
decisione darebbe sostanzialmente inutile vista l’ampiezza delle
prescrizioni della sospensione, così come prevista.
Articolo 2
Invariato
Articolo 3
Aggiungere una lettera c):
c) di chi nei tre anni precedenti
l’entrata in vigore della legge, abbia riportato la revoca di una
misura alternativa alla detenzione, prevista dal Titolo I, Capo VI legge
26 luglio 1975 n. 354 o dal d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
Relazione
Si tratta dei soggetti che hanno già
concretamente dimostrato di non saper gestire misure alternative. Tale
correttivo consente di sceverare i soggetti meritevoli da quelli
socialmente pericolosi e inaffidabili, la cui pericolosità e
inaffidabilità è conclamata in provvedimenti giurisdizionali.
Articolo 4
Sostituire con il
seguente.
1. La sospensione di cui all’articolo 1 è disposta, anche di ufficio, dal
Pubblico Ministero, senza formalità di procedura.
2. Nel caso in cui non venga disposta la
sospensione di cui all'articolo 1, l'interessato o il suo difensore
possono proporre reclamo al giudice dell’esecuzione con il rito degli
incidenti di esecuzione.
Relazione
Gli Uffici di Sorveglianza impiegano, i
tutta Italia, solo circa 100 magistrati, difficilmente essi potrebbero far
fronte all’impatto di una misura quale quella prevista. Si propone di
agganciare il beneficio in esame all’istituto della sospensione
condizionale della pena e di farlo amministrare all’organo della
esecuzione, diffuso capillarmente sul territorio, il Pubblico Ministero,
trattandosi di misura da concedersi in via automatica con il solo
accertamento dei presupposti oggettivi previsti. In via di reclamo, come
per gli incidenti sul titolo esecutivo, è opportuna la competenza del
giudice dell’esecuzione e l’applicazione del relativo rito.
Articolo 5
Sostituire con il seguente.
1. La sospensione dell'esecuzione di cui all’articolo 1 è revocata dal
giudice dell’esecuzione su richiesta del Pubblico Ministero se chi ne ha
usufruito commette, entro cinque anni dalla applicazione della misura di
cui all'articolo 1, un delitto non colposo per il quale riporti una
condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1,
la pena è estinta.
Relazione.
Si tratta di modifiche conseguenti
all’aver riportato, ragionevolmente la misura nell’alveo della sospensione
condizionale della pena e dello strumentario giuridico tradizionale della
materia.
Articolo 6
Invariato
Articolo 7
Sopprimerlo
Articolo 7 bis
Sopprimerlo
Articolo 8
Invariato, diventa
articolo 7
Articolo 9
Invariato, diventa articolo 8
Ipotesi 2
Trasformazione dell’indultino in una
applicazione ex lege della misura dell’affidamento in prova al servizio
sociale
Articolo 1.
Sostituire il
comma 1 come segue
1. Nei confronti del condannato detenuto in
carcere che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e
deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non
superiore a tre anni, l'esecuzione della stessa è sospesa ed è applicato
automaticamente l’affidamento in prova al servizio sociale, salvo quanto
previsto dagli articoli 2 e 3. Analoga sospensione e applicazione
automatica è concessa al condannato in attesa di esecuzione di pena e non
detenuto, se la pena residua da espiare non è superiore a tre anni.
Sopprimere il
comma 4.
Relazione.
La coordinata
modifica di comma 1 e 4 differenzia la posizione dei condannati detenuti
in carcere e di quelli liberi (escludendo la necessaria espiazione del
quarto di pena per questi ultimi, ragionevolmente meno pericolosi) e
produce l’effetto di sgravare della relativa pendenza i Tribunale di
Sorveglianza. La soluzione di cui al testo approvato è invece farraginosa
perché da un lato aggiunge una misura dal contenuto ibrido a quelle
esistenti e, dall’altro, non sgrava i Tribunale di Sorveglianza dalla
decisione delle istanze pendenti. Tale decisione darebbe sostanzialmente
inutile vista l’ampiezza delle prescrizioni della sospensione, così come
prevista.
Articolo 2
Invariato
Articolo 3
Aggiungere una
lettera c):
c) di chi nei tre
anni precedenti l’entrata in vigore della legge, abbia riportato la
revoca di una misura alternativa alla detenzione, prevista dal Titolo I,
Capo VI legge 26 luglio 1975 n. 354 o dal d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
Relazione
Si tratta dei soggetti che hanno già
concretamente dimostrato di non saper gestire misure alternative. Tale
correttivo consente di sceverare i soggetti meritevoli da quelli
socialmente pericolosi e inaffidabili, la cui pericolosità e
inaffidabilità è conclamata in provvedimenti giurisdizionali.
Articolo 4
Sostituire i
commi 2 e 3 come segue
2. Nel caso in cui non venga disposta la
sospensione di cui all'articolo 1, l'interessato o il suo difensore
possono proporre, entro 24 ore dalla notifica del provvedimento
sfavorevole, reclamo al tribunale di sorveglianza competente per
territorio, con il rito di cui all’art. 678 c.p.p. Analogo reclamo può
essere avanzato dal Pubblico Ministero.
Relazione
Sul piano procedurale la procedura
prevista coniuga semplicità e rigore, saldandosi a istituti previsti e
consolidati.
Articolo 5
Sostituire con il seguente.
1. Si applicano all’affidamento in
prova al servizio sociale di cui all’art. 1, le norme previste dagli
articoli 47, 51 bis e 51 ter legge 26 luglio 1975 n. 354 e
dal relativo Regolamento di Esecuzione.
Relazione.
Meglio che prevedere una misura
assolutamente ibrida quale quella indicata nel testo già approvato dalla
Camera, se non si vuole adottare la soluzione più ragionevole di una
sospensione condizionale automatica, è saldare l’istituto innovativo alla
misura già esistente. Ciò comporta l’automatica applicazione dei poteri di
controllo (di Forze di Polizia e Cssa) i poteri di sospensione cautelare e
revoca, senza introdurre difficoltà interpretative e di coordinamento.
Articolo 6
Invariato
Articolo 7
Sostituirlo come
segue
1. Con il
provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena e
applica l’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 1 sono
applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa
l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:
a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia
giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i
giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di
salute, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;
b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal
territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività
lavorativa, salvo autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza. Se per la
personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in
tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di
sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un
altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e
comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale
dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo
282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di
procedura penale;
c) all'atto della sospensione della pena, è redatto un verbale in
cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima
delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, nonché ad adoperarsi, in
quanto possibile, in favore della vittima del reato.
2. Nel corso dell’affidamento in prova
al servizio sociale di cui all’art. 1, le prescrizioni di cui al comma 1
possono essere modificate, su richiesta dell'interessato o del pubblico
ministero, dal magistrato di sorveglianza.
3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della
pena, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui
esecuzione è stata sospesa, per il cittadino italiano il divieto di
espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del
passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, salvo specifica
autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze
familiari o lavorative.
Relazione.
Si tratta di adattamenti formali della
disposizione, al fine di renderla compatibile con la previsione della
applicazione automatica dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Articolo 7-bis.
Invariato
Articolo 8
Invariato
Articolo 9
Invariato
|