RIFLESSIONI IN TEMA DI “ INDULTINO “

 di Carmelo Marino

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Messina

Come è noto l’Assemblea della Camera dei Deputati ha votato di recente il progetto di legge Buemi-Pisapia, comunemente conosciuto come “indultino” .

 

In realtà non si tratta di provvedimento clemenziale , assimilabile all’istituto dell’indulto previsto dall’art. 79  Cost. e disciplinato dall’art. 174 c.p. , fra le cause estintive della pena , bensì di un beneficio penitenziario, che prevede la sospensione condizionata per un residuo di pena detentiva fino a tre anni  , a favore di coloro che abbiano espiato almeno un quarto della pena inflitta  e che non siano stati condannati per uno dei reati , di rilevante allarme sociale , previsti dall’art. 4 bis della legge penitenziaria o che non siano stati dichiarati  “ delinquenti abituali, professionali o per tendenza “. 

 

L’istituto , approvato  da un solo ramo del Parlamento ,  è ispirato dalla scelta di politica giudiziaria di favorire il fenomeno di sfollamento delle carceri , la cui capienza è oggi sovradimensionata , tenuto conto dei flussi di ingresso ed uscita dagli istituti penitenziari dei detenuti- flussi- , determinati dal complesso sistema normativo ( processuale e penitenziario )  sulla  custodia cautelare e sull’ esecuzione della pena , in regime carcerario od esterno  .

 

Detto fenomeno , oltre che  determinare una miscela esplosiva intollerabile nella già difficile realtà carceraria , di fatto non consente di  realizzare  le finalità della pena , diretta anche e soprattutto alla riabilitazione del condannato , in conformità al disposto costituzionale previsto dall’art. 27 (“ le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato “) attraverso l’esercizio dei diritti del detenuto previsti dall’ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento esecutivo (c.d. trattamento riabilitativo) .

 

Tuttavia , senza voler esprimere valutazioni politiche su un progetto , peraltro ancora non definitivamente approvato , mi pare di poter affermare , in base alle prime informazioni di stampa , che l’istituto della sospensione condizionata della pena  costituisce un  provvedimento difficilmente omologabile nel quadro più generale degli istituti previsti dall’impianto normativo in tema di esecuzione della pena ( esso può essere accostato , pur con i dovuti distinguo  , alla sospensione della pena per il condannato tossicodipendente o alla liberazione condizionale )  .

 

Detto istituto  ( impropriamente detto “indultino” ) non costituisce una misura alternativa all’esecuzione carceraria , come l’affidamento in prova al servizio sociale , la detenzione domiciliare o la semilibertà (oggi in vigore ) , perché dette misure , ivi compresa quella meno affittiva dell’affidamento in prova ( che prevede lo stato di libertà e l’imposizione all’affidato di determinate prescrizioni di “facere “ e “ non facere” ) costituiscono forme -appunto – alternative  di esecuzione penale , mentre invece il provvedimento , di cui si parla  , prevede l’esatto contrario e cioè la sospensione  dell’esecuzione della pena per cinque anni (sia pure limitata ad una pena detentiva fino a tre anni  ), e condizionata all’osservanza di determinate  prescrizioni   per la durata del quinquennio .

 

Occorre altresì evidenziare che , mentre l’applicazione e l’esecuzione delle misure alternative (così come pure la sospensione dell’esecuzione della pena inflitta al tossicodipendente )  sono governate  dalla sussistenza di un adeguato e personalizzato progetto risocializzante  o terapeutico ,per ciascun condannato e dalla verifica dell’esito della prova , la cui   valutazione preventiva e successiva è attribuita al Tribunale  ed al   Magistrato di Sorveglianza (secondo il riparto di competenza ) , coadiuvati dagli  operatori dei servizi sociali e di polizia , la concessione della sospensione condizionata della pena , invece , non è correlata ad alcun progetto risocializzante , ma soltanto alla previsione di determinate prescrizioni , stabilite  in via preventiva dal magistrato di sorveglianza “ de plano” , che procederà alla revoca della sospensione in caso di violazione delle stesse o della commissione di reati durante i cinque anni di sospensione .

 

A  ben guardare la previsione delle prescrizioni è volta prevalentemente ad  assicurare le esigenze di tutela della collettività e di prevenire ipotesi di recidiva , durante la sospensione  della pena , e non a garantire un progetto risocializzante per il condannato , in conformità alla  finalità della pena prevista dalla Costituzione  .

 

Alla luce delle suddette considerazioni  , è facile affermare che il provvedimento di cui si parla , nella misura in cui esso è  disancorato da un progetto riabilitativo del condannato e da una verifica circa il buon andamento dello stesso- come avviene per le misure alternative - sotto l’ombrello protettivo dello Stato ( valutazione giurisdizionale dei presupposti , gestione  dell’esecuzione della misura da parte della magistratura di sorveglianza , intervento periodico del Centro Servizio Sociale per Adulti  , del SerT territoriale e delle Comunità terapeutiche,  per i condannati tossicodipendenti e valutazione finale della prova ) , altro non è che un mero istituto deflattivo volto solo a far conseguire a tutti i condannati ( con le esclusioni soggettive ed oggettive sopra ricordate ) , che non hanno potuto o voluto sottoporsi ad un reale progetto riabilitativo  , attraverso gli istituti sopra citati , previsti dall’ordinamento penitenziario , il beneficio della sospensione della pena , fino a tre anni di pena detentiva ( e quindi per reati anche di media gravità)   , con la sola imposizione di obblighi difficilmente controllabili  dagli organi preposti alla vigilanza .

 

Infine un’ulteriore riflessione ; la magistratura  di sorveglianza ( costituita da poco più di  120  magistrati su tutto il territorio nazionale ) è chiamata ad assolvere “ un ruolo centrale nell’ambito del sistema volto a restituire effettività all’ esecuzione della pena inflitta dai giudici della cognizione “ ed ha obiettive  difficoltà ( per l’esiguità dell’organico) a “garantire , in tempi ragionevoli, la necessaria valutazione dei presupposti per ammettere il condannato a forme alternative di espiazione della pena con inevitabili ripercussioni negative in tema di sicurezza sociale e di contenimento del rischio di recidiva “ .

 

Com’è possibile allora attribuirle  l’ulteriore compito di valutare rapidamente la concedibilità del beneficio di così vasta portata e di determinare le relative prescrizioni a favore di circa (secondo una prudente stima del D.A.P) ottomila detenuti  che nutrono , da tempo, legittime aspettative ?

 

 

Messina  febbraio 2003

 

 

                                                                                        Carmelo Marino