Il giudice obbiettore

di Francesco Mario Agnoli

 

Facendo riferimento all’appello rivolto ad avvocati e magistrati da Giovanni Paolo II a proposito della piaga del  divorzio, l’ing. Castelli, ministro della Giustizia,  ha escluso qualunque possibilità di obiezione di coscienza dei magistrati in quanto soggetti, per precetto costituzionale soltanto alla legge.

La motivazione è per lo meno singolare, dal momento che tutti i cittadini, inclusi  avvocati e medici (ai quali ultimo il diritto di obiezione di coscienza è espressamente riconosciuto per quanto riguarda le pratiche abortive) sono soggetti alla legge. Evidentemente si deve ritenere, per dare un senso alle sue parole, che il  ministro interpreti  quel  “soltanto” contenuto nell’art. 101 Cost. nel senso di includere fra le soggezioni e le influenze dalle quali i giudici debbono sentirsi ed essere pienamente liberi,  accanto agli ordini dei superiori, alle direttive di partito e alle sollecitazioni dei potenti, anche gli imperativi della propria coscienza.

Ammesso e non concesso, perché forse all’epoca i più nemmeno immaginavano che un uomo potesse prescindere  dalla propria coscienza, che si siano posto il problema, è difficile credere  che questa fosse l’interpretazione data  a questo precetto costituzionale dai padri costituenti,  che, oltre tutto, operavano in un momento che, la barbarie nazista, l’obbedienza  assoluta ai comandi legali, non illuminata dalla luce dal vaglio della ragione e, soprattutto, dalla luce della  coscienza, era alquanto in discredito.

Credo corretto affermare, da appartenente (ohimè ormai da troppi anni) alla categoria, che anche i giudici hanno diritto ad una coscienza e per di più ad una coscienza  che proprio a causa dell’attività che svolgono è sempre vigile e solerte, prontissima a fare sentire la propria voce; peggio del grillo parlante di Pinocchio.

Anche se a suo tempo la Corte costituzionale, investita della questione da una collega napoletana, che aveva sollevato obiezione  non sentendosi di concedere ad una minorenne l’autorizzazione all’aborto,  ha deciso, per evidenti ragioni politiche, in senso contrario, è indubbio non solo che l’obiezione di coscienza fa parte dei diritti  fondamentali dell’uomo, ma che  il relativo diritto gode attualmente, anche per altra via,   nel nostro ordinamento  di tutela costituzionale.

Forse il legislatore  non se n’è a suo tempo reso conto, ma quando,  nell’intento di attenuare gli evidenti disvalori (per non dire peggio) di cui quella  legge era portatrice, concesse (per altro più che giustamente)  ai medici il diritto di rifiutarsi di partecipare alle pratiche della cosiddetta i.v.g.), pur non avendo quella legge natura costituzionale, incluse per  tutti e in via generale  l’obbiezione di coscienza  nella categoria dei diritti costituzionalmente garantiti.

Difatti tutti gli esseri umani (perfino i giudici, ministro Castelli!) hanno  una coscienza i cui precetti sono per  loro vincolanti esattamente come per i medici quello che gli impone di non concorrere  alla soppressione di un essere umano. Ragionando diversamente, e con buona pace di quella vecchia, politicizzatissima sentenza della  Corte costituzionale appare palese la violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione,  per il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.