Un tentativo di riconduzione del c.d. indultino alla sistematica generale della esecuzione penale. Gli emendamenti possibili.

 di Alberto Marcheselli,

magistrato di sorveglianza di Alessandria

 

Il difetto principale del testo approvato dalla Camera dei Deputati consegue al carattere ibrido della misura in esso prevista.

Esso si presenta, inoltre, emendabile per quel che attiene la selezione dei soggetti da ammettere al beneficio. E’ soluzione semplice ed equilibrata escludere da esso coloro che, nel tempo recente, abbiano già abusato di benefici penitenziari.

 

Si possono ipotizzare due vie di intervento.

La prima ipotesi riporta la misura nell’alveo della sospensione condizionale della pena, istituto ben noto e diffuso nell’ordinamento penale. Le perplessità circa il fatto che tale misura si avvicinerebbe così a un “indulto mascherato” sono evidentemente superabili, visto che già la misura di cui al testo approvato è una sospensione della pena e che il codice penale nel descrivere l’indulto (art. 174 e 151) prevede già che si possa esso condizionare a obblighi. In altre parole, o aggira già la norma costituzionale sull’indulto il testo approvato, o nulla muta a prevedere la sospensione condizionale secca (meglio disciplinata nei presupposti e revocabile nel caso di recidiva).

Tale soluzione brilla per praticità, linearità semplicità di applicazione. Coerentemente alla natura di sospensione condizionale, e conformemente al carattere di automatismo, è del tutto congrua la competenza a disporre la sospensione da parte del Pubblico Ministero, con eventuale impugnazione con il rito degli incidenti di esecuzione. Si tratta di una competenza assai meglio diffusa che non quella del Magistrato di Sorveglianza e che comporta efficienza e rapidità, utilizzo di strumenti consolidati e di agevole applicazione.

La seconda ipotesi raccorda la sospensione condizionale alla automatica applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale. Si tratta di soluzione di uguale pregio sistematico (riportando anche essa l’istituto a ipotesi note), per cui si propone una modalità applicativa e contenuto standardizzato, otre che il richiamo ai già previsti poteri di revoca e sospensione cautelare. Questa soluzione ha assai maggiori “costi” di amministrazione, per le Forze di Polizia e Cssa.

 

Ferme entrambe le soluzioni, o anche a voler mantenere il testo come già approvato, sono comunque da valutarsi:

a)     la previsione della esclusione del beneficio per chi si sia già visto revocare una misura alternativa di recente;

b)     la estensione del beneficio anche ai soggetti in attesa di esecuzione penale (non detenuti in carcere), indipendentemente dall’avvenuta espiazione del quarto di pena

 

 

 

Ipotesi 1.

 

Trasformazione dell’indultino in una sospensione condizionale della pena ex lege

  

 

Articolo 1.

 

Sostituire il comma 1 come segue

 

1. Nei confronti del condannato detenuto in carcere che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore a due anni, l'esecuzione della stessa è sospesa, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3. Analoga sospensione è concessa al condannato in attesa di esecuzione di pena e non detenuto, se la pena residua da espiare non è superiore a due anni.

 

 

Sopprimere il comma 4.

 

 

Relazione.

La coordinata modifica di comma 1 e 4 differenzia la posizione dei condannati detenuti in carcere e di quelli liberi (escludendo la necessaria espiazione del quarto di pena per questi ultimi, ragionevolmente meno pericolosi) e produce l’effetto di sgravare della relativa pendenza i Tribunale di Sorveglianza. La soluzione di cui al testo approvato è invece farraginosa perché da un lato aggiunge una misura dal contenuto ibrido a quelle esistenti e, dall’altro, non sgrava i Tribunale di Sorveglianza dalla decisione delle istanze pendenti. Tale decisione darebbe sostanzialmente inutile vista l’ampiezza delle prescrizioni della sospensione, così come prevista.

 

 

Articolo 2

 

Invariato

 

 

Articolo 3

 

Aggiungere una lettera c):

 

c) di chi nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della legge, abbia riportato la revoca di una misura alternativa alla detenzione, prevista dal Titolo I, Capo VI legge 26 luglio 1975 n. 354 o dal d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

 

 

Relazione

Si tratta dei soggetti  che hanno già concretamente dimostrato di non saper gestire misure alternative. Tale correttivo consente di sceverare i soggetti meritevoli da quelli socialmente pericolosi e inaffidabili, la cui pericolosità e inaffidabilità è conclamata in provvedimenti giurisdizionali.

 

 

Articolo 4

 

Sostituire con il seguente.

1. La sospensione di cui all’articolo 1 è disposta, anche di ufficio, dal Pubblico Ministero, senza formalità di procedura.

2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, l'interessato o il suo difensore possono proporre reclamo al giudice dell’esecuzione con il rito degli incidenti di esecuzione.

 

Relazione

Gli Uffici di Sorveglianza impiegano, i tutta Italia, solo circa 100 magistrati, difficilmente essi potrebbero far fronte all’impatto di una misura quale quella prevista. Si propone di agganciare il beneficio in esame all’istituto della sospensione condizionale della pena e di farlo amministrare all’organo della esecuzione, diffuso capillarmente sul territorio, il Pubblico Ministero, trattandosi di misura da concedersi in via automatica con il solo accertamento dei presupposti oggettivi previsti. In via di reclamo, come per gli incidenti sul titolo esecutivo, è opportuna la competenza del giudice dell’esecuzione e l’applicazione del relativo rito.

 

Articolo 5

 

Sostituire con il seguente.


1. La sospensione dell'esecuzione di cui all’articolo 1 è revocata dal giudice dell’esecuzione su richiesta del Pubblico Ministero se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla applicazione della misura di cui all'articolo 1, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, la pena è estinta.

Relazione.

Si tratta di modifiche conseguenti all’aver riportato, ragionevolmente la misura nell’alveo della sospensione condizionale della pena e dello strumentario giuridico tradizionale della materia.

 

 

Articolo 6

 

Invariato

 

 

 

Articolo 7

 

Sopprimerlo

 

 

Articolo 7 bis

 

Sopprimerlo

 

 

Articolo 8

 

Invariato, diventa articolo 7

 

Articolo 9

 

Invariato, diventa articolo 8

 

 

Ipotesi 2

 

 

Trasformazione dell’indultino in una applicazione ex lege della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale

 

 

 

Articolo 1.

 

Sostituire il comma 1 come segue

 

1. Nei confronti del condannato detenuto in carcere che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore a tre anni, l'esecuzione della stessa è sospesa ed è applicato automaticamente l’affidamento in prova al servizio sociale, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3. Analoga sospensione e applicazione automatica è concessa al condannato in attesa di esecuzione di pena e non detenuto, se la pena residua da espiare non è superiore a tre anni.

 

 

Sopprimere il comma 4.

 

 

Relazione.

La coordinata modifica di comma 1 e 4 differenzia la posizione dei condannati detenuti in carcere e di quelli liberi (escludendo la necessaria espiazione del quarto di pena per questi ultimi, ragionevolmente meno pericolosi) e produce l’effetto di sgravare della relativa pendenza i Tribunale di Sorveglianza. La soluzione di cui al testo approvato è invece farraginosa perché da un lato aggiunge una misura dal contenuto ibrido a quelle esistenti e, dall’altro, non sgrava i Tribunale di Sorveglianza dalla decisione delle istanze pendenti. Tale decisione darebbe sostanzialmente inutile vista l’ampiezza delle prescrizioni della sospensione, così come prevista.

 

 

Articolo 2

 

Invariato

 

 

Articolo 3

 

Aggiungere una lettera c):

 

c) di chi nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della legge, abbia riportato la revoca di una misura alternativa alla  detenzione, prevista dal Titolo I, Capo VI legge 26 luglio 1975 n. 354 o dal d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

 

 

Relazione

Si tratta dei soggetti  che hanno già concretamente dimostrato di non saper gestire misure alternative. Tale correttivo consente di sceverare i soggetti meritevoli da quelli socialmente pericolosi e inaffidabili, la cui pericolosità e inaffidabilità è conclamata in provvedimenti giurisdizionali.

 

 

Articolo 4

 

Sostituire i commi 2 e 3 come segue

 

2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, l'interessato o il suo difensore possono proporre, entro 24 ore dalla notifica del provvedimento sfavorevole, reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio, con il rito di cui all’art. 678 c.p.p. Analogo reclamo può essere avanzato dal Pubblico Ministero.

 

Relazione

Sul piano procedurale la procedura prevista coniuga semplicità e rigore, saldandosi a istituti previsti e consolidati.

 

Articolo 5

 

Sostituire con il seguente.


1.
 Si applicano all’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 1, le norme previste dagli articoli 47, 51 bis e 51 ter legge 26 luglio 1975 n. 354 e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

 

 

Relazione.

Meglio che prevedere una misura assolutamente ibrida quale quella indicata nel testo già approvato dalla Camera, se non si vuole adottare la soluzione più ragionevole di una sospensione condizionale automatica, è saldare l’istituto innovativo alla misura già esistente. Ciò comporta l’automatica applicazione dei poteri di controllo (di Forze di Polizia e Cssa) i poteri di sospensione cautelare e revoca, senza introdurre difficoltà interpretative e di coordinamento.

 

 

 

Articolo 6

 

Invariato

 

 

 

Articolo 7

 

 

Sostituirlo come segue

 

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena e applica l’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 1 sono applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:
a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;
b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa, salvo autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale;
c) all'atto della sospensione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.

2. Nel corso dell’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 1, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, dal magistrato di sorveglianza.
3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, per il cittadino italiano il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative.

 

Relazione.

Si tratta di adattamenti formali della disposizione, al fine di renderla compatibile con la previsione della applicazione automatica dell’affidamento in prova al servizio sociale.

 

 

Articolo 7-bis.

 

Invariato

 

 

Articolo 8

 

Invariato

 

Articolo 9

 

Invariato