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Facendo riferimento all’appello rivolto ad avvocati e magistrati da
Giovanni Paolo II a proposito della piaga del divorzio, l’ing. Castelli,
ministro della Giustizia, ha escluso qualunque possibilità di obiezione
di coscienza dei magistrati in quanto soggetti, per precetto
costituzionale soltanto alla legge.
La motivazione è per lo meno singolare, dal momento che tutti i cittadini,
inclusi avvocati e medici (ai quali ultimo il diritto di obiezione di
coscienza è espressamente riconosciuto per quanto riguarda le pratiche
abortive) sono soggetti alla legge. Evidentemente si deve ritenere, per
dare un senso alle sue parole, che il ministro interpreti quel
“soltanto” contenuto nell’art. 101 Cost. nel senso di includere fra le
soggezioni e le influenze dalle quali i giudici debbono sentirsi ed essere
pienamente liberi, accanto agli ordini dei superiori, alle direttive di
partito e alle sollecitazioni dei potenti, anche gli imperativi della
propria coscienza.
Ammesso e non concesso, perché forse all’epoca i più nemmeno immaginavano
che un uomo potesse prescindere dalla propria coscienza, che si siano
posto il problema, è difficile credere che questa fosse l’interpretazione
data a questo precetto costituzionale dai padri costituenti, che, oltre
tutto, operavano in un momento che, la barbarie nazista, l’obbedienza
assoluta ai comandi legali, non illuminata dalla luce dal vaglio della
ragione e, soprattutto, dalla luce della coscienza, era alquanto in
discredito.
Credo corretto affermare, da appartenente (ohimè ormai da troppi anni)
alla categoria, che anche i giudici hanno diritto ad una coscienza e per
di più ad una coscienza che proprio a causa dell’attività che svolgono è
sempre vigile e solerte, prontissima a fare sentire la propria voce;
peggio del grillo parlante di Pinocchio.
Anche se a suo tempo la Corte costituzionale, investita della questione da
una collega napoletana, che aveva sollevato obiezione non sentendosi di
concedere ad una minorenne l’autorizzazione all’aborto, ha deciso, per
evidenti ragioni politiche, in senso contrario, è indubbio non solo che
l’obiezione di coscienza fa parte dei diritti fondamentali dell’uomo, ma
che il relativo diritto gode attualmente, anche per altra via, nel
nostro ordinamento di tutela costituzionale.
Forse il legislatore non se n’è a suo tempo reso conto, ma quando,
nell’intento di attenuare gli evidenti disvalori (per non dire peggio) di
cui quella legge era portatrice, concesse (per altro più che
giustamente) ai medici il diritto di rifiutarsi di partecipare alle
pratiche della cosiddetta i.v.g.), pur non avendo quella legge natura
costituzionale, incluse per tutti e in via generale l’obbiezione di
coscienza nella categoria dei diritti costituzionalmente garantiti.
Difatti tutti gli esseri umani (perfino i giudici, ministro Castelli!)
hanno una coscienza i cui precetti sono per loro vincolanti esattamente
come per i medici quello che gli impone di non concorrere alla
soppressione di un essere umano. Ragionando diversamente, e con buona pace
di quella vecchia, politicizzatissima sentenza della Corte costituzionale
appare palese la violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art.
3 della Costituzione, per il quale tutti i cittadini sono uguali davanti
alla legge “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
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