RIFLESSIONI IN
TEMA DI “ INDULTINO “
di Carmelo Marino
Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Messina
Come è noto l’Assemblea della Camera dei Deputati ha votato di recente
il progetto di legge Buemi-Pisapia, comunemente conosciuto come
“indultino” .
In realtà non si tratta di provvedimento clemenziale , assimilabile
all’istituto dell’indulto previsto dall’art. 79 Cost. e disciplinato
dall’art. 174 c.p. , fra le cause estintive della pena , bensì di un
beneficio penitenziario, che prevede la sospensione condizionata per un
residuo di pena detentiva fino a tre anni , a favore di coloro che
abbiano espiato almeno un quarto della pena inflitta e che non siano
stati condannati per uno dei reati , di rilevante allarme sociale ,
previsti dall’art. 4 bis della legge penitenziaria o che non siano stati
dichiarati “ delinquenti abituali, professionali o per tendenza “.
L’istituto , approvato da un solo ramo del Parlamento , è ispirato
dalla scelta di politica giudiziaria di favorire il fenomeno di
sfollamento delle carceri , la cui capienza è oggi sovradimensionata ,
tenuto conto dei flussi di ingresso ed uscita dagli istituti
penitenziari dei detenuti- flussi- , determinati dal complesso sistema
normativo ( processuale e penitenziario ) sulla custodia cautelare e
sull’ esecuzione della pena , in regime carcerario od esterno .
Detto fenomeno , oltre che determinare una miscela esplosiva
intollerabile nella già difficile realtà carceraria , di fatto non
consente di realizzare le finalità della pena , diretta anche e
soprattutto alla riabilitazione del condannato , in conformità al
disposto costituzionale previsto dall’art. 27 (“ le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato “) attraverso l’esercizio dei diritti
del detenuto previsti dall’ordinamento penitenziario e dal relativo
regolamento esecutivo (c.d. trattamento riabilitativo) .
Tuttavia , senza voler esprimere valutazioni politiche su un progetto ,
peraltro ancora non definitivamente approvato , mi pare di poter
affermare , in base alle prime informazioni di stampa , che l’istituto
della sospensione condizionata della pena costituisce un provvedimento
difficilmente omologabile nel quadro più generale degli istituti
previsti dall’impianto normativo in tema di esecuzione della pena ( esso
può essere accostato , pur con i dovuti distinguo , alla sospensione
della pena per il condannato tossicodipendente o alla liberazione
condizionale ) .
Detto istituto ( impropriamente detto “indultino” ) non costituisce una
misura alternativa all’esecuzione carceraria , come l’affidamento in
prova al servizio sociale , la detenzione domiciliare o la semilibertà
(oggi in vigore ) , perché dette misure , ivi compresa quella meno
affittiva dell’affidamento in prova ( che prevede lo stato di libertà e
l’imposizione all’affidato di determinate prescrizioni di “facere “ e “
non facere” ) costituiscono forme -appunto – alternative di esecuzione
penale , mentre invece il provvedimento , di cui si parla , prevede
l’esatto contrario e cioè la sospensione dell’esecuzione della pena per
cinque anni (sia pure limitata ad una pena detentiva fino a tre anni ),
e condizionata all’osservanza di determinate prescrizioni per la
durata del quinquennio .
Occorre altresì evidenziare che , mentre l’applicazione e l’esecuzione
delle misure alternative (così come pure la sospensione dell’esecuzione
della pena inflitta al tossicodipendente ) sono governate dalla
sussistenza di un adeguato e personalizzato progetto risocializzante o
terapeutico ,per ciascun condannato e dalla verifica dell’esito della
prova , la cui valutazione preventiva e successiva è attribuita al
Tribunale ed al Magistrato di Sorveglianza (secondo il riparto di
competenza ) , coadiuvati dagli operatori dei servizi sociali e di
polizia , la concessione della sospensione condizionata della pena ,
invece , non è correlata ad alcun progetto risocializzante , ma soltanto
alla previsione di determinate prescrizioni , stabilite in via
preventiva dal magistrato di sorveglianza “ de plano” , che procederà
alla revoca della sospensione in caso di violazione delle stesse o della
commissione di reati durante i cinque anni di sospensione .
A ben guardare la previsione delle prescrizioni è volta prevalentemente
ad assicurare le esigenze di tutela della collettività e di prevenire
ipotesi di recidiva , durante la sospensione della pena , e non a
garantire un progetto risocializzante per il condannato , in conformità
alla finalità della pena prevista dalla Costituzione .
Alla luce delle suddette considerazioni , è facile affermare che il
provvedimento di cui si parla , nella misura in cui esso è disancorato
da un progetto riabilitativo del condannato e da una verifica circa il
buon andamento dello stesso- come avviene per le misure alternative -
sotto l’ombrello protettivo dello Stato ( valutazione giurisdizionale
dei presupposti , gestione dell’esecuzione della misura da parte della
magistratura di sorveglianza , intervento periodico del Centro Servizio
Sociale per Adulti , del SerT territoriale e delle Comunità
terapeutiche, per i condannati tossicodipendenti e valutazione finale
della prova ) , altro non è che un mero istituto deflattivo volto solo a
far conseguire a tutti i condannati ( con le esclusioni soggettive ed
oggettive sopra ricordate ) , che non hanno potuto o voluto sottoporsi
ad un reale progetto riabilitativo , attraverso gli istituti sopra
citati , previsti dall’ordinamento penitenziario , il beneficio della
sospensione della pena , fino a tre anni di pena detentiva ( e quindi
per reati anche di media gravità) , con la sola imposizione di
obblighi difficilmente controllabili dagli organi preposti alla
vigilanza .
Infine un’ulteriore riflessione ; la magistratura di sorveglianza (
costituita da poco più di 120 magistrati su tutto il territorio
nazionale ) è chiamata ad assolvere “ un ruolo centrale nell’ambito del
sistema volto a restituire effettività all’ esecuzione della pena
inflitta dai giudici della cognizione “ ed ha obiettive difficoltà (
per l’esiguità dell’organico) a “garantire , in tempi ragionevoli, la
necessaria valutazione dei presupposti per ammettere il condannato a
forme alternative di espiazione della pena con inevitabili ripercussioni
negative in tema di sicurezza sociale e di contenimento del rischio di
recidiva “ .
Com’è possibile allora attribuirle l’ulteriore compito di valutare
rapidamente la concedibilità del beneficio di così vasta portata e di
determinare le relative prescrizioni a favore di circa (secondo una
prudente stima del D.A.P) ottomila detenuti che nutrono , da tempo,
legittime aspettative ?
Messina febbraio 2003
Carmelo Marino